Edili (piccola industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini di Ravenna
Data stipula: 28 maggio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di ravenna


Sommario:

- Classificazione dei lavoratori

- Apprendistato

- Diritto allo studio

- Indennità territoriale di settore e premio di produzione

- Contribuzioni varie alla Cassa Edile

- Mensa

- Rimborso spese di trasporto

- Trasferta

- Elemento economico territoriale

- Decorrenza e durata

 

Il 28.5.1998, in Ravenna

tra

- l'Associazione Piccola e Media Industria di Ravenna settore edile

e

- la F.L.C. Provinciale

si è raggiunto il presente accordo provinciale che integra gli accordi vigenti del 5.12.1988 e del 15.6.1989.

Art. 5 - Classificazione dei lavoratori

Al punto C il secondo comma è così sostituito:

"In considerazione del loro livello di professionalità e della responsabilità esercitata, verrà riconosciuta ai lavoratori di cui ai punti a) e b) una indennità di funzione pari a L. 70.000 mensili (L. 80.000 dall'1.1.1999), frazionabili ad ora."

Art. 6 - Apprendistato

È così sostituito:

"La durata dell'apprendistato è limitata ad un periodo di 24 mesi. Il trattamento economico dell'apprendista è pari a quello dell'operaio di 1° livello, ivi compresi le indennità di malattia ed i trattamenti di integrazione salariale, che, in mancanza di intervento dell'INPS, verranno riconosciuti dall'impresa nella misura corrispondente a quanto allo stesso lavoratore verrebbe erogato dall'INPS se si trattasse di operaio".

Art. 7 - Diritto allo studio

Si aggiunge un 2° comma:

"Dall'1.4.1994 il contributo di cui al 1° comma è sospeso a tempo indeterminato".

Art. 9 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

È così sostituito:

"Indennità territoriale di settore e premio di produzione sono consolidati negli importi corrisposti di fatto al 31.12.1997, come precisati nella tabella annessa, comprensivi e ad assorbimento dei trattamenti di miglior favore previsti dai contratti aziendali.".

Livelli

Par.

P.P. I.T.S. in vigore al 31.12.1997

Mensile

Orario

200

373.420

-

180

347.081

-

150

285.860

-

140

264.772

1.530,47

130

246.729

1.426,17

117

223.832

1.293,82

100

195.647

1.130,90

Per le imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato l'indennità territoriale di settore e premio di produzione sono consolidati negli importi vigenti al 31.12.1997, come precisati nella seguente tabella.

Livelli

Par.

P.P. I.T.S. in vigore al 31.12.1997

Mensile

Orario

200

313.420

-

180

294.591

-

150

243.110

-

140

225.472

1.303,31

130

209.979

1.213,75

117

190.232

1.099,61

100

165.647

957,50

 

 

Art. 12 - Contribuzioni varie alla Cassa Edile

Il 1° comma è così modificato:

"Dall'1.1.1998 i contributi alla Cassa Edile per i vari fondi sono stabiliti nelle seguenti misure:

- contributo per la gestione Cassa Edile 3,00% (di cui 0,50% a carico del lavoratore);

- contributo per la Scuola Edile 1,00%;

- contributo per gratifiche, malattie ed infortuni 1,00%;

- contributo per il Comitato Paritetico Territoriale 0,20%;

- contributo A.P.E. (anzianità professionale edile) 7,00%;

- contributo A.P.E. straordinaria 1,30%;

- quote nazionali di servizio 0,30% (di cui 0,15% a carico lavoratore);

- quote territoriali di servizio 0,50% (di cui 0,25% a carico lavoratore).".

Dopo l'ultimo comma si aggiunge il seguente testo:

"Relativamente al contributo per l'A.P.E. straordinaria, le parti, preso atto di quanto stabilito con accordo nazionale, concordano di incontrarsi entro il 10 dicembre di ogni anno per definire le ulteriori riduzioni del contributo in proporzione con il decremento dei coefficienti, compatibilmente alle esigenze della gestione.

Relativamente al contributo per l'anzianità professionale edile, nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione alla Cassa Edile a quanto previsto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale dall'art. 29 Legge 341/95, si concorda che le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportano il versamento della contribuzione virtuale all'INPS, come individuate dall'art. 29 Legge 341, dal D.M. 16 dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'INPS) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente tenuto conto degli effetti determinati dalla presente disposizione sull'andamento economico della gestione. Allo scopo le parti concordano di incontrarsi entro il 10 dicembre di ogni anno per stabilire la misura dello sgravio relativa all'anno successivo.

Le imprese, mensilmente, ove riscontrino di rientrare nelle condizioni per fruire dello sgravio, applicheranno direttamente la detrazione sul versamento alla Cassa Edile.

La Cassa Edile emanerà disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni e alle documentazioni da produrre da parte delle imprese atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio".

Norma transitoria all'art. 12

Per il 1998 lo sgravio sul contributo A.P.E. è fissato in un punto percentuale (1%) e pertanto le imprese - in presenza di diritto allo sgravio - verseranno un contributo A.P.E. pari al 6%.

Art. 14 - Mensa

Al 1° comma, 2ª riga dopo "pane" si aggiunge: "e mezza bottiglia di acqua minerale"; il 2° e 3° comma sono così sostituiti:

"Le aziende si convenzioneranno per la fornitura dei pasti con mense aziendali o interaziendali, o, in mancanza, con altri esercizi di ristorazione, facendosi carico di una quota pari all'80% del costo del pasto.

Nel caso in cui nei pressi del cantiere non vi siano mense o ristoranti convenzionabili ovvero nel caso in cui il costo del pasto a carico dell'azienda superi il massimale di lire 14.000 (relativo al 1998 e rivalutato annualmente sulla base dell'indice di inflazione programmata) verranno definite a livello di cantiere - previo accordo tra le parti - diverse modalità di fruizione del servizio, per un valore non superiore a lire 12.000, salvo che l'impresa non voglia comunque coprire la quota dell'80% nonostante il superamento del massimale".

Dopo l'ultimo comma si aggiunge:

"Eventuali erogazioni decise a livello di cantiere dovranno avere carattere eccezionale in rispetto ai principi di cui al 3° comma".

Art. 15 - Rimborso spese di trasporto

Si sostituisce "un rimborso spese di lire 200", con:

"un rimborso spese di lire 230 dall'1.5.1998 (dall'1.1.1999 lire 250 al Km)

- oltre i 60 Km di percorrenza lire 5.000/gg.".

Art. 17 - Trasferta

La lettera a) è così sostituita:

"la diaria del 10% di cui all'art. 22 - secondo comma - del C.C.N.L. 21.7.1995 verrà corrisposta al lavoratore comandato a prestare la propria opera presso cantieri situati oltre i Km 20 e fino Km 30 stradali a partire dal cantiere presso il quale è stato assunto.

La diaria è elevata:

- al 13% per trasferte presso cantieri situati oltre i Km 30 (dall'1.1.1998);

- al 16% per trasferte presso cantieri situati oltre i Km 60 (dall'1.1.1999)".

La lettera b) è soppressa.

Gli ultimi due commi sono sostituiti dal seguente punto D).

"D) Ai lavoratori la cui trasferta comporti il pernottamento potrà essere riconosciuta un'indennità da concordare a livello aziendale, non spettando la diaria di cui alla lettera a)".

Nella determinazione di tali indennità verranno presi a riferimento i seguenti elementi:

Distanza chilometrica

- ore di viaggio ed eventuale disponibilità di mezzi di trasporto aziendale;

- caratteristiche dell'alloggio e del consumo dei pasti.

Dopo la lettera d) si aggiunge:

"Le imprese garantiranno la copertura assicurativa per danni verso terzi sui mezzi di trasporto aziendali utilizzati dai dipendenti con un massimale di 5 miliardi.

Le imprese stipuleranno inoltre una polizza integrativa per rischio infortunati a beneficio del conducente".

Art. 18 - Elemento economico territoriale

Le parti convengono di istituire l'elemento economico territoriale (di seguito indicato come E.E.T.), di cui al C.C.N.L. ?? come precisata nella tabella annessa al presente articolo; l'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore nella provincia di Ravenna nell'anno precedente, assumendo per base di raffronto il 1996, in quanto i dati completi più recenti a disposizione all'atto della stipula del presente contratto si riferiscono a tale anno.

Una Commissione paritetica di esperti appositamente costituita, nel corso di una riunione da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno, valuterà la situazione del settore con particolare riguardo ai seguenti indicatori:

1) andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla Cassa Edile e dal ricorso all'integrazione salariale;

2) andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;

3) andamento del fenomeno infortunistico.

Dal 1° gennaio di ogni anno, per la vigenza del presente contratto, un importo corrispondente all'E.E.T. verrà erogato mensilmente a titolo di acconto.

In considerazione del carattere innovativo dell'erogazione di cui trattasi, le parti conferiscono carattere sperimentale alla prima fase di applicazione della presente norma: pertanto la struttura dell'E.E.T. potrà essere modificata in occasione della verifica fissata al giugno 1998, sulla base delle esperienze maturate.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali ?? e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Misura dell'elemento economico territoriale

Livello

Importo mensile

Importo orario

108.679

-

97.811

-

81.509

-

76.075

439,74

70.641

408,33

63.577

367,50

54.339

314,10

 

 

In attesa della conferma o variazione dell'elemento economico territoriale di cui alla tabella una somma di importo pari all'elemento economico territoriale di cui sopra, verrà corrisposta mensilmente dalle imprese ai dipendenti operai e impiegati a titolo di acconto dell'anno precedente l'anno in cui cade il mese di giugno.

Poiché il presente contratto è stato stipulato in data 28 maggio 1998, intendendosi tuttavia convenzionalmente decorrente con effetto retroattivo dall'1.1.1998, gli acconti arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile dell'anno 1998 spetteranno solo i lavoratori in servizio alla data del 28 maggio dell'anno 1998 e verranno corrisposti per il 50% unitamente alla retribuzione del mese di giugno dell'anno 1998 e per il 50% unitamente alla retribuzione del mese di luglio dell'anno 1998.

Il presente accordo decorre dall'1.1.1998 ed avrà scadenza 31.12.2001.

Le parti si incontreranno entro il mese di giugno p.v. per la stesura definitiva.

Dichiarazione congiunta

Le parti, preso atto di quanto previsto dall'Accordo nazionale 11 giugno 1997 in riferimento alla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare ed al graduale superamento dell'A.P.E. straordinaria, dichiarano il proprio interesse a costituire presso la Cassa Edile, verificate le condizioni giuridiche della sua fattibilità, un fondo provinciale, che possa garantire ai lavoratori pensionandi una integrazione delle prestazioni per A.P.E. straordinaria, ed eventualmente incrementare le potenzialità del Fondo nazionale, qualora l'emanando Regolamento attuativo di tale Fondo preveda che la Cassa Edile funga da sportello per la raccolta dei fondi.

Accordo tra le parti

Per gli adempimenti di cui all'art. 18 del Contratto Provinciale del 28.5.1998 si stabilisce che la Commissione deputata a valutare l'andamento economico del settore ai fini del riconoscimento dell'elemento economico territoriale è composta dai signori ??M.M.A., B.M., V.G., C.G., R.C., S.U..

La Commissione ha potere deliberante ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; nella sua prima riunione, che si svolgerà immediatamente dopo la firma del presente accordo, elegge il Presidente che resta in carica per tutta la durata del contratto.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la sostituzione dei singoli membri della Commissione occorre l'assenso di tutte le parti contraenti.

Il giorno 28.5.1998, a seguito della stipula dell'accordo allegato al C.I.P., sottoscritto in data odierna, si riunisce la Commissione prevista dall'art. 18 del contratto medesimo.