IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO 2000 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

 

 

 

Il giorno 13 gennaio 2003 tra:

- la  Sezione  Costruttori  Edili  ed  Affini  dell’Associazione  degli  Industriali   della   Provincia  di Ravenna, rappresentata da Pietro Zavaglia, Presidente e Gian Paolo Pasini, assistiti da Alberto Argnani e Roberta Monagheddu

 

e

 

- la Federazione Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Ravenna, rappresentata per

* la FENEAL UIL da Ladislao Linari e Domenico Giovanni Giordano,

* la FILCA-CISL da Ugo Schirripa e Maurizio Bisignani,

* la  FILLEA-CGIL  da Primo  Gatta,  Antonio  Di  Leo,  Franco  Galeotti, Edmondo Monti e Luigi Mezzetti

 

alla presenza della delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali,

 

 

si è convenuto che il Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini 29 gennaio 2000 - parte operai (salvo dove diversamente specificato) - venga applicato ai lavoratori occupati in imprese industriali edili operanti nella Provincia di Ravenna, integrato con le pattuizioni che seguono:


 

 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

L’indennità di funzione di cui al punto 4) è pari ad  € 78 mensili, frazionabili ad ora.

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

Il previgente testo è sostituito dal seguente:

“L’orario normale di lavoro è stabilito in n. 8 ore giornaliere, dal Lunedì al Venerdì, ricomprese tra le ore 7,30 e le ore 18,30.

Per specifiche esigenze produttive e organizzative, si potrà ricorrere alla flessibilità dell’orario di lavoro previa stipula di specifici accordi aziendali con i rappresentanti dei Sindacati di settore, sempre nel rispetto della media di n. 40 ore settimanali annue e delle deroghe di di cui all’art. 5 del Ccnl Edilizia Industria”.

 

 

INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

 

I valori sono convertiti in Euro, come da tabelle che seguono:

 

Generalità delle imprese

 

 

Livelli

 

Parametri

P.P. e I.T.S. in vigore al 31.12.1997

Mensile

Orario

7

6

5

4

3

2

1

200

180

150

140

130

117

100

192,86

179,25

147,63

136,74

127,42

115,60

101,04

 

 

 

0,79

0,74

0,67

0,58

 

Imprese del calcestruzzo

 

 

Livelli

 

Parametri

P.P. e I.T.S. in vigore al 31.12.1997

Mensile

Orario

7

6

5

4

3

2

1

200

180

150

140

130

117

100

161,87

152,14

125,56

116,45

108,45

98,25

85,55

 

 

 

0,67

0,63

0,57

0,49

 

 

 

 

 

 

All’articolo avente rubrica FERIE il primo comma è così sostituito:

 

“Ad integrazione ed a parziale modifica di quanto previsto dall’Art. 16 del C.C.N.L. si conviene che il godimento delle ferie avvenga come di seguito specificato:

- due  settimane collettivamente con chiusura dei cantieri nel mese di agosto da individuare a livello aziendale.

Nella ricorrenza del 2 novembre mediante recupero della giornata non utilizzata nel giorno festivo di ferragosto;

- collettivamente con chiusura dei cantieri nel periodo Natale-Capodanno di ogni anno;

- il restante periodo su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le necessità tecnico-produttive delle Aziende”.

 

 

 

All’articolo avente rubrica GRATIFICA NATALIZIA ed all’articolo avente rubrica CONTRIBUZIONI ALLA CASSA EDILE il riferimento alla riduzione orario (40 ore) è sostituito dal riferimento ai permessi individuali.

 

All’ articolo avente rubrica TRATTAMENTI DI MALATTIA E INFORTUNI la verifica di cui al punto l)  è fissata al 31-12-2003.

 

All’ articolo avente rubrica CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE il contributo A.P.E. straordinaria è ridotto allo 0,20%.

 

 

VESTIARIO

 

Le parti concordano che, dal momento dell’assunzione, deve essere garantito ai dipendenti il vestiario da lavoro necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In caso di mancata prestazione da parte della Cassa Edile, relativamente al vestiario e alle scarpe da lavoro, questa prestazione sarà a carico dell’impresa.

 

 

MENSA

 

il punto b) è così sostituito:

“In considerazione delle difficoltà per le imprese del settore edile ad istituire servizi di cucina, le imprese si convenzioneranno per la fornitura dei pasti con mense aziendali o interaziendali o con altri esercizi di ristorazione, facendosi carico di una quota pari all’85% del costo del pasto. L’IVA sarà a carico delle imprese. Tale onere non ha carattere retributivo in quanto sostituisce i costi che le imprese avrebbero dovuto sostenere per l’allestimento di cucine ed attrezzature necessarie alla ristorazione”.

Al punto c) il costo massimo per pasto a carico azienda è elevato a € 7,60 e il valore massimo dell’eventuale prestazione sostitutiva, convertito in Euro è pari a € 6,20.

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE SALARIALE

 

Si aggiunge un primo comma:

“Nel caso di sospensioni di attività determinate da fatto di terzi, per le quali l’azienda intenda richiedere l’integrazione salariale, la situazione dovrà essere esaminata in sede sindacale anche in relazione all’eventuale riconoscimento dell’anticipazione del trattamento di integrazione salariale”

 

 

All’ articolo avente rubrica RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

il valore del rimborso spese chilometrico è convertito in Euro: € 0,13

Il terzo comma è così sostituito:

“Ai lavoratori adibiti, su indicazione dell’Azienda, alla guida di autoveicoli per il trasporto dei colleghi di lavoro, spetta la seguente indennità:

-         fino a 30 km. di percorrenza: € 1,14/gg.

-         da 31 a 50 km di percorrenza: € 2,27/gg.

-         oltre i 50 km. di percorrenza: € 2,84/gg.”

 

 

TRASFERTA

 

I valori di cui al punto b) sono convertiti in Euro.

Precisamente: colazione € 1,29; ogni pasto € 5,16 ; pernottamento € 6,20.

Il massimale di cui al penultimo comma è convertito in 2.600.000 Euro.

 

 

 


 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

(sostituisce il testo previgente)

 

L’elemento economico territoriale (di seguito indicato come e.e.t.), di cui agli artt. 39, lett. d) e 47  del CCNL 29 gennaio 2000, è stabilito per operai ed impiegati nella misura di cui alle tabelle allegate al presente articolo.

L’elemento economico territoriale potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore in provincia di Ravenna nell’anno precedente, assumendo per base di raffronto i dati medi del triennio.

Le parti designeranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione di esperti che entro il 30 giugno di ogni anno valuterà l’andamento del settore e redarrà specifico verbale, avendo riguardo ai seguenti indicatori:

-andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla Cassa edile;

-andamento dell’attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate.

Ogni anno, in attesa del giudizio della Commissione, un importo di misura corrispondente all’eet sarà erogato mensilmente a titolo di acconto.

Le parti si danno atto che la struttura dell’erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali 11 giugno 1997, 3 luglio 1997 29 gennaio 2002 e che l’eet è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

MISURA DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE DAL 1-1-2003

 

 

7° livello

6° livello

5° livello

4° livello

3° livello

2° livello

1° livello

IMPORTO MENSILE

IMPORTO ORARIO

 

€                109,69

€                  98,72

€                  82,27

€                  76,78

€                  71,30

€                  64,17

€                  54,84

 

 

 

€                      0,44

€                      0,41

€                      0,37

€                      0,32

 

 

 

MISURA DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE DAL 1-1-2004

 

7° livello

6° livello

5° livello

4° livello

3° livello

2° livello

1° livello

IMPORTO MENSILE

IMPORTO ORARIO

€                  139,60

€                  125,64

€                  104,70

€                  97,72

€                  90,74

€                  81,67

€                  69,80

 

 

 

€                      0,56

€                      0,52

€                      0,47

€                      0,40

           

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2003, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà durata fino al 31 dicembre 2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

 

Per quanto non modificato dal presente accordo, restano fermi i contenuti ancora in vigore del contratto integrativo 23 dicembre 1997.

 

Il presente contratto rimarrà in vigore fino alla sostituzione con un altro accordo provinciale.

 

Le parti si impegnano a concludere, a breve termine, la stesura definitiva del contratto integrativo provinciale armonizzandolo con le normative precedentemente definite

 

 

Per Associazione degli Industriali                                 Per FILLEA – C.G.I.L.

      Sezione Costruttori Edili

                                                                                  _______________________________________

 

_____________________________________

                                                                                  _______________________________________

 

_____________________________________

                                                                                  _______________________________________

 

_____________________________________

                                                                                  Per FILCA – C.I.S.L.

 

_____________________________________        _______________________________________

 

 

                                                                                  _______________________________________

 

 

                                                                                  Per FENEAL – U.I.L.

 

                                                                                  _______________________________________

 

 

                                                                                  _______________________________________

 


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI TRASFERTA OPERAI ALLEGATA ALL’ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL 29 GENNAIO 2000 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

 

Le parti prendono atto che è in corso un confronto tra le rispettive organizzazioni regionali, in sede di coordinamento, in attuazione di quanto previsto in materia di sperimentazione regionale della trasferta dell’allegato Q al Ccnl 29 Gennaio 2000; auspicano che detto confronto si concluda in tempi brevi, anche allo scopo di offrire maggiori garanzie alle strutture organizzative delle imprese ed alla stabilità dei rapporti di lavoro e si impegnano a recepirne i contenuti.

 

Nell’ambito del confronto in corso, le parti considerano che non si possa prescindere dall’integrazione dei sistemi informativi delle Casse Edili coinvolte, attraverso la messa in rete degli stessi.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI POLITICHE PER L’ACCOGLIENZA

 

Le parti ritengono essenziale sviluppare, in accordo con le altre Associazioni Imprenditoriali ed in sinergia con le Istituzioni Pubbliche Locali e Regionali, politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi dei lavoratori non residenti e provenienti da altre regioni o dall’estero.

 

In quest’ambito le parti si impegnano a convocare, a breve, il tavolo lungo per avviare il confronto e definire iniziative concrete da proporre alle istituzioni.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI

 

Le parti si impegnano a riprendere a breve, nell’ambito del tavolo lungo e congiuntamente con le altre Associazioni Imprenditoriali, la discussione per qualificare e migliorare le prestazioni previste nell’ambito della Cassa Edile, fermo restando quanto previsto dall’allegato R del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

 

Al fine di una più incisiva lotta contro il lavoro nero e l’evasione contributiva, le parti concordano, in applicazione degli accordi nazionali e delle normative di legge, di farsi promotrici, insieme alle altre Organizzazioni imprenditoriali e con l’eventuale coordinamento dell’Amministrazione Provinciale di Ravenna, di una proposta nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile per l’istituzione di uno sportello per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva prendendo a riferimento le norme stabilite dal legislatore nazionale e regionale e analoghe esperienze già presenti in altre province italiane.