Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Ravenna
Data stipula: 23 dicembre 1997

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di ravenna


Sommario:

- Classificazione dei lavoratori

- Apprendistato

- Diritto allo studio

- Indennità territoriale di settore e premio di produzione

- Contribuzioni varie alla cassa edile

- Norma transitoria all'art. 15

- Mensa

- Rimborso spese di trasporto

- Trasferta

- Elemento Economico Territoriale

 

 

Il giorno 23 dicembre 1997 tra:

- la Sezione Costruttori Edili ed Affini

e

- la FENEAL UIL;

- la FILCA CISL;

- la FILLEA CGIL,

- alla presenza di una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali si è convenuto che il Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini 5/7/1995 - Parte operai - sia integrato dal Contratto Provinciale per i lavoratori dell'Industria Edilizia della Provincia di Ravenna stipulato in data 8/6/1989, come di seguito modificato:

Art. 5 - Classificazione dei lavoratori

Al numero 4 il secondo comma è così sostituito:

"In considerazione del loro livello di professionalità e della responsabilità esercitata, verrà riconosciuta ai lavoratori di cui ai punti a) e b) una indennità di funzione pari a L. 70.000 mensili (L. 80.000 dall'1.1.1999), frazionabili ad ora.

Art. 6 - Apprendistato

E' cosi sostituito:

"La durata dell'apprendistato è limitata ad un periodo di 24 mesi. Il trattamento economico dell'apprendista è pari a quello dell'operaio di 1° livello, ivi compresi le indennità di malattia ed i trattamenti di integrazione salariale, che, in mancanza di intervento dell'Inps verranno riconosciuti dall'impresa nella misura corrispondente a quanto allo stesso lavoratore verrebbe erogato dall'Inps se si trattasse di operaio."

Art. 7 - Diritto allo studio

Si aggiunge un 2° comma:

"Dal 1.4.1994 il contributo di cui al 1° comma è sospeso a tempo indeterminato".

Art. 9 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

E' cosi sostituto:

Indennità territoriale di settore e Premio di produzione sono consolidati negli importi corrisposti di fatto al 31.12.1997, come precisati nella tabella annessa, comprensivi e ad assorbimento dei trattamenti di miglior favore previsti dai contratti aziendali.

 

Livelli

Parametri

P.P. I.T.S. in vigore al 31.12.1997

Mensile

Orario

7

200

373.420

6

180

347.081

5

150

285.860

4

140

264.772

1530,47

3

130

246.729

1426,17

2

117

223.832

1293,82

1

100

195.647

1130,9

Per le imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione sono consolidati negli importi vigenti al 31.12.1997, come precisati nella seguente tabella.

Livelli

Parametri

P.P. I.T.S. in vigore al 31.12.1997

Mensile

Orario

7

200

313.420

6

180

294.591

5

150

243.110

4

140

225.472

1.303,31

3

130

209.979

1.213,75

2

117

190.232

1.099,61

1

100

165.647

957,5

 

 

Art. 15 - Contribuzioni varie alla cassa edile

Il 1° comma è così modificato:

"Dal 1.1.1998 i contributi alla Cassa Edile per i vari fondi sono stabiliti nelle seguenti misure:

- contributo per la gestione Cassa Edile 3,00% (di cui 0,50% a carico lavoratore)

- contributo per la Scuola Edile 1,00%

- contributo per gratifiche, malattie ed infortuni 1,00%

- contributo per il Comitato Paritetico Territoriale 0,20%

- contributo A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) 7,00%

- contributo A.P.E. straordinaria 1,30%

- quote nazionali di servizio 0,30% (di cui 0,15% a carico lavoratore)

- quote territoriali di servivo 0,50% (di cui 0,25% a carico lavoratore)"

Dopo l'ultimo comma si aggiunge il seguente testo;

"Relativamente al contributo per l'A.P.E. straordinaria, le parti, preso atto di quanto stabilito con accordo nazionale 11 giugno 1997, al punto IV.3, concordano di incontrarsi entro il 10 dicembre di ogni anno per definire le ulteriori riduzioni del contributo in proporzione con il decremento dei coefficienti, compatibilmente alle esigenze della gestione.

Relativamente al contributo per l'anzianità Professionale Edile, nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione alla Cassa Edile a quanto previsto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale dall'art. 29 l. 341/95, si concorda che le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportano il versamento della contribuzione virtuale all'INPS, come individuate dall'art. 29 l. 341, dal D.M. 16 dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'INPS) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente tenuto conto degli effetti determinati dalla presente disposizione sull'andamento economico della gestione. Allo scopo le parti concordano di incontrarsi entro il 10 dicembre di ogni anno per stabilire la misura dello sgravio relativa all'anno successivo.

Le imprese, mensilmente, ove riscontrino di rientrare nelle condizioni per fruire dello sgravio, applicheranno direttamente la detrazione sul versamento alla Cassa Edile.

La Cassa Edile emanerà disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni e alle documentazioni da produrre da parte delle Imprese atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio".

Norma transitoria all'art. 15

Per il 1998 lo sgravio sul contributo A.P.E. è fissato in un punto percentuale (1%) e pertanto le imprese - in presenza di diritto allo sgravio - verseranno un contributo A.P.E. pari al 6%.

Art. 17 - Mensa

Al punto a), 2° riga dopo "pane" si aggiunge: "e mezza bottiglia di acqua minerale"; al punto b) il 2° e 3° comma sono così sostituti:

"Le aziende si convenzioneranno per la fornitura dei pasti con mense aziendali o interaziendali, o, in mancanza, con altri esercizi di ristorazione, facendosi carico di una quota pari all'80% del costo del pasto.

Nel caso in cui nei pressi del cantiere non vi siano mense o ristoranti convenzionabili ovvero nel caso in cui il costo del pasto a carico dell'azienda superi il massimale di lire 14.000 (relativo al 1998 e rivalutato annualmente sulla base dell'indice di inflazione programmata) verranno definite a livello di cantiere - previo accordo tra le parti - diverse modalità di fruizione del servizio, per un valore non superiore a L. 12.000, salvo che l'impresa non voglia comunque coprire la quota dell'80% nonostante il superamento del massimale".

Dopo l'ultimo comma si aggiunge:

"Eventuali erogazioni decise a livello di cantiere dovranno avere carattere eccezionale in rispetto ai principi di cui al 3° comma del presente punto".

Art. 19 - Rimborso spese di trasporto

Il primo comma è soppresso.

Al 2° comma, lettera c), si sostituisce "un rimborso spese di lire 200", con:

"un rimborso spese di lire 230 (dal 1-1-1999: lire 250)"

alla lettera d) si aggiunge:

- oltre i 50 km di percorrenza L. 5000/gg.

Art. 20 - Trasferta

La lettera a) è così sostituita:

"la diaria del 10% di cui all'art. 22 - secondo comma del CCNL verrà corrisposta al lavoratore comandato a prestare la propria opera presso cantieri situati oltre i Km. 20 e fino km. 30 stradali a partire dal cantiere presso il quale è stato assunto.

La diaria è elevata:

- al 13% per trasferte presso cantieri situati oltre i km 30 (dal 1-1-1998);

- al 16% per trasferte presso cantieri situati oltre i km 60 (dal 1-1-1999)".

La lettera b) è soppressa.

Il 1° comma della lettera d) è cosi sostituito:

"Ai lavoratori la cui trasferta comporti il pernottamento potrà essere riconosciuta un'indennità da concordare a livello aziendale, non spettando la diaria di cui alla lettera a)".

Dopo la lettera d) si aggiunge:

"Le imprese garantiranno la copertura assicurativa per danni verso terzi sui mezzi di trasporto aziendali utilizzati dai dipendenti con un massimale di 5 miliardi.

Le imprese stipuleranno inoltre una polizza integrativa per rischio infortuni a beneficio del conducente".

Si aggiunge all'art. 24 la seguente norma:

Elemento Economico Territoriale

Le parti convengono di istituire l'elemento economico territoriale (di seguito indicato come e.e.t.), di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio, come precisata nella Tabella annessa al presente articolo; l'e.e.t. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore nella Provincia di Ravenna nell'anno precedente, assumendo per base di raffronto il 1996, in quanto i dati completi più recenti a disposizione all'atto della stipula del presente contratto si riferiscono a tale anno.

Una Commissione paritetica di esperti appositamente costituita, nel corso di una riunione da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno, valuterà la situazione del settore con particolare riguardo ai seguenti indicatori:

1) andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla Cassa Edile e dal ricorso all'integrazione salariale;

2) andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;

3) andamento del fenomeno infortunistico.

Dal primo gennaio di ogni anno, per la vigenza del presente contratto, un importo corrispondente all'e.e.t. verrà erogato mensilmente a titolo di acconto.

In considerazione del carattere innovativo dell'erogazione di cui trattasi, le parti conferiscono carattere sperimentale alla prima fase di applicazione della presente norma; pertanto la struttura dell'e.e.t. potrà essere modificata in occasione della verifica fissata al giugno 1998, sulla base delle esperienze maturate.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 e che l'e.e.t. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

  

Misura dell'elemento economico territoriale

Livello

Importo mensile

Importo orario

108.679

97.811

81.509

76.075

439,74

70.641

408,33

63.577

367,50

54.339

314,10

 

 

Il vecchio art. 24 (Decorrenza e durata) diventa art. 25, col testo così modificato;

"Il presente contratto decorre dall'1/1/1998 ed avrà scadenza al 31/12/2001".

Dichiarazione congiunta

Le parti, preso atto di quanto previsto dall'accordo totale 11 giugno 1997 in riferimento alla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare ed al graduale superamento dell'APE straordinaria, dichiarano il proprio interesse a costituire presso la Cassa Edile, verificate le condizioni giuridiche della sua fattibilità, un fondo provinciale, che possa garantire ai lavoratori pensionandi una integrazione delle prestazioni per APE straordinaria, ed eventualmente incrementare le potenzialità del Fondo nazionale, qualora l'emanando Regolamento attuativo di tale Fondo preveda che la Cassa Edile funga da sportello per la raccolta dei fondi.

Dichiarazione a verbale

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali condiziona la propria disponibilità ad avviare un concreto confronto sul tema, alla manifestazione di analogo interesse da parte delle altre organizzazioni imprenditoriali di settore rappresentative in provincia di Ravenna ed al verificarsi delle condizioni di cui al 1° comma della presente dichiarazione.

Accordo tra le parti

Per gli adempimenti di cui all'art. 24 del Contratto Provinciale 23/12/97 si stabilisce che la Commissione deputata a valutare l'andamento economico del settore ai fini del riconoscimento dell'elemento economico territoriale ha potere deliberante ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; nella sua prima riunione, che si svolgeva immediatamente dopo la firma del presente accordo, elegge il presidente che resta in carica per tutta la durata del Contratto.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la sostituzione dei singoli membri della Commissione occorre l'assenso di tutte le parti contraenti.

Il giorno 23 dicembre 1997, a seguito della stipula dell'accordo allegato al C.I.P., sottoscritto in data odierna, si riunisce la Commissione prevista dall'art. 24 del contratto medesimo.

La commissione è legalmente costituita.

Si procede alla nomina del Presidente.