EDILI (ARTIGIANATO)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Ravenna

Data stipula: 4 maggio 1999


Inizio validità: 1 maggio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Contratto territoriale per la provincia di Ravenna

Sommario:

- Premessa;
- Allegato A - Protocollo d'Intesa;
- Contratti a tempo determinato;
- Decentramento produttivo;
- Diritto allo studio;
- Servizio mensa;
- Trasporto casa lavoro;
- Trasferta;
- Clausola di salvaguardia;
- Rimborso spese di trasporto;
- Diritti sindacali;
- Elemento Economico Territoriale;
- Una tantum;
- Contribuzioni varie alla cassa edile;
- Allegato n. 1;
- Ambiente e sicurezza sul lavoro - C.T.P.;
- Sfera di applicazione;
- Decorrenza e durata.

Il 4 maggio 1999

Tra:

- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.) ANSE e ASSOEDILI;

- la Confartigianato/FAPA;

e

- la FeNEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

si è convenuto che il Contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane edili e affini della Provincia di Ravenna nonché dalle Imprese Piccole Industriali Edili aderenti alle OO.AA. firmatarie il Contratto Provinciale dell'1.10.1989 sia integrato con le seguenti modifiche:

Premessa

La crisi del settore delle costruzioni nell'ultimo decennio ha messo in seria difficoltà il sistema delle imprese edili che sono state costrette ad operare in assenza di una regolamentazione certa sugli appalti, con un volume di lavori insufficiente e con ribassi di oltre il 20% nelle opere pubbliche. Tutto questo ha favorito, nel tentativo di contenere i costi, l'esternalizzazione di gran parte delle fasi di lavorazione del processo edile, favorendo la crescita di un mercato parallelo caratterizzato da imprenditoria irregolare e da lavoro nero.

In questo contesto si è assistito ad una crescita numerica dell'imprenditoria artigiana, ma non in termini di occupazione diretta.

In un sistema come quello dell'edilizia, in cui l'incidenza del costo del lavoro è superiore al 50% del costo complessivo dell'opera, diviene inevitabile la corsa a ricercare soluzioni che abbattano tale costo con il conseguente utilizzo del lavoro irregolare.

Occorre invertire questo processo. Occorre, quindi, fare dei parametri quali: la qualità, la professionalità delle maestranze e degli imprenditori, l'utilizzo dì nuove tecnologie, i veri punti di confronto sul mercato.

Questa tendenza, se non è accompagnata da iniziative legislative che qualifichino e determinino le condizioni di nascita delle imprese in generale ed anche quelle artigiane, rischia di determinare un'ulteriore scomposizione del mercato con una conseguente degenerazione del settore delle costruzioni, con un aumento indiscriminato del lavoro nero.

Al fine di combattere questo fenomeno, un ruolo fondamentale potranno assumerlo alcune iniziative legislative, quali:

- la legge sugli appalti pubblici;
- il nuovo sistema di qualificazione delle imprese per partecipare agli appalti pubblici;
- la definizione di requisiti per divenire impresa.

Tutto ciò premesso

le parti ribadiscono la volontà di non recedere dal ruolo svolto per lo sviluppo del settore nella provincia di Ravenna.

Pertanto ASSOEDILI-ANSE/CNA, CONFARTIGIANATO/FAPA e FILLEA-FILCA-FeNEAL si impegnano a sviluppare ulteriormente il confronto con gli Enti appaltanti della nostra provincia con l'intento di ottenere la stesura di un bando tipo che delinei le regole e le metodologie per concorrere all'assegnazione dell'opera.

Le parti convengono che un ruolo determinante lo debbano svolgere gli Enti appaltanti tramite controlli sulla sicurezza e sulla regolarità dei lavoratori impiegati, attraverso una più attenta e puntuale direzione lavori.

FILLEA-FILCA-FeNEAL riconoscono la dimensione ed il radicamento assunti dall'imprenditoria edile artigiana per ciò che rappresenta nel tessuto economico ravennate.

È evidente la necessità che il settore dell'artigianato abbia piena cittadinanza e, quindi, rappresentatività reale e pariteticità in tutti gli Enti contrattuali di settore (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.) con l'obiettivo primario del riconoscimento delle piene reciprocità fra Enti, visti gli accordi in essere. (Sommario)

Allegato A - Protocollo d'Intesa

Le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali sottoscriventi condividono che il loro abusivo e irregolare nel settore edile ha assunto anche nella nostra Provincia dimensioni rilevanti, stravolgendo le regole di mercato e compromettendo la possibilità di una corretta concorrenza fra operatori.

Le parti, mentre auspicano un doveroso ed energico controllo da parte degli organi di vigilanza istituzionale (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro), nell'intento di arginare il fenomeno concordano di intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, le seguenti azioni.

- Le associazioni imprenditoriali firmatarie impegnano le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, del certificato di regolarità contributiva di competenza delle Casse Edili.

Quando gli appalti attengono lavori privati il contratto provvederà l'obbligo, per l'impresa subappaltatrice, di iscrivere gli operai alla Cassa Edile di Ravenna una volta trascorsi tre mesi di attività dell'impresa in provincia di Ravenna.

Ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro, e specificamente del contratto integrativo provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il prezzo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad INPS e Cassa Edile.

Inoltre l'impresa subappaltatrice dovrà assumere l'impegno di consegnare l'elenco nominativo dei lavorativi utilizzati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione.

- Le associazioni imprenditoriali impegnano le imprese associate al rispetto di quanto previsto dai rispettivi contratti integrativi per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti.

Presso la Cassa Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, verrà tenuto l'elenco delle imprese che operano nel subappalto nella Provincia di Ravenna.

- Le imprese esecutrici esporranno in ogni cantiere un cartello contenente l'elenco delle imprese cui sono stati subappaltati lavori edili. Presso il cantiere sarà tenuto un elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati all'interno.

- Le organizzazioni sindacali si impegnano ad operare nei confronti delle imprese non aderenti alle associazioni datoriali firmatarie per promuovere l'adeguamento a quanto previsto del presente protocollo.

- Le parti firmatarie richiederanno alle stazioni pubbliche appaltanti di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro.

- Le parti firmatarie richiederanno un incontro agli organi di vigilanza (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) per sensibilizzarli ad assumere iniziative sistematiche e massicce contro il lavoro sommerso, possibilmente costituendo una specifica task-force. (Sommario)

Art. ... - Contratti a tempo determinato

Nell'intento di dare risposta alle necessità emergenti nel territorio derivanti da picchi di attività legati al turismo estivo, nonché dalle norme applicative deliberate dagli Enti Locali per non creare disagio agli utenti, le parti - in attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 - individuano di seguito le fattispecie per le quali è consentita la stipula di contratti a tempo determinato in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e dall'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983 n. 79:

a) imprese edili e affini operanti nella fascia costiera nel periodo da ottobre a maggio.

Le OO.SS. territorialmente competenti saranno informate preventivamente sulla durata del contratto, sulla/e lavorazione/i da eseguire, l'ubicazione del luogo/luoghi di lavoro ed il/i nominativo/i dei lavoratori e la ragione sociale dell'Impresa. Entro gg. 3 dal ricevimento della comunicazione verrà rilasciato parere vincolante, in assenza di risposta entro i termini suddetti le Imprese potranno, comunque, procedere alla/e assunzione/i.

Su richiesta specifica le parti promuoveranno un confronto nel merito. (Sommario)

Art. 2 - Decentramento produttivo

È fatto divieto alle imprese di effettuare lavorazioni a cottimo, nonché il ricorso a qualsiasi forma di mera intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro.

Fermo restando che le imprese dovranno eseguire il lavoro prevalentemente con proprie maestranze, è consentito di potersi avvalere di ditte specializzate per lavori particolari e complementari, quali:

- esecuzione intonaci;
- posa di pavimenti e rivestimenti;
- tinteggiatura e verniciatura;
- lavori di carpenteria in legno ed in ferro.

In casi particolari, qualora l'impresa non disponga di manodopera sufficiente per carenza sul mercato ed al fine di rispettare gli impegni assunti, potranno essere decentrate ulteriori fasi che saranno comunicate preventivamente alle OO.SS. e, su richiesta di queste ultime, divenire materia di confronto e, se richiesto, di accordo.

L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto dovrà essere effettuata da imprese che abbiano le caratteristiche idonee, le quali dovranno:

- avere stipulato un regolare contratto di subappalto;

- essere legalmente costituite ed avere la manodopera occupata regolarmente iscritta a libro paga;

- essere regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Ravenna, se operanti in provincia da tre mesi, oppure iscriversi al compimento del 3° mese;

- rispettare le norme previste in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e di tutela dei lavoratori;

- disporre in proprio delle macchine, delle attrezzature e della forza lavoro necessarie per l'esecuzione di tutto il lavoro acquisito.

Il ricorso al subappalto è vietato quando possa compromettere, anche per un breve periodo, l'occupazione dei lavoratori dell'impresa subappaltante.

Per ognuna delle lavorazioni subappaltate potrà essere stipulato un solo contratto. Ai fini del presente articolo si chiarisce che la suddivisione dell'esecuzione delle lavorazioni tra imprese regolarmente ed effettivamente associate in consorzio, non è considerato subappalto.

Le OO.AA. forniranno a tutte le imprese loro associate copia del modello allegato per assolvere all'obbligo della comunicazione di cui al presente articolo. Copia del modulo verrà inviato prima dell'inizio lavori, oltre che alle OO.SS., anche alla Cassa Edile esclusivamente nel caso in cui l'impresa subappaltatrice abbia lavoratori alle proprie dipendenze. La presente comunicazione, ed i dati in essa contenuti, saranno utilizzati dalla Cassa Edile esclusivamente per la predisposizione di un apposito elenco delle imprese che effettuano il subappalto.

Le imprese privilegeranno l'affidamento in subappalto a ditte locali o ditte esterne che occupino prevalentemente manodopera locale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme legislative, con particolare riferimento alla Legge 1369/60 ed alle vigenti norme contrattuali. (Sommario)

Art. 7 - Diritto allo studio

Aggiungere un comma:

"Dall'1.4.1994 il contributo è sospeso a tempo indeterminato. (Sommario)

Art. 17 - Servizio mensa

Le imprese forniranno a tutti i lavoratori un pasto caldo giornaliero composto da: un primo piatto, un secondo piatto con contorno e pane, acqua. Ciò mediante convenzione realizzata con strutture specializzate nella ristorazione, in grado di garantire un servizio sufficientemente adeguato ed ampio, che offra le necessarie garanzie di igiene ed attui la fornitura di pasti genuini, di qualità e quantità sufficiente, accettando forme di controllo che i lavoratori decideranno di attuare per garantirsi la corrispondenza della fornitura ai requisiti di cui sopra.

Il servizio mensa sarà soddisfatto, in alternativa, nei seguenti modi:

a - utilizzando mense interaziendali esistenti;

b - convenzionandosi con strutture (es. trattorie o ristoranti) atte alla consumazione dei pasti;

c - nel caso in cui i suddetti modi non siano disponibili, le imprese si impegnano a garantire in modo alternativo il servizio pasto ai propri lavoratori.

A far data dall'entrata in vigore del presente accordo le imprese concorreranno con il pagamento dell'80% del costo del pasto (fino al tetto massimo di lire 14.000), mentre il rimanente 20% sarà a carico del lavoratore che lo consumerà. L'I.V.A. sarà a totale carico dell'impresa.

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c), l'impresa provvederà a corrispondere un'indennità sostitutiva di mensa pari a lire 9.000 giornaliere.

L'indennità sostitutiva non sarà riconosciuta a quei lavoratori che:

- rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del servizio mensa fornito dall'impresa;
- non possano far valere almeno 4 ore di effettiva presenza al lavoro. (Sommario)

Art. 19 - Trasporto casa lavoro

Il trasporto casa-lavoro è garantito nei modi seguenti:

A) Mediante utilizzo di mezzi pubblici

l'impresa si farà carico del costo dell'abbonamento per il trasporto dalla località nella quale è posta l'abitazione del lavoratore al posto di lavoro;

B) mediante utilizzo di mezzi aziendali

qualora l'impresa si faccia carico del trasporto dalla località in cui è posta l'abitazione del lavoratore al posto di lavoro con mezzi propri, al lavoratore eventualmente adibito alla guida del mezzo dell'impresa sarà corrisposta un'indennità di lire 100 al Km. per tutti i Km. percorsi sia all'andata che al ritorno;

C) mediante utilizzo da parte del lavoratore del proprio autoveicolo

nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare mezzi pubblici o aziendali l'impresa riconoscerà un rimborso spese di lire 210 dall'1.5.1999 (lire 230 dall'1.5.2000, lire 240 dall'1.5.2001) per ogni Km. percorso a partire dal centro della località in cui ha sede l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, con una franchigia di Km. 6 (3 + 3). (Sommario)

Art. 20 - Trasferta

L'art. 24 del C.C.N.L. è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 19, al lavoratore comandato temporaneamente ed in via provvisoria a svolgere la propria attività ad oltre Km. 20 dalla propria abitazione, compete un'indennità giornaliera di trasferta nei seguenti importi:

da Km. 20 a Km. 30 stradali

lire

6.500

da Km. 30 a Km. 40 stradali

lire

10.850

da Km. 40 a Km. 50 stradali

lire

13.050

oltre Km. 50 stradali

lire

15.200

Le parti si incontreranno previo richiesta, di norma annualmente, per l'adeguamento degli importi giornalieri di cui sopra.

Ai lavoratori comandati a lavorare in trasferta ad una distanza che non consenta il rientro serale, verrà riconosciuta un'indennità di trasferta la cui entità e modalità di pagamento verranno definite di volta in volta in rapporto ai seguenti elementi di riferimento:

- distanza chilometrica;
- ore di viaggio ed eventuale disponibilità di mezzi di trasporto aziendali;
- caratteristiche dell'alloggio e del consumo del pasto.

Ove, tra il lavoratore comandato in trasferta e l'impresa, non sia stato possibile addivenire ad un accordo in merito, sarà demandato alle parti firmatarie l'incarico di concordare l'entità dell'indennità di trasferta.

Il trattamento economico per trasferta eventualmente concordato, quando superiore, è da intendersi sostitutivo di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo. (Sommario)

Art. ... - Clausola di salvaguardia

Il lavoratore è tenuto, pena la decadenza, a chiedere il pagamento delle spettanze (esclusivamente per indennità sostitutiva di mensa, trasporto casa-lavoro e indennità di trasferta) dovute in base al presente accordo, nel termine perentorio di mesi 18. (Sommario)

Art. ... - Rimborso spese di trasporto

Il lavoratore che utilizzi il proprio autoveicolo in orario di lavoro, per esigenze dell'impresa, ha diritto al rimborso spese di lire 350 al Km. (Sommario)

Art. 21 - Diritti sindacali

Il presente articolo viene così modificato:

Dopo il 2° comma aggiungere:

"L'importo relativo alle ore di assemblea non utilizzate contribuisce, inoltre, ad alimentare il Fondo di cui all'ultimo comma. Con il versamento di quanto previsto al comma seguente si intende compensato l'importo economico dovuto per le ore di assemblea non effettuate".

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

"vedi Allegato n. 1

Il presente Allegato è sottoscritto da ANSE/ASSOEDILI CNA e OO.SS. e conseguentemente non coinvolge le imprese aderenti alla CONFARTIGIANATO/FAPA della provincia di Ravenna". (Sommario)

Art. ... - Elemento Economico Territoriale

È istituito, come previsto dall'accordo nazionale 23.4.1997 ed in conformità con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, l'Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato come E.E.T.) nella misura del 6% dei minimi di paga base nazionale in vigore dall'1.7.1996, come da tabella seguente:

7° livello

lire

91.268

 

6° livello

lire

79.692

 

5° livello

lire

66.336

(383,44)

4° livello

lire

61.439

(355,14)

3° livello

lire

57.432

(331,98)

2° livello

lire

50.753

(293,37)

1° livello

lire

44.521

(257,35)

L'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore nella provincia di Ravenna rispetto all'anno precedente, assumendo per base di riferimento per il 1999 i dati del 1997/98 in quanto i più recenti attualmente a disposizione.

Per l'analisi dei risultati verrà costituita una apposita commissione di esperti che si riunirà entro il 30 giugno di ogni anno per valutare la situazione del settore con particolare riferimento ai seguenti indicatori che saranno sostituiti e/o integrati con quelli eventualmente definiti a livello regionale:

- andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla Cassa Edile e dal ricorso all'integrazione salariale;

- andamento dell'attività produttiva nelle province;

- andamento del fenomeno infortunistico del settore a livello provinciale.

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo e dall'1° gennaio di ogni anno, per la vigenza del presente contratto, verrà corrisposto mensilmente un importo pari all'E.E.T. a titolo di acconto.

In considerazione del carattere innovativo dell'erogazione di cui trattasi, le parti conferiscono carattere sperimentale alla prima fase della presente norma; pertanto la struttura dell'E.E.T. potrà essere modificata in occasione della verifica di giugno 1999.

Accordo fra le parti

Per gli adempimenti di cui all'art. ... (Elemento Economico Territoriale) del Contratto Integrativo Provinciale del 4 maggio 1999.

Si stabilisce che la commissione di esperti deputata a valutare l'andamento economico del settore ai fini del riconoscimento dell'E.E.T. è composta dai Sigg. Guido Cacchi, Gilberto Ravaglia, Ugo Schirripa, Massimo Mazzavillani, Nadia Vitali, Auro Prati.

La commissione ha potere deliberante ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Nella prima riunione, che si svolgerà immediatamente dopo la firma del presente accordo, elegge il Presidente che resta in carica per tutta la durata del contratto.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. (Sommario)

Una tantum

Le parti concordano sulla erogazione di una quota forfettaria una tantum in acconto, a copertura della carenza contrattuale, pari a lire 200.000 per tutti i livelli di inquadramento da corrispondere a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente contratto. L'importo sarà riproporzionato per i part-time, per gli apprendisti e per i lavoratori assunti successivamente all'1.1.1998.

L'una-tantum, come sopra calcolata, viene liquidata - unitamente alla retribuzione relativa al mese di maggio 1999 - come anticipazione su quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo nell'accordo a livello regionale. In assenza di un accordo in merito entro l'anno in corso, le parti firmatarie del presente contratto si reincontreranno per definire l'eventuale ulteriore importo a saldo da liquidare ai lavoratori aventi diritto. (Sommario)

Art. 24 - Contribuzioni varie alla cassa edile

Il 1° comma, comprensivo dell'Allegato n. 1 sottoscritto da ANSE/ASSOEDILI C.N.A. e OO.SS., non coinvolge le imprese aderenti alla CONFARTIGIANATO/FAPA della provincia di Ravenna; il suddetto comma viene così modificato:

"Dall'1.5.1999 i contributi alla Cassa Edile, per i vari fondi, sono stabiliti nelle seguenti misure:

- contributo Cassa Edile

3,00%
(di cui 0,50% a carico lavoratore)

- contributo per la Scuola Edili

1,00%

- contributo per gratifica, malattia ed infortunio

0,80%

-.contributo C.T.P.

0,20%

- contributo A.P.E.
(anz.tà professionale edile)

5,50%

- contributo A.P.E. straordinaria

1,00%

- contributo diritti sindacali

0,25%

Dopo l'ultimo comma aggiungere il testo seguente:

"Relativamente al contributo per l'A.P.E., nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione alla Cassa Edile a quanto previsto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale dall'art. 29 L. 341/95, si concorda che le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportano il versamento della contribuzione virtuale all'INPS, come individuate dall'art. 29 L. 341/95, dal D.M. 16 dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'INPS), usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente tenuto conto degli effetti determinati dalla presente disposizione sull'andamento economico della gestione. Allo scopo le parti concordano di incontrarsi entro il 15 dicembre di ogni anno per stabilire la misura dello sgravio relativa all'anno successivo.

Le imprese, mensilmente, ove riscontrino di rientrare nelle condizioni per fruire dello sgravio, applicheranno direttamente la detrazione sul versamento alla Cassa Edile.

La Cassa Edile emanerà disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni e alle documentazioni da produrre da parte delle imprese, atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio".

Norma transitoria all'art. 24

Per il 1999 lo sgravio sul contributo A.P.E. è fissato in 1,5 punti percentuali (1,5%) e pertanto le imprese, in presenza di diritto allo sgravio, verseranno un contributo A.P.E. pari al 4,00%.

Dichiarazione congiunta

1. Le parti, preso atto di quanto previsto dall'accordo nazionale 10 aprile 1997 in riferimento alla costituzione di un Fondo Nazionale per la Previdenza Complementare ed al graduale superamento dell'A.P.E. straordinaria, dichiarano il proprio interesse a costituire presso la Cassa Edile, verificate le condizioni giuridiche della sua fattibilità, un Fondo Provinciale che possa garantire ai lavoratori pensionandi una integrazione delle prestazioni per A.P.E. straordinaria, ed eventualmente incrementare le potenzialità del Fondo Nazionale, qualora l'emanando regolamento attuativo di tale Fondo preveda che la Cassa Edile funga da sportello per la raccolta dei fondi.

La costituzione ed il mantenimento del Fondo non comporteranno oneri economici aggiuntivi per le imprese.

Dichiarazione a verbale delle OO.SS.

Fondo Prov.le di Previdenza e Prestazioni Sociali (Premio Fedeltà)

1. FILLEA, FILCA, FeNEAL valutando con estrema attenzione e preoccupazione l'evolversi dell'istituto dell'A.P.E.S. negli anni a venire, ritengono opportuno sottoporre alle Organizzazioni Artigiane una proposta che tenga conto dell'evoluzione di detto istituto.

2. Al fine di mitigare la riduzione economica della prestazione A.P.E.S. per i lavoratori che, difficilmente, otterranno benefici economici dalla neo costituenda previdenza integrativa, riteniamo necessario creare una prestazione provinciale con il relativo fondo che dia una risposta economica alla riduzione A.P.E.S. prevista dal contratto nazionale.

Le prestazione dovrà essere a termine, con una vigenza che si può stimare nell'ordine di circa quindici anni. Per poter accedere alla prestazione bisogna vantare nei prossimi 15 anni un'anzianità da 10 a 25 anni nel settore edile.

L'anzianità e la prestazione saranno comunque rapportate agli accantonamenti percepiti in provincia di Ravenna. I lavoratori che andranno in pensione in tale periodo, per ogni anno matureranno un importo rapportato alla gratifica natalizia percepita.

La prestazione sarà corrisposta interamente per i primi 8 anni.

Dal 2005 fino alla cancellazione della prestazione, l'erogazione sarà ridotta in percentuale.

Per l'alimentazione di detta erogazione, il neo costituendo fondo verrà alimentato con una aliquota da stabilire tra le parti.

Dichiarazione a verbale di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL della provincia di Ravenna allegata al Contratto Integrativo Provinciale del settore edile artigiano del 4.5.1999.

Le OO.SS. prendono atto della espressa volontà dichiarata dalla CONFARTIGIANATO/FAPA della provincia di Ravenna di dare piena applicazione all'Accordo regionale in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 22.9.1997 e riconfermano la validità del suddetto accordo. (Sommario)

Allegato n. 1

In data 4 maggio 1999 tra la ASSOEDILI/ANSE C.N.A di Ravenna rappresentate da Pezzi Davide, Alessandrelli Walter, Massimo Mazzavillani e Nadia Vitali e la FILLEA-CGIL, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL di Ravenna rappresentate rispettivamente da Costantino Ricci, Antonio Di Leo, Gilberto Ravaglia, Edmondo Monti, Franco Galeotti, Ladislao Linari, Guido Cacchi, Ugo Schirripa, l'art. 21 del Contratto Integrativo Provinciale del 1° ottobre 1989 viene integralmente sostituito dal seguente:

"Diritti Sindacali e Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale.

È istituito un Fondo mutualizzato per la formazione, l'informazione, la consegna e l'aggiornamento del materiale legislativo e didattico per i delegati aziendali per la sicurezza, nonché per il Rappresentante Territoriale nel settore edile.

A seguito della stipula del Contratto Integrativo Provinciale Edili di Ravenna del 4 maggio 1999, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39 del C.C.N.L. in vigore, dei DD.LL. 626/94 e 494/96, si conviene di alimentare il Fondo con una quota pari allo 0,27% del salario.

Per le aziende che abbiano il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno, la quota suddetta è ridotta allo 0,22%.

Contribuisce ad alimentare il Fondo anche l'importo relativo alle ore di assemblea sindacali non totalmente utilizzate.

Le ore di assemblea sindacale vengono individuate in 10 annue come da C.C.N.L., quelle che saranno utilizzate verranno retribuite ai lavoratori previa consegna di un attestato di partecipazione rilasciato dalle OO.SS. e consegnato alle rispettive aziende.

Le ore non utilizzate sono compensate con la contribuzione al Fondo.

Le parti concordano che le aziende, sia con meno o con più di 15 dipendenti, dove i lavoratori faranno richiesta di eleggere il proprio Rappresentante Aziendale alla Sicurezza, l'elezione sarà fatta nel pieno rispetto dei Decreti Legislativi vigenti e delle norme contrattuali assumendo reciproca volontà sulla corretta procedura.

Il R.L.S.T. potrà essere designato o eletto dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate, o individuato dalla F.L.C. provinciale.

Il R.L.S.T. non potrà essere scelto in aziende con meno di 5 dipendenti.

La nomina del R.L.S.T. dovrà essere notificata dalle OO.SS. all'ASSOEDILI/ANSE C.N.A. ed al C.T.P..

La formazione del R.L.S.T. avverrà frequentando appositi corsi tecnici gestiti dal C.T.P..

Il R.L.S.T. sarà operativo fin dalla firma del presente accordo. L'incarico sarà di durata annuale, prorogabile per periodi della stessa durata.

Ad ogni scadenza le parti si incontreranno per una verifica.

Il R.L.S.T. potrà avvalersi dell'apporto tecnico del C.T.P..

Il R.L.S.T. esplicherà i compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/24 con le modalità, per l'esercizio delle sue funzioni, previste da apposito regolamento che verrà definito tra le parti.

A copertura dei costi per il funzionamento dell'Organo verrà costituito un apposito Fondo presso la Cassa Edile, cui le imprese contribuiranno, con le percentuali prima richiamate a partire dalle retribuzioni relative al mese di maggio 1999". (Sommario)

Art. 14 - Ambiente e sicurezza sul lavoro - C.T.P.

Il testo dell'art. 14 è integralmente sostituito dal seguente:

"È istituito il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L..

Le imprese concorrono al finanziamento dell'attività del Comitato con il versamento, presso la Cassa Edile, di un contributo pari allo 0,20%". (Sommario)

Art. - Sfera di applicazione

Il Presente Contratto Integrativo si applica anche ai dipendenti delle imprese di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato. (Sommario)

Art. - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dall'1.5.1999 e scadrà il 31.12.2001.

In data 4 maggio 1999 tra ASSOEDILI/ANSE CNA e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL della provincia di Ravenna si ribadisce che, in applicazione dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988, la quota di lire 9.000 dovuta per ogni dipendente per il mantenimento del "Fondo Relazioni Sindacali" si intende ricompreso nella voce "contributo diritti sindacali e R.L.S.T." di cui all'Allegato n. 1 del Contratto Integrativo Provinciale edili e affini del 4 maggio 1999, assolvendo in tal modo agli obblighi derivanti dall'Accordo Interconfederale medesimo.

In data 4 maggio 1999 tra la CONFARTIGIANATO/FAPA, la FILLEA-CGIL, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL della provincia di Ravenna, si conviene che, in applicazione dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988, la quota di lire 9.000 dovuta per ogni dipendente, si intende ricompresa nella quota prevista dall'ultimo paragrafo dell'art. 21 del Contratto Integrativo Provinciale dell'1° ottobre 1989, assolvendo in tal modo agli obblighi derivanti dall'Accordo Interconfederale medesimo.

In data 5 maggio 1999 tra ASSOEDILI/ANSE C.N.A., CONFARTIGIANATO/FAPA e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL della provincia di Ravenna si concorda quanto segue: il contributo per il Premio di Professionalità (A.P.E.), di cui all'art. 24 del Contratto Integrativo Provinciale dell'edilizia firmato in data 4 maggio 1999, è fissato nella misura del 4,9% a partire dall'1.1.1999.

Quanto sopra è valido per le imprese alle quali si applica il C.C.N.L. dell'edilizia artigianato.

Il giorno 4 maggio 1999, a seguito della stipula dell'accordo allegato al Contratto Integrativo Provinciale, sottoscritto in data odierna, si riunisce la Commissione prevista dall'art. 24 del contratto medesimo.

Sono presenti i Sigg.: Gilberto Ravaglia, Guido Cacchi, Ugo Schirripa, Massimo Mazzavillani, Nadia Vitali, Auro Prati e, pertanto, la Commissione è legalmente costituita.

Si procede alla nomina del Presidente.

Viene designato all'unanimità il Sig. Guido Cacchi. (Sommario)