tra

·        l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL) del Settore edile di Reggio Emilia

·        il Settore delle Cooperative di Produzione e Lavoro aderente all’Unione Provinciale delle Cooperative di Reggio Emilia

e

FENEAL-UIL – FILCA CISL e FILLEA CGIL di Reggio Emilia

 

Addì Reggio Emilia, 20 novembre 2002

 

per il rinnovo del Contratto Territoriale contenuto nel “Testo Unico dei Contratti collettivi territoriale per le imprese cooperative di Reggio Emilia “ del 30/11/1999,

 

Si è convenuto la seguente ipotesi di accordo da sottoporre a consultazione:

 

ART. 4

QUALIFICAZIONE DEL SETTORE E RUOLO DELLA CEMA

 

L’art. 4 del Testo Unico 30/11/1999 dei Contratti Collettivi Territoriali per le imprese cooperative dell'edilizia ed attività affini è integrato nel modo seguente.

 

Le Parti concordano, in coerenza con quanto previsto al punto VII dell’Accordo Nazionale 04.02.2002 e in attesa del Protocollo di cui alla lettera h), l’istituzione di un Tavolo provinciale con tutte le associazioni imprenditoriali, le OO.SS. del settore e gli istituti interessati per verificare forme, modalità e regole (coerenti con le disposizioni nazionali) per la realizzazione dello sportello unico per la provincia di Reggio Emilia di cui al punto VII/d) del sopraccitato Accordo.

 

ART. 8

Inquadramento professionale

 

Soppresso penultimo ed ultimo comma.

Variare il terzultimo “18 con 12 mesi

 

ART.12

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

Viene istituito, in attuazione degli articoli 6, 52, 81 del CCNL 06. 07.1995 e confermati nei successivi rinnovi, e degli accordi 23. 04.1997 e 24. 02.1998, l’elemento economico territoriale (EET), determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23. 07. 1993 e dall’art.2 del D.L. 25.03.1997 n.67 convertito in legge n.135 del 23. 05. 1997, dall’andamento complessivo del settore edile della provincia di Reggio Emilia con particolare riferimento a quello cooperativo.

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, l’EET sarà correlato ai seguenti indicatori:

 

  1. importo complessivo di aggiudicazione degli appalti pubblici e valore economico complessivo degli oneri di urbanizzazione nella provincia di Reggio Emilia (dati rilevabili da sistema informativo SITAR della Regione Emilia Romagna, dal rapporto annuale “ Mercato delle Costruzioni “ del CRESME, dal rapporto semestrale sugli appalti di QUASAP e dai bilanci comunali della provincia di Reggio Emilia);
  2. numero delle ore lavorate e denunciate in CEMA con particolare riferimento alle imprese cooperative;
  3. numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria riferite al settore edile, rilevabile presso l’INPS e la CEMA con particolare riferimento alle imprese cooperative.

 

Entro il mese di dicembre di ogni anno le parti si incontreranno per verificare i risultati degli indicatori riferiti all’anno edile (1 ottobre/30 settembre) immediatamente precedente e per confrontarli con i valori medi che i medesimi indicatori hanno avuto nei 4 anni edili precedenti.

Verrà costituita, presso la CEMA (che avrà il compito di raccogliere i dati dalle fonti sopra indicate), una banca degli stessi che opportunamente aggiornata faciliti il compito della verifica annua di cui sopra.

Per giudicare negativo o positivo il dato complessivo dei parametri sopradescritti, si conviene di dare un peso percentuale del 70% al parametro a); del 15% al parametro b) e del 15% al parametro c).

 

Tenendo in considerazione che l’andamento molto positivo e costante degli ultimi anni, ha prodotto la maturazione sempre del massimo del valore del premio, si concorda quanto specificato nella tabella seguente:

 

 

 

Risultato degli indicatori

Valore economico dell’EET

Positivo fino ad una tolleranza negativa del 25% riferito alla media del quadriennio precedente

Misura massima stabilita dall’accordo nazionale 04. 02. 2002

 

 

Negativo oltre il 25% fino al 30%

80% della misura massima di cui sopra

Negativo oltre il 30%

Verifica congiunta delle cause e definizione conseguente circa l’erogabilità  dell’EET o l’ammontare dello stesso

 

Per il 2003, a decorrere dal mese di gennaio, in attesa della verifica di cui sopra  e delle determinazioni conseguenti, verranno erogate a titolo di acconto dell’EET le seguenti somme mensili (pari alla misura massima del valore del premio) riproporzionate sulle ore effettivamente retribuite:

 

livelli

euro

141,17

118,58

101,64

86,40

77,08

71,71

64,37

56,47

 

Per il 2004 e per gli anni successivi, seppure in coerenza con gli accordi nazionali e compatibilmente con le verifiche di fine anno con le determinazioni conseguenti, gli acconti mensili dell’EET (pari alla misura massima del valore del premio) saranno i seguenti:

 

 

livelli

euro

179,67

150,92

129,36

109,96

98,10

91,27

81,93

71,87

 

Qualora, in sede di verifica annuale, l’EET da erogare in base al risultato raggiunto fosse inferiore agli acconti già corrisposti nell’anno di riferimento, il relativo conguaglio sarà operato sugli acconti mensili dell’anno successivo.

 

Fermi restando i vincoli posti dal CCNL, la struttura dell’EET potrà essere integrata o modificata in occasione delle verifiche di fine anno in considerazione del carattere sperimentale di tale struttura di indicatori.

 

ART. 13

TRASFERTA

 

L'art. 13 del del Testo Unico 30/11/1999 dei Contratti Collettivi Territoriali per le imprese cooperative dell'edilizia ed attività affini è modificato come di seguito stabilito.

 

I)              Trasferta operai senza pernotto

I valori giornalieri dell'indennità di trasferta di cui al terzo alinea del paragrafo B) sono quelli di seguito elencati per le diverse fasce chilometriche:

 

Fasce Km

A decorrere dalla data di entrata in vigore

Euro

A decorrere dal 01/01/2005

Euro

da 6 a 12 km

1,31

1,37

da oltre 12 a 18 km

1,99

2,08

da oltre 18 a 25 km

2,67

2,79

da oltre 25 a 45 km

4,43

4,63

da oltre 45 a 65 km

6,25

6,53

da oltre 65 a 100 km

7,95

8,31

oltre 100 km

11,36

11,88

 

II)           Trasferta operai con pernotto

A decorrere dalla di entrata in vigore del presente accordo il valore giornaliero dell'indennità di trasferta di cui al quarto alinea del paragrafo B) è pari a Euro 15,33. A decorrere dal 01/01/2005 il valore giornaliero sarà pari a Euro16,03.

 

III)        Trasferta impiegati senza pernotto

A decorrere dalla di entrata in vigore del presente accordo il valore giornaliero dell'indennità di trasferta di cui al primo alinea del paragrafo C) è pari a € 11,36. A decorrere dal 01/01/2005 il valore giornaliero sarà pari a € 11,88.

 

All’impiegato comandato a prestare la propria attività lavorativa in un luogo situato da oltre 70 km fino a 100 km (alle condizioni previste dal § C dell’art.13) è riconosciuta a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, una indennità giornaliera pari a € 5,00.

 

IV)        Trasferta impiegati con pernotto

A decorrere dalla di entrata in vigore del presente accordo il valore giornaliero dell'indennità di trasferta di cui al secondo alinea del paragrafo C) è pari a € 15,33. A decorrere dal 01/01/2005 il valore giornaliero sarà pari a € 16,03.

 

 

ART. 15

MENSA

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'importo giornaliero dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 15, 3° comma, del Testo Unico 30/11/1999 dei Contratti Collettivi Territoriali per le imprese cooperative dell'edilizia ed attività affini, sarà pari a € 4,16.

L’onere a carico del lavoratore relativo al costo del pasto, nel suo valore assoluto in essere all’atto della stipula del presente accordo, rimarrà congelato fino al 31.12.2004.

A partire dal 1.1.2005 l’onere a carico del lavoratore sarà pari al 24% del costo del pasto.

 

ART. 22

INDENNITA’ ATTREZZI

 

Si sostituisce:

£. 40.000  con € 23,75

£. 12.000  con €   7,13

aggiungere alla fine del 2° comma …”se richiesta la custodia degli stessi”.

 

ART. 24

INDENNITA’ PER LAVORI SPECIALI

 

Si sostituisce:

“catramature” con “asfaltature” e £. 500 con € 0,75.

 

VESTIARIO

Ferme restando le intese o le procedure aziendali già in essere, le cooperative che al momento non dispongano di apposita regolamentazione forniranno agli operai indumenti adeguati alle specifiche condizioni di lavoro.

 

 

 

 

ART.33

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti, inoltre, confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente al Testo Unico dei contratti collettivi territoriali per le imprese cooperative edili di Reggio Emilia del 30 novembre 1999 deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali e rimane in vigore sino al suo successivo rinnovo.