tra
· l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL) del Settore edile di Reggio Emilia
· il Settore delle Cooperative di Produzione e Lavoro aderente all’Unione Provinciale delle Cooperative di Reggio Emilia
e
FENEAL-UIL – FILCA CISL e FILLEA CGIL di Reggio Emilia
Addì Reggio Emilia, 20 novembre 2002
per il rinnovo del Contratto Territoriale contenuto nel “Testo Unico dei Contratti collettivi territoriale per le imprese cooperative di Reggio Emilia “ del 30/11/1999,
Si è convenuto la seguente ipotesi di accordo da sottoporre a consultazione:
QUALIFICAZIONE DEL SETTORE E RUOLO DELLA CEMA
L’art. 4 del Testo Unico 30/11/1999 dei Contratti Collettivi Territoriali per le imprese cooperative dell'edilizia ed attività affini è integrato nel modo seguente.
Le Parti concordano, in coerenza con quanto previsto al punto VII dell’Accordo Nazionale 04.02.2002 e in attesa del Protocollo di cui alla lettera h), l’istituzione di un Tavolo provinciale con tutte le associazioni imprenditoriali, le OO.SS. del settore e gli istituti interessati per verificare forme, modalità e regole (coerenti con le disposizioni nazionali) per la realizzazione dello sportello unico per la provincia di Reggio Emilia di cui al punto VII/d) del sopraccitato Accordo.
Soppresso penultimo ed ultimo comma.
Variare il terzultimo “18 con 12 mesi”
ART.12
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Viene istituito, in attuazione degli articoli 6, 52, 81 del CCNL 06. 07.1995 e confermati nei successivi rinnovi, e degli accordi 23. 04.1997 e 24. 02.1998, l’elemento economico territoriale (EET), determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23. 07. 1993 e dall’art.2 del D.L. 25.03.1997 n.67 convertito in legge n.135 del 23. 05. 1997, dall’andamento complessivo del settore edile della provincia di Reggio Emilia con particolare riferimento a quello cooperativo.
Per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, l’EET sarà correlato ai seguenti indicatori:
Entro il mese di dicembre di ogni anno le parti si incontreranno per verificare i risultati degli indicatori riferiti all’anno edile (1 ottobre/30 settembre) immediatamente precedente e per confrontarli con i valori medi che i medesimi indicatori hanno avuto nei 4 anni edili precedenti.
Verrà costituita, presso la CEMA (che avrà il compito di raccogliere i dati dalle fonti sopra indicate), una banca degli stessi che opportunamente aggiornata faciliti il compito della verifica annua di cui sopra.
Per giudicare negativo o positivo il dato complessivo dei parametri sopradescritti, si conviene di dare un peso percentuale del 70% al parametro a); del 15% al parametro b) e del 15% al parametro c).
Tenendo in considerazione che l’andamento molto positivo e costante degli ultimi anni, ha prodotto la maturazione sempre del massimo del valore del premio, si concorda quanto specificato nella tabella seguente:
Risultato degli indicatori |
Valore economico dell’EET |
Positivo fino ad una tolleranza negativa del 25% riferito alla media del quadriennio precedente |
Misura massima stabilita dall’accordo nazionale 04. 02. 2002 |
|
|
Negativo oltre il 25% fino al 30% |
80% della misura massima di cui sopra |
Negativo oltre il 30% |
Verifica congiunta delle cause e definizione conseguente circa l’erogabilità dell’EET o l’ammontare dello stesso |
Per il 2003, a decorrere dal mese di gennaio, in attesa della verifica di cui sopra e delle determinazioni conseguenti, verranno erogate a titolo di acconto dell’EET le seguenti somme mensili (pari alla misura massima del valore del premio) riproporzionate sulle ore effettivamente retribuite:
livelli |
euro |
8° |
141,17 |
7° |
118,58 |
6° |
101,64 |
5° |
86,40 |
4° |
77,08 |
3° |
71,71 |
2° |
64,37 |
1° |
56,47 |
Per il 2004 e per gli anni successivi, seppure in coerenza con gli accordi nazionali e compatibilmente con le verifiche di fine anno con le determinazioni conseguenti, gli acconti mensili dell’EET (pari alla misura massima del valore del premio) saranno i seguenti:
livelli |
euro |
8° |
179,67 |
7° |
150,92 |
6° |
129,36 |
5° |
109,96 |
4° |
98,10 |
3° |
91,27 |
2° |
81,93 |
1° |
71,87 |
Qualora, in sede di verifica annuale, l’EET da erogare in base al risultato raggiunto fosse inferiore agli acconti già corrisposti nell’anno di riferimento, il relativo conguaglio sarà operato sugli acconti mensili dell’anno successivo.
Fermi restando i vincoli posti dal CCNL, la struttura dell’EET potrà essere integrata o modificata in occasione delle verifiche di fine anno in considerazione del carattere sperimentale di tale struttura di indicatori.
L'art. 13 del del Testo Unico 30/11/1999 dei Contratti Collettivi Territoriali per le imprese cooperative dell'edilizia ed attività affini è modificato come di seguito stabilito.
I) Trasferta operai senza pernotto
I valori giornalieri dell'indennità di trasferta di cui al terzo alinea del paragrafo B) sono quelli di seguito elencati per le diverse fasce chilometriche:
Fasce Km |
A decorrere dalla data di entrata in vigore Euro |
A decorrere dal 01/01/2005 Euro |
da 6 a 12 km |
1,31 |
1,37 |
da oltre 12 a 18 km |
1,99 |
2,08 |
da oltre 18 a 25 km |
2,67 |
2,79 |
da oltre 25 a 45 km |
4,43 |
4,63 |
da oltre 45 a 65 km |
6,25 |
6,53 |
da oltre 65 a 100 km |
7,95 |
8,31 |
oltre 100 km |
11,36 |
11,88 |
II) Trasferta operai con pernotto
A decorrere dalla di entrata in vigore del presente accordo il valore giornaliero dell'indennità di trasferta di cui al quarto alinea del paragrafo B) è pari a Euro 15,33. A decorrere dal 01/01/2005 il valore giornaliero sarà pari a Euro16,03.
III) Trasferta impiegati senza pernotto
A decorrere dalla di entrata in vigore del presente accordo il valore giornaliero dell'indennità di trasferta di cui al primo alinea del paragrafo C) è pari a € 11,36. A decorrere dal 01/01/2005 il valore giornaliero sarà pari a € 11,88.
All’impiegato comandato a prestare la propria attività lavorativa in un luogo situato da oltre 70 km fino a 100 km (alle condizioni previste dal § C dell’art.13) è riconosciuta a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, una indennità giornaliera pari a € 5,00.
IV) Trasferta impiegati con pernotto
A decorrere dalla di entrata in vigore del presente accordo il valore giornaliero dell'indennità di trasferta di cui al secondo alinea del paragrafo C) è pari a € 15,33. A decorrere dal 01/01/2005 il valore giornaliero sarà pari a € 16,03.
ART. 15
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'importo giornaliero dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 15, 3° comma, del Testo Unico 30/11/1999 dei Contratti Collettivi Territoriali per le imprese cooperative dell'edilizia ed attività affini, sarà pari a € 4,16.
L’onere a carico del lavoratore relativo al costo del pasto, nel suo valore assoluto in essere all’atto della stipula del presente accordo, rimarrà congelato fino al 31.12.2004.
A partire dal 1.1.2005 l’onere a carico del lavoratore sarà pari al 24% del costo del pasto.
ART. 22
INDENNITA’ ATTREZZI
Si sostituisce:
£. 40.000 con € 23,75
£. 12.000 con € 7,13
aggiungere alla fine del 2° comma …”se richiesta la custodia degli stessi”.
“catramature” con “asfaltature” e £. 500 con € 0,75.
VESTIARIO
Ferme restando le intese o le procedure aziendali già in essere, le cooperative che al momento non dispongano di apposita regolamentazione forniranno agli operai indumenti adeguati alle specifiche condizioni di lavoro.
ART.33
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Le parti, inoltre, confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente al Testo Unico dei contratti collettivi territoriali per le imprese cooperative edili di Reggio Emilia del 30 novembre 1999 deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali e rimane in vigore sino al suo successivo rinnovo.