Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Pavia
Data stipula: 13 luglio 1998

Inizio validità: 1 luglio 1998
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Pavia


Sommario:

- Testo del Contratto Integrativo

- Sistema di concertazione ed informazione

- Misure di contrasto del lavoro sommerso

- Formazione professionale

- Misure per il recupero occupazionale

- Orario di lavoro

- Allegato: Orario di lavoro

- Mensa

- Trasferta

- Elemento economico territoriale. Premio di risultato

- Elemento economico territoriale - Premio di risultato (Protocollo di verifica)

- Produttività, Qualità e Competitività (Tabelle)

- Accantonamento ore di permesso non godute (Norma di rinvio)

- Elemento economico territoriale

 

 

Il 13.7.1998 in Pavia

tra

- il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia;

e

- il Sindacato Provinciale Edili ed Affini FeNEAL - UIL;

- il Sindacato Provinciale dei Lavori delle Costruzioni e Affini FILCA - CISL;

- il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini FILLEA - CGIL;

in attuazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995 e dall'Accordo Nazionale 11 giugno 1997, sottoscritti dalle rispettive Associazioni Nazionali di categoria, viene stipulato il presente Accordo Collettivo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 19 ottobre 1989, la cui entrata in vigore è immediata e secondo le scadenze contenute nel testo dell'articolato.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per stendere il testo integrale del nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, entro il 30 settembre 1998

Testo del Contratto Integrativo

Alla Cassa Edile è affidato il compito ed il relativo onere di procedere alla stampa del testo integrale del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 13 luglio 1998 e alla distribuzione ai lavoratori iscritti e alle Aziende. (Sommario)

Sistema di concertazione ed informazione

Fermo restando quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. e ad integrazione di quanto ivi previsto, le parti concordano di realizzare un sistema di informazione a rete, tra Collegio dei Costruttori Edili, Organizzazioni Sindacali di categoria, Enti Contrattuali a gestione paritetica e di affidare ad un Comitato permanente, composto da sei componenti, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Il Comitato si riunirà ogni tre mesi per analizzare ed elaborare i dati e le informazioni provenienti dai soggetti che concorrono ai sistema di informazione.

Il lavoro del Comitato dovrà avere come obiettivo la definizione e l'aggiornamento continuo di un quadro di riferimento dell'attività del settore nell'ambito Provinciale, che costituirà la base per l'individuazione di un programma di concertazione per il raggiungimento di obiettivi con divisi dalle parti, rivolti a conseguire il consolidamento e lo sviluppo dell'attività del settore nell'ambito Provinciale.

Il supporto tecnico al Comitato dovrà essere fornito dalla Cassa Edile e dall'ESEDIL per le materie di rispettiva competenza, alle quali il Comitato potrà affidare il compito di elaborare i dati raccolti.

Le parti ritengono prioritari i seguenti obiettivi ai quali dovrà essere orientata l'attività del Comitato:

- monitoraggio degli appalti pubblici e verifica della puntuale applicazione della normativa in materia di offerte anomale e della normativa a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 55/90 e dall'art. 9 del D.P.C.M. 55/91;

- raccordo con la Prefettura affinché promuova la raccolta e il monitoraggio degli appalti pubblici, per una verifica del rispetto delle normative in materia delle offerte anomale e di applicazione delle clausole sociali contenute nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche;

- verifica degli effetti sull'occupazione, nell'ambito provinciale degli investimenti degli Enti Pubblici, nel settore dell'edilizia e delle attività affini e complementari;

- raccordo con la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura per creare un quadro di riferimento tra i dati in possesso della Cassa Edile con quelli della C.C.I.A.A., relativamente alle Imprese nuove iscritte, all'inizio di attività, ai profili occupazionali e all'applicazione dei Contratti di Lavoro del settore. (Sommario)

Misure di contrasto del lavoro sommerso

Premesso che il lavoro sommerso ed irregolare determina una situazione gravemente pregiudizievole, sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia delle Imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali e che il diffondersi di tale situazione ha assunto nell'ambito della Provincia dimensioni rilevanti e tali da alterare le regole del mercato e della concorrenza, non più sopportabili:

Considerata la stretta connessione intercorrente tra lavoro sommerso, alterazione del mercato e della concorrenza, con le problematiche relative alla tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro in edilizia e della tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori occupati illegalmente.

Nella convinzione che anche tramite relazioni sindacali rivolte a contrastare il lavoro sommerso si possano e si debbano perseguire condizioni favorevoli al rafforzamento delle Imprese edili ed affini, per un rilancio del settore delle costruzioni in Provincia di Pavia.

Le parti nel comune intendo di contrastare il lavoro sommerso, anche con iniziative comuni o coordinate, concordano:

- di intervenire nei confronti delle sedi Provinciali dell'INPS e dell'INAIL al fine di sollecitare e verificare la integrale applicazione della normativa stabilita dall'art. 29 della legge n. 341/95, da parte di tutte le Imprese edili ed affini;

- di proporre congiuntamente alle sedi Provinciali dell'INPS e dell'INAIL un'azione di monitoraggio permanente, per verificare la corretta e puntuale applicazione da parte di tutte le Aziende edili ed affini, della normativa stabilita dall'art. 29 della legge 341/95, anche oltre la scadenza della stessa legge, da realizzarsi tramite uno scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Edile della Provincia di Pavia;

- di modificare la normativa stabilita con l'Accordo Sindacale Provinciale del 2 luglio 1984 e di stabilire un successivo accordo che i contributi, complessivamente dovuti alla Cassa Edile, devono essere versati per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario stabilito dagli accordi Collettivi Provinciali e secondo gli stessi criteri di cui all'art. 29 della legge 341/95;

- di definire con un successivo accordo una diversificazione degli oneri contributivi dovuti alla Cassa Edile, in modo da premiare le Imprese che denunciano un monte ore non inferiore agli orari di lavoro stabiliti dagli Accordi Collettivi Provinciali. (Sommario)

Formazione professionale

Formazione apprendisti

In attuazione di quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, si individua nell'ESEDIL l'organismo al quale affidare la formazione esterna all'Azienda, così come previsto dall'articolo 16 della stessa legge.

Le Aziende alle quali si applica la presente contrattazione collettiva sono tenute ad iscrivere gli apprendisti assunti ai corsi dell'ESEDIL per la formazione che deve essere svolta all'esterno dell'Azienda.

L'ESEDIL dovrà pertanto organizzare corsi che rispondano alle disposizioni della predetta normativa di legge, sia per apprendisti operai, sia per apprendisti impiegati, per i diversi profili professionali, compresi anche corsi formativi per geometri, periti edili, ragionieri e periti aziendali.

I contenuti formativi dei corsi dovranno essere conformi alle disposizioni della legge 196/97 e degli emanandi regolamenti, nonché agli indirizzi formativi che saranno predisposti dal FORAMEDIL Nazionale.

Le parti si riservano pertanto di stabilire con successivi accordi le linee guida dei contenuti formativi e le condizioni di partecipazione e gestione dei corsi, non appena saranno emanate le disposizioni richiamate al comma precedente.

Formazione personale in esubero

Le parti concordano di affidare all'ESEDIL il compito di realizzare uno schema di corso di riqualificazione per lavoratori interessati a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale.

Lo schema del corso dovrà essere modulare e adattabile nei contenuti alle specifiche situazioni che di volta in volta emergeranno.

Nell'ambito delle procedure previste dalla normativa di legge e contrattuale per i casi di crisi, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, si dovrà coinvolgere fin dall'inizio l'ESEDIL, per analizzare le condizioni e le specificità del caso, al fine di dare attuazione a quanto stabilito ai commi precedenti.

Le Aziende che avvieranno procedure per far fronte a situazioni di esubero di personale forniranno al Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Pavia, l'elenco dei nominativi dei lavoratori coinvolti nelle procedure di esubero e disponibili a frequentare corsi di riqualificazione.

Il Collegio dei Costruttori trasmetterà detti elenchi all'ESEDIL e alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, firmatarie del presente accordo. (Sommario)

Misure per il recupero occupazionale

Promozione del reimpiego di lavoratori coinvolti in procedure di esubero

In coerenza con quanto contenuto nella delibera della Commissione Regionale per l'impiego n. 432, del 29 aprile 1994, si stabilisce quanto segue.

Le Aziende che dovessero avviare procedure di riduzione di personale, di licenziamenti per fine cantiere, di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di contratti di solidarietà, di Cassa Integrazione Guadagni per mancanza di lavoro, dovranno comunicare alla CRI, per il tramite del Collegio dei Costruttori Edili, l'elenco nominativo dei lavoratori aventi i requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge 236/93

Ogni tre mesi detti elenchi dovranno essere aggiornati in relazione all'evolversi della situazione aziendale, relativamente al personale coinvolto nelle procedure di esubero.

Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate, a cura del Collegio Costruttori Edili, anche alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Contratti brevi per il recupero occupazionale

In applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1° della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed al fine di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati, nonché per contrastare il lavoro irregolare, si conviene, che le Aziende edili, alle quali si applica la presente contrattazione collettiva, potranno stipulare contratti di lavoro a termine della durata non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, non prorogabili.

L'assunzione può riguardare solamente lavoratori provenienti dal settore edile iscritti nelle liste di disoccupazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della Provincia di Pavia ed avere come motivazione l'esigenza di fronteggiare temporanee necessità produttive, legate al rispetto di termini inizio lavori o di consegna, alle quali non sia possibile sopperire con il personale in forza.

Per l'individuazione del numero dei lavoratori che possono essere assunti con questo tipo di contratti brevi, rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, vale quanto previsto dal punto 10, quarto comma dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988

L'Azienda che intende stipulare questo tipo di Contratto deve allegare alla comunicazione di assunzione da inoltrare alla sezione circoscrizionale per l'impiego la dichiarazione in originale di iscrizione al Collegio dei Costruttori Edili, alla quale dovrà anche trasmettere copia della denuncia nominativa inviata alla Cassa Edile.

Il Collegio dei Costruttori Edili, dovrà trasmettere copia delle suddette comunicazioni alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente accordo, analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'Impresa alla R.S.U.

Entro 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente normativa le parti si incontreranno per verificare gli effetti prodotti dalla sua applicazione e per stabilirne l'eventuale proroga, qualora la verifica risultasse positiva sotto il profilo occupazionale. (Sommario)

Orario di Lavoro

A norma dell'art. 5 del vigente Contratto Nazionale e fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dello stesso art. 5, l'orario di lavoro viene fissato per tutti gli operai di produzione, in otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, pari a 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, lett. A), terzo comma e dall'art. 39, terzo comma, lett. a), del vigente C.C.N.L., l'Impresa potrà disporre nel periodo compreso tra il primo lunedì di maggio e l'ultimo sabato di settembre e per un massimo di otto settimane, l'effettuazione di un orario di lavoro ordinario di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.

L'applicazione dell'orario di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'azienda abbia adottato per la regolamentazione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti la contrattazione collettiva Provinciale e Nazionale stabilita dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo e che sia associata al Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia;

- che le ragioni che impongono il diverso orario rispetto a quello stabilito al primo comma, siano esclusivamente di carattere tecnico produttivo, da ricondursi all'esigenza di apertura di nuovi cantieri o all'ultimazione di lavori, per scadenze contrattuali;

- che sia salvaguardata la media annua di 40 ore settimanali nell'arco di 12 mesi, da conseguirsi con un numero uguale di settimane a 35 ore;

- che nei tre mesi precedenti l'azienda non abbia proceduto a licenziamenti per fine cantiere e nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi per riduzione di personale.

Per poter dare attuazione a quanto stabilito ai due commi precedenti, l'azienda, ogni anno e almeno 30 giorni prima di quando intende applicare l'orario differenziato, dovrà darne comunicazione al Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia e alla R.S.A o R.S.U., specificando le ragioni tecnico produttive che impongono l'effettuazione del maggior orario, le settimane in cui verranno effettuate le 45 ore e quelle a 35 ore.

Le settimane a 35 ore devono ricadere tra le 8 decorrenti dal primo lunedì di dicembre e conseguentemente la normativa di cui all'art. 5, lett. B) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è modificata secondo quanto stabilito ai commi successivi.

Nelle settimane in cui, ai sensi della presente normativa viene stabilito un orario di 35 ore, qualora si superi detto orario, le ore eccedenti le 35 devono essere considerate straordinarie a tutti gli effetti contrattuali.

Nel caso di effettuazione di un orario di 35 ore settimanali ai sensi della presente normativa le ore maturate in base a quanto stabilito dal punto B) lett. b) dell'art. 5 del vigente C.C.N.L. vanno ad incrementare il monte ore di permessi di cui alla lett. a) dello stesso articolo.

Il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, dovrà comunicare immediatamente alle Organizzazioni Sindacali di categoria la richiesta dell'Azienda ed entro sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il Collegio dei Costruttori e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria si incontreranno per redigere un verbale secondo il testo allegato.

Alla riunione potranno partecipare anche le R.S.A. o R.S.U., ove elette, le quali esprimeranno le loro valutazioni in merito all'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma.

La procedura dovrà concludersi entro 20 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali della comunicazione del Collegio dei Costruttori Edili, scaduti i quali, salvo che non emerga la insussistenza anche solo di uno dei requisiti di cui al terzo comma, l'Azienda potrà comunque procedere ad applicare l'orario riportato nella comunicazione di cui al quarto comma.

Qualora l'Azienda non si avvalga della normativa sull'orario annuo differenziato, di cui ai commi precedenti, la normativa dell'art. 5, lett. B) del vigente C.C.N.L., viene integralmente confermata.

L'orario normale contrattuale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario di lavoro non può superare le 60 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Nota a verbale

Le parti convengono che si realizza la condizione di cui al 1° punto del terzo comma quando l'azienda da attuazione alla contrattazione collettiva nel suo complesso. Eventuali singoli casi o episodi di contenzioso relativi all'applicazione di una norma che possono essere oggetto di vertenza singola o collettiva non fanno venir meno la condizione di cui al primo punto del terzo comma. (Sommario)

Allegato: Orario di lavoro

Verbale di verifica

Il giorno ..................................,

al fine di dare attuazione alla normativa di cui all'art. 6, del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro .................................

si sono incontrati:

- il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, nella persona del .....................................

- il Sindacato dei Lavoratori Edili della Provincia di Pavia ............................... nella persona di ...................

- vista la comunicazione dell'Impresa ................................................................... del .............................

- esaminate le motivazioni contenute nella stessa comunicazione:

- sentito il parere delle R.S.A. o R.S.U.

le parti sottoscritte convengono

che è stata puntualmente seguita la procedura di cui all'art. 6 del C.C.P.L. ..............................................;

che l'Azienda applica la contrattazione collettiva di settore ed è associata al Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia;

che le motivazioni addotte dall'Azienda sono conformi a quanto stabilito dalla stessa normativa di cui all'art. 6;

che la ripartizione dell'orario di lavoro, di cui alla comunicazione allegata, salvaguarda la media di 40 ore settimanali nell'arco di 12 mesi;

che nei tre mesi precedenti l'Azienda non abbia proceduto a licenziamenti collettivi per riduzione di personale o per fine cantiere.

Verificata la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dal Contratto Provinciale di lavoro, le parti convengono che nulla osta all'effettuazione dell'orario di lavoro contenuto nella comunicazione dell'Impresa, richiamata in premessa.

p. FeNEAL - UIL ....................

p. FILCA - CISL ....................

p. FILLEA - CGIL ....................

p. Collegio deCostruttori edili ed affini della provincia di Pavia ................................

(Sommario)

Mensa

Fermo restando la normativa in vigore, la parte economica viene così definita:

Indennità sostitutiva di mensa operai

- Lire 6.500 giornaliere dal 1° luglio 1998;

- Lire 7.200 giornaliere dal 1° gennaio 1999;

- Lire 7.800 giornaliere dal 1° gennaio 2000;

- Lire 8.500 giornaliere dal 1° gennaio 2001

Indennità sostitutiva di mensa impiegati

- Lire 143.000 mensili dal 1° luglio 1998;

- Lire 158.400 mensili dal 1° gennaio 1999;

- Lire 171.600 mensili dal 1° gennaio 2000;

- Lire 187.000 mensili dal 1° gennaio 2001

Concorso al costo del pasto operai e impiegati

- Lire 12.200 giornaliere dal 1° luglio 1998;

- Lire 12.800 giornaliere dal 1° gennaio 1999;

- Lire 13.500 giornaliere dal 1° gennaio 2000;

- Lire 14.200 giornaliere dal 1° gennaio 2001 (Sommario)

Art. 4 - Trasferta

L'indennità di trasferta, di cui all'art. 22 del contratto Nazionale, dovrà essere corrisposta nelle misure e per le distanze di seguito specificate, da calcolarsi:

- per i lavori edili in genere dai confini territoriali del Comune nel quale l'operaio è stato assunto al cantiere di lavoro nel quale è stato comandato a prestare la propria opera;

- per i lavori di costruzione e manutenzione di strade, acquedotti e fognature, segnaletica stradale, costruzione di linee e condotte dal cantiere nel quale l'operaio è stato assunto ai confini del Comune in cui si trova il cantiere nel quale è stato comandato a prestare la propria opera;

- per distanze fino a 5 Km, rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;

- per distanze comprese tra i 5 ed i 15 Km., maggiorazione del 9% dal 1° luglio 1998 al 30 marzo 1999, dell'8% dal 1° aprile 1999 della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;

- per distanze comprese tra i 15 ed i 30 Km, maggiorazione del 14% dal 1° luglio 1998 al 30 marzo 1999, del 13% dal 1° aprile 1999 della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;

- per distanze comprese tra i 30 ed i 48 Km, maggiorazione del 19% dal 1° luglio 1998 della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;

- per distanze superiori ai 48 Km, maggiorazione del 21% della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Le maggiorazioni percentuali di cui ai commi precedenti, vanno calcolate sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto Nazionale e corrisposte per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per quanto non contemplato specificatamente dal presente articolo, valgono le norme dell'art. 22 del Contratto Nazionale.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto. (Sommario)

Elemento economico territoriale. Premio di risultato

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, dagli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 ed in conformità di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'entità dell'elemento economico territoriale, di cui all'art. 39 lettera d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, non potrà superare la percentuale del 7%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, da corrispondersi quando compete la retribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento per ogni ora, per gli operai e per ogni mese o frazione di mese per gli impiegati.

Al fine di determinare il diritto, l'importo e la decorrenza dell'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Pavia, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo allegato, individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferite al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito Provinciale.

Entro il 15 gennaio 1999, verrà effettuata la verifica delle variazioni relative all'anno precedente, dei valori dei parametri di riferimento, al fine di stabilire la misura percentuale dell'elemento economico territoriale da calcolarsi secondo le modalità indicate dal protocollo allegato e da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 1999

Per gli anni successivi la verifica verrà effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno, per rilevare i risultati conseguiti nell'anno precedente e per stabilire il diritto e la misura dell'elemento economico territoriale da riconoscere a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno.

Qualora dalle programmate verifiche, da effettuare secondo i criteri stabiliti nel protocollo allegato, l'escursione dei parametri risultasse totalmente negativa non maturerà alcun diritto a percepire l'elemento economico territoriale; qualora dalle verifiche risultasse un andamento parzialmente positivo, verrà riconosciuto il diritto e la misura sarà proporzionata ai risultati conseguiti; qualora dalla verifica risultasse un andamento complessivamente positivo, verrà riconosciuto il diritto e la misura sarà quella massima indicata al secondo comma.

Per il 1998, verrà riconosciuta un'anticipazione dell'elemento economico territoriale nella misura del 5,60%, da corrispondere a decorrere dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998 e da calcolarsi sugli elementi di cui al secondo comma e con le modalità ivi indicate.

L'importo di detta anticipazione verrà riconsiderato a seguito della verifica da effettuarsi entro il 15 gennaio 1999 e qualora dai risultati di tale verifica dovesse emergere il diritto dei lavoratori a percepire un importo inferiore o superiore a quello anticipato, la differenza verrà dedotta o aggiunta all'importo stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1999 quale premio di risultato del 1998

La verifica da effettuarsi ogni anno entro il 15 gennaio, dovrà stabilire, sulla base dei risultati conseguiti, l'entità dell'elemento economico territoriale dell'anno precedente e un'eventuale anticipazione per l'anno successivo.

In attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, i valori orari dell'indennità territoriale di settore per gli operai e le misure mensili del premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre, rispettivamente stabilite, dall'art. 2 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 19 ottobre 1989 e dall'art. 1 dell'accordo collettivo 19 ottobre 1989, per gli impiegati, integrativi del Contratto Nazionale.

Gli importi delle indennità territoriali di settore e dei premi di produzione continueranno, pertanto, ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora e non verranno assorbiti. (Sommario)

Elemento economico territoriale - Premio di risultato

Art. ... Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro ... 1998

Protocollo di verifica

Art. 1

In attuazione di quanto stabilito dall'art. ... del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (14 luglio 1998, vengono individuati i seguenti parametri, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi e relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale:

Parametri per la verifica dell'andamento della produttività

- rapporto tra le ore lavorate e denunciate e il numero di operai iscritti alla Cassa Edile

Parametri per la verifica dell'andamento della qualità

- rapporto tra il numero di iscritti alla Cassa Edile e le ore complessive lavorate e denunciate alla stessa Cassa per infortunio

- rapporto numero di iscritti alla Cassa Edile e numero di iscritti ai corsi dell'ESEDIL e del C.P.T.

Parametri per la verifica dell'andamento della competitività

- rapporto tra la somma delle ore di Cassa Integrazione Guadagni per mancanza di lavoro e il numero degli iscritti alla Cassa Edile.

Qualora dovessero emergere elementi imprevisti ed imprevedibili o fossero individuati parametri più idonei per verificare l'andamento della produttività, qualità e competitività, le parti si incontreranno per stabilire quali parametri sostituire od aggiungere a quelli più sopra indicati.

Art. 2

I valori di riferimento al 31 dicembre 1997 dei parametri di cui all'art. 1, da rapportare con i valori al 31 dicembre dell'anno di riferimento per il calcolo delle variazioni sono i seguenti:

Produttività - 1.490 (ore lavorate/iscritti Cassa Edile)

Il parametro è stato così determinato in base alla media del quinquennio ottobre 1992 - settembre 1997, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale. Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 40% per determinare il risultato finale.

Qualità - 17,00 (ore infortunio/iscritti Cassa Edile)

Il parametro è stato così determinato in base alla media del quinquennio ottobre 1990 - settembre 1995, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale.

Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 10% per determinare il risultato finale.

Qualità - 25,00 (iscritti Cassa Edile/allievi ESEDIL)

Il parametro è stato così determinato in base alla media dei sei anni decorrenti dall'ottobre 1991 a settembre 1997, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale.

Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 30% per determinare il risultato finale.

Competitività - 29,00 (ore integrazione/iscritti cassa edile)

Il parametro è stato così determinato in base alla media del quinquennio dicembre 1992 - novembre 1997, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale. Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 20% per determinare il risultato finale.

La percentuale complessiva di variazione sarà costituita dalla somma delle variazioni dei quattro parametri di cui sopra.

Art. 3

L'escursione dei parametri rispetto ai valori indicati al precedente art. 2, sarà calcolata in base alle tabelle allegate.

Le percentuali corrispondenti alle variazioni dei parametri determineranno l'entità dell'Elemento Economico Territoriale secondo quanto stabilito dall'art. ... secondo comma del C.C.P.L.

Art. 4

Al fine di effettuare le verifiche alle scadenze stabilite, le parti sottoscritte acquisiranno congiuntamente i valori dei parametri indicati al precedente art. 1 dagli enti competenti.

La Cassa Edile, l'ESDIL e il C.P.T. invieranno a ciascuna delle parti, entro il 15 novembre, i dati relativi ai parametri di competenza a partire da quelli relativi all'esercizio ottobre 1996 - settembre 1997 e così per gli anni successivi.

Art. 5

Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per calcolare l'escursione dei parametri di cui all'art. 1, entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

In quella sede le parti stabiliranno altri dati ed altri parametri da utilizzare per la verifica successiva. (Sommario)

Produttività

Ore denunciate - Iscritti Cassa Edile

Parametro

%

1490

0,0

1493

1,0

1496

1,5

1499

2,0

1502

2,5

1505

3,0

1508

3,5

1511

4,0

1514

4,5

1517

5,0

1520

5,5

1523

6,0

1526

6,5

1529

7,0

1532

7,5

1535

8,0

1538

8,5

1541

9,0

1544

9,5

1547

10,0

Qualità

Ore infortunio - iscritti Cassa Edile

Parametro

%

17

0,0

16,80

1,0

16,60

1,5

16,40

2,0

16,20

2,5

16,00

3,0

15,80

3,5

15,60

4,0

15,40

4,5

15,20

5,0

15,00

5,5

14,80

6,0

14,60

6,5

14,40

7,0

14,20

7,5

14,00

8,0

13,80

8,5

13,60

9,0

13,40

9,5

13,20

10,0

Qualità 2

iscritti Cassa Edile - allievi Esedil

Parametro

%

25,00

0,0

24,80

1,0

24,60

1,5

24,40

2,0

24,20

2,5

24,00

3,0

23,80

3,5

23,60

4,0

23,40

4,5

23,20

5,0

23,00

5,5

22,80

6,0

22,60

6,5

22,40

7,0

22,20

7,5

22,00

8,0

21,80

8,5

21,60

9,0

21,40

9,5

21,20

10,0

Competitività

Ore integrazione - iscritti Cassa Edile

Parametro

%

28,5

0,0

27,5

0,5

26,5

1,0

25,5

1,5

24,5

2,0

23,5

2,5

22,5

3,0

21,5

3,5

20,5

4,0

19,5

4,5

18,5

5,0

17,5

5,5

16,5

6,0

15,5

6,5

14,5

7,0

13,5

7,5

12,5

8,0

11,5

8,5

10,5

9,0

9,5

9,5

8,5

10,0

(Sommario)

Accantonamento ore di permesso non godute (Norma di rinvio)

Le parti concordano di rinviare la definizione di una normativa che stabilisca, su base volontaria il mantenimento dell'accantonamento delle ore di permesso non godute dal lavoratore, per un successivo diverso utilizzo.

Le parti si impegnano ad avviare il confronto per dare attuazione a quanto sopra, entro sei mesi dalla conclusione del presente Accordo. (Sommario)

Elemento economico territoriale

Valori dell'anticipazione da corrispondersi a decorrere dal 1° luglio 1998 nella misura del 5,60% dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati.

Operai

Importi orari

a) Operai di produzione

Operaio di 4° livello

362,25

Operaio specializzato

336,38

Operaio qualificato

302,74

Operaio comune

258,75

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti (art. 6 C.C.N.L.)

232,87

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6 C.C.N.L.)

207,00

Impiegati

Importi mensili

1ª categoria S

89.528

1ª categoria

80.575

2ª categoria

67.146

Impiegato di 4° livello

62.669

3ª categoria

58.193

4ª categoria

52.374

4ª categoria 1° impiego

44.764

 (Sommario)