EDILI (INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Prato


 

Data di Stipula: 11-11-2002
Inizio validita': 01-01-2003
Scadenza normativa: 31-12-2005
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Prato


L'11 novembre 2002, in Prato

tra:

- le Sezioni Edili dell'Unione Industriale Pratese;

e

- i Sindacati Provinciali dei lavoratori edili: FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL;

visto

- gli artt. 39 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per le Imprese edili ed affini;

- l'accordo nazionale 29 gennaio 2002 stipulato tra ANCE e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL;

- il precedente Contratto Integrativo provinciale 6 febbraio 1998 per le imprese edili ed affini della Provincia di Prato;

è stato raggiunto il seguente Accordo di rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella Provincia di Prato, in sostituzione del precedente Contratto integrativo 6 febbraio 1998.

Premessa

Le parti Sociali firmatarie del presente Accordo

- considerano che la formazione professionale, la regolarità nei rapporti di lavoro, l'applicazione dei contratti nazionale e provinciale di lavoro, la sicurezza e salute fisica dei lavoratori, costituiscono uno dei loro impegni primari, per il quale intendono fattivamente operare;

- riconoscono agli Enti Paritetici costituiti ai sensi delle previsioni degli Accordi nazionali e locali (Cassa Edile Pratese - Scuola Professionale Edile Pratese - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia) piena capacità e professionalità per il conseguimento dei loro fini istituzionali, nei campi - principalmente - della gestione dei contratti, della regolarità contributiva, della mutualizzazione dei costi, dell'assistenza a lavoratori e imprese, della formazione professionale, della sicurezza e salute fisica dei lavoratori, della prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro;

- intendono valorizzare sempre più i suddetti Enti partitetici, impegnandosi a fornire ai medesimi la massima collaborazione ed impegnandosi in ogni sede per dare agli stessi sempre nuovi impulsi per il migliore conseguimento dei loro fini istituzionali. (Sommario )

A) Elemento Economico Territoriale

In conformità all'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002 l'elemento economico territoriale (EET) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2002, e dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della Provincia di Prato, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché di ulteriori indicatori quali: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pratese ed il monte salari relativo, il numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, il numero e l'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, l'attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, il numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti, il numero di ore autorizzate dall'INPS per interventi della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 29 gennaio 2002.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, confrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre/30 settembre 2001 che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente Contratto.

Le parti definiranno quindi l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, verbalizzando le intese raggiunte.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell'11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003, e nella misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il Contratto Integrativo provinciale pratese 6 febbraio 1998.

Relativamente quindi all'anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo a titolo di elemento economico territoriale sono i seguenti:

Categorie

dal 1° gennaio 2003

dal 1° dicembre 2003

Orario

Mensile

Orario

Mensile

Quadri e impiegati di 1° super

-

109,69

-

139,60

Impiegati di 1°

-

98,72

-

125,64

Impiegati di 2°

-

82,27

-

104,70

Impiegati ed operai di 4° livello

0,44

76,78

0,56

97,72

Impiegati di 3° ed operai specializzati

0,41

71,30

0,52

90,74

Impiegati di 4° ed operai qualificati

0,37

64,17

0,47

81,67

Impiegati di 4° - 1° impiego e op. comuni

0,32

54,84

0,40

69,80

Custodi, portinai, fattorini

0,28

-

0,36

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

0,25

-

0,32

-

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 decreto legge 25.3.1997, n. 67, convertito nella legge 23.5.1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2. (Sommario )

B) Mensa e relativa indennità sostitutiva

Con decorrenza dal 1° gennaio 2003 l'indennità sostitutiva di mensa e il costo del pasto di cui al punto B) del Contratto Integrativo pratese 6 febbraio 1998 sono incrementati del 16% ed assumono quindi i seguenti valori:

- indennità sostitutiva di mensa: Euro 0,39 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato;

- costo del pasto: ferma restando la ripartizione fra impresa (70%) e lavoratore (30%) di cui ai previgenti contratti integrativi pratesi, il limite massimo di intervento dell'impresa è fissato in Euro 4,20 a pasto. (Sommario )

C) Indennità di trasporto

Con decorrenza 1° gennaio 2003, l'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto nel caso in cui l'operaio si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali mezzi pubblici è incrementata del 16% ed assume quindi il valore di Euro 0,14 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato; l'indennità stessa, nel caso in cui l'operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta è pure incrementata del 16% ed assume quindi il valore di Euro 0,10 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. (Sommario )

D) Ambiente e sicurezza

Le parti concordano sulla necessità di mantenere alta l'attenzione ed il livello di collaborazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Tenendo presente il sistema di relazioni sviluppatosi a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e 494/96 si intendono perseguire gli obiettivi di una diffusione della cultura della sicurezza continuando, sulla base di relazioni sistemiche di tipo partecipativo, ad affrontare congiuntamente le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza.

Concordando sul ruolo centrale della formazione e informazione dei lavoratori, le parti si impegnano a promuovere e sollecitare iniziative formative riconoscendo:

- alla Scuola Edile un ruolo centrale per le imprese della Provincia di Prato per l'attività formativa informativa e di addestramento;

- al CPT un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'andamento del fenomeno infortunistico così da poter meglio orientare l'attività formativa.

Le parti confermano l'impegno comune nel favorire una diffusa presa di coscienza sul tema della sicurezza e nell'individuare, nelle figure previste dall'apposita normativa, uno strumento fondamentale al raggiungimento di migliori standard qualitativi negli ambienti di lavoro. Si proseguirà quindi nella promozione di corsi di formazione, per la cui realizzazione si sfrutteranno risorse pubbliche ad essi destinate, per i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) e per tutti i lavoratori secondo il seguente programma:

a) 20 ore di formazione per RLS da svolgersi periodicamente nel normale orario di lavoro;

b) 8 ore di formazione per i lavoratori ai sensi dell'art. 88, c. 13 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000;

c) ulteriori elettive occasioni di approfondimento con incontri su temi specifici anche al di là del mero assolvimento degli obblighi formativi aziendali.

Le parti confermano la volontà di impegnarsi in quanto descritto sopra riconoscendo comunque il ruolo, le competenze e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. ( Sommario )

E) D.U.R.C. - Documento unico di regolarità contributiva

Le parti firmatarie del presente Accordo rilevano e prendono atto che il recente decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, all'art. 2, 2° comma, prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, INPS, INAIL e Casse Edili "stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici".

Si tratta della trasposizione in legge di quanto già pattuito dalle Parti Sociali nazionali con l'Accordo del 29 gennaio 2002.

Unione Industriale e Organizzazioni sindacali considerano quanto sopra un'importante innovazione suscettibile di apportare positive novità per il settore edile, in quanto la Istituzione di uno sportello unico che rilasci un unico documento di regolarità contributiva introduce uno snellimento degli adempimenti e costituisce un valido ed efficace strumento per la lotta all'evasione, contribuendo al contempo a favorire la regolarità del mercato delle costruzioni.

Le Parti firmatarie si considerano pertanto impegnate nella realizzazione ed attuazione della normativa suddetta, auspicando che si possa provvedere al recepimento della stessa in modo assolutamente omogeneo nelle singole realtà territoriali, nel quadro anche di quanto possa essere concordato, sull'argomento, a livello centrale. (Sommario )

F) Validità e durata

Il presente contratto integrativo provinciale decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2005, salvo disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale. (Sommario )