Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Prato
Data stipula: 6 febbraio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di prato


Sommario:

- Elemento Economico Territoriale

- Mensa e relativa indennità sostitutiva

- Indennità di trasporto

- Decorrenza e durata

 

 

Il 6 febbraio 1998 tra

- La Sezione Edili dell'Unione Industriale

e

- FENEAL - UIL

- FILCA - CISL

- FILLEA - CGIL

È stato raggiunto il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo - Parte Salariale - dell'Edilizia, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella Provincia di Prato.

A) Elemento Economico Territoriale

In conformità agli Accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135 (decontribuzione).

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavori iscritti alla Cassa Edile Pratese per il settore industria ed il monte salari relativo, il numero e l'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, il numero e l'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, l'attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, il numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti ed il numero di ore autorizzate dall'Inps per interventi della Cig.

- L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del Ccnl 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1998.

- Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto Integrativo.

Da quanto sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, gli importi risultano essere i seguenti:

Qualifiche

Mensile

Orario

Quadri e impiegati di 1^ super

108.679

628,20

Impiegati di I

97.811

565,38

Impiegati di II

81.509

471,15

Impiegati di IV liv.-operai di IV liv.

76.075

439,74

Impiegati di III-operai specializzati

70.641

408,33

Impiegati di IV-operai qualificati

63.577

367,50

Impiegati di IV 1° impiego-op. comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

B) Mensa e relativa indennità sostitutiva.

Con decorrenza dal 1°gennaio 1998 l'indennità sostitutiva di mensa ed il costo del pasto assumeranno i seguenti valori:

- indennità sostitutiva di mensa: lire 650 orarie;

- costo del pasto: ferma restando la ripartizione fra impresa (70%) e lavoratore (30%) di cui al previgente Accordo Integrativo 5 ottobre 1989, il limite massimo di intervento dell'impresa è fissato in Lire 7.000 a pasto.

C) Indennità di trasporto.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, l'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto nel caso in cui l'operaio si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali mezzi pubblici è fissata in Lire 240 orarie, mentre l'indennità stessa nel caso in cui l'operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta è fissata in Lire 180 orarie.

D) Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale, Parte Salariale, decorre dal 1° gennaio 1998 ed ha durata fino al 31 dicembre 2001.