Successivamente
all’Accordo sul salario accessorio, sottoscritto in data 22 maggio u.s., avente decorrenza dal 1° giungo 2002 e sulla
base degli impegni in esso contenuti, in data 31 ottobre u.s., è stato firmato
il CCPL.
Confermiamo,
anche nella sua stesura definitiva, il giudizio positivo già espresso in
precedenza segnalando importanti risultati su:
-
Politiche di sostegno del
lavoro;
-
Anticipo “infortunio sul
lavoro”.
oltre alla
coerenza con le conclusioni contrattuali nazionali di 2° Biennio, per quanto
concerne la decorrenza dell’EET nonché il riferimento, minimi di paga basa al
1.1.2003, per il calcolo dell’EET.
p.Il
Dip. Sindacale Edili
p.la Segreteria Nazionale
G. Civiero – R. Baldo M. Viotti
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO
PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI
L’anno
2002, addì 31 ottobre in Pordenone
tra
- il COLLEGIO
COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE,
rappresentato dal suo Presidente “pro tempore” rag. Luigi BISCONTIN, assistito
dal geom. Roberto MICELI, dal Dott. Giuseppe DEL COL e dal p.i.n. Pietro
PLAZZOTTA
e
- il
Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Camera Confederale del
Lavoro di Pordenone, rappresentato dai Sigg. Emanuele IODICE, Claudio PETOVELLO
e Mauro DEL FABBRO
- il
Sindacato Provinciale F.I.L.C.A. dell’Unione Sindacale provinciale della
C.I.S.L. di Pordenone, rappresentato dai Sigg. Luciano BETTIN e Bruno MINUTTI
- il
Sindacato Provinciale Fe.N.E.A.L. della Camera Sindacale Provinciale della
U.I.L. di Pordenone, rappresentato dai Sigg. Antonio VERILLO e Giuseppe
D’ANTONIO
viene stipulato
il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in
Roma il 29 gennaio 2000.
Art. 1 - POLITICHE A SOSTEGNO DEL
LAVORO NELLE COSTRUZIONI
Il
settore delle Costruzioni nella provincia di Pordenone, da alcuni anni, esprime
un andamento positivo degli indicatori congiunturali.
Come
rilevato con l’Accordo 13 dicembre 2001, la verifica attuata, raffrontando i
dati relativi al periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2000, sottintende
valori di ulteriore sviluppo in termini di produttività complessiva.
Questa
circostanza può consentire al Comparto di divenire in futuro maggiormente
competitivo.
Perché ciò
si verifichi, è però necessario affrontare in questa fase favorevole alcune
problematiche che potrebbero condizionare tale prospettiva.
Ci si
riferisce alla carenza di nuove leve da formare ed inserire nel settore, che
provoca una proliferazione di imprese extra-comunitarie, le quali, potendo
applicare in materia previdenziale le normative vigenti nei Paesi di
provenienza, possono creare delle situazioni di squilibrio concorrenziale.
Al fine
di evitare una potenziale destrutturazione del settore, le parti convengono
sull’opportunità che l’utilizzo di imprese e lavoratori extra-comunitari,
avvenga esclusivamente nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge in
materia, evitando il ricorso a mere interposizioni di manodopera.
Il
D.P.R. n. 34/2000 non consente di appaltare o subappaltare lavori pubblici alle
imprese extra-comunitarie, in quanto richiede requisiti di qualificazione
oggettivamente restrittivi.
Nel
settore dei lavori privati vige, invece, il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 72.
Tale
disposizione obbliga le imprese, stabilite nei Paesi dell’Unione Europea e
quelle extra-comunitarie, ad applicare ai lavoratori distaccati in territorio
italiano, tutte le condizioni di lavoro, legislative e contrattuali, che
spettano ai lavoratori subordinati svolgenti analoga attività lavorativa nel
luogo dove è effettuato il distacco, quindi, anche l’iscrizione alle Casse
Edili locali.
Mentre,
sarà compito degli Organi preposti la verifica, nei singoli cantieri, sul
rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 1369/60, in particolare la
correlazione tra la specializzazione dei lavoratori e l’attività oggetto del
contratto di appalto o subappalto, la Cassa Edile di Pordenone potrà compiere,
invece, tutti i necessari controlli sulla corretta applicazione delle
convenzioni internazionali, soprattutto, il permanere delle relative
condizioni.
Altro
aspetto, che le parti non possono fare a meno di considerare, riguarda la
difficoltà che incontra il lavoratore proveniente da fuori regione nel trovare localmente
un’abitazione a costi di affitto accessibili.
Questo
ostacolo può rappresentare in futuro un limite invalicabile per il reperimento
di manodopera da inserire nel settore.
Se da un
lato l’Ente Scuola Maestranze Edili di Pordenone, come per il passato, potrà
attivarsi direttamente o mediante convenzioni con Enti ed Organismi preposti,
nella ricerca, selezione e formazione di maestranze italiane e straniere,
provvedendo al vitto e all’alloggio per congrui periodi, va da sé che a tali
lavoratori, una volta inseriti nel tessuto produttivo, la soluzione abitativa
non potrà prescindere dal coinvolgimento delle imprese, con l’ausilio anche
delle Istituzioni.
In
questo senso, le parti si attiveranno nei confronti della Regione, affinché,
per esempio, nel disegno di legge, concernente il “Riordino degli interventi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica”, vengano previsti
incentivi agli Enti ed aziende che mettono a disposizione alloggi ai
lavoratori.
Le
parti, inoltre, individueranno le soluzioni più idonee ad assicurare che la
concessione dell’alloggio sia strettamente collegata alla permanenza dei
lavoratori nel settore.
Tali
soluzioni non potranno prescindere dai relativi problemi di ordine giuridico,
fiscale e tributario.
Considerata
la necessità di attrarre nel settore nuove leve, le parti sono dell’avviso che
le prestazioni extra-contrattuali della Cassa Edile possano contribuire a
concretizzare l’interesse per il lavoro in edilizia e, pertanto, demandano agli
Organi della Cassa Edile di Pordenone il compito di rivedere le vigenti
prestazioni, integrandole alla luce delle recenti intese nazionali, con
prestazioni di sanità integrativa.
Al fine
di monitorare gli argomenti predetti, le parti convengono sull’opportunità di
procedere all’istituzione di un tavolo comune di concertazione.
Art. 2 - DIRITTI DI INFORMAZIONE
Con
riferimento agli articoli 14, 15 del vigente C.C.N.L. e 3 del contratto
integrativo provinciale 12 dicembre 1997, la Cassa Edile di Pordenone adotterà le
necessarie deliberazioni volte a consentire alle Organizzazioni Sindacali la
verifica delle comunicazioni inoltrate dalle imprese in materia di appalti e
subappalti.
Art. 3 - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI E COMITATO
PARITETICO TERRITORIALE
Gli Organi dell’Ente Scuola
Maestranze Edili e dell’Ente Comitato Paritetico Territoriale di Pordenone
avvieranno le opportune verifiche e attueranno le necessarie iniziative per
addivenire all’unificazione dei due Organismi bilaterali.
Al fine
di attivare una politica formativa in linea con l’evoluzione della tecnologia e
delle normative di settore, l’Ente Scuola Maestranze Edili promuoverà
direttamente o con l’ausilio di Enti ed Organismi preposti, corsi di formazione
che prevedano l’approfondimento di materie tecniche, informatiche, la gestione
economica dei cantieri, nonché la gestione del personale di cantiere, con
l’obiettivo di far crescere anche le figure professionali di capo squadra ed
assistente tecnico.
La
partecipazione a tali corsi, da parte dei lavoratori, qualora avvenga durante
il normale orario di lavoro, dovrà essere concordata con i datori di lavoro, al
fine di non pregiudicare l’attività dei cantieri e sarà documentata con un
apposito attestato personale rilasciato dall’Ente che certifichi il grado di
formazione conseguito.
Come
stabilito nel contratto integrativo provinciale 14 febbraio 1978, ai lavoratori
muniti del predetto attestato, qualora svolgano le mansioni oggetto
dell’addestramento, verrà riconosciuta dalle imprese la qualifica conseguita ed
il trattamento economico inerente alla qualifica stessa.
Art. 4 - CASSA EDILE
Le parti
si impegnano a dare immediata attuazione agli accordi da stipulare a livello
nazionale relativi all’iscrizione degli impiegati alla Cassa Edile di
Pordenone, anche in relazione alla costituzione del Fondo PREVEDI ed
all’istituzione della SANICARD.
Art. 5 - SICUREZZA SUL LAVORO
Al fine
di garantire che in ogni cantiere venga effettivamente svolta l’attività
prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, le parti
convengono sull’opportunità di istituire, per le imprese ove non è stata eletta
la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la Rappresentanza
Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza.
I relativi
costi saranno posti a carico delle imprese che non avranno provveduto a
comunicare all’Ente Comitato Paritetico Territoriale di Pordenone il nominativo
del Rappresentante eletto.
In sede
di prima applicazione, analogamente alla convenzione in atto per il comparto
dell’Artigianato, il contributo viene stabilito in € 8,00 annui per dipendente,
da versarsi entro il mese di marzo di ogni anno, con le modalità stabilite
dall’Ente medesimo.
Sempre
nell’intento di contribuire ad assicurare la massima sicurezza nei cantieri
edili, l’Ente Comitato Paritetico Territoriale di Pordenone, in via
promozionale e una tantum, provvederà a fornire, ai lavoratori iscritti alla
Cassa Edile di Pordenone alla data del 31 marzo 2002, una dotazione dei mezzi
di protezione individuale.
Nel
rispetto dell’art. 43, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
ferma restando l’applicazione del capitolo “Indumenti di lavoro” del contratto
integrativo provinciale 4 agosto 1989, il datore di lavoro provvederà alla loro
sostituzione, ogni qualvolta se ne renda necessario e li fornirà ai lavoratori
che ne fossero sprovvisti all’atto dell’assunzione.
Art. 6 - INFORTUNIO SUL LAVORO
Per gli infortuni sul lavoro,
verificatisi successivamente al 1° ottobre 2002, viste le difficoltà dell’Inail
a liquidare mensilmente l’indennità di infortunio, il datore di lavoro
garantirà le spettanze a carico dell’Ente assicuratore, il quale,
successivamente, provvederà a liquidare direttamente all’impresa quanto
anticipato mediante la convenzione prevista dall’art. 70 del T.U. n. 1124/65.
(FAC-SIMILE)
Spett.le
Sede Provinciale di
________________
Data _____________
Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’anticipazione delle
prestazioni indennitarie ai sensi dell’art. 70 T.U. sull’assicurazione
infortuni approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124.
La scrivente Ditta
______________________ intestataria presso codesta Sede provinciale delle
posizioni assicurative n. ____________________
visto quanto disposto dall’Intesa
siglata in data 22 maggio 2002 tra il Collegio Costruttori Edili ed
Imprenditori Complementari della Provincia di Pordenone e la F.L.C. Provinciale
che prevede, come da stralcio testuale che si allega, a carico del datore di
lavoro l’obbligo di erogare direttamente al lavoratore infortunato anche le
prestazioni di competenza dell’Ente,
a codesto spettabile Istituto, di
essere autorizzata ai sensi dell’art. 70 del Testo Unico sull’assicurazione
infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/06/1965 n. 1124,
ad anticipare ai propri dipendenti le prestazioni indennitarie per inabilità
temporanea assoluta, con successiva domiciliazione ed intestazione diretta alla
scrivente degli assegni liquidati per le predette prestazioni da parte di
codesto Istituto.
Confidando in un positivo
accoglimento dell’istanza e restando a disposizione per ogni chiarimento, porge
i più distinti saluti.
TIMBRO
E FIRMA
Art. 7 - PERNOTTAMENTI
Considerata
la particolare situazione che caratterizza attualmente il comparto delle
costruzioni a livello provinciale, che vede la massiccia presenza di imprese
provenienti da fuori provincia, impegnate nella realizzazione di importanti
opere pubbliche e private, le quali, vista l’impossibilità di disporre nei
luoghi di svolgimento dei lavori di maestranze sufficienti per realizzare i
lavori stessi, utilizzano lavoratori provenienti da altre località, anche se
assunti in provincia di Pordenone, costretti al pernottamento fuori domicilio,
alloggiati in baraccamenti o in altri locali scelti dall’impresa; le parti,
indipendentemente dalle fonti di finanziamento delle opere, convengono che,
concordata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione nei singoli cantieri
della disciplina prevista dal contratto integrativo provinciale del 14 novembre
1980, nel testo modificato dal contratto integrativo provinciale del 4 agosto
1989 e dal presente accordo, relativamente all’indennità di pernottamento, ne
daranno attuazione.
Art. 8 - TRASPORTO AI CANTIERI
Al fine di aggiornare le
pattuizioni contrattuali in materia di trasporto ai cantieri, di cui ai
contratti integrativi provinciali 14 novembre 1980, 4 agosto 1989 e 12 dicembre
1997, le parti concordano che, dall’1 giugno 2002, si applichi la seguente
disciplina.
Con
l’intento di esercitare un’azione promozionale verso l’uso dei servizi di
trasporto pubblico da parte del lavoratore edile della provincia di Pordenone,
a decorrere dall’1 giugno 2002 è dovuta all’operaio un’indennità a titolo di
concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi ai cantieri di lavoro
dove via via presta la sua opera.
Il
concorso è misurato come segue:
a)
al lavoratore domiciliato ad
una distanza
dal cantiere di lavoro fino a 5 km. € 0,65 lordi giornalieri;
b)
da oltre 5 km. fino a 15 km. € 1,55 lordi
giornalieri;
c)
oltre 15 km. €
2,07 lordi giornalieri.
I valori giornalieri sopra indicati si intendono riferiti a
giornate di presenza.
Nel caso in cui l’impresa provveda con mezzi propri al
trasporto sul luogo di lavoro dell’operaio da essa dipendente, ovvero lo stesso
non intenda usufruire di detto servizio, non è dovuta alcuna indennità salvo €
0,13, comunque da erogarsi.
Ai fini del computo delle distanze, il cantiere di lavoro
equivale al punto nel quale l’operaio è prelevato dal mezzo dell’impresa.
Sugli importi di cui sopra non vanno computate le
percentuali di cui agli artt. 5 e 19 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, in quanto
nella loro determinazione è stato tenuto conto delle relative maggiorazioni.
Sono fatte salve le clausole di miglior favore e sono
assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle
imprese.
Ai fini di cui al terzo comma del presente articolo, le
parti precisano che per “presenza” si intende anche la sola presenza in
cantiere, quando l’attività lavorativa sia impedita da cause che hanno
rilevanza ai fini dell’intervento della CIG.
Le parti si incontreranno annualmente per aggiornare
l’entità del concorso spese in funzione delle variazioni delle tariffe dei
mezzi pubblici.
Art. 9 - LAVORI FUORI ZONA
Al
fine di aggiornare le pattuizioni contrattuali in materia di lavori fuori zona,
di cui ai contratti integrativi provinciali 14 febbraio 1978, 4 agosto 1989 e
12 dicembre 1997, le parti concordano che dall’1 giugno 2002, si applichi la
seguente disciplina.
1)
A decorrere dall’1 giugno 2002
l’indennità per lavori fuori zona dovuta ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 29
gennaio 2000, è fissata nelle percentuali sottoindicate da computarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del contratto sopra
citato, quando l’operaio viene comandato a prestare la propria opera in un
cantiere diverso da quello di prima assunzione:
- fino a 25 km. 15%
- oltre 25 km. fino a 50 km. 20%
- oltre 50 km. 23%
2)
Le distanze verranno computate
dal confine del Comune, sede del cantiere di prima assunzione.
3)
Le percentuali sopra
specificate sostituiscono quelle previste dal vigente C.C.N.L..
4)
In caso di pernottamento in
luogo, oltre al rimborso spese di viaggio ed a provvedere per l’alloggio ed il
vitto o al rimborso delle spese relative – ove queste non siano state
preventivamente concordate in misura forfettaria – l’impresa riconoscerà
all’operaio un’indennità nella misura forfettaria di € 10,33 lordi, per ogni
giornata di effettivo lavoro a decorrere dall’1 giugno 2002.
In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto
alla indennità di cui al 1° punto del presente articolo ed è comunque tenuto al
rispetto dell’orario contrattuale di lavoro.
Per
i viaggi di andata e ritorno di trasferta con pernottamento, spetta agli operai
una diaria di trasferta pari al 50% della retribuzione oraria di cui al punto 3
dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per il tempo impiegabile in
condizioni normali.
Tale
diaria per la giornata del rientro sostituisce l’indennità di cui al 1° punto
del presente articolo. L’operaio che percepisce la diaria di cui al primo punto
del presente articolo ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora
stabilita per l’inizio del lavoro.
L’indennità
di cui al 1° punto del presente articolo non è dovuta nel caso che il lavoro si
svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando
questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o
abituale dimora, che comporti per lui effettivo vantaggio.
All’operaio
comandato alla guida dell’automezzo adibito al trasporto degli operai ai
cantieri fuori zona, l’impresa a decorrere dell’1 giugno 2002 riconoscerà una
indennità di guida mensile di € 36,15 lordi, rapportati alle giornate di
effettiva attività di guida.
Su
tali importi non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 19 del
C.C.N.L. 29 gennaio 2000, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto
conto delle relative maggiorazioni. Inoltre, tali importi non rilevano ai fini
del T.F.R..
Resta,
altresì, convenuto che i mezzi messi a disposizione dalle imprese saranno
dotati di tutte le assicurazioni di legge e che, in caso di incidente con
provvedimento di ritiro della patente, all’operaio comandato alla guida
dell’automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona è
comunque garantito il posto di lavoro, esclusa l’accertata volontà del dolo.
PRIMA DICHIARAZIONE A VERBALE
In
caso di controversia in merito alla determinazione delle distanze le parti convengono
di assumere come distanza il percorso più breve, in un solo senso, dal confine
del Comune al cantiere.
SECONDA DICHIARAZIONE A VERBALE
Resta inteso che qualsiasi trattamento attualmente corrisposto
a titolo di trasferta o, in senso più estensivo, a compenso del disagio e/o del
tempo perso per il trasporto, viene assorbito fino a decorrenza della nuova
normativa.
TERZA DICHIARAZIONE A VERBALE
Il calcolo dell’indennità di guida, in caso di parziale
attività durante il mese, sarà così effettuato:
Indennità = € 36,15 :
giorni lavorativi teorici x giorni di effettiva guida.
Art. 10 - LAVORI SPECIALI
DISAGIATI
Al fine di semplificare l’applicazione dell’art. 21 del
C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dei contratti integrativi provinciali 30 gennaio
1974 e 14 novembre 1980 in materia di indennità per lavori speciali disagiati,
le parti concordano che al lavoratore venga consegnato mensilmente uno
stampato, come da schema allegato, nel quale da un lato è riportato l’elenco
dei lavori disagiati con le relative percentuali, dall’altro il prospetto delle
ore svolte giornalmente dal lavoratore.
Sarà cura del lavoratore provvedere alla consegna del modulo
all’impresa.
Art. 11 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
In presenza di particolari situazioni personali del
lavoratore, su sua richiesta, le parti firmatarie valuteranno l’opportunità di
invitare le imprese dalle quali questi lavoratori dipendono a sospendere il
rapporto di lavoro oltre i termini contrattualmente previsti, senza
retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.
Art. 12 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Come
concordato con l’Accordo Provinciale 13 dicembre 2001 e come stabilito
dall’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, in conformità agli Accordi Nazionali
dell’11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal
Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, l’Elemento Economico
Territoriale di cui agli articoli 39, lettera d) e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio
2000 è stabilito nella misura dell’11%, rispettivamente dei minimi di paga e di
stipendio al 01.01.2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Le parti
si danno atto che nella determinazione dell’Elemento Economico Territoriale,
hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pordenone,
dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori
indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa
Edile di Pordenone e monte salari relativo; numero ed importo complessivo dei
bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero delle concessioni edilizie e
delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione di finanziamenti; numero
di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa
integrazione.
In
particolare le parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato -
raffrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2001 con
quelli relativi al periodo 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002 - che
l’andamento del settore della provincia di Pordenone, alla luce dei predetti
indicatori, sottende valori di tenuta e di sviluppo in termini di produttività
complessiva e tali, quindi, da consentire il riconoscimento dell’Elemento
Economico Territoriale nella misura sopra fissata.
Le parti
si incontreranno entro il mese di novembre dell’anno 2003, per verificare
l’andamento dei parametri sopra individuati, onde assumere determinazioni ai
fini della variazione dell’Elemento Economico Territoriale nella misura del
14%, conformemente a quanto stabilito nell’Accordo nazionale 29 gennaio 2002,
nel caso di riscontro positivo degli stessi, con decorrenza 1° dicembre 2003.
Per la
conferma dell’Elemento Economico Territoriale, nella misura massima, o per
assumere determinazioni ai fini dell’eventuale variazione dello stesso in
rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il
mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto
integrativo (fino al 31 dicembre 2005).
Di
seguito si riportano le tabelle di cui all’art. 6 del contratto integrativo
provinciale 12 dicembre 1997, modificate per effetto di quanto sopra
concordato.
- ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE PER L’ANNO 2003
OPERAI
L’Elemento Economico Territoriale per gli operai, determinato ai
sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall’1 gennaio 2003,
secondo le misure orarie sotto riportate:
Qualifica |
Minimo Orario Paga Base al 01.01.2003 |
Percentuale |
Elemento Economico Territoriale |
Valori in Euro |
Valori in Euro |
||
OPERAIO IV
LIVELLO |
4,03 |
11 |
0,44 |
OPERAIO
SPECIALIZZATO |
3,75 |
11 |
0,41 |
OPERAIO
QUALIFICATO |
3,37 |
11 |
0,37 |
OPERAIO COMUNE |
2,88 |
11 |
0,32 |
- ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE PER L’ANNO 2003
L’Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, determinato
ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall’1 gennaio 2003, secondo
le misure mensili sotto riportate:
Qualifica |
Minimi di Stipendio Mensile al 01.01.2003 |
Percentuale |
Elemento Economico Territoriale |
Valori in Euro |
Valori in Euro |
||
7°-IMPIEGATO di
1^ SUPER |
997,17 |
11 |
109,69 |
6°-IMPIEGATO di
1^ CAT. (EX 1° LIVELLO) |
897,46 |
11 |
98,72 |
5°-IMPIEGATO di
2^ CAT. (EX 2° LIVELLO) |
747,88 |
11 |
82,27 |
4°-ASSISTENTE
TECNICO (EX 3° LIVELLO) |
698,02 |
11 |
76,78 |
3°-IMPIEGATO di
3^ CAT. (EX 4° LIVELLO) |
648,16 |
11 |
71,30 |
2°-IMPIEGATO di
4^ CAT. (EX 5° LIVELLO) |
583,35 |
11 |
64,17 |
1°-IMPIEGATO di
4^ CAT. PRIMO IMPIEGO (EX 6° LIVELLO) |
498,59 |
11 |
54,84 |
Art. 13 - DURATA
Il presente Accordo scadrà il 31 dicembre 2005.