Pordenone

 

Successivamente all’Accordo sul salario accessorio, sottoscritto in data 22 maggio u.s.,  avente decorrenza dal 1° giungo 2002 e sulla base degli impegni in esso contenuti, in data 31 ottobre u.s., è stato firmato il CCPL.

 

Confermiamo, anche nella sua stesura definitiva, il giudizio positivo già espresso in precedenza segnalando importanti risultati su:

 

-         Politiche di sostegno del lavoro;

-         Anticipo “infortunio sul lavoro”.

 

oltre alla coerenza con le conclusioni contrattuali nazionali di 2° Biennio, per quanto concerne la decorrenza dell’EET nonché il riferimento, minimi di paga basa al 1.1.2003, per il calcolo dell’EET.

 

                   p.Il Dip. Sindacale Edili                                                       p.la Segreteria Nazionale

                            G. Civiero – R. Baldo                                                                  M. Viotti

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO

 

 

PER I DIPENDENTI

 

 

DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

 

 

OPERANTI NELLA PROVINCIA DI PORDENONE

 


L’anno 2002, addì 31 ottobre in Pordenone

 

 

tra

 

 

-   il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, rappresentato dal suo Presidente “pro tempore” rag. Luigi BISCONTIN, assistito dal geom. Roberto MICELI, dal Dott. Giuseppe DEL COL e dal p.i.n. Pietro PLAZZOTTA

 

 

e

 

 

-   il Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Camera Confederale del Lavoro di Pordenone, rappresentato dai Sigg. Emanuele IODICE, Claudio PETOVELLO e Mauro DEL FABBRO

 

 

 

-   il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A. dell’Unione Sindacale provinciale della C.I.S.L. di Pordenone, rappresentato dai Sigg. Luciano BETTIN e Bruno MINUTTI

 

 

 

-   il Sindacato Provinciale Fe.N.E.A.L. della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Pordenone, rappresentato dai Sigg. Antonio VERILLO e Giuseppe D’ANTONIO

 

 

 

 

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 29 gennaio 2000.

 


Art. 1 - POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI

 

 

 

Il settore delle Costruzioni nella provincia di Pordenone, da alcuni anni, esprime un andamento positivo degli indicatori congiunturali.

 

Come rilevato con l’Accordo 13 dicembre 2001, la verifica attuata, raffrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2000, sottintende valori di ulteriore sviluppo in termini di produttività complessiva.

 

Questa circostanza può consentire al Comparto di divenire in futuro maggiormente competitivo.

 

Perché ciò si verifichi, è però necessario affrontare in questa fase favorevole alcune problematiche che potrebbero condizionare tale prospettiva.

 

Ci si riferisce alla carenza di nuove leve da formare ed inserire nel settore, che provoca una proliferazione di imprese extra-comunitarie, le quali, potendo applicare in materia previdenziale le normative vigenti nei Paesi di provenienza, possono creare delle situazioni di squilibrio concorrenziale.

 

Al fine di evitare una potenziale destrutturazione del settore, le parti convengono sull’opportunità che l’utilizzo di imprese e lavoratori extra-comunitari, avvenga esclusivamente nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando il ricorso a mere interposizioni di manodopera.

 

Il D.P.R. n. 34/2000 non consente di appaltare o subappaltare lavori pubblici alle imprese extra-comunitarie, in quanto richiede requisiti di qualificazione oggettivamente restrittivi.

 

Nel settore dei lavori privati vige, invece, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

 

Tale disposizione obbliga le imprese, stabilite nei Paesi dell’Unione Europea e quelle extra-comunitarie, ad applicare ai lavoratori distaccati in territorio italiano, tutte le condizioni di lavoro, legislative e contrattuali, che spettano ai lavoratori subordinati svolgenti analoga attività lavorativa nel luogo dove è effettuato il distacco, quindi, anche l’iscrizione alle Casse Edili locali.

 

Mentre, sarà compito degli Organi preposti la verifica, nei singoli cantieri, sul rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 1369/60, in particolare la correlazione tra la specializzazione dei lavoratori e l’attività oggetto del contratto di appalto o subappalto, la Cassa Edile di Pordenone potrà compiere, invece, tutti i necessari controlli sulla corretta applicazione delle convenzioni internazionali, soprattutto, il permanere delle relative condizioni.

 

Altro aspetto, che le parti non possono fare a meno di considerare, riguarda la difficoltà che incontra il lavoratore proveniente da fuori regione nel trovare localmente un’abitazione a costi di affitto accessibili.

 

Questo ostacolo può rappresentare in futuro un limite invalicabile per il reperimento di manodopera da inserire nel settore.

 

Se da un lato l’Ente Scuola Maestranze Edili di Pordenone, come per il passato, potrà attivarsi direttamente o mediante convenzioni con Enti ed Organismi preposti, nella ricerca, selezione e formazione di maestranze italiane e straniere, provvedendo al vitto e all’alloggio per congrui periodi, va da sé che a tali lavoratori, una volta inseriti nel tessuto produttivo, la soluzione abitativa non potrà prescindere dal coinvolgimento delle imprese, con l’ausilio anche delle Istituzioni.

 

In questo senso, le parti si attiveranno nei confronti della Regione, affinché, per esempio, nel disegno di legge, concernente il “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica”, vengano previsti incentivi agli Enti ed aziende che mettono a disposizione alloggi ai lavoratori.

 

Le parti, inoltre, individueranno le soluzioni più idonee ad assicurare che la concessione dell’alloggio sia strettamente collegata alla permanenza dei lavoratori nel settore.

 

Tali soluzioni non potranno prescindere dai relativi problemi di ordine giuridico, fiscale e tributario.

 

Considerata la necessità di attrarre nel settore nuove leve, le parti sono dell’avviso che le prestazioni extra-contrattuali della Cassa Edile possano contribuire a concretizzare l’interesse per il lavoro in edilizia e, pertanto, demandano agli Organi della Cassa Edile di Pordenone il compito di rivedere le vigenti prestazioni, integrandole alla luce delle recenti intese nazionali, con prestazioni di sanità integrativa.

 

Al fine di monitorare gli argomenti predetti, le parti convengono sull’opportunità di procedere all’istituzione di un tavolo comune di concertazione.


Art. 2 - DIRITTI DI INFORMAZIONE

 

 

 

Con riferimento agli articoli 14, 15 del vigente C.C.N.L. e 3 del contratto integrativo provinciale 12 dicembre 1997, la Cassa Edile di Pordenone adotterà le necessarie deliberazioni volte a consentire alle Organizzazioni Sindacali la verifica delle comunicazioni inoltrate dalle imprese in materia di appalti e subappalti.

 


Art. 3 - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

 

 

 

Gli Organi dell’Ente Scuola Maestranze Edili e dell’Ente Comitato Paritetico Territoriale di Pordenone avvieranno le opportune verifiche e attueranno le necessarie iniziative per addivenire all’unificazione dei due Organismi bilaterali.

 

Al fine di attivare una politica formativa in linea con l’evoluzione della tecnologia e delle normative di settore, l’Ente Scuola Maestranze Edili promuoverà direttamente o con l’ausilio di Enti ed Organismi preposti, corsi di formazione che prevedano l’approfondimento di materie tecniche, informatiche, la gestione economica dei cantieri, nonché la gestione del personale di cantiere, con l’obiettivo di far crescere anche le figure professionali di capo squadra ed assistente tecnico.

 

La partecipazione a tali corsi, da parte dei lavoratori, qualora avvenga durante il normale orario di lavoro, dovrà essere concordata con i datori di lavoro, al fine di non pregiudicare l’attività dei cantieri e sarà documentata con un apposito attestato personale rilasciato dall’Ente che certifichi il grado di formazione conseguito.

 

Come stabilito nel contratto integrativo provinciale 14 febbraio 1978, ai lavoratori muniti del predetto attestato, qualora svolgano le mansioni oggetto dell’addestramento, verrà riconosciuta dalle imprese la qualifica conseguita ed il trattamento economico inerente alla qualifica stessa.


Art. 4 - CASSA EDILE

 

 

 

Le parti si impegnano a dare immediata attuazione agli accordi da stipulare a livello nazionale relativi all’iscrizione degli impiegati alla Cassa Edile di Pordenone, anche in relazione alla costituzione del Fondo PREVEDI ed all’istituzione della SANICARD.


Art. 5 - SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

 

Al fine di garantire che in ogni cantiere venga effettivamente svolta l’attività prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, le parti convengono sull’opportunità di istituire, per le imprese ove non è stata eletta la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza.

 

I relativi costi saranno posti a carico delle imprese che non avranno provveduto a comunicare all’Ente Comitato Paritetico Territoriale di Pordenone il nominativo del Rappresentante eletto.

 

In sede di prima applicazione, analogamente alla convenzione in atto per il comparto dell’Artigianato, il contributo viene stabilito in € 8,00 annui per dipendente, da versarsi entro il mese di marzo di ogni anno, con le modalità stabilite dall’Ente medesimo.

 

Sempre nell’intento di contribuire ad assicurare la massima sicurezza nei cantieri edili, l’Ente Comitato Paritetico Territoriale di Pordenone, in via promozionale e una tantum, provvederà a fornire, ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pordenone alla data del 31 marzo 2002, una dotazione dei mezzi di protezione individuale.

 

Nel rispetto dell’art. 43, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e ferma restando l’applicazione del capitolo “Indumenti di lavoro” del contratto integrativo provinciale 4 agosto 1989, il datore di lavoro provvederà alla loro sostituzione, ogni qualvolta se ne renda necessario e li fornirà ai lavoratori che ne fossero sprovvisti all’atto dell’assunzione.


Art. 6 - INFORTUNIO SUL LAVORO

 

 

 

 

Per gli infortuni sul lavoro, verificatisi successivamente al 1° ottobre 2002, viste le difficoltà dell’Inail a liquidare mensilmente l’indennità di infortunio, il datore di lavoro garantirà le spettanze a carico dell’Ente assicuratore, il quale, successivamente, provvederà a liquidare direttamente all’impresa quanto anticipato mediante la convenzione prevista dall’art. 70 del T.U. n. 1124/65.

 

 


(FAC-SIMILE)

 

 

Spett.le

I N A I L

Sede Provinciale di ________________

 

Alla C.A. del Direttore

 

 

Data _____________

 

 

 

Oggetto:      Richiesta di autorizzazione all’anticipazione delle prestazioni indennitarie ai sensi dell’art. 70 T.U. sull’assicurazione infortuni approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124.

 

 

 

La scrivente Ditta ______________________ intestataria presso codesta Sede provinciale delle posizioni assicurative n. ____________________

 

visto quanto disposto dall’Intesa siglata in data 22 maggio 2002 tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Complementari della Provincia di Pordenone e la F.L.C. Provinciale che prevede, come da stralcio testuale che si allega, a carico del datore di lavoro l’obbligo di erogare direttamente al lavoratore infortunato anche le prestazioni di competenza dell’Ente,

 

CHIEDE

 

a codesto spettabile Istituto, di essere autorizzata ai sensi dell’art. 70 del Testo Unico sull’assicurazione infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, ad anticipare ai propri dipendenti le prestazioni indennitarie per inabilità temporanea assoluta, con successiva domiciliazione ed intestazione diretta alla scrivente degli assegni liquidati per le predette prestazioni da parte di codesto Istituto.

 

Confidando in un positivo accoglimento dell’istanza e restando a disposizione per ogni chiarimento, porge i più distinti saluti.

 

                                                                                 TIMBRO E FIRMA


Art. 7 - PERNOTTAMENTI

 

 

 

Considerata la particolare situazione che caratterizza attualmente il comparto delle costruzioni a livello provinciale, che vede la massiccia presenza di imprese provenienti da fuori provincia, impegnate nella realizzazione di importanti opere pubbliche e private, le quali, vista l’impossibilità di disporre nei luoghi di svolgimento dei lavori di maestranze sufficienti per realizzare i lavori stessi, utilizzano lavoratori provenienti da altre località, anche se assunti in provincia di Pordenone, costretti al pernottamento fuori domicilio, alloggiati in baraccamenti o in altri locali scelti dall’impresa; le parti, indipendentemente dalle fonti di finanziamento delle opere, convengono che, concordata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione nei singoli cantieri della disciplina prevista dal contratto integrativo provinciale del 14 novembre 1980, nel testo modificato dal contratto integrativo provinciale del 4 agosto 1989 e dal presente accordo, relativamente all’indennità di pernottamento, ne daranno attuazione.


Art. 8 - TRASPORTO AI CANTIERI

 

 

 

Al fine di aggiornare le pattuizioni contrattuali in materia di trasporto ai cantieri, di cui ai contratti integrativi provinciali 14 novembre 1980, 4 agosto 1989 e 12 dicembre 1997, le parti concordano che, dall’1 giugno 2002, si applichi la seguente disciplina.

 

Con l’intento di esercitare un’azione promozionale verso l’uso dei servizi di trasporto pubblico da parte del lavoratore edile della provincia di Pordenone, a decorrere dall’1 giugno 2002 è dovuta all’operaio un’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi ai cantieri di lavoro dove via via presta la sua opera.

 

Il concorso è misurato come segue:

 

a)      al lavoratore domiciliato ad una distanza

dal cantiere di lavoro fino a 5 km.                      € 0,65 lordi giornalieri;

b)      da oltre 5 km. fino a 15 km.                              € 1,55 lordi giornalieri;

c)      oltre 15 km.                                                      € 2,07 lordi giornalieri.

 

I valori giornalieri sopra indicati si intendono riferiti a giornate di presenza.

 

Nel caso in cui l’impresa provveda con mezzi propri al trasporto sul luogo di lavoro dell’operaio da essa dipendente, ovvero lo stesso non intenda usufruire di detto servizio, non è dovuta alcuna indennità salvo € 0,13, comunque da erogarsi.

 

Ai fini del computo delle distanze, il cantiere di lavoro equivale al punto nel quale l’operaio è prelevato dal mezzo dell’impresa.

 

Sugli importi di cui sopra non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 19 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto delle relative maggiorazioni.

 

Sono fatte salve le clausole di miglior favore e sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle imprese.

 


NOTA A VERBALE

 

Ai fini di cui al terzo comma del presente articolo, le parti precisano che per “presenza” si intende anche la sola presenza in cantiere, quando l’attività lavorativa sia impedita da cause che hanno rilevanza ai fini dell’intervento della CIG.

 

 

 

NOTA A VERBALE

 

Le parti si incontreranno annualmente per aggiornare l’entità del concorso spese in funzione delle variazioni delle tariffe dei mezzi pubblici.


Art. 9 - LAVORI FUORI ZONA

 

 

 

Al fine di aggiornare le pattuizioni contrattuali in materia di lavori fuori zona, di cui ai contratti integrativi provinciali 14 febbraio 1978, 4 agosto 1989 e 12 dicembre 1997, le parti concordano che dall’1 giugno 2002, si applichi la seguente disciplina.

 

1)      A decorrere dall’1 giugno 2002 l’indennità per lavori fuori zona dovuta ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, è fissata nelle percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del contratto sopra citato, quando l’operaio viene comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello di prima assunzione:

 

- fino a 25 km.                          15%

- oltre 25 km. fino a 50 km.      20%

- oltre 50 km.                           23%

 

2)      Le distanze verranno computate dal confine del Comune, sede del cantiere di prima assunzione.

 

3)      Le percentuali sopra specificate sostituiscono quelle previste dal vigente C.C.N.L..

 

4)      In caso di pernottamento in luogo, oltre al rimborso spese di viaggio ed a provvedere per l’alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative – ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria – l’impresa riconoscerà all’operaio un’indennità nella misura forfettaria di € 10,33 lordi, per ogni giornata di effettivo lavoro a decorrere dall’1 giugno 2002.

In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla indennità di cui al 1° punto del presente articolo ed è comunque tenuto al rispetto dell’orario contrattuale di lavoro.

 

Per i viaggi di andata e ritorno di trasferta con pernottamento, spetta agli operai una diaria di trasferta pari al 50% della retribuzione oraria di cui al punto 3 dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per il tempo impiegabile in condizioni normali.

 

Tale diaria per la giornata del rientro sostituisce l’indennità di cui al 1° punto del presente articolo. L’operaio che percepisce la diaria di cui al primo punto del presente articolo ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

 

L’indennità di cui al 1° punto del presente articolo non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui effettivo vantaggio.

 

All’operaio comandato alla guida dell’automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona, l’impresa a decorrere dell’1 giugno 2002 riconoscerà una indennità di guida mensile di € 36,15 lordi, rapportati alle giornate di effettiva attività di guida.

 

Su tali importi non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 19 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto delle relative maggiorazioni. Inoltre, tali importi non rilevano ai fini del T.F.R..

 

Resta, altresì, convenuto che i mezzi messi a disposizione dalle imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge e che, in caso di incidente con provvedimento di ritiro della patente, all’operaio comandato alla guida dell’automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona è comunque garantito il posto di lavoro, esclusa l’accertata volontà del dolo.

 

 

 

PRIMA DICHIARAZIONE A VERBALE

 

In caso di controversia in merito alla determinazione delle distanze le parti convengono di assumere come distanza il percorso più breve, in un solo senso, dal confine del Comune al cantiere.

 

 

 

SECONDA DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Resta inteso che qualsiasi trattamento attualmente corrisposto a titolo di trasferta o, in senso più estensivo, a compenso del disagio e/o del tempo perso per il trasporto, viene assorbito fino a decorrenza della nuova normativa.

 

 

 

TERZA DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Il calcolo dell’indennità di guida, in caso di parziale attività durante il mese, sarà così effettuato:

 

Indennità = € 36,15 : giorni lavorativi teorici x giorni di effettiva guida.
Art. 10 - LAVORI SPECIALI DISAGIATI

 

 

 

Al fine di semplificare l’applicazione dell’art. 21 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dei contratti integrativi provinciali 30 gennaio 1974 e 14 novembre 1980 in materia di indennità per lavori speciali disagiati, le parti concordano che al lavoratore venga consegnato mensilmente uno stampato, come da schema allegato, nel quale da un lato è riportato l’elenco dei lavori disagiati con le relative percentuali, dall’altro il prospetto delle ore svolte giornalmente dal lavoratore.

 

Sarà cura del lavoratore provvedere alla consegna del modulo all’impresa.


Art. 11 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

 

In presenza di particolari situazioni personali del lavoratore, su sua richiesta, le parti firmatarie valuteranno l’opportunità di invitare le imprese dalle quali questi lavoratori dipendono a sospendere il rapporto di lavoro oltre i termini contrattualmente previsti, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.


Art. 12 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

 

Come concordato con l’Accordo Provinciale 13 dicembre 2001 e come stabilito dall’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, in conformità agli Accordi Nazionali dell’11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, l’Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 39, lettera d) e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell’11%, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio al 01.01.2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

Le parti si danno atto che nella determinazione dell’Elemento Economico Territoriale, hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pordenone, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Pordenone e monte salari relativo; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione di finanziamenti; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione.

 

In particolare le parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato - raffrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2001 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002 - che l’andamento del settore della provincia di Pordenone, alla luce dei predetti indicatori, sottende valori di tenuta e di sviluppo in termini di produttività complessiva e tali, quindi, da consentire il riconoscimento dell’Elemento Economico Territoriale nella misura sopra fissata.

 

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre dell’anno 2003, per verificare l’andamento dei parametri sopra individuati, onde assumere determinazioni ai fini della variazione dell’Elemento Economico Territoriale nella misura del 14%, conformemente a quanto stabilito nell’Accordo nazionale 29 gennaio 2002, nel caso di riscontro positivo degli stessi, con decorrenza 1° dicembre 2003.

 

Per la conferma dell’Elemento Economico Territoriale, nella misura massima, o per assumere determinazioni ai fini dell’eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo (fino al 31 dicembre 2005).

 

Di seguito si riportano le tabelle di cui all’art. 6 del contratto integrativo provinciale 12 dicembre 1997, modificate per effetto di quanto sopra concordato.

 


-  ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER L’ANNO 2003

   OPERAI

 

   L’Elemento Economico Territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall’1 gennaio 2003, secondo le misure orarie sotto riportate:

 

Qualifica

Minimo Orario

Paga Base al

01.01.2003

Percentuale

Elemento Economico

Territoriale

Valori in Euro

Valori in Euro

OPERAIO IV LIVELLO

4,03

11

0,44

OPERAIO SPECIALIZZATO

3,75

11

0,41

OPERAIO QUALIFICATO

3,37

11

0,37

OPERAIO COMUNE

2,88

11

0,32

 

 

 

-  ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER L’ANNO 2003

   IMPIEGATI

 

   L’Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall’1 gennaio 2003, secondo le misure mensili sotto riportate:

 

Qualifica

Minimi  di Stipendio

Mensile al

01.01.2003

Percentuale

Elemento Economico

Territoriale

Valori in Euro

Valori in Euro

7°-IMPIEGATO di 1^ SUPER

 

997,17

11

109,69

6°-IMPIEGATO di 1^ CAT.

      (EX 1° LIVELLO)

897,46

11

98,72

5°-IMPIEGATO di 2^ CAT.

      (EX 2° LIVELLO)

747,88

11

82,27

4°-ASSISTENTE TECNICO

      (EX 3° LIVELLO)

698,02

11

76,78

3°-IMPIEGATO di 3^ CAT.

      (EX 4° LIVELLO)

648,16

11

71,30

2°-IMPIEGATO di 4^ CAT.

      (EX 5° LIVELLO)

583,35

11

64,17

1°-IMPIEGATO di 4^ CAT.

      PRIMO IMPIEGO

      (EX 6° LIVELLO)

498,59

11

54,84

 


Art. 13 - DURATA

 

 

Il presente Accordo scadrà il 31 dicembre 2005.