Edili (artigianato)

Contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini del Piemonte
Data stipula: 11 febbraio 1999

Inizio validità: 11 febbraio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Contratto territoriale regionale per la provincia di Biella


Sommario:

- Premessa
- Relazioni sindacali
- Elemento Economico Territoriale
- Materie demandate a livello territoriale
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Fondo rappresentanza sindacale
- Sfera di applicazione
- Decorrenza e durata

 

L'11.2.1999 in Torino,

tra:

- la Federedil Confartigianato, Assoedili - ANSE - CNA, FIAE - CASA

e

- la FILLEA - CGIL, FILCA - CISL, FENEAL - UIL.

hanno provveduto, ai sensi del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, alla stipula del C.C.R.I.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dell'Edilizia ed affini.

Premessa

Il settore delle costruzioni in Piemonte continua a essere caratterizzato da una stagnazione del mercato e ala premesse di ripresa che stentano ad evidenziarsi.

Le parti valutano con preoccupazione il fenomeno del lavoro irregolare, particolarmente presente nelle province caratterizzate da elevata mobilità interregionale delle imprese.

In questo contesto le parti ritengono di fondamentale importanza attivare relazioni sindacali stabili per la realizzazione di iniziative congiunte che possano contribuire a debellare il fenomeno del lavoro irregolare e dare nuovo impulso al settore delle costruzioni nella Regione.

A tal fine le parti ritengono che un ruolo importante potrà essere rivestito dal sistema delle Casse Edili e degli Enti Paritetici provinciali a condizione che in esso venga realizzato il pieno riconoscimento della rappresentanza delle Associazioni Artigiane piemontesi, secondo le indicazioni dell'Accordo Nazionale 18.12.1998. (Sommario)

Art. 1 - Relazioni sindacali

Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale integrativo di Lavoro C.C.R.I.L. confermano la piena autonomia rappresentativa e contrattuale del settore dell'artigianato.

Le Parti, considerato che il comparto dell'edilizia in Piemonte è caratterizzato per oltre il 90% da imprese di piccole dimensioni di natura prevalentemente artigiana, ritengono necessario sviluppare un sistema organico di relazioni sindacali, articolato su momenti e livelli diversi, finalizzato a favorire prospettive di sviluppo per il settore.

Allo scopo risulterà fondamentale il contributo di conoscenza delle peculiarità della microimprenditoria che verrà apportato dalle Organizzazioni Artigiane Piemontesi.

Le nuove relazioni sindacali regionali troveranno concreta realizzazione attraverso un confronto permanente fra le Parti, anche finalizzato a dare attuazione al sistema di concertazione e di informazione previsto dal C.C.N.L. 27 ottobre 1995.

A tal fine le Parti, costituiscono un livello di confronto Regionale permanente per l'Edilizia con compiti di monitoraggio e proposizione sulle seguenti materie:

a) Contrattazione integrativa di secondo livello;
b) Organismi Paritetici di settore;
c) Politiche del lavoro e Formazione professionale di settore;
d) Appalti pubblici e privati;
e) Qualificazione del settore delle costruzioni.

a) Contrattazione regionale integrativa di lavoro

Tenuto conto della realtà contrattuale di settore esistente nelle varie Province del Piemonte, le Parti convengono sull'esigenza ai procedere a livello regionale ad un monitoraggio delle vane normative e istituti contrattuali vigenti.

Quanto sopra al fine di tendere alla omogeneizzazione delle norme contrattuali, anche con riferimento al costo del lavoro, nell'ambito delle imprese del settore edile artigiano del Piemonte.

b) Organismi paritetici di settore

Le parti si danno reciprocamente atto di essersi impegnate in passato a sviluppare una Contrattazione Integrativa Territoriale nelle varie Province del Piemonte tesa alla realizzazione di un "Sistema unico di Organismi Paritetici di Settore".

Le parti, nel valutare positivamente la recente evoluzione della realtà regionale per quanto concerne la partecipazione della rappresentanza delle Associazioni Artigiane in seno agli Organismi di gestione delle Casse edili e degli Enti Paritetici Territoriali si attiveranno per la completa attuazione del Protocollo di Intesa nazionale del 18.12.1998 sulle Casse edili in tutto il territorio regionale.

In tale contesto convengono, relativamente ai contenuti del C.C.N.L. 27 ottobre 1995 in materia di costituzione di nuovi Organismi Bilaterali Regionali per il comparto artigiano (Casse Edili Artigiane Regionali) di non modificare la suddetta impostazione. Le Parti - entro la vigenza contrattuale del presente C.C.R.I.L., si impegnano a realizzare in tutte le Provincie del Piemonte il suddetto "Sistema unico di Organismi Paritetici" - quale reale espressione delle varie rappresentanze del mondo imprenditoriale e sindacale - in grado di garantire l'attuazione devi accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per tutto il comparto delle costruzioni e affini.

Ciò premesso le Parti sottoscriventi il presente accordo impegnano le proprie strutture, per quanto di competenza, affinché venga data piena applicazione in Piemonte all'Accordo Nazionale 18.12.1998.

Le Parti procederanno ad una prima verifica a livello regionale circa la realizzazione degli obiettivi sopra concordati entro il 30 settembre 1999.

Le Parti convengono sull'esigenza di procedere ad un monitoraggio delle varie contribuzioni e prestazioni fornite dagli Enti Paritetici Territoriali al fine di tendere ala omogeneizzazione delle norme contrattuali anche con riferimento al costo del lavoro nell'ambito delle imprese del settore edile artigiano del Piemonte.

Le Parti firmatarie il presente C.C.R.I.L. si impegnano, al fine di rendere compatibile ed il più possibile uniforme il costo del lavoro nel comparto edile, ad istituire in ogni Provincia "Commissioni Intersindacali" congiunte con tutte le Associazioni rappresentative del settore al fine di regolamentare la contribuzione e le prestazioni degli Enti Paritetici Territoriali.

c) Politiche del lavoro e formazione professionale di settore

Le Parti convengono che per favorire l'occupazione e contrastare il lavoro irregolare e l'evasione contributiva occorre una politica attiva per il lavoro ed una sostanziale modifica della struttura del costo del lavoro.

A tale proposito ritengono positivi i provvedimenti in materia contributiva, assicurativa e fiscale, ma non ancora esaustivi visto li forte differenziale di costo del lavoro ancora esistente tra il comparto edile e gli altri settori manufatturieri.

Fondamentale importanza, in questo ambito, assumono la qualità e la stabilità delle relazioni sindacali, che devono sempre più essere supportate da strumenti bilaterali di monitoraggio e conoscenza delle dinamiche del settore.

In tale ottica le Parti convengono di delegare al livello permanente sindacale regionale per l'Edilizia il compito di realizzare un monitoraggio periodico del settore per una completa conoscenza in termini quantitativi e qualitativi delle imprese artigiane dell'edilizia, della loro distribuzione, delle varie tipologie di attività esistenti, della loro struttura e dell'iscrizione agli Enti Paritetici Territoriali.

Tale livello regionale per l'Edilizia promuoverà ed elaborerà un progetto di indagine conoscitiva sui fabbisogni formativi del settore per fornire alle strutture Provinciali un ulteriore supporto utile ad orientare i corsi di formazione professionale promossi dagli Organismi Paritetici di Settore (Enti Scuola).

In particolare, le Parti convengono che occorre valorizzare il profilo formativo dell'apprendistato e pertanto si impegnano ad elaborare soluzioni per l'attuazione della formazione complementare degli apprendisti prevista dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, anche attraverso i finanziamenti ministeriali e comunitari.

Le Parti, preoccupate per il perdurare della grave crisi del settore ritengono urgente ed inderogabile concordare iniziative congiunte nei confronti della Regione Piemonte a sostegno degli investimenti ed a promuovere, attraverso adeguati finanziamenti, una politica formativa adeguata alle esigenze del settore.

d) Appalti pubblici e privati

Le parti si impegnano a concordare provincialmente la costituzione di Osservatori sugli appalti, quali utili strumenti per combattere il fenomeno della concorrenza sleale tra le imprese e del lavoro irregolare nel settore.

e) Qualificazione del settore delle costruzioni

Le parti convengono che il settore delle costruzioni deve accrescere la propria qualità produttiva.

Pertanto si impegnano a sostenere nei confronti del legislatore la proposta di una legge che regolamenti l'accesso alla professione edile.

Inoltre ritengono utile approfondire la questione legata all'introduzione dei sistemi dì qualità nel settore, tenendo presente la discussione attualmente avviata in sede di Unione Europea. (Sommario)

Art. 2 - Elemento Economico Territoriale

In applicazione dì quanto stabilito dal C.C.N.L. 27 ottobre 1995 e dal successivo Accordo Nazionale del 14 aprile 1997 le Parti, provvedono alla negoziazione dell'elemento economico di secondo livello salariale regionale denominato "E.E.T." con le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 67 del 25.3.1997 convertito in Legge n. 135/97, collegato all'andamento produttivo dell'edilizia artigiana del Piemonte relativamente agli anni 1998-2001.

Le parti convengono che l'importo dell'E.E.T. non potrà superare in ogni caso il tetto massimo del 6% così come previsto dall'Accordo Nazionale del 14.4.1997.

L'E.E.T. sarà erogato a condizione che gli indicatori individuati dalle Parti a livello territoriale, e verificati annualmente evidenzino un andamento positivo di uno o più parametri del settore, così come verranno definiti dalle parti territoriali.

Nelle individuazioni degli indicatori le Parti terranno conto anche dei seguenti parametri:

1. numero imprese iscritte alla Cassa Edile;
2. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
3. numero ore denunciate alla Cassa Edile.

Le Parti a livello territoriale, nel convenire l'E.E.T. faranno riferimento ai sopraevidenziati criteri definendone i tempi e le modalità di erogazione. (Sommario)

Art. 3 - Materie demandate a livello territoriale

Le parti preso atto secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 27 ottobre 1995 al capitolo al Sistema Contrattuale, punto 2, e dall'Accordo Nazionale 18.12.1998:

- che la titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle Organizzazioni Regionali di Categoria;

- che in presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione dì imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali;

decidono di affidare a livello territoriale l'esercizio della titolarità contrattuale e, in particolare, le seguenti materie:

- Relazioni sindacali territoriali;
- Definizione modalità, procedure, contribuzione relativa ai R.L.S. e R.L.S.T.;
- Gestione Organismi Paritetici;
- Gestione contribuzioni e prestazioni Organismi Paritetici;
- Applicazione Elemento Economico Territoriale;
- Indennità varie demandate dal C.C.N.L.;
- Altre competenze demandate dal presente C.C.R.I.L.. (Sommario)

Art. 4 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Le Parti rilevato che in Piemonte il settore delle costruzioni e caratterizzato per il 90% da aziende con meno di 15 dipendenti, riconoscono che il sistema di rappresentanza territoriale e il più adeguato a tale realtà.

Conseguentemente, in applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 27 ottobre 1995 e dall'art. 18 del D.L.vo 626/1994, le Parti convengono di istituire in ciascuna Provincia, coincidente con l'ambito territoriale di competenza di ogni singola Cassa Edile, la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - R.L.S.T..

A livello territoriale le parti potranno individuare unicità di rappresentanza per la sicurezza per tutto il comparto dell'edilizia.

I R.L.S.T. opereranno presso la sede degli Organismi Territoriali di cui all'art. 20 del D.L.vo 626/94 ed esplicheranno esclusivamente i compiti demandati dalla legge citata.

I R.L.S.T. verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando le risorse che verranno definite dagli accordi territoriali tenuto conto di quanto previsto al capitolo "Rappresentante per la Sicurezza" - punto 9 - del C.C.N.L. 27 ottobre 1995.

In applicazione delle norme di legge, nelle imprese fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà, alternativamente a quanto sopra, essere eletto dai lavoratori al loro interno.

In tal caso la elezione si svolgerà a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto dal lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle elezioni, i lavoratori nomineranno tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale delle elezioni che verrà consegnato al datore di lavoro.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti ai libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda.

La durata dell'incarico è di tre anni.

Organismi paritetici territoriali

Considerata la particolare realtà del settore, nei territori laddove siano operativi, in seno alle Casse Edili i Comitati Paritetici Territoriali - C.P.T. per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, le Parti convengono che gli Accordi Provinciali faranno coincidere gli Organismi Territoriali di cui all'art. 20 del D.L.vo 626/1994 con i Comitati di cui sopra.

Nell'ambito di tali Organismi verrà costituita la Commissione paritetica 626/1994 tra le Organizzazioni Artigiane firmatarie del presente C.C.R.I.L. rappresentative sul territorio provinciale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dipendenti con i seguenti compiti:

- composizione delle controversie insorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;

- interrelazioni tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ed i Rappresentanti delle Associazioni Artigiane;

- orientamento e promozione delle iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;

- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza.

Sono confermati eventuali accordi territoriali già in essere alla data di stipula del presente C.C.R.I.L.. (Sommario)

Art. 5 - Fondo rappresentanza sindacale

In riferimento all'Accordo Interconfederale Nazionale del 21 luglio 1998, recepito dal C.C.N.L. 15 novembre 1991 le Parti prendono atto che nella Regione Piemonte i Bacini costituiti con l'Accordo Interconfederale Regionale 28 maggio 1994 coincidono con l'ambito territoriale delle Casse Edili.

Le Parti inoltre prendono atto che in applicazione dell'Accordo Regionale indicato, le aziende edili artigiane hanno versato le relative quote (lire 9.000) al Fondo Regionale per la Rappresentanza Sindacale con eccezione della provincia di Torino nell'ambito della quale la quota e già compresa nella contribuzione versata alla Cassa Edile di competenza.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.R.I.L. le Organizzazioni sindacali presenteranno alle Associazioni Artigiane nuove modalità di versamento della quota dovuta al Fondo di Rappresentanza Sindacale applicabili a tutte le imprese del settore della regione. (Sommario)

Art. 6 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo regionale di lavoro vale in tutto il territorio regionale per i dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge 8 agosto 1985, 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista associate alle Organizzazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini. (Sommario)

Art. 7 - Decorrenza e durata

Il presente C.C.R.I.L. avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2001. (Sommario)