Edili (piccola industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini di Pescara
Data stipula: 19 marzo 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di pescara


Sommario:

- Premessa

- Enti paritetici

- Rapporti con gli enti e le pubbliche istituzioni

- Elemento economico territoriale

- R.L.S.T.

- Indumenti di lavoro

- Mensa

- Concorso alla spesa per il pasto

- Spese di trasporto

- Trasferta

- Quote di adesione contrattuale

- Stesura del testo coordinato del contratto integrativo

 

 

Il 19.3.1998, in Pescara,

tra

- il Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'A.P.I. di Pescara;

e

- la Federazione Lavoratori delle Costruzioni - F.L.C. - costituita dalla FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL;

si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. 21 luglio 1995, da valere per tutte le imprese e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della provincia di Pescara.

Premessa

Le parti, analizzata la situazione congiunturale del comparto delle costruzioni nell'ambito della provincia di Pescara, si impegnano concordemente ad attivare le più opportune iniziative per favorire la crescita dell'occupazione unitamente alla piena operatività delle imprese del settore.

Obiettivi prioritari dell'impegno congiuntamente assunto per una ripresa del settore nell'ambito di una concreta politica di sviluppo sono:

- decisa iniziativa di lotta al lavoro nero in tutta le forme e in ogni ambito di mercato in cui esso possa manifestarsi nella provincia, favorendo così al contempo la leale concorrenza tra le imprese;

- favorire la crescita occupazionale attraverso l'individuazione e l'utilizzo di ogni forma consentita per lo sviluppo della dinamica di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- adottare misure formative ed informative riguardo la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, assicurando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative e deontologiche di settore.

Enti paritetici

Le parti si danno atto del ruolo fondamentale assegnato agli Enti paritetici per il perseguimento degli obiettivi contrattuali e del presente accordo.

Le parti decidono altresì di dare immediata attuazione ai precedenti accordi mediante la costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni (C.P.T.).

Con riferimento all'art. 89 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, con cui è prevista l'istituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo le modalità definite a livello nazionale, le parti si impegnano a concordare un apposito accordo o Protocollo di orientamenti per la gestione ed il funzionamento dello stesso.

Le attività del C.P.T. saranno alimentate da un contributo a carico delle imprese a partire dall'1.1.1998 pari allo 0,15% della massa salari.

A partire dalla stessa data il contributo a favore dell'Ente Edilscuola viene determinato in misura pari allo 0,65% della massa salari.

Viene inoltre concordato che, a partire dall'1.1.1998, il contributo a carico delle imprese per l'alimentazione del Fondo A.P.E.-APES è determinato nella misura del 5% fermo restando quanto stabilito in proposito nel vigente C.C.N.L..

Le parti, laddove ne ricorrano le condizioni, si impegnano a cercare soluzioni adeguate per la realizzazione di un unico C.P.T. a livello territoriale tra tutte le organizzazioni firmatarie degli integrativi provinciali del settore.

Rapporti con gli enti e le pubbliche istituzioni

Le parti confermano la volontà di:

- richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti al fine di verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici, in particolare nei casi di aggiudicazione di pubblici appalti con ribassi ritenuti eccessivi in relazione ai prezzi di mercato;

- favorire la collaborazione degli enti paritetici con gli enti ed i committenti pubblici affinché, anche in raccordo con i preposti alla vigilanza, si crei un sistema operativo di controllo e garanzia della legalità e del rispetto delle condizioni di concorrenza tra le imprese.

Elemento economico territoriale

In conformità all'accordo nazionale del 23 aprile 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito in Legge 23.5.1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

- andamento congiunturale del settore relativamente all'intera provincia di Pescara, tenuto conto del volume di lavori attesi in relazione ai finanziamenti pubblici ed agli investimenti da parte di privati;

- livelli occupazionali registrati dalla DPL, con riferimento anche al numero di lavoratori in mobilità o CIG;

- efficacia anche in prospettiva delle iniziative per contrastare il lavoro sommerso e la relativa evasione dagli obblighi di legge;

- numero delle imprese iscritte alla Edilcassa Abruzzo relativamente alla provincia di Pescara;

- numero dei lavoratori da esse imprese dichiarati;

- monte salari complessivo;

- numero ed importi complessivi ed unitari dei lavori appaltati in provincia;

- numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- andamento dei prezzi nel mercato immobiliare, sia per il nuovo che per l'usato, nonché di quelli relativi alle opere di ristrutturazione edilizia.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 12 e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 è pertanto stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e retribuzione a decorrere dall'1.1.1998.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le parti stipulanti si incontreranno annualmente entro il mese di marzo per tutta la vigenza del contratto integrativo.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1998, in aggiunta all'ammontare dell'indennità territoriale di settore come in precedenza stabilito, saranno calcolati aumenti secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

 

Livelli

Importi Mensili

Importi Orari

108.679

628,20

97.811

565,38

81.509

471,15

76.075

439,74

70.641

408,33

63.577

367,50

54.339

314,10

R.L.S.T.

Vengono istituiti i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza a valere per l'intera provincia che saranno designati rispettivamente dalle singole organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Gli oneri connessi all'istituzione dei R.L.S.T., alla loro formazione ed ai compiti che la legge loro attribuisce, saranno mutualizzati dalle imprese con un contributo pari allo 0,35% da versarsi su specifico fondo presso la Edilcassa Abruzzo.

Con successivo protocollo, entro il 15 maggio 1998, saranno definiti i termini dell'avvio operativo delle R.L.S.T..

Indumenti di lavoro

I lavoratori edili dipendenti da imprese iscritte alla Edilcassa Abruzzo hanno diritto, maturati i primi 6 mesi di versamento e per una sola volta nel corso dell'anno, a due tute ed un paio di scarpe antinfortunistiche.

Nel caso di prima assunzione in edilizia tale diritto matura al momento dell'assunzione stessa.

I costi saranno mutualizzati dalle imprese versando un contributo alla Edilcassa Abruzzo nella misura massima dello 0,30% che sarà definita nella stesura definitiva dell'integrativo.

Mensa

L'indennità sostitutiva di mensa è adeguata al maggior costo della vita ed è fissata nella misura di lire 573,41 ad ora a partire dal 1° gennaio 1998.

Concorso alla spesa per il pasto

L'impresa concorre con una percentuale del 70% al costo complessivo del pasto il quale viene fissato nella misura giornaliera di lire 17.500 per la durata del presente accordo ed a partire dall'1.1.1998; il restante 30% è a carico del lavoratore.

Spese di trasporto

A decorrere dal 1° gennaio 1998 le spese di trasporto sono aumentate di lire 20.000 mensili che si aggiungono all'importo di lire 29.000 mensili fissato dal precedente contratto territoriale. L'indennità di trasporto è quindi fissata in lire/h 283,24.

Trasferta

L'indennità di trasferta spetta al lavoratore nei casi previsti dal C.C.N.L. e nei limiti fissati dalle leggi vigenti, per la distanza minima di 15 Km dalla sede dell'azienda presso la quale il lavoratore è stato assunto. Tale indennità come stabilita dal vigente C.C.N.L. è da intendere quale percentuale minima da corrispondere ai lavoratori.

Quote di adesione contrattuale

A partire dall'1.1.1998 il nuovo importo della quota di adesione contrattuale, rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, è determinato nella misura dello 0,47% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente.

Stesura del testo coordinato del contratto integrativo

Entro il 15 maggio 1998 dovrà poi essere steso il testo definitivo del Contratto Integrativo coordinato con quello vigente.