Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Pescara
Data stipula: 17 febbraio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di pescara


Sommario:

- Premessa

- Enti paritetici

- Rapporti con gli enti e le pubbliche istituzioni

- Elemento Economico Territoriale

- RLST

- Mensa

- Concorso alla spesa per il pasto

- Spese di trasporto

- Trasferta

- Quote di adesione contrattuale

- Approvazione del presente accordo e stesura del testo coordinato del contratto integrativo

 

 

Il 17 febbraio 1998 tra

- La Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali

e

- La FLC

- La FILLEA / CGIL

- La FILCA / CISL

- La FENEAL / UIL

si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del CCNL 5 Luglio 1995, da valere per tutte le imprese e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della provincia di Pescara.

Premessa

Le parti, analizzata la situazione congiunturale del comparto delle costruzioni nell'ambito della provincia di Pescara, si impegnano concordemente ad attivare le più opportune iniziative per favorire la crescita dell'occupazione unitamente alla piena operatività delle imprese del settore.

Obiettivi prioritari dell'impegno congiuntamente assunto per una ripresa del settore nell'ambito di una concreta politica di sviluppo sono:

- decisa iniziativa di lotta al lavoro nero in tutte le forme e in ogni ambito di mercato in cui esso possa manifestarsi nella provincia, favorendo così al contempo la leale concorrenza tra le imprese;

- favorire la crescita occupazionale attraverso l'individuazione e l'utilizzo di ogni forma consentita per lo sviluppo della dinamica d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- adottare misure formative ed informative riguardo la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, assicurando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative e deontologiche di settore.

Enti paritetici

Le parti si danno atto del ruolo fondamentale assegnato agli Enti paritetici per il perseguimento degli obiettivi contrattuali e del presente accordo.

E' impegno comune effettuare verifiche anche con cadenza periodica sui bilanci degli Enti al fine di individuare possibili rimodulazioni o riduzioni degli oneri contributivi a carico di imprese e lavoratori.

Le parti decidono altresì di dare immediata attuazione ai precedenti accordi mediante la costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni (C.P.T.).

Le parti concordano un apposito accordo o Protocollo di orientamenti per la gestione ed il funzionamento del C.P.T..

Le attività del CPT saranno alimentate da un contributo a carico delle imprese a partire dal 01.01.1998 pari allo 0,15% della massa salari.

A partire dalla stessa data il contributo a favore dell'Ente Scuola Edile viene determinato in misura pari allo 0,65% della massa salari.

Viene inoltre concordato che, a partire dal 01.01.1998, il contributo a carico delle imprese per l'alimentazione del Fondo APE-APES è determinato nella misura del 5% fermo restando quanto stabilito in proposito nel vigente CCNL.

Rapporti con gli Enti e le Pubbliche Istituzioni

Le parti confermano la volontà di:

- richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti al fine di verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici, in particolare nei casi di aggiudicazione di pubblici appalti con ribassi ritenuti eccessivi in relazione ai prezzi di mercato;

- favorire la collaborazione degli enti paritetici con gli enti ed i committenti pubblici affinché, anche in raccordo con i preposti alla vigilanza, si crei un sistema operativo di controllo e garanzia della legalità e del rispetto delle condizioni di concorrenza tra le imprese.

Elemento Economico Territoriale

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 39 CCNL vigente, nonché degli accordi nazionali 11.06.1997 e 03.07.1997, e dell'art. 2 del DL 25.03.1997 n. 67, convertito in legge 23.05.1997 n. 135, nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

- andamento congiunturale del settore relativamente all'intera provincia di Pescara, tenuto conto del volume dei lavori attesi in relazione ai finanziamenti pubblici ed agli investimenti da parte dei privati;

- livelli occupazionali registrati dalla DPL , con riferimento anche al numero di lavoratori in mobilità o CIG;

- efficacia anche in prospettiva delle iniziative per contrastare il lavoro sommerso e la relativa evasione dagli obblighi di legge;

- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Pescara;

- numero dei lavoratori da esse imprese dichiarati;

- monte salari complessivo;

- numero ed importi complessivi ed unitari dei lavori appaltati in provincia;

- numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- andamento dei prezzi nel mercato immobiliare, sia per il nuovo che per l'usato, nonché di quelli relativi alle opere di ristrutturazione edilizia.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. D), e 47 del CCNL 5 luglio 1995 è pertanto stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e retribuzione a decorrere dal 01.01.1998.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno annualmente entro il mese di marzo per tutta la vigenza del contratto integrativo.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1998, in aggiunta all'ammontare dell'indennità territoriale di settore come in precedenza stabilito, saranno calcolati aumenti secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

Qualifica

Mensile

Orario

7° livello

108.679

628,20

6° livello

97.811

565,38

5° livello

81.509

471,15

4° livello

76.075

439,74

3° livello

70.641

408,33

2° livello

63.577

367,50

1° livello

54.339

314,10

RLST

Vengono istituiti i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza, in numero di 3 per l'intera provincia designati rispettivamente dalle singole organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Con successivo protocollo, entro il 15 Maggio 1998, saranno definiti i termini dell'avvio operativo delle RLST e forme e limiti del finanziamento per la loro attività.

Mensa

L'indennità sostitutiva di mensa è adeguata al maggior costo della vita ed è fissata nella misura di L. 573,41 ad ora a partire dal 1 gennaio 1998.

Concorso alla spesa per il pasto

L'impresa concorre con una percentuale del 70% al costo complessivo del pasto il quale viene fissato nella misura giornaliera di lire 17.500 per la durata del presente accordo ed a partire dal 01.01.1998; il restante 30% è a carico del lavoratore.

Spese di trasporto

A decorrere dal 01.01.1998 le spese di trasporto sono aumentate di lire 20.000 mensili che si aggiungono all'importo di lire 29.000 mensili fissate dal precedente contratto territoriale. L'indennità di trasporto è quindi fissata in lire/h 283,24.

Trasferta

L'indennità di trasferta spetta al lavoratore nei casi previsti dal CCNL e nei limiti fissati dalle leggi vigenti, per la distanza minima di 15 km. dalla sede presso la quale il lavoratore è stato assunto. Tale indennità come stabilita dal vigente CCNL è da intendere quale percentuale minima da corrispondere ai lavoratori.

Quote di adesione contrattuale

A partire dal 01.01.1998 l'importo della quota di adesione contrattuale, rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, è determinato nella misura dello 0,47% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL vigente.

Resta ferma la maggiorazione dello 0,05% a carico delle imprese, giusto art. 16 del Contratto Integrativo Provinciale del 31 maggio 1978, che la Cassa Edile verserà alla Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali di Pescara.

Approvazione del presente accordo e stesura del testo coordinato del Contratto Integrativo

Entro 25 giorni dalla firma del presente accordo esso dovrà essere ratificato da competente organo della Sezione Costruttori, nonché dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Entro il 15 maggio 1998 dovrà poi essere steso il testo definitivo del Contratto Integrativo coordinato con quello vigente.