Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Perugia
Data stipula: 19 gennaio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Perugia


Sommario:

- Premessa

- Rapporti con le istituzioni

- Costo del lavoro

- Informazioni ed appalti

- Formazione professionale

- Prevenzione e sicurezza sul lavoro

- Relazioni industriali

- Elemento Economico Territoriale

- Misura dell'Elemento Economico Territoriale

- Mensa

- Contribuzione alla scuola edile

- Versamenti alla Cassa Edile

 

 

Il giorno 19 gennaio 1998, presso la sede della Associazione Industriali

tra

- il Sindacato Costruttori Edili della Associazione Industriali

e

- la FILLEA - CGIL

- la FILCA - CISL

- la FENEAL - UIL

viene stipulato il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, da valere nella provincia di Perugia per le imprese edili ed affini.

Premessa

Le parti hanno attentamente analizzato e valutato la situazione complessiva del settore delle costruzioni, caratterizzato, ormai da diversi anni, da una profonda crisi legata prioritariamente alla drastica contrazione degli investimenti in opere pubbliche.

Tale situazione di difficoltà, comune a tutto il territorio nazionale e che non ha risparmiato la provincia di Perugia, oltre a determinare inevitabili ripercussioni negative a livello occupazionale, ha evidenziato il manifestarsi e l'accentuarsi di fenomeni anomali, quali, tra l'altro, il ricorso a forme di lavoro irregolari, che alterano sensibilmente il mercato generando ingiustificate condizioni di disparità concorrenziale.

In tale contesto e tenuto anche conto dell'occasione di ripresa del settore a livello locale costituita dall'attività di ricostruzione conseguente ai tragici eventi sismici che hanno colpito le Regioni Marche ed Umbria, le parti, con il presente accordo integrativo territoriale, si impegnano, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, a favorire una seria e coerente politica di rilancio e di sviluppo che abbia i seguenti prioritari obiettivi:

- favorire la crescita occupazionale;

- garantire concretamente il rispetto di norme di legge e di contratto;

- sviluppare e diffondere una cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro;

- valorizzare il ruolo degli organismi paritetici.

In tale logica le parti dichiarano il loro impegno a (Sommario):

A. Rapporti con le istituzioni

Attuare azioni comuni e concertate nei confronti delle Istituzioni locali al fine di conferire centralità nell'ambito dei programmi finanziari agli investimenti nel settore dell'edilizia ed in genere nelle infrastrutture, in una logica di valorizzazione del patrimonio edilizio dei Centri Storici nonché dell'immenso patrimonio artistico, storico e ambientale presente nel territorio; (Sommario)

B. Costo del lavoro

Individuare proposte ed azioni comuni, anche per il tramite delle rispettive Associazioni Nazionali, tendenti a riequilibrare l'ingente struttura del costo del lavoro in edilizia, nella prospettiva della piena equiparazione rispetto all'industria manifatturiera e, in particolare, per il completamento della manovra di fiscalizzazione degli oneri sociali impropri, anche per quanto concerne i premi INAIL; (Sommario)

C. Informazioni ed appalti

A dare piena ed integrale applicazione alle normative del C.C.N.L. sul "sistema di informazioni" e sulla "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti".

Inoltre, per verificare l'evoluzione della situazione del settore nell'ambito della provincia e dei comprensori istituzionali e loro raggruppamenti, le parti effettueranno incontri informativi con cadenza semestrale.

Il Sindacato Costruttori Edili di Perugia fornirà informazioni particolareggiate su: prospettive di lavoro; realtà edilizia; struttura dell'occupazione; andamento ed esigenze di flessibilità del mercato del lavoro; formazione professionale; previsioni di sviluppo del settore.

Verranno inoltre esaminate le informazioni disponibili in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette, per consentire alle parti di concertare ed attuare misure concrete tese al contrasto di eventuali fenomeni anomali di cui si riscontrasse la presenza sul territorio. E ciò, tanto più, in misura incisiva per le problematiche connesse al processo di ricostruzione delle zone terremotate.

Le parti, infine, si riservano, anche al fine di evitare fenomeni di concorrenza anomala, di svolgere ogni opportuno intervento nei confronti delle pubbliche amministrazioni perché, nell'aggiudicazione degli appalti, adottino comportamenti ispirati al massimo rigore operando azioni di controllo efficaci nelle varie fasi di svolgimento dei lavori. (Sommario)

D. Formazione professionale

Perseguire l'attuazione di quanto previsto nel protocollo del 25 marzo 1994 confermando i contenuti dello stesso ed evidenziando l'accresciuta valenza strategica dei processi formativi mirati alle attività di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale.

Le parti inoltre si impegnano a valorizzare l'attività dell'Ente Scuola Edile anche al fine di favorire la salvaguardia della tradizionale professionalità localmente impiegata, qualitativamente rispondente alle esigenze di tutela delle caratteristiche costruttive locali. (Sommario)

E. Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Dare seguito operativo alla formale costituzione del C.P.T. attivando azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, anche in collaborazione con l'Ente Scuola Edile, in particolare per le necessità di formazione delle varie figure professionali inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre le parti, in relazione alla struttura ed alle dimensioni delle aziende del settore, si impegnano ad incontrarsi, entro il primo quadrimestre 1998, per concordare criteri e modalità di individuazione e funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza su base territoriale (RLST), così come previsto dall'art. 89 del vigente C.C.N.L. (Sommario)

F. Relazioni industriali

Sviluppare un avanzato modello di relazioni industriali in una logica di confronto e dialogo costruttivo al fine di favorire le esigenze di sviluppo del settore nel territorio. In tale ottica le parti riconfermano gli impegni recentemente assunti con la sottoscrizione del documento unitario su "gli obiettivi e le regole per la ricostruzione" che deve intendersi come parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso si conviene (Sommario)

1) Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessive lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. d) e 47 del C.CN.L. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio e sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze temporali:

- un terzo a decorrere dal 1° gennaio 1998;

- un terzo a decorrere dal 1° giugno 1998;

- un terzo a decorrere dal 1° gennaio 1999

A verifica e controllo dell'andamento del settore e dei suoi risultati con riferimento agli indicatori e parametri sopra individuati, le parti si impegnano a prevedere due momenti di verifica ufficiale, rispettivamente nel mese di settembre e di marzo di ciascun anno di durata del presente contratto integrativo, ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche su richiesta di una delle parti e laddove se ne ravvisi la necessità.

Nella verifica ufficiale del mese di marzo, le parti valuteranno l'esistenza dei presupposti e delle condizioni, in relazione all'andamento degli indicatori e parametri sopra individuati, che possano consentire la conferma dell'elemento economico territoriale in quanto ad essi strettamente legato. (Sommario)

2) Misura dell'Elemento Economico Territoriale

La misura dell'elemento economico territoriale, fatte salve le verifiche di cui sopra, è pertanto, alle decorrenze sottoindicate, la seguente

1° gennaio 1998

Qualifiche

Mensile

Orario

Quadri e impiegati di 1^ super

36.226

209,40

Impiegati di 1^

32.604

188,46

Impiegati di 2^

27.170

157,05

Impiegati di 4° livello - operai 4° livello

25.358

146,58

Impiegati 3° - operai specializzati

23.547

136,11

Impiegati 4° - operai qualificati

21.192

122,50

Impiegati 4° I impiego - operai comuni

18.113

104,70

Custodi, portinai, fattorini

16.302

94,23

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

14.490

83,76

1° giugno 1998

Qualifiche

Mensile

Orario

Quadri e impiegati di 1^ super

72.453

418,80

Impiegati di 1^

65.207

376,92

Impiegati di 2^

54.339

314,10

Impiegati di 4° livello - operai 4° livello

50.717

293,16

Impiegati 3° - operai specializzati

47.094

272,22

Impiegati 4° - operai qualificati

42.385

246,00

Impiegati 4° I impiego - operai comuni

36.226

209,40

Custodi, portinai, fattorini

32.603

188,46

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

28.981

167,52

1° gennaio 1999

Qualifiche

Mensile

Orario

Quadri e impiegato di 1^ super

108.679

628,20

Impiegati di 1^

97.811

566,38

Impiegati di 2^

81.509

471,15

Impiegati di 4° livello - operai 4° livello

76.075

439,74

Impiegati 3° - operai specializzati

70.641

408,33

Impiegati 4° - operai qualificati

63.577

367,50

Impiegati 4° I impiego - operai comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

(Sommario)

3) Mensa

Ferme restando le situazioni di fatto, il Sindacato Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali in via di principio concordano, salvo verifica tra le stesse parti nei singoli casi concreti, per la realizzazione del servizio di mensa in quei singoli cantieri o insieme di cantieri dove, per il numero di addetti, la dislocazione disagiata ed altre esigenze oggettive che si verifichino contestualmente, la realizzazione di tale servizio risulti indispensabile al razionale e produttivo svolgersi della prestazione lavorativa.

Inoltre, nel caso della istituzione di mense da parte di Enti locali ed organismi terzi, le parti si incontreranno per esaminare le possibilità esistenti e per valutare i mezzi necessari ad agevolare l'utilizzo da parte dei lavoratori dell'edilizia di tali servizi di mensa.

In tutti i casi in cui non sia prevista l'istituzione del servizio mensa viene introdotta, a decorrere dal 1° giugno 1999, una indennità sostitutiva mensa da valere sia per gli operai che per il personale con qualifica di impiego. (Sommario)

Operai

La misura di tale indennità sarà di:

- lire 700 giornaliere a decorrere dal 1° giugno 1999 (pari a lire 87,50 orarie per ogni ora di lavoro ordinario);

- lire 1. 000 giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2001 (pari a lire 125,00 orarie per ogni ora di lavoro ordinario).

Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva prestazione resa intendendosi come tale ogni giornata con prestazione superiore alle quattro ore.

Per le giornate di prestazione lavorativa inferiore alle quattro ore, l'indennità spetterà in misura oraria per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa eventualmente istituito, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sull'importo dell'indennità non va computata la percentuale di cui all'art.19 del CCNL 5 luglio 1995 (accantonamento presso la Cassa Edile) in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per riposi annui, ferie e gratifica natalizia.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto nelle aziende per lo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario)

Impiegati

La misura di tale indennità sarà di:

- lire 14.700 mensili a decorrere dal 1° giugno 1999 (pari a L. 700 per ogni giornata di effettiva prestazione resa);

- lire 21.000 mensili a decorrere dal 1° giugno 2001 (pari a L. 1.000 per ogni giornata di effettiva prestazione resa).

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto nelle aziende per lo stesso titolo, fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. (Sommario)

4) Contribuzione alla Scuola Edile

Con riferimento all'art. 93 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il contributo a carico delle imprese a favore dell'Ente Scuola Edile viene incrementato dello 0,55% e pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1998 sarà pari all'1%. (Sommario)

5) Versamenti alla Cassa Edile

A seguito dell'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dell'elemento economico territoriale, la nuova base di computo di tutte le contribuzioni da versare alla Cassa Edile (contributo Cassa Edile, contributo Scuola Edile, contributo anzianità professionale edile, quota nazionale di adesione contrattuale, quota territoriale di adesione contrattuale), sarà costituita dai seguenti elementi contrattuali: minimo di paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, riferiti a tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché al trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L.

Le parti si impegnano ad incontrarsi in sede tecnica, entro il corrente mese di gennaio al fine di procedere alla stesura definitiva del contratto integrativo alla luce di quanto sopra concordato. (Sommario)