Edili (piccola industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti della piccola e media impresa di Perugia
Data stipula: 12 marzo 1999

Inizio validità: 1 gennaio 1998
Contratto territoriale per la provincia di Perugia


Sommario:

- Premessa
- Enti paritetici
- Osservatorio Provinciale
- Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
- Indennità di trasferta
- Autisti
- Indumenti di lavoro
- Mensa
- Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Elemento economico territoriale
- Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione
- Stampa e distribuzione
- Decorrenza e durata
- Clausola di rinvio
- Allegato "A"

Il 12 marzo 1999 in Perugia, presso la sede dell'Associazione delle Piccole e Medie Industrie,

tra

- il Collegio delle Imprese Edili ed Affini;

- con l'intervento dell'Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Perugia;

e

- la Fe.N.E.A.L.-U.I.L.

- la FILC.A-C.I.S.L.

- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

che costituiscono la Federazione Unitaria Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni.

In attuazione del disposto dell'art. 40 del C.C.N.L. 21.07.1995 per i dipendenti delle imprese edili e affini, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo di quello nazionale sopracitato, da valere nella Provincia di Perugia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nello stesso C.C.N.L. 21-07-1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premessa

Le Parti nel ribadire il ruolo strategico che le piccole e medie imprese del settore edile rivestono nell'economia provinciale, sottolineano il principio che una adeguata e consolidata presenza sul territorio debba passare attraverso un costante e progressivo miglioramento dei livelli di competitività.

Per il conseguimento di tale obiettivo, le Parti ritengono determinante l'attivazione di varie ed aggiornate politiche finalizzate alla crescita in termini di sicurezza, qualità e miglioramento delle professionalità.

Inoltre, al fine di incrementare i livelli occupazionali, le Parti auspicano che il ruolo delle piccole e medie imprese ed i loro consorzi nell'opera di ricostruzione venga adeguatamente valorizzato. (Sommario)

Enti paritetici

Le OO. SS. firmatarie si impegnano in modo costruttivo affinché si realizzi la partecipazione e l'inserimento dell'Api Perugia nella gestione di un unico organismo di Cassa Edile. (Sommario)

Articolo 1

Osservatorio Provinciale

Le Parti si impegnano a dare attuazione al sistema di concertazione ed informazione previsto dalla prima parte del C.C.N.L., istituendo un Osservatorio Provinciale che, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio Nazionale, e nell'ambito di sessioni semestrali, da tenersi di norma nel mese di marzo e settembre di ciascun anno di durata dei presente contratto integrativo, ferma. restando la possibilità di ulteriori verifiche su richiesta delle parti, provvederà alla definizione di comuni obiettivo su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;

- mercato del lavori, in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;

- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, favorendo il coinvolgimento di tutti gli Enti pubblici e privati che si riterranno utili a tal fine. (Sommario)

Articolo 2

Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti

Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 21 luglio 1995. Nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente accordo, vengono forniti:

- fac-simile di lettera che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare, ai sensi della citata disciplina, alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti previdenziali ed assistenziali, al Collegio delle Imprese Edili, nonché in difetto alle R.S.U. ed in difetto alla FilIea, Filca e Feneal;

- fac-simile di dichiarazione da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.C.N.L. ed agli accordi integrativi provinciali. (Sommario)

Articolo 3

Indennità di trasferta

In relazione a quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 l'indennità di trasferta del 10% sarà corrisposta all'operaio chiamato a prestare temporaneamente la propria opera ad una distanza superiore a 2 (due) km oltre il confine territoriale del comune di assunzione. (Sommario)

Articolo 4

Autisti

Ai lavoratori adibiti al trasporto, con mezzi dell'azienda, di colleghi di lavoro in cantiere, saranno retribuite per intero le ore di viaggio impiegate. (Sommario)

Articolo 5

Indumenti di lavoro

Preso atto dell'attuazione, in fase sperimentale, del servizio di fornitura degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile ai lavoratori iscritti, il Collegio delle Imprese edili provvederà analizzare le tute delle imprese associate allo stesso. (Sommario)

Articolo 6

Mensa

In tutti i casi in cui non sia prevista l'istituzione del servizio mensa viene introdotta, a decorrere dal 1° giugno 1999, una indennità sostitutiva mensa da valere sia per gli Operai che per il personale con qualifica di impiegato:

Operai

La misura di tale indennità sarà di:

- lire 700 giornaliere a decorrere dal 1° giugno 1999 (pari a lire 87,50 orarie per ogni ora di lavoro ordinario);

- lire 1000 giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2001 (pari a lire 125,00 orarie per ogni ora di lavoro ordinario).

Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva prestazione resa intendendosi come tale ogni giornata con prestazione superiore alle quattro ore.

Per le giornate di prestazione lavorativa inferiore alle quattro ore, l'indennità spetterà in misura oraria per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa eventualmente istituito, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sull'importo dell'indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 21.07.1995 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per riposi annui, ferie e gratifica natalizia.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto nelle aziende per lo stesso titolo, fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.

Impiegati

La misura di tale indennità sarà di

- lire 14.700 mensili a decorrere dal 1° giugno 1999 (pari a L. 700 per ogni giornata di effettiva prestazione resa);

- lire 21.000 mensili a decorrere dal 1° giugno 2001 (pari a L. 1.000 per ogni giornata di effettiva prestazione resa).

Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti in atto nelle aziende per lo stesso titolo, fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. (Sommario)

Articolo 7

Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le Parti si impegnano a costituire il Comitato paritetico Territoriale, di cui all'art. 89 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, entro il 30.06.1999. A tale Comitato sarà affidato lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Le Parti si impegnano, inoltre, a definire le modalità di finanziamento e di funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza su base territoriale (RSLT), cosi come previsto dall'art. 89 del vigente C.C.N.L. (Sommario)

Articolo 8

Elemento economico territoriale

In applicazione degli articoli 40, lett. d), 12 e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dell'accordo nazionale 23 luglio 1998 viene determinato l'elemento economico territoriale (E.E.T.) nella misura massima, a regime, del 7% dei minimi tabellari (paga base) in vigore alla data del 1° luglio 1997, avuto riguardo ai seguenti parametri a livello provinciale:

- andamento del settore e dei suoi risultati;

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Perugia, nonché numero delle ore denunciate e relativo monte salari;

- numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate;

- numero dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati.

In questa prima fase applicativa, tenuto conto di quanto sopra e del grave sisma che ha colpito il territorio provinciale il predetto elemento economico territoriale, viene determinato secondo il seguente importo e decorrenza:

- dal 1° aprile 1999: 7%.

Per la verifica ed il controllo dell'andamento del settore e dei suoi risultati con riferimento agli indicatori sopra individuati, le Parti, nell'ambito dell'Osservatorio Provinciale di cui all'art. 2 del presente integrativo, effettueranno incontri, di norma nelle stesse sessioni dell'Osservatorio provinciale, ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche su richiesta delle parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'E.E.T. è stata stabilita in coerenza a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25.03.1997, n. 67 convertito nella legge 23.05.1997, n. 135. (Sommario)

Articolo 9

Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione

L'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati, previsti dal precedente contratto integrativo 05.02.1990, vengono definitivamente congelati secondo i precedenti valori. (Sommario)

Articolo 10

Stampa e distribuzione

A cura del Collegio delle Imprese Edili, costituito in seno all'Associazione piccole e Medie Industrie della Provincia di Perugia, sarà stampata e distribuita a tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese ad esso aderenti una copia del presente accordo. (Sommario)

Articolo 11

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Perugia a decorrere dal 1° gennaio 1998, salvo le diverse decorrenze Previste, ed avrà una durata quadriennale. (Sommario)

Articolo 12

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel Presente contratto integrativo valgono le norme del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Letto, confermato e sottoscritto (Sommario)

ALLEGATO "A" 

A) Fac-simile di lettera dell'impresa appaltante o subappaltante alla cassa edile e, per conoscenza, agli istituti previdenziali e assistenziali, alle R.S.U, ed in difetto alla. F.L.C..

Oggetto: C.C.N.L. 21/07/1995 per i lavoratori da imprese edili. Appalto e subappalto

La sottoscritta impresa <...>

Ai sensi e per gli effetti della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti contenuta nel C.C.N.L. 21.07.1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti ed Enti in indirizzo, di avere affidato all'impresa <...> per il cantiere di <...> i lavori di <...>

Per tali lavori che avranno una durata presumibile di <...> l'impresa, <...> impiegherà, circa n. <...> unità lavorative.

A norma delle previsioni del C.C.N.L., alla Cassa Edile ed alle R.S.U. di cantiere (o in loro assenza alla F.L.C.), si allega la dichiarazione rilasciata dall'impresa che eseguirà i lavori.

Timbro e firma <...>



 

B) Fac-simile di dichiarazione da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.C.N.L. ed agli accordi integrativi provinciali

La sottoscritta impresa <...> con sede in <...> dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data <...> ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa <...> dei lavori <...> presso il cantiere <...>.

La sottoscritta Impresa s'impegna ad assicurare al personale operaio ed impiegatizio, che adibirà alle lavorazioni oggetto del succitato appalto (o subappalto) e per tutta la durata delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.07.1995 per i lavoratori dipendenti e relativi accordi locali integrativi.

Timbro e firma <...>

(Sommario)