Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Pordenone
Data stipula: 12 dicembre 1997

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Contratto territoriale per la provincia di pordenone


Sommario:

- Enti bilaterali e prestazioni extracontrattuali

- Osservatorio edile

- Lavoro irregolare

- Sicurezza e prevenzione del lavoro

- Scuola edile

- Elemento Economico Territoriale

- Trasporto ai cantieri

- Lavori fuori zona

- Mensa

- Indennità territoriale di settore

- Imprese ex A.P.I A.N.I.E.M

- Norma transitoria: Vitto e trasferte

- Allegato: Appalto e subappalto

 

Il giorno 12 dicembre in Pordenone

tra

- il Collegio costruttori edili ed imprenditori complementari

e

- FILLEA - CGIL

- FILCA - CISL

- FENEAL - UIL

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 5 luglio 1995.

Art.1 - Enti bilaterali e prestazioni extracontrattuali

Le parti convengono sulla esigenza di razionalizzare i costi degli Enti paritetici bilaterali.

Tale aggiustamento avrà luogo alla scadenza applicativa dell'accordo siglato in data 12 settembre 1996.

All'epoca verranno riviste le prestazioni extra contrattuali, anche nell'ottica di una loro omogeneizzazione a livello regionale.

In tale contesto le parti condividono l'obiettivo di giungere, nei tempi e nei modi opportuni, ad una armonizzazione della modulistica, dei requisiti e delle prestazioni delle Casse Edili a livello Triveneto.

Art. 2 - Osservatorio edile

AI fine di consentire l'inserimento o il reinserimento nel settore edile di lavoratori provenienti da altri settori o di lavoratori edili disoccupati e/o in mobilità, anche con l'ausilio di interventi formativi e di riqualificazione professionali mirati, le parti demandano alla Cassa Edile la istituzione di un osservatorio con una banca dati quale strumento di monitoraggio del mercato del lavoro edile con un apposito servizio di segnalazione che favorisca l'incontro fra la domanda e l'offerta del lavoro, anche mediante l'utilizzo dell'allegato stampato, che potrà essere modificato dalla Cassa Edile per renderlo conforme alle esigenze del settore.

Tale servizio non dovrà risultare in contrasto con le vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento e sulle banche dati.

La consultazione della banca dati da parte delle imprese iscritte alla Cassa Edile potrà aver luogo esclusivamente presso la sede della Cassa Edile stessa.

Art. 3 - Lavoro irregolare

Al fine di contrastare il lavoro dipendente irregolare, sia nell'ambito della realizzazione dei lavori pubblici, sia nell'esecuzione di quelli privati, le parti convengono sull'opportunità di demandare alla Cassa Edile l'attuazione del perfezionamento dell'attuale sistema informativo, anche mediante la costituzione di una banca dati, con i metodi che la Cassa Edile riterrà più opportuni, relativa a:

- appalti avviati (suddivisi per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento)

- imprese impegnate

- lavoratori occupati.

In tal modo la Cassa Edile, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti committenti, potrà verificare il rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dal settimo comma dell'art. 18 della legge 55/90, in materia di trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile.

Quanto sopra, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 19/08/1996, n. 31, potrà consentire alla parti di intervenire congiuntamente nei confronti delle stazioni appaltanti, per determinare intese atte a privilegiare le imprese edili in regola con gli adempimenti in materia contributiva, che abbiano affettiva capacità tecnica, organizzativa, di risorse umane, professionali, tecnologiche e finanziarie.

Nel contesto dei lavori privati le parti convengono, altresì, che le imprese, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi, inoltrino agli Enti Previdenziali, Assicurativi, alla Cassa Edile, alla R.S.U. e, in mancanza di questa, alle OO.SS. competenti per il tramite del Collegio Costruttori Edili, la comunicazione di denuncia dell'appalto e del subappalto, mediante l'utilizzo dell'allegata lettera tipo.

La Cassa Edile avrà modo di confrontare le informazioni ricevute con quelle che l'USL, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 ha l'obbligo di mettere a disposizione degli Organismi Paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94.

Sulla base della suddetta verifica, la Cassa Edile avrà modo di constatare la regolarità contributiva delle imprese edili che operano anche nel settore privato.

La Cassa Edile, di intesa con il Collegio e la F.I.C. Provinciale, adotterà appositi criteri di valutazione della correntezza e congruità contributiva delle imprese, ai fini del rilascio delle dichiarazioni di regolarità contributiva, sulla base dei parametri di cui all'art. 29 della Legge 341/95.

Art. 4 - Sicurezza e prevenzione del lavoro

Con l'obiettivo di potenziare le attività dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale, anche per consentirgli di adempiere alle nuove funzioni che il Decreto Legislativo n. 626/94 gli affida, le parti convengono sull'opportunità di finanziarne i costi.

Tale finanziamento avverrà nell'ambito della razionalizzazione dei costi degli Enti Paritetici bilaterali, che avrà luogo alla scadenza applicativa dell'accordo siglato in data 12 settembre 1996.

Nel frattempo, il finanziamento necessario per il funzionamento dell'Ente rimane disciplinato dall'accordo 12 settembre 1996.

Art. 5 - Scuola edile

Oltre agli interventi formativi e di riqualificazione professionali mirati, che consentano l'inserimento o il reinserimento nel settore edile di lavoratori provenienti da altri settori o di lavoratori edili disoccupati e/o in mobilità, l'Ente Scuola promuoverà interventi formativi rivolti ai lavoratori di prima assunzione, nonché a quelli assunti con il contratto di formazione.

L'Ente Scuola, d'intesa con l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, promuoverà, altresì, i corsi formativi previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e dal Decreto Legislativo n. 494/96.

L'Ente Scuola, stante il continuo modificarsi delle disposizioni di legge che regolano i lavori pubblici, promuoverà corsi di formazione sulla gestione dei lavori pubblici, al fine di consentire ai lavoratori preposti, il necessario aggiornamento professionale in materia.

Art. 6 - Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 39, lett. d), c 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ai fini della conferma dell'Elemento Economico Territoriale, o per assumere determinazioni ai fini dell'eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del vigente Contratto Integrativo (1.1.1998/31.12.2001).

Art. 7 - Trasporto ai cantieri

Al fine di consentire una corretta applicazione delle pattuizioni contrattuali in materia di trasporto ai cantieri, di cui ai Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro 4 agosto 1989 e 14 novembre 1980, di seguito viene riepilogata la normativa in vigore dal 1° gennaio 1998.

Con l'intento di esercitare un'azione promozionale verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte del lavoratore edile della provincia di Pordenone, a decorrere dal 1° gennaio 1998 è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi ai cantieri di lavoro dove via via presta la sua opera.

Il concorso è misurato come segue:

     

  1. al lavoratore domiciliato a una distanza dal cantiere di lavoro fino a 5 km. Lit.250 lorde giornaliere

     

  2. da oltre 5 km fino a 15 km Lit. 2000 lorde giornaliere.

     

  3. oltre 15 km Lit. 2500 lorde giornaliere.

I valori giornalieri sopra indicati si intendono riferiti a giornate di presenza.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto sul luogo di lavoro dell'operaio da essa dipendente, ovvero lo stesso non intenda usufruire di detto servizio, non è dovuta alcuna indennità salvo quella di cui al punto a), comunque da erogarsi.

Ai fini del computo delle distanze, il cantiere di lavoro equivale al punto nel quale l'operaio è prelevato dal mezzo dell'impresa.

Sugli importi di cui sopra non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Sono fatte salve le clausole di miglior favore e sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle imprese.

Elemento Economico Territoriale per l'anno 1998

Operai

L'Elemento Economico Territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall'1 gennaio 1998, secondo le misure orarie sotto riportate:

 

Qualifica

Minimo orario paga base al 31.12.1997

Percentuale

Elemento

Economico

Territoriale

Operaio IV livello

6.282,00

7

439,74

Operaio specializzato

5.833,29

7

408,33

Operaio qualificato

5.249,96

7

367,50

Operaio comune

4.487,14

7

314,10

Elemento Economico Territoriale per l'anno 1998

Impiegati

L'Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall'1 gennaio 1998, secondo le misure mensili sotto riportate:

 

Qualifica

Minimi di stipendio mensile al 31.12.1997

Percentuale

Elemento Economico Territoriale

7° impiegato di 1^ super

1.552.552

7

108.679

6° impiegato di 1^ cat. (ex 1° livello)

1.397.297

7

97.811

5° impiegato di 2^ cat. (ex 2° livello)

1.164.414

7

81.509

4° assistente tecnico (ex 3° livello)

1.086.786

7

76.075

3° impiegato di 3^ cat. (ex 4° livello)

1.009.159

7

70.641

2° impiegato di 4^ cat. (ex 5° livello)

908.243

7

63.577

1° impiegato di 4^ cat. Primo impiego (ex 6° livello)

776.276

7

54.339

 

 

Nota a verbale

Ai fini di cui al terzo comma del presente articolo, le parti precisano che per "presenza" si intende anche la sola presenza in cantiere, quando l'attività lavorativa sia impedita da cause che hanno rilevanza ai fini dell'intervento della CIG.

Nota a verbale

Le parti si incontreranno annualmente per aggiornare l'entità del concorso spese in funzione delle variazioni delle tariffe dei mezzi pubblici.

Art. 8 - Lavori fuori zona

A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'indennità da corrispondere all'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona, di cui all'art. 2 del Contratto Provinciale di Lavoro 4 agosto 1989, è modificata come segue:

     

  1. per percorrenze fino a 25 km Lit. 2000 lorde giornaliere

     

  2. oltre 25 km Lit. 3000 lorde giornaliere.

Sui predetti importi non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività e gratifica natalizia. Inoltre tali importi non rilevano ai fini del T.F.R..

Resta, altresì, convenuto che i mezzi messi a disposizione dalle imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge e che, in caso di incidente con provvedimento di ritiro della patente, all'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona è comunque garantito il posto di lavoro, esclusa l'accertata volontà del dolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'indennità di pernottamento, introdotta con l'art. 2 del Contratto Provinciale di Lavoro 4 agosto 1989, da riconoscere all'operaio in misura forfetaria in caso di pernottamento in luogo, è elevata da Lit. 5.000 a Lit. 10.000 lorde per ogni giornata di effettivo lavoro.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel predetto art. 2.

Art. 9 - Mensa

All'art. 8 del Contratto Provinciale di Lavoro 14.11.1980, integrativo del C.C.N.L. 22 luglio 1979, riguardante la mensa, è abrogata la seguente:

"nota a verbale

Le parti concordano che il costo del pasto è convenzionalmente fissato in Lit. 3.000."

Art. 10 - Indennità territoriale di settore

Con l'obiettivo di omogeneizzare a livello Triveneto i trattamenti economici degli operai, le parti si riservano di valutare, nei tempi e nei modi opportuni, quanto verrà definito al riguardo nelle provincie contermini.

Art. 11 - Imprese ex A.P.I. A.N.I.E.M.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese ex A.P.I A.N.I.E.M industriali aderenti al Collegio Costruttori applicheranno ai lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995 stipulato dall'A.N.C.E. e dalla F.L.C. Nazionale, i Contratti Collettivi di Lavoro stipulati dal Collegio Costruttori e dalla F.L.C. Provinciale, compreso il presente, nonché gli accordi confederali, in quanto applicabili al settore edile.

Norma Transitoria - Vitto e trasferte

Stante, l'attuale incertezza applicativa delle disposizioni di legge del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 riguardante "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", le parti concordano di reincontrarsi subito dopo la pubblicazione dei necessari chiarimenti ministeriali relativi al regime da applicarsi, in particolare, alle somministrazioni di vitto e alle trasferte in edilizia, al fine di ridefinire, alla luce dei chiarimenti stessi, le pattuizioni contrattuali in materia di mensa e di trasferta.

Quanto sopra anche con l'obiettivo di armonizzare i relativi trattamenti a livello Triveneto.

Allegato: Appalto e subappalto

La sottoscritta Impresaàààààà, con sede in ààààààà.., agli effetti della "Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Spettabile Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo, di aver affidato (in appalto o subappalto) l'esecuzione di (descrizione dei lavori) presso il proprio cantiere di .àààààà. all'Impresaààààààà (esatta e completa indicazione dell'Impresa) con sedeàààààà.. .

Con riferimento a quanto sopra conferma che i lavori in parola avranno la durata di n° ààà giorni lavorativi ed occuperanno all'incirca n°àààà. lavoratori.

Per la Cassa Edile e per la R.S.A. (o in mancanza alla F.L.C.) a norma del citato Contratto Nazionale, si allega la dichiarazione della Ditta assuntrice dei lavori di cui sopra.

Cordiali saluti.

Dataààà TIMBRO

ààààààà. FIRMA

 

 

Dichiarazione

La sottoscritta Impresa (appaltatrice o subappaltatrice)àààààààààààà con sede in àààààà.. avendo assunto con regolare contratto di appalto (o subappalto) dall'Impresa (appaltante o subappaltante) ààààààààà i lavori relativi alla esecuzione di ààààààààà. dichiara di impegnarsi ad assicurare nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dagli accordi locali integrativi, nonché ad assolvere nei confronti della cassa Edile competente a tutti gli adempimenti previsti dai citati Contratti Collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile medesima.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

Dataààààààà. TIMBRO

ààààààà..

FIRMA