EDILI (ARTIGIANATO)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini dell'artigianato e della piccola e media impresa di Piacenza

Data stipula: 6 novembre 2000


Scadenza normativa: 1 gennaio 2002

Contratto territoriale per la provincia di Piacenza

Sommario:

- Sfera di applicazione;
- Relazioni sindacali-appalti-subappalti-osservatorio sul settore;
- Casse edili - Contributo APE ordinario e straordinario - Certificazione di regolarità contributiva;
- Formazione professionale;
- Sicurezza;
- Casse edili;
- Premio fedeltà;
- Alloggiamenti e servizi;
- Autisti;
- Diritti sindacali;
- Patronati;
- Lavoratori studenti;
- Registrazioni sulle buste paga;
- Cassa integrazione guadagni;
- Accordi economici provinciali;
- Decorrenza e durata;
- Allegato A - Verbale di Accordo;
- Allegato B - Accordo Economico Provinciale. 

Il 6 novembre 2000 presso la Sede dell'Unione Provinciale Artigiani in Piacenza - via IV Novembre 64

Tra:

- L'unione Provinciale Artigiani (Confartigianato);

- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;

e

- la FeNEAL-UIL - Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Sindacato Provinciale di Piacenza;

- la FILCA-CISL - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Sindacato Provinciale di Piacenza;

- la FILLEA-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini Sindacato Provinciale di Piacenza;

si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. "ARTIGIANI EDILI".

Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente C.C.P.L. vale in tutto il Territorio Provinciale per i dipendenti delle IMPRESE ARTIGIANE, iscritte all'Albo artigiani si sensi della L. 443/85, delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE e dei CONSORZI ARTIGIANI costituiti anche in forma cooperativistica che operano nel settore delle COSTRUZIONI EDILI ed ATTIVITÀ AFFINI previste dal C.C.N.L. (Sommario)

Art. 2 - Relazioni sindacali-appalti-subappalti-osservatorio sul settore

Considerato che

- Nella provincia di Piacenza l'evasione fiscale e contributiva ed il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza caratterizzano il lavoro irregolare ed abusivo nel settore edile. Tutto ciò pregiudica sia la condizione di lavoro dei dipendenti sia la sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative contrattuali e di Legge nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazioni della regolarità del libero mercato.

- Una tale situazione è fortemente pregiudizievole della tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.

- Si ritiene indispensabile un rafforzamento dell'iniziativa degli organi preposti alla vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro, AUSL, INPS, INAIL) per contrastare il ricorso a tali irregolarità e abusivismo nonché il rilancio del settore delle costruzioni nella provincia di Piacenza rafforzando l'operatività delle imprese edili anche attraverso migliori relazioni sindacali.

Le parti firmatarie del presente accordo convengono;

- di propone alle sedi provinciali di INPS e INAIL uno scambio di dati con le Cassi Edili ed un monitoraggio permanente del settore al fine di evitare il fenomeno, distorsivo del mercato e penalizzante sul piano occupazionale, costituito da imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte ad alcuna Cassa Edile non osservando quindi precise disposizioni del C.C.N.L.;

- in caso di accertamento dell'inadempienza, anche solo parziale, degli obblighi di cui sopra si studieranno e si attueranno, di comune intesa, iniziative nei confronti degli Enti Previdenziali, Assistenziali, Organi Ispettivi competenti, nonché delle stazioni appaltanti anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

- relativamente al funzionamento dell'Osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Piacenza, nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie, sulla base dei criteri previsti dal Contratto Integrativo Provinciale, i soggetti legittimati alla raccolta dei dati che risulteranno necessari e all'intervento nei confronti delle Imprese inadempienti saranno: la Cassa Edile di Piacenza e la CEDAIIER;

- di attivarsi congiuntamente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni competenti, con la finalità di monitorare l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle regole relative, alla vigente normativa in tema di valutazione ed esclusione dalle cosiddette "offerte anomale" dì cui all'art. 7 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216 e successive modificazioni, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

- ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro e specificatamente del Contratto Integrativo Provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo sarà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione INPS, INAIL, CASSA EDILE;

- le Associazioni Datoriali firmatarie del presente Contratto impegnano le Imprese associate agli obblighi di comunicazione preventiva dei Subappalti così come previsto dalla contrattazione Nazionale e Provinciale;

- presso la Cassa Edile di Piacenza e presso la CEDAIIER, utilizzando le suddette comunicazioni, sarà tenuto l'elenco delle Imprese che operano in subappalto nella provincia di Piacenza. (Sommario)

Art. 3 - Casse edili - Contributo APE ordinario e straordinario - Certificazione di regolarità contributiva

Dal 1° novembre 2000, i contributi per l'anzianità professionale edile saranno versati nella misura di cui alle seguenti tabelle.

CASSA EDILE DI PIACENZA

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40

Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40

A.P.E. ordinaria

5%

A.P.E. ordinaria

7%

A.P.E. straordinaria

0,50%

A.P.E. straordinaria

2,50%

 

Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 26, punto 3) del C.C.N.L. 27 ottobre 1995 (e specificatamente paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore). Per la determinazione del monte-ore settimanale, saranno applicati i criteri stabiliti ai fini delle dichiarazioni INPS, INAIL, dall'art. 29, legge 341/95. In aggiunta è consentita una oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art. 29, legge 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni.

L'impresa avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva solo qualora denunci un monte ore mensile di almeno 152 ore, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 29 legge 341/95, purché i versamenti siano effettuati non oltre le scadenze stabilite.

CEDAIIER

A.P.E. ordinaria

3,34%

A.P.E. straordinaria

0,40%

La CEDAIIER rilascerà la certificazione di regolarità contributiva secondo i criteri previsti dall'art. 29 comma 3 L. 341/95. (Sommario)

Art. 4 - Formazione professionale

Le parti si impegnano ad intervenire presso il Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile affinché siano posti in essere corsi monografici e a tempo pieno con l'obiettivo finale della collocabilità dei partecipanti.

Inoltre si interverrà affinché l'Ente programmi specifici corsi per gli apprendisti e perché i corsi destinati ai già occupati siano propedeutici all'acquisizione della qualifica superiore. (Sommario)

Art. 5 - Sicurezza

Le parti concordano:

- di dare piena attuazione, a quanto previsto dall'Accordo Sindacale del 22 settembre 1997 e relativi allegati e regolamenti;

- di attivarsi nel più breve tempo possibile per giungere ad un accordo territoriale per la regolamentazione delle modalità di elezione degli R.L.S. interni alle Imprese Edili e per la costituzione e regolamentazione del sistema R.L.S.T.. (Sommario)

Art. 6 - Casse edili

Si conviene di interessare i Consigli di Amministrazione della Cassa Edile di Piacenza e della CEDAIIER, al fine di esaminare, nei limiti della compatibilità economica degli Enti, nuove forme dì assistenza e il miglioramento di quelle in essere. (Sommario)

Art. 7 - Premio fedeltà

Le parti convengono sull'opportunità di valorizzare la professionalità e l'esperienza degli operai che possono vantare un'anzianità di settore, nei prossimi 10 anni, di 21 anni all'atto del pensionamento. Pertanto. con apposito accordo relativo alle prestazioni straordinarie delle Casse Edili (Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Piacenza e Provincia e CEDAIIER), viene istituito in loro favore, un premio di fedeltà che verrà corrisposto all'atto del pensionamento per vecchiaia, anzianità e inabilità a carico dei fondi APES delle Casse Edili.

La prestazione sarà proporzionalmente ridotta per anzianità professionali nel settore edile inferiori a 21 anni e non sarà dovuta per anzianità inferiori a 8 anni.

L'anzianità e la prestazione saranno comunque rapportate agli accantonamenti percepiti nella provincia di Piacenza. La prestazione sarà corrisposta interamente per i primi 5 anni e a decrescere per gli anni restanti fino al decimo.

La misura della prestazione sarà definita con riferimento alle quantità verificate tra le parti.

Ai soli fini del calcolo dell'anzianità per la determinazione dei requisiti per il diritto della prestazione in oggetto, saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili. (Sommario)

Art. 8 - Alloggiamenti e servizi

Le imprese, nell'apprestarsi nell'allestimento dei cantieri per la costruzione ed esecuzione di nuove opere, predisporranno quanto segue:

a) un ambiente idoneo ad uso spogliatoio e un ambiente munito di scalda vivande e frigorifero per il consumo dei pasti;

b) l'erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché l'apprestamento di servizi igienici garantendone l'efficienza;

c) l'apprestamento di apposite tettoie per la protezione di mezzi di trasporto (cicli e motocicli) dei lavoratori e, in quanto possibile, spazi per gli automezzi.

Le Imprese possono derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistono le condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra ricercando comunque idonee soluzioni alternative. (Sommario)

Art. 9 - Autisti

Non è sorretto da giusta causa o giustificato motivo il licenziamento dell'autista dovuto al ritiro della patente per mancata revisione del veicolo in dotazione. (Sommario)

Art. 10 - Diritti sindacali

Fermo restando quanto in materia trova già una sua specifica regolamentazione nell'articolo 89 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995 è riconosciuta alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, la facoltà di indire assemblee da tenersi fuori dai luoghi di lavoro ed alle quali far partecipare contemporaneamente i lavoratori di più imprese. (Sommario)

Art. 11 - Patronati

Le parti si danno atto che i patronati svolgeranno la propria attività presso le Imprese edili secondo le norme regolamentari previste, in funzione dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300 all'allegato n. 1 dell'accordo integrativo provinciale 12 giugno 1986, precedentemente applicato, che qui si intende riportato. (Sommario)

Art. 12 - Lavoratori studenti

Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, università e di qualificazione professionale, statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, le Imprese concedono tanti permessi giornalieri retribuiti quanti sono i giorni delle prove d'esame.

I lavoratori di cui sopra, altresì, potranno richiedere alle Imprese permessi non retribuiti fino ad uri massimo di 50 ore annue per la preparazione alle predette prove d'esame.

Le imprese potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. (Sommario)

Art. 13 - Registrazioni sulle buste paga

Le Imprese indicheranno sulla busta Paga il periodo ed il numero di ore pagate per interventi della Cassa Integrazione Guadagni.

Indicheranno inoltre sulla Busta Paga gli accantonamenti previsti dal C.C.N.L. relativi alle quote per Ferie, Festività soppresse, e gratifica natalizia, versate alla Cassa Edile nei periodi di malattia, infortunio e malattia professionale nonché le somme detratte dall'accantonamento per le previste anticipazioni effettuate dalle Imprese agli operai su quanto agli stessi dovuto dalla Cassa Edile.

Le imprese sono tenute a fornire ad ogni singolo lavoratore alla fine dell'anno, o alla risoluzione del rapporto di lavoro, un prospetto indicante le ore mensili accantonate alla Cassa Edile ai fini del premio professionalità di cui all'art. 31 del vigente C.C.N.L., nonché un prospetto di calcolo del T.F.R.. (Sommario)

Art. 14 - Cassa integrazione guadagni

Eventuali orari inferiori alle 40 ore settimanali determinati da causa di forza maggiore saranno compensati con il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni secondo le relative norme di legge; in difetto di tale ricorso sarà la stessa impresa a rispondere in solido.

Le imprese esporranno, di volta in volta, all'albo di cantiere, l'elenco nominativo dei lavoratori e dei periodi, per i quali è stato chiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Le anticipazioni di cui all'art. 12 del C.C.N.L. per sospensioni o riduzioni per cause meteorologiche sono confermate in 173 ore complessive e saranno corrisposte, così come previsto dal C.C.N.L., contestualmente alle retribuzioni del mese.

Le Imprese, di norma, effettueranno il pagamento delle somme dovute a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (escluse quelle per eventi meteorologici che sono corrisposti con la retribuzione del periodo di paga in corso) entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte dell'INPS della domanda di C.I.G.. (Sommario)

Art. 15 - Accordi economici provinciali

Gli Accordi Economici provinciali del 28.4.1998 (allegato A) e del 20.11.1998 (allegato B) sono interamente recepiti e sono parte integrante del presente C.C.P.L.. (Sommario)

Art. 16 - Decorrenza e durata

Il presente C.C.P.L. ha le decorrenze in esso previste e validità e durata fino al 1° gennaio 2002, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla Contrattazione Nazionale. (Sommario)

Allegato A - Verbale di Accordo

Il 28 aprile 1998 a Piacenza

tra:

- la C.N.A.;

- la Confartigianato;

e

- FeNEAL-UIL;

- FILCA-CISL;

- FILLEA-CGIL.

Si è pervenuti al seguente accordo:

L'indennità Territoriale di Settore Provvisoria ed il Premio di Produzione di cui all'accordo del 23.1.1997 viene adeguata con decorrenza dall'1.5.1998 nei seguenti valori:

Indennità Territoriale di Settore Provvisoria Operai - Valore Orario

Operai 4° Livello

1.853,47

Operaio Specializzato

1.695,63

Operaio Qualificato

1.638,79

Operaio Comune

1.308,16

Premio di Produzione Impiegati - Valore Mensile

7° Impiegati 1ª Super

361.891

6° Impiegati 1ª Cat.

382.021

5° Impiegati 2ª Cat.

319.898

4° Impiegati 4° Liv.

290.805

3° Impiegati 3ª Cat.

260.240

2° Impiegati 4ª Cat.

252.260

1° Impiegati 4ª - 1° Imp.

196.561

E con decorrenza 1° luglio 1998 nei seguenti valori:

Indennità Territoriale di Settore Provvisoria Operai - Valore Orario

Operai 4° Livello

1.727,95

Operaio Specializzato

1.577,12

Operaio Qualificato

1.536,89

Operaio Comune

1.215,27

Premio di Produzione Impiegati - Valore Mensile

7° Impiegati 1ª Super

327.174

6° Impiegati 1ª Cat.

353.488

5° Impiegati 2ª Cat.

296.182

4° Impiegati 4° Liv.

269.089

3° Impiegati 3ª Cat.

239.740

2° Impiegati 4ª Cat.

234.631

1° Impiegati 4ª - 1° Imp.

180.491

Trasferta

Ai sensi e fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L., la diaria giornaliera è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore provvisoria, con una somma giornaliera aggiuntiva di:

- Lire 2.800 per spostamenti da 4 a 25 km dal cantiere di assunzione.
- Lire 5.800 per spostamenti oltre 25 km dal cantiere di assunzione.

Va inteso come cantiere di assunzione il limite Territoriale del Comune dove tale cantiere è situato.

Tale somma giornaliera aggiuntiva è pari per i quarti livelli rispettivamente a lire 3.000 per la prima fascia ed a lire 6.000 per la seconda.

Le predette somme aggiuntive vengono convenute in relazione ai limiti territoriali di spostamento come sopra stabilite e vengono considerate quali minime applicabili.

Tali nuovi importi saranno in vigore dal 1° maggio 1998.

In caso di pernottamento in luogo, verrà concordato, a norma dell'Art. 25 del C.C.N.L., l'alloggio ed il vitto tra l'impresa ed i lavoratori interessati.

Nel caso, poi, che la permanenza di cui al punto precedente si debba protrarre per oltre una settimana, l'impresa sosterrà le spese ragguagliate alle tariffe dei mezzi pubblici per un viaggio settimanale di andata e ritorno per il rientro alla sede dì assunzione sempreché non vi provveda in modo diverso.

Si stabilisce infine che per i soli conducenti dei veicoli delle imprese, adibiti al trasporto degli operai presso i cantieri, oltre all'indennità di trasferta, le ore di viaggio vengano retribuite nella misura del 100% senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario.

Mensa

Le imprese nei cantieri ove almeno 13 dipendenti si impegnano a consumare quotidianamente un pasto potranno avvalersi di aziende specializzate nella preconfezione dei pasti o anche di strutture sociali esistenti al fine di consentire il consumo di un pasto caldo nell'ambito del cantiere, salvo che impedimenti obiettivi e tecnici ne impediscano la realizzazione.

Nei cantieri con meno di 13 dipendenti o che si trovano nella impossibilità di realizzare il servizio di cui sopra, i lavoratori potranno consumare il pasto presso un idoneo locale pubblico.

Le Parti, ponendosi come obiettivo l'allargamento del sistema a convenzione, convengono comunque di poter utilizzare le seguenti ipotesi successive.

- Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale convenzionato sarà pari, con decorrenza 1° maggio 1998, al 60% del costo del pasto stesso con limite massimo di lire 13.500 (tredicimilacinquecento) per pasto effettivamente consumato.

- Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale non convenzionato sarà pari, con decorrenza 1° maggio 1998, al 60% del costo del pasto stesso con il limite massimo di lire 10.240 (diecimiladuecentoquaranta) per pasto effettivamente consumato; solo in tale ipotesi, le Parti convengono che tale limite si eleverà automaticamente al valore di esenzione fiscalmente stabilito dai Ministeri competenti; sempre in tale ipotesi sarà necessario che tra l'impresa ed i dipendenti si concordi la durata della sosta per il pasto.

- Nel caso in cui non si potesse realizzare alcuna delle ipotesi precedenti previste, le imprese continueranno a corrispondere agli operai l'indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dal 1° maggio 1998, viene fissata a lire 4.500 giornaliere, da corrispondersi per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere con un minimo di 4 ore.

Se al termine della durata del presente Accordo non fosse possibile procedere al suo rinnovo, le Parti si incontreranno, quando si renda necessario, per verificare la congruità dei valori sopra indicati.

Il presente articolo, esclusa l'indennità sostitutiva di mensa di lire 4.500 giornaliere, che vale per i soli operai, si applica per tutte le figure operaie e gli impiegati tecnici di cantiere.

Il trattamento previsto dal presente articolo è cumulabile con la trasferta.

Qualifiche

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento della qualifica vengono fatte sulla base dei criteri indicati dal C.C.N.L. con le disposizioni ed esemplificazione in esso previste.

Si conviene peraltro, che devono essere inquadrati come Operai di 4° Livello anche gli addetti alle seguenti mansioni:

- Gruista - che effettivamente svolga, con proprie capacità organizzative, il lavoro di montaggio e smontaggio di ogni tipo di gru in uso nell'impresa

- Caposquadra - in grado di leggere autonomamente i disegni e preposto espressamente dall'impresa a guidare e coordinare con continuità l'attività di un gruppo di almeno 5 Operai di cui 3 specializzati.

Viene inoltre confermato che devono essere inquadrati come Operai specializzati i conducenti di: Autotreni, Autoarticolati, Autobetoniere e Autogru.

Viene inoltre confermato, a norma dell'art. 13 del Contratto Provinciale Edili precedentemente applicato, per i dipendenti inquadrati al 4° Livello categoriale un superminimo di Lire 30.000 (trentamila) mensili assorbibile qualora in sede nazionale venissero istituiti nuovi più elevati parametri relativi al 4° Livello. (Sommario)

Allegato B - Accordo Economico Provinciale

Da valersi per le Piccole Imprese e le Imprese Artigiane Edili della provincia di Piacenza aderenti alla Unione Provinciale Artigiani e alla Confederazione, Nazionale dell'Artigianato e delle piccole imprese.

In data 20.11.1998 le parti, C.N.A., U.P.A., la FILLEA CGIL, la FILCA CISL, la FENEAL UIL;

- premesso che nel territorio Provinciale non è mai stato sottoscritto, dalle Associazioni Artigiane U.P.A. e C.N.A., alcun Contratto Provinciale del Settore Edile;

- che fino al 31.12.1996 alle Imprese Edili Artigiane e Piccole Imprese veniva applicato il Contratto Provinciale Edili non specifico di Settore;

- che dall'1.11.1996 è stata applicata, da tutte le imprese aderenti alle suddette associazioni, una Indennità Territoriale Provvisoria a seguito degli Accordi del 23.1.1997, e del 28.4.1998;

- che l'Accordo Economico stipulato in data odierna regolarizza erogazioni già in essere nella Provincia di Piacenza e deve intendersi come preliminare alla futura sottoscrizione del Contratto Provinciale di settore;

convengono quanto segue:

Indennità Territoriale di Settore, Premio di Produzione, Elemento Economico Territoriale

In attuazione degli articoli 15 e 51 del C.C.N.L. 27 Ottobre 1995, l'Indennità Territoriale di Settore per gli operai e il Premio di Produzione per gli Impiegati vengono fissati a far data dal 1° Ottobre 1998, nei seguenti importi:

Premio di Produzione Impiegati

Livello

Categorie

Mensile

Quadri e Impiegati di 1° S

225.466

Impiegati di 1°

264.619

Impiegati di 2°

222.258

Impiegati di 4° Livello

200.622

Impiegati di 3°

175.738

Impiegati di 4°

178.072

Impiegati di 4° primo Impiego

130.877

Indennità Territoriale di settore Operai

Livello

Categorie

Orario

Operai di 4° Livello

1.332,19

Operai Specializzati

1.207,17

Operai Qualificati

1.209,96

Operai Comuni

928,49

In attuazione dell'articolo 42 del C.C.N.L. 27 Ottobre 1995, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993 e dall'articolo 2 del Decreto Legge 25 Marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 Maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dei premi in parola, le Parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al Territorio della provincia di Piacenza, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all'anno precedente a quello dì erogazione dell'Elemento Economico Territoriale:

1. Andamento Occupazionale rilevabile dai dati in possesso della Cassa Edile di Piacenza e della CEDAIIER, relativamente al territorio Piacentino;

2. Andamento dell'attività produttiva rilevabile dai Bandi di Gara, dalle Concessioni e Autorizzazioni Edili rilasciate e dalle dichiarazioni di inizio attività;

3. Andamento del fenomeno Infortunistico;

4. Andamento del ricorso all'integrazione salariale;

5. Andamento denuncia nuovi lavori;

6. Denuncia ore alle Casse Edili.

Pertanto il premio di cui agli articoli 42 e 51 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995 è stabilito con decorrenza 1° Ottobre 1998 nella misura del 6% dei Minimi di Paga Base.

Al fine della conferma o variazione della misura degli Elementi Economici Terr.li in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno entro il mese di Giugno di ogni anno per tutta la vigenza del presente Accordo. Durante tale incontro si procederà ad una verifica dei punti del presente Accordo.

Misura dell'Elemento Economico Territoriale

Con decorrenza 1° ottobre 1998 gli elementi economici territoriali che concorrono a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della provincia di Piacenza sono i seguenti:

Livello

Categorie

Mensile

Orario

Quadri e Impiegati di 1° S

101.708

 

Impiegati di 1°

88.869

 

Impiegati di 2°

73.924

 

Impiegati Operai di 4° Livello

68.467

395,76

Impiegati di 3° e Operai Specializzati

64.002

369,95

Impiegati di 4° e Operai Qualificati

56.559

326,93

Impiegati di 4° primo Impiego e Operai Comuni

49.614

286,78

Per il 1° Semestre di ogni anno, in attesa della conferma o variazione dell'Elemento Economico Territoriale di cui all'articolo in esame, una somma di importo pari agli Elementi Economici Territoriali, verrà corrisposta mensilmente dalle Imprese ai dipendenti Operai e Impiegati a titolo di acconto.

Orario di Lavoro

Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell'Accordo Integrativo Provinciale del 2 agosto 1989 precedentemente applicato, le Parti confermano quanto già stabilito in data 4 dicembre 1995 e cioè che l'orario di lavoro resta fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Ferie

Le imprese chiuderanno i cantieri nel mese di Agosto e per 12 giorni lavorativi, in modo che il dodicesimo giorno coincida con il Venerdì.

Le imprese che svolgono particolari lavorazioni connesse con i periodi estivi (vedi: lavori stradali, difese fluviali, impermeabilizzazioni, manutenzioni all'interno di stabilimenti in occasione di sospensione dell'attività produttiva per ferie) o che stanno ultimando lavori urgenti, avranno in ogni caso la possibilità di definire un diverso periodo di godimento delle ferie collettive in accordo con i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Fermo restando che per gli operai il trattamento economico per ferie è quello previsto dal vigente C.C.N.L. 27 ottobre 1995, le imprese peraltro corrisponderanno la retribuzione relativa alle ferie godute individualmente oltre i predetti 12 giorni di ferie collettive con il limite massimo di 64 ore ragguagliate ad anno solare e di 5 giornate nell'arco del mese.

La retribuzione di cui sopra verrà recuperata dalle imprese su quanto le stesse sono tenute a versare alle Casse Edili a titolo di ferie, festività soppresse, riposi annui e gratifica natalizia a favore del lavoratore interessato nel periodo di paga in cui vengono fruite le ore di ferie, sugli accantonamenti successivi, nonché su ogni altra competenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le ferie debbono essere godute entro il 31 dicembre di ogni anno, tranne quando siano iniziate nel mese di dicembre e godute continuativamente nel nuovo anno.

Viene inoltre stabilito, sempre che non intervengano modifiche al riguardo a livello nazionale, che le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre saranno godute e retribuite nell'ambito dei 12 giorni di ferie (10 giorni di ferie e 2 giorni a copertura delle festività del 2 giugno e del 4 novembre).

Il lavoratore potrà richiedere di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, una terza settimana di ferie ad agosto.

Iscrizione delle Aziende alla Cassa Edile

Si precisa che ai sensi dell'allegato E) al vigente C.C.N.L. sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro e i lavoratori associati alle Associazioni Sindacali contraenti ovvero vincolati a norma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (Sommario)