Edili (artigianato)
Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese
artigiane edili ed affini di Pavia
Data stipula: 5 dicembre
2000
Inizio validità: 1 novembre 2000 - Scadenza
normativa: 31 ottobre 2004 |
- Sistema di
concertazione e di informazione;
Parte prima -
Regolamentazione per gli operai;
- Minimi di paga
base;
- Indennità di
contingenza;
- Indennità territoriale di
settore;
- Elemento economico
territoriale.;
- Mensa;
-
Trasferta;
- Trattamento economico per ferie,
gratifica natalizia e riposi annui;
- Orario di
Lavoro;
- Ferie;
- Misure per il recupero
occupazionale;
- Igiene e ambiente di
lavoro;
- Attrezzi di
lavoro;
- Sospensione e riduzione di lavoro - Cassa
Integrazione Guadagni;
- Disciplina degli
assorbimenti;
- Validità e
durata;
- Allegato A - Elemento economico
territoriale - Premio di risultato;
- Allegato B - "Art. 8 -
Orario di lavoro".
Il 5 dicembre 2000, in Pavia
tra:
- la Confartigianato;
- la CNA;
- la CLAAI;
e
- la FeNEAL-UIL;
- la FILCA-CISL;
- la FILLEA-CGIL.
Viene stipulato il seguente Accordo provinciale di lavoro
5 dicembre 2000
Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito denominato brevemente "Contratto Nazionale", per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini, stipulato in Roma il 27 ottobre 1995 dall'ANAEPA-CONFARTIGIANATO, l'ASSOEDILI-FNAE-ANSE-CNA, la FIAE - CASA e la CLAAI con la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (FeNEAL), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA) e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria e Affini (FILLEA);
da valere in tutto il territorio della Provincia di Pavia, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate dalla disciplina generale del Contratto Nazionale 27 ottobre 1995, integrate da quelle previste dall'accordo 15 giugno 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.
Dichiarazione a verbale:
a. le parti si danno atto che l'attività di costruzione di linee elettriche e telefoniche, di scavi e reinterri e opere murarie per la stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia ecc., debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva del presente Contratto e di quello Nazionale di cui è integrativo.
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art.24 - Gruppo C) Costruzione di linee elettriche e telefoniche - del Contratto Nazionale 15 novembre 1991, restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30 giugno 1995.
Sistema di concertazione e di informazione
Le parti, nel comune convincimento della utilità di accrescere le conoscenze del settore, anche per un appropriato sviluppo del sistema di relazioni industriali in edilizia, convengono di individuare, nell'ambito del "sistema di concertazione e di informazione", previsto dal Contratto Nazionale 27 ottobre 1995, precisi elementi di valutazione, relativi a quei fenomeni che maggiormente incidono sull'attività del settore nell'ambito Provinciale, quali:
1) la struttura del settore e le iniziative consortili;
2) lo stato e le prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione;
3) la situazione dei flussi dei finanziamenti e degli stanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche;
4) il mercato del lavoro e i fabbisogni di formazione professionale, in relazione anche all'evoluzione tecnologica;
5) l'andamento del costo del lavoro;
6) gli appalti e i subappalti relativi, sia all'esecuzione di opere pubbliche che di lavori privati;
7) le prestazioni di lavoro sommerso e irregolare e le interposizioni nelle prestazioni di mano d'opera.
Per quanto attiene al punto 7), le parti contraenti esprimono l'esigenza che le Amministrazioni Comunali della Provincia forniscano l'elenco delle concessioni rilasciate, con l'indicazione:
- della natura dell'opera;
- della localizzazione;
- dell'importo presunto;
- della data di inizio dei lavori;
- dei soggetti concessionari.
La Cassa Edile, l'Ente Scuola per l'Edilizia, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, forniranno ogni sei mesi, al Comitato di Concertazione, tutti i dati a loro disposizione, relativi a fenomeni oggetto di osservazione più sopra elencati, comprese le schede statistiche da allegare al bilancio della Cassa Edile e da trasmettere alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, nonché tutti i dati che gli stessi organismi paritetici dovranno raccogliere ed elaborare in attuazione di quanto stabilito in sede Nazionale, per la applicazione della normativa sull'Osservatorio.
In particolare verranno comunque rilevati ed elaborati i dati complessivi relativi:
- alla mobilità della mano d'opera del settore;
- alle comunicazioni della committenza pubblica alla Cassa Edile, relative ad appalti di opere pubbliche;
- alle comunicazioni alla Cassa Edile, di cui all'art. 18 del Contratto Nazionale 27 ottobre 1995;
- ai fabbisogni formativi e ai risultati occupazionali conseguenti all'attività formativa svolta dall'ESEDIL;
- agli infortuni e malattie professionali, per approfondirne origine, cause e tipologia, al fine di ricercare misure idonee a ridurre il fenomeno infortunistico.
Fermo restando quanto stabilito dal vigente Contratto Nazionale e ad integrazione di quanto ivi previsto, le parti concordano di realizzare un sistema di informazione a rete, tra Associazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali di categoria, Enti Contrattuali a gestione paritetica e di affidare ad un comitato permanente, denominato Comitato di Concertazione composto da otto componenti, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro dei lavoratori, nominati dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, la gestione del sistema di informazione.
Il Comitato si riunirà ogni tre mesi per analizzare ed elaborare i dati e le informazioni provenienti dai soggetti che concorrono al sistema di informazione.
Il lavoro del Comitato dovrà avere come obiettivo la definizione e l'aggiornamento continuo di un quadro di riferimento dell'attività del settore nell'ambito Provinciale, che costituirà la base per l'individuazione di un programma di concertazione per il raggiungimento di obiettivi condivisi dalle parti, rivolti a conseguire il consolidamento e lo sviluppo dell'attività del settore nell'ambito Provinciale.
Il supporto tecnico al Comitato dovrà essere fornito dalla Cassa Edile e dall'ESEDIL per le materie di rispettiva competenza, alle quali il Comitato potrà affidare il compito di elaborare i dati raccolti.
Le parti ritengono prioritari i seguenti obiettivi ai quali dovrà essere orientata l'attività del Comitato:
- monitoraggio degli appalti pubblici e verifica della puntuale applicazione della normativa in materia di offerte anomale e della normativa a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 55/90 e dall'art. 9 del D.P.C.M. 55/91;
- raccordo con la Prefettura affinché promuova la raccolta e il monitoraggio degli appalti pubblici, per una verifica del rispetto delle normative in materia delle offerte anomale e di applicazione delle clausole sociali contenute nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche;
- verifica degli effetti sull'occupazione, nell'ambito provinciale degli investimenti degli Enti Pubblici, nel settore dell'edilizia e delle attività affini e complementari;
- raccordo con la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura per creare un quadro di riferimento tra i dati in possesso della Cassa Edile con quelli della C.C.I.A.A., relativamente alle Imprese nuove iscritte, all'inizio di attività, ai profili occupazionali e all'applicazione dei Contratti di Lavoro del settore.
Nota a verbale
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Associazioni Artigiane, potranno concordare iniziative finalizzate ad orientare l'attività delle Commissioni Territoriali dell'impiego, della Agenzia del Lavoro, per le materie di specifico interesse settoriale ed elaborare proposte operative per l'adozione di iniziative congiunte, anche in relazione a quanto potrà essere stabilito in sede Nazionale in materia di "Sistema di informazioni e Concertazione" e "Osservatorio".
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali si impegnano, altresì a trasmettere i dati, rilevati ed elaborati nell'ambito del sistema di concertazione e informazione, alle rispettive Organizzazioni Regionali, per gli incontri a tale livello previsti dalla disciplina medesima. (Sommario)
Parte prima - Regolamentazione per gli operai (Sommario)
Art. 1 - Minimi di paga base
I minimi di paga base oraria spettante agli operai sono quelli riportati di seguito così come risultano fissati nell'allegato A del Contratto Nazionale, incrementati degli aumenti e secondo le decorrenze fissate nell'accordo 15 giugno 2000, al punto 28.
Operai |
dall'1.6.2000 |
dall'1.1.2001 |
IV livello |
6.870,38 |
7.036,51 |
specializzato |
6.422,43 |
6.577,80 |
qualificato |
5.675,87 |
5.813,32 |
comune |
4.977,10 |
5.096,62 |
Operai |
dall'1.1.2002 |
dall'1.1.2003 |
IV livello |
7.204,46 |
7.426,43 |
specializzato |
6.734,88 |
6.942,49 |
qualificato |
5.952,27 |
5.135,92 |
comune |
5.217,45 |
5.377,14 |
Art. 2 - Indennità di contingenza
I valori orari della indennità di contingenza, determinati in relazione a quanto prevede l'art. 14 del Contratto Nazionale sono i seguenti:
Operai |
Importi |
IV livello |
5.829,32 |
specializzato |
5.803,32 |
qualificato |
5.773,62 |
comune |
5.742,62 |
Art. 3 - Indennità territoriale di settore
A decorrere dal 1° settembre 1991, l'indennità territoriale di settore è stabilita nei seguenti valori orari:
Operai |
Importi |
IV livello |
1.226,68 |
specializzato |
1.136,69 |
qualificato |
1.030,97 |
comune |
916,22 |
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Contratto Nazionale 10 marzo 1989, i suddetti importi dell'indennità territoriale di settore continueranno ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora e non verranno assorbiti.
L'indennità di cui sopra non ricomprende al suo interno l'indennità sostitutiva di mensa e il concorso al pasto che sono regolamentati dal successivo articolo 5. (Sommario)
Art. 4 - Elemento economico territoriale
La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal protocollo 23 luglio 1993, dall'accordo nazionale 14 aprile 1997 ed in conformità di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.
L'entità dell'elemento economico territoriale, così come fissata dall'Accordo Nazionale 14 aprile 1997, non potrà superare la percentuale del 6%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio minimo mensile per gli impiegati, da corrispondersi quando compete la retribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento per ogni ora, per gli operai e per ogni mese o frazione di mese per gli impiegati.
Al fine di determinare il diritto, l'importo e la decorrenza dell'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Pavia, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferite al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito Provinciale.
Entro il 15 gennaio 2001, verrà effettuata la verifica delle variazioni relative all'anno precedente, dei valori dei parametri di riferimento, al fine di stabilire la misura percentuale dell'elemento economico territoriale da calcolarsi secondo le modalità indicate dal protocollo allegato e da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Per gli anni successivi la verifica verrà effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno, per rilevare i risultati conseguiti nell'anno precedente e per stabilire il diritto e la misura dell'elemento economico territoriale da riconoscere a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'allegato A, per le corrispondenti variazioni dei parametri accertate in sede di verifica.
Per il 2000, verrà riconosciuta un'anticipazione dell'elemento economico territoriale nella misura del 6%, da corrispondere a decorrere dal 1° novembre al 31 dicembre, e da calcolarsi sugli elementi di cui al secondo comma e con le modalità ivi indicate.
L'importo di detta anticipazione verrà riconsiderato a seguito della verifica da effettuarsi entro il 15 gennaio 2001 e qualora dai risultati di tale verifica dovesse emergere il diritto dei lavoratori a percepire un importo inferiore a quello anticipato, la differenza verrà dedotta all'importo stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2001 quale premio di risultato del 2000.
La verifica da effettuarsi ogni anno entro il 15 gennaio, dovrà stabilire, sulla base dei risultati conseguiti, l'entità dell'elemento economico territoriale dell'anno precedente e un'eventuale anticipazione per l'anno successivo.
Valori dell'anticipazione da corrispondersi a decorrere dal 1° novembre 2000 nella misura del 6% dei minimi di paga base oraria sono, pertanto, i seguenti:
Operai |
Importi orari |
IV livello |
412,22 |
specializzato |
385,35 |
qualificato |
340,55 |
comune |
297,63 |
Art. 5 - Mensa
Al fine di consentire la consumazione di un pasto caldo ai lavoratori dipendenti, l'Impresa curerà il ricorso a luoghi di ristoro esterni al cantiere, mettendo a disposizione dei lavoratori, per recarsi al ristoro più vicino, ove disponibili, gli stessi mezzi utilizzati per il loro trasporto dalla sede dell'impresa al luogo di lavoro.
Nell'impossibilità congiuntamente accertata di dare attuazione alla normativa di cui al precedente comma, indipendentemente dal numero degli operai occupati nel cantiere, l'impresa corrisponderà, a decorrere dal 1° novembre 2000, un'indennità sostitutiva di lire 7.800 giornaliere, pari a lire 975 orarie, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato fino al 31 dicembre 2000.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità di cui sopra, verrà elevata a lire 8.500 giornaliere pari a lire 1.062,50 orarie.
Ove sussistano le condizioni, in relazione all'organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.
Per i lavoratori occupati presso imprese che eseguono lavori all'interno di stabilimenti industriali, strutture commerciali od Enti Pubblici, dotati di servizi di mensa, l'Impresa si impegna ad operare per ottenere, anche per i lavoratori edili, l'uso della mensa esistente, alle medesime condizioni dei lavoratori occupati nello stabilimento, qualora siano di miglior favore, fermo restando il limite massimo di cui al successivo 8° comma.
Sull'importo dell'indennità sostitutiva di cui al secondo e terzo comma, non va computata la percentuale di cui all'articolo 22 del Contratto Nazionale in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, permessi e gratifica natalizia.
L'Impresa, nel caso del ricorso a ristori esterni al cantiere, concorre al costo dei pasti nella misura di 3/4 del costo complessivo, con un massimo di lire 13.500 per ciascun pasto consumato fino al 31 dicembre 2000; dal 1° gennaio 2001 il limite massimo è elevato a lire 14.200.
Alla fine di ciascun anno e comunque non oltre il 30 novembre, verrà riesaminato il limite massimo dell'onere a carico dell'impresa, di cui al comma precedente, nonché dell'indennità sostitutiva di mensa di cui al secondo e terzo comma, ed eventuali variazioni avranno decorrenza dal 1° maggio dell'anno successivo.
Il lavoratore è tenuto ad esibire la certificazione prevista dalle norme di legge in materia fiscale e contributiva, per poter applicare alle somme percepite a titolo di concorso al pasto, il regime tributario e contributivo più favorevole.
Ai lavoratori, nei confronti dei quali troverà applicazione la normativa di cui al primo comma, l'Impresa corrisponderà un acconto maggiorato in relazione al numero dei pasti consumati nel mese.
Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese, salvo preesistenti intese diverse di non assorbibilità. (Sommario)
Art. 6 - Trasferta
L'indennità di trasferta, di cui all'art. 25 del contratto Nazionale, dovrà essere corrisposta dal 1° novembre 2000 nelle misure e per le distanze di seguito specificate, da calcolarsi:
- per i lavori edili il genere dai confini territoriali del Comune nel quale l'operaio è stato assunto al cantiere di lavoro nel quale è stato comandato a prestare la propria opera;
- per i lavori di costruzione e manutenzione di strade, acquedotti e fognature, segnaletica stradale, costruzione di linee e condotte dal cantiere nel quale l'operaio è stato assunto ai confini del Comune in cui si trova il cantiere nel quale è stato comandato a prestare la propria opera;
- per distanze fino a 5 Km., rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;
- per distanze comprese tra i 5 ed i 15 Km., maggiorazione dell'8% della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;
- per distanze comprese tra i 15 ed i 30 Km., maggiorazione del 13% della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;
- per distanze comprese tra i 30 ed i 48 Km., maggiorazione del 19% della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri;
- per distanze superiori ai 48 Km., maggiorazione del 21% della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora l'Impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.
Le maggiorazioni percentuali di cui ai commi precedenti, vanno calcolate sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 26 del Contratto Nazionale e corrisposte per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per quanto non contemplato specificatamente dal presente articolo, valgono le norme dell'art. 26 del Contratto Nazionale.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto. (Sommario)
Art. 7 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Ai sensi dell'art. 22 del Contratto Nazionale, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è assolto dall'Impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 23,45%, da calcolare sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 4 dell'art. 26 del Contratto Nazionale, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale, di cui all'art. 7 del presente Contratto, effettivamente prestate e sul trattamento economico per festività di cui all'art. 21 del Contratto Nazionale medesimo.
La suddetta percentuale è così composta:
gratifica natalizia |
10,00% |
ferie |
8,50% |
riposi annui |
4,95% |
|
---------- |
|
23,45% |
A decorrere dal 1° ottobre 2000, in relazione a quanto disposto dall'art 7 del Contratto Nazionale 15 giugno 2000, la percentuale per riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 26 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell'art. 21.
Accantonamento netto convenzionale presso la Cassa Edile di Pavia:
- fino al 30 settembre 2000, l'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 18%;
- a decorrere dal 1° ottobre 2000, detto importo è pari al 14,20%.
Gli importi si computano sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 22 del Contratto Nazionale.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia od infortunio, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, le percentuali di cui al comma precedente vanno corrisposte all'operaio nelle misure e secondo i criteri stabiliti dal vigente Contratto Nazionale.
Esclusione del criterio convenzionale - Il sistema convenzionale previsto dal contratto Nazionale non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia ed infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'Impresa dagli accantonamenti stessi.
Il versamento alla Cassa Edile della provincia di Pavia delle percentuali di cui ai commi precedenti dovrà normalmente avvenire entro il mese successivo e riferirsi ai periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente.
Le modalità e i termini dei versamenti, di cui al comma precedente, sono quelli stabiliti con l'Accordo Sindacale Provinciale 28 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
La Cassa Edile corrisponderà direttamente ad ogni singolo lavoratore:
- entro il 15 luglio, l'importo accantonato a suo favore e relativo ai versamenti di competenza del periodo ottobre - marzo compresi;
- entro il 15 dicembre, l'importo accantonato a suo favore e relativo ai versamenti di competenza del periodo aprile - settembre.
L'ammontare degli accantonamenti, sarà indicato sul documento previsto dall'art. 27 del Contratto Nazionale.
Alla scadenza dei periodi di accantonamento della percentuale suddetta (marzo e settembre), su richiesta del lavoratore, le imprese dovranno comunicare allo stesso - per iscritto - l'ammontare della percentuale che sarà pagata al lavoratore medesimo, rispettivamente, in occasione del Ferragosto o del Natale successivo.
Nota a verbale
La Cassa Edile trasmetterà a ciascun lavoratore gli importi di competenza in modo tale da consentire che gli stessi pervengano ai lavoratori interessati entro le scadenze più sopra indicate. (Sommario)
Art. 8 - Orario di lavoro
A norma dell'art. 6 del vigente Contratto Nazionale l'orario di lavoro viene fissato per tutti gli operai di produzione, in otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, pari a 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.
Ai sensi di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 42, primo comma, lett. a), del vigente Contratto Nazionale, l'Impresa potrà disporre nel periodo compreso tra il primo lunedì di maggio e l'ultimo sabato di settembre e per un massimo di otto settimane, l'effettuazione di un orario di lavoro ordinario di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
L'applicazione dell'orario di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti condizioni:
- che l'impresa abbia adottato per la regolamentazione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti la contrattazione collettiva Provinciale e Nazionale stabilita dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo e che sia associata ad una delle Associazioni Artigiane firmatarie del presente Contratto Provinciale;
- che le ragioni che impongono il diverso orario rispetto a quello stabilito al primo comma, siano esclusivamente di carattere tecnico produttivo, da ricondursi all'esigenza di apertura di nuovi cantieri o all'ultimazione di lavori, per scadenze contrattuali;
- che sia salvaguardata la media annua di 40 ore settimanali nell'arco di 12 mesi, da conseguirsi con un numero uguale di settimane a 35 ore;
- che nei tre mesi precedenti l'impresa non abbia proceduto a licenziamenti per fine cantiere e nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi per riduzione di personale.
Per poter dare attuazione a quanto stabilito ai due commi precedenti, l'azienda, ogni anno e almeno 15 giorni prima di quando intende applicare l'orario differenziato, dovrà darne comunicazione all'Associazione della Provincia di Pavia, alla quale aderisce, specificando le ragioni tecnico produttive che impongono l'effettuazione del maggior orario, le settimane in cui verranno effettuate le 45 ore e quelle a 35 ore.
Le settimane a 35 ore possono essere effettuate in concomitanza con le 8 decorrenti dal primo lunedì di dicembre oppure entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dal primo giorno successivo la scadenza del periodo nel quale si effettuano le 45 ore.
Nelle settimane in cui ai sensi della presente normativa viene stabilito un orario di 35 ore, qualora si superi detto orario, le ore eccedenti le 35 devono essere considerate straordinarie a tutti gli effetti contrattuali.
L'Associazione Artigiana della Provincia di Pavia, dovrà comunicare immediatamente alle Organizzazioni Sindacali di categoria la richiesta dell'Azienda ed entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione, l'Associazione Artigiana e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria si incontreranno per redigere un verbale secondo il testo allegato (allegato B).
Il verbale di verifica riporterà sia il periodo per il quale l'orario normale è fissato in 45 ore settimanali sia quello per il quale l'orario normale è fissato in 35 ore settimanali.
Prima della sottoscrizione del verbale, le Organizzazioni sindacali possono convocare l'assemblea dei lavoratori dipendenti.
La procedura dovrà concludersi entro 10 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali della comunicazione dell'Associazione Artigiana, scaduti i quali, salvo che non emerga la insussistenza anche solo di uno dei requisiti di cui al terzo comma, l'Azienda potrà comunque procedere ad applicare l'orario riportato nella comunicazione di cui al 4° comma, che dovrà essere stata consegnata alla Organizzazioni sindacali di categoria.
Nota a verbale
Le parti convengono che si realizza la condizione fissata al primo alinea del 3° comma quando l'azienda da attuazione alla contrattazione collettiva nel suo complesso, ivi compresa la regolare iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Pavia.
Le parti inoltre convengono di incontrarsi dopo un anno dalla firma del presente accordo, al fine di verificare eventuali problematiche relative al presente articolo. (Sommario)
Art. 9 - Ferie
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 19 del Contratto Nazionale, secondo il quale l'epoca delle ferie sarà stabilita, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'Impresa, di comune accordo tra impresa e lavoratori, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente si conviene che, di norma, nel periodo 1° luglio - 31 agosto i dipendenti usufruiranno di un periodo di ferie collettive di 120 ore (15 giorni lavorativi).
Il periodo di godimento delle ferie estive collettive verrà, di norma, concordato e comunicato ai dipendenti entro il 30 aprile di ogni anno.
Le ulteriori 40 ore (pari a 5 giorni lavorativi) di ferie collettive saranno, di norma, usufruite in concomitanza delle feste di fine anno.
Per particolari esigenze dei dipendenti, o dell'Impresa potranno essere definiti accordi diversi, sia collettivi che individuali.
L'Impresa dovrà riconoscere il rimborso delle spese già sostenute e documentate ai lavoratori nei confronti dei quali, per le inderogabili esigenze produttive specificate nella nota a verbale, dovesse disporre, a seguito di intesa con i lavoratori interessati, la modifica del periodo di ferie già stabilito.
Note a verbale
Potranno essere definiti accordi diversi, in relazione a quanto prevede il 4° comma dell'art. 9:
a) per esigenze particolari, non generalizzabili, a fronte delle quali il lavoratore chiede all'impresa di anticipare o posticipare di alcuni giorni l'inizio o il rientro dalle ferie collettive concordate per la generalità degli operai di una stessa unità produttiva, fruendo di permessi individuali retribuiti, ai sensi della normativa di cui all'art. 7 dell'Accordo nazionale 15 giugno 2000;
b) per esigenze produttive ed organizzative dell'Impresa verificate con i lavoratori interessati, connesse alla inderogabile necessità e urgenza di dare inizio a lavori acquisiti successivamente alla definizione delle ferie collettive, alla manutenzione di impianti industriali o di opere pubbliche di interesse collettivo, allo sgombero di neve su strade o linee ferrate, ad emergenze create da cause di forza maggiore ed imminente pericolo e danno alle persone o alla produzione, in relazione alle quali, parte delle ferie collettive potranno essere spostate in periodi diversi da quelli indicati nell'art. 9.
Qualora l'ipotesi di cui al comma precedente dovesse verificarsi successivamente alla definizione delle ferie collettive, previo accordo con i lavoratori interessati, dovrà trovare applicazione il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 9. (Sommario)
Art. 10 - Misure per il recupero occupazionale
Promozione del reimpiego di lavoratori coinvolti in procedure di esubero
In coerenza con quanto contenuto nella delibera della Commissione Regionale per l'impiego n. 432, del 29 aprile 1994, si stabilisce quanto segue.
Le Aziende che dovessero avviare procedure di riduzione di personale, di licenziamenti per fine cantiere, di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di contratti di solidarietà, di Cassa Integrazione Guadagni per mancanza di lavoro, dovranno comunicare alla CRI, per il tramite delle Associazioni Artigiane, l'elenco nominativo dei lavoratori aventi i requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge 236/93.
Ogni tre mesi detti elenchi dovranno essere aggiornati in relazione all'evolversi della situazione aziendale, relativamente al personale coinvolto nelle procedure di esubero.
Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate, a cura delle Associazioni Artigiane, anche alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Contratti brevi per il recupero occupazionale
In applicazione di quanto previsto dall'art. 23, 1° comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed al fine di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati, nonché per contrastare il lavoro irregolare, si conviene, che le Aziende edili, alle quali si applica la presente contrattazione collettiva, potranno stipulare contratti di lavoro a termine della durata non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, non prorogabili.
L'assunzione riguarderà i lavoratori provenienti dal settore edile iscritti nelle liste di disoccupazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della provincia di Pavia ed avere come motivazione l'esigenza di fronteggiare temporanee necessità produttive, legate al rispetto di termini inizio lavori o di consegna, alle quali non sia possibile sopperire con il personale in forza.
Per l'individuazione del numero dei lavoratori che possono essere assunti con questo tipo di contratti brevi, rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, vale quanto previsto dal punto 19, comma 3 dell'accordo nazionale 15 giugno 2000.
L'Azienda che intende stipulare questo tipo di Contratto deve allegare alla comunicazione di assunzione da inoltrare alla sezione circoscrizionale per l'impiego la dichiarazione in originale di iscrizione ad una Associazione Artigiana, alla quale dovrà anche trasmettere copia della denuncia nominativa inviata alla Cassa Edile.
L'Associazione Artigiana, dovrà trasmettere copia delle suddette comunicazioni alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Entro 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente normativa, le parti si incontreranno per verificare gli effetti prodotti dalla sua applicazione e per stabilirne l'eventuale proroga, qualora la verifica risultasse positiva sotto il profilo occupazionale. (Sommario)
Art. 11 - Igiene e ambiente di lavoro
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati:
a. un locale uso spogliatoio, adeguatamente attrezzato e riscaldato durante i mesi invernali;
b. un locale uso refettorio, adeguatamente attrezzato e riscaldato durante i mesi invernali;
c. uno scaldavivande;
d. servizi igienico sanitari con acqua corrente;
e. presidi sanitari idonei, in relazione all'attività e dimensione del cantiere.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive.
Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'Impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere. (Sommario)
Art. 12 - Attrezzi di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a fornire a ciascun operaio tutti gli attrezzi di lavoro necessari per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
Nel caso quanto sopra non si verificasse e in relazione a consuetudini locali l'operaio provveda direttamente all'acquisto dei propri attrezzi da lavoro, l'impresa riconoscerà al medesimo un rimborso commisurato al costo di mercato degli attrezzi stessi. (Sommario)
Art. 13 - Sospensione e riduzione di lavoro - Cassa Integrazione Guadagni
Nei casi di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le Imprese sono tenute a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali da parte della Cassa Integrazione Guadagni - I.N.P.S., di norma, nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Nel caso di sospensioni o riduzioni determinate da cause meteorologiche, le Imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'accordo di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS. (Sommario)
Art. 14 - Disciplina degli assorbimenti
I vantaggi economici assicurati al lavoratore dal presente Accordo assorbono fino a concorrenza i trattamenti di fatto esistenti, fermo restando le condizioni più favorevoli all'Accordo, eventualmente praticate alla data odierna. (Sommario)
Art. 15 - Validità e durata
Il presente Accordo Provinciale di Lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Pavia e salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica dal 1° novembre 2000 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal Contratto Nazionale del 27 ottobre 1995.
Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del Contratto Nazionale. (Sommario)
Allegato A - Elemento economico territoriale - Premio di risultato
Art. 4 Accordo Provinciale di Lavoro 5 dicembre 2000
Protocollo di verifica
Art. 1
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo Provinciale di Lavoro 5/12/2000, vengono individuati i seguenti parametri, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi e relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.
Parametri per la verifica dell'andamento della produttività:
- rapporto tra le ore lavorate e denunciate e il numero di operai iscritti alla Cassa Edile.
Parametri per la verifica dell'andamento della qualità:
- rapporto tra il numero di iscritti alla Cassa Edile e le ore complessive lavorate e denunciate alla stessa Cassa per infortunio;
- rapporto numero di iscritti alla Cassa Edile e numero di iscritti ai corsi dell'ESEDIL e del C.P.T..
Parametri per la verifica dell'andamento della competitività:
- rapporto tra la somma delle ore di Cassa Integrazione Guadagni per mancanza di lavoro e il numero degli iscritti alla Cassa Edile.
Qualora dovessero emergere elementi imprevisti ed imprevedibili o fossero individuati parametri più idonei per verificare l'andamento della produttività, qualità e competitività, le parti si incontreranno per stabilire quali parametri sostituire od aggiungere a quelli più sopra indicati.
Art. 2
I valori di riferimento al 31 dicembre 1999 dei parametri di cui all'art. 1, da rapportare con i valori al 31 dicembre dell'anno di riferimento per il calcolo delle variazioni sono i seguenti.
PRODUTTIVITA - 1.490 (ore lavorate/iscritti Cassa Edile)
Il parametro è stato così determinato in base alla media del quinquennio ottobre 1992 - settembre 1997, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale.
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 40% per determinare il risultato finale.
QUALITÀ - 17,00 (ore infortunio/iscritti Cassa Edile)
Il parametro è stato così determinato in base alla media del quinquennio ottobre 1990 - settembre 1995, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale.
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 10% per determinare il risultato finale.
QUALITÀ - 25,00 (iscritti Cassa Edile/allievi Esedil)
Il parametro è stato così determinato in base alla media dei sei anni decorrenti dall'ottobre 1991 a settembre 1997, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale.
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 30% per determinare il risultato finale.
COMPETITIVITÀ - 29,00 (ore integrazione/iscritti cassa edile)
Il parametro è stato cosi determinato in base alla media del quinquennio dicembre 1992 - novembre 1997, ritenendo il dato significativo della realtà provinciale.
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 20% per determinare il risultato finale.
La percentuale complessiva di variazione sarà costituita dalla somma delle variazioni dei quattro parametri di cui sopra.
Art. 3
L'escursione dei parametri rispetto ai valori indicati al precedente art. 2, sarà calcolata in base alle tabelle allegate.
Le percentuali corrispondenti alle variazioni dei parametri determineranno l'entità dell'Elemento Economico Territoriale secondo quanto stabilito dall'art. 3, secondo comma del C.C.P.L.
Art. 4
Al fine di effettuare le verifiche alle scadenze stabilite, le parti sottoscritte acquisiranno congiuntamente i valori dei parametri indicati al precedente art. 1 dagli enti competenti.
La Cassa Edile, l'ESEDIL e il C.P.T. invieranno a ciascuna delle parti, entro il 15 novembre dati relativi ai parametri di competenza a partire da quelli relativi all'esercizio ottobre 1998 - settembre 1999 e così per gli anni successivi.
Art. 5
Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per calcolare l'escursione dei parametri di cui all'art. 1, entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.
In quella sede le parti stabiliranno altri dati ed altri parametri da utilizzare per la verifica successiva.
COMPETITIVITÀ
Ore integrazione - iscritti Cassa Edile
Parametro |
% |
28,5 |
0,0 |
27,5 |
0,5 |
26,5 |
1,0 |
25,5 |
1,5 |
24,5 |
2,0 |
23,5 |
2,5 |
22,5 |
3,0 |
21,5 |
3,5 |
20,5 |
4,0 |
19,5 |
4,5 |
18,5 |
5,0 |
17,5 |
5,5 |
16,5 |
6,0 |
15,5 |
6,5 |
14,5 |
6,0 |
13,5 |
7,5 |
12,5 |
8,0 |
11,5 |
8,5 |
10,5 |
9,0 |
9,5 |
9,5 |
8,5 |
10,0 |
QUALITÀ
Ore infortunio - Iscritti Cassa Edile
Parametro |
% |
17 |
0,0 |
16,80 |
1,0 |
16,60 |
1,5 |
16,40 |
2,0 |
16,20 |
2,5 |
16,00 |
3,0 |
15,80 |
3,5 |
15,60 |
4,0 |
15,40 |
4,5 |
15,20 |
5,0 |
15,00 |
5,5 |
14,80 |
6,0 |
14,60 |
6,5 |
14,40 |
7,0 |
14,20 |
7,5 |
14,00 |
8,0 |
13,80 |
8,5 |
13,60 |
9,0 |
13,40 |
9,5 |
13,20 |
10,0 |
QUALITÀ 2
Iscritti Cassa Edile - Allievi Esedil
Parametro |
% |
25,00 |
0 |
24,80 |
1 |
24,60 |
1,5 |
24,40 |
2 |
24,20 |
2,5 |
24,00 |
3 |
23,80 |
3,5 |
23,60 |
4 |
23,40 |
4,5 |
23,20 |
5 |
23,00 |
5,5 |
22,80 |
6 |
22,60 |
6,5 |
22,40 |
7 |
22,20 |
7,5 |
22,00 |
8,0 |
21,80 |
8,5 |
21,60 |
9,0 |
21,40 |
9,5 |
21,20 |
10,0 |
PRODUTTIVITÀ
Ore denunciate - Iscritti Cassa Edile
Parametro |
% |
14,90 |
0,0 |
14,93 |
1,0 |
14,96 |
1,5 |
14,99 |
2,0 |
15,02 |
2,5 |
15,05 |
3,0 |
15,08 |
3,5 |
15,11 |
4,0 |
15,14 |
4,5 |
15,17 |
5,0 |
15,20 |
5,5 |
15,23 |
6,0 |
15,26 |
6,5 |
15,29 |
7,0 |
15,32 |
7,5 |
15,35 |
8,0 |
15,38 |
8,5 |
15,41 |
9,0 |
15,44 |
9,5 |
15,47 |
10,0 |
Allegato B - "Art. 8 - Orario di lavoro"
Verbale di verifica
Il giorno ......,
al fine di dare attuazione alla normativa di cui all'art. 8, dell'Accordo Provinciale di Lavoro 5 dicembre 2000
si sono incontrati:
- l'Associazione Artigiana ........................, nella persona del ...............
- il Sindacato dei Lavoratori Edili della Provincia di Pavia ......... nella persona di ...............
- vista la comunicazione dell'Impresa .............. del ............;
- esaminate le motivazioni contenute nella stessa comunicazione;
- sentito i lavoratori, nel corso della Assemblea del ................
le parti sottoscritte convengono
che è stata puntualmente seguita la procedura di cui all'art. 8 del C.C.P.L. .........;
che l'Impresa applica la contrattazione collettiva di settore, è regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Pavia e aderisce alla Associazione Artigiana di cui sopra;
che le motivazioni addotte dall'Impresa sono conformi a quanto stabilito dalla stessa normativa di cui all'art. 8;
che l'orario a 45 ore normali settimanali è fissato nel periodo che va dal ........... al ............ e che l'orario a 35 ore normali settimanali è fissato nel periodo che va dal ....... al ...........;
che la ripartizione dell'orario di lavoro, di cui alla comunicazione allegata, salvaguarda la media di 40 ore settimanali nell'arco di 12 mesi;
che nei tre mesi precedenti l'Impresa non ha proceduto a licenziamenti collettivi per riduzione di personale e nei sei mesi precedenti per fine cantiere.
Verificata la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dal Contratto Provinciale di Lavoro, le parti convengono che nullaosta all'effettuazione dell'orario di lavoro contenuto nella comunicazione dell'Impresa, richiamata in premessa.
p. FeNEAL ' UIL |
p. l'Organizzazione Artigiana della provincia di Pavia |
p. FILCA-CISL |
|
p. FILLEA-CGIL |
|
Regolamentazione per gli impiegati
Parte seconda
Art. 16
Stipendio minimo mensile
I minimi di stipendio mensile spettanti agli impiegati sono quelli riportati di seguito, così come risultano fissati nell'allegato B del Contratto Nazionale, incrementati degli aumenti e secondo le decorrenze fissate nell'accordo nazionale 15 giugno 2000, punto 28.
- Dal 1° giugno 2000:
VII |
Livello |
1ª categoria super |
lire |
1.765.130 |
VI |
Livello |
1ª categoria |
lire |
1.542.602 |
V |
Livello |
2ª categoria |
lire |
1.283.290 |
IV |
Livello |
Assistente tecnico già in 3ª categoria |
lire |
1.188.576 |
III |
Livello |
3ª categoria |
lire |
1.111.081 |
II |
Livello |
4ª categoria |
lire |
981.926 |
I |
Livello |
4ª categoria 1° impiego |
lire |
861.039 |
- Dal 1° gennaio 2001:
VII |
Livello |
1ª categoria super |
lire |
1.807.516 |
VI |
Livello |
1ª categoria |
lire |
1.579.819 |
V |
Livello |
2ª categoria |
lire |
1.314.304 |
IV |
Livello |
Assistente tecnico già in 3ª categoria |
lire |
1.217.316 |
III |
Livello |
3ª categoria |
lire |
1.137.960 |
II |
Livello |
4ª categoria |
lire |
1.005.704 |
I |
Livello |
4ª categoria 1° impiego |
lire |
881.715 |
- Dal 1° gennaio 2002:
VII |
Livello |
1° categoria super |
lire |
1.850.369 |
VI |
Livello |
1° categoria |
lire |
1.617.446 |
V |
Livello |
2° categoria |
lire |
1.345.660 |
IV |
Livello |
Assistente tecnico già in 3ª categoria |
lire |
1.246.372 |
III |
Livello |
3° categoria |
lire |
1.165.135 |
II |
Livello |
4° categoria |
lire |
1.029.743 |
I |
Livello |
4° categoria 1° impiego |
lire |
902.619 |
- Dal 1° gennaio 2003:
VII |
Livello |
1° categoria super |
lire |
1.907.004 |
VI |
Livello |
1° categoria |
lire |
1.667.174 |
V |
Livello |
2° categoria |
lire |
1.387.100 |
IV |
Livello |
Assistente tecnico già in 3° categoria |
lire |
1.284.773 |
III |
Livello |
3° categoria |
lire |
1.201.050 |
II |
Livello |
4° categoria |
lire |
1.061.514 |
I |
Livello |
4° categoria 1° impiego |
lire |
930.246 |
Art. 17 - Indennità di contingenza
I valori mensili della indennità di contingenza sono i seguenti:
VII |
Livello |
1° categoria super |
lire |
1.036.519 |
VI |
Livello |
1° categoria |
lire |
1.026.219 |
V |
Livello |
2° categoria |
lire |
1.013.933 |
IV |
Livello |
Assistente tecnico già in 3ª categoria |
lire |
1.008.473 |
III |
Livello |
3° categoria |
lire |
1.003.974 |
II |
Livello |
4° categoria |
lire |
998.836 |
I |
Livello |
4° categoria 1° impiego |
lire |
993.474 |
Art. 18 - Premio di produzione
A decorrere dal 1° settembre 1991 il premio di produzione per gli impiegati di cui all'art. 51 del Contratto Nazionale è corrisposto nelle seguenti misure mensili:
VII |
Livello |
1° categoria super |
lire |
293.000 |
VI |
Livello |
1° categoria |
lire |
272.000 |
V |
Livello |
2° categoria |
lire |
226.000 |
IV |
Livello |
Assistente tecnico già in 3° categoria |
lire |
191.000 |
III |
Livello |
3° categoria |
lire |
171.000 |
II |
Livello |
4° categoria |
lire |
149.000 |
I |
Livello |
4° categoria 1° impiego |
lire |
130.000 |
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 51 del Contratto Nazionale del 27 ottobre 1995, i valori mensili del premio di produzione di cui al 1° comma sono confermati nelle cifre ivi riportate.
Gli importi dei premi di produzione continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli Accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora e non verranno assorbiti.
Art. 19
Mensa
Agli impiegati Tecnici di cantiere si applica integralmente la normativa di cui all'art. 5 prevista per gli operai, salvo quanto precisato ai commi successivi.
Agli altri impiegati si applica la sola normativa riguardante il ricorso a ristori esterni al luogo di lavoro.
L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati è stabilita fino al 30 ottobre in lire 98.250 mensili, a decorrere dal 1° novembre 2000 in lire 171.600 mensili e a decorrere dal 1° gennaio 2001 in lire 187.000 mensili.
Art. 20
Elemento economico territoriale
Premio di risultato
La normativa che regola, la maturazione del diritto, all'entità e le variazioni dell'elemento economico territoriale per gli impiegati è identica a quella riportata all'art. 4 prevista per gli operai.
I valori dell'anticipazione, da corrispondersi a decorrere dal 1° novembre 2000, nella misura del 6% degli importi di stipendio minimo mensile per gli impiegati, sono i seguenti.
VII |
Livello |
1ª categoria super |
lire |
105.908 |
VI |
Livello |
2ª categoria |
lire |
92.556 |
V |
Livello |
3ª categoria |
lire |
76.997 |
IV |
Livello |
Assistente tecnico già in 3ª categoria |
lire |
71.315 |
III |
Livello |
3ª categoria |
lire |
66.665 |
II |
Livello |
4ª categoria |
lire |
58.916 |
I |
Livello |
4ª categoria 1° impiego |
lire |
51.662 |
Art. 21
Validità e durata
Il presente Accordo Provinciale di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Pavia e salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica dal 1° Novembre 2000 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal Contratto Nazionale del 27 Ottobre 1995.
Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del Contratto Nazionale. (Sommario)