Edili (artigianato)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Parma
Data stipula: 7 dicembre 2000

Inizio validità: 1 gennaio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Contratto territoriale per la provincia di Parma


 Sommario:

- Rapporti sindacali;
- Sistema di informazioni;
- Comitato paritetico territoriale artigiano;
- Lavoro nero;
- Appalti e subappalti;
- Orario di lavoro/riposi annui;
- Ferie;
- Lavoro a tempo parziale;
- Indumenti di lavoro;
- Igiene e ambiente di lavoro;
- Trasferta impiegati;
- Trasferta operai;
- Trasporti;
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione;
- Elemento economico territoriale;
- Mensa;
- Anticipazioni INAIL;
- Casse edili;
- Iscrizione impiegati e accantonamento TFR alle casse edili;
- Formazione professionale;
- Elementi di calcolo delle Q.A.C.T.;
- Decorrenza e durata;
- Norma finale;
Allegato;
Allegato al C.C.P.L. 7.12.1000;
Contribuzioni concordate alla Cassa Edile di Parma - 1.1.2001;
Allegato A - Allegato al C.C.P.L. 27 ottobre 1989;
Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

 

 

Il 7 dicembre 2000 presso la sede della Confartigianato - Associazione Provinciale Liberti Artigiani - Parma

tra:

- la CONFARTIGIANATO - Associazione Provinciale Liberti Artigiani;

- CONFARTIGIANATO - Gruppo delle Imprese Artigiane;

- CNA provinciale di Parma;

e

- la Federazione dei lavoratori delle costruzioni di Parma;

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL.

Si stipula e conviene il seguente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 15.11.1991, Accordo del 27.10.1995 e Ipotesi di Accordo 15.6.2000 da valere per tutte le Imprese Artigiane e Piccole Imprese Industriali Edili ed Affini Associate alle OO.AA. firmatarie ed i Lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio di Parma e Provincia.

Art. 1 - Rapporti sindacali

Le parti convengono sulla autonomia dell'attività, Imprenditoriale Artigiana e della Piccola Impresa e quindi sulle distinte responsabilità di scelta e decisione degli Imprenditori Artigiani e della piccola Impresa, delle loro Organizzazioni e delle Organizzazioni dei Lavoratori.

Convengono altresì sul valore fondamentale della contrattazione autonoma e territoriale nell'Artigianato e nella Piccola Impresa che, sia per numero di addetti, sia per volume di fatturato, rappresenta un sistema di Imprese importante per lo sviluppo e l'occupazione della nostra provincia e decisivo per combattere il lavoro irregolare. (Sommario)

Art. 2 - Sistema di informazioni

Le OO.AA. e la FLC (su richiesta della stessa) daranno luogo ad incontri semestrali per esaminare congiuntamente la situazione settoriale. A questo scopo verranno fornite informazioni globali sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione del settore, sulla domanda di formazione professionale, sulle previsioni di sviluppo del settore.

Semestralmente, su richiesta OO.SS., i Consorzi Artigiani di produzione forniranno informazioni sui programmi complessivi di sviluppo occupazionale e produttivi. (Sommario)

Art. 3 - Comitato paritetico territoriale artigiano

Le parti, anche in base all'art. 39 del vigente C.C.N.L. e con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del C.C.I.P.L. 27.10.1989 convengono affrontare le diverse tematiche della Piccola Impresa e dell'artigianato edile alla luce di relazioni sindacali che consentano rapporti proficui, costruttivi e costanti.

A tal fine concordano che al Comitato Paritetico di cui al punto 1) del verbale di riunione del 9.5.1990 venga demandato il compito di approfondire le problematiche di cui sopra, nonché i temi indicati ai punti successivi;

a) Controversie: È affidato al Comitato Paritetico l'esame di eventuali questioni che attengano in generale al rapporto di lavoro, (compresi i rapporti con gli Istituti Previdenziali) sia di natura interpretativa, che in ambito vertenziale. Tale confronto potrà avvenire a richiesta anche di una sola delle componenti firmatarie dei presente accordo.

b) Osservatorio: Ferma restando la disciplina contrattuale in materia di informazioni, il Comitato Paritetico per disporre di elementi di conoscenza che consentano la proposizione di programmi e di iniziative finalizzate ad un corretto sviluppo dell'artigianato edile nella nostra provincia, utilizzerà tutte le informazioni esistenti, nonché i dati disponibili presso Casse Edili. Ciò al fine di analizzare le complesse problematiche del fenomeno occupazionale, del mercato del lavoro e delle sue tendenze, della qualificazione e formazione professionale, della prevenzione e sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento ai lavori concessi in appalto e subappalto, e per fornire un quadro completo dell'andamento del settore.

In base a tali risultati, il Comitato Paritetico, definire le modalità di analisi anche delle varie provvidenze delle Casse Edili potrà sottoporre all'esame del Comitato di Gestione delle Casse Edili, indicazioni e valutazioni per una eventuale revisione delle medesime, ed alle parti gli indicatori di valutazione dell'E.E.T.. Al predetto Comitato Paritetico le imprese comunicheranno il fabbisogno di manodopera, nonché i nominativi degli operai dei cantieri che cessano l'attività e che non possono essere rioccupati dalla stessa Impresa. In questo ambito il Comitato Paritetico si attiverà per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro conformemente alle esigenze delle imprese ed alle disponibilità dei lavoratori.

Nell'esecuzione di tali compiti il Comitato potrà rapportare con eventuali altri organismi istituiti nella nostra Provincia.

c) Sicurezza e prevenzione: Compiti essenziali del Comitato Paritetico sono la sensibilizzazione finalizzata alla promozione di iniziative per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri e l'informazione e formazione dei lavoratori. Per la consulenza e gli interventi sui luoghi di lavoro, il Comitato Paritetico potrà rapportarsi con la struttura tecnica operativa del C.P.T.I. di Parma.

d) Rappresentante territoriale lavoratori per la sicurezza: In ambito provinciale, secondo il dispositivo dell'art. 82 del C.C.N.L. vigente, e le modalità stabilite dagli Accordi Territoriali 24.11.1998, 15.6.1999 e 5.12.2000, nonché l'Accordo Regionale 22.9.1997, viene formalizzato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul territorio (RLST). (Sommario)

Art. 4 - Lavoro nero

Le parti concordano, per ragioni civiche (rispetto dalle leggi) e per ragioni di rappresentanza (difesa dei propri associati), di condurre azioni comuni contro il lavoro nero. Questo grave fenomeno è fattore primario di disgregazione del tessuto imprenditivo, di concorrenza sleale alle imprese regolari, e di gravissimi rischi per i lavoratori. Le parti concordano di intraprendere iniziative comuni verso le istituzioni, gli Organi di Vigilanza, e gli Enti Previdenziali, per giungere al controllo del fenomeno e al suo smantellamento, anche in concorso con altre Associazioni Imprenditoriali. Si conviene inoltre che un particolare apporto per la individuazione del fenomeno e per la realizzazione di un sistema di controllo basato su dati certi debba essere assicurato tramite gli Enti Paritetici che operano sul territorio. (Sommario)

Art. 5 - Appalti e subappalti

Le patti, riconosciuta l'opportunità di intervenire per evitare il ricorso a qualsiasi forma di lavoro irregolare, concordano di adoperarsi per favorire il pieno rispetto e la puntuale applicazione delle norme contrattuali e di legge sulle prestazioni lavorative con particolare riferimento alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti. Pertanto l'impresa che nell'esecuzione di opere che richiedano l'impiego di manodopera rientrante nella normale attività produttiva, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili, è tenuta a far obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati, il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. e dal C.C.P.L. vigenti.

Le comunicazioni, previste dal predetto C.C.N.L., finalizzate a garantire il pieno rispetto della disciplina sull'impegno di manodopera negli appalti e subappalti, dovranno essere redatte secondo il facsimile allegato e trasmesse 15 giorni prima dell'inizio dei lavori alla locale Cassa Edile. Inoltre le parti, riconosciuta l'opportunità che, per le grandi opere, vengano predisposti specifici programmi di sicurezza, convengono di attivarsi per favorire la piena applicazione, da parte delle imprese esecutrici, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene ed ambiente di lavoro. (Sommario)

Art. 6 - Orario di lavoro/riposi annui

A far tempo dal 1° ottobre 2000 sarà data integrale attuazione anche da parte delle Imprese Edili operanti nella provincia di Parma e aderenti alle OO.AA. firmatarie del presente alla normativa di cui al punto "Riposi annui" del verbale di accordo 15.6.2000 di rinnovo del C.C.N.L. 15.11.1991 e Accordo del 27.10.1995.

Le Imprese Edili di cui al punto precedente tenute all'applicazione del contratti integrativo provinciale di Parma entro il 31.12.2000 dovranno conteggiare le spettanze dei "Riposi", cioè delle ore di permesso e riduzione di orario maturate dagli operai e dagli stessi non ancora usufruite. (Sommario)

Art. 7 - Ferie

Ad ogni inizio anno le Aziende determineranno l'epoca di godimento delle ferie alla luce dei periodi che le parti sociali avranno convenuto. (Sommario)

Art. 8 - Lavoro a tempo parziale

Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente.

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

Fermo restando quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 61 del 25.2.2000, si conviene di ricorrere consensualmente al superamento dell'orario di lavoro concordato per un massimo di 132 (centotrentadue) ore annue in presenza delle seguenti necessità aziendali.

- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Lavori di manutenzioni straordinarie;
- Allestimento urgente di cantieri;
- Inventario o dichiarazioni annuali di natura amministrativa per le categorie impiegatizie. (Sommario)

Art. 9 - Indumenti di lavoro

Agli operai edili dipendenti da Imprese destinatarie del presente contratto dovranno essere forniti con le diverse modalità attualmente in essere presso le due Casse Edili gli indumenti di lavoro e calzature antinfortunistiche sia invernali che estivi. Le parti convengono inoltre sulle opportunità di incontrarsi per verificare la possibilità di uniformare i due differenti regimi attualmente in vigore. (Sommario)

Art. 10 - Igiene e ambiente di lavoro

Le parti convengono che le imprese che occupano 5 (cinque) o più dipendenti, provvedano a mettere a disposizione degli operai, idonee attrezzature ad uso spogliatoio munito di scaldavivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienici sanitari. (Sommario)

Art. 11 - Trasferta impiegati

All'impiegato occasionale o temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto: nel caso di pernottamento fuori sede una indennità giornaliera del 25% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio); nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del 25% sull'ammontare delle spese di vitto. Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 25% di cui sopra, un compenso forfetario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso. (Sommario)

Art. 12 - Trasferta operai

Ai sensi e fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L. all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 4 (quattro) km dai confini territoriali del comune di assunzione sarà corrisposta - in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio - un'indennità giornaliera a titolo di diaria - che si intende comprensiva di quella prevista dal vigente C.C.N.L. - nella misura di:

- lire 10.500 giornaliere per distanze km 20;
- lire 11.500 giornaliere per distanze km 21 a 50 km;
- lire 13.500 giornaliere per distanze superiori a 50 km.

(a decorrere dall'1.1.2001)

La diaria di cui al comma precedente non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza, o di abituale dimora dell'operaio e quanto questi sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza, o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Si intende realizzata la condizione di effettivo vantaggio quanto il lavoratore consegua un avvicinamento tale che la distanza fra la propria abitazione ed il cantiere sia pari o inferiore ai 12 km misurati nel percorso più breve e comunque quando il cantiere sia posto entro 4 (quattro) km dai confini territoriali del comune di residenza o abituale dimora. (Sommario)

Art. 13 - Trasporti

Ai lavoratori che risiedano oltre 5 km dal luogo di lavoro o di abituale ritrovo verrà corrisposta con decorrenza 1° gennaio 2001 un indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto stabilita come segue:

- Fino 5 (cinque) km nessun rimborso;
- Fino 20 (venti) km lire 2.000 giornaliere;
- Oltre 20 (venti) km lire 5.000 giornaliere.

L'indennità verrà erogata per ogni giornata di effettiva percorrenza della distanza da parte del Lavoratore per recarsi al posto di lavoro o di abituale ritrovo.

L'indennità non sarà dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto del Lavoratore con mezzi propri mediante prelievo direttamente al domicilio dello stesso o mediante concessione di mezzi aziendali per il tragitto.

Sono assorbiti sino a concorrenza eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo da parte delle singole imprese.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il rimborso delle spese di viaggio previste in caso di trasferta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano nei confronti del personale impiegatizio.

Al personale di cantiere incaricato di provvedere con i veicoli aziendali al trasporto degli operai sul luogo di lavoro le ore di viaggio non considerate lavorate agli effetti della disciplina sull'orario di lavoro verranno compensate con la normale retribuzione contrattuale. (Sommario)

Art. 14 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

In applicazione di quanto previo dall'ipotesi di accordo nazionale 27.10.1995, gli importi corrisposti a titolo di indennità territoriale di settore per il personale operaio e di premio di produzione per il personale impiegatizio, restano congelati nei valori in essere alla data del 31.12.1996.

Operai di produzione

Qualifiche

Importi

Operaio di 4° livello

1.476,16

Operaio di 3° livello

1.316,94

Operaio di 2° livello

1.216,18

Operaio di 1° livello

1.089,44

Operai discontinui

Qualifiche

Importi

Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri, Inservienti

940,24

Custodi, Guardiani, Portinai con alloggio

815,63

Impiegati

Livelli

Importi

282.082

263.251

223.883

199.871

183.048

167.358

145.224

(Sommario)

Art. 15 - Elemento economico territoriale

Viene istituito, come previsto dal C.C.N.L. del 27.10.1995 e dalla conseguente "Intesa Contrattuale Regionale" del 13.5.1999, l'Elemento Economico Territoriale determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23.7.1993 e dell'art. 2 del D.L. 5.3.1997 n. 67 convertito in Legge n. 135 il 23.5.1997.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti tengono conto dell'andamento complessivo del settore edile nella Provincia di Parma con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle Imprese Artigiane.

Nel periodo di vigore del presente Accordo l'entità dell'Elemento Economico Territoriale (valido per tutti gli istituti contrattuali ad eccezione di quelli di cui al punto 22) del Gruppo A - Art. 24 C.C.N.L.) viene determinata ogni anno nei limiti della misura massima prevista dall'Accordo Naz.le del 23.4.1996 come di seguito stabilita:

Livello

Quota Mensile

Quota Oraria

91.268

 

79.692

 

66.336

383,45

61.439

355,14

57.432

331,98

50.753

293,37

44.521

257,35

In relazione a quanto sopra le parti convengono di assumere quali indicatori seguenti indici:

1. Numero dei Lavoratori delle Imprese Artigiane e delle Piccole Imprese Associate iscritti alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

2. Numero delle stesse Imprese iscritte alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

3. Numero delle ore denunciate dalle stesse Imprese alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

4. Monte salari denunciato dalle stesse Imprese alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

5. Andamento delle ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate dall'INPS per mancanza lavoro.

6. Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio del lavoro.

La verifica dei dati avverrà entro il 31.12 dell'anno precedente all'erogazione e farà riferimento ai dati dell'anno edile terminato il 30.9 sempre precedente all'anno di erogazione confrontati a loro volta con i dati relativi al periodo precedente.

Tale verifica sarà finalizzata alla conferma dell'ammontare dell'Elemento Economico Territoriale o alla variazione della sua misura.

L'erogazione avverrà a condizione che la verifica dia risultato positivo per almeno tre dei sei parametri sopra elencati.

Le parti convengono che al venir meno, per qualsiasi causa dei benefici sulla decontribuzione del salario variabile si incontreranno per effettuare le opportune verifiche al riguardo nonché i conseguenti relativi interventi.

Valutati i dati relativi agli anni Edili 1.10.1997 - 30.9.1998 e 1.10.1998 - 30.9.1999 confrontati con gli anni Edili precedenti e verificato che i risultati consentono l'erogazione di salario variabile decontribuito, l'Elemento Economico Territoriale, per tali periodi viene stabilito in L. 900.000.

Tale somma verrà corrisposta ai Lavoratori in forza all'1.1.2001 alle seguenti scadenze:

Mese di gennaio 2001

lire

300.000

(trecentomila);

Mese di aprile 2001

lire

300.000

(trecentomila);

Mese di settembre 2001

lire

300.000

(trecentomila).

La somma di L. 900.000 verrà riproporzionata (e di conseguenza verranno riproporzionate anche le tranches) in base al periodo di lavoro prestato negli anni 1999 e 2000 computandosi a tal fine come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non computandosi i periodi di assenza dovuti a servizio militare, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa.

Agli apprendisti l'intera somma verrà inoltre riproporzionata con la percentuale in essere all'1.1.2001.

Per gli assunti con rapporto di lavoro part-time gli importi verranno proporzionalmente ridotti. (Sommario)

Art. 16 - Mensa

Le Imprese Edili sono tenute a mettere a disposizione dei propri dipendenti un pasto caldo di giornata composto da: primo piano, secondo piatto con contorno e pane e 1 bevanda utilizzando i servizi di imprese specializzate in ristorazione aziendale operanti nella provincia di Parma, con le quali si è stipulata apposita convenzione.

Il prezzo del pasto viene ripartito in ragione di un terzo a carico dei lavoratori e due terzi a carico dell'impresa. I pasti devono essere messi a disposizione direttamente nei cantieri che occupino almeno 9 (nove) dipendenti (sia propri o insieme ad altre imprese operanti nel cantiere e tenute all'applicazione del presente Accordo) e per i quali sia prevista la durata di almeno due mesi.

Qualora non possano realizzarsi le condizioni di cui sopra si ricercheranno idonee soluzioni che potranno essere individuate, a titolo esemplificativo, nella fornitura dei pasti in comune a più cantieri limitrofi occupanti ciascuno meno di 9 (nove) dipendenti; usufruendo di impianti fissi di mensa, facenti capo alle imprese specializzate sopra indicate (e che comunque consentano di ottenere analogo servizio al medesimo costo) per i singoli e, in particolare, per gli impiegati. Eventuali diverse soluzioni, quali ad esempio la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi dei cantiere, potranno essere individuate qualora non risulti possibile attuare alcuna delle condizioni di cui sopra, mantenendo tuttavia di criterio secondo il quale a carico dell'impresa non vi siano costi superiori rispetto a quelli derivano dalla attuazione del servizio tramite le aziende specializzate sopra citate.

In relazione a ciò si conviene che l'onere aggiuntivo a carico dell'Impresa rispetto al costo base del pasto praticato da dette aziende specializzate non dovrà, in ogni caso, superare il valore di L. 4.500 (quattromilacinquecento). (A decorrere dall'1.1.2001) (Sommario)

Art. 17 - Anticipazioni INAIL

Le parti si impegnano ad intervenire presso INAIL di Parma per estendere ai Lavoratori dipendenti delle Imprese Edili destinatarie del presente contratto gli effetti dell'Accordo Nazionale 25.2.1992 concernente il contenimento dei tempi per il pagamento delle indennità per inabilità temporanea. (Sommario)

Art. 18 - Casse edili

Si conviene in ordine alla possibilità di incontrarsi previa richiesta di una delle parti al fine di verificare la congruità dei contributi versati alle Casse Edili in relazione all'attuazione delle prestazioni di natura contrattuale e di quelle integrative mutualizzate.

Per tale verifica e per le eventuali modifiche da apportare si terrà conto delle indicazioni, valutazioni e risultare delle analisi che saranno fornite da Comitato Paritetico Territoriale Artigiano (C.P.T.A.) di cui all'articolo 3 del presente contratto. (Sommario)

Art. 19 - Iscrizione impiegati e accantonamento TFR alle casse edili

Le parti, in relazione ai possibili sviluppi derivanti dagli accordi istitutivi della previdenza complementare, convengono sull'estensione agli impiegati dell'iscrizione alla Cassa Edile nonché sulla mutualizzazione del TFR presso la medesima, fermo restando che il tutto troverà pratica attuazione solo dopo che a livello nazionale verrà raggiunto uno specifico accordo in tal senso. (Sommario)

Art. 20 - Formazione professionale

Le parti concordano sulla necessità di dare vita, con urgenza, a soluzioni e strumenti che contribuiscano all'inserimento di manodopera giovanile nel settore, e per questo scopo si impegnano affinché i corsi che attuerà la Scuola Edile di Parma siano finalizzati alle reali necessità delle Imprese.

In base alle indicazioni del C.T.P.A. di cui al precedente articolo 3, si proporranno eventuali esigenze di riqualificazione del personale dipendente anche, con il contributo finanziario previsto dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie. (Sommario)

Art. 21. - Elementi di calcolo delle Q.A.C.T.

In relazione all'Accordo del 12.5.2000 e per omogeneità a livello nazionale la base di calcolo delle Q.A.C.T. sarà riferita a paga base, contingenza, ITS, EET, riposi annui ed accantonamento per ferie e gratifica natalizia. (Sommario)

Art. 22 - Decorrenza e durata

Il presente C.C.P.L. decorre dall'1.1.1999 ed avrà validità fino al 31.12.2001. (Sommario)

Art. 23 - Norma finale

Si intendono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente in essere allo stesso titolo per i Lavoratori in servizio presso le singole Imprese alla data di entrata in vigore del presente C.C.P.L.. (Sommario)

Allegato

Tra Confartigianato APLA e CNA provinciale di Parma

e

FLC - FILLEA/FILCA/FENEAL

si conviene che le contribuzioni alla Cassa Edile CEDAIIER che le Imprese devono versare alla data odierna siano pari al 10% lordo per gratifica natalizia e all'8,50% lordo per ferie, per un totale accantonato lordo del 18,50% e netto del 14,20%.

Le contribuzioni CEDAIIER a partire dall'1.1.2001 saranno le seguenti:

APE

3,34%

 

APES

0,40%

 

Funzionamento

1,20%

di cui 0,20% a carico Lavoratore

Prestazioni

3,50%

 

Scuola

0,50%

 

Ctp

0,45%

 

Q.A.C.T.

1,20%

di cui 0,60% a carico Lavoratore

Q.A.C.N.

0,36%

di cui 0,18% a carico Lavoratore

Totale

10,95%

di cui 0,98% a carico Lavoratore

Entro il 31.1.2001 le parti si incontreranno per verificare la congruità delle contribuzioni sopra indicate. (Sommario)

Allegato al C.C.P.L. 7.12.1000

Tra le parti firmatarie del presente Accordo si confermano le prestazioni in atto presso le singole Casse Edili.

Eventuali variazioni avverranno a seguito di eventuale verifica e nuovo Accordo in tal senso.

Verbale di riunione

Tra

FILLEA FILCA FENEAL

e

APLA CNA PARMA

In attuazione dell'art. 3 del C.C.T.S. di Parma, le parti concordano per il funzionamento del CPTA, di cui agli accordi territoriali 24.11.1998 e 15.6.1999, il seguente programma operativo per gli anni 2001-2002.

1) La sede operativa del C.T.P.A. è in Parma. Provvisoriamente riunioni ed incontri si terranno c/o APLA Parma;

2) Si prende atto che in seno al C.T.P.A. di Parma i rappresentanti delle firmatarie sono:

- APLA;

- APLA;

- CNA;

- FILLEA;

- FILCA;

- FENEAL;

3) I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), indicati dalle organizzazioni sindacali, sono:

- FILLEA;

- FILCA;

- FENEAL.

Nominativi, indirizzi, reperibilità dei RLST vengono comunicati immediatamente, alle imprese ed ai loro dipendenti, nonché all'ASL, al CTP dell'industria, e al CRP;

4) In accordo con le Casse Edili e con periodicità semestrale il C.T.P.A. acquisirà:

- Elenco delle imprese che hanno aderito al C.T.P.A. ed optato per il RLST;

- Elenco delle imprese che hanno optato per il RLSA; Al riguardo, su richiesta di una delle parti, potranno essere verificate le modalità di designazione ed i percorsi formativi sostenuti dall'azienda per il RLSA avvenute successivamente all'1.1.2001;

- I dati sulla regolarità dei versamenti stabiliti per sostenere l'attività e (operatività degli RLST e del C.T.P.A.. A tale proposito si concorda che dall'1.1.2001 la percentuale di accantonamento per la sicurezza potrà essere elevata dello 0,15%;

5) Il C.T.P.A., sulla base di linee operative concordate, porterà a conoscenza del CTP industria i normativi RLST, l'elenco delle imprese che hanno optato per il rappresentante territoriale, l'elenco delle imprese che hanno optato per il RLSA con i nominativi dei designati.

6) Quanto sopra troverà attuazione anche oltre il 31.12.2002 salvo disdetta di una delle parti firmatarie.

Verbale di riunione

tra

FILLEA FILCA FENEAL

e

GIA APLA CNA PARMA

In attuazione dell'art. 3 del C.C.T.S. di Parma, le parti concordano per il funzionamento del C.P.T.A., di cui agli accordi territoriali 24.11.1998 e 15.6.1999, il seguente programma operativo per gli anni 2001-2002.

1) La sede operativa del C.T.P.A. è in Parma. Provvisoriamente riunioni ed incontri si terranno c/o APLA Parma;

2) Si prende atto che in seno al C.T.P.A. di Parma i rappresentanti delle firmatarie sono:

- GLA;

- APLA;

- CNA;

- FILLEA;

- FILCA;

- FENEAL.

3) I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), indicati dalle organizzazioni sindacali, sono:

- FILLEA;

- FILCA;

- FENEAL.

Nominativi, indirizzi, reperibilità dei RLST vengono comunicati immediatamente, alle imprese ed ai loro dipendenti, nonché all'ASL, al C.T.P. dell'industria, e al C.R.P.;

4) In accordo con le Casse Edili e con periodicità semestrale il C.T.P.A. acquisirà:

- Elenco delle imprese che hanno aderito al C.T.P.A. ed optato per il RLST;

- Elenco delle imprese che hanno optato per il RLSA; Al riguardo, su richiesta di una delle parti, potranno essere verificate le modalità di designazione ed i percorsi formativi sostenuti dall'azienda per il RLSA avvenute successivamente all'1.1.2001;

- I dati sulla regolarità dei versamenti stabiliti per sostenere l'attività e l'operatività degli RLST e del CTPA. A tale proposito si concorda che dall'1.1.2001 la percentuale di accantonamento per la sicurezza, potrà essere elevata dello 0,15%;

5) Il C.T.P.A., sulla base di linee operative concordate, porterà a conoscenza del C.T.P. industria i nominativi RLST, l'elenco delle imprese che hanno optato per il rappresentante territoriale, l'elenco delle imprese che hanno optato per il RLSA con i nominativi dei designati.

6) Quanto sopra troverà attuazione anche oltre il 31.12.2002 salvo disdetta di una delle parti firmatarie. (Sommario)

Contribuzioni concordate alla Cassa Edile di Parma - 1.1.2001

1.

Ferie e gratifica natalizia

18,50

2.

APE e APES

5,65

3.

Contributo 5/6 + 1/6

3,00

4.

Scuola edile

1,00

5.

Asili

0,50

6.

Q.A.C.T.

0,50

7.

Q.A.C.N.

0,185

8.

C.T.P.

0,45

9.

RLST funzionalità

0,30

10.

FRS (9000 annue per addetto)

 

11.

Indumenti e scarpe

0,65

 

Totale lordo complessivo

30,735 (Sommario)

Allegato A - Allegato al C.C.P.L. 27 ottobre 1989

Appalti

Schema di lettera che l'impresa appaltante (o subappaltante) è tenuta a trasmettere - 15 giorni prima dell'inizio dei lavori - alla Cassa Edile, nonché ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale, alle OO.SS. di categoria e, per conoscenza, agli Istituti di previdenza ed assistenza.

Raccomandata A.R.

Data,

Oggetto:

 

C.C.N.L. 10 marzo 1989 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini - Appalto e subappalto

 

 

Spett.le

 

- Cassa Edile di Parma

 

- FILLEA-CGIL

 

- FILCA-CISL

 

- FENEAL-UIL

e p.c.

 

 

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Sede di Parma

 

- Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

 

Sede di Parma

La sottoscritta impresa (1) ................................. agli effetti della "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale 10 marzo 1989 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa ..................... cantiere di ................ data prevista per l'inizio lavori ............................... numero presumibile dei lavoratori occupati distinto per categoria di inquadramento .................................................... tempi previsti per la realizzazione dell'opera ............................

Dichiara altresì di avere inserito, nel contratto, specifica clausola di risoluzione nell'ipotesi di manifesta violazione delle norme di legge ed obblighi contrattuali da parte dell'impresa esecutrice;

Per la Cassa Edile, a norma del citato contratto, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

(timbro e firma)

........................

n. 1 allegato per la Cassa Edile.

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.
(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappalatrice. (Sommario)

Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

La sottoscritta impresa (1) ......................................... dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ................ ha assunto per conto dell'Impresa (2) ............... l'esecuzione dei lavori di ...................., da effettuarsi con personale proprio, nel cantiere di ................................

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il Contratto Collettivo Nazionale 10 marzo 1989 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta impresa, mentre consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse, si dichiara consapevole della possibilità di risoluzione, da parte del committente, del contratto di appalto o subappalto in caso di accertata violazione degli obblighi di cui alla presente dichiarazione.

Data,

....................

 

(timbro e firma)

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante. (Sommario)