Edili (piccola industria)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini di Parma
Data stipula: 6 luglio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Parma


Sommario:

- Qualificazione del settore;
- Mensa;
- Formazione professionale;
-Trasferta;
- Trasporto;
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione per Gli impiegati.;
- Elemento Economico Territoriale;
- Una tantum;
- Norma finale;
- Decorrenza e durata.

Il 6 luglio 1998, in Parma

tra:

- Il Gruppo Costruttori Edili aderente all'Associazione delle Piccole e Medie industrie di Parma;

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL.

Si conviene e si stipula quanto segue per il rinnovo del Contratto di Lavoro Territoriale integrativo del C.C.N.L. 21.7.1995 da valere per le piccole e medie imprese e edili della provincia di Parma e per il personale da esse dipendenti.

Art. 1 - Qualificazione del settore

Per una maggiore qualificazione del settore edile e a fronte di un sempre maggiore aumento del fenomeno del lavoro nero, abusivo ed irregolare anche nella provincia di Parma che rischia di compromettere la sopravvivenza delle imprese che rispettano le norme ed i contratti, le parti firmatarie del presente accordo ritengono:

- che si debbano intensificare i controlli da parte degli organi di vigilanza (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, AUSL) per combattere l'evasione contributiva e la non applicazione dei contratti;

- che occorra operare per tutelare le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro in edilizia;

- che occorra rafforzare, anche attraverso le relazioni sindacali, le strutture della imprese sane, per un rilancio del settore delle costruzioni nella provincia di Parma.

A tal fine ed in relazione a quanto già definito con altre associazioni di categoria, le parti firmatarie del presente accordo convengono:

- di proporre congiuntamente alle sedi provinciali di INPS e INAIL un'azione di monitoraggio permanente;

- di proporre alle sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Edile della provincia di Parma in attesa di intese nazionali in materie;

- di dar vita, in via sperimentale, ad un'azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile di Parma e quelli di pertinenza della CCIAA di Parma, sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del Contratto Collettivo del settore;

- in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa Edile di Parma, di inadempienze, anche solo parziali degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate, di comune intesa, opportune iniziative di sensibilizzazione dapprima delle Imprese interessate e quindi, in caso di insuccesso, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti Organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalla leggi 55/90 e 341/95;

- che la Cassa Edile della provincia di Parma dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle Imprese inadempienti e la sede per la raccolta delle informazioni relative all'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Parma; a tal fine le parti concordano sulla necessità ormai improrogabile di riconoscere la stessa quale unico organismo di riferimento per il settore a livello provinciale e quindi all'interno della stessa di identificare un percorso che porti alla concretizzazione della pari dignità e della rappresentanza di tutti i soggetti che operano nel settore e nello stesso tempo che porti all'applicazione piena di tutti i riferimenti di emanazione contrattuale che hanno a riferimento la Cassa Edite stessa;

- di attivarsi congiuntamente nei confronti della Prefettura di Parma e delle Pubbliche Amministrazioni competenti, con la finalità di monitorare l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle regole relative alla vigente normative in tema di valutazione ed esclusione delle cosiddette "offerte anomale" di cui all'art. 7 del decreto Legge 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella Legge 2 giugno 1995 n. 216 e successive modificazioni con particolare al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; in seguito alla predetta iniziativa dovrà essere instaurato un rapporto informativo costante con le predette stazioni appaltanti affinché alla Prefettura siano tempestivamente comunicati i nominativi delle Imprese che hanno presentato offerte anomale del citato art. 7 (numero di offerte valide inferiori a 5 per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria) nonché le offerte che hanno presentato ribassi anomali per appalti superiori alla soglia comunitaria e che comunque sono risultate aggiudicatarie dei lavori;

- in relazione a dette segnalazioni, le parti solleciteranno la Prefettura a promuovere controlli e verifiche circa l'osservanza delle norme contrattuali e legislative in materia contributiva, di igiene e sicurezza sul lavoro, da parte delle imprese aggiudicatarie, avvalendosi degli organi preposti alla vigilanza;

- ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro, della sicurezza sul lavoro ma anche della nuova normativa di legge prevista in ambito di subfornitura; specificatamente conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad INPS, INAIL, Cassa Edile e di quanto previsto in merito alla subfornitura;

- inoltre l'impresa subappaltatrice dovrà assumere l'impegno di consegnare all'impresa appaltatrice l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione;

- l'Associazione della Piccole e Media imprese di Parma impegna le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

- le Parti firmatarie del presente atto, richiederanno congiuntamente alle stazioni appaltanti ed ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile del numero e dell'oggetto delle opere appaltate nonché di impegnare il direttore dei lavori ed i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'impresa esecutrice delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

- per favorire l'attuazione di tutto quanto sopra le Parti richiederanno un incontro agli Organi di vigilanza (Prefettura, Direzione Provinciale del lavoro e servizi ispettivi, INPS, INAIL e AUSL) per sensibilizzarli ad assumere iniziative sistematiche contro il lavoro irregolare, anche costituendo uno specifico nucleo operativo;

- allo scopo di rendere operativo l'impegno concordemente assunto inteso a contrastare ogni forma di lavoro irregolare e al fine di sviluppare ogni possibile azione diretta alla riqualificazione del settore, le parti convengono sulla costituzione di una commissione paritetica interassociativa con il compito di dar vita ad iniziative finalizzate, raggiungimento degli obiettivi sopra descritti con poteri e compiti per l'elaborazione proposte e la formulazione di suggerimenti. (Sommario)

Art. 2 - Mensa

Per l'adempimento di cui dell'art. "Mensa" del C.C.P.L. 6 ottobre 1989, fermo restando quanto ivi già concordato in termini di utilizzo prioritario di imprese specializzate e di ripartizioni degli incrementi del prezzo del pasto, l'onore aggiuntivo a carico dell'impresa nell'ipotesi in cui non risulti possibile la fornitura da parte di aziende specializzate nelle ristorazione, ma si debba far riferimento a soluzioni diverse quali ad esempio, la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi del cantiere, a far tempo dal 1° luglio 1998 non dovrà superare il valore di 4.500 lire.

Detto importo, con decorrenza 1° gennaio 2000 verrà elevato alla cifra di 5.000 lire. (Sommario)

Art. 3 - Formazione professionale

Le parti riconoscono alla Scuola Edile il ruolo centrale per la realizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione anche in materia di sicurezza. Per questo l'attività dell'Ente scuola sarà sostenuta proprio per favorire oltre all'attuazione delle consuete iniziative di formazione, anche la realizzazione tramite il servizio di sicurezza, dei necessari interventi formativi rivolti ai lavoratoti di prima assunzione.

Nel contempo si valuterà la possibilità, ricorrendone le condizioni, di promuovere la formazione degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di formazione, nonché iniziative per la riqualificazione del personale occupato nel settore.

A tal fine le imprese aderenti all'API comunicheranno alla Scuole Edile la realtà occupazionale riferita ai predetti contratti. (Sommario)

Art. 4 - Trasferta

La presente disciplina è stabilita ad Integrazione ed in applicazione degli articoli 25 e 55 del C.C.N.L. 21.7.1995.

Per gli operai e gli impiegati tecnici di cantiere che seguono l'orario normale di cantiere, comandati a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i cinque Km dai confini territoriali del comune di assunzione, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, una indennità giornaliera, a titolo di diaria, che si intende comprensiva di quella stabilita dal C.C.N.L. vigente. I valori giornalieri della indennità di trasferta sono quelli di seguito indicati:

Fasce chilometriche

Ind. giorn.ra di trasferta

Da 5 Km. a 20 Km.

lire 12.000

Da 21 Km. a 40 Km.

lire 13.000

Oltre 40 Km.

lire 16.000

 

La diaria di cui al comma precedente non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alle sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Si intende realizzata la condizione di "effettivo vantaggio" quando il lavoratore consegue un avvicinamento tale che la distanza tra la propria abitazione ed il cantiere sia pari od inferiore a dodici Km. misurati nel percorso più breve e comunque quando il cantiere sia posto entro cinque Km. Dai confini territoriali del comune di residenza od abituale dimora. Le parti si incontreranno entro la fine dell'anno per verificare l'efficacia di tale sistema ed eventualmente apportare le modifiche che lo rendano più consono all'esigenza delle imprese e dei lavoratori. La presente disciplina sostituisce quanto previsto in materia da preesistenti accordi, restando i trattamenti aziendali più favorevoli ai lavoratori. In tutti i casi definito non è cumulabile con analoghi trattamenti in essere aziendalmente. (Sommario)

Art. 5 - Trasporto

Fermo restando quanto già previsto dell'accordo provinciale del 6 ottobre 1989, l'indennità "Trasporti", dal 1° luglio 1998 è così modificata:

fino a

5 Km

nessun rimborso

fino a

10 Km

lire 1.400 al giorno

fino a

20 Km

lire 2.800 al giorno

fino a

30 Km

lire 4.200 al giorno

oltre

30 Km

lire 4.800 al giorno

La predetta indennità a far tempo dal 1° gennaio 2000 viene elevata ai seguenti importi:

fino a

5 Km

nessun rimborso

fino a

10 Km

lire 1.600 al giorno

fino a

20 Km

lire 3.200 al giorno

fino a

30 Km

lire 4.800 al giorno

oltre

30 Km

lire 6.000 al giorno

  (Sommario)

Art. 6 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione per gli impiegati

In attuazione dell'art. 12 C.C.N.L. 21.7.1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre previste dal Contratto Integrativo Provinciale del 6 ottobre 1989. (Sommario)

Art. 7 - Elemento Economico Territoriale

Le parti convengono di istituire un elemento economico territoriale (E.E.T.) determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito in legge n. 135 del 23.5.1997, dall'andamento complessivo del settore edile nella Provincia di Parma.

Nel periodo 1998/2001 l'entità delle E.E.T. sarà determinata ogni anno nei limiti della misura massima prevista dall'accordo nazionale in funzione del miglior andamento complessivo del settore come sopra definito.

A tal fine entro il mese di novembre di ciascun anno le parti verificheranno l'andamento complessivo ed i risultati relativi alla Provincia di Parma nel periodo dell'anno edile 1/10 30/9 immediatamente precedente, confrontandoli con i valori medi dei 3 anni edili 1994 - 1997 ai fini della conferma dell'E.E.T. o della variazione della sua misura.

Per tutto ciò verranno analizzati i dati provenienti da QUASCO e dalla Cassa Edile con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

1. Andamento dell'attività e produttiva, rilevabile dal valore economico delle aggiudicazioni di Appalti Pubblici e dal valore economico delle concessioni edilizie;

2. Andamento occupazionale rilevabile sulle base del numero delle ore lavorate e denunciate in Cassa Edile anche in relazione all'operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare.

Per il 1998 a decorrere dal mese di luglio ed in attesa della verifica e delle determinazioni da compiersi entro il 30 novembre verranno erogate a titolo di acconto dell'E.E.T. le seguenti somme mensili riproporzionate sulle ore effettivamente retribuite.

Livelli

Mensile

Orario

7

108.679

-

6

97.811

-

5

81.509

-

4

86.075

439,74

3

70.641

408,33

2

73.577

367,50

1

54.339

314,10

In considerazione del carattere innovativo dell'Istituto retributivo in oggetto, le parti conferiscono carattere sperimentale alla disciplina convenuta nel presente articolo. Pertanto fermi restando i vincoli posti dal C.C.N.L., l'attuale struttura dell'E.E.T. potrà essere integrata o modificata in occasione della verifica prevista per il mese di novembre 1998, sulla base delle esperienze maturate. (Sommario)

Art. 8 - Una tantum

Ai dipendenti in forza alla data di stipula del presento accordo, verrà corrisposto, una somma "una tantum" pari a lire 200.000 (duecentomila) da erogarsi:

- 100.000 con la retribuzione del mese di luglio 1998;
- 100.000 con la retribuzione del mese di novembre 1998.

Tale somma non avrà alcuna incidenza sul T.F.R. e sugli Istituti contrattuali in quanto nella sua determinazione si è già tenuto conto degli effetti riflessi. (Sommario)

Norma finale

Si intendono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. (Sommario)

Decorrenza e durata

Al presente Accordo ha le decorrenze in esso previste e validità dall'1.1.1998 sino al 31.12.2001, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le Parti, inoltre, confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente all'Accordo Integrativo Provinciale 6.10.1989 e precedenti, deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali e il tutto rimane in vigore sino al successivo rinnovo. ( Sommario)