Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Oristano
Data stipula: 20 dicembre 1999

Inizio validità: 1 novembre 1999
Contratto territoriale per la provincia di Oristano


Sommario:

- Sistema di informazioni
- Osservatorio territoriale
- Determinazione dell'elemento economico territoriale
- Mensa
- Indennità concorso spese trasporto
- Trasferta
- Attrezzi di lavoro
- Vestiario
- Ferie
- Patronati
- Organismi paritetici
- Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
- Interessi per ritardati pagamenti
- Decorrenza e durata 

Il 20 dicembre 1999 presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano,

tra

la Sezione costruttori edili dell'associazione degli industriali della provincia di Oristano, aderente all'ANCE

e, in ordire alfabetico,

la FENEAL-UIL di Oristano

la FILCA-CISL di Oristano

la FILLEA-CGIL di Oristano

visti

- il C.C.N.L. ANCE, INTERSIND del 5 luglio 1995 e l'accordo nazionale dell'11 giugno 1997;

- l'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135, la lettera del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare della Direzione Generale dell'INPS del 6 novembre 1996 n. 213;

per il rinnovo del Contratto Territoriale Provinciale del 1° agosto 1989, da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Nazionale citato e per i lavoratori da esse dipendenti - siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati - e per la Provincia di competenza,

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Sistema di informazioni

Fermo restando l'ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per il settore industria e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere negoziale, le parti si incontreranno con periodicità semestrale - dietro richiesta di una di esse - per un esame dell'andamento del settore nella Provincia di Oristano.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo. (Sommario)

Art. 2 - Osservatorio territoriale

Per l'attuazione di quanto previsto dal "Sistema di concertazione ed informazione" contrattuale ed al fine di pervenire ad un monitoraggio dell'andamento del settore nella provincia che possa consentire l'individuazione e l'adozione di comportamenti tesi allo sviluppo e ad un migliore consolidamento della realtà produttiva del territorio, oltre che a contrastare i fenomeni di lavoro irregolare, le parti convengono sulla costituzione di un Osservatorio Provinciale con sede presso gli uffici di Oristano della Cassa Edile.

La composizione di detto Osservatorio verrà definita entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, termine entro il quale le parti sono inoltre impegnate a definire la qualità e la quantità delle informazioni necessarie, nonché le relative fonti possibili, siano esse pubbliche e/o private, indicando come fondamentale il contributo che in proposito può essere apportato dagli Enti paritetici, con particolare riferimento alla Cassa Edile. (Sommario)

Art. 3 - Determinazione dell'elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. le parti sottoscritte terranno conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, all'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero di imprese e di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Oristano, numero di ore lavorate e monte salari relativo alle denunce delle imprese alla suddetta Cassa;

- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati e cantierati;

- numero degli addetti collocati in CIG ordinaria e straordinaria e iscritti nelle liste di mobilità e numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione.

L'E.E.T. di cui agli artt. 39, lett. D) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è pertanto stabilito del 5% rispettivamente dei minimi di paga base a decorrere dal 1° novembre 1999 secondo gli importi di cui allegata tabella.

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 di giugno del 2000 per verificare, sulla base degli indicatori sopra elencati, la possibilità di procedere ad un incremento dell'E.E.T., comunque non superiore al 2% dei minimi di paga base e di stipendio che, in tal caso, sarà corrisposto con decorrenza 1° luglio 2000.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'E.E.T. in rapporto ai parametri sopra individuati e riferiti all'anno solare precedente, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre attualmente in atto. (Sommario)

Art. 4 - Mensa

Nei cantieri dove non siano costituite mense aziendali sarà riconosciuta a tutti i dipendenti, con decorrenza 20 dicembre 1999, una indennità sostitutiva giornaliera, per ogni giornata di effettiva prestazione pari a Lire 2.600.

La suddetta indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio di mensa.

Gli oneri relativi - in caso di istituzione del servizio di mensa - sono ripartiti per 3/4 a carico dell'impresa e 1/4 a carico del lavoratore.

Per i cantieri di durata non inferiore ad un anno, che occupino almeno 40 dipendenti di cui l'80% richiedano di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa. (Sommario)

Art. 5 - Indennità concorso spese trasporto

A far data dal 20 dicembre 1999 viene erogata una indennità complessiva di trasporto, subordinata a giornata di effettiva presenza, di Lire 1.500 giornaliere per i lavoratori percorrenti fino a 25 Km. di distanza, oltre tale limite l'indennità verrà proporzionalmente, aumentata di Lire 70 per Km.

Le indennità non sono dovute nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzo proprio.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che in occasione dell'incontro relativo all'E.E.T., di cui all'art. 3, si procederà anche alla verifica della possibilità di un aumento dell'indennità di concorso spese di trasporto. (Sommario)

Art. 6 - Trasferta

Ferme restando le altre innovazioni e tenuto conto delle innovazioni intervenute in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale del trattamento economico di trasferta, la diaria giornaliera prevista a titolo risarcitorio del maggior disagio verrà corrisposta all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine territoriale del comune di assunzione, nella seguente misura:

- oltre Km 12: 10% (Sommario)

Art. 7 - Attrezzi di lavoro

La fornitura degli attrezzi da lavoro incomberà alle imprese e gli operai avranno il dovere del loro buon uso e conservazione. Nel caso eccezionale in cui l'azienda non fornisca gli attrezzi da lavoro sarà corrisposta, agli operai che usano i propri, una indennità mensile di Lire 25.000. (Sommario)

Art. 8 - Vestiario

Fermo restando l'obbligo di dotare per il tempo strettamente necessario di mezzi protettivi i lavoratori adibiti a particolari specifiche mansioni, le imprese forniranno altresì a ogni lavoratore nei cantieri con durata prevista di lavoro di oltre un anno, una tuta e un paio di scarpe antinfortunistiche.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di incontrarsi entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto per verificare la possibilità che la Cassa e Scuola Edile della Provincia di Oristano possa adempiere all'obbligo della consegna del vestiario ai lavoratori. (Sommario)

Art. 9 - Ferie

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

- due settimane nel mese di agosto;

- una settimana in occasione delle feste di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi diversi con accordi a livello aziendale, fatte salve le esigenze delle imprese. (Sommario)

Art. 10 - Patronati

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20.05.1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804.

Fatto salvo il contenuto dei commi precedenti, in presenza di particolari e motivate esigenze la Sezione Costruttori Edili, su proposta delle OO.SS., si adopererà presso le imprese associate per il soddisfacimento delle stesse. (Sommario)

Art. 11 - Organismi paritetici

In riferimento alla possibilità di una adeguata azione di rafforzamento territoriale della Cassa e Scuola Edile della Provincia di Oristano e del C.P.T.O. - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni della Provincia di Oristano - le parti concordano di incontrarsi entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto per la definizione degli aspetti operativi di riassetto generale e contributivo.

Dichiarazione a verbale

All'incontro di cui sopra parteciperanno tutte le organizzazioni rappresentate negli organismi paritetici. (Sommario)

Art. 12 - Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza

Le parti in attesa della definizione a livello nazionale del quadro legislativo che regola la materia, consapevoli che è in atto a livello parlamentare un processo di modifica sostanziale dell'attuale normativa che disciplina la rappresentanza sindacale nelle imprese con meno di 16 dipendenti, si impegnano ad incontrarsi tempestivamente, appena le modifiche saranno approvate, per adeguarsi alla nuova normativa prodotta. (Sommario)

Art. 13 - Interessi per ritardati pagamenti

Le parti convengono di incontrarsi entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto per una verifica dell'attuale regime sanzionatorio praticato dalla Cassa e Scuola Edile della Provincia di Oristano. (Sommario)

Art. 14 - Decorrenza e durata

Le presenti norme integrative entrano in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Oristano, il 1° novembre 1999 ed hanno una durata fino alla data che, per i contratti integrativi provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995. (Sommario)