EDILI (ARTIGIANATO)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Novara


 

Data di Stipula: 29-03-1999
Inizio validita': 01-05-1999
Scadenza normativa: 30-06-2003
 
Rubrica: Accordo territoriale per la provincia di Novara


Il 29 marzo 1999 in Novara presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola

tra

la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola;

la CNA - Confederazione dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese Associazione Provinciale di Novara;

e

la FILLEA - CGIL;

la FILCA - CISL;

la FENEAL - UIL;

che costituiscono la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni

viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia di Novara, in applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL del Piemonte 11.02.1999.

Art. 1 - Indennità territoriale di settore

Gli importi della indennità territoriale di settore, sottoriportati, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, vengono congelati in cifra e non saranno più soggetti ad alcun aumento.

Operaio Livello 4

L. 1.326,58

Operaio Livello 3

L. 1.235,50

Operaio Livello 2

L. 1.119,50

Operaio Livello 1

L. 975,25

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità. (Sommario)

Art. 2 - Premio di produzione impiegati

Gli importi del premio di produzione degli impiegati, sottoriportati, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, vengono congelati in cifra e non saranno più soggetti ad alcun aumento.

Impiegato Livello 7

L. 300.056

Impiegato Livello 6

L. 281.227

Impiegato Livello 5

L. 236.610

Impiegato Livello 4

L. 210.472

Impiegato Livello 3

L. 192.284

Impiegato Livello 2

L. 174.960

Impiegato Livello 1

L. 152.012

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità. (Sommario)

Art. 3 - Elemento Economico Territoriale

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal C.C.N.L. 27.10.1995, dall'Accordo Nazionale 14.4.1997 e dal CCRIL del Piemonte 11.2.1999, nonché in conformità all'art. 2 del D.L. n. 67 del 25.3.1997, convertito in legge n. 135/97, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale - E.E.T., di cui al C.C.N.L. 27.10.1995, la cui entità non potrà in ogni caso superare, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 14.4.1997, la percentuale del 6%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio ed è da considerarsi competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto e la decorrenza dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi dl produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente accordo provinciale, fatto salvo quanto convenuto al successivo comma e definito in via transitoria esclusivamente per il periodo 1° maggio/31 dicembre 1999, le parti entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica del dIrItto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 10 ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 1997/30 settembre 1998, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente accordo.

Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio/31 dicembre 1999 le parti, entro il 15 maggio 1999, procederanno al raffronto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/31 marzo 1999 con quelli del periodo 1° ottobre 1997/30 settembre 1998.

Qualora dalla verifica risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T., relativamente al periodo 1° maggio/30 novembre 1999, l'E.E.T. sarà riconosciuto, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 14.4.1 nella misura prevista dalla tabella a) allegata.

A decorrere dal 1° dicembre 1999, fatti salvi i presupposti sopra definiti per la sua corresponsione, gli importi dell'E.E.T. saranno quelli riportati nella tabella b) allegata. (Sommario)

Art. 4 - Mensa

Le parti nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture dl ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, una somma giornaliera a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, nella misura di lire 9.000 giornaliere.

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo dl cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori, compresi apprendisti e CFL, che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una indennità sostitutiva per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dal C.C.N.L. 27.10.1995, nelle seguenti misure:

dal 1° maggio 1999

dal 1° dicembre 1999

lire 840

lire 885

Per gli impiegati l'importo mensile è pari a:

dal 1° maggio 1999

dal 1° dicembre 1999

lire 147.840

lire 155.760

 

Art. 5 - Trasferta operai

(compresi apprendisti e CFL)

- Spese di viaggio.

I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali dal Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi, comunque non superiori a Km 10 dal centro del comune, hanno diritto, in assenza dei mezzi dell'azienda, al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso spese verrà valutato secondo le tabelle ACI per una vettura di media cilindrata (1.000cmc) per una percorrenza di 15.000 Km annui.

- Vitto

Per i lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione -per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera nelle seguenti misure:

dal 1° maggio 1999

dal 1° dicembre 1999

lire 13.000

lire 14.000

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, una indennità sostitutiva di lire 8.500.

- Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 15 e sino al limite di Km 30 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diana del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 30 e sino al limite di Km 45 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale dl cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 45 e sino al limite di Km 60 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare [a propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 60 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché in tale ipotesi avrà diritto al trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 25 lettera A - Norme Generali - del C.C.N.L. 27.10.1995.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza reale stradale.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. (Sommario)

Art. 6 - Lavori in galleria

Ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 27 Ottobre 1995 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una indennità nelle seguenti percentuali:

- per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;

- per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;

- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%;

Avuta presente la normativa del C.C.N.L. 27 Ottobre 1995 nel caso in cui i lavori in galleria sì svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità. (Sommario)

Art. 7 - Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 27 Ottobre 1995 l'indennità per lavori eseguiti In alta montagna viene stabilita nella seguente misura:

- per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: 8%;

- per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: 10%;

- per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: 14%.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità contingenza. (Sommario)

Art. 8 - Sfera di applicazione

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Novara per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del C.C.N.L. 27.10.1995 e del CCRIL 11.02.1999. (Sommario)

Art. 9 - Decorrenza e durata

Il presente accordo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1° maggio 1999 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal C.C.N.L. 27 ottobre 1995.

Per le normative non espressamente modificate dal presente accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale, che peraltro le parti si impegnano a ridefinire in sede di Commissione interassociativa entro il 31 maggio 1999. (Sommario)

Tabelle Elemento Economico Territoriale - E.E.T.

Tabella a)

E.E.T. dal 1° maggio 1999

Livelli

Impiegati

Operai

7

45.635

 

6

39.876

 

5

33.168

 

4

30.720

177,57

3

28.716

165,98

2

25.377

146,68

1

22.260

128,67

Tabella b)

E.E.T. dal 1° dicembre 1999

Livelli

Impiegati

Operai

7

83.484

 

6

71.968

 

5

58.551

 

4

53.654

310,13

3

49.647

286,97

2

42.969

248,37

1

36.736

212,34

  (Sommario)

Art. 3 - allegato A)

29 MARZO 1999

Protocollo di verifica

Art. 1

- In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo Territoriale del 29 marzo 1999, vengono individuati i seguenti parametri ed indici economici di riferimento, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi e relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.

- I parametri e gli indici economici di riferimento -forniti, su richiesta delle parti sottoscritte, dalla Cassa Edile di Mutualità e di assistenza di Novara e dalla Scuola Edile Novarese sono relativi all'esercizio 1° ottobre 1997-30 settembre 1998.

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI VALORI DI RIFERIMENTO
ORE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE
46,86

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento

ORE FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA EDILE (per 1000)
ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE
0,89

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE
LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE
1604,84

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPORTO APPALTI DENUNCIATI IN CASSA EDILE 112.861.363.138

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPRESE ATTIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE 608

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

Art. 2

- I parametri e gli indici di cui al precedente art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.

- Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri/indici fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.

- Per l'indice relativo alle "imprese attive iscritte alla cassa edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore.

- Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

- A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere negativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da incidere in maniera significativa sull'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per la verifica successiva.

- Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2. (Sommario)