CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

Addì 25 Marzo 2003 presso la sede dell’Associazione Industriali della Provincia di Nuoro,

 

tra

 

la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Nuoro, rappresentata dal Presidente Geom. Gian Franco Burrai, assistito da una delegazione di imprenditori composta dai signori Angelo Attene,  Natale Cancellu, Giulio Giorgi, Benedetto Gungui, Edoardo Marziani e dal Direttore dell'Associazione degli Industriali, Francesco Flore

 

e

 

la FILLEA-CGIL di Nuoro, rappresentata dal Segr. Giuseppino Ghisu

 

la FILCA-CISL di Nuoro, rappresentata dal Segr. Giovanni Marongiu e dal sig. Maurizio Piras

 

la FENEAL-UIL di Nuoro, rappresentata dal Segr. Mario Arzu e signora Alessandra Carracoi

 

visti

 

-          L'art. 39 del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 Gennaio 2000;

-          l’Accordo Nazionale 29 Gennaio 2002;

richiamata

 

la premessa al citato CCNL 29 gennaio 2000 per il rinnovo del Contratto Territoriale Provinciale del 5 Settembre 2000, da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto nazionale citato e per i lavoratori da esse dipendenti – siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati – e per la provincia di competenza,

 

si conviene quanto segue:

 

POLITICHE DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILI

 

-          Nell’ambito di una politica tesa al sostegno della regolarità contributiva sia nei lavori pubblici come nei lavori privati, la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali di Nuoro e le Organizzazioni Sindacali territoriali sottoscritte si impegnano ad intervenire attraverso il sistema degli organismi paritetici secondo quanto stabilito nell’accordo nazionale del 29.1.2002.

 

-          Inoltre ritengono necessario il coinvolgimento della Amministrazione Provinciale e degli enti appaltanti nell’attivare iniziative atte alla verifica costante del pieno rispetto delle norme di garanzia e tutela del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ivi compreso l’articolato complesso comparto dei lavori privati.

 

-          Il complesso della normativa in materia di lavoro nell’industria e nei cantieri, è finalizzato a tutelare il diritto dei lavoratori alla corresponsione della retribuzione nel rispetto di quanto previsto dal CCNL ivi compreso, la Cassa Edile, ad assicurare l’osservanza delle norme concernenti il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ed a garantire le condizioni di sicurezza e la tuela e salvaguardia dell’integrità fisica dei lavoratori.

 

-          Inoltre come previsto dall’art. 3, comma 8, lett. b), del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni, anche i committenti privati sono tenuti a richiedere alle imprese esecutrici di lavori edili la dichiarazione dell’avvenuta denuncia agli enti preposti, Cassa Edile compresa come prevista dalle normative di legge e dal CCNL.

ART. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI

 

Fermo restando l’ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell’art. 39 del CCNL 29.01.2000 per il settore industria e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere negoziale, le parti si incontreranno con periodicità semestrale – dietro richiesta di una di esse – per un esame dell’andamento del settore nella Provincia di Nuoro.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo.

 

 

ART. 2 - OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI

 

-          Ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile, di concerto con il Tavolo di Concertazione permanente per le opere strategiche infrastrutturali istituito presso l’Assessorato ai LL.PP. dell’Amministrazione Provinciale fra le Associazioni di categoria operanti nel settore edile di cui all’allegato 3;

 

-          ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, nelle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

 

-          riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici,

 

-          ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

 

le parti concordano di istituire, entro 6 mesi, per la Provincia di Nuoro, un "Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti".

 

L'Osservatorio, che potrà essere stabilmente insediato con la creazione di una Commissione di composizione paritetica, nominata dalle OO.SS. dei lavoratori e dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Nuoro, si avvarrà della struttura della Cassa Edile e potrà richiedere la collaborazione degli altri enti paritetici. La nascita dell'Osservatorio non dovrà comportare, in alcun modo, costi aggiuntivi per le imprese.

 

L'Osservatorio si propone come obiettivo la creazione di un sistema informativo territoriale che analizzi ed elabori i seguenti dati aggregati:

 

-          andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere edili di interesse pubblico e privato;

 

-          evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concertazione e specializzazione;

 

-          andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionali e contributivi;

 

-          andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

 

Altro obiettivo è quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazione tra le parti sociali e le amministrazioni appaltanti, le committenti ed i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell'intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività informativa dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

 

1)       una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi e da realizzarsi mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti.

2)       analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

a)       enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorchè settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b)       banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili;

c)       soggetti interni al settore delle costruzioni ivi compresi quelli tradizionalmente prodotti dall'ANCE o dalle OO.SS.

 

 

ART. - 3 BANCA DATI

 

Le parti concordano, inoltre, l’utilizzo della banca dati operativa presso la Cassa Edile di Nuoro per il monitoraggio del mercato del lavoro nel settore, stipulando apposito protocollo d’intesa con l’Amministrazione Provinciale  in qualità di soggetto unico di servizi per l’impiego.

 

 

ART. - 4 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

 

Si intende recepita la normativa prevista dal C.C.N.L. del 29.01.2000.

 

 

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

 

Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 5.7.95, l’orario normale contrattuale di lavoro per gli operai è fissato in 40 ore settimanali di media annua, di norma ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso di 10 ore giornaliere.

In proposito le parti riconoscono l’opportunità di addivenire ad una regolamentazione delle prestazioni lavorative sulla base di una diversa distribuzione dell’orario di lavoro in termini di flessibilità sul periodo annuale e, pertanto, convengono di definire criteri e modalità operativi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo anche alla luce di quanto concordato dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali nell'accordo del 29.01.2000. Il godimento dei riposi annui viene disciplinato dal c.c.n.l. del 29.01.2000. In Attesa di tale accordo fra le parti si conferma la validità della disciplina dell'orario di lavoro in atto.

 

 

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità all’accordo nazionale 29.1.2002 l’Elemento Economico Territoriale è determinato con quanto previsto dal CCNL 29.1.2000 e dall’Integrativo Provinciale 5.9.2000.

 

L’Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato E.E.T.) di cui agli articoli 39, lett. d), e 47 del CCNL 29.1.2000, valutata la situazione economica generale e verificati gli indicatori previsti dal CCNL nazionale si concorda che la misura dell’E.E.T. è stabilito nel 10% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° Marzo 2003 e nella misura del 13% dei medesimi minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2004. Tali percentuali sostituiscono i valori già individuati con il Contratto Integrativo 5.9.2000. 

 

Pertanto gli importi dell’Elemento Economico Territoriale sulla base delle linee indicate sono quelli riportati dall’allegato 1) al presente contratto. 

 

 

CLAUSOLE VARIE

 

1)       Le parti si danno atto che l’E.E.T. di cui sopra per propria funzione e natura trova disciplina di maturazione, spettanza ed erogazione esclusivamente nel presente accordo e nel vigente CCNL per gli addetti all’industria edile delle imprese aderenti all’ANCE, in base ai quali sarà corrisposto.

 

2)       A fronte di eventi anomali, non previsti e non prevedibili, di eccezionale rilevanza, è data facoltà a ciascuna delle parti firmatarie di richiedere uno specifico incontro per valutare le implicazioni occupazionali che le mutate situazioni del settore potrebbero avere sugli indicatori concordati.

 

3)       Le parti hanno inteso definire qui contestualmente l’importo del premio spettante, la cui incidenza sui singoli istituti è quella prevista dal CCNL: peraltro, detto E.E.T. non avrà alcuna ulteriore incidenza sul trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le parti, ex articolo 2120 c.c., 2° comma, intendono espressamente escluderne l’imputazione.

 

4)       Le parti si danno atto che l’erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva, prevista dal protocollo 23.7.93 e dai D.L. 14.06.96 n. 318 e 24.9.96 n. 499.

 

5)       In conformità a quanto disposto dal CCNL, l’indennità territoriale di settore per gli operai e per gli impiegati restano fissati negli importi previsti dal contratto integrativo provinciale di lavoro del 5 Settembre 2000.

 

 

ART. 7 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

 

Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del CCNL 29.1.2000 e all’Integrativo provinciale 5.9.2000, l'indennità territoriale di settore resta ferma e confermata negli importi e misure attualmente in atto.

 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

 

In adempimento a quanto disposto in materia dal CCNL, la percentuale per ferie, gratifica natalizia, e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio, o malattia professionale, resta fissata nelle misure previste dal CCNL in vigore.

 

 

ART. 9 - ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE

 

E' fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Nuoro di continuare ad accantonare presso la Cassa Edile provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte, l'importo retributivo per quota ferie e gratifica natalizia,  secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali  Nazionali per il rinnovo del CCNL in data 29.01.2000.

 

 

ART. 10 - MENSA

 

Nei cantieri dove non siano costituite mense aziendali sarà riconosciuta a tutti i dipendenti, l'indennità sostitutiva oraria in atto, per ogni ora di effettiva prestazione pari a € 0,13.

 

La suddetta indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio di mensa.

 

Gli oneri relativi – in caso di istituzione del servizio di mensa – sono ripartiti per ¾ a carico dell’impresa e ¼ a carico del lavoratore.

 

Per i cantieri di durata non inferiore ad un anno, che occupino almeno 40 dipendenti di cui l’80% richiedano di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa.

ART. 11 - INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO

 

Viene confermata l'erogazione di una indennità complessiva di trasporto, subordinata ad ora di effettiva presenza, nelle seguenti misure:

€  0,047    fino a Km. 10 dal cantiere

€ 0,155    oltre a Km. 10 dal cantiere

 

I valori chilometrici sopra elencati sono da intendersi come distanza calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro.

 

Le indennità non sono dovute nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzo proprio.

 

 

ART. 12 - TRASFERTA

 

Tenuto conto delle innovazioni intervenute in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale del trattamento economico di trasferta, la diaria giornaliera prevista dall'art. 22 del CCNL a titolo risarcitorio del maggior disagio, nella misura del 10% di cui alle norme generali dello stesso articolo, verrà corrisposta all’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 Km. dal confine territoriale del comune di assunzione.

 

 

ART. 13 - ATTREZZI DI LAVORO

 

La fornitura degli attrezzi di lavoro incomberà alle imprese e gli operai avranno il dovere del loro buon uso e conservazione. Nel caso eccezionale in cui l’azienda non fornisca gli attrezzi da lavoro sarà corrisposta, agli operai che usano i propri, una indennità mensile di € 3,62.

 

 

ART. 14 - FERIE

 

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

 

-          due settimane nel mese di Agosto;

-          una settimana in occasione delle feste di fine anno.

 

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi diversi con accordi a livello aziendale.

 

 

ART. 15  - LAVORI IN GALLERIA

 

In riferimento all'art. 21 gruppo b) del vigente CCNL, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità secondo la misura percentuale sotto indicata:

 

a)       per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, 46%;

 

b)       per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione,   26%;

 

c)       per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, 18%.

 

 

Fino a nuove determinazioni delle organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio ( presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

 

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.

 

 

ART. 16  INDENNITA’  PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

L’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali  località oltre i 1000 metri sul livello del mare, viene confermata nella misura del 3 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 del c.c.n.l.

 

 

ART. 17 - ENTI PARITETICI TERRITORIALI

 

Le parti ribadiscono il ruolo insostituibile degli Enti Paritetici per i quali ritengono necessario il loro rilancio e consolidamento, evidenziando l'esigenza di una loro trasparente gestione paritetica e la necessità, non più procrastinabile, di riportare all’attenzione e decisione dei Comitati e Consigli di Gestione le materie non oggetto di ordinaria gestione. Entro dodici mesi dalla stipula del presente accordo, verrà verificato ed attuato - con accordo fra le parti - un progetto di accentramento ad unico organismo dei principali centri di spesa degli Enti paritetici, finalizzato alla razionalizzazione dei costi che permetta un loro consistente contenimento.

L'accordo nazionale 11 Giugno 1997 ed il protocollo sugli Enti Paritetici contenuto nel CCNL del 29.01.2000, si intendono applicati integralmente in tutte le loro parti, compresa quella sulla  incompatibilita',  in capo alla stessa persona ed a qualsiasi titolo, nel caso in cui la medesima ricopra contemporaneamente cariche nelle Casse Edili derivanti dal CCNL 5 Luglio 1995 ed in organismi similari.

 

Le parti concordano di recepire le intese nazionali sul sistema unificato regionale delle Casse Edili e si impegnano a promuovere l’elaborazione e l’attuazione di un progetto regionale mirato alla unificazione delle Casse Edili provinciali della Sardegna.

 

 

ART. 18 - CONTRIBUZIONI AGLI ENTI PARITETICI ED AI FONDI PREVIDENZIALI  

 

In attuazione degli artt. 37 e 39 del vigente CCNL, verificato l’andamento dei vari fondi costituiti presso la Cassa Edile e verificato il sistema della contribuzione agli enti Paritetici anche in considerazione della contribuzione prevista ed adottata dagli altri enti mutualistici operanti nella nostra provincia e dei medesimi adottati dal sistema Casse Edili nelle altre provincie, si conviene di rideterminare il sistema delle contribuzioni versate alla Cassa Edile Nuorese nelle  misure previste nell'allegato 2).

Le parti si impegnano entro 3 mesi a garantire e mantenere il necessario equilibrio tra misura del contributo ed esigenze della gestione dei vari fondi (Cassa Edile, C.P.T., ESEN), esaminando, ogni qual volta sia necessario, o comunque a richiesta delle parti, entro il mese di Aprile ed Ottobre di ogni anno, l'andamento delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le necessarie variazioni dei relativi contributi.

 

 

ART. 19 - MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

 

Per quanto riguarda le maggiorazioni contributive per i ritardati versamenti si rimanda a quanto stabilito dall’Integrativo provinciale 5.9.2000.

 

Fatte salve le scadenze di versamento previste dall’Accordo Integrativo Provinciale ANCE/FLC del 25/11/1988, le maggiorazioni contributive per i ritardati versamenti vengono rideterminate nella misura unica dello 0,70% sull'imponibile retributivo maturato e relativamente al primo mese (o frazione di esso) di ritardato versamento dei contributi alla Cassa Edile. Per ciascuno dei successivi mesi (o frazioni di essi) di ritardato versamento verrà richiesta un'ulteriore maggiorazione pari allo 0,20% dell'imponibile retributivo.

 

(A chiarimento di quanto sopra si esemplifica che in caso di ritardato pagamento dei contributi alla Cassa Edile per un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza, le maggiorazioni dovute sono pari all'1,10% dell'imponibile retributivo   = 0,70% per il 1° mese più 0,20% per i mesi successivi=).

 

 

ART. 20 - PATRONATI

 

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al D.lgs del Capo provvisorio dello Stato 29 Luglio 1974 n. 804.

 

 

ART. 21 – APE AGGIUNTIVA

 

In tema di APE Aggiuntiva le parti si impegnano all’attuazione di quanto previsto nel CCNL 29.1.2000 e nell’Accordo nazionale 29.1.2002.

 

 

ART. 22 - DECORRENZA E DURATA

 

Il presente accordo che annulla e sostituisce il precedente e tutti gli accordi successivi, per quanto qui espressamente trattato, ha una durata di quattro anni, con decorrenza dal  01.03.2003 e scadenza prevista dal C.C.N.L. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dai singoli articoli.  

 

Tempi e modalità del rinnovo del presente Contratto Integrativo saranno disciplinati dal nuovo CCNL.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

per l'Associazione Industriali                                                          per le Organizzazioni Sindacali

  Sezione Costruttori Edili 

 

                                                                                                                             FILLEA CGIL

 

                                                                                                                             FENEAL UIL

 

                                                                                                                             FILCA CISL

 

 

 


 

 

TABELLA ALLEGATA ALL'ALLEGATO 1)

 

 

 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

Pari al 10% della paga base con decorrenza dall'1.3.2003                      Pari al 13% della paga base con decorrenza dall'1.1.2004                                             

 

OPERAI

 

                                                              E.E.T. ORARIO                E.E.T. ORARIO

                                                                dall'1.3.2003                    dall'1.1.2004

 

OPERAIO 4° LIVELLO                                     0,40                             0,52

OPERAIO SPECIALIZZATO                              0,38                             0,49

OPERAIO QUALIFICATO                                  0,34                             0,44     

OPERAIO COMUNE                                        0,29                             0,37

CUSTODI GUARDIANI lett. b) art. 7                    0,26                             0,34

CUSTODI GUARDIANI lett. c) art. 7                    0,23                             0,30

 

 

IMPIEGATI

 

                                                                        

                                                              E.E.T. MENSILE              E.E.T. MENSILE

                                                                dall'1.3.2003                    dall'1.1.2004

 

1° CATEGORIA SUPER                                   99,72                           129,63

1° CATEGORIA                                    89,75                           116,67

2° CATEGORIA                                    74,79                           97,22

IMPIEGATO 4° LIVELLO                                   69,80                           90,74

3° CATEGORIA                                    64,82                           84,26

4° CATEGORIA                                    58,34                           75,84

4° CATEGORIA 1° IMPIEGO                             49,86                           64,82

 


 

ALLEGATO 2

 

NUOVA MISURA CONTRIBUTIVA AGLI ENTI PARITETICI

IN VIGORE DAL momento della firma del contratto

 

 

 

 

 

Misura Attuale

Variazione

Nuova Misura

 

Imprese

Operai

Imprese

Operai

Imprese

Operai

1)       Cassa Edile

 

2,00  %

  0,40  %

         0,00  %

    0,00 %

2,00    %

0,40    %

2)       Scuola edile 

 

0,60  %

0,00  %

      - 0,20  %

0,00  %

0,40    %

0,00    %

3)       Anz. Prof. Edile

 

2,80  %

0,00  %

         0,00  %

0,00  %

2,80    %

0,00    %

4)       Anz. Prof. Ed. Una-Tantum

 

0,10  %

0,00  %

        - 0,05  %

0,00  %

0,05    %

0,00    %

5)CPT F.do Prev.Inf.Ig.Amb.te

 

0,35  %

0,00  %

       + 0,25  %

0,00  %

0,60    %

0,00    %

Subtotale

 

     5,85  %

0,40  %

        0,00 %

0,00%

5,85    %

0,40    %

6) Quote Sind. Prov.li   

 

0,5305%

0,5305%

        0,00  %

0,00%

0,5305%

0,5305%

6)       Quote Sind. Naz.li

 

0,2222%

0,2222%

        0,00  %

0,00%

0,2222%

0,2222%

Totali:

 

6,6027%

1,1527%

       0,00 % 

- 0,00%

6,6027%

1,1527%

 

 

 


 

Addì 25 Marzo 2003 presso la sede dell’Associazione Industriali della Provincia di Nuoro,

 

tra

 

la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Nuoro, rappresentata dal Presidente Geom. Gian Franco Burrai, assistito da una delegazione di imprenditori composta dai signori Angelo Attene,  Natale Cancellu, Giulio Giorgi, Benedetto Gungui, Edoardo Marziani e dal Direttore dell'Associazione degli Industriali, Francesco Flore

 

e

 

la FILLEA-CGIL di Nuoro, rappresentata dal Segr. Giuseppino Ghisu

 

la FILCA-CISL di Nuoro, rappresentata dal Segr. Giovanni Marongiu e dal sig. Maurizio Piras

 

la FENEAL-UIL di Nuoro, rappresentata dal Segr. Mario Arzu e signora Alessandra Carracoi

 

 

Considerata la valenza politica che il Comitato Paritetico Territoriale sta via via assumendo nel territorio e per il territorio;

 

considerata la limitatezza delle risorse esso destinate e preso atto del loro razionale ed oculato utilizzo; dato atto che il C.P.T. ha erogato servizi ai lavoratori ed alle imprese sempre più puntuali e di valore, conseguendo negli ultimi quattro anni, di effettivo funzionamento, risultati estremamente qualificati e numericamente significativi;

 

In particolare si da atto della bontà qualitativa e quantitativa dei numerosi corsi realizzati per le RLS e le RPPP e delle numerose (1939) visite mediche a totale carico del CPT come previsto dalle normative ed accordi vigenti;

 

Si da inoltre atto che si è costruita una esatta mappatura delle tipologie lavorative sottoposte a sorveglianza sanitaria che permettono una esatta conoscenza del comparto consentendo di prevenire l’attenuazione dei rischi sul lavoro in considerazione della circostanza che la provincia di Nuoro presenta la più bassa percentuale di incidenti su base regionale.

 

Considerati i risultati sin qui conseguiti le parti si impegnano ad un urgente potenziamento della struttura del C.P.T. a garanzia e sostegno delle esigenze di tutela dei lavoratori, delle imprese  e dell’intero comparto.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

per l'Associazione Industriali                                                          per le Organizzazioni Sindacali

  Sezione Costruttori Edili 

 

                                                                                                                             FILLEA CGIL

 

                                                                                                                             FENEAL UIL

 

                                                                                                                             FILCA CISL