Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Nuoro
Data stipula: 5 settembre 2000

Contratto territoriale per la provincia di Nuoro


Sommario:

- Sistema di informazioni;
- Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti;
- Agenzia provinciale del lavoro;
- Contratti a tempo determinato;
- Orario di lavoro;
- Determinazione dell'elemento economico territoriale;
- Indennità territoriale di settore;
- Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- Accantonamenti alla cassa edile;
- Mensa;
- Indennità concorso spese trasporto;
- Trasferta;
- Attrezzi di lavoro;
- Ferie;
- Lavori in galleria;
- Indennità per lavori in alta montagna;
- Enti Paritetici Territoriali;
- Contribuzioni agli enti paritetici ed ai fondi previdenziali;
- Maggiorazioni contributive;
- Patronati;
- Decorrenza e durata;
- Allegato n. 1 - E.E.T.;
- Allegato 2 - Nuova misura contributiva agli enti paritetici in vigore dall'1.10.2000.

Il 5.9.2000 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Nuoro,

tra:

- la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione industriali;

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

visti

- l'art. 39 del C.C.N.L. ANCE, INTERSIND del 5 luglio 1995 e l'accordo nazionale dell'11 giugno 1997;

- l'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135, circolare INPS n. 114 dell'1.6.1998 ed il messaggio INPS n. 21760 del 2.6.1998;

richiamata

la premessa al citato C.C.N.L. 5 luglio 1995 per il rinnovo del Contratto Territoriale Provinciale del 28 settembre 1989, da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto nazionale citato e per i lavoratori da esse dipendenti - siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati - e per la provincia di competenza,

si conviene quanto segue.

Art. 1 - Sistema di informazioni

Fermo restando l'ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto del C.C.N.L. 5.7.1995 e dell'art. 39 del C.C.N.L. 28.1.2000 per il settore industria e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere negoziale, le parti si incontreranno con periodicità semestrale - dietro richiesta di una di esse - per un esame dell'andamento del settore nella provincia di Nuoro.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo. (Sommario)

Art. 2 - Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti

- Ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

- ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, nelle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

- riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero per procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

- ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

le parti concordano di istituire, entro 6 mesi, per la Provincia di Nuoro, un "Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti".

L'Osservatorio, che potrà essere stabilmente, insediato con la creazione di una Commissione di composizione paritetica, nominata dalle OO.SS. dei lavoratori e dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Nuoro, si avvarrà della struttura della Cassa Edile e potrà richiedere la collaborazione degli altri enti paritetici. La nascita dell'Osservatorio non dovrà comportare, in alcun modo, costi aggiuntivi per le imprese.

L'Osservatorio si propone come obiettivo la creazione di un sistema informativo territoriale che analizzi ed elabori i seguenti dati aggregati:

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere edili di interesse pubblico e privato;

- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concertazione e specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionali e contributivi;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Altro obiettivo è quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazione tra le parti sociali e le amministrazioni appaltanti, le committenti ed i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell'intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività informativa dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

1) una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi e da realizzarsi mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti.

2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parli stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via individuabili;

c) soggetti interni di settore delle costruzioni ivi compresi quelli tradizionalmente prodotti dall'ANCE o dalle OO.SS. (Sommario)

Art. 3 - Agenzia provinciale del lavoro

Le parti concordano, inoltre, di verificare la costituzione di un'Agenzia Provinciale del Lavoro per il settore edile con compiti di monitoraggio del mercato, del lavoro nel settore.

L'Agenzia sarà costituita presso la Cassa Edile e pariteticamente fra le OO.SS. e la Sezione Costruttori dell'Associazione Industriali entro tre mesi dalla firma del presente accordo. L'Agenzia valuterà l'opportunità di creare una banca dati sulla domanda e l'offerta del mercato del lavoro di settore con eventuale convenzione con la

Commissione Regionale per l'impiego e l'Agenzia Ragionale del lavoro. L'agenzia, inoltre, procederà alla progettazione e realizzazione di un piano provinciale per l'emersione del lavoro nero da realizzare in collaborazione ed unitamente ai promotori della Programmazione Negoziata nell'ambito della concertazione fra le parti che ha dato avvio al Patto Territoriale ed al Contratto d'Area di Ottana. Le parti concordano nel promuovere un opportuno incontro con le Organizzazioni promotorie del Contratto d'Area di Ottana per verificare l'estensione dei benefici del Contratto alle imprese edili operanti nell'ambito territoriale del Contratto.

L'accordo avrà l'obiettivo di costruire un percorso normativo e previdenziale che con un sistema di norme premiali favorisca l'assunzione e la regolarizzazione delle imprese che non rispettano le norme contrattuali nazionali e previdenziali.

Le parti entro tre mesi dalla firma del presente accordo verificheranno il recepimento delle normative contrattuali nazionali in merito alla istituzione del rappresentante territoriale sulla sicurezza e salute nei cantieri della provincia. (Sommario)

Art. 4 - Contratti a tempo determinato

Si intende recepita la normativa prevista dal C.C.N.L. del 28.1.2000 (Sommario)

Art. 5 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai è fissato in 40 ore settimanali di media annua, di norma ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso di 10 ore giornaliere.

In proposito le parti riconoscono l'opportunità di addivenire ad una regolamentazione delle prestazioni lavorative sulla base di una diversa distribuzione dell'orario di lavoro in termini di flessibilità sul periodo annuale e, pertanto, convengono di definire criteri e modalità operativi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo anche alla luce di quanto concordato dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali nell'accordo del 29.1.2000. Il godimento dei riposi annui viene disciplinato dal C.C.N.L. del 28.1.2000. In Attesa di tale accordo fra le parti si conferma la validità della disciplina dell'orario di lavoro in atto. (Sommario)

Art. 6 - Determinazione dell'elemento economico territoriale

Ritenuto in relazione a quanto in premessa, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, dagli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997, dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23.5.1997 n. 135, nonché con il contenuto del C.C.N.L., l'Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato E.E.T.) viene determinato come segue:

1) l'andamento del settore nel territorio di competenza verrà determinato dall'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nell'allegato al presente contratto integrativo, del quale forma parte integrante e, in relazione agli stessi, si stabiliranno le eventuali misure dell'E.E.T. previsto dal C.C.N.L. che non dovrà comunque superare la misura massima stabilita per la provincia di Nuoro e pari al 6% della paga base;

2) in attesa della prima verifica, viene riconosciuta dalla data dell'1.1.2000, un'anticipazione pari al 4% della paga base ed un ulteriore 2% con decorrenza 1.10.2000 come indicato nell'allegato 1), da riassorbire nell'entità dell'E.E.T., che si andrà a determinare dopo la prima verifica che rappresenterà l'acconto per l'anno successivo.

Per il periodo dall'1.1.2000 al 30.9.2000 l'E.E.T. stabilito nella misura del 4% della paga base per tutte le maestranze in forza alle dipendenze dell'impresa, sarà corrisposto ai dipendenti con la retribuzione del mese di ottobre 2000;

3) laddove la prima verifica dell'escursione dei parametri risultasse negativa, non verrà riconosciuto alcun incremento salariale, mentre, nella stessa sede, sarà determinata una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, calcolata in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri misurale come in precedenza, che resterà in vigore sino alla successiva verifica;

4) tenuto conto della vigenza quadriennale del contratto integrativo territoriale, si conviene che le successive verifiche verranno effettuate alle seguenti scadenze:

- entro il 30 aprile 2001 per la verifica del periodo ottobre 1999 - settembre 2000 per il calcolo dell'E.E.T. dovuto dall'1.1.2001;

- entro il 30 novembre 2001 per la verifica del periodo ottobre 2000 - settembre 2001 per il calcolo dell'E.E.T. dovuto dall'1.1.2002;

- entro il 30 novembre 2002 per la verifica del periodo ottobre 2001 - settembre 2002 per il calcolo dell'E.E.T. dovuto dall'1.1.2003.

In tali circostanze l'entità dell'E.E.T. sarà determinata per l'anno successivo, di volta in volta, in relazione all'escursione dei parametri economici avvenuta nel periodo precedente, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e delle tabelle a), b) e c) del protocollo allegato;

5) quando, in occasione di una verifica periodica che succeda ad un'altra di esito positivo, si dovesse registrare, nell'escursione dei parametri economici, variazioni di segno negativo, la quota di E.E.T. in precedenza stabilita, verrà ridotta con gli stessi criteri con i quali è stata determinata.

1) Le parti si danno atto che l'E.E.T. di cui sopra per propria funzione e natura trova disciplina di maturazione, spettanza ed erogazione esclusivamente nel presente accordo e nel vigente C.C.N.L. per gli addetti all'industria edile delle imprese aderenti all'ANCE, in base ai quali sarà corrisposto.

2) A fronte di eventi anomali, non previsti e non prevedibili, di eccezionale rilevanza, è data facoltà a ciascuna delle parti firmatarie di richiedere uno specifico incontro per valutare le implicazioni occupazionali che le mutate situazioni del settore potrebbero avere sugli indicatori concordati.

3) Le parti hanno inteso definire qui contestualmente l'importo del premio spettante, la cui incidenza sui singoli istituti è quella prevista dal C.C.N.L.: peraltro, detto E.E.T. non avrà alcuna ulteriore incidenza sul trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le parti, ex articolo 2120 c.c., 2° comma, intendono espressamente escluderne l'imputazione.

4) Le parti si danno atto che l'erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva, prevista dal protocollo 23.7.1993 e dal D.L. 14.6.1996 n. 318 e 24.9.1996 n. 499.

5) In conformità a quanto disposto dal C.C.N.L., l'indennità territoriale di settore per gli operai e per gli impiegati restano fissati negli importi previsti dal contratto integrativo provinciale di lavoro del 28 settembre 1989. (Sommario)

Art. 7 - Indennità territoriale di settore

Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore resta ferma e confermata negli importi e misure attualmente in atto. (Sommario)

Art. 8 - Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale

In adempimento a quanto disposto in materia dal C.C.N.L., la percentuale per ferie, gratifica natalizia, e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio, o malattia professionale, resta fissata nelle misure previste dal C.C.N.L. in vigore. (Sommario)

Art. 9 - Accantonamenti alla cassa edile

È fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Nuoro di continuare ad accantonare presso la Cassa Edile provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte, l'importo retributivo per quota ferie, gratifica natalizia e riposi annui, secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali per il rinnovo del C.C.N.L. in data 29.1.2000. (Sommario)

Art. 10 - Mensa

Nei cantieri dove non siano costituite mense aziendali sarà riconosciuta a tutti i dipendenti, l'indennità sostitutiva oraria in atto, per ogni ora di effettiva prestazione pari a lire 250.

La suddetta indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio di mensa.

Gli oneri relativi - in caso di istituzione dei servizio di mensa - sono ripartiti per 3/4 a carico dell'impresa e 3/4 a carico del lavoratore.

Per i cantieri di durata non inferiore ad un anno, che occupino almeno 40 dipendenti di cui l'80% richiedano di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa. (Sommario)

Art. 11 - Indennità concorso spese trasporto

Viene confermata l'erogazione di una indennità complessiva di trasporto, subordinata ad ora di effettiva presenza, nelle seguenti misure:

lire 90 fino e Km. 10 dal cantiere;
lire 300 oltre a Km. 10 dal cantiere.

I valori chilometrici sopra elencati sono da intendersi come distanza calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro.

Le indennità non sono dovute nel caso in cui (impresa provveda al trasporto degli operai con mezzo proprio. (Sommario)

Art. 12 - Trasferta

Ferme restando le altre innovazioni e tenuto conto delle innovazioni intervenute in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale dei trattamento economico di trasferta, la diaria giornaliera prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. a titolo risarcitorio del maggior disagio, nella misura del 10% di cui alle norme generali dello stesso articolo, verrà corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 Km. dal confine territoriale del comune di assunzione. (Sommario)

Art. 13 - Attrezzi di lavoro

La fornitura degli attrezzi di lavoro incomberà alle imprese e gli operai avranno il dovere del loro buon uso e conservazione. Nel caso eccezionale in cui l'azienda non fornisca gli attrezzi da lavoro sarà corrisposta, agli operai che usano i propri, una indennità mensile di lire 7.000. (Sommario)

Art. 14 - Ferie

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

- due settimane nel mese di agosto;
- una settimana in occasione delle feste di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi diversi con accordi a livello aziendale. (Sommario)

Art. 15 - Lavori in galleria

In riferimento all'art. 21 gruppo b) del vigente C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità secondo la misura percentuale sotto indicata:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

46%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione

26%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18%.

Fino a nuove determinazioni delle organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L.. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano, gli operai, addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle organizzazioni medesime appropriati al caso di specie. (Sommario)

Art. 16 - Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali località oltre i 1000 metri sul livello del mare, viene confermata nella misura del 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 17 - Enti Paritetici Territoriali

Le parti ribadiscono il ruolo insostituibile degli Enti Paritetici per i quali ritengono necessario il loro rilancio e consolidamento, evidenziando l'esigenza di una loro trasparente gestione paritetica e la necessità, non più procrastinabile, di riportare all'attenzione e decisione dei Comitati e Consigli di Gestione le materie non oggetto di ordinaria gestione. Entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, verrà verificato ed attuato - con accordo fra le parti - un progetto di accentramento ad unico organismo dei principali centri di spesa degli Enti paretici, finalizzato alla razionalizzazione dei costi che permetta un loro consistente contenimento.

L'accordo nazionale 11 giugno 1997 ed il protocollo sugli Enti Paritetici contenuto nel C.C.N.L. del 29.1.2000, si intendono applicati integralmente in tutte le loro parti, compresa quella sulla incompatibilità, in capo alla stessa persona ed a qualsiasi titolo, nel caso in cui la medesima ricopra contemporaneamente cariche nelle Casse Editi derivanti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 ed in organismi similari. (Sommario)

Art. 18 - Contribuzioni agli enti paritetici ed ai fondi previdenziali

In attuazione degli artt. 37 e 39 del vigente C.C.N.L., verificato l'andamento dei vari fondi costituiti presso la Cassa Edile e verificato il sistema della contribuzione agli enti Paritetici anche in considerazione della contribuzione prevista ed adottata dagli altri enti mutualistici operanti nella nostra provincia e dei medesimi adottati dal sistema Casse Edili nelle altre provincie, si conviene di rideterminare il sistema delle contribuzioni versate alla Cassa Edile Nuorese nelle misure previste nell'allegato 2).

Le parti si impegnano entro 3 mesi a garantire e mantenere il necessario equilibrio tra misura del contributo ed esigenze della gestione dei vari fondi (Cassa Edile, C.P.T., ESEN), esaminando, ogni qual volta sia necessario o comunque a richiesta delle parti, entro il mese di aprite ed ottobre di ogni anno, l'andamento delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le necessarie variazioni dei relativi contributi.

Le parti concordano che in attesa di specifiche e diverse determinazioni delle stesse il Comitato paritetico Territoriale sarà allocato logisticamente, tecnicamente ed organizzativamente presso la Cassa Edile. Gli indirizzi operativi del C.P.T. saranno determinati da un apposito protocollo d'intesa fra i due Enti.

Per quanto attiene il funzionamento del Comitato Paritetico, le parti si impegnano, entro tre mesi dalla firma del presente accordo, a rimodulare il contributo dell'Ente C.P.T. in base ai programmi e servizi che si intende erogare.

Qualora fra i due Enti paritetici (Cassa Edile e C.P.T.) non si raggiunga un'ipotesi di intesa sarà compito delle parti sociali determinarne la disciplina. (Sommario)

Art. 19 - Maggiorazioni contributive

Con decorrenza dalla firma del presente accordo vengono modificati i precedenti accordi in merito alle maggiorazioni contributive per i ritardati versamenti.

Fatte salve le scadenze di versamento previste dall'Accordo Integrativo Provinciale ANCE/FLC del 25.11.1988, le maggiorazioni contributive per i ritardati versamenti vengono rideterminate nella misura unica detto 0,70% sull'imponibile retributivo maturato e relativamente al primo mese (o frazione di esso) di ritardato versamento dei contributi alla Cassa Edile. Per ciascuno dei successivi mesi (o frazioni di essi) di ritardato versamento verrà richiesta un'ulteriore maggiorazione pari allo 0,20% dell'imponibile retributivo.

(A chiarimento di quanto sopra si esemplifica che in caso di ritardato pagamento dei contributi alla Cassa Edile per un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza, le maggiorazioni dovute sono pari all'1,10% dell'imponibile retributivo = 0,70% per il 1° mese più 0,20% per i mesi successivi). (Sommario)

Art. 20 - Patronati

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1974 n. 804. (Sommario)

Art. 21 - Decorrenza e durata

Il presente accordo che annulla e sostituisce il precedente per quanto qui espressamente trattato, ha una durata di quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e scadenza prevista dal C.C.N.L.. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dai singoli articoli.

Tempi e modalità del rinnovo del presente Contratto Integrativo saranno disciplinati dal nuovo C.C.N.L.. (Sommario)

Allegato n. 1 - E.E.T.

L'elemento economico territoriale sarà determinato, tenendo conto, per la provincia di Nuoro, dei seguenti indicatori rilevati in base alle verifiche ed alle elaborazioni dell'Osservatorio provinciale del mercato del lavoro e degli appalti:

1) importo dei lavori pubblici appaltati nella provincia di Nuoro;

2) numero operai iscritti e relativo monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia di Nuoro;

3) numero delle ore medie complessivamente denunciate dalle imprese per gli operai iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Nuoro.

Gli importi dell'E.E.T. saranno calcolati con riferimento agli indici di cui sopra e saranno differenziati secondo le categorie di appartenenza dei singoli lavoratori.

L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di indeterminabilità quadriennale e di effettiva variabilità in funzione dei risultati raggiunti.

N.B. I dati degli indicatori sopra individuati fanno riferimento all'anno cassa edile (1° ottobre - 30 settembre).

Modalità di calcolo - l'E.E.T. sarà correlato per il 60% all'indicatore n. 1 per il restante 20% all'indicatore n. 2 e per l'ulteriore 20% all'indicatore n. 3 come di seguito specificato.

Gli indicatori di cui sopra saranno determinati i seguenti criteri:

- Indicatore n. 1: Verrà determinato sulla base delle informazioni in possesso della Banca dati della Cassa Edile Nuorese;

- Indicatore n. 2: Verrà determinato con i seguenti elementi: Numero di Operai e ammontare dei salari denunciati mensilmente alla Cassa Edile Nuorese. Il dato verrà così elaborato: Somma degli elementi di cui sopra e relativa media annuale.

- Indicatore n. 3: Verrà determinato dalla media delle ore lavorate denunciate mensilmente per operaio alla Cassa Edite Nuorese.

Indicatore n. 1

Per quanto riguarda il primo indicatore (importo lavori appaltati nella provincia di Nuoro) l'E.E.T. sarà determinato con la seguente tabella:

Tabella a)
Fasce di variazione

Incremento E.E.T. sulla paga base oraria

Incremento degli appalti fino al 5%

nessuna erogazione

Incremento degli appalti dal 5% al 10%

1%

Incremento degli appalti dal 10% al 15%

2%

Incremento degli appalti dal 15% al 20%

3%

Incremento degli appalti oltre il 20%

4%

 

Indicatore n. 2

Con il secondo parametro, si intende valutare la media mensile del numero degli operai iscritti alla Cassa Edile nel periodo 1° ottobre - 30 settembre di ogni anno, rapportandola all'analogo dato riferito all'anno precedente.

L'elaborazione della tabella di riferimento, di seguito riportata, ha tenuto ovviamente conto delta situazione di fatto, verificatasi negli ultimi anni nella nostra provincia, che ha purtroppo registrato un costante decremento dei lavoratori del settore, con conseguente calo degli iscritti alla Cassa Edile.

Gli importi della tabella sono riferiti al calcolo dell'E.E.T. corrispondente per parametro accertato.

Tabella b)
Fasce di variazione

Incremento E.E.T. sulla paga base oraria

Numero medio di addetti e rispettivo monte salari (Salario medio/N. medio Addetti) uguale o superiore all'anno precedente

Nessuna erogazione

Diminuzione da 0 a 10%

Erogazione 0,50%

Diminuzione superiore al 10%

Erogazione 1%

 

Indicatore n. 3

Per quanto riguarda il terzo indicatore (numero di ore medie mensili denunciate per ogni operaio dalle imprese alla Cassa Edile della provincia di Nuoro), l'E.E.T. sarà determinato con la seguente tabella tenendo conto che verranno applicati i principi dettati dalla L. 341/95.

Tabella c)
Fasce ore medie

Incremento E.E.T. sulla paga base oraria

Da 173 a 150 ore medie mensili
(con giustificazione per le ore mancanti)

Nessuna erogazione

Da 173 a 150 ore medie mensili
(senza valida giustificazione per le ore mancati

Erogazione 0,20%

Da 150 a 130 ore mensili
(con giustificazione per le ore mancanti)

Erogazione 0,20%

Da 150 a 130 ore
(senza valida giustificazione per le ore mancanti)

Erogazione 0,50%

Meno di 130 ore mensili

Erogazione 1%

 

Modalità di erogazione

Per il periodo di vigenza del presente accordo provinciale, il valore dell'E.E.T., è determinato per ogni anno entro il 30 novembre dell'anno precedente, sulla base delle variazioni degli indicatori riscontrate; le parti redigeranno apposito processo verbale.

L'E.E.T. sarà corrisposto per tutte le ore lavorate, con la sola esclusione delle festività del 2 giugno e del 4 novembre

Tabella allegata all'allegato 1)

Elemento Economico territoriale pari al 4% della paga base con decorrenza dall'1.1.2000

Operai

E.E.T. orario dall'1.1.2000

Operaio 4° livello

275,68

Operaio specializzato

255,99

Operaio qualificato

230,39

Operaio comune

196,91

Custodi guardiani lett. b) art. 7

177,22

Custodi guardiani lett. c) art. 7

157,53

Impiegati

E.E.T. mensile dall'1.1.2000

1ª categoria super

68.132,84

1ª categoria

61.319,56

2ª categoria

51.099,60

Impiegato 4° livello

47.693,00

3ª categoria

44.286,36

4ª categoria

39.857,72

4ª categoria 1° impiego

34.066,44

 

Tabella allegata all'allegato 1)
Elemento economico territoriale

Operai

Pari al 4% della paga base con decorrenza dall'1.1.2000

Pari al 6% della paga base con decorrenza dall'1.10.2000

E.E.T. orario dall'1.1.2000

E.E.T. orario dall'1.10.2000

Operaio 4° livello

275,68

413,52

Operaio specializzato

255,99

383,98

Operaio qualificato

230,39

345,58

Operaio comune

196,91

295,36

Custodi guardiani lett. B) art. 7

177,22

295,83

Custodi guardiani feti. c) art. 7

157,53

236,29

Impiegati

Pari al 4% della paga base con decorrenza dall'1.1.2000

Pari al 6% della paga base con decorrenza dall'1.10.2000

E.E.T. mensile dall'1.1.2000

E.E.T. mensile dall'1.10.2000

1ª categoria super

68.132,84

102.199,26

1ª categoria

61.319,56

91.979,34

2ª categoria

51.099,60

76.649,40

Impiegato 4° livello

47.693,00

74.539,50

3ª categoria

44.286,36

65.429,54

4ª categoria

39.857,72

59.786,58

4ª categoria 1° impiego

34.066,44

51.099,66

  (Sommario)

Allegato2 - Nuova misura contributiva agli enti paritetici in vigore dall'1.10.2000

 

Misura attuale

Variazione

Nuova misura

Imprese

Operai

Imprese

Operai

Imprese

Operai

1) Cassa Edile

2,084%

0,416%

- 0,084%

- 0,016%

2,00%

0,40%

2) Scuola edile

0,75%

0,00%

- 0,15%

0,00%

0,60%

0,00%

3) Anz. Prof. Edile

3,10%

0,00%

- 0,30%

0,00%

2,80%

0,00%

4) Anz. Prof. Ed. Una Tantum

0,50%

0,00%

- 0,40%

0,00%

0,10%

0,00%

5) CPT F.do Prev. Inf. lg. Amb.te

0,10%

0,00%

+ 0,15%

0,00%

0,25%

0,00%

Subtotale

6,534%

0,416%

- 0,784%

- 0,016%

5,75%

0,40%

6) Quote Sind. Prov.li

0,4305%

0,4305%

0,10%

0,10%

0,5305%

0,5305%

6) Quote Sind. Naz.li

0,2222%

0,2222%

0,00%

0,00%

0,2222%

0,2222%

Totali

7,1867%

1,0687%

0,684%

- 0,116%

6,5027%

1,1527%

 

Il 5 settembre 2000 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Nuoro,

tra:

- la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Nuoro,

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

si conviene e si stipula il seguente accordo che fa parte integrante dell'Accordo sottoscritto in data 22.6.2000 Integrativo al C.C.N.L.:

1. Le parti concordano che l'aumento dello 0,10%, deliberato con (Accordo del 5.9.2000 Integrativo al C.C.N.L., della Quota di Servizio Sindacale Provinciale posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, venga integralmente (per un totale dello 0,20%) destinato per il prossimo biennio al finanziamento dei C.P.T.

2. Le parti si impegnano ed un successivo incontro per valutare e recepire una proposta della Sezione Costruttori dell'Associazione Industriati di variamone con decorrenza 1.1.2001 delle Quote di Servizio Sindacale Provinciale poste a carico delle imprese. (Sommario)