Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Novara
Data stipula: 29 marzo 1999

Inizio validità: 1 aprile 1999
Contratto territoriale per la provincia di Novara


Sommario:

- Indennità territoriale di settore
- Premio di produzione
- Elemento economico territoriale (E.E.T.) - Premio di risultato
- Mensa
- Trasferta operai
- Decorrenza e durata
- Allegato
A: Art. 3 CCNL 29.03.1999 - Protocollo di verifica

Il 29.3.1999, presso la Sede dell' Associazione Industriali di Novara

tra:

- la Sezione Costruttori Edili dell' Associazione Industriali;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL;

- la Federazione Lavoratori del Legno, dell' Edilizia e Affini - FILLEA-CGIL;

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - FENEAL-UIL;

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni

con la presenza di una delegazione di lavoratori:

- visti il C.C.N.L. 5 luglio 1995 e, in particolare, gli artt. 12 e 39 del contratto medesimo;

- visti gli Accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 in ordine all' istituzione ed alla disciplina dell' Elemento economico territoriale (di seguito denominato "E.E.T.");

viene stipulato il presente

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 marzo 1999

integrativo del C.C.N.L., di seguito denominato brevemente "Contratto Nazionale", stipulato in Roma il 5 luglio 1995; da valere per tutte le imprese edili ed affini aderenti all' Associazione degli Industriali di Novara e che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale 5 luglio 1995 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendenti dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

Art. 1 - Indennità territoriale di settore

1.1 A decorrere dal 1° gennaio 1990, l' indennità territoriale di settore (di seguito denominata I.t.s.) è erogata nei seguenti importi lordi:

a) operai di produzione

Operaio di IV livello

lire

1.326,58

orarie

Operaio specializzato

lire

1.235,50

orarie

Operaio qualificato

lire

1.119,50

orarie

Operaio comune

lire

975,25

orarie

b) operai discontinui senza alloggio

Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti

lire

877,73

orarie

c) operai discontinui con alloggio

Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti

lire

780,21

orarie

1.2 - In attuazione dell' art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, i valori orari dell' I.t.s. restano fermi nelle cifre stabilite dall' art. 3 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro - Provincia di Novara - 24 gennaio 1990, integrativo del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti e regolamentati sino ad ora. (Sommario)

Art. 2 - Premio di produzione

2.1 - A decorrere dal 1° gennaio 1990 il premio di produzione è erogato nei seguenti importi mensili lordi:

Impiegato di

VII

livello

lire 300.056

Impiegato di

VI

livello

lire 281.227

Impiegato di

V

livello

lire 236.610

Impiegato di

IV

livello

lire 210.472

Impiegato di

III

livello

lire 192.284

Impiegato di

II

livello

lire 174.960

Impiegato di

I

livello

lire 152.012

2.2 - In attuazione dell' art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, i valori mensili del premio di produzione restano fermi nelle cifre rispettivamente stabilite dall' art. 4 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro - Provincia di Novara - 24 gennaio 1990, integrativo del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le modalità stabilite dagli accordi che li hanno istituiti regolamentati sino ad ora. (Sommario)

Art. 3 - Elemento economico territoriale (E.E.T.) - Premio di Produzione

3.1 - La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, dagli Accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 ed in conformità di quanto disposto dall' art. 2 della Legge 23 maggio 1997 n. 135, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

3.2 - L' Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui all' art. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 - la cui entità non potrà superare, secondo quanto previsto dall' Accordo nazionale 11 giugno 1997, la percentuale del 7% rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio e sarà considerato, ad ogni effetto di legge, competenza corrente dell' anno di erogazione.

3.3 - Al fine di determinare il diritto e la decorrenza dell' E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l' andamento dell' attività del settore in provincia di Novara, in base all' esecuzione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo di verifica allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell' ambito provinciale.

3.4 - Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale - fatto salvo quanto convenuto al successivo paragrafo 3.5 e definito in via transitoria esclusivamente per il periodo 1° maggio/31 dicembre 1999 - le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica del diritto alla corresponsione dell' E.E.T. raffrontando l' andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 1997/30 settembre 1998, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente accordo.

3.5 - Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell' E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio/31 dicembre 1999 le parti, entro il 15 maggio 1999, procederanno al raffronto dell' andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre 1998/31 marzo 1999 con quelli del periodo 1° ottobre 1997/30 settembre 1998.

Qualora dalla verifica risultassero i presupposti per la corresponsione dell' E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio/31 dicembre 1999, il Premio di risultato sarà riconosciuto, secondo quanto previsto dall' Accordo Nazionale 11 giugno 1997, nei seguenti importi:

Decorrenza 1° maggio 1999

Livelli

Quota mensile

Quota oraria

VII

71.417

 

VI

64.276

 

V

53.563

 

IV

49.992

288,97

III

46.421

268,33

II

41.779

241,50

I

35.709

206,41

 

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri inservienti (art. 6 C.C.N.L.)

32.138

185,77

Custodi, guardiani, portinai, (art. 6 C.C.N.L.)

28.566

165,13

Decorrenza 1° dicembre 1999

Livelli

Quota mensile

Quota oraria

VII

108.678

 

VI

97.810

 

V

81.508

 

IV

76.075

439,74

III

70.641

408,33

II

63.577

367,50

I

54.339

314,10

 

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri inservienti (art. 6 C.C.N.L.)

48.905

282,69

Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 C.C.N.L.)

43.471

251,58

(Sommario)

Art. 4 - Mensa

4.1 - Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, una somma giornaliera di lire 9.000 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

4.2 - Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

4.3 - Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° maggio 1999, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di lire 7.080 per il personale operaio ed una somma mensile di lire 155.760 per il personale impiegatizio, da rapportare all' orario di lavoro effettuato. Su tale indennità non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti confermano, così come già convenuto al punto 1 della dichiarazione a verbale dell' art. 5 del Contratto Collettivo 24 gennaio 1990, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di mensa" è stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" di cui all' art. 10 del C.C.T.L. 24 ottobre 1986. (Sommario)

Art. 5 - Trasferta operai

Spese di viaggio

5.1 - I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale comunque non superi a Km 7,5 dal centro del comune, hanno diritto - in assenza dei mezzi dell' azienda - al rimborso delle spese di viaggio.

5.2 - Nel caso che il lavoratore, in assenza di mezzi dell' azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle A.C.I. fino ad una vettura di media cilindrata (1.000 cmc) e riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.

Vitto

5.3 - Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° maggio 1999 - dietro presentazione di idonea documentazione una somma giornaliera di lire 13.000 per il consumo del pasto caldo.

5.4 - Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° dicembre 1999 - dietro presentazione di idonea documentazione - una somma giornaliera di lire 14.000 per il consumo del pasto caldo.

5.5 - Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta a far data dal 1° maggio 1999, a titolo di indennità, una somma giornaliera di lire 8.500.

Indennità di trasferta

a) 1. Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato - con l' eccezione, per gli addetti che effettuano, lavori stradali ed opere igieniche, di cui al successivo punto b) - in una distanza di Km 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l' assunzione del lavoratore stesso.

2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 15 e sino al limite di Km 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale Elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 45 e sino al limite di Km 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché in tale ipotesi, avrà diritto al trattamento di cui al sesto comma dell' art. 22, lett. A) "Norme Generali" - del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

b) 1. Per gli addetti che effettuano lavori stradali ed opere igieniche, il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune in cui è avvenuta l' assunzione del lavoratore stesso.

2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 15 e sino al limite di Km 45 e dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 45 e sino al limite di Km 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene, riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba prenotare in loco perché, in tale ipotesi, avrà diritto al trattamento di cui al sesto comma dell' art. 22, lett. A) - Norme Generali - del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Dichiarazione a verbale

1. Il trattamento sopra stabilito non sono dovuti nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell' operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

2. Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l' ora stabilita per l' inizio del lavoro.

3. Ai fini del presente articolo per "distanza" si intende l' effettiva percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro. (Sommario)

Art. 6 - Decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1° aprile 1999 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal C.C.N.L. 5 luglio 1995.

2. Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del Contratto Nazionale.

3. Le parti sottoscritte convengono, per le normative non espressamente innovate dal presente accordo, di far riferimento a quanto stipulato nel Contratto territoriale 24 gennaio 1990 e successive modifiche ed integrazioni, ed assumono l' impegno di procedere ad un aggiornamento di tale contratto entro il 31 maggio 1999 tenendo conto degli orientamenti che in proposito saranno formulati dalla Commissione Interassociativa Sindacale Territoriale di cui all' Accordo 12 novembre 1998. (Sommario)

Allegato A: Art. 3 CCNL 29.03.1999 - Protocollo di verifica

1.1 - In attuazione di quanto stabilito dall' art. 3 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 marzo 1999, vengono individuati i seguenti "parametri" ed "indici economici" di riferimento, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi e relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle imprese edili operanti nell' ambito provinciale.

1.2 - I parametri e gli indici economici di riferimento - forniti, su richiesta delle parti sottoscritte, dalla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Novara e dalla Scuola Edile Novarese - sono relativi all' esercizio 1° ottobre 1997-30 settembre 1998.

 

Parametri e indici economici

Valore di riferimento

Ore cassa integrazione guadagni

46,86

Lavoratori iscritti in cassa edile

 

L' andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento.

Ore formazione organizzata dalla Scuola Edile (x 1000)

0,89

Ore lavorate e denunciate in cassa edile

L' andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

Ore lavorate e denunciate in cassa edile

1.604,84

Lavoratori iscritti in cassa edile

L' andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

Importo appalti denunciati in cassa edile

lire 112.861.363.138

L' andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

Massa salari denunciata in cassa edile

lire 56.884.676.629

L' andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

Imprese attive iscritte alla cassa edile

n. 608

L' andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento.

Art. 2

2.1 - I parametri e gli indici di cui al precedente art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell' Elemento economico territoriale.

2.2 - Il presupposto per la corresponsione dell' Elemento economico territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri/indici fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.

2.3 - Per l' indice relativo alle "imprese attive iscritte alla cassa edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore (a titolo meramente esemplificativo fattispecie di fusione di imprese).

2.4 - Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell' escursione dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

2.5 - A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere negativamente sull' andamento territoriale del settore edile e tali da incidere in maniera significativa sull' Elemento economico territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.

2.6 - Le parti si danno atto che la struttura dell' Elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall' art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto di riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l' andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2. (Sommario)