Ipotesi di Accordo per il rinnovo

del Contratto Integrativo Provinciale di Napoli

  

 

 

             Il giorno 25 Marzo 2003 in Napoli, presso l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati

 

-  l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente dott. Riccardo Giustino e dal Vice Presidente ing. Elio Sava assistiti dal direttore dott. Giacinto Grisolia e dal sig. Roberto Barbato;

 

                                                                  E             

 

-  la FENEAL UIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale sig. Emilio Correale;

 

-  la FILCA CISL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale sig.Giovanni D'Ambrosio;

 

-  la FILLEA CGIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale sig.Giovanni Sannino;

 

             Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 24.10.2002, hanno concordato la seguente ipotesi d'accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 29 Gennaio 2000, da valere nella Provincia di Napoli per le imprese edili ed affini, che regola i rapporti per tutto il territorio della provincia di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

 

-  costruzioni edili;

-  costruzioni idrauliche;

-  movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;

-  costruzioni sotterranee;

-  costruzioni di linee e condotte;

-  produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;

-  tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1

       

ORARIO DI LAVORO

        

 

             L'orario normale di lavoro per tutti i mesi dell'anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in modo da esonerare gli operai dal prestare l'attività lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A. / R.S.U. ai fini di eventuali verifiche.

        

             Resta fermo tutto quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 10 del C.c.n.l 29 Gennaio 2000.

 

             Le parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39 del C.c.n.l., nel corso dell'anno 2003, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova ripartizione dell'orario di lavoro.

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2

 

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

E PREMIO DI PRODUZIONE

        

 

          L'indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89 :

                 

 

 

    Operaio di produzione

        

    IV livello                                          euro 0,640

    Operaio Specializzato                      euro 0,594

    Operaio Qualificato                          euro 0,538      

    Operaio Comune                              euro 0,467

        

   

    Discontinui

        

    Operaio Specializzato                      euro 0,571

    Operaio Qualificato                          euro 0,517

    Operaio Comune                             euro 0,449

    Custodi, guardiani, portinai,

    fattorini, uscieri e inservienti.             euro 0,409      

    Custodi, portinai, guardiani

    con alloggio.                                     euro 0,358        

             Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.89:        

           

    Categoria I° Super                           euro 146,468

    Categoria I°                                     euro 136,743

    Categoria II°                                    euro 115,613

    Assistenti Tecnici                             euro 103,073

    Categoria III                                    euro   93,900

    Categoria IV°                                  euro   85,659

    Primo impiego                                  euro   74,311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3

         

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

        

 

 

            

In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli articoli 12 e 39 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Napoli, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

-  numero d'imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile di Napoli e monte salari relativo;

-  numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

-  numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie autorizzate e delle conseguenti dichiarazioni d'avvio lavori;

-  numero d'ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero d'ore di cassa integrazione autorizzate;

-  attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali.

 

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo nel rispetto del limite di cui all'accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata, in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/ 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2000/30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

 

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

-         acquisendo i dati relativi agli indicatori;

-         acquisendo informazioni dall'Osservatorio di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sull'attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;

-         individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;

-         calcolando la variazione media degli indicatori scelti.

 

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

 

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

 

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 39 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 decorre dal 1° gennaio 2003.

 

Le parti - considerato l'andamento del settore a livello locale nell'anno 2002 ed effettuata una valutazione complessiva del mercato del lavoro nel territorio - confermano negli importi definiti dall'accordo provinciale 19 maggio 1998 le misure dell'elemento economico territoriale corrisposte agli operai a partire dal 1° Gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002.

 

Relativamente l'anno 2003, gli importi mensili definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

 

 

 

Dal 1° gennaio 2003 Euro

Dal 1° dicembre 2003 Euro

Quadri e 1ª categoria super

109,69

139,60

1ª categoria

98,72

125,64

2ª categoria

82,27

104,70

Impiegati di 4° livello

76,78

97,72

3ª categoria

71,30

90,74

4ª categoria

64,17

81,67

4ª categoria primo impiego

54,84

69,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4

 

LAVORO A COTTIMO

 

 

 

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 Gennaio 2000 e la sua piena applicabilità ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.

Le parti confermano il loro impegno per l'integrale rispetto dell'art. 14 del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5

 

SUBAPPALTO

 

 

 

 

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 Gennaio 2000 ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.

 

In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 Gennaio 2000 quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della R.S.A. / R.S.U. o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato C.c.n.l..

 

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche per richiesta di una sola di esse i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra assumendo le iniziative del caso e provvedendo nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6

 

FERIE

 

 

Considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della mano d'opera e la brevità dei rapporti di lavoro, le parti concordano di fissare l'epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:

 

-         due settimane a "cavallo" del Ferragosto;

-         una settimana in occasione del Natale.

 

La quarta settimana sarà goduta nell'arco dell'anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

 

L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7

        

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE,

FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

        

 

 

 

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 19 del C.c.n.l 29 Gennaio 2000, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50 %, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati. secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

 

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica          natalizia, ferie e riposi annui, scade il 30 settembre di ogni anno.

 

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

        

 - del Ferragosto per le somme afferenti al semestre ottobre-marzo;

        

 - del Natale per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.

        

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

        

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si siano rese liquide ed esigibili.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8

        

LAVORI SPECIALI

         

        

 

A) Lavori marittimi

        

 

           

Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di         trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.

        

Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso   mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.

        

Nel caso che i mezzi d'opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso   forfettario di tre ore.

        

 Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

        

  I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l'eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all'equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.

        

  Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che      poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.

        

   Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei         precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.

        

    Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

        

      

 

 

 

 

 

B) Lavori in galleria

        

       

Al personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle         condizioni appresso elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:

        

a)   per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;

        

b)    per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;

        

c)   per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;

        

d)        nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco): 18%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 9

 

LIMITI TERRITORIALI - DIARIA

 

 

 

I limiti territoriali di cui al 2° comma dell'art. 22 del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 sono così stabiliti:

 

-       per i Comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Giugliano, Pozzuoli, Torre Annunziata, Torre del Greco, i confini territoriali del Comune;

 

-   per gli altri Comuni, oltre due chilometri dai confini territoriali del Comune stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10

        

TRASPORTI

        

 

 

            Come stabilito dalla vigente contrattazione nazionale agli impiegati ed agli operai è dovuta un'indennità a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extraurbano che a decorrere dal 01/01/2003, è determinata nelle seguenti misure.

        

            Per gli operai di produzione la predetta indennità è fissata in euro 1,68 giornalieri pari a euro 0,21 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

 

             Per i lavoratori discontinui l'indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

        

             Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 19 del C.c.n.l..

        

            Per gli impiegati l'indennità è pari a euro 36,33 mensili.

        

             La predetta indennità non è dovuta ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dalla impresa.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 11

                                               

MENSA

        

            

 

             Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall'art. 89 del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000 l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.

 

            Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.

        

             Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

        

             Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere.

        

             Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13.                          .

       

             Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive         difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di OO.SS., si rendesse impossibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/01/2003, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di euro 2,80 giornalieri pari a euro 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario.

 

             Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 19 del C.c.n.l..

        

            Per gli impiegati l'indennità sostitutiva sarà di euro 60,55 mensili.

        

            L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

 

             Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 12

 

CASSA EDILE

        

 

 

            Il contributo a favore della Cassa Edile è determinato, nella misura complessiva del 2,65% di cui il 2,21% a carico dell'impresa e lo 0,44% a carico dei lavoratori.

        

            I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l..  

 

             Per le aziende in regola alla data del 31/12 di ogni anno, con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, come stabiliti dal presente contratto integrativo provinciale, l'Ente provvederà a fornire gli indumenti di lavoro stabiliti all'art.16 del presente contratto.

 

             Le aziende in regola, entro il 30/3 di ogni anno, presenteranno alla Cassa Edile apposito elenco nominativo del personale operaio in forza, distinto per cantiere di appartenenza, al fine di consentire il necessario approvvigionamento e la relativa fornitura entro i 30 gg. successivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13

 

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

        

 

 

 

 

            A decorrere dal 01/01/2003 il contributo a carico delle Imprese in favore del C.F.M.E. della provincia di Napoli, da versare alla Cassa Edile, è stabilito nella misura dello 0,80% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l..

        

            Le parti concordano di incontrarsi semestralmente per la programmazione della formazione professionale nell'edilizia, secondo lo spirito del C.c.n.l., al fine di favorire la formazione di giovani lavoratori da inserire nell'attività edilizia, nonché della riqualificazione professionale di lavoratori edili già occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 14

 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,

L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

        

           

 

 

        

             Il contributo a carico delle Imprese, di finanziamento al Comitato, da versare alla Cassa Edile di Napoli, è determinato a decorrere dal 01/01/2003 nella misura dello 0,80% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l..

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 15

                                      

AMBIENTE DI LAVORO

        

           

 

 

Le parti convengono che l'art. 86 del C.c.n.l. si intende qui integralmente riportato e confermano il loro impegno per il pieno rispetto dello stesso.

 

             Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro dai D. Leg.vi 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'Impresa fornirà annualmente al personale non in prova un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nonché per coloro che abbiano maturato un'anzianità di quattro mesi, una tuta da lavoro.

 

             Per le Imprese in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile, come previsto all'art. 12 del presente contratto integrativo, la fornitura delle scarpe antinfortunistiche e della tuta da lavoro sarà a carico della Cassa Edile.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 16

                                

INDUMENTI DI LAVORO - D.P.I.

 

 

 

 

 

          In attuazione dell'art. 12 del presente contratto la Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà a fornire, a titolo gratuito, al personale operaio in forza, n°1 tuta da lavoro, n°1 paio di scarpe antinfortunistiche, n° 1 paio di guanti da lavoro.

 

             Le OO.SS. costituite si impegnano nel promuovere un'azione permanente al fine di sensibilizzare i lavoratori all'uso costante dei D.P.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 17

       

COORDINAMENTO ENTI

COMMISSIONE TECNICA

 

 

 

 

             Al fine di realizzare un'attività di supporto e coordinamento degli Enti Paritetici della provincia di Napoli, è costituita la "Commissione Tecnica di Coordinamento Attività Enti Paritetici".

 

             La suddetta Commissione realizzerà studi ed analisi tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.

 

             Le funzioni della Commissione saranno attivate, su richiesta dei Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.

 

             La "Commissione Tecnica di Coordinamento" sarà composta pariteticamente da n° 6 componenti di cui 3 nominati dall'ACEN e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.

 

             La Commissione così costituita avrà anche compiti di supporto al Comitato di Presidenza della Cassa Edile su quanto concordato in tema di "Analisi sul settore delle Costruzioni, mercato del lavoro e appalti".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 18

      

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

 

 

 

             Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall'art. 30 del C.c.n.l. e dall'Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile sono a carico delle Imprese con decorrenza 01/01/2003 nelle seguenti misure:

 

      - A.P.E. ordinaria       2,50%;

 

      - A.P.E. straordinaria 0.40%;

 

             I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18.

 

             Le parti concordano di monitorare l'andamento dei Fondi APE e APE/S al fine di procedere tempestivamente ad eventuali adeguamenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 19

        

PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

 

 

             In considerazione di quanto previsto dal C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 in tema di previdenza complementare di settore si conviene, a decorrere dal 01/07/2003, la costituzione, nell'ambito operativo della Cassa Edile di Napoli, di un Fondo di mutualizzazione degli oneri previsti a carico delle imprese per le finalità del Fondo nazionale Prevedi.

 

             Entro tale data, le parti sociali firmatarie del presente contratto, provvederanno a definire, con apposita intesa, i principi di funzionamento del costituendo Fondo.

 

             Tenuto conto della situazione di equilibrio della gestione - Anzianità Professionale Edile Straordinaria - le parti si impegnano a destinare, dal 01/07/2003, la contribuzione APES, pari allo 0,40%, al costituendo Fondo di mutualizzazione oneri per la "Previdenza complementare di settore".

            

             Le parti si danno atto di quanto in materia convenuto a livello nazionale ed in attesa dell'avvio operativo del Fondo Prevedi viene affidato alla Cassa Edile un lavoro preparatorio di informazione alle imprese ed ai lavoratori teso a promuovere le conoscenze normative e facilitare così l'adesione al Fondo.

 

             Le parti convengono di effettuare incontri periodici per monitorare gli sviluppi e l'andamento del Fondo.

 

             Qualora le determinazioni a livello nazionale e/o territoriale dovessero prevedere la soppressione del costituendo fondo di mutualizzazione oneri "Prevedi" le parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve accantonate.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 20

 

ISTITUTO DI PATRONATO

 

 

 

 

                         Ai Patronati INAS -Cisl, INCA - Cgil, ITAL - Uil è consentito di esercitare nei cantieri della provincia di Napoli le attività loro attribuite dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori orario dell'orario di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 21

 

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

        

 

 

 

             Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 103 del C.c.n.l. va effettuato          dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all'Accordo 28 Luglio 1989 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

 

             Le parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell'Accordo 28 Luglio 1989 in quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso.

 

            

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 22

 

            QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI

        

 

 

 

A) Quote di adesione contrattuale.

        

 

             Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l. maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

        

             Le quote di adesione contrattuale in favore dell'ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l. maggiorati del 18.5% e del 4,95%.

       

             Per l'erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.

 

             Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 12 del presente contratto.

        

             Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.

        

             Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate ai tre Segretari responsabili pro tempore delle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.

        

             Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all'ACEN ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

 

             Il versamento delle quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori deve essere effettuato congiuntamente ai tre Segretari pro tempore delle Associazioni dei lavoratori negli Uffici della Cassa Edile nel giorno ed ora stabiliti dal Presidente della Cassa Edile, previa redazione di un verbale in quattro originali, uno dei quali resterà presso la Cassa stessa, come ricevuta di versamento. In caso di rifiuto da parte anche di uno solo dei Segretari responsabili dei tre Sindacati stipulanti, di sottoscrivere il verbale, o in caso di sua ingiustificata assenza, l'intero importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai resterà depositato presso la Cassa Edile fino a quando i tre Segretari responsabili avranno sottoscritto il verbale.

Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l'intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.

        

L'intervento della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall'impresa all'ACEN nonché l'intervento delle imprese e della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l'ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale. Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.

        

             Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.

        

             Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il C.c.n.l. 29 Gennaio 2000.

        

             Ogni sei mesi, la Cassa Edile provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.

                                                                             

 

B) Contributi sindacali.

       

 

             E' in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

        

             Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall'Accordo nazionale 25 luglio 1996 (cfr. pagg. 233-234 dell'ediz. ANCE del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000) e dalle disposizioni in materia previste dalla L. 675/97.

        

             La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.

        

             Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 23

 

 CALCESTRUZZO

 

 

 

                        In aggiunta a quanto stabilito nella declaratoria di cui all'art. 79 del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 si considera operaio specializzato l'autista di autobetoniera e l'autista di autopompa da calcestruzzo, sempre ché abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 24

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

                        Fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 e 111 del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 gli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I,L costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 25

                               

VALIDITÀ E DURATA

        

 

 

 

                     Il presente contratto entra in vigore per tutto il territorio della Provincia di Napoli, dal 01/01/2003.

        

                     Il presente contratto avrà durata fino al 31.12.2005 fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale.      

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

 

CASSA EDILE

 

 

 

 

                        L'A.C.E.N., la FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL concordano sulla necessità di definire un nuovo Regolamento delle assistenze ad imprese e lavoratori operanti in Provincia di Napoli.

 

                        Le parti riconoscono l'urgenza di affrontare tale rivisitazione e concordano nella definitiva approvazione entro il mese di Giugno 2003.

 

                        Nell'ambito di tale regolamento le parti convengono sin d'ora la definizione delle seguenti assistenze in favore di lavoratori/ lavoratrici, dipendenti di imprese iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale:

 

-  assistenza in favore dei lavoratori/ lavoratrici in malattia che estenda il trattamento di carenza in caso di evento morboso superiore ai 14 giorni, già previsto dal "Protocollo sul Trattamento di malattia ed infortunio" (Allegato L C.c.n.l. 29 Gennaio 2000), anche alle malattie superiori a 10 giorni e non superiori a 14 giorni.

 

-  assistenza in favore delle lavoratrici durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità per un periodo massimo di 5 mesi e con esclusione dei periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B

 

 

PROTOCOLLO SU ARTICOLAZIONE ORARIO CONTRATTUALE

IN OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA

 

 

 

 

              In presenza di lavori pubblici per i quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l'importanza dell'opera, modalità lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all'Ente Appaltante ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:

 

-  regime di orario in cantiere e loro durata;

-  applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;

-  compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.

 

             Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C

 

 

OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI

 

 

 

 

Le parti, al fine di perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore, ottimizzando e rendendo sempre più efficace il metodo della concertazione e della informazione, concordano di istituire, per la Provincia di Napoli “L’Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti”.

 

Compito prioritario dell’Osservatorio sarà quello di realizzare, nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale, un sistema informativo sulle dinamiche del settore in grado di fornire la base conoscitiva necessaria per l'adozione di interventi mirati di rilancio del settore delle costruzioni nella Provincia di Napoli.

 

L’Osservatorio, ferma restando l'autonomia delle singole parti, monitorerà e analizzerà i seguenti segmenti territoriali di settore :

andamento della domanda e degli investimenti pubblici e privati;

evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli occupazionali, i processi di ingresso nel settore, la mobilità della forza lavoro sul territorio, i tempi medi di occupazione per impresa, gli orari di lavoro, i profili professionali ed i livelli retributivi, la formazione professionale, la struttura del costo del lavoro, i riflessi sull'occupazione, la crescita professionale nonché l'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed igiene negli ambienti di lavoro.

 

            L’Osservatorio si avvarrà del contributo di informazioni rilevabili dalle banche dati in disponibilità degli Enti Paritetici di settore - Cassa Edile, CPT e CFME.

             

            Le parti convengono di definire entro il corrente anno le forme e le modalità operative dell'Osservatorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D

 

 

RELAZIONI SINDACALI

 

 

 

 

Le parti   convengono di attivare, congiuntamente o disgiuntamente, le azioni, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

 

Le parti condividono l’esigenza di contribuire ad elevare la qualità professionale del lavoro nel settore.

 

La comune esperienza di concertazione istituzionale, su segmenti importanti del comparto delle costruzioni, consente di condividere la necessità di promuovere confronti preventivi propedeutici alla definizione, anche con accordi quadro, di intese tra le parti firmatarie del presente accordo, le Istituzioni pubbliche, le aziende aggiudicatarie dei lavori ed i vari Enti locali.

 

Oggetto dei confronti e degli accordi conseguenti saranno le questioni legate alla sicurezza ed all'igiene negli ambienti di lavoro, al rispetto del contratto di lavoro, alle azioni di contrasto al lavoro nero ed al lavoro irregolare, al fenomeno dell’illegalità e della criminalità nonché alle esigenze di formazione e qualificazione professionale richiesta ed alle esigenze di flessibilità per interventi particolari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

                       

           

 

 

Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale per lo sviluppo del settore, per la sicurezza sul lavoro e per fronteggiare la sfida delle innovazioni di prodotto e di processo.

 

Il fattore umano ed il lavoro, la loro valorizzazione e tutela rappresentano la principale risorsa del sistema impresa.

 

A tale scopo vanno attivate le necessarie ed idonee politiche puntando sulla leva della formazione di base, di ingresso e continua, per l’accesso al settore e la permanenza in esso.

 

E' opportuno rilanciare forme di rapporto e di collaborazione con il mondo della scuola per diffondere la conoscenza del settore e delle sue potenzialità.

 

Coinvolgere le strutture territoriali per l’impiego, sia pubbliche sia private, nei vari progetti di formazione professionale da avviare. 

 

Al CFME va dato il giusto impulso perché sia sempre di più rispondente alle esigenze del mercato ed alla legislazione vigente in materia accelerando, qualora necessario, le procedure tecniche previste per l'accreditamento e la certificazione di qualità dell'Ente paritetico.

 

Vanno ricercate forme e procedure per agevolare ed incentivare un naturale incontro tra domanda e offerta occupazionale, incoraggiando le imprese, attraverso forme di premialità da convenire, ad offrire opportunità di collaborazione con il C.F.M.E. nella realizzazione di percorsi formativi (stage e tirocini).

 

Vanno inoltre ricercate soluzioni operative in grado di innescare dinamiche incentivanti per le imprese all'assunzione di giovani che abbiano adempiuto alla scuola dell'obbligo, formati dal C.F.M.E. di Napoli con corsi biennali ed in cerca di prima occupazione.

 

Le parti condividono sulla opportunità di definire politiche di rilancio della Formazione continua in edilizia e dell'Apprendistato, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori.

 

Tale obiettivo potrà essere raggiunto tracciando i principi cardine per una formazione d'ingresso, continua e di aggiornamento professionale nell'ambito di politiche incentivanti a carattere sperimentale e facoltativo.

 

Le parti convengono, per favorire la piena realizzazione degli intendimenti sopra richiamati, di definire in accordo con il CFME adeguati programmi e piani operativi.

 

Inoltre le parti, considerata la crescente presenza nel settore di lavoratori extracomunitari ed immigrati, convengono di prevedere nei piani di formazione di prossimo avvio interventi specifici per favorire l'accoglienza e la loro integrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO F

 

 

SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 PREVENZIONE INFORTUNI

 

 

 

 

Le parti confermano, con reciproco convincimento, la prioritaria importanza del tema della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e operatori dei processi produttivi.

 

Le stesse concordano sulla necessità di mantenere, su di essi, alta l’attenzione, lo spirito ed il livello di collaborazione e di responsabilità.

 

L’impegno a favorire la diffusione degli R.L.S. e delle altre figure previste dal D.Lgs n° 626/94 e dal D.Lgs n° 494/96 rimane inalterato e troverà sempre crescente riscontro in iniziative di prossima attuazione.

 

Si conferma la centralità del momento formativo, informativo e partecipativo, per il conseguimento dell’affermazione di una cultura e di una coscienza antinfortunistica per le imprese ed i lavoratori.

 

Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell’intento di fare della formazione ed informazione principio cardine della sicurezza, convengono sull’opportunità di sviluppare, in termini operativi, ulteriori iniziative in materia a favore delle imprese e dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate in adempimento alle vigenti disposizioni legislative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO G

 

 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)

 

 

 

 

Le parti concordano che, in applicazione dell’accordo del 29 gennaio 2002, sia necessario giungere ad una rapida attuazione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, quale strumento in grado di contrastare efficacemente il lavoro sleale ed irregolare senza ingenerare meccanismi di rallentamento e di eccessiva burocratizzazione nel rilascio delle idonee certificazioni.

 

          Tale attuazione dovrà tenere conto e coniugare le intese operative raggiunte e/o in fase di raggiungimento a livello nazionale, regionale e provinciale.

 

          E' auspicio delle parti l'individuazione in tempi brevi di parametri congrui di incidenza del costo della manodopera, nelle varie tipologie di lavori, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale equivalenti criteri di valutazione.

 

Le parti si impegneranno attivamente, sollecitando le rispettive organizzazioni nazionali, affinché trovino piena applicazione le norme legislative dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002 n.210 concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS, INAIL e Casse Edili per il rilascio alle imprese affidatarie di appalti pubblici e di lavori privati di un documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO H

 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INAIL

 

 

 

Le parti intendono con il presente documento porre l'attenzione sul tema delle prestazioni assistenziali erogate dall'INAIL al personale in infortunio ritenendo necessario avviare meccanismi di sensibilizzazione dell'Ente erogatore delle prestazioni.

 

A tal proposito congiuntamente si rileva quanto segue:

 

- il rapporto assicurativo con l'INAIL si concretizza ponendo a carico del datore di lavoro il pagamento in via anticipata del premio;

- a decorrere dal quarto giorno successivo all'infortunio e fino al permanere dell'incapacità lavorativa, l'INAIL eroga all'infortunato l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, quale prestazione economico/assistenziale finalizzata al sostentamento del lavoratore;

- l’assolvimento dell'obbligazione da parte dell'INAIL avviene solo al termine dell'evento e che pertanto confligge con lo scopo della menzionata prestazione previdenziale, in particolare nei casi di prognosi di lunga durata;

 

Ribadito il comune intento di azioni congiunte finalizzate a ridurre i tempi di rogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea di cui agli articoli 66 e seguenti del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 da parte dell'INAIL, affinché non venga frustrato il precipuo carattere di sostentamento della prestazione stessa.

 

In relazione a quanto precede, le medesime parti contraenti ritengono che il carattere di sostentamento della prestazione in parola possa essere assicurato dal riconoscimento da parte dell'INAIL di acconti su tale indennità in misura non inferiore al 70% della prestazione maturata nell'arco del mese precedente di assenza per evento infortunistico, anche in mancanza di specifica richiesta da parte del singolo lavoratore.

 

Di tale concordata valutazione l'Acen le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori si impegnano a farsi congiuntamente promotori nei confronti della locale Sede dell'Istituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I

 

 

ACCORDO           E.D.R. - INDENNITA' DI CONTINGENZA

 

             Il giorno 25 Marzo 2003 in Napoli, presso l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati:

 

-  l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente dott. Riccardo Giustino e dal Vice Presidente ing. Elio Sava assistiti dal direttore dott. Giacinto Grisolia e dal sig. Roberto Barbato;

 

-  la FENEAL UIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale sig. Emilio Correale;

-  la FILCA CISL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale sig.Giovanni D'Ambrosio;

-  la FILLEA CGIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario generale sig.Giovanni Sannino;

 

visto

- il "Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo dei lavoro" sottoscritto in data 31 Luglio 1992 da Governo, Confindustria e Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

-il contratto provinciale 19 Maggio 1998 integrativo del C.c.n.l.. 29 Gennaio 2000;

 

considerato

- che il citato Protocollo 31 Luglio 1992 ha tra l'altro previsto l'erogazione in via continuativa agli impiegati ed agli operai di una somma forfettaria, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.), a decorrere dal 1° gennaio 1993;

- che si ritiene opportuno ridurre, per quanto possibile, la complessità di elaborazione e comprensione dei prospetti di paga, a beneficio sia delle imprese sia dei lavoratori;

 

valutato

- l'ormai poco significativa entità dell'importo dell'E.D.R.;

- la minima incidenza sul costo del lavoro conseguente al computo dell'E.D.R. negli istituti contrattuali da cui è escluso;

 

convengono

che, a far data dal 01/01/2003, l’E.D.R. venga conglobato, per tutti i livelli contrattuali degli operai e degli impiegati, nell'importo dell'ex indennità di contingenza.

 

Dalla data del conglobamento, l'E.D.R. verrà computato in tutti gli istituti contrattuali per i quali rileva l'ex indennità di contingenza.

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

ALLEGATO L

 

 

ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

PARITETICA DI CONCILIAZIONE

        

 

 

Tra

 

-         l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN) aderente all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);

-         l'Associazione Sindacale INTERSIND

        

                                                           e

 

-         la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni costituita da:

        

        -   Feneal Uil

        -   Filca Cisl

        -   Fillea Cgil

           

Visti l'art. 1/411 ultimo comma, l'art. 6/2113 ultimo comma della legge 11.8.1973 n.533, nonché l'art.95 del C.c.n.l.7 Ottobre 1987; visto l'art. 14 del Contratto Integrativo per la Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si è convenuto quanto appresso:

               

ART. 1

                        Il prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle controversie di cui all'art. 95 del C.c.n.l. 7 Ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato stipulante il presente Accordo al quale aderisce o conferisce mandato, il quale previo accordo con l'Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore.

                        

ART. 2

                        L'Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l'imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l'esame della controversia.

        

ART. 3

                        Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dall'Associazione Costruttori o dall'INTERSIND.

        

 

 

 

              

 

ART. 4

                        Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.

                        Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.

                          

ART. 5

                        Di ogni controversia qualunque ne sia l'esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l'esito della controversia.

                        In caso di assenza di alcune delle parti o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno, al massimo due differimenti.

        

ART. 6

                        Il verbale di avvenuta conciliazione ha l'efficacia di cui all'ultimo comma del citato art. 6/2113 c.c. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.

                        Prima che la conciliazione avvenga i prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell'efficacia delle rinunce e transazioni.

 

ART. 7

            L'archivio dell'ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

        

ART. 8

            Il presente Accordo entra in vigore il 1° Luglio 1989 ed ha la durata del Contratto integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto.