Ipotesi di Accordo per il rinnovo
del Contratto Integrativo Provinciale di Napoli
Il giorno 25 Marzo 2003 in Napoli,
presso l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono
incontrati
- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN),
aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal
Presidente dott. Riccardo Giustino e dal Vice Presidente ing. Elio Sava
assistiti dal direttore dott. Giacinto Grisolia e dal sig. Roberto Barbato;
E
- la FENEAL UIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario
generale sig. Emilio Correale;
- la FILCA CISL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario
generale sig.Giovanni D'Ambrosio;
- la FILLEA CGIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario
generale sig.Giovanni Sannino;
Le Parti, dopo ampia e approfondita
discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 24.10.2002, hanno
concordato la seguente ipotesi d'accordo di rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 29
Gennaio 2000, da valere nella Provincia di Napoli per le imprese edili ed
affini, che regola i rapporti per tutto il territorio della provincia di Napoli
tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori
loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti
pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana delle imprese stesse:
- costruzioni edili;
- costruzioni idrauliche;
- movimenti di terra, cave di prestito,
costruzioni stradali, ponti e viadotti;
- costruzioni sotterranee;
- costruzioni di linee e condotte;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo
preconfezionato;
- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per
complementarità o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche
ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami,
autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di una
impresa edile.
Premessa
ART. 1
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro per
tutti i mesi dell'anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in
modo da esonerare gli operai dal prestare l'attività lavorativa nella giornata
di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le
possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle
R.S.A. / R.S.U. ai fini di eventuali verifiche.
Resta fermo tutto quanto stabilito
dagli articoli 5, 6 e 10 del C.c.n.l 29 Gennaio 2000.
Le parti, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 39 del C.c.n.l., nel corso dell'anno 2003, promuoveranno un
confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova
ripartizione dell'orario di lavoro.
ART. 2
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE
E PREMIO DI PRODUZIONE
L'indennità territoriale di settore è
confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto integrativo territoriale
del 28.7.89 :
Operaio
di produzione
IV livello euro 0,640
Operaio Specializzato euro 0,594
Operaio Qualificato euro 0,538
Operaio Comune euro 0,467
Discontinui
Operaio Specializzato euro 0,571
Operaio Qualificato euro 0,517
Operaio Comune euro 0,449
Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri e inservienti. euro
0,409
Custodi, portinai, guardiani
con alloggio. euro
0,358
Il premio di produzione per gli
impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto
integrativo territoriale del 28.7.89:
Categoria I° Super euro 146,468
Categoria I° euro 136,743
Categoria II° euro
115,613
Assistenti Tecnici euro 103,073
Categoria III euro 93,900
Categoria IV° euro 85,659
Primo impiego euro
74,311
ART. 3
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all'accordo
nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in
coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli articoli 12
e 39 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Nella determinazione
dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti
contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. 29 gennaio 2000 - le parti
sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di
Napoli, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei
seguenti indicatori:
- numero d'imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile di Napoli e
monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie
autorizzate e delle conseguenti dichiarazioni d'avvio lavori;
- numero d'ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e
numero d'ore di cassa integrazione autorizzate;
- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi
Strutturali.
Per il periodo di vigenza
del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico
territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno
successivo nel rispetto del limite di cui all'accordo nazionale 29 gennaio
2002.
La determinazione annuale
del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata, in uno
specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei
suoi risultati nel periodo 1° ottobre/ 30 settembre immediatamente precedente e
quelli del periodo 1° ottobre 2000/30 settembre 2001, che viene individuato
quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.
Le stesse parti si danno
reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di
riferimento.
Le parti procederanno
all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo
considerato:
-
acquisendo i dati relativi agli indicatori;
-
acquisendo informazioni dall'Osservatorio di settore, dagli Enti
paritetici e da altri centri di monitoraggio, sull'attendibilità - per il
periodo considerato - degli indicatori;
-
individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non
soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
-
calcolando la variazione media degli indicatori scelti.
Sulla base di tale
variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica
industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento
economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.
Le parti, all'atto della
verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli
stabiliti.
L'elemento economico
territoriale di cui all'articolo 39 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 decorre dal 1°
gennaio 2003.
Le parti - considerato
l'andamento del settore a livello locale nell'anno 2002 ed effettuata una
valutazione complessiva del mercato del lavoro nel territorio - confermano
negli importi definiti dall'accordo provinciale 19 maggio 1998 le misure
dell'elemento economico territoriale corrisposte agli operai a partire dal 1°
Gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002.
Relativamente l'anno 2003,
gli importi mensili definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali
nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo
dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.
|
Dal 1°
gennaio 2003 Euro |
Dal 1°
dicembre 2003 Euro |
Quadri e 1ª categoria super |
109,69 |
139,60 |
1ª categoria |
98,72 |
125,64 |
2ª categoria |
82,27 |
104,70 |
Impiegati di 4° livello |
76,78 |
97,72 |
3ª categoria |
71,30 |
90,74 |
4ª categoria |
64,17 |
81,67 |
4ª categoria primo impiego |
54,84 |
69,80 |
ART. 4
LAVORO
A COTTIMO
Fermo
restando quanto disposto dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 29 Gennaio 2000 e la sua piena applicabilità ove in un cantiere si
verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto
articolo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare
il problema in sede provinciale.
Le
parti confermano il loro impegno per l'integrale rispetto dell'art. 14 del
C.c.n.l. 29 Gennaio 2000.
ART. 5
SUBAPPALTO
Le
parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 15 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro 29 Gennaio 2000 ed in specie per quanto concerne
l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in
esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi
previsti nel richiamato articolo.
In
particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le
comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell'art. 15 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro 29 Gennaio 2000 quindici giorni prima
dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e
comunque prima dell'inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai
dirigenti della R.S.A. / R.S.U. o, in mancanza di questa, ai sindacati
competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite
dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle
Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato C.c.n.l..
Le
parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche per richiesta di una sola
di esse i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra
assumendo le iniziative del caso e provvedendo nelle sfere di rispettiva
competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in
merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.
ART. 6
FERIE
Considerate
le caratteristiche del settore, la mobilità della mano d'opera e la brevità dei
rapporti di lavoro, le parti concordano di fissare l'epoca del godimento delle
ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze
tecnico-produttive, di massima come segue:
-
due settimane a "cavallo" del
Ferragosto;
-
una settimana in occasione del Natale.
La
quarta settimana sarà goduta nell'arco dell'anno, a richiesta del lavoratore e
tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.
L'operaio
che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare
attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive.
ART. 7
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE,
FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA
Gli
importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli
operai ai sensi dell'art. 19 del C.c.n.l 29 Gennaio 2000, assolto con la
corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50 %, devono essere
accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con
versamenti mensili posticipati. secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile
stessa.
L'anno
finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui,
scade il 30 settembre di ogni anno.
Il
pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa
Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:
- del Ferragosto per le somme afferenti al
semestre ottobre-marzo;
- del Natale per le somme afferenti al
semestre aprile-settembre.
Il
pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in
cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa
Edile, secondo le norme del relativo Statuto.
Qualsiasi
reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate e sulla mancata
liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato
dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla
data in cui dette somme si siano rese liquide ed esigibili.
ART. 8
LAVORI SPECIALI
A) Lavori marittimi
Il
personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà
per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait
di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per
Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata)
di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.
Per
gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito
in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.
Nel
caso che i mezzi d'opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per
ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.
Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè
salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato
avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore
di lavoro straordinario effettivamente prestato.
I capi servizio (operai specializzati)
percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la
permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l'eventuale compenso per le ore
straordinarie corrisposte all'equipaggio e sempre che essi siano presenti sul
mezzo.
Il personale non specializzato chiamato a
bordo per servizio e che poi non
venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso
forfettario di quattro ore.
Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori
porto, non contemplati nei
precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale
nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del
porto.
Per i lavori fuori del porto si intendono
quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.
B) Lavori in galleria
Al
personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle condizioni appresso elencate, è
dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:
a) per il personale addetto al fronte di
perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del
materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e
di disagio: 46%;
b) per il personale
addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere
murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti
nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la
sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o
manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie
ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;
d)
nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di
eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal
basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un
chilometro dall'imbocco): 18%.
ART. 9
LIMITI TERRITORIALI
- DIARIA
I limiti territoriali di cui
al 2° comma dell'art. 22 del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 sono così stabiliti:
- per i Comuni di Napoli,
Castellammare di Stabia, Giugliano, Pozzuoli, Torre Annunziata, Torre del
Greco, i confini territoriali del Comune;
- per gli altri Comuni, oltre due chilometri dai
confini territoriali del Comune stesso.
ART. 10
TRASPORTI
Come
stabilito dalla vigente contrattazione nazionale agli impiegati ed agli operai
è dovuta un'indennità a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed
extraurbano che a decorrere dal 01/01/2003, è determinata nelle seguenti
misure.
Per
gli operai di produzione la predetta indennità è fissata in euro 1,68
giornalieri pari a euro 0,21 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente
prestata.
Per i lavoratori discontinui
l'indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.
Nella determinazione della predetta
indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art.
19 del C.c.n.l..
Per
gli impiegati l'indennità è pari a euro 36,33 mensili.
La predetta indennità non è dovuta
ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a
disposizione dalla impresa.
ART. 11
MENSA
Fatte salve le condizioni di
miglior favore in atto e quanto disposto dall'art. 89 del C.C.N.L. 29 Gennaio
2000 l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa
essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Detto
servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere
o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate
vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i
lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.
Le disposizioni di cui al comma
precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni
a più imprese.
Il
servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici
dipendenti occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in
misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a
carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo per
ciascun pasto consumato di euro 4,13.
.
Ove in relazione alla breve durata
del cantiere o ad altre obiettive
difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente
a livello di OO.SS., si rendesse impossibile l'attuazione di quanto sopra
previsto, a decorrere dal 01/01/2003, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva
di euro 2,80 giornalieri pari a euro 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario.
Nella determinazione della predetta
indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art.
19 del C.c.n.l..
Per
gli impiegati l'indennità sostitutiva sarà di euro 60,55 mensili.
L'indennità
sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa
attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai
impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della
organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Sono assorbiti sino a concorrenza i
trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
ART. 12
CASSA EDILE
Il
contributo a favore della Cassa Edile è determinato, nella misura complessiva
del 2,65% di cui il 2,21% a carico dell'impresa e lo 0,44% a carico dei
lavoratori.
I
predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3
dell'art. 25 del C.c.n.l..
Per le aziende in regola alla data
del 31/12 di ogni anno, con il versamento dei contributi e degli accantonamenti
dovuti alla Cassa Edile, come stabiliti dal presente contratto integrativo
provinciale, l'Ente provvederà a fornire gli indumenti di lavoro stabiliti
all'art.16 del presente contratto.
Le aziende in regola, entro il 30/3
di ogni anno, presenteranno alla Cassa Edile apposito elenco nominativo del
personale operaio in forza, distinto per cantiere di appartenenza, al fine di
consentire il necessario approvvigionamento e la relativa fornitura entro i 30
gg. successivi.
ART. 13
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
A
decorrere dal 01/01/2003 il contributo a carico delle Imprese in favore del
C.F.M.E. della provincia di Napoli, da versare alla Cassa Edile, è stabilito
nella misura dello 0,80% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del
C.c.n.l..
Le
parti concordano di incontrarsi semestralmente per la programmazione della
formazione professionale nell'edilizia, secondo lo spirito del C.c.n.l., al
fine di favorire la formazione di giovani lavoratori da inserire nell'attività
edilizia, nonché della riqualificazione professionale di lavoratori edili già
occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo.
ART. 14
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO
Il contributo a carico delle
Imprese, di finanziamento al Comitato, da versare alla Cassa Edile di Napoli, è
determinato a decorrere dal 01/01/2003 nella misura dello 0,80% delle
retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l..
ART. 15
AMBIENTE DI LAVORO
Le parti convengono che l'art. 86 del C.c.n.l. si
intende qui integralmente riportato e confermano il loro impegno per il pieno
rispetto dello stesso.
Fermo
restando gli obblighi sanciti in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di
lavoro dai D. Leg.vi 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di
miglior favore eventualmente già in essere, l'Impresa fornirà annualmente al
personale non in prova un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche
nonché per coloro che abbiano maturato un'anzianità di quattro mesi, una tuta
da lavoro.
Per le
Imprese in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alla
Cassa Edile, come previsto all'art. 12 del presente contratto integrativo, la
fornitura delle scarpe antinfortunistiche e della tuta da lavoro sarà a carico
della Cassa Edile.
ART. 16
INDUMENTI DI LAVORO - D.P.I.
In attuazione dell'art. 12 del presente contratto la
Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà a fornire, a titolo gratuito,
al personale operaio in forza, n°1 tuta da lavoro, n°1 paio di scarpe
antinfortunistiche, n° 1 paio di guanti da lavoro.
Le
OO.SS. costituite si impegnano nel promuovere un'azione permanente al fine di
sensibilizzare i lavoratori all'uso costante dei D.P.I.
ART. 17
COORDINAMENTO ENTI
COMMISSIONE TECNICA
Al
fine di realizzare un'attività di supporto e coordinamento degli Enti
Paritetici della provincia di Napoli, è costituita la "Commissione Tecnica
di Coordinamento Attività Enti Paritetici".
La
suddetta Commissione realizzerà studi ed analisi tesi a favorire un maggiore
livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno
rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.
Le
funzioni della Commissione saranno attivate, su richiesta dei Comitati di
Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita
richiesta scritta.
La
"Commissione Tecnica di Coordinamento" sarà composta pariteticamente
da n° 6 componenti di cui 3 nominati dall'ACEN e 3 nominati dalle OO.SS. dei
lavoratori.
La
Commissione così costituita avrà anche compiti di supporto al Comitato di
Presidenza della Cassa Edile su quanto concordato in tema di "Analisi sul
settore delle Costruzioni, mercato del lavoro e appalti".
ART. 18
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale,
dall'art. 30 del C.c.n.l. e dall'Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri
derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile sono a carico
delle Imprese con decorrenza 01/01/2003 nelle seguenti misure:
- A.P.E.
ordinaria 2,50%;
- A.P.E.
straordinaria 0.40%;
I
contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l. per tutte le ore di lavoro ordinario
effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di
cui all'art. 18.
Le
parti concordano di monitorare l'andamento dei Fondi APE e APE/S al fine di
procedere tempestivamente ad eventuali adeguamenti.
ART. 19
PREVIDENZA INTEGRATIVA
In considerazione di quanto previsto
dal C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 in tema di previdenza complementare di settore si
conviene, a decorrere dal 01/07/2003, la costituzione, nell'ambito operativo
della Cassa Edile di Napoli, di un Fondo di mutualizzazione degli oneri
previsti a carico delle imprese per le finalità del Fondo nazionale Prevedi.
Entro tale data, le parti sociali
firmatarie del presente contratto, provvederanno a definire, con apposita
intesa, i principi di funzionamento del costituendo Fondo.
Tenuto conto della situazione di
equilibrio della gestione - Anzianità Professionale Edile Straordinaria - le
parti si impegnano a destinare, dal 01/07/2003, la contribuzione APES, pari
allo 0,40%, al costituendo Fondo di mutualizzazione oneri per la
"Previdenza complementare di settore".
Le
parti si danno atto di quanto in materia convenuto a livello nazionale ed in
attesa dell'avvio operativo del Fondo Prevedi viene affidato alla Cassa Edile
un lavoro preparatorio di informazione alle imprese ed ai lavoratori teso a
promuovere le conoscenze normative e facilitare così l'adesione al Fondo.
Le
parti convengono di effettuare incontri periodici per monitorare gli sviluppi e
l'andamento del Fondo.
Qualora
le determinazioni a livello nazionale e/o territoriale dovessero prevedere la
soppressione del costituendo fondo di mutualizzazione oneri "Prevedi"
le parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e
delle riserve accantonate.
ART. 20
ISTITUTO DI PATRONATO
Ai Patronati INAS -Cisl, INCA
- Cgil, ITAL - Uil è consentito di esercitare nei cantieri della provincia di
Napoli le attività loro attribuite dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori
orario dell'orario di lavoro.
ART. 21
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 103 del C.c.n.l. va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica
di conciliazione di cui all'Accordo 28 Luglio 1989 allegato al presente
contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti si danno atto
reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell'Accordo 28 Luglio 1989 in
quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso.
ART. 22
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE
SINDACALI
A) Quote di adesione contrattuale.
Le quote di adesione contrattuale
in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia
che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura
paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l. maggiorati del 18,50% e del 4,95%.
Le quote di adesione contrattuale in
favore dell'ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno
stipulato il C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 restano determinate nella misura
paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3 dell'art. 25 del C.c.n.l. maggiorati del 18.5% e del 4,95%.
Per l'erogazione delle quote di
adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede
secondo le seguenti disposizioni.
Le quote di adesione contrattuale a
carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di
ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla
Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa
Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il
contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 12 del presente
contratto.
Le quote di adesione contrattuale a
carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima
versate all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.
Le quote di adesione contrattuale a
carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima
versate ai tre Segretari responsabili pro tempore delle Associazioni dei lavoratori
firmatari del presente contratto.
Il versamento delle somme comunque
incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale
indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo,
30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa
Edile stessa all'ACEN ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori
rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Il versamento delle quote di
adesione contrattuale a carico dei lavoratori deve essere effettuato
congiuntamente ai tre Segretari pro tempore delle Associazioni dei lavoratori
negli Uffici della Cassa Edile nel giorno ed ora stabiliti dal Presidente della
Cassa Edile, previa redazione di un verbale in quattro originali, uno dei quali
resterà presso la Cassa stessa, come ricevuta di versamento. In caso di rifiuto
da parte anche di uno solo dei Segretari responsabili dei tre Sindacati
stipulanti, di sottoscrivere il verbale, o in caso di sua ingiustificata
assenza, l'intero importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli
operai resterà depositato presso la Cassa Edile fino a quando i tre Segretari
responsabili avranno sottoscritto il verbale.
Le
somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di
loro concordati e senza l'intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la
quale comunque declina ogni responsabilità in materia.
L'intervento
della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute
dall'impresa all'ACEN nonché l'intervento delle imprese e della Cassa Edile per
l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque
modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l'ACEN e tra gli operai e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne
l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le
imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di
adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni
responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale. Il servizio
di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene
effettuato gratuitamente.
Le
Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle
quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di
interessi maturati sulle somme depositate.
Le quote di adesione contrattuale
in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e
versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle
territoriali.
Il gettito complessivo delle quote
sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra
da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che
hanno stipulato il C.c.n.l. 29 Gennaio 2000.
Ogni sei mesi, la Cassa Edile
provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di
rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di
affidamento stipulata.
B) Contributi sindacali.
E' in facoltà degli operai di cedere,
mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti
effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.
Le modalità per il rilascio e la
revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste
dall'Accordo nazionale 25 luglio 1996 (cfr. pagg. 233-234 dell'ediz. ANCE del
C.c.n.l. 29 Gennaio 2000) e dalle disposizioni in materia previste dalla L.
675/97.
La Cassa Edile resta sollevata da
qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a
causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento
all'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.
Le parti si danno atto che la
disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale
attuazione dell'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.
ART. 23
CALCESTRUZZO
In aggiunta a quanto
stabilito nella declaratoria di cui all'art. 79 del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 si
considera operaio specializzato l'autista di autobetoniera e l'autista di
autopompa da calcestruzzo, sempre ché abbia svolto tali mansioni per almeno sei
mesi consecutivi anche presso altra impresa.
ART. 24
DISPOSIZIONI
GENERALI
Fermo restando quanto
previsto dagli artt. 110 e 111 del C.c.n.l. 29 Gennaio 2000 gli allegati
A,B,C,D,E,F,G,H,I,L costituiscono parte integrante del presente contratto
integrativo provinciale.
ART. 25
VALIDITÀ E DURATA
Il presente contratto entra
in vigore per tutto il territorio della Provincia di Napoli, dal 01/01/2003.
Il presente contratto avrà
durata fino al 31.12.2005 fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione
nazionale.
ALLEGATO A
CASSA EDILE
L'A.C.E.N.,
la FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL concordano sulla necessità di definire
un nuovo Regolamento delle assistenze ad imprese e lavoratori operanti in
Provincia di Napoli.
Le
parti riconoscono l'urgenza di affrontare tale rivisitazione e concordano nella
definitiva approvazione entro il mese di Giugno 2003.
Nell'ambito
di tale regolamento le parti convengono sin d'ora la definizione delle seguenti
assistenze in favore di lavoratori/ lavoratrici, dipendenti di imprese iscritte
ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli
obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste
dalla contrattazione nazionale e territoriale:
-
assistenza in favore
dei lavoratori/ lavoratrici in malattia che estenda il trattamento di carenza
in caso di evento morboso superiore ai 14 giorni, già previsto dal
"Protocollo sul Trattamento di malattia ed infortunio" (Allegato L
C.c.n.l. 29 Gennaio 2000), anche alle malattie superiori a 10 giorni e non
superiori a 14 giorni.
- assistenza
in favore delle lavoratrici durante il periodo di astensione obbligatoria per
maternità per un periodo massimo di 5 mesi e con esclusione dei periodi di
interdizione anticipata dal lavoro.
ALLEGATO B
PROTOCOLLO SU
ARTICOLAZIONE ORARIO CONTRATTUALE
IN OPERE PUBBLICHE DI
PARTICOLARE RILEVANZA
In presenza di lavori pubblici per i
quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l'importanza dell'opera, modalità
lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano
la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all'Ente Appaltante
ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo
in tema di:
- regime di orario in cantiere e loro durata;
- applicazione dei dispositivi legislativi in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei
regimi di orario;
- compatibilità delle lavorazioni da eseguire in
regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed
alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.
Tali
confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità
del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie
decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie.
ALLEGATO C
OSSERVATORIO
TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI
Le parti, al fine di
perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di
settore, ottimizzando e rendendo sempre più efficace il metodo della
concertazione e della informazione, concordano di istituire, per la Provincia
di Napoli “L’Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti”.
Compito prioritario
dell’Osservatorio sarà quello di realizzare, nell'ambito delle relazioni
intersindacali a carattere non negoziale, un sistema informativo sulle
dinamiche del settore in grado di fornire la base conoscitiva necessaria per
l'adozione di interventi mirati di rilancio del settore delle costruzioni nella
Provincia di Napoli.
L’Osservatorio, ferma
restando l'autonomia delle singole parti, monitorerà e analizzerà i seguenti
segmenti territoriali di settore :
andamento della domanda e degli investimenti
pubblici e privati;
evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia
delle imprese, i livelli occupazionali, i processi di ingresso nel settore, la
mobilità della forza lavoro sul territorio, i tempi medi di occupazione per
impresa, gli orari di lavoro, i profili professionali ed i livelli retributivi,
la formazione professionale, la struttura del costo del lavoro, i riflessi
sull'occupazione, la crescita professionale nonché l'andamento delle condizioni
di sicurezza sul lavoro ed igiene negli ambienti di lavoro.
L’Osservatorio
si avvarrà del contributo di informazioni rilevabili dalle banche dati in
disponibilità degli Enti Paritetici di settore - Cassa Edile, CPT e CFME.
Le
parti convengono di definire entro il corrente anno le forme e le modalità
operative dell'Osservatorio.
ALLEGATO D
RELAZIONI
SINDACALI
Le parti convengono di attivare, congiuntamente o
disgiuntamente, le azioni, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
definiti.
Le parti condividono
l’esigenza di contribuire ad elevare la qualità professionale del lavoro nel
settore.
La comune esperienza di
concertazione istituzionale, su segmenti importanti del comparto delle
costruzioni, consente di condividere la necessità di promuovere confronti
preventivi propedeutici alla definizione, anche con accordi quadro, di intese
tra le parti firmatarie del presente accordo, le Istituzioni pubbliche, le
aziende aggiudicatarie dei lavori ed i vari Enti locali.
Oggetto dei confronti e
degli accordi conseguenti saranno le questioni legate alla sicurezza ed
all'igiene negli ambienti di lavoro, al rispetto del contratto di lavoro, alle
azioni di contrasto al lavoro nero ed al lavoro irregolare, al fenomeno
dell’illegalità e della criminalità nonché alle esigenze di formazione e
qualificazione professionale richiesta ed alle esigenze di flessibilità per
interventi particolari.
ALLEGATO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Le parti sociali ribadiscono
il ruolo strategico della formazione professionale per lo sviluppo del settore,
per la sicurezza sul lavoro e per fronteggiare la sfida delle innovazioni di
prodotto e di processo.
Il fattore umano ed il lavoro,
la loro valorizzazione e tutela rappresentano la principale risorsa del sistema
impresa.
A tale scopo vanno attivate
le necessarie ed idonee politiche puntando sulla leva della formazione di base,
di ingresso e continua, per l’accesso al settore e la permanenza in esso.
E' opportuno rilanciare
forme di rapporto e di collaborazione con il mondo della scuola per diffondere
la conoscenza del settore e delle sue potenzialità.
Coinvolgere le strutture
territoriali per l’impiego, sia pubbliche sia private, nei vari progetti di
formazione professionale da avviare.
Al CFME va dato il giusto
impulso perché sia sempre di più rispondente alle esigenze del mercato ed alla
legislazione vigente in materia accelerando, qualora necessario, le procedure
tecniche previste per l'accreditamento e la certificazione di qualità dell'Ente
paritetico.
Vanno ricercate forme e
procedure per agevolare ed incentivare un naturale incontro tra domanda e
offerta occupazionale, incoraggiando le imprese, attraverso forme di premialità
da convenire, ad offrire opportunità di collaborazione con il C.F.M.E. nella
realizzazione di percorsi formativi (stage e tirocini).
Vanno inoltre ricercate
soluzioni operative in grado di innescare dinamiche incentivanti per le imprese
all'assunzione di giovani che abbiano adempiuto alla scuola dell'obbligo,
formati dal C.F.M.E. di Napoli con corsi biennali ed in cerca di prima
occupazione.
Le parti condividono sulla
opportunità di definire politiche di rilancio della Formazione continua in
edilizia e dell'Apprendistato, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori.
Tale obiettivo potrà essere
raggiunto tracciando i principi cardine per una formazione d'ingresso, continua
e di aggiornamento professionale nell'ambito di politiche incentivanti a carattere
sperimentale e facoltativo.
Le parti convengono, per
favorire la piena realizzazione degli intendimenti sopra richiamati, di
definire in accordo con il CFME adeguati programmi e piani operativi.
Inoltre le parti,
considerata la crescente presenza nel settore di lavoratori extracomunitari ed
immigrati, convengono di prevedere nei piani di formazione di prossimo avvio
interventi specifici per favorire l'accoglienza e la loro integrazione.
ALLEGATO F
SICUREZZA ED
IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
PREVENZIONE INFORTUNI
Le parti confermano, con
reciproco convincimento, la prioritaria importanza del tema della sicurezza sul
lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e operatori dei processi
produttivi.
Le stesse concordano sulla
necessità di mantenere, su di essi, alta l’attenzione, lo spirito ed il livello
di collaborazione e di responsabilità.
L’impegno a favorire la
diffusione degli R.L.S. e delle altre figure previste dal D.Lgs n° 626/94 e dal
D.Lgs n° 494/96 rimane inalterato e troverà sempre crescente riscontro in
iniziative di prossima attuazione.
Si conferma la centralità
del momento formativo, informativo e partecipativo, per il conseguimento
dell’affermazione di una cultura e di una coscienza antinfortunistica per le
imprese ed i lavoratori.
Le parti, considerati i
positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell’intento
di fare della formazione ed informazione principio cardine della sicurezza,
convengono sull’opportunità di sviluppare, in termini operativi, ulteriori
iniziative in materia a favore delle imprese e dei lavoratori, oltre a quelle
già previste e realizzate in adempimento alle vigenti disposizioni legislative.
ALLEGATO G
DOCUMENTO
UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
Le parti concordano che, in
applicazione dell’accordo del 29 gennaio 2002, sia necessario giungere ad una
rapida attuazione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, quale
strumento in grado di contrastare efficacemente il lavoro sleale ed irregolare
senza ingenerare meccanismi di rallentamento e di eccessiva burocratizzazione
nel rilascio delle idonee certificazioni.
Tale attuazione dovrà tenere conto e coniugare le intese
operative raggiunte e/o in fase di raggiungimento a livello nazionale,
regionale e provinciale.
E' auspicio delle parti l'individuazione in tempi brevi di
parametri congrui di incidenza del costo della manodopera, nelle varie
tipologie di lavori, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale
equivalenti criteri di valutazione.
Le parti si impegneranno
attivamente, sollecitando le rispettive organizzazioni nazionali, affinché
trovino piena applicazione le norme legislative dettate dal Decreto Legge 25
settembre 2002 n.210 concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS,
INAIL e Casse Edili per il rilascio alle imprese affidatarie di appalti
pubblici e di lavori privati di un documento attestante la regolarità
contributiva delle stesse.
ALLEGATO H
PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI INAIL
Le parti intendono con il
presente documento porre l'attenzione sul tema delle prestazioni assistenziali
erogate dall'INAIL al personale in infortunio ritenendo necessario avviare
meccanismi di sensibilizzazione dell'Ente erogatore delle prestazioni.
A tal
proposito congiuntamente si rileva quanto segue:
- il rapporto assicurativo
con l'INAIL si concretizza ponendo a carico del datore di lavoro il pagamento
in via anticipata del premio;
- a decorrere dal quarto
giorno successivo all'infortunio e fino al permanere dell'incapacità
lavorativa, l'INAIL eroga all'infortunato l'indennità giornaliera per inabilità
temporanea, quale prestazione economico/assistenziale finalizzata al
sostentamento del lavoratore;
- l’assolvimento
dell'obbligazione da parte dell'INAIL avviene solo al termine dell'evento e che
pertanto confligge con lo scopo della menzionata prestazione previdenziale, in
particolare nei casi di prognosi di lunga durata;
Ribadito il comune intento
di azioni congiunte finalizzate a ridurre i tempi di rogazione dell'indennità
giornaliera per inabilità temporanea di cui agli articoli 66 e seguenti del DPR
30 giugno 1965, n. 1124 da parte dell'INAIL, affinché non venga frustrato il
precipuo carattere di sostentamento della prestazione stessa.
In relazione a quanto
precede, le medesime parti contraenti ritengono che il carattere di
sostentamento della prestazione in parola possa essere assicurato dal
riconoscimento da parte dell'INAIL di acconti su tale indennità in misura non
inferiore al 70% della prestazione maturata nell'arco del mese precedente di
assenza per evento infortunistico, anche in mancanza di specifica richiesta da
parte del singolo lavoratore.
Di tale concordata
valutazione l'Acen le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori si
impegnano a farsi congiuntamente promotori nei confronti della locale Sede
dell'Istituto.
ALLEGATO I
ACCORDO E.D.R. - INDENNITA' DI CONTINGENZA
Il giorno 25 Marzo 2003 in Napoli,
presso l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono
incontrati:
- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN),
aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal
Presidente dott. Riccardo Giustino e dal Vice Presidente ing. Elio Sava
assistiti dal direttore dott. Giacinto Grisolia e dal sig. Roberto Barbato;
- la FENEAL UIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario
generale sig. Emilio Correale;
- la FILCA CISL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario
generale sig.Giovanni D'Ambrosio;
- la FILLEA CGIL Provinciale di Napoli rappresentata dal Segretario
generale sig.Giovanni Sannino;
visto
- il "Protocollo sulla politica dei redditi, la
lotta all'inflazione e il costo dei lavoro" sottoscritto in data 31 Luglio
1992 da Governo, Confindustria e Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-il contratto provinciale 19 Maggio 1998 integrativo
del C.c.n.l.. 29 Gennaio 2000;
considerato
- che il citato Protocollo 31 Luglio 1992 ha tra
l'altro previsto l'erogazione in via continuativa agli impiegati ed agli operai
di una somma forfettaria, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione
(E.D.R.), a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- che si ritiene opportuno ridurre, per quanto
possibile, la complessità di elaborazione e comprensione dei prospetti di paga,
a beneficio sia delle imprese sia dei lavoratori;
valutato
- l'ormai poco significativa entità dell'importo
dell'E.D.R.;
- la minima incidenza sul costo del lavoro conseguente
al computo dell'E.D.R. negli istituti contrattuali da cui è escluso;
convengono
che, a far data dal 01/01/2003, l’E.D.R. venga
conglobato, per tutti i livelli contrattuali degli operai e degli impiegati,
nell'importo dell'ex indennità di contingenza.
Dalla data del conglobamento, l'E.D.R. verrà
computato in tutti gli istituti contrattuali per i quali rileva l'ex indennità
di contingenza.
Letto, confermato e sottoscritto
ALLEGATO L
ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE
PARITETICA DI CONCILIAZIONE
Tra
-
l'Associazione Costruttori Edili della Provincia
di Napoli (ACEN) aderente all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili
(ANCE);
-
l'Associazione Sindacale INTERSIND
e
-
la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle
Costruzioni costituita da:
-
Feneal Uil
-
Filca Cisl
-
Fillea Cgil
Visti l'art. 1/411 ultimo
comma, l'art. 6/2113 ultimo comma della legge 11.8.1973 n.533, nonché l'art.95
del C.c.n.l.7 Ottobre 1987; visto l'art. 14 del Contratto Integrativo per la
Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si è convenuto quanto appresso:
ART. 1
Il
prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle controversie di cui
all'art. 95 del C.c.n.l. 7 Ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato
stipulante il presente Accordo al quale aderisce o conferisce mandato, il quale
previo accordo con l'Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale
dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà
essere successiva al quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve
essere sottoscritta dal lavoratore.
ART. 2
L'Associazione
Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei lavoratori della esistenza della
denuncia, procederà ad invitare l'imprenditore a mezzo lettera raccomandata per
il giorno stabilito per l'esame della controversia.
ART. 3
Le
vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dall'Associazione
Costruttori o dall'INTERSIND.
ART. 4
Le
parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti
delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.
Le parti non possono farsi assistere da
avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte
delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da
queste ultime.
ART. 5
Di ogni controversia qualunque ne sia
l'esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si
indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l'esito della controversia.
In caso di assenza di alcune delle parti o
per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la
opportunità uno, al massimo due differimenti.
ART. 6
Il verbale di avvenuta conciliazione ha
l'efficacia di cui all'ultimo comma del citato art. 6/2113 c.c. e le rinunce e
le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.
Prima che la conciliazione avvenga i
prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell'efficacia delle rinunce e
transazioni.
ART. 7
L'archivio dell'ufficio di
conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che
possa occorrere a ciascuna di esse.
ART. 8
Il presente Accordo entra in vigore
il 1° Luglio 1989 ed ha la durata del Contratto integrativo della Provincia di
Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato,
qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Letto, confermato e
sottoscritto.