Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Napoli
Data stipula: 23 aprile 1998

Inizio validità: 1 aprile 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Napoli


Sommario:

- Premessa

- Orario di lavoro

- Indennità territoriale di settore e premio di produzione

- Elemento economico territoriale

- Una tantum

- Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia

- Trasporti

- Mensa

- Cassa edile

- Addestramento professionale

- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

- Ambiente di lavoro

- Indumenti di lavoro - D.P.I.

- Coordinamento enti commissione tecnica

- Anzianità professionale edile

- Previdenza integrativa

- Tentativo di conciliazione

- Quote di adesione contrattuale e quote sindacali

- Validità e durata

- Allegato A: Cassa Edile

- Allegato B: Protocollo su articolazione orario contrattuale in opere pubbliche di particolare rilevanza

- Allegato C: Analisi sul settore delle costruzioni, mercato del lavoro e appalti

- Allegato D: Accordo 28 luglio 1989 per la costituzione e il funzionamento della commissione paritetica di conciliazione

- Protocollo operativo di intenti e proposte sugli appalti

 

 

Il 23.4.1998 in Napoli, presso l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli,

tra

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE);

- l'Associazione Sindacale Intersind - delegazione per la Campania;

e

- la FENEAL - UIL Provinciale di Napoli;

- la FILCA - CISL Provinciale di Napoli;

- la FILLEA - CGIL Provinciale di Napoli;

con la partecipazione di un'ampia delegazione sindacale della Federazione dei lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.), dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 28.10.1997, si è concordata la seguente ipotesi d'accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, da valere nella Provincia di Napoli per le imprese edili ed affini, che regola i rapporti per tutto il territorio della provincia di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

- costruzioni edili;

- costruzioni idrauliche;

- movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;

- costruzioni sotterranee;

- costruzioni di linee e condotte;

- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;

- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

Premessa

L'ACEN, l'Intersind e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL, nel sottoscrivere il Contratto Integrativo Provinciale per il settore delle costruzioni, concordemente ritengono di premettere al documento del rinnovo contrattuale talune rilevanti considerazioni in rapporto all'attuale momento congiunturale degli investimenti e della produzione edilizia.

La recessione che ha investito, con caratteristiche di inusitata proporzione, specialmente nelle aree del Mezzogiorno, il settore delle costruzioni impone una politica di rilancio del settore che vada oltre i tradizionali strumenti di stabilizzazione industriale.

A tale politica devono concorrere sinergicamente tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con il comparto delle costruzioni e che abbiano competenza e titolarità di funzioni.

In questa logica, un rilievo fondamentale dovranno avere l'ACEN, l'Intersind e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Poiché la crisi del settore, per le dirompenti modalità con cui si è manifestata, non è assimilabile ad una delle periodiche e ricorrenti recessioni del ciclo edilizio, producendo effetti devastanti sui meccanismi tradizionali della produzione e del mercato, le parti, nel sottoscrivere il presente contratto, si impegnano con elementi innovativi rispetto al consolidato modello delle relazioni industriali, disgiuntamente e/o con intesa congiunta, a svolgere ciascuna nel proprio specifico ruolo, ogni azione tendente a incidere positivamente sui fattori della produzione, a favorire un rilancio dell'attività produttiva ed ad incrementare i livelli di occupazione nel territorio della Provincia utilizzando fra l'altro tutti gli strumenti previsti per una formazione e riqualificazione professionale delle maestranze in linea con le esigenze del mercato.

A tali fini e nel ribadire la piena attualità del documento sottoscritto dalle parti in data 21.10.1996 intitolato "Intenti per il rilancio economico ed occupazionale del comparto edile", si conviene che, nell'ambito del riconfermato metodo di concertazione a livello territoriale, periodicamente da mettere a punto e da verificare per le singole iniziative oggetto di intervento, particolare attenzione ed impegno venga riservato alla soluzione delle problematiche qui di seguito e di comune intesa individuate.

1) A causa della drastica riduzione delle risorse disponibili nel bilancio statale, che ha comportato e comporterà un complesso di ostacoli per una equilibrata politica di spesa nel settore delle costruzioni, sarà necessario svolgere in tutte le sedi competenti, nazionali e locali, le opportune azioni per consentire che gli investimenti in infrastrutture, puntuali e a rete, vengano avviate e realizzate sulla base di una loro constatata necessità rispetto allo sviluppo economico territoriale.

Questo obiettivo comporterà che venga assicurato un volume di investimenti con caratteristiche di sufficienza e continuità.

2) Con riferimento alla spesa pubblica in costruzioni le parti svolgeranno le opportune azioni presso le sedi competenti perché vengano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono la rapida attuazione dei programmi sulla base di decisioni di spesa già assunte e tuttavia bloccate per vischiosità procedurali e/o per inerzia degli enti competenti.

3) È concorde impegno comune svolgere ogni utile azione per consentire l'affermazione dei nuovi segmenti di mercato che vengono segnalandosi, sia pure in modo incompleto e parziale, come fondamentali per il settore delle costruzioni.

Il riferimento è a quella tipologia di opere edili la cui realizzazione sarà promossa dall'impiego contestuale di spesa pubblica e capitale privato di rischio, attraverso nuove formule di ingegneria finanziaria.

4) Costante impegno le parti porranno nel promuovere i necessari interventi di riqualificazione degli assetti urbani per superare l'attuale degrado e per ripristinare funzioni urbane non solo nei centri storici ma nell'intero tessuto edificato delle città.

5) Adozione da parte di tutti i Comuni degli strumenti urbanistici necessari ad uno sviluppo omogeneo del comparto delle costruzioni sul territorio della Provincia che consenta altresì la certezza dei tempi e delle procedure tecnico - amministrative nonché la normalizzazione degli atti giacenti ed in attesa di definizione (a titolo esemplificativo, ci si riferisce agli impianti per parcheggi ed all'esame delle concessioni in sanatoria).

6) Al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività produttive nel settore delle costruzioni è necessario un rafforzamento delle condizioni di agibilità imprenditoriale attraverso idonee politiche industriali di settore che rimettano in equilibrio rapporti economici e contrattuali con soggetti terzi presenti nel processo produttivo.

Vanno portate a soluzione legittime istanze del settore già più volte poste all'attenzione pubblica e riguardanti in particolar modo:

a) i costi di taluni fattori della produzione, primo fra essi il costo del credito alle imprese, sia di esercizio che consolidato, attualmente del tutto insostenibile, specialmente nel Mezzogiorno, che determina forti tensioni sulla tenuta degli equilibri finanziari delle aziende;

b) la mancanza di regolarità e puntualità nel pagamento dei corrispettivi alle imprese da parte degli enti committenti per le prestazioni effettuate, che pregiudica una corretta gestione finanziaria aziendale;

c) la necessità di una regolarizzazione del fenomeno dei ribassi eccessivi e del tutto ingiustificabili rispetto al vigente prezzario presente sul territorio (Tariffa del Provveditorato alle OO.PP. e della Regione Campania edizione 1990).

Tali non giustificabili ribassi, tenuto conto altresì dell'aumento del costo del lavoro e dei materiali dal 1990 ad oggi nonché degli oneri derivanti dall'applicazione di nuove regolamentazioni nel settore, mentre consentono il proliferare delle imprese "avventurose", emarginano ed allontanano dal mercato le imprese strutturate, in quanto non più competitive.

Obiettivo necessario e di comune impegno, nel rispetto delle reciproche autonomie operative, sarà quello di promuovere un adeguamento della tariffa che rappresenta un primo passo verso la normalizzazione del problema.

A tal proposito, le parti promuoveranno incontri con gli Enti preposti per il raggiungimento del citato obiettivo.

d) Un miglioramento delle relazioni istituzionali con Enti previdenziali ed assistenziali tendenti ad assicurare procedure più snelle, moderne e che diano alle parti certezza dei propri diritti/doveri.

Le linee di impegno comune tracciate per le finalità sovra esposte - esemplificative e non esaustive dell'auspicata politica sinergica - dovranno comunque essere sorrette da una rigorosa e coerente azione comune svolta nell'ambito della lotta nei confronti del lavoro nero, che vulnera e compromette la libertà e correttezza concorrenziale, ingenera fenomeni degenerativi e determina evasioni fiscali e contributive pregiudicando ogni sforzo per la normalizzazione di un mercato fisiologicamente funzionale ed in equilibrio.

Vanno poste in essere pertanto azioni comuni aventi l'obiettivo del superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze contrattuali e della concorrenza sleale in tutte le forme tra le imprese.

Si conferma la finalità prioritaria di garantire in modo puntuale il rispetto di tutte le normative di legge e di contratto ivi compreso quanto previsto in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro dal D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96

Sulla base di queste indicazioni di impegno programmatico, le parti ritengono che dovrà delinearsi un equilibrato funzionamento del mercato, una crescita tecnologica e organizzativa delle imprese, un incremento dei livelli occupazionali e la progressiva valorizzazione dei nuovi segmenti di mercato accanto ad una ripresa del segmento tradizionale nel settore delle costruzioni. (Sommario)

Art. 1 - Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro per tutti i mesi dell'anno è di 40 ore settimanali da distribuirsi in 5 giorni in modo da esonerare gli operai dal prestare l'attività lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A./R.S.U. ai fini di eventuali verifiche.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 5 Luglio 1995

Le parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39 del C.C.N.L., nel corso dell'anno 1998, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di una eventuale possibile nuova ripartizione dell'orario di lavoro. (Sommario)

Art. 2 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L'indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto integrativo territoriale del 28.7.1989:

Qualifiche

Importi

Operaio di produzione

4° livello

1.239,31

Operaio Specializzato

1.150,85

Operaio Qualificato

1.042,10

Operaio Comune

906,15

Discontinui

Operaio Specializzato

1.107,05

Operaio Qualificato

1.002,06

Operaio Comune

870,40

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

793,82

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

693,55

Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto Integrativo Territoriale del 28.7.1989:

Qualifiche

Importi

Categoria 1ª S

283.603

Categoria 1ª

264.773

Categoria 2ª

223.858

Assistenti Tecnici

199.578

Categoria 3ª

181.816

Categoria 4ª

165.860

Primo impiego

143.887

(Sommario)

Art. 3 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero di imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile di Napoli e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie autorizzate e delle conseguenti dichiarazioni di avvio lavori;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali.

L'elemento economico territoriale previsto dagli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito a regime nella misura complessiva del 7% (sette per cento) rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio di cui il 5% con decorrenza 1.4.1998 e l'ulteriore 2% con decorrenza 1.1.1999

Le Parti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno, nell'ambito della vigenza del presente contratto integrativo, per verificare l'attualità degli indicatori sopra riportati, eventualmente per individuarne ulteriori e per procedere o meno alla conferma dell'elemento economico territoriale stabilito. (Sommario)

Art. 4 - Una tantum

È stabilita la corresponsione di un importo lordo forfettario di L. 200.000 a copertura del periodo di vacanza di rinnovo contrattuale 1.1.1998 - 31.3.1998

L'importo, da corrispondere con le competenze del mese di luglio 1998, spetta al personale in forza alla data di stipula del contratto integrativo provinciale di Napoli.

Al personale in forza al 31.12.1997 e sospeso in CIG.O/CIG.S nel periodo di vacanza contrattuale nonché al personale assunto successivamente al 31.12.1997 l'importo a titolo di una tantum spetta in quota proporzionale alle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate nel periodo dall'1.1.1998 al 31.3.1998 parametrato all'orario contrattuale mensile di 173 ore.

Tale importo non avrà alcuna incidenza sul T.F.R. e sugli istituti contrattuali in quanto nella sua determinazione si è già tenuto conto degli effetti riflessi. (Sommario)

Art. 8 - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia

A decorrere dall'1.1.1999 gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 assolto con la percentuale del 23,45% devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Restano confermate per l'anno 1998 le modalità di versamento trimestrale degli accantonamenti previste dal contratto integrativo per la provincia di Napoli del 28 luglio 1989 e dal Regolamento Cassa Edile.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, scade il 30 settembre di ogni anno.

Il pagamento agli Operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto per le somme afferenti al semestre ottobre - marzo;

- del Natale per le somme afferenti al semestre aprile - settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si siano rese liquide ed esigibili. (Sommario)

Art. 11 - Trasporti

Come stabilito dalla vigente contrattazione nazionale agli impiegati ed agli operai è dovuta una indennità a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extraurbano che a decorrere dall'1.4.1998, è determinata nelle seguenti misure.

- per gli operai di produzione la predetta indennità è fissata in L. 2.350 giornaliere pari a L. 293,75 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per i lavoratori discontinui l'indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L.

Per gli impiegati l'indennità è pari a L. 51.700 mensili.

La predetta indennità non è dovuta ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dalla impresa. (Sommario)

Art. 12 - Mensa

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall'art. 90 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.

Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo per ciascun pasto consumato di L. 7.000

Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di OO.SS., si rendesse impossibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dall'1.4.1998, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di L. 4.400 giornaliere pari a L. 550 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L.

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva sarà di L. 96.800 mensili.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende. (Sommario)

Art. 13 - Cassa edile

Il contributo a favore della Cassa Edile è determinato, a decorrere dall'1.4.1998, nella misura complessiva del 2,65% di cui il 2,21% a carico dell'impresa e lo 0,44% a carico dei lavoratori.

I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L.

Per le aziende in regola alla data del 31 dicembre di ogni anno, con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, come stabiliti dai presente contratto integrativo provinciale, l'Ente provvederà a fornire gli indumenti di lavoro stabiliti all'art. 16 del presente contratto.

Le aziende in regola, entro il 30 marzo di ogni anno, presenteranno alla Cassa Edile apposito elenco nominativo del personale operaio in forza, distinto per cantiere di appartenenza, al fine di consentire il necessario approvvigionamento e la relativa fornitura entro i 30 gg. successivi. (Sommario)

Art. 14 - Addestramento professionale

A decorrere dall'1.4.1998 il contributo a carico delle Imprese in favore del C.F.M.E. della provincia di Napoli, da versare alla Cassa Edile, è stabilito nella misura dello 0,50% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L.

Le parti concordano di incontrarsi semestralmente per la programmazione della formazione professionale nell'edilizia, secondo lo spirito del C.C.N.L., al fine di favorire la formazione di giovani lavoratori da inserire nell'attività edilizia, nonché della riqualificazione professionale di lavoratori edili già occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo. (Sommario)

Art. 15 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Il Comitato Paritetico Territoriale per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è composto da sei membri, tre dei quali nominati dall'A.C.E.N. e tre dalle Organizzazioni sindacali provinciali che hanno sottoscritto il presente contratto, in ragione di un rappresentante per ciascuna organizzazione.

Con gli stessi criteri sono nominati sei membri supplenti, con il compito di sostituire membri effettivi in caso di loro impedimento.

Il contributo a carico delle Imprese, di finanziamento al Comitato, da versare alla Cassa Edile di Napoli, è determinato a decorrere dal 1° aprile 1998 nella misura dello 0,80% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. (Sommario)

Art. 16 - Ambiente di lavoro

Le parti convengono che l'art. 87 del C.C.N.L. si intende qui integralmente riportato e confermano il loro impegno per il pieno rispetto dello stesso.

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro dai DD.LLgs. 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'Impresa fornirà annualmente al personale non in prova un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nonché per coloro che abbiano maturato un'anzianità di quattro mesi, una tuta da lavoro.

Per le Imprese in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile, come previsto all'art. 12 del presente contratto integrativo, la fornitura delle scarpe antinfortunistiche e della tuta da lavoro sarà a carico della Cassa Edile. (Sommario)

Art. 17 - Indumenti di lavoro - D.P.I.

In attuazione dell'art. 12 del presente contratto la Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà a fornire, a titolo gratuito, al personale operaio in forza, n. 1 tuta da lavoro n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche, n. 1 paio di guanti da lavoro.

Le OO.SS. costituite si impegnano nel promuovere un'azione permanente al fine di sensibilizzare i lavoratori all'uso costante dei D.P.I. (Sommario)

Art. 18 - Coordinamento enti commissione tecnica

Al fine di realizzare un'attività di supporto e coordinamento degli Enti Paritetici della provincia di Napoli, è costituita la "Commissione Tecnica di Coordinamento Attività Enti Paritetici".

La suddetta Commissione realizzerà studi ed analisi tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.

Le funzioni della Commissione saranno attivate, su richiesta dei Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.

La "Commissione Tecnica di Coordinamento" sarà composta pariteticamente da n. 6 componenti di cui 3 nominati dall'ACEN e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.

La Commissione così costituita avrà anche compiti di supporto al Comitato di Presidenza della Cassa Edile su quanto concordato in tema di "Analisi sul settore delle Costruzioni, mercato del lavoro e appalti". (Sommario)

Art. 19 - Anzianità professionale edile

Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall'art. 30 del C.C.N.L. e dall'Accordo Nazionale 11 giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile sono a carico delle Imprese con decorrenza 1° aprile 1998 nelle seguenti misure:

- A.P.E. ordinaria 4,00%;

- A.P.E. straordinaria 0,50%;

I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18

Le parti concordano di monitorare l'andamento dei Fondi APE e APE/S al fine di procedere tempestivamente ad eventuali adeguamenti. (Sommario)

Art. 20 - Previdenza integrativa

Le parti si danno atto di quanto in materia contenuto nell'Accordo Nazionale dell'11.6.1997 ed in attesa del Regolamento Attuativo Nazionale, viene affidato alla Cassa Edile un lavoro preparatorio di informazione alle imprese ed ai lavoratori teso a promuovere le conoscenze normative e facilitare così l'adesione al costituendo fondo.

Le parti concordano altresì che la Cassa Edile della provincia di Napoli possa diventare la struttura territoriale attraverso la quale canalizzare la raccolta dei fondi destinati al Fondo Previdenza Integrativo. (Sommario)

Art. 22 - Tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 101 del C.C.N.L. va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all'accordo 28 luglio 1989 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell'accordo 28 luglio 1989 in quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso. (Sommario)

Art. 23 - Quote di adesione contrattuale e quote sindacali

A) Quote di adesione contrattuale.

Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) sono determinate nella misura paritetica dello 0,85% a decorrere dal 1° aprile 1998 e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. maggiorati del 23,45%

Le quote di adesione contrattuale in favore dell'ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il C.C.N.L. 5 luglio 1995 restano determinate nella misura paritetica dello 0,15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. maggiorati della percentuale del 23,45%

Per l'erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.

Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 16 del presente contratto.

Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.

Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate ai tre Segretari responsabili pro tempore delle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.

Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all'ACEN ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

Il versamento delle quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori deve essere effettuato congiuntamente ai tre Segretari pro tempore delle Associazioni dei lavoratori negli Uffici della Cassa Edile nel giorno ed ora stabiliti dal Presidente della Cassa Edile, previa redazione di un verbale in quattro originali, uno dei quali resterà presso la Cassa stessa, come ricevuta di versamento. In caso di rifiuto da parte anche di uno solo dei Segretari responsabili dei tre Sindacati stipulanti, di sottoscrivere il verbale, o in caso di sua ingiustificata assenza, l'intero importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai resterà depositato presso la Cassa Edile fino a quando i tre Segretari responsabili avranno sottoscritto il verbale. Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l'intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.

L'intervento della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall'impresa all'ACEN nonché l'intervento delle imprese e della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l'ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale. Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente. Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.

Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.

Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Ogni sei mesi, la Cassa Edile provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.

B) Contributi sindacali.

È in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall'Accordo nazionale 25 luglio 1996 (cfr. pagg. 217 - 218 dell'ediz. ANCE del C.C.N.L. 5 luglio 1995) e dalle disposizioni in materia previste dalla L. 675/97

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300

Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300

Per le aziende aderenti all'Intersind si fa rinvio alla convenzione stipulata il 16.5.1973 tra l'Intersind e le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori firmatari del C.C.N.L. (Sommario)

Art. 25 - Validità e durata

Il presente contratto entra in vigore per tutto il territorio della Provincia di Napoli, dal 1° aprile 1998

Il presente contratto avrà durata fino al 31.12.2001 fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale. (Sommario)

Allegato A - Cassa Edile

L'A.C.E.N., l'Intersind e FeNEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL concordano sulla necessità di definire un nuovo Regolamento della Cassa Edile che qualifichi le assistenze e le prestazioni ad imprese e lavoratori operanti in Provincia di Napoli.

Le parti riconoscono altresì l'urgenza di affrontare, nel rispetto delle prerogative e delle autonomie previste statutariamente e contrattualmente, per i Comitati di Gestione, temi specifici tesi all'ottimizzazione del funzionamento della Cassa Edile concordando in sede sindacale su:

- mensilizzazione degli adempimenti contributivi e problemi ad essi connessi;

- modalità rilascio della certificazione di regolarità e correntezza e relativi problemi applicativi;

- razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e riorganizzazione funzionale dell'Ente in coerenza con il programma specifico già approvato dal Comitato di Gestione. (Sommario)

Allegato B - Protocollo su articolazione orario contrattuale in opere pubbliche di particolare rilevanza

In presenza di lavori pubblici per i quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l'importanza dell'opera, modalità lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all'Ente Appaltante ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:

- regime di orario in cantiere e loro durata;

- applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;

- compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.

Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie. (Sommario)

Allegato C - Analisi sul settore delle costruzioni mercato del lavoro e appalti

L'A.C.E.N., l'Intersind e FeNEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL concordano sulla necessità di disporre di informazioni utili sulle dinamiche economiche, produttive ed occupazionali in edilizia ed al tempo stesso di programmare interventi per lo sviluppo del comparto.

Le parti ribadiscono il comune obiettivo di adottare e sostenere misure per il superamento dell'utilizzo irregolare della mano d'opera, delle inadempienze contrattuali e normative nei rapporti di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese.

Riaffermano l'interesse comune ad avere sotto osservazione l'iter per l'aggiudicazione dei lavori pubblici.

Ritengono assoluta priorità la realizzazione di ulteriori iniziative per affermare e consolidare tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

L'A.C.E.N., l'Intersind e FeNEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL concordano, per favorire il raggiungimento di quanto sopra, sulla necessità di razionalizzare in entrata il flusso informativo dell'Ente Paritetico Cassa Edile mediante acquisizione di informazioni a livello territoriale fornite dalle Imprese operanti nel sistema Cassa Edile.

Al fine di elaborare uno studio sul settore saranno presi in considerazione:

a) andamento della domanda pubblica;

b) andamento della domanda privata riferibile ad opere di interesse pubblico;

c) evoluzione dell'offerta con riguardo alla tipologia dell'Impresa ed ai relativi livelli di concentrazione e di specializzazione;

d) andamento del mercato del lavoro, fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, formazione e riqualificazione professionale.

Il programma conoscitivo non dovrà prevedere oneri aggiuntivi e si avvarrà logisticamente ed organizzativamente, delle strutture operative già in essere alla Cassa Edile.

Le parti si impegnano sin d'ora ad intervenire negli organi tecnici - gestionali della Cassa Edile per l'attuazione della razionalizzazione del flusso informativo.

I dati acquisiti saranno elaborati con cadenza semestrale dalla Presidenza Cassa Edile in forma aggregata e nel pieno rispetto delle normative sulla riservatezza e sulla privacy. (Sommario)

Allegato D - Accordo 28 luglio 1989 per la costituzione e il funzionamento della commissione paritetica di conciliazione

Tra

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN) aderente all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);

- l'Associazione Sindacale Intersind;

e

- la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni costituita da:

- FeNEAL - UIL

- FILCA - CISL

- FILLEA - CGIL

Visti l'art. 1/411 ultimo comma, l'art. 6/2113 ultimo comma della legge 11.8.1973 n. 533, nonché l'art. 95 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987; visto l'art. 14 del Contratto Integrativo per la Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1

Il prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle controversie di cui all'art. 95 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato stipulante il presente Accordo al quale aderisce o conferisce mandato, il quale previo accordo con l'Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore.

Art. 2

L'Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l'imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l'esame della controversia.

Art. 3

Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dall'Associazione Costruttori o dall'Intersind.

Art. 4

Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.

Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.

Art. 5

Di ogni controversia qualunque ne sia l'esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l'esito della controversia.

In caso di assenza di alcune delle parti o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno, al massimo due differimenti.

Art. 6

Il verbale di avvenuta conciliazione ha l'efficacia di cui all'ultimo comma del citato art. 6/2113 cod. civ. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.

Prima che la conciliazione avvenga i prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell'efficacia delle rinunce e transazioni.

Art. 7

L'archivio dell'ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 1989 ed ha la durata del Contratto Integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (Sommario)

Protocollo operativo di intenti e proposte sugli appalti

L'ACEN, l'Intersind e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ribadendo quanto già espresso in tema nel documento di rinnovo del Contratto Integrativo della Provincia di Napoli intendono intensificare le azioni per prevenire il lavoro nero, l'evasione contributiva e la presenza di imprese irregolari negli appalti nello spirito della Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti si impegnano ad aprire, su loro congiunta richiesta, con le principali amministrazioni pubbliche appaltanti, sessioni di concertazione con l'obiettivo di far recepire ed applicare gli interventi operativi che qui di seguito, concordandoli, si propongono:

1. Verifica incidenza mano d'opera

L'Ente Appaltante deve indicare, in fase di redazione del progetto esecutivo e recepire nel capitolato speciale, l'importo e l'incidenza presunta della mano d'opera sul valore complessivo dell'appalto.

L'E.A. deve necessariamente inviare agli Enti previdenziali, all'atto dell'avvio dei lavori, apposita comunicazione contenente i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice e della presunta incidenza della manodopera.

Dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente Appaltante richiede, all'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, a quelle subappaltatrici, di inviare una dichiarazione contenente il monte salari relativo all'opera oggetto dell'appalto.

L'Ente Appaltante, all'atto della presentazione dello stato finale, confronterà il valore del monte salari previsto con quello effettivamente denunciato e risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto precedente. Nel caso di scostamento superiore al 30% l'impresa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, dovrà relazionare l'Ente Appaltante sui motivi che hanno determinato lo scostamento. L'E.A. invierà la documentazione agli Enti previdenziali ed assistenziali (INPS - INAIL - Cassa Edile).

2. Sopralluoghi preliminari

L'impresa invitata a gara dovrà effettuare, secondo quanto previsto dalla legislazione per le opere pubbliche, visita del luogo di svolgimento dei lavori e visionare gli elaborati tecnici alla presenza di un funzionario dell'E.A. che rilascerà apposita attestazione che sarà allegata, pena l'esclusione, alla documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta.

3. Subappalto

L'impresa subappaltatrice, all'atto della stipula di un contratto di subappalto di natura edile, dovrà produrre all'impresa appaltatrice certificazione di iscrizione rilasciata dalla Cassa Edile.

4. Iscrizione alla Cassa Edile

Le imprese che si aggiudicano appalti nella provincia di Napoli, nonché quelle subappaltatrici, dovranno iscriversi alla C.E. di Napoli.

In caso di operai trasfertisti, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. Edile, le imprese dovranno fornire alla C.E. di Napoli elenco del personale assicurato presso altre Casse Edili.

5. Direzione lavori

La Direzione dei Lavori, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, verrà incaricata di svolgere i dovuti controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi, nonché sulla presenza della mano d'opera.

A tal fine, l'impresa esecutrice dei lavori, su richiesta della DD.LL., è obbligata a mettere a disposizione la seguente documentazione:

1) copia del libro matricola;

2) fotocopia delle comunicazioni di assunzione;

3) copia del giornaliero di presenza mensile;

4) copia delle denuncie dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile.

In caso di inosservanza, dopo formale diffida, la D.L. agirà a norma di legge.

6. Informazioni

Per ogni aggiudicazione di appalto, l'Ente invierà una specifica comunicazione ai sensi della legge 55/90 e successive modificazioni alla Cassa Edile indicando:

- tipologia dell'opera;

- importo complessivo ed incidenza mano d'opera presunta;

- localizzazione esatta dell'opera e dei lavori;

- categorie di lavori previsti in subappalto;

- modalità di affidamento dell'appalto.

Le parti si impegnano nei confronti degli E.A. ad assicurare la rapida evasione, attraverso la Cassa Edile, di richieste in ordine alla regolarità e correntezza contributiva delle imprese.

Inoltre, si impegnano a mettere a disposizione delle imprese edili, aggiudicatarie di appalti, il Comitato Tecnico per la prevenzione infortuni per un'attività di consulenza e di supporto all'applicazione corretta degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs. 494/96

Infine, le parti stipulanti assicureranno l'impegno del C.F.M.E. per eventuali attività formative in materia di sicurezza e di aggiornamento professionale della mano d'opera.

Si proporrà agli E.A. di sperimentare quanto sopra indicato per un periodo iniziale di un anno. (Sommario)