EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini del Molise


 

Data di Stipula: 25-01-1999
 
Rubrica: Contratto territoriale per il Molise


Il 25 Gennaio 1999 in Campobasso

tra

l'Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise, settore edile dell'API-MOLISE aderente alla CONFAPI,

e

le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria, nell'ordine,

FENEAL/UIL;

FILCA/CISL;

FILLEA/CGIL,

si è convenuta la presente ipotesi di accordo integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 luglio 1995 e modificativo dal C.C.R.L. 19.02.1991, da valere per tutte le imprese dell'industria dell'edilizia ed affini e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della Regione Molise.

La suddetta ipotesi spiegherà piena efficacia ed avrà valore di contratto integrativo regionale ove da parte delle organizzazioni come sopra costituite non venga avanzata richiesta di incontro entro e non oltre il 1° febbraio 1999. La stampa e la distribuzione del testo definitivo del Contratto collettivo regionale di lavoro avverranno a cura della Edilcassa.

Iniziative a sostegno del settore

Si notano modesti e costanti segnali di ripresa del settore. Si sono registrati, nell'ultimo biennio, un aumento dei bandi di gara e una crescita nel valore delle opere appaltate.

Il raffronto degli incrementi rilevati con i valori registrati in Molise nel periodo precedente l'ultima fase recessiva, nonché con gli indicatori raggiunti, sia su scala nazionale che nel Mezzogiorno, evidenzia una situazione locale di parziale riavvio del comparto delle costruzioni.

Nel perseguire in ambito regionale un pieno rilancio del settore, l'ACEM/Molise e le Organizzazioni Sindacali FENEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, riconfermano la comune volontà di collaborazione in favore del settore stesso attraverso coerenti iniziative, aia sul piano delle relazioni industriali che su quello dei rapporti con Istituzioni, Enti ed Amministrazioni statali e locali.

Nella prima direzione, condivisa la validità del ricorso al sistema di concertazione e di informazione previsto del C.C.N.L. 21 luglio 1995, le parti conformano di voler improntare le relazioni sindacali su un metodo partecipativa che, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle autonomie, favorisca il confronto e prevenga le occasioni di contrapposizione.

Relativamente alla seconda direzione di intervento, ribadita l'esigenza di mantenere con i soggetti pubblici, operanti sul territorio un dialogo costante finalizzato alla rimozione dei fattori ostativi ed alla promozione di quelli incentivanti lo sviluppo del settore, le parti convengono sulla pressante necessità di rinnovare le azioni di sensibilizzazione verso le Istituzioni interessate ai fini di un'azione congiunta di contrasto del lavoro abusivo ed irregolare.

Rilevato che tale fenomeno è connotato da pratiche evasive che determinano non solo pregiudizio per le risorse pubbliche quanto anche situazioni fortemente distorsive del mercato a danno sia delle condizioni di lavoro degli addetti al settore che delle imprese correttamente operanti, le parti ritengono che il fenomeno stesso vada contrastato con iniziative da svolgere in parallelo sul piano dei controlli e su quello del sostegno al lavoro regolare.

In particolare, l'ACEM Molise e le OO.SS. FENEAL/UIL, FILCA/GISL, FILLEA/CGIL convengono di voler

- attuare un sistema informativo in grado di rendere comunicanti le Sedi provinciali o regionali di INPS ed INAIL, le locali Camere di Commercio Industria ed Artigianato, la Edilcassa Molise, la Scuola Edile del Molise e Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione infortuni igiene ed ambiente di lavoro, con lo scopo di realizzare una comune azione di monitoraggio, attraverso lo scambio dei dati ed i conseguenti riscontri incrociati;

- introdurre un sistema di decontribuzione a valere sui contributi versati alla Edilcassa, secondo i criteri e le modalità stabilite tra le parti. (Sommario)

Enti paritetici

Con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore efficacia dell'attività svolta dagli enti bilaterali, l'ACEM e le OO.SS. FENEAL/UIL,FILCA/CISL e FILLEA/CGIL si impegnano a definire, con separate intese, interventi diretti da un lato al riequilibrio contributivo dei singoli Enti, dall'altro alla integrazione e collaborazione tra gli Enti stessi.

In particolare, le suddette parti convengono:

- sull'importanza del Comitato Tecnico Paritetico, di cui all'art. 89 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, quale volano di una cultura partecipativa della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- sulla valenza che, ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, assume la Scuola Edile del Molise, anche mediante l'assolvimento delle funzioni proprie dei Formedil regionali;

- sulla rilevanza del ruolo assumibile dalla Edilcassa sia nel contesto dell'azione di contrasto del lavoro irregolare che nell'ambito del costituendo sistema nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Con riferimento al protocollo d'intesa 2 agosto 1996, l'ACEM e le OO.SS. FENEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL concordano che il "contributo sicurezza" dello 0,60% di cui al punto 3) dello stesso protocollo, con decorrenza 1° ottobre 1996, è destinato per lo 0,50% a copertura degli oneri di cui al punto 2) e per il restante 0,10% a copertura di quelli di cui al punto 1). Resta fermo che in caso di incapienza del suddetto "contributo sicurezza", le parti si incontreranno per determinare i correttivi eventualmente necessari. (Sommario)

Elemento Economico Territoriale

In ossequio agli accordi nazionali del 23 aprile 1997 e 23 luglio 1998, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'Elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Regione, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, con riferimento, tra gli altri, ai seguenti indicatori:

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e delle opere appaltate;

- variazione percentuale del valore aggiunto a prezzi costanti:

- attivazioni di finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- situazione occupazionale complessiva registrata su scala ragionale:

- entità del ricorso alle integrazioni salariali.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 40 e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 è pertanto stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1999, nella misura percentuale del 7% dei minimi di paga base e stipendio secondo l'accordo ANIEM/CONFAPI e le OO.SS. FENEAL/UIL, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL del 23 luglio 1998. I relativi importi, mensili e orari, così determinati, sono riportati nella allegata tabella "A" che è parte integrante del presente accordo.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai vari parametri congiunturali tra i quali anche quelli sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno di ogni anno per l'intero periodo di vigenza del presente contratto integrativo. (Sommario)

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Ai sensi dell'art. 12, e dell'art. 46, del C.C.N.L. 21 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo. (Sommario)

Mensa

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la misura giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa già fissata, per operai ed impiegati, dal contratto integrativo regionale 19.02.1991, è concordata in £. 4.304 (quattromilatrecentoquattrolire).

Viene confermato che l'indennità sostitutiva di mensa, frazionabile ad ora relativamente agli operai, compete per ogni giornata di effettiva presenza ed è esclusa dal computo di ogni e qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 34 e 73 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Indennità di trasporto

Fatti salvi i casi di raggiungimento del cantiere con mezzi non appartenenti all'impresa e contestuale impossibilità di avviare il lavoro a causa di avverse condizioni atmosferiche, è abolita e cessa di essere corrisposta, con effetto dal 10 gennaio 1999, l'indennità prevista dal contratto integrativo regionale 19 febbraio 1991, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute da operai ed impiegati per recarsi dal luogo di residente al cantiere di lavoro. Le parti si danno atto del risultato complessivamente migliorativo del presente accordo che consente comunque l'assorbimento dell'indennità in questione nei confronti già lavoratori che ne godevano. (Sommario)

Attrezzi di lavoro ed indennità di apporto

L'impresa è tenuta o fornire a tutti i dipendenti gli attrezzi occorrenti per lo svolgimento della normale attività lavorativa.

Con effetto dal 1° gennaio 1999, è abolito e cessa di essere corrisposto il trattamento indennitario dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro di cui all'art. 13 del contratto integrativo regionale 19 febbraio 1991. La parti si danno atto del risultato complessivamente migliorativo del presente accordo che consente comunque l'assorbimento del predetto trattamento nei confronti dei lavoratori che ne godevano. (Sommario)

Disposizioni finali

Restano in vigore le norme del contratto integrativo regionale 19 febbraio 1991, non modificate dal presente accordo e non in contrasto con quanto dallo stesso disposto.

Conservano, altresì, validità gli accordi contenuti nei Protocolli d'intesa in atto tra l'ACEM e le OO.SS. FENEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL. (Sommario)

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° gennaio 1998 e avrà durata fino al 30 giugno 2002, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Elemento Economico Territoriale

Valori mensili

Livelli

Da 01/01/99

102.540

92.286

76.902

71.778

66.651

59.986

51.270

Valori orari

Operaio 4° Livello

414,90

Operaio Specializzato

385,27

Operaio Qualificato

346,74

Operaio Comune

296,36

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, usciere e inservienti

266,72

Custodi, portinai, guardiani, con alloggio

237,09

(Sommario)

Protocollo d'intesa

Il giorno 25 Gennaio 1999 in Campobasso

tra

l'Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise, settore edile dell'API-M0LISE aderente alla CONFAPI

e

le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria, nell'ordine,

FENEAL/UIL;

FILCA/CISL;

FILLEA/CGIL,

premesso

- che la congiuntura attraversata dal settore edilizio nel Molise, seppur in presenza di timidi segnali di ripresa, permane sostanzialmente negativa;

- che detta congiuntura sta riverberando i suoi effetti anche nei confronti dell'Edilcassa del Molise, determinando la sensibile riduzione del monte-salari;

- che la predetta situazione di difficoltà necessita di un'azione congiunta forte, mirata ad individuare le soluzioni che consentano un sostanziale riequilibrio di bilancio dell'Ente;

- che le parti, nella consapevolezza della descritta situazione, intendono responsabilmente promuovere ed attuare quanto necessario per una rapida ed efficace soluzione dell'evidenziato problema;

- che, altresì, l'esame delle denunce inoltrate dalle imprese ad essa Cassa palesa possibili situazioni di irregolarità nella dichiarazione del numero delle ore lavorate;

- che, per la predetta ragione, è necessario ed urgente attuare in tempi brevi le misure atte ad arginare un possibile fenomeno evasivo che potrebbe cagionare danni notevoli per i lavoratori in merito all'erogazione delle prestazioni contrattuali ed extracontrattuali, e potrebbe generare fattispecie di concorrenza sleale a danno delle imprese che operano correttamente;

- che, per le suesposte motivazioni, le parti, in conformità a quanto dalle stesse convenuto in sede di contrattazione collettiva regionale, intendono contrastare tale fenomeno attuando iniziative di sostegno al lavoro regolare;

tutto ciò premesso,

si conviene

1) di confermare il contributo Edilcassa nella misura del 3% da calcolarsi sui seguenti elementi: a) paga base di fatto; b) ex indennità di contingenza; c) elemento economico territoriale; d) indennità territoriale di settore. Si precisa al riguardo che il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico del datore di lavoro e per 1/6 a carico del lavoratore;

2) di destinare, per un periodo di anni 2, a decorrere dall'1.10.97, l'aliquota dello 0.50% del contributo Scuola Edile all'Edilcassa.

3) per l'esercizio finanziario in corso viene trasferita dall'avanzo di gestione (APE e APES) dell'Edilcassa Molise la somma di £. 140.000.000 da destinare per £. 100.000.000 al Fondo Edilcassa e per £. 40.000.000 al Fondo per il finanziamento del delegato di bacino. Le parti, inoltre, concordano di incrementare con decorrenza 01 gennaio 1999, il costituito Fondo per il delegato di bacino che risulterà pari allo 0.25% da calcolarsi su: a) paga base di fatto; b) ex indennità di continenza; c) elemento economico territoriale; d) indennità territoriale di settore.

Con decorrenza 01/10/99 la percentuale destinata al Fondo di gestione amministrativa Edilcassa passerà al 3,15% da calcolarsi su: a) paga base di fatto; b) ex indennità di contingenza; c) elemento economico territoriale; d) indennità territoriale di settore. Resta d'intesa che il contributo a carico del lavoratore (destinato in aggiunta all'assistenza sanitaria) non subirà variazioni, rimanendo pari allo 0,50%;

4) di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il contributo anzianità professionale edile ed anzianità professionale edile straordinaria nella misura del 4,70% da calcolarsi sui seguenti elementi: a) paga base di fatto; b) ex indennità di contingenza; c) elemento economico territoriale; d) indennità territoriale di settore; e) trattamento economico festività di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini;

5) di introdurre un sistema di decontribuzione, a valere sul contributo di anzianità professionale edile di cui copra, secondo i seguenti criteri e modalità:

a) le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore (sulla base di 40 ore settimanali), o il minor numero di ore contrattualmente previste per il mese di riferimento, in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti della Edilcassa, e che pertanto rientrano nel meccanismo premiale di cui all'art. 29 della legge n. 341/95, usufruiranno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un "bonus decontributivo" pari all'1,60% della contribuzione (pari, come sopra riportato, al 4,70%) tale da determinare, per le predette imprese in regola con le denunce ed i versamenti degli accantonamenti e contributi alla Edilcassa, un contributo pari al 3,10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4);

b) l'impresa in regola con le denunce detrarrà mensilmente l'aliquota dell'1,60% dal versamento effettuato alla Edilcassa, allegando copia della ricevuta di versamento.

c) l'importo afferente l'1,60% sopra menzionato sarà destinato al Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per l'attuazione di iniziative in materia di sicurezza secondo le priorità che dovessero evidenziarsi (compartecipazione al costo delle visite mediche di cui al successivo punto 7), organizzazione del servizio di consulenza tecnica per la predisposizione del piano di valutazione dei rischi e per la gestione della sicurezza nei cantieri edili di cui al successivo punto 7), attività dei R.L.S.T. di cui all'istituito "contributo sicurezza", ed altro);

d) la Edilcassa provvederà a verificare quanto dichiarato dall'impresa in sede di denuncia e, qualora riscontrasse incongruità, comunicherà all'impresa dichiarante che la stessa non potrà beneficiare della decontribuzione fino a quando non saranno rimosse le cause di impedimento. In tal caso, la Edilcassa accetterà i versamenti effettuati dalle imprese come acconti del maggior importo dovuto. Contestualmente, la Edilcassa procederà a segnalare alla stazione appaltante, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, alle locali sedi dell'INPS e dell'INAIL, procedendo alla verifica incrociata dei dati, la predetta situazione di incongruità; resta inteso che le imprese non in regola non potranno beneficiare del menzionato "bonus decontributivo", per esse resta dunque in vigore la misura del contributo per anzianità professionale edile pari al 4,70% come sopra calcolato;

6) al fine di incentivare le imprese a far sì che i lavoratori da essi dipendenti si sottopongano ai controlli medici previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, le parti concordano di riconoscere alle aziende in regola con il versamento dei Contributi e degli accantonamenti alle Casse per l'anno precedente e che si avvarranno delle prestazioni fornite da soggetti appositamente convenzionati, una compartecipazione al costo, a carico della Scuola Edile, di ciascuna visita medica, prevista per legge, effettuata e raramente documentata, secondo criteri e modalità annualmente stabili da essa Scuola e C.T.P.;

7) le Parti concordano, inoltre, di organizzare, nell'ambito del Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, un servizio di consulenza tecnica per la predisposizione del piano di valutazione dei rischi e per la gestione della sicurezza nei cantieri edili, secondo criteri e modalità annualmente stabiliti dalla Scuola Edile e dal Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Potranno usufruire delle predette prestazioni le aziende in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti alle Casse per l'anno precedente. Per la fornitura delle predette prestazioni, la Scuola Edile e il Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiento di lavoro, potranno convenzionarsi con soggetti appositamente qualificati;

8) le parti concordano di promuovere azioni ed iniziative atte a valorizzare e a garantire pieno sviluppo alla Scuola Edile del Molise ed al Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. In particolare, le parti convengono:

per quanto attiene alle attività di competenza della Scuola Edile del Molise,

a) di verificare la possibilità di sottoscrivere con l'Assessorato regionale alla Formazione Professionale un accordo che preveda il coinvolgimento della Scuola Edile nella elaborazione dei programmi formativi regionali relativi al settore delle costruzioni e riservi all'Ente medesimo una priorità nell'assegnazione delle relative attività;

b) di verificare la disponibilità dei principali comuni molisani ad attivare i "contratti di quartiere" per gli aspetti concernenti le attività di formazione dei lavoratori;

c) di attivare collaborazioni con i comuni molisani maggiormente rappresentativi e con l'Agenzia per l'impiego per la formazione dei lavoratori da utilizzare nella gestione e nella manutenzione del patrimonio immobiliare comunale;

d) di attivare con il Comune di Campobasso una partnership per l'attuazione del programma Youthstart (formazione di n. 15 operatori nel settore del recupero edilizio);

e) di procedere alla riqualificazione delle maestranze (impiegati, tecnici, operai);

f) di verificare l'interesse delle imprese alla gestione da parte della Scuola Edile della fase teorica di base nei contratti di formazione e lavoro;

g} di verificare le esigenze formative delle imprese ad essa Scuola iscritte;

h) di ricercare forme di effettiva collaborazione con il Formedil nazionale;

i) di realizzare eventuali strutture di supporto per servizi reali ai lavoratori e alle imprese.

Per quanto attiene alle attività di competenza del Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro:

a) di svolgere corsi di formazione destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

b) di replicare lo svolgimento dei corsi in materia di sicurezza rivolti ai datori di lavoro ed ai loro collaboratori;

c) di predisporre materiale informativo e propagandistico in materia di sicurezza per l'adeguata diffusione tra lavoratori ed imprenditori (anche mediante l'utilizzazione di apposite tecnologie informatiche). (Sommario)