Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Messina
Data stipula: 22 ottobre 1998

Inizio validità: 1 ottobre 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Contratto territoriale per la provincia di Messina


Sommario:

- Premessa
- Osservatorio
- Orario di lavoro
- Riposi annui
- Ferie
- Festività
- Appalti e subappalti
- Indennità per lavori in alta montagna
- Elemento economico territoriale
- Premio di produzione impiegati
- Assemblee
- Cassa Edile
- Versamenti delle imprese relativi agli accantonamenti ed ai contributi
- Prestazioni
- Ente Scuola Edile
- Ente Sicurezza Edile (C.T.P.)
- Enti Bilaterali
- Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza (Art. 89 C.C.N.L. del 5.7.1995)
- Mensa
- Indennità di trasporto
- Anzianità Professionale Edile (Fondo APE ed APES)
- Previdenza integrativa
- Quote sindacali
- Condizioni di miglior favore
- Decorrenza e durata

- Nota a verbale

Il 22.10.1998, in Messina

tra:

- la Sezione Costruttori Edili ed Affini degli Industriali;

e

- la Federazione Provinciale Edili ed Affini FENEAL-UIL;

- la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL;

- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini FILLEA-CGIL;

In applicazione del C.C.N.L. 5 luglio 1995 con particolare riferimento agli artt. 39, 47 e 49 e dell'Accordo nazionale 11 giugno 1997 sottoscritti dalle rispettive associazioni di categoria.

Viene stipulato

il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 9 febbraio 1990, da valere per l'intero territorio della provincia di Messina.

Premessa

Le parti hanno attentamente analizzato e valutato la situazione complessiva del settore delle costruzioni, caratterizzato, ormai da diversi anni, da una profonda crisi legata essenzialmente alla drastica contrazione degli investimenti in opere pubbliche.

Tale situazione di difficoltà, comune peraltro a tutto il territorio nazionale ed in particolare alle aree meridionali, ha colpito drasticamente la nostra provincia, con gravi ripercussioni sulla manodopera e sulle imprese del settore.

Oggi occorre aver chiaro, anche se vi sono timidi segnali di ripresa, che invertire la tendenza non sarà né semplice né di breve periodo. Per questo è necessario un concorso di forze, centrato sulla capacità di confronto delle parti sociali nel quadro di un più composito schieramento capace di interloquire con le Istituzioni nazionali, regionali e locali, con l'obiettivo di innescare quel circolo virtuoso che, nel settore delle costruzioni e in quello delle opere pubbliche in particolare, negli ultimi anni è completamente mancato.

Peraltro, i ritardi nel far decollare i sempre annunciati investimenti infrastrutturali, non alimentano nessun ottimismo.

Il perdurare della crisi della finanza pubblica demanda alle parti sociali un ruolo attivo e convergente nella definizione delle priorità sulle risorse destinate agli investimenti, attraverso la Concertazione, i Patti Territoriali, Accordi d'Area ecc. che devono rivendicare interventi nelle aree meridionali e in particolare nella realtà messinese, mirati a superare ataviche carenze strutturali che sono insieme, segno di preoccupante arretratezza e ostacolo al processo di sviluppo economico e sociale della nostra provincia.

Nell'immediato, la priorità delle iniziative delle parti sociali deve riguardare lo sblocco di tutte quelle opere bloccate nei meandri delle difficoltà procedurali, il completamento delle infrastrutture, una maggiore attenzione verso i problemi della sicurezza, la lotta al lavoro nero, e alla concorrenza sleale fra le imprese, in tal senso le parti si impegnano a favorire la prassi dei protocolli di intesa in materia di opere pubbliche per la lotta al lavoro nero e all'evasione contributiva per favorire l'imprenditoria sana nella logica di mercato e i diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Premesso quanto sopra sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni. (Sommario)

Art. 1 - Osservatorio

La richiesta, nonostante il vigente contratto preveda la costituzione dell'Osservatorio soltanto a carattere nazionale sarà attuata nella Provincia di Messina. In tal senso sarà costituito un Comitato paritetico che provvederà, entro 120 giorni, alla redazione di un Regolamento. Detto Comitato Paritetico sarà composto da n. 6 persone.

L'Osservatorio che in collegamento operativo con l'Osservatorio nazionale previsto dal vigente C.C.N.L. del settore, ha lo scopo di realizzare un sistema formativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni nella provincia di Messina al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finalizzate con capitale privato;

- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.

L' Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:

1) concorrere a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti o ampliamenti produttivi per il settore delle costruzioni e sugli effetti degli stessi sull'occupazione; possibili interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo e dell'occupazione; interventi nei confronti delle amministrazioni locali per un maggior raccordo con le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro;

2) monitorare e correggere il lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni, anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;

3) studiare sistemi di incontro funzionale fra domanda ed offerta del lavoro attraverso:

- una formazione adeguata alle reali esigenze delle imprese ed alla innovazione tecnologica con la ricerca di nuovi profili professionali e la valorizzazione di quelli esistenti;

- una verifica sulla effettiva e corretta applicazione delle leggi e degli accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro;

4) stimolare studi di fattibilità di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico anche attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici competenti.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

1) una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi da realizzare mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti;

2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo. Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili.

L'Osservatorio si avvale di un comitato costituito in forma paritetica, come sopra, ed ha sede operativa presso la Cassa Edile di Messina della cui struttura e banca dati si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. (Sommario)

Art. 2 - Orario di lavoro

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 5.7.1995, salvo quanto previsto per i riposi annui dell'art. 3 del presente contratto.

In relazione al sesto comma dell'art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995 viene stabilito che la ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell' impresa.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25. (Sommario)

Art. 3 - Riposi annui

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui retribuiti nelle misure eccessivamente indicate mediante:

a) Agli effetti della maturazione dei permessi individuali si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 5 lett. B) del C.C.N.L. 5.7.1995.

I permessi sono concessi a richiesta dell'operaio, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

b) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali nelle otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno.

Per gli operai discontinui di cui alle lett. b) e c) dell'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, nel periodo stabilito nel primo comma lett. b) di questo articolo l'orario di lavoro è ridotto rispettivamente a 45 e 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore dei permessi individuali di cui alla lett. a) del primo comma di questo articolo è corrisposta direttamente all'operaio da parte dell'impresa in occasione del godimento dei permessi.

La retribuzione afferente le ore di riposo di cui al primo comma lett. b) di questo articolo è corrisposta direttamente, nelle otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre di ogni anno dall'impresa al lavoratore in misura pari a 5 ore settimanali.

Agli effetti di cui ai due commi precedenti, la retribuzione sarà costituita dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Qualora entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno di maturazione, e comunque in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non abbia goduto in tutto o in parte dei riposi annui di cui alla precedente lett. a), l'impresa provvederà a corrispondere un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi. (Sommario)

Art. 4 - Ferie

Si concorda che nel periodo 1° luglio - 15 settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di tre settimane. Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra datore di lavoro e la R.S.U. entro il 30 giugno di ogni anno.

Con riferimento all'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995 (4 settimane di calendario annuali, pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), per ciascuna giornata delle ferie maturate e godute, l'impresa, in occasione dell'effettivo godimento da parte del lavoratore, corrisponderà la normale retribuzione di fatto di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 unitamente alla retribuzione del periodo di paga in cui le ferie sono fruite. Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità presso l'impresa spetta il godimento delle ferie in ragione di 1/12 del periodo feriale annuale per ogni mese intero di anzianità maturata presso l' impresa.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995.

In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in produzione dei dodicesimi maturati e non goduti, sulla base della retribuzione di cui al comma precedente.

Considerato che l'incremento delle richieste di indennità per malattia si verifica maggiormente nel periodo di agosto e Natale di ogni anno, al fine di ridurre la notevole incidenza di assenteismo per malattia che si concentra nei suddetti periodi coincidente con il normale periodo di chiusura dei cantieri per ferie estive e natalizie, ed al fine di contenere il conseguente aggravio di costi a carico della Cassa Edile, si stabilisce che:

1) le imprese sono obbligate a comunicare alla Cassa Edile entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima della chiusura dei cantieri, il periodo di chiusura per ferie;

2) il Gruppo Costruttori Edili e le OO.SS., inoltre, svolgeranno opportuna azione di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori;

3) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà essere erogato da parte della Cassa Edile in assenza della comunicazione di cui sopra;

4) l'impresa non avrà diritto al rimborso suddetto se non avrà dimostrato l' effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore per il quale si chiede il medesimo rimborso. (Sommario)

Art. 5 - Festività

Per il pagamento delle festività valgono le norme dell'art. 18 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 6 - Appalti e subappalti

L'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di "divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro", di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 5.7.1995, nonché ad accertare il regolare e tempestivo adempimento da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 15 dello stesso contratto sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri organismi previsti dall'art. 15 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile che ne curerà la stampa e la divulgazione.

La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

Per quanto non previsto dal presente articolo la materia è regolamentata da leggi e contratti. (Sommario)

Art. 7 - Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del 9% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3 dell'art. 25 sub a) e art. 45 del C.C.N.L. 5.7.1995. Per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i mille metri la misura sarà dell'11%.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora. (Sommario)

Art. 8 - Elemento economico territoriale

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte consapevoli della situazione economica ed occupazionale del settore edile della provincia di Messina, ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competività anche al fine di salvaguardare l'occupazione.

A tal'uopo le parti contraenti stabiliscono che con decorrenza dall'1.10.1998 l' elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 5% (cinque per cento), rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio.

Con decorrenza e dall'1.10.1998 l'elemento economico e territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della provincia di Messina è pertanto il seguente:

Qualifiche

Importo mensile

Importo orario

Quadri e imp. 1ª categ. Super (VII liv.)

79.935

462,05

Impiegati 1ª cat. (VI liv.)

71.942

415,85

Impiegati 2ª cat. (V liv.)

59.951

346,54

Impiegati e operai (IV liv.)

55.955

323,44

Impiegati 3ª cat. - operai spec. (III liv.)

51.958

300,34

Impiegati 4ª cat. - operai qualif. (II liv.)

46.762

270,30

Impiegati 4ª cat. 1° imp.- op. com. (I liv.)

39.968

231,03

Custodi - portinai - fattorini

35.970

207,92

Guardiani - portieri - custodi con alloggio

31.974

184,82

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto di cui alla vigente tabella del costo della mano d'opera. (Sommario)

Art. 9 - Premio di produzione impiegati

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto di cui alla vigente tabella della mano d'opera. (Sommario)

Art. 10 - Assemblee

Ad interazione di quanto previsto dall'art. 102 del C.C.N.L. 5.7.1995 resta confermato che i lavoratori che prestano la loro opera nelle unità produttive con più di 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei luoghi di lavoro, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro. (Sommario)

Art. 11 - Cassa Edile

Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le già elevate potenzialità esistenti alla Cassa Edile di Messina nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori.

Il contributo di cui all'art. 39 del vigente C.C.N.L. 5 luglio 1995 stabilito per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa, è fissato, a decorrere dall'1 gennaio 1999, nella misura complessiva del 3%. Viene pertanto, modificato l'accordo raggiunto dalle parti sociali in data 11.7.1995.

La contribuzione complessiva per i versamenti alla Cassa Edile di Messina da parte delle imprese e dei lavoratori, sull'imponibile contributivo di paga base, contingenza indennità territoriale di settore, E.D.R. e l'elemento economico territoriale, è stabilita con le seguenti percentuali:

 

Percentuali a carico azienda

Percentuali a carico lavoratore

Totale

G.N.F.

18%

-

18%

A.P.E.

4%

-

4%

C.C.E.

2,50%

0,50%

3%

Contr. Ente Scuola

1%

-

1%

Contr. C.P.T.

0,30%

-

0,30%

Q.A.C. Prov.

0,432%

0,432%

0,864%

Q.A.C. Naz.

0,185%

0,185%

0,370%

Contr. R.L.S.T.

0,06%

-

0,06%

Totali

26,477%

1,117%

27,594%

(Sommario)

Art. 12 - Versamenti delle imprese relativi agli accantonamenti ed ai contributi

I versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce con la percentuale qui appresso indicata - 3% - (Contributo Cassa Edile). Con decorrenza 1° ottobre 1998, il contributo aggiuntivo per il ritardo dei versamenti sarà regolato come segue:

dal

31°

al

60°

giorno lo

0,40%;

dal

61°

al

90°

giorno lo

0,80%;

dal

91°

al

120°

giorno l'

1,50%;

dal

121°

al

180°

giorno il

4%.

(Sommario)

Art. 13 - Prestazioni

Vanno riviste tutte le prestazioni a fronte di una diversificazione delle domande sociali e dei nuovi bisogni, soprattutto in ragione dei mutamenti dello stato sociale e del grave problema della disoccupazione. L'esame della materia sarà demandato ad una Commissione della Cassa edile, composta da n. 6 persone, in forma paritetica, con l'incarico di rivedere le prestazioni stesse, entro il mese di dicembre.

Le proposte formulate dalla Commissione devono essere sottoposte al Comitato di Gestione per le relative deliberazioni. (Sommario)

Art. 14 - Ente Scuola Edile

Le parti riconoscono la necessità di dare maggiore impulso alla formazione professionale per i lavoratori del settore per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecniche produttive delle aziende elevando le capacità professionali esistenti nel mercato del lavoro.

Le parti concordano di ripristinare la vecchia aliquota dell'1% a favore dell'Ente Scuola e pertanto viene modificato l' accordo che riguarda la materia, raggiunto tra le parti in data 11.7.1995.

Ai sensi dell'art. 94 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 le parti convengono, che è interesse primario del settore delle costruzioni rilanciare l'apprendistato al fine di permettere il ricambio generazionale, stante l'invecchiamento della categoria.

In particolare si stabilisce che, alla luce dell'art. 16 e seguenti della Legge 24 giugno 1997 n. 196, l'apprendistato riguarderà giovani operai e impiegati dai 16 ai 26 anni e che le aziende del settore edile operanti nella nostra provincia faranno riferimento, per la formazione professionale e per i tirocini formativi di orientamento all'Ente Scuola Edile di Messina e Provincia (E.S.E.Me.P.) previsto dall'art. 93 del C.C.N.L. e, dal presente contratto integrativo. (Sommario)

Art. 15 - Ente Sicurezza Edile (C.T.P.)

Le parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. Alla luce di quanto sopra le parti concordano che deve essere reso immediatamente operativo il Comitato Tecnico Paritetico e quindi il ripristino della vecchia aliquota dello 0,30% così come previsto dall'art. 12 del vecchio integrativo provinciale, per il (C.T.P.).

Viene pertanto modificato l'accordo preso in merito tra le parti in data 11.7.1995.

In attuazione del punto B dell'art. 88 del C.C.N.L. l'Ente Sicurezza Edile realizzerà, in collaborazione con l'Ente Scuola, i corsi per la formazione alla sicurezza rivolti a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;

b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;

c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;

d) lavoratori occupati;

e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l' igiene e l'ambiente di lavoro;

f) lavoratori di cui al comma 11 dell'art. 89 del C.C.N.L. in attuazione dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche. (Sommario)

Art. 16 - Enti Bilaterali

Le parti confermano, come fondamentale, la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile. Tali enti possono contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

Per la realizzazione di quanto sopra, si richiedono sedi di approfondimento allo scopo di studiare sinergie e forma di interazione o di integrazione operativa tra gli enti paritetici al fine di migliorarne l'efficienza anche con l'obiettivo del contenimento dei costi. (Sommario)

Art. 17 - Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza (Art. 89 C.C.N.L. del 5.7.1995)

È istituita, la figura del R.L.S.T. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale) per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, e che non abbiano eletto tale rappresentante al proprio interno.

I compiti del R.L.S.T. sono quelli previsti dall'art. 89 del C.C.N.L. 5.7.1995, che svolgerà in stretta collaborazione con l'Ente Sicurezza Edile.

L' Ente Sicurezza Edile, quindi, formulerà entro gennaio 1999 un regolamento, sia per l'individuazione delle aree territoriali sia per le modalità operative. Le parti concordano di istituire un massimo di tre R.L.S.T. per l'intera provincia di Messina.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei R.L.S.T. viene costituito un fondo di mutualizzazione con un contributo, a carico dei datori di lavoro pari allo 0,06% quale "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". Tale fondo servirà a rimborsare le imprese per le ore di permesso concesse ai lavoratori eletti R.L.S.T. per l' assolvimento dei compiti istituzionali.

Il contributo sarà quello previsto dal punto 3 dall'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 è sarà versato alla Cassa Edile, che istituirà un conto ad hoc. Le somme di tale fondo saranno poi trasferite all'Ente Sicurezza Edile che provvederà ai relativi adempimenti.

Il R.L.S.T. deve essere in possesso di un attestato di formazione professionale per la sicurezza.

Le parti ribadiscono che il C.T.P. è l'unico organismo abilitato al rilascio della certificazione di assolvimento dell'obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, così come quella rivolta ai lavoratori di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94.

Tale norma troverà applicazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, eletti o designati successivamente all'entrata in vigore del presente contratto integrativo ovvero nei confronti di coloro che se pur eletti o designati anteriormente, non abbiano ancora frequentato il corso di formazione. (Sommario)

Art. 18 - Mensa

A) Le imprese, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, su richiesta di almeno trenta dipendenti, occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in loco o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni. Nel caso in cui il cantiere abbia durata superiore a 12 mesi tale richiesta può essere avanzata da almeno 20 dipendenti occupati nello stesso cantiere. Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a trenta, sempreché sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.

B) con decorrenza dal 1° ottobre 1998 l'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nella misura di lire 250 orarie, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lett. A).

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza così come previsto per gli operai. Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa, delle ferie, festività, tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà. (Sommario)

Art. 19 - Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° ottobre 1998 è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenuto per recarsi sul posto di lavoro per ogni giornata di effettiva presenza.

La misura dell'indennità di trasporto sempre a partire dal 1° ottobre 1998 è stabilita nella seguente misura:

a) Lire 170 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività nell'ambito territoriale del Comune di residenza.
b) Lire 250 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il Comune di residenza e fino a 15 Km.
c) Lire 325 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il Comune di residenza e oltre 15 Km.

Le indennità di cui sopra non sono dovute quando l'impresa provvede con mezzi propri al trasporto degli operai.

Agli impiegati che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Messina è dovuta l'indennità giornaliera come per gli operai. (Sommario)

Art. 20 - Anzianità Professionale Edile (Fondo APE ed APES)

Con riferimento all'art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, resta fissato, con decorrenza dall'1 ottobre 1998 nell'aliquota del 4% (quattro per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi di cui all'art. 3 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'anzianità edile di cui all'allegato "C" del C.C.N.L. 5.7.1995.

Nel caso in cui i lavoratori nel biennio precedente non abbiano maturato le 2.100 ore, hanno la possibilità di conguagliare volontariamente fino ad un massimo di ore 50 in modo da poter raggiungere il requisito delle 2.100 ore nel biennio. Fermo restando la facoltà per le parti di rinegoziare e di decidere in via definitiva sul problema entro il 1999.

All'interno del Fondo APE, viene altresì gestito l'Istituto dell'APES.

Relativamente al contributo per l'anzianità professionale edile, allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione previdenziale ed assistenziale, dall'art. 29 Legge 341/94, e per incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare il seguente meccanismo premiale:

- le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (comportando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportino il versamento della contribuzione virtuale all'INPS, come individuate dall'art. 29 Legge 341/95, dal D.M. 16 dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'INPS) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente, tenuto conto sia degli eventuali avanzi di gestione del Fondo APE, sia degli effetti determinati dalla presente disposizione, sull'andamento economico della gestione.

- Allo scopo, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno, per stabilire, ove vi fossero i presupposti, la misura dello sgravio relativo all'anno successivo.

- La Cassa Edile emanerà disposizioni regolamentari relative alle dichiarazioni ed alle documentazioni da produrre da parte delle imprese, atte a consentire la verifica sulla corretta applicazione dello sgravio.

- Appena ottenuta la necessaria autorizzazione, le imprese mensilmente applicheranno direttamente la detrazione sul versamento alla Cassa Edile.

- Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti di cui sopra, o che non siano in regola con i versamenti presso la Cassa Edile per i periodi o anni precedenti, rimane in vigore la contribuzione senza bonus decontributivo. (Sommario)

Art. 21 - Previdenza integrativa

In base all'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro la disciplina e di esclusiva competenza delle parti nazionali, che stanno provvedendo all'istituzione e regolamentazione con una normativa nazionale, di un fondo, di settore per la previdenza integrativa.

Le parti dando mandato alla Cassa Edile di Messina di procedere ad uno studio conoscitivo del numero di lavoratori che potranno aderire alla previdenza integrativa e di procedure che ne facilitino l' adesione. (Sommario)

Art. 22 - Quote sindacali

Ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. 5.7.1995 è confermata la facoltà attribuita agli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festività e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dall'Accordo Nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione al punto 6 dell'Accordo medesimo e successive modifiche e integrazioni che estendono la base di calcolo. (Sommario)

Art. 23 - Condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili sia fra loro come pure con quelle del contratto nazionale del 5 luglio 1995.

Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Messina, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera. (Sommario)

Art. 24 - Decorrenza e durata

Il Presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1° ottobre 1998 e avrà durata fino al 31 dicembre 2001; pertanto vengono a cessare tutti gli impegni derivanti da accordi eventualmente in precedenza stipulati tra le parti contraenti.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale.

Inoltre le parti si riuniranno entro il mese di ottobre 1999 per verificare sull'andamento delle decisioni oggi adottate. (Sommario)

Nota a verbale

A conclusione della firma dell'accordo sull'integrativo provinciale le parti ritengono opportuno che siano definiti nel corso del vigente contratto quattro argomenti che meritano una certa priorità:

1) Reciprocità - è auspicabile che le parti sociali, in campo nazionale, definiscano un'intesa sulla reciprocità tra le Casse Edili.

2) L'impegno - delle Federazioni Sindacali, firmatarie del presente accordo di non aderire, in sede locale, a nessun'altra Cassa Edile diversa da quella esistente.

3) Dichiarazione comune - le parti, in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 e dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio n. 135, concordano di rincontrarsi, qualora l' andamento del settore si dovesse evolvere in modo positivo, al fine di rivalutare l'elemento economico territoriale.

4) Le parti concordano che qualora vi fossero eventuali modifiche concordate a livello regionale fra il Gruppo Costruttori Edili e le OO.SS. FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL e FILCA-CISL di integrare o modificare l'accordo oggi raggiunto.

5) Le parti inoltre concordano che pur rimanendo valida la decorrenza del 1° ottobre 1998 le imprese che non fossero in condizioni di poter aggiornare i propri programmi di paghe con l'inserimento degli aumenti concessi potranno incominciare a contabilizzarle con la busta paga di gennaio 1999 inserendo gli arretrati relativi ai mesi di ottobre novembre e dicembre. (Sommario)