MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/4E09C633/Macerind_2003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ACCORDO

ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL 29/01/2000 PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

 


IN DATA 06.11.2003. PRESSO LA SEDE DI CONFINDUSTRIA MACERATA

TRA
CONFINDUSTRIA MACERATA, RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCI= ALE COSTRUTTORI EDILI SIG. GIOVANNI MARCONI E DA UNA DELEGAZIONE NOMINATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, NELLE PERSONE DEI SIGG.RI LINO FRAPICCINl, CARLO CRESCIMBENI, ASSISTITI DA FUNZIONAR! DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DO= TT. UMBERTO PIETRONI - DOTT. GIANNI NICCOLO' E DOTT.SSA SABINA BIANCHI

E

LA FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI = AFFINI E DEL LEGNO -FE.N.E.A.L - U.I.L. RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO SIG. SERGIO CAMPANARI

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRU= ZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO SIGNOR DAVID BALLINI

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LE= GNO. DELL'EDILIZIA, DELLE INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.EA - C.G.I.L.= - RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO DOTT. MARSILIO MARSILI

VIENE STIPULATO

IL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE= DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO = 2000 DA VALERE IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA PER TUTTE LE IMPRESE CHE SVOLGONO LE LAVORAZIONI ELENCATE NEL CITATO CONTRATTO NAZIONALE= E PER GLI OPERAI E IMPIEGATI DA ESSE DIPENDENTI, SIANO TALI LAVORAZIONI ESEGU= ITE IN PROPRIO O PER CONTO DI ENTI PUBBLICI O PER CONTO DI TERZI PRIVATI.


A= RT. 1 - DECORRENZA E DURATA
II presente contratto provinciale avrà decorrenza dal 1.10.2003 e avrà durata sino alla data del 31.12.2006.

A= RT. 2 - AZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE
Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del la= voro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicaz= ione delle norme in materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del merc= ato, confermano la comune volontà di avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali.
L'impegno nasce anche dalle vicende legate alla ricostruzione post .terremo= to, che hanno offerto, e continuano ad offrire, l'occasione per rilevare il fenomeno dell'ingresso, sul mercato imprenditoriale, di realtà azien= dali poco affidabili e poco rispettose del sistema normativo vigente. Tale fenom= eno imporrebbe regole di maggiore garanzia sotto il profilo della concorrenza, = del ricorso al subappalto, della regolarità e congruità contribut= iva, nonché del rispetto delle norme di sicurezza.
In tale azione di contrasto, le parti sottolineano il ruolo, centrale che g= li Enti paritetici in generale e la Cassa Edile in particolare, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo .di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla concorrenza leale.
A tal fine le parti proseguiranno nell'impegno, già avviato, di rafforzare i controlli e la vigilanza, tramite la creazione di uno sportello unico finalizzato al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
La prima fase di tale accordo concerne l'attivazione, nell'ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino compiuta definizione le previsioni legislative dettate dal D.L. n. 210 del 25 settem= bre 2002, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inaii e le C= asse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatario di appalti pubblici, = del documento unico attestante la regolarità contributiva delle stesse.<= br> Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità de= lla materia della regolarità contributiva, convengono che, se entro il 30 settembre 2004 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizi= oni contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegn= ano a rendere operativo il Protocollo di intesa preliminare sottoscritto presso= la sede della Prefettura di Macerata il 2 gennaio 2002, per la realizzazione d= ello sportello unico.
La suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio di un documento unico attestante la regolarità contributiva anche alle imp= rese che eseguono lavori privati, qualora a livello nazionale si dia attuazione = al punto VII
dell'Accordo 29 gennaio 2002 nonché alla luce del comma 10 dell'alt.= 86 del D.lgs. n. 276/2003.
Per le stesse finalità le parti si impegnano, altresì, a port= are ad effettiva applicazione la recente D.G.R. (n. 1058 del 29.07.2003), che obbliga amministrazioni aggiudicatrici ed Enti aggiudicatori, che siano sprovvisti di un proprio prezzarlo, a ricorrere al prezzario Ufficiale della Regione Marche "vigente".

A= RT. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della mater= ia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadisco= no la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorr= ere, fattivamente, al conseguimento di una adeguata e concreta cultura e coscien= za antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risult= ati.
Pertanto, riconoscendo che la formazione è l'elemento strategico per= la crescita professionale ed alla luce delle recenti esperienze di "canti= ere scuota", con riferimento all'ari. 92 del CCNL 29.01.2000 il contributo= a caricò del datore di lavoro per l’Ente Scuota Edile della Provincia da Macerata, è stabilito nella misura dello 0.20%', con un incremento dello 0.10 % rispetto alla precedente previsione, da calcolarsi sulla stessa base di calcolo utilizzata per il calcolo del contributo alla Cassa Edile.

A= RT. 4 - PREVEDI
Le parti, riconoscendo l'importanza dell'istituto della previdenza complementare ed al fine di promuovere l'adesione volontaria dei lavoratori= al fondo PREVEDI, concordano l'istituzione della mutualizzazione della contribuzione, a carico delle imprese per gli aderenti al Fondo di previden= za integrativa PREVEDI, a condizione che almeno il 10% dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile abbiano aderito volontariamente allo stesso fondo.
A tal fine le parti, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, ent= ro la data suddetta, stabiliranno la contribuzione di cui al punto precedente e nei limiti massimi del 0,30% di cui all'accordo Ance-OO.SS del 10.09.2003, calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alfa Cassa Edile. Detti contributi affluiranno ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da esse versati al fondo PREVEDI e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore.
L'eventuale contributo sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al PREVEDI e comunque non può determina= re riserve, non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edil= e e pertanto, verrà rimborsato pro quota alle aziende iscritte alla Cassa Edile.
Le parti, inoltre, si danno atto che il contributo di cui sopra non è destinato ai finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e, perta= nto, non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

A= RT. 5 - IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO
E' intento dì dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiento di lavoro.
Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall'art. 86 del c.c.n.l.: Conc= reta applicazione degli adempimenti sopra descritti ai sensi dell'ari 87 del c.c.n.l. e' affidata al C.P.T. (organismo paritetico costituito ed operante= sin dal 01.01.1998)
Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà due tute da lavoro, = una persi periodo estivo e l'altra per il periodo invernale ed idonee calzature antinfortunistiche.

A= RT. 6 - APPRENDISTATO
La disciplina dell'apprendistato e' regolata da norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell'art. 93 del vigente c.c.n.l.
<= /p>

A= RT. 7 - ORARIO DI LAVORO
In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del c.c.n.l. 29.01.2000 e fermo restando, agli effetti legali, l'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, l'orario normale contrattuale settimanale viene fissato in 40 ore di media annua.
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie= e saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all'art. 20 del c.c.n.l., ad eccezione delle ore di recupero previste dall'art. 10 dello st= esso contratto.

A= RT.8 - FERIE
Fermo restando quanto previsto dall'ari 16 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 le aziende concederanno agli operai due settimane consecutive di ferie nel per= iodo 1 luglio - 31 agosto; a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'impresa il godimento della terza settimana verrà concordata direttamente fra impresa e singolo dipendente.
Il godimento della settimana di ferie residua sarà concordato tra le parti ed usufruita entro il 31 dicembre di ogni anno.

A= RT. 9 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE
La misura dell'indennità territoriale oraria di settore di cui all'a= rt. 12 del c.c.n.l. 7 ottobre 1987 resta congelata nelle seguenti misure:

CATEGORIE

IMPORTO ORARIO

OPERAIO DI 4° LIVELLO

€ 0.59631<= /span>

OPERAIO SPECIALIZZATO

€ 0.54553<= /span>

OPERAIO QUALIFICATO

€ 0.49321<= /span>

MANOVALE SPECIALIZZATO

€ 0.42707<= /span>

CUSTODI, GUARDIANI, FATTORINI, PORTINAI ED INSERVIENTI

€ 0.37437<= /span>

CUSTODI, PORTINAI E GUARDIANI CON ALLOGGIO

€ 0.34166<= /span>

A= RT. 10 - PREMIO DI PRODUZIONE
La misura mensile dell'importo di premio di produzione agli impiegati di cui all'art. 47 del c.c.n.l. resta congelata nelle seguenti cifre:

CATEGORIE IMPIEGATI

 

IMPORTI MENSILI<= /span>

IMP. 1° CAT. SUPER

LIV.7

€ 139.2992= 7

IMP. 1° CAT.

LIV.6

€ 128.9804= 6

IMP. 2° CAT.

LIV.5

€ 106.3952= 8

ASS. TECNICO

LIV.4

€ 93.39193=

IMP. 3° CAT.

LIV.3

€ 86.86030=

IMP. 4° CAT.

LIV.2

€ 78.45703=

IMP. 4° CAT. 1° IMP.

LIV.1

€ 67.74726=

A= RT. 11 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all'accordo nazionale del 29 gennaio 2002. l'elemento ec= onomico territoriale (brevemente indicato E.E.T.) e' determinato In coerenza con qu= anto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'ari. 2 del d.l. 25 marzo 1997= n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.
Nella determinazione dell'E.E.T. le parti sottoscritte hanno tenuto conto, = con specifica considerazione del territorio provinciale, dell'andamento del set= tore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

1. numero= ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati dalle imp= rese locali negli ultimi due anni;
2. numero di concessioni edilizie, denuncio inizio attività e autorizzazioni rilasciate negli ultimi due anni;
3. numero di imprese e lavoratori iscritti in cassa edile e monte salari relativo agli ultimi due anni;
4. numero di imprese cessate e fallite risultanti dalla camera di commercio negli ultimi due anni:

Ai fini d= ella conferma e variazione dell'e.e.t. in rapporto ai parametri sopra individuat= i, le parti stipulanti, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.
L'E.E.T. dì cui agli artt. 39 lett.d) e 47 del c.c.n-1. 29 gennaio 2= 000 e' pertanto stabilito nella misura (vedi tabella) del 11% calcolata su mini= mi di paga base e di stipendio del 1/1/2003 a decorrere dal 1° ottobre 200= 3 e del 14% calcolata su minimi di paga base e di stipendio del 1/1/2003. dal 1/1/2004 secondo il prospetto allegato:

CATEGORIE OPERAI

LIV. CCNL

PAGA BASE=
(in €)

ECON. TERR. ELEM= .
(in €) 01/10/2003<= /strong>

ECON. TERR. ELEM= .
(in €) 01/01/2004 =

4° LIVELLO

4,03480

0,44383

0,56487

SPECIALIZZATO

3,74659

0,41212

0,52452

QUALIFICATO

3,37197

0,37092

0,47208

COMUNE

2,88202

0,31702 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

0,40348

CUSTODI, GUARDIANI, FATTORINI, PORTINAI, USCIERI, INSERVIENT= I

 

2,45000

0,27060 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

0,34440

CUSTODI, GUARDIANI CON ALLOGGIO, PORTINAI

 

2,19000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

0,24090 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

0,30660

 

CATEGORIE IMPIEGATI

LIV. CCNL

PAGA BASE=

ECON. TERR. ELEM.

ECON. TERR. ELEM.

1° SUPER

997,17

109,69

139,60

1° CAT.

897,46

98,72

125,64

2° CAT.

747,88

82,27

104,70

ASSIST. TECN.

698,02

76,78

97,72

3° CAT.

648,16

71,30

90,74

4° CAT.

583,35

64,17

81,67

4° CAT. 1° IMP

498,59

54,84

69,80

Qualora intervengano norme legislative che incidano sulle regolamentazioni contrattuali, modificandone i presupposti o determinando innovazioni per le prestazioni o con riflessi sui costi, resta sospesa l'efficacia delle regolamentazioni medesime e la materia sarà riesaminata dalle parti = per le decisioni conseguenti.

A= RT. 12 - TRASFERTA
Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'ari 22 del c.c.n.1. 29.01.2000, all'operaio, comandato a prestare la propria opera in un cantie= re distante oltre 27 km. dai confini territoriali del comune di assunzione rispetto a quelli del com= une in cui svolge il lavoro, sarà corrisposta una diaria giornaliera purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore, pari alle quote sotto indicate:

CATEGORIE

TRASFERTA=

IND.SOST.

TOTALE (in ̈́= 4;)

OPERARIO IV LIVELLO – decorrenza 1/10/2003

7,41318

3,34000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

10,75318<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO IV LIVELLO – decorrenza 1/01/2005

8,03095 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

4,50000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

12,53095<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO IV LIVELLO– decorrenza 1/07/2006

8,64872 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

5,16000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

13,80872<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO SPECIALIZZATO – decorrenza 1/10/2003

7,26709

3,34000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

10,60709<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO SPECIALIZZATO – decorrenza 1/01/2005

7,87269

4,50000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

12,37269<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO SPECIALIZZATO – decorrenza 1/07/2006

8,47828

5,16000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

13,63828<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO QUALIFICATO – decorrenza 1/10/2003

6,8212704=

3,34000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

10,16127<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO QUALIFICATO – decorrenza 1/01/2005

7,3897096=

4,50000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

11,88971<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO QUALIFICATO – decorrenza 1/07/2006

7,9581488=

5,16000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

13,11815<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO COMUNE – decorrenza 1/10/2003

6,2403936=

3,34000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

9,58039

OPERARIO COMUNE – decorrenza 1/01/2005

6,7604264=

4,50000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

11,26043<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

OPERARIO COMUNE – decorrenza 1/07/2006

7,2804592=

5,16000 <= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

12,44046<= span style=3D'font-family:"Arial Unicode MS";color:white'>

Il pasto completo eventualmente riconosciuto dall'impresa equivale agli importi tota= li indicati nella tabella.

A= RT. 13 - MENSA
Qualora non ricorrano le fattispecie disciplinate dall’art. 12, nel c= aso di cantieri situati in località lontane o di accesso particolarmente disagiato, l’imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare= un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l’imprenditore è tenuto a mettere a disposizione an= che un cuciniere.

Nei canti= eri di durata superiore ai 6 mesi e su richiesta di almeno la metà dei lavoratori del cantiere stesso comunque in numero superiore a 20, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a struttu= re esterne.

In quest'= ultimo caso il concorso dell'impresa al costo del pasto è fissato nella mis= ura dell'80% dello stesso con un limite massimo di costo di Euro 8.
Ai di fuori dei casi previsti, e comunque, ove non sia possibile l’attuazione di quanto sopra, l’operaio ha diritto ad una indennità di mensa, purché svolga la propria attività = per un periodo superiore a 4 ore, pari alle quote sotto indicate

OP. IV LIVELLO, SPECIALIZZATO, QUALIFICATO, COMUNE

IND.SOST. (in &#= 8364;)

Decorrenza 1/10/2003

3,34000

Decorrenza 1/01/2005

4,50000

Decorrenza 1/07/2006

5,16000

inoltre t= ale indennità non compete all'operaio che non ne usufruisca, qualora il servizio del pasto caldo sia stato predisposto o fornito.
L'indennità di mensa non concorre al calcolo del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva de preavviso mentre le percentuali e maggiorazioni contrattuali previste da altri istituti contrattuali non veng= ono calcolate su tale indennità essendone già tenuto conto nella determinazione della misura stessa.

Sono asso= rbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, anche aziendali, dati per lo stes= so titolo.

A= RT. 14 - INDENNITÀ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA
L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna di cui all’ar= t. 24 del e c.c.n.l. e' dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul liv= ello del mare ed è pari al 15% della retribuzione globale.

A= RT. 15 - VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CASSA EDILE - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDIL= E
Restano Invariati gli accordi attualmente in vigore, inerenti le contribuzi= oni alla Cassa Edile, fatta eccezione per le modifiche di cui all'ari. 3 del presente accordo.

A= RT.16 - DIRITTI SINDACALI
In deroga all’art.104 lett. a) e b) nelle aziende o cantieri con alme= no 5 lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a riunirei in assemblea per= la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l'orano di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite.

A= RT. 17 - MALATTIA
Al lavoratore in malattia e' riconosciuta una integrazione pari al 60% della retribuzione netta di fatto, per il periodo di carenza, qualora la malattia abbia una durata superiore a 7 gg. di certificazione medica.

A= RT 18 - DEPOSITO
Copia del presente accordo integrativo verrà deposita a cura d&igrav= e; Confindustria Macerata presso la Direzione Provinciale= del lavoro, Inps e Inail di Macerata, entro 30 gg. dalla data della sua sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del d.l. n. 67/97 convertito nella legge n-135/97.