EDILI (INDUSTRIA)


 

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Massa Carrara


 

Data di Stipula: 03-01-2003
Inizio validita': 01-04-1998
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Massa Carrara


Il 3 gennaio 2003 in Carrara, presso le sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara

tra:

- l'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara;

e

- la FENEAL-UIL;
- la FILLEA-CGIL;
- la FILCA-CISL;

- vista la lettera delle Segreterie Provinciali di Feneal-Filca-Fillea dell'11 settembre 2001 di disdetta del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 3 aprile 1998;

- considerate le richieste avanzate dalle suindicate OO.SS. mediante la presentazione della piattaforma rivendicativa del 5 luglio 2002;

- tenuto conto dell'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002 di rinnovo del biennio economico del C.C.N.L. 29 gennaio 2000;

dopo ampia ed approfondita discussione articolatasi attraverso alcuni incontri sindacali tenutisi presso la sede dell'Associazione degli Industriali, si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro 3 gennaio 2003 integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

Premesse

Le Parti firmatarie del presente protocollo di intesa, consapevoli del fatto che il settore delle costruzioni rappresenta un importante fattore di crescita e sviluppo economico per il territorio nonché di qualificazione del sistema produttivo locale, intendono rafforzare le relazioni industriali e valorizzare il ruolo degli Enti Bilaterali del settore sia relativamente alle tematiche inerenti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (Comitato Tecnico Paritetico provinciale per il settore dell'edilizia), sia per quanto concerne le problematiche relative alla formazione professionale (Ente Scuola Edile provinciale) sia, infine, relativamente alle problematiche inerenti il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali (Ente Cassa Edile provinciale).

Le parti rinnovano altresì il proprio impegno a sviluppare iniziative di sensibilizzazione tesa ad individuare le aree di evasione contributiva e di elusione contrattuale.

In tal senso si impegnano affinché, anche nella Provincia di Massa Carrara, si introduca il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) già sperimentato in altre realtà territoriali.

In questo contesto le parti confermano la necessità che si addivenga quanto prima a dare pratica attuazione all'accordo sul sistema unitario degli Enti Bilaterali sottoscritto da tutte le parti sociali il 4 giugno 2002.

In particolare, per quanto concerne l'ultimo aspetto, le Parti sottolineano, in un contesto particolarmente delicato quale quello che ha caratterizzato negli ultimi tempi la realtà della provincia di Massa Carrara in cui si è assistito all'apertura di un apposito "sportello" da parte della Cassa Edile Regionale Toscana in alternativa a quello della locale Cassa Edile col rischio di addivenire ad una situazione di concorrenza tra gli Enti medesimi e comunque di prestazioni rese non nell'interesse dei naturali destinatari dei servizi stessi - come costituisca obiettivo primario quanto previsto nel comma precedente al fine di rendere più pratiche e funzionali le prestazioni per i lavoratori e le imprese. (Sommario)

Art. 1 - Elemento Economico Territoriale

In conformità all'Accordo Nazionale del 29 gennaio 2002, il valore massimo conseguibile dell'Elemento Economico Territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e dell'art. 47 del vigente C.C.N.L. viene elevato con decorrenza 1.1.2003 all'11% dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio per gli impiegati vigenti alla data del 1° gennaio 2003 e, con decorrenza 1.12.2003, al 14% dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio per gli impiegati vigenti alla data del 1° gennaio 2003.

Tali percentuali sono comprensive del precedente tetto del 7% dei minimi di paga base e di stipendio.

Relativamente, quindi, all'anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo a titolo di E.E.T. sono i seguenti:

Categorie

dal 1° gennaio 2003

dal 1° dicembre 2003

Orario

Mensile

Orario

Mensile

Quadri ed impiegati di 1° super

-

109,69

-

139,60

Impiegati di 1°

-

98,72

-

125,64

Impiegati di 2°

-

82,27

-

104,70

Impiegati ed operai di 4° livello

0,44

76,78

0,56

97,72

Impiegati di 3° ed operai specializzati

0,41

71,30

0,52

90,74

Impiegati di 4° ed operai qualificati

0,37

64,17

0,47

81,67

Impiegati di 4° 1° impiego e operai comuni

0,32

54,84

0,40

69,80

Custodi, portinai, fattorini

0,28

-

0,36

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

0,25

-

0,32

-

 (Sommario)

Art. 2 - Indennità di trasporto, indennità di attrezzi, servizio mensa e determinazione della indennità sostitutiva di mensa

Le parti, secondo quanto già previsto in sede di stipula dell'Accordo 3 aprile 1998 integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, confermano che:

- gli istituti dell'indennità di trasporto (di cui all'art. 9 del C.C.P.L. 6 settembre 1989) e dell'indennità di attrezzi (di cui all'art. 10 del C.C.P.L. 31 maggio 1974) sono soppressi a far data dal 1° aprile 1998 e, conseguentemente, dalla stessa data cessano di essere corrisposti in busta-paga;

le somme fino ad allora corrisponde sotto tali "voci" retributive, sono ricondotte - con la medesima decorrenza - sotto l'istituto dell'indennità sostitutiva di mensa. La stessa, da erogarsi per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2003, sarà pari a 4,20 euro (corrispondenti a 0,52 euro orarie).

Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell'80% a carico dell'Azienda e del 20% a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del pasto di euro 5,00. Resta inteso che il limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell'impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.

Si dà atto, infine, del risultato complessivamente migliorativo del presente accordo che consente comunque l'assorbimento, nei confronti dei lavoratori che ne godevano, dell'indennità di trasporto e dell'indennità attrezzi nell'ambito dell'indennità sostitutiva di mensa. (Sommario)

Art. 3 - Indennità di trasferta

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 così come modificato ed integrato dall'Allegato 8 del Verbale di Accordo 29 gennaio 2000, l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, secondo i seguenti criteri:

a) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 10 Km: 10%;
b) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 15 Km: 15%;
c) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 20 Km: 20%.

Il rimborso delle spese viaggio non compete nel caso di utilizzo dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa. (Sommario)

Art. 4 - Indumenti da lavoro

A tutti gli operai saranno annualmente forniti gratuitamente dall'Ente Cassa Edile della provincia di Massa Carrara i seguenti indumenti da lavoro:

- due moderne e pratiche divise (fornitura estiva - fornitura invernale);
- un paio di scarponi da lavoro.

Per le imprese iscritte all'Ente Cassa Edile della provincia di Massa Carrara la consegna dei suindicati indumenti sarà effettuata dall'Ente stesso, con onere a proprio carico, sulla base di elenchi del personale dipendenti che le imprese avranno cura di far pervenire all'Ente medesimo entro il 30 giugno di ogni anno.

Resta inteso che la fornitura degli indumenti da lavoro di cui sopra, non esonera le aziende dall'obbligo di fornire agli operai i mezzi di prevenzione antinfortunistiche di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (a titolo indicativo: stivali, guanti, occhiali ecc.).

Resta altresì inteso che, relativamente alle imprese non iscritte all'Ente Cassa Edile della provincia di Massa Carrara, l'onere della somministrazione degli indumenti da lavoro così come individuati al primo comma del presente articolo, è a totale carico delle singole imprese stesse.

Le parti confermano integralmente quanto previsto dal Protocollo Aggiuntivo del C.C.P.L. 2 aprile 1998 stipulato in data 28 ottobre 1998 che si allega al presente verbale di accordo e che ne costituisce parte integrante. (Sommario)

Art. 5 - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

In base agli accordi nazionali ed alle premesse stesse del presente contratto integrativo provinciale, le parti si impegnano a definire, nel più breve tempo possibile, il DURC prevedendo la costituzione di un'apposita commissione tecnica paritetica finalizzata alla definizione di questo istituto e che lavorerà tenendo conto di analoghe esperienze maturate in altre province e di quanto stia maturando a livello nazionale. (Sommario)

Art. 6 - Formazione professionale

In base alle premesse del presente contratto provinciale e con particolare riferimento al ruolo dell'ente Scuola Edile provinciale, nonché in base agli accordi regionali sul consorzio Formedil, le parti sottolineano l'importanza strategica della formazione professionale di mestiere per il comparto, sia di base che continua, rivendicando il riconoscimento a livello regionale e provinciale dell'esclusività, da parte del suddetto Ente, del sistema formativo di settore. (Sommario)

Art. 7 - Sicurezza del lavoro

Le parti confermano l'impegno a promuovere l'attività del Comitato Tecnico Paritetico per l'edilizia in tutte le sedi competenti ed in tutti gli ambiti opportuni, al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori e le imprese del Comitato medesimo e dei relativi compiti e funzioni.

Quanto sopra anche al fine di un più ampio riconoscimento circa la competenza dello stesso in materia di sicurezza delle costruzioni, di formazione alla sicurezza e di formazione alla gestione della sicurezza.

Inoltre, al fine di innalzare il livello di sicurezza nei cantieri, le parti convengono, conformemente a quanto già previsto a livello di contrattazione nazionale in materia, di istituire un'apposita commissione paritetica col preciso compito di esaminare la possibilità di costituire i c.d. RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) tenendo conto della diffusione degli RLS e, conseguentemente proponendo criteri di composizione, qualificazione ed operatività degli RLST. (Sommario)

Art. 8 - Prestazioni integrative da parte della Cassa Edile

Le imprese garantiranno, attraverso la regolare iscrizione all'Ente Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara - che si realizza solamente con il versamento di tutti i contributi contrattualmente dovuti all'Ente medesimo - le seguenti prestazioni integrative al proprio personale operaio dipendente:

- Decesso causa malattia

Agli eredi dei lavoratori deceduti per malattia è corrisposto un assegno di euro 517,00

- Decesso causa infortunio sul lavoro

Agli eredi dei lavoratori deceduti è corrisposto un assegno di euro 1.033,00

- Assicurazione per infortuni extra-professionali

In caso di incidente occorso fuori da ogni attività lavorativa, la Cassa Edile garantisce ai lavoratori iscritti o agli eredi, nei limiti previsti da contratto di assicurazione stipulato le seguenti indennità:

1. euro 2.583,00 in caso di morte;
2. euro 5.165,00 in caso di invalidità permanente.

- Assegno matrimoniale

Al lavoratore che contrae matrimonio la Cassa Edile eroga un assegno dell'importo di euro 104,00

- Indennità per cure termali

Ai lavoratori assenti dal lavoro per cure termali che non ricevono nessuna integrazione salariale giornaliera dall'Ente che provvede alla prescrizione delle cure stesse, è corrisposto un assegno di euro 8,00 giornaliere per un massimo di n. 12 giornate.

- Rimborso spese per protesi e apparecchi sanitari personali

È corrisposto ai lavoratori un assegno a titolo di rimborso spese per i seguenti importi:

1. Protesi dentarie - euro 11,00 per ogni dente fino ad un massimo per protesi completa di euro 259,00
2. Protesi acustiche - Fino ad un massimo di euro 104,00
3. Protesi oculistiche - Fino ad un massimo di euro 42,00
4. Busto ortopedico - Fino ad un massimo di euro 52,00
5. Calze elastiche, collari, ventriere, plantari - Fino ad un massimo di euro 11,00
Cinti erniari - fino ad un massimo di euro 16,00

Resta inteso che, in caso di mancata iscrizione all'Ente Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara da parte dell'impresa, le prestazioni di cui sopra dovranno essere erogate direttamente dall'impresa medesima. (Sommario)

Art. 9 - Contributo APE e APES

Le parti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo 29 gennaio 2002 di rinnovo del biennio economico del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, nell'ottica di perseguire l'obiettivo comune da un lato di ridurre gli oneri per le imprese dell'industria delle costruzioni e contemporaneamente di mantenere gli interventi in favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile correlando i contributi dovuti dalle imprese alle effettive esigenze di gestione dell'Ente, e dall'altro di rendere l'Ente medesimo il più competitivo possibile nel rapporto contribuzione/prestazioni, convengono circa la necessità di rivedere l'assetto contributivo dell'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2003

In attuazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., in considerazione del termine della gestione dell'APE straordinario previsto per il 31.12.2003 e verificate le risultanze di bilancio nonché le previsioni di gestione delle APE ordinaria e dell'APES, si conviene di apportare le seguenti variazioni a decorrere dal 1° gennaio 2003:

- il contributo APE ordinaria passerà dal 4,50% al 3%;
- il contributo APES passerà dall'1,00% allo 0,60%;

Tale percentuale (0,60%), a far data dal 1° gennaio 2003, viene destinata, in forma mutualizzata, ad assolvere l'obbligo contributivo delle imprese al Fondo PREVEDI.

A seguito di eventuali accordi nazionali che determinassero soluzioni ulteriori a modifica dell'orientamento in materia previdenziale, le parti si incontreranno per determinare le destinazioni del contributo dello 0,60% o della parte non utilizzata.

Pertanto, gli oneri derivanti a carico delle imprese nei confronti dell'Ente Cassa Edile provinciale restano determinati come segue:

 

Fino al 31.12.2002

Dall'1.1.2003

Anzianità Professionale Edile

4,50%

3,00%

Anzianità Professionale Edile Straordinaria

1,00%

0,60%

Contributo Cassa Edile

3,00%

3,00%

Contributo Scuola Edile

0,80%

0,80%

Comitato Tecnico Paritetico Antifortunistico

0,65%

0,65%

Totale

9,95%

8,05%

(Sommario)

Art. 10 - Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfettario di euro 20 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2002.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2003 ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente, all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. (Sommario)

Art. 11 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo provinciale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è valido per tutto il territorio della provincia di Massa Carrara, salve le diverse decorrenze e le condizioni di miglior favore esistenti a livello aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dura sino al 31 dicembre 2005.

Restano confermati gli istituti contrattuali contenuti nei precedenti accordi integrativi provinciali non modificati attraverso il presente accordo. (Sommario)

Protocollo aggiuntivo 3 aprile 1998 di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro delle imprese edili operanti nella provincia di Massa Carrara

Addì 28 ottobre 1998 in Carrara, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa Carrara

tra

- l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa Carrara;

e

- la Feneal-Uil;
- la Filca-Cisl;
- la Fillea-Cgil;

si è stipulato il presente protocollo aggiuntivo dell'accordo 3 aprile 1998 di rinnovo dell'integrativo provinciale del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per gli addetti all'industria edilizia ed affini.

Dopo un'attenta lettura ed un'ampia ed approfondita discussione circa il contenuto dell'articolo 1 "Indumenti da lavoro" dell'accordo sopra citato, le parti convengono quanto segue:

A

all'art. 1 "Indumenti da lavoro" del Contratto Integrativo provinciale di lavoro 3 aprile 1998 per le imprese edili operanti nella provincia di Massa Carrara, viene aggiunto - ad integrazione del medesimo - il seguente comma:

"Resta inteso che, relativamente alle imprese non iscritte all'Ente Cassa Edile della provincia di Massa Carrara, l'onere della somministrazione degli indumenti da lavoro così come individuati al primo comma del presente articolo, è a totale carico delle singole imprese stesse".

B

Regolamento di attuazione dell'art. 1 "indumenti da lavoro" dell'accordo integrativo provinciale industria edile 3 aprile 1998

Le parti, relativamente alle modalità di applicazione dell'articolo succitato, convengono altresì quanto segue:

l'Ente Cassa Edile della provincia di Massa Carrara, fornirà annualmente ai lavoratori iscritti un paio di scarponi da lavoro e due divise da lavoro, una estiva ed una invernale.

Per avere diritto a ciò, il lavoratore dovrà aver maturato - nei dodici mesi precedenti la data stabilita dall'Ente Cassa Edile per la distribuzione degli indumenti in questione - almeno 1.300 ore di lavoro ordinario (comprese eventuali ore perse per malattia o infortunio e regolarmente indennizzate dai relativi Istituti previdenziali ed assicurativi).

Resta inteso che, per i nuovi assunti, la fornitura degli indumenti da lavoro sarà a carico dell'impresa.

Le imprese che, per particolare esigenze lavorative, devono dotare i propri dipendenti di indumenti ad alta vestibilità, possono richiederne la fornitura all'Ente Cassa Edile, concorrendo al pagamento delle differenze di costo.

Le imprese, per particolari esigenze produttive, potranno concordare con le R.S.U. o, in mancanza di esse, con le OO.SS. provinciali, altre modalità di fornitura.

L'esonero dal versamento del contributo sarà concesso con il deposito di detto accordo presso l'Ente Cassa-Edile. (Sommario)