Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Massa Carrara
Data stipula: 3 aprile 1998

Inizio validità: 1 aprile 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di massa carrara


Sommario:

- Premesse

- Indumenti da lavoro

- Conferma art.8 CCPL 6 settembre 1989

- Spese di trasporto

- Indennita'per uso attrezzi di lavoro personali

- Consumazione pasti

- Retribuzione per lavori speciali disagiati

- Elemento economico territoriale

- Una tantum

- Decorrenza e durata

 

 

Si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo del CCNL 5 luglio 1995 per gli addetti all'industria edilizia ed affini.

Premesse

preso atto

- che il comparto edile della Provincia di Massa Carrara soffre - per effetto di una condizione legata all'attuale sistema di effettuazione dei pubblici appalti - di una concorrenza che, di fatto, preclude ogni possibilità di sviluppo;

- che, tuttavia, è diffuso il convincimento di agire a difesa della finzione delle imprese edili che intendono operare all'interno di un sistema di regole certe anche attraverso l'assunzione di atti di responsabilità concreta;

attese le possibilità che l'attivazione del Patto Territoriale della Provincia di Massa Carrara possa rappresentare per l'imprenditorialità locale, se opportunamente sostenuta, nell'auspicio che tale assunzione di responsabilità possa trovare riscontro in comportamenti delle Istituzioni per quanto di competenza, convengono

Indumenti da lavoro

A tutti gli operai saranno annualmente somministrati gratuitamente dall'Ente Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara i seguenti indumenti da lavoro:

due tute da lavoro (fornitura estiva - fornitura invernale)

un paio di scarponi da lavoro.

Per le imprese iscritte all'Ente Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara la consegna dei suindicati indumenti sarà effettuata dall'Ente stesso, con onere a proprio carico, sulla base di elenchi del personale dipendente che le imprese avranno cura di far pervenire all'Ente medesimo entro il 30 giugno di ogni anno.

Per la realizzazione di quanto sopra, le parti concordano che le Aziende, anziché procedere alla graduale estinzione dell'aliquota contributiva per il finanziamento dell'istituto dell'apes (anzianità professionale edile straordinaria) così come previsto nell'accordo nazionale 11 giugno 1997 di rinnovo del biennio economico del CCNL 5 luglio 1995, continueranno a versare tale contributo nella medesima misura in atto alla data di stipula del presente accordo ai fini del finanziamento degli indumenti suindicati.

Resta inteso che la fornitura degli indumenti da lavoro di cui sopra, non esonera le Aziende dall'obbligo di fornire agli operai i mezzi di prevenzione antinfortunistica di cui al DLGS. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (a titolo indicativo: stivali, guanti, occhiali ecc.).

Le parti si riservano di definire tempi e metodi per pervenire alla fornitura degli indumenti protettivi. A tal fine il Comitato Tecnico Paritetico dell'Edilizia provinciale sarà chiamato a svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione generale ed, entro sei mesi dalla firma del presente accordo, dovrà fornire alle parti stipulanti una relazione conclusiva sull'argomento.

Conferma art.8 CCPL 6 settembre 1989

Resta integralmente confermato quanto stabilito sul punto dall'art. 8 del C.C.N.L. 6 settembre 1989 integrativo del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Spese di trasporto

L'indennità, istituita con effetto dal 1° settembre 1989, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute dagli operai per recarsi sul posto di lavoro, di cui all'art. 9 del C.C.P.L. 6 novembre 1989, con effetto dal 1° aprile 1998 è abolita e cessa di essere corrisposta; le parti si danno atto del risultato complessivamente migliorative del presente accordo che consente comunque l'assorbimento dell'indennità in questione nei confronti dei lavoratori che ne godevano.

Indennità per uso attrezzi di lavoro personali

Il trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro che, a far data dal 1° maggio 1974, è pari al 4% della paga globale dei lavoratori che lavorano con attrezzi propri (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 del C.C.P.L. 31.5.1974 integrativo del CCNL 31.1.1973), con effetto dal 1° aprile 1998 è abrogato e cessa di essere corrisposto; le parti si danno atto del risultato complessivamente migliorativo del presente accordo che consente comunque l'assorbimento dell'indennità in questione nei confronti dei lavoratori che ne godevano.

Consumazione pasti

L'impresa, in relazione alla durata dell'ubicazione dei cantieri, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze, possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

All'atto della realizzazione del servizio mensa il costo pasto sarà ripartito in ragione dell'80% a carico dell'Azienda e del 20% a carico del lavoratore, con un limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del pasto di lire 9.000.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro che, a partire dal 1° aprile 1998, sarà pari a lire 7.000.

In presenza di cantieri di durata prevista superiore ad un anno e che occupino complessivamente almeno n. 30 lavoratori, nell'ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, la fornitura di un secondo pasto sarà a completo carico dell'impresa con un limite massimo di intervento sul costo del pasto di lire 10.000.

Retribuzione per lavori speciali disagiati

Le parti, constatato che all'art. 3 del C.C.P.L. 6 settembre 1989 integrativo del CCNL 7 ottobre 1987, non rientrano tra i c.d. "lavori speciali disagiati" quelli inerenti il trattamento dei materiali bituminosi per pavimentazioni e rifacimenti stradali, concordano di introdurre - con decorrenza 1° aprile 1998 - le lavorazioni in questione tra quelle di cui all'art. 3 succitato, attribuendo quale percentuale di maggiorazione (da calcolarsi sugli elementi di cui all'art. 6 del C.C.P.L. 6 settembre 1989) da applicare in favore dei lavoratori addetti alle lavorazioni in questione, quella del 10%.

Elemento economico territoriale

In conformità agli Accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 l'elemento economico territoriale (EET) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 convertito in L. 23.5.1997 convertito in L. 23.5.1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria per mancanza di lavoro;

- numero delle ore complessive lavorate dagli addetti al settore e numero delle ore complessive autorizzate dall'Inps in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni;

- attivazione dei finanziamenti pubblici, compresi quelli derivanti dai fondi strutturali.

Tutto quanto sopra premesso le parti concordano che, a partire dal 1° aprile 1998, gli importi dell'elemento economico territoriale verranno stabiliti ed erogati nella misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati a norma dell'art. 39 lettera d) e dell'art. 47 del vigente CCNL, secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

Livello

Categorie

7% paga base mensile

7% paga base orario

Impiegati di I super

108.679

628,20

Impiegati di I liv.

97.811

565,38

Impiegati di II liv.

81.509

471,15

Impiegati ed operai di IV livello

76.075

439,79

Impiegati di III liv. ed operai specializzati

70.641

408,33

Impiegati di IV liv. ed operai qualificati

63.577

367,50

Impiegati di IV liv. 1° impiego ed operai comuni

54.339

314,10

Le parti, nel darsi reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è stata stabilita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, sulla decontribuzione degli aumenti disposti dalla contrattazione di secondo livello, si impegnano ad incontrarsi nel mese di marzo di ogni anno, per tutta la durata del contratto integrativo per una verifica di tutti gli indicatori sopra riportati, o di altri che venissero successivamente individuati, al fine della conferma dell'elemento economico territoriale stesso.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfettario di lire 150.000 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 1998.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..

Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione afferente al mese di maggio 1998 ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente, all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1°gennaio - 31 marzo 1998, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 1998 hanno goduto di trattamenti di cassa integrazione guadagni e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'una tantum sarà disposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Decorrenza e durata

Il presente Accordo collettivo integrativo al CCNL 5 luglio 1995 è valido per tutto il territorio della Provincia di Massa Carrara a decorrere dal 1° aprile 1998 e dura fino al 31 dicembre 2001.