Edili (piccola industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini di Modena
Data stipula: 24 marzo 1998

Inizio validità: 1 marzo 1998

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di modena


Sommario:

- Indennità di settore operai e premio di produzione impiegati

- Appalti e sub-appalti

- Cottimismo

- Orario di lavoro

- Ente scuola e Comitato paritetico territoriale

- Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale

- Anzianità professionale edile

- Elemento economico territoriale (operai e impiegati)

- Trasferta

- Trasporto (Casa-Lavoro)

- Mensa

- Indennità di funzione

- Indennità per addetti alla stesa del bitume

- Indennità perforazione pozzi e palificatori

- Indennità alta montagna

- Vestiario

- Cassa Edile

- Ferie

- Maggiorazione premio annuo

- Premio feriale

- Inquadramento

- Ritiro della patente

- Decorrenza e durata

 

Il 24 marzo 1998, in Modena

tra

- il Collegio Imprenditori Edili dell'A.P.I. di Modena;

e

- la F.L.C. (Federazione Lavoratori delle Costruzioni di Modena);

si è stipulato il presente Accordo collettivo provinciale integrativo al C.C.N.L. ANIEM-CONFAPI del 21.7.1995 da valere per le piccole e medie aziende edili ed affini della provincia di Modena e per il personale da esse dipendenti.

La presente normativa si applica alle imprese sopra indicate, sia che eseguano lavori in proprio che per conto di enti pubblici e/o terzi privati.

Indennità di settore operai e premio di produzione impiegati

Gli importi delle indennità di settore per operai e premio di produzione impiegati di cui alle tabelle salariali 1.7.1997, vengono confermate in cifra fissa come segue:

Operai - (Indennità territoriale di settore):

Livelli

Importi mensili

Importi orari

321.699

1.859,59

293.899

1.698,84

268.999

1.554,91

239.399

1.383,81

205.900

1.190,18

Impiegati - (Premio di produzione)

Livelli

Importi mensili

369.400

343.100

285.499

260.899

238.499

211.899

181.500

Appalti e sub-appalti

Fermo restando i disposti della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 nonché i dettati di cui al contratto collettivo nazionale ANIEM-CONFAPI 21.7.1995 che vengono espressamente richiamati e che si intendono integralmente trascritte, le parti convengono sulla necessità di una maggiore specializzazione del settore, delle imprese e dei lavoratori, e quindi sull'opportunità di avviare un costruttivo approfondimento in ordine alle problematiche sugli appalti e sub-appalti, nonché ai criteri che possono essere posti alla base di un sistema di individuazione delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici.

Al fine suddetto si concorda sulla necessità di approntare, presso la Cassa Edile, un elenco delle imprese che svolgono lavori in sub-appalto.

La tenuta del suddetto elenco è affidata ad un apposito organismo costituito con gli stessi criteri di rappresentatività previsti dal C.C.N.L. per il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edili.

I criteri e parametri oggettivi per la gestione dell'elenco verranno definiti dall'organismo di cui sopra.

Cottimismo

Si riconosce alla R.S.U. o alle Organizzazioni Sindacali territoriali, il diritto di intervenire nei confronti dell'impresa per il rispetto integrale dell'art. 14 del C.C.N.L. 21.7.1995.

Orario di lavoro

La F.L.C. e il Collegio Edili dell'API di Modena, ritengono che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività per l'impresa si realizzano anche attraverso un più razionale utilizzo degli impianti e una più completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari di lavoro nell'ambito di una politica di difesa dell'occupazione.

In tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell'azienda possono essere definiti preventivamente a fronte di grandi lavori, particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di regimi di orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'orario flessibile e delle prestazioni straordinarie.

A livello aziendale verranno altresì concordate tra le parti:

1) calendario annuo di lavoro entro marzo di ogni anno, favorendo il governo delle ferie, delle festività, dei permessi in rapporto ai programmi produttivi (per la totalità dei lavoratori, per gruppi omogenei, cantieri o reparti);

2) eventuale ampliamento delle ore di apertura dei cantieri e/o degli stabilimenti nell'arco della giornata attraverso orari sfalsati di presenza al lavoro per impiegati, tecnici e quadri, compatibilmente con le esigenze dell'azienda;

3) definire ove se ne ravvisi la necessità, nuovi regimi di orario diversificati per gruppi omogenei di lavoratori (settori, reparti, squadra), tali da favorire un miglior utilizzo degli impianti e/o una più rapida esecuzione dei lavori;

4) fermo restando quanto stabilito dai precedenti Contratti Integrativi Provinciali si conferma agli effetti legali l'orario stabilito dalle norme di legge e deroghe relative, nonché l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali in media annua.

Viene confermato inoltre, agli effetti contrattuali l'orario normale di lavoro in 35 ore settimanali nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio.

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica per lo studio di una eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell'orario di lavoro.

A livello aziendale potrà essere convenuto, l'utilizzo dei tre mesi di riduzione in periodi anche diversi, purché nel periodo compreso tra novembre e febbraio.

L'anticipazione per riduzione di orario nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio o nei diversi periodi aziendalmente stabiliti, sarà effettuata dai datori di lavoro nei modi previsti dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. anche quando l'importo dell'anticipazione supera l'importo da accantonare alla Cassa Edili purché vi sia capienza nell'importo complessivo già accantonato per il singolo lavoratore.

In caso contrario se il datore di lavoro anticipa al lavoratore un importo superiore, ne risponderà direttamente, e la Cassa Edili potrà rettificare l'importo delle anticipazioni dichiarate o rivalersi nei suoi confronti.

Ente scuola e Comitato paritetico territoriale

La Scuola Edili, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. 15.11.1991 è istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale:

- costituisce l'organismo con funzione di Ente Scuola e C.T.P. (Comitato Territoriale Paritetico) già contemplato all'art. 39 del C.C.N.L. del 15.11.1991 e regolamentato dall'accordo prov.le del 6.11.1990;

- promuove ed attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore;

- promuove e svolge l'attività formativa in materia di sicurezza.

La Scuola edili alla conclusione dei corsi di addestramento organizzati dalle stesse, rilascia un attestato di idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inquadramento professionale sempreché i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia di addestramento.

Nell'ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell'occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l'opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità aziendali. A tal fine si impegnano affinché la Scuola edili individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.

Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l'ente Scuola e il C.T.P. svolgeranno la loro attività anche, raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extraprovinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.

A tal fine la Scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti fra le parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza viene ridefinito, a far data dall'1.3.1998, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse Edili della Provincia e che sarà versato dalle imprese alle Casse Edili stesse.

Sulla base dell'esigenza di bilancio rispetto alle attività svolte per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale.

Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale

Nell'ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza; lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità attinente al settore.

Il R.L.S.T. dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria attività ad un corso formativo gestito dal C.T.P. ed a corsi di aggiornamento.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno; nell'impossibilità di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le parti si incontreranno entro il 31.12.1998 al fine di valutare l'eventualità di individuarlo nel R.S.L.T. compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

Per consentire al R.L.S.T. lo svolgimento dei propri compiti, a far data dall'1.3.1998 le imprese fino a 15 dipendenti, che hanno optato per il R.S.L.T. dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Cassa Edili, in un apposito fondo presso le Casse Edili stesse.

La nomina del R.L.S.T. sarà comunicata dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle imprese edili operanti nei territorio di Modena.

Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 30 del C.C.N.L. 21.7.1995 il contributo dovuto dai datori di lavori a copertura degli oneri relativi all'anzianità di professionalità edile da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25 del C.C.N.L. 21.7.1995, versato a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile ed affini, alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e di amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dal citato art. 30, dal relativo regolamento e dagli accordi locali in vigore, è fissato dall'1.3.1998 nella misura del 5,60%.

Nell'ambito della disciplina nazionale le parti convengono di incontrarsi entro dicembre di ogni anno per adeguare la misura del contributo A.P.E. alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione contrattuale dell'Istituto, nonché per definire la misura del contributo dell'A.P.E. straordinaria in proporzione con il decremento dei coefficienti, compatibilmente alle esigenze della gestione.

Elemento economico territoriale (operai e impiegati)

È istituito in attuazione all'art. 12 e all'art. 46 del C.C.N.L. 21.7.1995, nonché dell'Accordo collettivo nazionale 15.4.1997, l'elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto avendo riguardo al territorio della provincia di Modena, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili della provincia di Modena e monte salari relativo;

- numero di ore complessivamente denunciate alla Cassa Edili dagli operai addetti;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti pubblici aggiudicati nella provincia;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Per quanto riguarda gli ulteriori indicatori si è fatto riferimento ai dati noti al momento della valutazione dell'elemento economico territoriale.

In relazione a quanto sopra, l'elemento economico territoriale di cui agli art. 12, e art. 17 del C.C.N.L. 21.7.1995 è stabilito per il 1998 nelle misure di cui alla colonna 3), e sarà corrisposto in acconti mensili per gli impiegati nelle misure di cui alla colonna 4) e in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla colonna 5), a decorrere dall'1.3.1998.

1

2

3

4

5

Liv.

Categorie

E.E.T. Annuo

Importo Mensile

Importo Orario

7

Imp. 1ª S

1.524.502

108.893

-

6

Imp. 1ª

1.372.056

98.004

-

5

Imp. 2ª liv. "A"

1.143.380

81.670

-

5

Ass. Tecnico "A"

980.040

81.670

472,08

4

Imp. 2ª liv. "B"

1.067.150

76.225

-

4

Ass. Tecnico "B"

914.700

76.225

440,61

3

Imp. 3ª

990.934

70.781

-

3

Operaio Spec.

849.372

70.781

409,14

2

Imp. 4ª

891.842

63.703

-

2

Operaio qualif.

764.436

63.703

368,23

1

Imp. 4ª Primo impiego

762.244

54.446

-

1

Manovale specializ.

653.352

54.446

314,71

Le parti convengono sulla natura sperimentale del presente elemento retributivo, definito sul presupposto dell'applicazione della Legge 23.5.1997 n. 135 di cui in premessa, di incontrarsi entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, gli anni di riferimento, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.

Trasferta

La diaria di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 21.7.1995 è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:

l'operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione, se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

Agli operai in trasferta spetta una diaria nelle seguenti misure:

a) cantiere situato fuori dal comune fino a

Km. 15

1.350

b) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 15

3.400

c) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 20

6.800

d) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 30

8.500

e) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 50

12.000

La diaria del presente articolo non è cumulabile per fasce chilometriche.

1) L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

2) Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere.

3) Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, all'operaio in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzioni verrà riconosciuto il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite della misura del costo pasto consumato nelle mense sociali; l'eccedenza resta a carico del lavoratore.

4) I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfettario, a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

Per quanto non previsto restano immutate le disposizione dell'art. 22 del C.C.N.L. 21.7.1995.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall'art. 22 del C.C.N.L. 21.7.1995 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 3 del D.Lgs. 314/1997.

Trasporto (Casa-Lavoro)

Agli operai che risiedono o dimorano oltre 5 Km dal luogo di ritrovo, o si recano direttamente nel cantiere di lavoro, viene corrisposto un contributo spese casa lavoro.

Detto contributo non compete agli operai in trasferta per i quali si applica l'art. ... del presente contratto.

Il contributo verrà erogato per ogni giornata di effettiva percorrenza della distanza da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.

Il contributo non è dovuto nei casi in cui l'impresa provveda al trasporto del lavoratori con un mezzo proprio.

La misura del contributo è ragguagliato al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, da un mezzo pubblico di trasporto.

Qualora tale condizione non si verifichi, il contributo sarà pari a:

Percorrenza di sola andata

Dall'1.3.1998

oltre 5 Km. e fino a 10 Km.

L. 2.000

per ogni ulteriore fascia di 5 Km.

L. 1.300

Mensa

Così come previsto nei precedenti accordi le parti contraenti confermano l'istituzione del diritto al godimento del pasto per tutti i lavoratori, secondo la seguente normativa:

le aziende forniranno a tutti i cantieri o luoghi di lavoro, ove sarà possibile, il pasto del mezzogiorno, tramite i centri sociali o altre strutture convenzionate.

Il costo del pasto, da regolarsi di norma mensilmente, verrà assunto, a decorrere dall'1.3.1998 per l'80% a carico dell'azienda e per il restante 20% a carico del lavoratore.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa provvederà a corrispondere una indennità sostitutiva di mensa che è fissata in lire 1.400 al giorno.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. ANIEM-CONFAPI 25 luglio 1995.

L'indennità sostitutiva non deve essere corrisposta a quei lavoratori che:

a) prestando la propria opera in luogo fornito dal servizio rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto;

b) non possono far valere almeno 4 ore di effettiva presenza al lavoro.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Le parti contraenti concordano altresì di verificare l'effettivo andamento dell'istituto come sopra definito, impegnandosi sin d'ora a rendere sempre più accessibile il servizio con conseguente eliminazione dell'indennità sostitutiva che, per il suo specifico fine non potrà comunque essere conglobata nella retribuzione mensile.

Indennità di funzione

Così come previsto nel precedente accordo si conferma l'indennità di funzione per lavoratori aventi mansioni che richiedono elevata professionalità e che si identificano nelle seguenti figure:

1) Assistente tecnico, 5° livello:

- lavoratori che curano la distribuzione, l'esecuzione, la misurazione e la liquidazione dei lavori. Trattano con i fornitori per l'approvvigionamento dei materiali. Nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa, assumano e licenziano gli operai;

- lavoratori che provvedono allo sviluppo dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi;

- lavoratori che curano l'interpretazione, lo sviluppo e il controllo dei disegni;

- lavoratori che curano gli approvvigionamenti e gli acquisti, provvedono alla liquidazione dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di massima dei superiori e con diretta responsabilità.

Maggiorazione del 10% della paga base.

2) Capo cantiere, 5° livello:

- lavoratori capaci di coordinare con autonomia, competenza e conoscenza dei vari metodi di tecniche di costruzione, l'attività produttiva del cantiere.

Maggiorazione del 7% della paga base.

3) Gruista, 4° livello:

- lavoratori di elevata professionalità ed esperienza operativa ed organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru a torre, di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa.

Maggiorazione del 6% della paga base.

4) Capo-Squadra, 4° livello:

- lavoratori altamente specializzati che dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione dell'assistente tecnico e/o del capo cantiere, partecipando anche alla esecuzione del lavoro.

Maggiorazione del 6% della paga base.

Tutte le suddette maggiorazioni assorbiranno fino a concorrenza, eventuali trattamenti erogati aziendalmente o localmente per lo stesso titolo.

Dichiarazione a verbale

Qualora, durante la vigenza del presente contratto integrativo, la struttura salariale subisse variazioni a seguito di accordi nazionali nel senso che alla paga base venissero conglobati altri istituti salariali (es. indenn. contingenza, ecc.), le suddette maggiorazioni saranno trasformate in cifra fissa nei valori in vigore al momento della variazione della struttura salariale come sopra espressa.

Indennità per addetti alla stesa del bitume

Ai lavoratori addetti alla mansione di stesa del bitume sarà corrisposta un'indennità pari al 10% da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità di settore.

La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza eventuali trattamenti erogati aziendalmente o localmente per lo stesso titolo.

Indennità perforazione pozzi e palificatori

Per gli operai dipendenti da imprese che eseguono attività di perforazione pozzi e palificazione, l'indennità del 7% da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, già in atto localmente nei confronti di tutti i lavoratori, è elevata al 12% per le sole ore di lavoro effettivamente prestate fuori dalla sede dell'impresa.

Detta indennità sostituisce quella prevista dall'art. 21 del C.C.N.L. 21.7.1995.

Indennità alta montagna

In relazione dell'art. 24 del C.C.N.L. 21.7.1995 si conviene:

- i lavoratori che prestano la loro opera ad una altitudine superiore ai m. 1.500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad una altitudine superiore ai m. 1.500 i lavoratori medesimi avranno diritto al vitto e all'alloggio gratuito.

Il vitto non competerà ai lavoratori suddetti qualora l'impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere, sempre che la durata complessiva del viaggio non superi al giorno le due ore.

Vestiario

Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti indumenti di lavoro:

- n. 1 tuta invernale;

- n. 1 tuta estiva;

- n. 1 paio di scarpe da lavoro.

Cassa Edile

Le parti esprimono un giudizio positivo sull'attività che la Cassa Edile ha svolto in questi anni.

In particolar modo si riconosce come questo Ente mutualistico sia stato in grado di migliorare la sua capacità di fornire informazioni, valutazioni e proposte alle parti in merito a problematiche riguardanti il settore.

È in tal senso che si riconosce l'utilità dell'Osservatorio sull'andamento degli orari nel settore, quale positivo strumento che permette, da una parte una maggiore conoscenza sulle caratteristiche delle varie imprese, dall'altra di interloquire con gli Enti preposti alla vigilanza, con lo scopo comune di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle regole.

Inoltre le parti intendono valorizzare l'Osservatorio sulla casistica e modalità degli infortuni nel settore quale valido strumento per l'attività del C.T.P..

Stante poi il particolare andamento del settore, con riferimento specifico alle difficoltà espresse al fine di interagire con le politiche più complessive del settore e con lo scopo di essere interlocutori non secondari, si conviene sulla necessità di costituire, in Cassa Edile, un Osservatorio specifico sugli Appalti Pubblici.

Tale Osservatorio si attiverà attraverso l'utilizzo delle potenzialità operative interne alla Cassa Edile, raccordandosi con Organismi Pubblici o propri del settore ed avrà la finalità di fornire dati e ogni contributo possibile inerente gli Appalti Pubblici affidati nel territorio Provinciale.

I primi destinatari delle informazioni raccolte saranno le rappresentanze delle parti firmatarie.

Anche per affinare sempre più il ruolo della Cassa Edile quale Ente mutualistico nel settore e di risposta ai bisogni dei lavoratori, così come previsto dagli integrativi precedenti, si concorda sulla necessità, in tempi brevi, di andare alla revisione delle attuali assistenze e prestazioni entro il 31.12.1998.

Tale revisione e determinazione dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di tutte le Associazioni rappresentate in Cassa Edile nonché a determinare precise condizioni normative di riferimento per il rilascio della certificazione di regolarità delle imprese iscritte.

Ferie

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 16 del C.C.N.L. ANIEM-CONFAPI 21.7.1995 le parti convengono che il godimento delle ferie sia fissato secondo le seguenti modalità:

- ai lavoratori licenziati o assunti nel corso dell'anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturata, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni;

- le ferie maturate vanno godute per intero;

- allo scopo di ridurre il più possibile i periodi di chiusura totale dei cantieri, il godimento delle ferie sarà concordato possibilmente scaglionato nel periodo giugno-settembre di ogni anno;

- nelle aziende nelle quali, per ragioni tecniche, non è possibile dar luogo allo scaglionamento delle ferie in un arco più lungo di tempo, dovrà essere garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di ferie di due settimane, da godersi nel mese di agosto;

- il periodo massimo consecutivo di ferie di cui ogni singolo lavoratore potrà usufruire, non dovrà superare comunque le tre settimane se non preventivamente e diversamente concordate;

- il godimento della quarta settimana di ferie avverrà durante il periodo invernale, preferibilmente in coincidenza col Natale;

- i lavoratori che non usufruissero delle tre settimane consecutive di ferie concorderanno con l'azienda il periodo di godimento della terza settimana.

Le ferie verranno retribuite dall'azienda direttamente ai lavoratori al momento dell'effettivo godimento, in base alla tariffa vigente.

Maggiorazione premio annuo

In occasione dell'erogazione del premio annuo per il 1998, agli impiegati in forza alla data dell'1.3.1998 per l'anzianità di servizio maturata dall'1.8.1997 al 28.2.1998, è riconosciuto in aggiunta al premio annuo stesso, una maggiorazione una tantum di lire 140.000.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto agli aventi diritto, debbono essere corrisposti tanti dodicesimi della maggiorazione, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

L'importo di cui sopra non è utile per il T.F.R..

Premio feriale

Per il 1998 in occasione dell'effettivo godimento delle ferie estive agli operai in forza alla data dell'1.3.1998 per l'anzianità di servizio maturata dall'1.8.1997 al 28.2.1998, l'impresa erogherà un premio feriale una tantum di L. 140.000.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto agli aventi diritto, debbono essere corrisposti tanti dodicesimi del premio, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa, considerando come tali le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

L'importo di cui sopra non è utile per il T.F.R., non deve essere considerato imponibile per l'accantonamento e i contributi alla Cassa Edili.

Inquadramento

Fermo restando l'attuale sistema di classificazione professionale e nell'ambito di quanto richiesto dalle esigenze aziendali, si concorda che i lavoratori assunti e inquadrati al 1° livello, saranno immessi in percorsi di arricchimento che consenta loro entro un periodo massimo di 12 mesi e previa verifica, di acquisire i presupposti per il passaggio al 2° livello per l'espletamento di mansioni che richiedano una normale qualificazione professionale.

Detti lavoratori dovranno acquisire nozioni generali sull'attività e l'organizzazione dei cantieri, nonché concetti e nozioni generali su:

- caratteristiche dei materiali da costruzione;

- tecniche di costruzione;

- prevenzione e sicurezza sul lavoro e modalità di utilizzo dei mezzi di protezione;

- utilizzo delle varie attrezzature di cantiere.

Ritiro della patente

Nel caso in cui nello svolgimento della mansione assegnatogli, il lavoratore incorra nel ritiro della patente, allo stesso sarà conservato il posto di lavoro all'interno dell'azienda e sarà adibito ad altra mansione.

In caso di colpa grave del lavoratore, giudiziariamente accertata, si procederà a norma di legge e di C.C.N.L..

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo decorrerà dall'1.3.1998 ed avrà validità in base a quanto stabilito dagli accordi che saranno stipulati a livello nazionale.