Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Modena
Data stipula: 18 marzo 1998

Inizio validità: 1 marzo 1998
Contratto territoriale per la provincia di Modena


Sommario

- Relazioni industriali
- Qualifiche - Inquadramento
- Orario di lavoro
- Lavoro supplementare o straordinario
- Indennità territoriale di settore
- Premio di produzione impiegati
- Elemento Economico Territoriale (Operai Impiegati)
- Appalti e subappalti
- Cottimismo
- Mensa
- Ferie
- Pagamento gratifica natalizia e riposi annui
- Trasferta
- Trasporto (Casa-lavoro)
- Lavori speciali disagiati
- Indennità alta montagna
- Cassa Edile
- Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale
- Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale
- Prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro
- Anzianità professionale edile
- Quote sindacali
- Validità e durata
- Premio annuo impiegati
- Premio feriale operai

Il giorno 18 marzo 1998

tra

- l' Associazione Costruttori Edili e Complementari

e

- la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FILLEA - CGIL, FILCA - CISL e FENEAL - UIL,

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo al C.C.N.L. 5.7.1995 da valere nella provincia di Modena per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 5.7.1995 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto degli Enti Pubblici o per conto di terzi privati indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 - Relazioni industriali

Richiamando espressamente gli accordi previsti dal C.C.N.L. 5.7.1995 le parti convengono di attribuire al sistema dell' informazione territoriale un carattere periodico adeguato a consentire la conoscenza e l' analisi dei problemi che, emergendo o delineandosi ai vari livelli, coinvolgono la categoria e lo sviluppo delle singole specializzazioni.

Le organizzazioni contraenti riconoscono che il confronto, nell' ambito delle rispettive competenze ed autonomie dei ruoli, possa contribuire a coadiuvare la categoria nel continuo sforzo di adeguare e consolidare le proprie strutture a fronte delle esigenze imposte dalle trasformazioni del mercato dell' utenza, della concorrenza e della committenza pubblica.

Restano pertanto fondamentali presupposti delle relazioni tra le parti la verifica di tutti i fattori di crescita, innovazione tecnologica e specializzazione, indispensabili a rilanciare il ruolo delle imprese all' interno del sistema economico della Provincia di Modena. Nell' ambito di tale impegno di coordinamento e di collaborazione le parti contraenti riconoscono validità all' Osservatorio come stabilito dal C.C.N.L., quale strumento di conoscenza, di contributo e di orientamento per le informazioni la promozione di idee e iniziative. Le parti si impegnano pertanto a utilizzare le strutture della Cassa Edile, per adeguare le capacità di raccolta e di elaborazione sua sul piano quantitativo per completezza e aggiornamento, sia sul piano qualitativo per sviluppare programmi ed iniziative coordinate.

In particolare le parti prendono atto del continuo indebolimento delle strutture aziendali organizzate e del livello occupazionale; si impegnano pertanto a perseguire corrette relazioni sindacali per contrastare il fenomeno delle attività irregolari esercitate dalle imprese improvvisate e da quelle che, attraverso l' evasione contributiva e fiscale, generano una concorrenza sleale e danno delle imprese regolari e dei lavoratori dipendenti. (Sommario)

Art. 2 - Qualifiche - Inquadramento

A) È inquadrato nel 5° livello ' 2ª categoria (Assistente Tecnico A) il responsabile di un cantiere edile ed affine con mansioni tecniche o di capo cantiere, che sia in grado di coordinare con autonomia, competenza e conoscenza di vari metodi e tecnologie di costruzione le attività produttive del cantiere, che distribuisce il lavoro ai capisquadra, cura l' esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede nella misurazione dei lavori, partecipando manualmente, se necessario, all' esecuzione dei lavori. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori. Provvede all' approvvigionamento dei materiali. Ha inoltre facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai nell' ambito delle direttive impartite dall' impresa.

B) È inquadrato nel 4° livello ' 2ª categoria (Assistente Tecnico B) il caposquadra e l' operaio altamente specializzato, che oltre a partecipare manualmente ai lavori è dotato di ampia preparazione professionale, lunga esperienza di lavoro e in grado di svolgere mansioni che richiedono elevate capacità e completa autonomia esecutiva, particolare conoscenza interpretativa dei disegni e dei progetti nonché precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate; egli deve essere in grado di svolgere effettive funzioni di coordinamento e di sorveglianza di una squadra o di un cantiere di modeste dimensioni.

È altresì inquadrato in tale livello il gruista di elevata professionalità ed esperienza operativa ed organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru a torre, di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo, i lavoratori comunque denominati, che solo occasionalmente svolgono effettive funzioni di coordinamento e di sorveglianza di altri lavoratori per i quali occorre fare riferimento alla disciplina prevista dal vigente C.C.N.L.

Non rientrano altresì nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) quanti percepiscono maggiorazioni contrattualmente previste per particolari e specifici incarichi senza svolgere effettivamente e permanentemente le mansioni ad essi inerenti.

Fermo restando l' attuale sistema di classificazione professionale, si concorda che i lavoratori assunti e inquadrati al 1° livello saranno immessi in percorsi di arricchimento professionale, che gli consenta dopo un periodo di 12 mesi di verificare i presupposti per l' acquisizione del 2° livello. Fermo restando che la disciplina delle categorie e delle qualifiche potrà essere oggetto di accordi a livello nazionale, le parti concordano di adeguarsi a quanto eventualmente pattuito in tale sede. (Sommario)

Art. 3 - Orario di lavoro

Fermo restando, agli effetti legali, l' orario stabilito dalle norme di legge e deroghe relative e fermo restando l' orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua viene confermato agli effetti contrattuali l' orario normale di lavoro in 35 ore settimanali nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. A livello aziendale potrà essere convenuto l' utilizzo dei tre mesi di riduzione anche in periodi diversi purché nel corso dell' inverno.

Resta pertanto in vigore la seguente disciplina prevista dall' Accordo Provinciale 16.6.1986:

al fine di equiparare il conseguente trattamento economico e normativo con i mesi di dicembre e gennaio è stabilito un aggiornamento della misura percentuale di accantonamento per riposi annui già in vigore alla Cassa Edile utilizzando il trattamento economico spettante per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre pari a 16 ore integrate da ulteriori 4 ore. Di conseguenza tale trattamento economico non dovrà essere più corrisposto direttamente dalle imprese nei mesi di cadenza delle festività.

L' anticipazione per riduzione di orario nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio o nei diversi periodi aziendalmente stabiliti, sarà effettuato dai datori di lavoro nei mesi previsti dall' art. 5 del vigente C.C.N.L. 5.7.1995 anche quando l' importo della anticipazione supera l' importo da accantonare alla Cassa Edile, purché vi sia capienza nell' importo complessivo già accantonato per il singolo lavoratore. In caso contrario se il datore di lavoro anticipa al lavoratore un importo superiore, ne risponderà direttamente e la Cassa Edile potrà rettificare l' importo delle anticipazioni dichiarate o rivalersi nei suoi confronti.

Le parti, si impegnano a costituire una commissione paritetica, per lo studio di un' eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell' orario di lavoro. (Sommario)

Art. 4 - Lavoro supplementare o straordinario

Nell' ambito di quanto previsto dall' art. 20 del C.C.N.L. 5.7.1995 (150 ore annue in cui l' operaio è tenuto su richiesta dell' impresa a prestare lavoro supplementare con una maggiorazione del 35%, salvo giustificati motivi di impedimento), è consentito alle imprese per le prime 20 ore di lavoro supplementare applicare una maggiorazione pari al 20% anziché 35%. Per esigenze tecnico produttive da concordarsi aziendalmente l' impresa, potrà usufruire di un maggior orario di lavoro supplementare o straordinario. Tale previsione dovrà essere considerata di maggior operatività nei confronti dei cantieri che eseguono lavori di utilità pubblica e sociale nei confronti di Enti e Amministrazioni pubbliche o i cui cicli di lavorazione sono strettamente connessi ad esigenze ambientali quali i cantieri che eseguono lavori nell' alveo dei fiumi, opere irrigue, lavori elettrici e telefonici, palificazione e perforazione pozzi, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, nonché lavori stradali e di manutenzione all' interno di impianti produttivi.

Per quant' altro non previsto dal presente articolo si richiama la disciplina prevista dal C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art 5 - Indennità territoriale di settore

In attuazione all' art. 12 del C.C.N.L. 5.7.1995, l' indennità territoriale di settore per gli operai resta ferma nelle cifre in atto e precisamente nelle seguenti misure:

Livelli

Categorie

Importo mensile

5

Ass. Tecnico "A"

312.181

4

Ass. Tecnico "B"

287.493

3

Operaio Spec.

265.619

2

Operaio Qualif.

238.198

1

Operaio Comune

204.211

(Sommario)

Premio di produzione impiegatiIn attuazione all' art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, il premio di produzione per gli impiegati resta fermo nelle cifre in atto e precisamente nelle seguenti misure:

Livelli

Categorie

Importo mensile

7

1ª Super

364.371

6

333.071

5

2ª Liv. "A"

279.773

4

2ª Liv. "B"

257.701

3

237.760

2

212.727

1

4ª Primo Impiego

181.469

(Sommario)

Art. 6 - Elemento Economico Territoriale (Operai e Impiegati)È istituito in attuazione all' art. 39 lett. d) e all' art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, degli Accordi Collettivi Nazionali 11 giugno e del 3 luglio 1997, l' Elemento Economico Territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall' art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell' elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto avendo riguardo al territorio della provincia di Modena, dell' andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Modena e monte salari relativo;

- numero di ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile dagli operai addetti;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Per quanto riguarda gli ulteriori indicatori si è fatto riferimento ai dati noti al momento della valutazione dell' elemento economico territoriale.

In relazione a quanto sopra, l' elemento economico territoriale di cui agli art. 39, lett. d) e art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, è stabilito per il 1998 nelle misure di cui alla colonna 3), e sarà corrisposto in acconti mensili per gli impiegati nelle misure di cui alla colonna 4) e in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla colonna 5), a decorrere dall'1.3.1998.

Livelli

Categorie

E.E.T. annuo

Importo mese

Importo orario

1

2

3

4

5

7

Imp. I Super

1.304.148

108.679

 

6

Imp. I

1.173.732

97.811

 

5

Imp. II Liv. A
Ass. Tecnico A

978.108
815.090

81.509
81.509

471,15

4

Imp. II Liv. B
Ass. Tecnico B

912.900
760.750

76.075
76.075

439,74

3

Imp. III
Operaio Spec.

847.692
706.410

70.641
70.641

408,33

2

Imp. IV
Operaio Qualif.

762.924
635.770

63.577
63.577

367,50

1

Imp. IV Primo Impiego
Operaio Comune

652.068
543.390

54.339 54.339

314,10

Le parti convengono sulla natura sperimentale del presente elemento retributivo, definito sul presupposto dell' applicazione della legge 23.5.1997, n. 135 di cui in premessa, di incontrarsi entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l' idoneità degli indicatori, gli anni di riferimento, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell' elemento economico stesso. (Sommario)

Art. 7 - Appalti e subappalti

Fermo restando quanto previsto dalle normative di legge e all' art. 15 del C.C.N.L. 5.7.1995, le parti concordano che appalto e subappalto sono strumenti che non possono prescindere dalla ricerca sempre maggiore di specializzazione del settore, delle imprese e dei lavoratori.

A questo proposito si concorda sulla necessità di istituire presso la Cassa Edile un apposito elenco delle imprese che svolgono lavori in subappalto. La tenuta del suddetto elenco è affidata ad un organismo costituito con gli stessi criteri si rappresentatività previsti dal C.C.N.L. la Cassa Edile.

I criteri e parametri oggettivi per la gestione dell' elenco verranno definiti dalla Commissione di cui sopra. (Sommario)

Art. 8 - Cottimismo

Le parti riconoscono alla R.S.U. il diritto di intervenire nei confronti dell' impresa per il rispetto integrale dell' art. 14 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 9 - Mensa

Confermando quanto previsto dagli accordi provinciali in vigore le parti riconoscono il diritto al godimento della mensa, tramite centri sociali, o altre strutture convenzionate.

L' impresa concorrerà mensilmente al costo del pasto nella misura dell'80% per ogni pasto consumato; il restante 20% sarà a carico del lavoratore.

Ove non si renda possibile l' utilizzazione della mensa l' impresa provvederà a corrispondere una indennità sostitutiva pari a lire 1.000 al giorno.

L' indennità sostitutiva non deve essere corrisposta a quei lavoratori che:

a) prestando la propria opera in luogo fornito dal servizio di mensa, rinunciano per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto;

b) prestando la propria opera in luogo non fornito dal servizio vi abbiano in precedenza rinunciato, ricorrendo l' ipotesi di cui al punto a);

c) non possono far valere almeno 4 ore di effettiva presenza al lavoro.

Tale importo non concorre a determinare l' imponibile retributivo su cui va calcolata la percentuale di cui all' art. 19 C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 10 - Ferie

Fermo restando quanto stabilito dall' art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995 e dagli accordi provinciali in vigore le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento per ferie in occasione dell' effettivo godimento da parte del lavoratore con la paga e le tariffe del mese di competenza.

Pertanto non dovrà più essere versata alla Cassa Edile la percentuale relativa alle ferie (8,5%).

La durata delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario, pari a 160 ore di orario normale.

Al lavoratore che non ha maturato l' anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni mese intero di anzianità maturata presso l' impresa: a tal fine si considera mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Le ferie maturate vanno godute per intero entro l' anno di competenza. Allo scopo di ridurre il più possibile i periodi di chiusura totale dei cantieri, tenuto conto delle esigenze organizzative dell' impresa, il periodo di ferie sarà concordato preferibilmente nel periodo giugno settembre di ogni anno. Il periodo consecutivo consentito per ogni singolo lavoratore non dovrà essere inferiore a due settimane né superiore a tre settimane.

L' eventuale godimento della terza settimana nell' arco dell' anno sarà concordata tra le parti interessate avuto riguardo delle esigenze tecnico produttive.

Il godimento della quarta settimana avverrà durante il periodo invernale, preferibilmente in coincidenza con la settimana di Natale.

Nelle imprese in cui è possibile per ragioni tecniche (lavori stradali nell' alveo dei fiumi, in aperta campagna, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, ecc.) dar luogo allo scaglionamento delle ferie, dovrà essere comunque garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di due settimane da stabilire di comune accordo tra impresa e lavoratore. (Sommario)

Art. 11 - Pagamento gratifica natalizia e riposi annui

La percentuale dell' art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 da corrispondere agli operai a titolo di pagamento della gratifica natalizia e dei riposi annui (riduzione orario a 35 ore nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio permessi individuali, festività del 2 giugno e del 4 novembre) resta fissata nella misura complessiva del 16,075%.

A chiarimento del trattamento previsto per le ferie dagli artt. 10 e 11 si precisa quanto segue:

sugli importi corrisposti a titolo di ferie l' impresa provvederà all' accantonamento presso la Cassa Edile della percentuale del 10% relativo alla gratifica natalizia.

In caso di ferie maturate ma non godute, entro l' anno di competenza, perché lavorate, l' impresa non darà luogo all' accantonamento del 10% in quanto già accantonato con la normale retribuzione.

In caso di ferie maturate ma non godute né lavorate, entro l' anno di competenza, per interruzione del rapporto di lavoro (imputabile a dimissione o licenziamento), l' impresa provvederà all' accantonamento del 10% relativo alla gratifica natalizia. (Sommario)

Art. 12 - Trasferta

La diaria di cui all' art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995 è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:

l' operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

Agli operai in trasferta spetta una diaria nelle seguenti misure:

a) cantiere situato fuori dal comune fino a

Km 15

L.

1.300

b) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 15

L.

3.300

c) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 20

L.

6.700

d) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 30

L.

8.300

e) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 50

L.

11.600

La diaria del presente articolo non è cumulabile per fasce chilometriche

1) L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l' obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l' ora stabilita per l' inizio del lavoro.

2) Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere.

3) Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, all' operaio in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzioni verrà riconosciuto il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite della misura del costo pasto consumato nelle mense sociali; l' eccedenza resta a carico del lavoratore.

4) I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

Per quanto non previsto restano immutate le disposizioni dell' art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall' art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell' art. 3 del D.Lgs. 314/1997. (Sommario)

Art. 13 - Trasporto (Casa ' Lavoro)

Agli operai che risiedono o dimorano oltre 5 km. dal luogo di ritrovo, o si recano direttamente nel cantiere di lavoro, viene corrisposto un contributo spese casa lavoro.

Detto contributo non compete agli operai in trasferta per i quali si applica l' art. 12 del presente contratto.

Il contributo verrà erogato per ogni giornata di effettiva percorrenza della distanza da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.

Il contributo non è dovuto nei casi in cui l' impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.

La misura del contributo è ragguagliato al costo dell' abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, da un mezzo pubblico di trasporto.

Qualora tale condizione non si verifichi, il contributo sarà pari a:

Percorrenza di sola andata

Dall'1.3.1998

Oltre 5 km e fino a 10 km

lire 2.000

Per ogni ulteriore fascia di 5 km

lire 1.300

(Sommario)

Art. 14 - Lavori speciali disagiati

Per i lavori speciali disagiati si fa espresso riferimento alla disciplina prevista dall' art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995. In particolare:

- per gli operai addetti a lavori di perforazione pozzi e palificazione è prevista una indennità nella misura del 10% da calcolarsi per ogni ora di lavoro effettivamente prestato in condizioni di disagio, su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza;

- per gli operai addetti alla stesura del bitume sarà corrisposta una indennità nella misura del 10% da calcolarsi per ogni ora di lavoro effettivamente prestato in condizioni di disagio, su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza.

Le indennità di cui sopra sostituiscono a tutti gli effetti ogni eventuale indennità corrisposta aziendalmente allo stesso titolo. (Sommario)

Art. 15 - Indennità alta montagna

In relazione all' art. 24 del C.C.N.L. 5.7.1995 si conviene che i lavoratori che prestano la loro opera ad una altitudine superiore ai m. 1.500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza.

Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad una altitudine superiore ai m. 1.500 i lavoratori medesimi avranno diritto all' alloggio gratuito nonché al vitto.

Il vitto comunque non competerà ai lavoratori suddetti qualora l' impresa disponga per il loro trasporto da e per cantiere, sempre che la durata complessiva del viaggio non superi le due ore giornaliere. (Sommario)

Art. 16 - Cassa Edile

Il contributo Cassa Edile è confermato nella misura del 2,20% di cui 1,80% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell' art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Le parti contraenti si impegnano a procedere ad una revisione ed ammodernamento dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile in modo più adeguato alle esigenze dei lavori e alle prospettive di evoluzione del settore.

- Le parti contraenti si impegnano a procedere alla verifica ed attuazione dell' Accordo Nazionale 11 giugno 1997 capo V, in materia di Previdenza Complementare. (Sommario)

Art. 17 - Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale

La Scuola Edile (I.I.P.L.E.) istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale:

- costituisce l' organismo con funzione di Ente Scuola e C.T.P (Comitato Territoriale Paritetico);

- promuove ed attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore;

- promuove e svolge l' attività formativa in materia di sicurezza;

La Scuola Edile (I.I.P.L.E.) alla conclusione dei corsi di addestramento organizzati dalle stesse rilascia un attestato di idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell' inquadramento professionale sempre che i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia di addestramento.

Nell' ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell' occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l' opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità aziendali. A tal fine si impegnano affinché la Scuola Edile (I.I.P.L.E.) individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e gli apprendisti.

Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l' Ente Scuola e il C.T.P svolgeranno la loro attività anche raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extra provinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.

Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad una altitudine superiore ai m. 1.500 i lavoratori medesimi avranno diritto all' alloggio gratuito nonché al vitto.

Il vitto comunque non competerà ai lavoratori suddetti qualora l' impresa disponga per il loro trasporto da e per cantiere, sempre che la durata complessiva del viaggio non superi le due ore giornaliere.

A tal fine la scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti dalle parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza viene ridefinito, a far data dall'1.3.1998 nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse Edili della provincia e che sarà versato dalle imprese alle Casse Edili stesse.

Sulla base dell' esigenza di bilancio rispetto alle attività svolte per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale.(Sommario)

Art. 18 - Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale

Nell' ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza; lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità attinente al settore.

Il R.L.S.T. dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell' inizio della propria attività ad un corso formativo gestito dal C.T.P. ed a corsi di aggiornamento.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell' ambito delle rappresentanze aziendali, ove esistenti, o al loro interno; nell' impossibilità di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le parti si incontreranno entro il 31.12.1998 al fine di valutare l' eventualità di individuarlo nel R.L.S.T. compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

Per consentire al R.L.S.T. lo svolgimento dei propri compiti, a far data dall'1.3.1998 le imprese fino a 15 dipendenti, che hanno optato per il R.L.S.T. dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Cassa Edile, in un apposito fondo presso la Cassa Edile stessa.

La nomina del R.L.S.T. sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle Imprese Edili operanti nel territorio di Modena. (Sommario)

Art. 19 - Prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro

Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi a visita sanitaria (medicina preventiva del lavoro) verranno concessi ai lavoratori interessati, operai ed impiegati, permessi necessari non retribuiti.

Il periodo di attuazione delle visite verrà concordato tra le rappresentanze sindacali aziendali e l' azienda.

Sarà cura della istanza sindacale aziendale chiedere agli Enti prescelti per l' attuazione delle visite di includere nei programmi i lavoratori dipendenti delle imprese interessate.

Sarà cura della istanza sindacale aziendale chiedere agli Enti prescelti per l' attuazione delle visite di includere nei programmi i lavoratori dipendenti delle imprese interessate.

L' allontanamento degli interessati dall' azienda dovrà in ogni caso essere articolato secondo modalità da concordarsi al fine di non arrecare intralcio al normale svolgimento dell' attività produttiva. Sarà cura dell' azienda presentare alla Cassa Edile l' elenco dei beneficiari dei permessi di cui sopra con l' elenco delle ore usufruite per le visite mediche con relativa documentazione.

Tale accordo trova la sua disciplina nel Regolamento della Cassa Edile. (Sommario)

Art. 20 - Anzianità Professionale Edile

Con riferimento all' art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all' anzianità di professionalità edile da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell' art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995, versato a cura del Datore di Lavoro, alla Cassa Edile della Provincia di Modena, alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e di amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dall' art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995, dal relativo Regolamento e dagli accordi locali in vigore è fissato dall'1.3.1998 nella misura del 5,60%.

Nell' ambito della disciplina nazionale le parti convengono di incontrarsi entro dicembre di ogni anno per adeguare la misura del contributo A.P.E. alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione contrattuale dell' istituto, nonché per definire la misura del contributo dell' A.P.E. straordinaria in proporzione con il decremento dei coefficienti, compatibilmente alle esigenze della gestione. (Sommario)

Art. 21 - Quote Sindacali

A) Con riferimento all' art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 e al protocollo aggiuntivo al C.C.P. 4 aprile 1967, gli operai hanno la facoltà di cedere alle loro Organizzazioni sindacali provinciali un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per gratifica natalizia e riposi annui effettuati a favore dei lavoratori medesimi presso la Cassa Edile della provincia di Modena.

Ogni "delega" al prelievo, indirizzata alla Cassa Edile, dovrà indicare un importo conforme a quello previamente notificato alla Cassa medesima dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori unitamente alle modalità di versamento a loro favore, essere sottoscritta al singolo lavoratore interessato e controfirmata per autenticazione dai segreti responsabili delle Organizzazioni sindacali provinciali.

L' autorizzazione di cui sopra cesserà di avere efficacia in caso di revoca scritta del lavoratore interessato o per cessazione di questi dal rapporto di iscrizione con la Cassa.

Gli oneri, di qualsivoglia natura, derivanti alla Cassa Edile in dipendenza del servizio in parola, sono a carico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che ne risponderanno in solido con la Cassa, la quale, inoltre, potrà integralmente valersi nei confronti delle Organizzazioni medesime, per ogni spesa, danno o molestia sia pure indiretti, potessero derivare dall' esplicazione del servizio.

B) Con riferimento all' art. 38 del C.C.N.L. 5.7.1995 e ai protocolli aggiuntivi al C.C.P. 16 luglio 1970 e 1° gennaio 1974, le quote di servizio sindacale vengono stabilite autonomamente dalle Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei lavoratori, entro la misura massima dello 0,30% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 25 C.C.N.L. 5.7.1995. Gli impegni di versamento a carico dei lavoratori e delle imprese si intendono fra loro inscindibili.

Le quote in parola non si applicheranno nei confronti dei lavoratori che abbiano optato per il sistema delle "deleghe" di cui al punto A) del presente articolo.

La Cassa Edile darà comunicazione dell' effettuazione delle trattenute agli interessati che si intenderanno consenzienti sino all' espressa dichiarazione in senso contrario.

La Cassa Edile curerà altresì la esazione per quanto concerne la quota a carico delle imprese. Le quote di reciproca competenza verranno dalla Cassa Edile versate secondo modalità concordate. (Sommario)

Validità e Durata

Il presente accordo collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Modena a decorrere dal 1° marzo 1998 e avrà la durata e la scadenza che saranno stabilite dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro. (Sommario)

Premio Annuo Impiegati

In occasione dell' erogazione del premio annuo, limitatamente all' anno 1998, agli impiegati in forza alla data dell'1.3.1998 per l' anzianità di servizio maturata dall'1.8.1997 al 28.2.1998, è riconosciuto in aggiunta al premio annuo stesso, una maggiorazione una tantum di lire 140.000.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto agli aventi diritto, debbono essere corrisposti tanti settimi della maggiorazione, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l' impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

L' importo di cui sopra non è utile per il T.F.R. e sugli istituti contrattuali. (Sommario)

Premio feriale Operai

Limitatamente all' anno 1998 in occasione dell' effettivo godimento delle ferie estive agli operai in forza alla data dell'1.3.1998 per l' anzianità di servizio maturata dall'1.8.1997 al 28.2.1998, l' impresa erogherà un premio feriale una tantum di lire 140.000.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto agli aventi diritto, debbono essere corrisposti tanti settimi del premio, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l' impresa, considerando come tali le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

L' importo di cui sopra non è utile per il T.F.R. e sugli istituti contrattuali, inoltre non deve essere considerato imponibile per l' accantonamento e i contributi alla Cassa Edile. (Sommario)