CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO

AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 9 FEBBRAIO 2000

PER IL PERSONALE  DIPENDENTE DELLE COOPERATIVE

DELLA PROVINCIA  DI MODENA CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE ED AFFINI

 

 

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE

 

Oggi 18 febbraio 2003 presso la Sede della Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue

tra

La Lega Provinciale Cooperative e Mutue

La Confcooperative-Unione Provinciale di Modena

L’A.G.C.I

e

La Federazione lavoratori delle costruzioni F.L.C. (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL).

 

viene stipulato

 

                il presente Contratto Provinciale, integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 9 febbraio 2002  da valere per tutto il territorio della Provincia di Modena e per tutto il personale dipendente delle Cooperative che operano nel settore delle costruzioni edilizie ed affini.

 

 

Articolo 1

RAPPORTI TRA SINDACATO E COOPERAZIONE METODOLOGIA DEL CONFRONTO

 

1. La F.L.C. e le Associazioni Cooperative ribadiscono la validità del metodo del confronto-concertazione, quale presupposto per intese e forme di azione convergenti.

 

2. In tale contesto le parti confermano l’inscindibilità dei contenuti degli articoli 1 e 2 del vigente CCNL nel senso che, fermo restando la legittima autonomia delle parti. un processo di reciproche informazioni e valutazioni deve consentire un proficuo arricchimento nei rapporti e nelle conoscenze.

 

3. I comuni obiettivi di fondo, l’impegno alla ricerca di momenti di convergenza, il riconoscimento della peculiarità dell’autogestione cooperativa, contrattualmente sanciti, costituiscono i capisaldi sui quali si fondano i rapporti tra Sindacato e Cooperazione. Le parti in tal senso opereranno per sviluppare la metodologia del confronto.

 

4.Alla luce di quanto sopra le Associazioni Cooperative e la FLC ribadiscono che i contenuti dell’articolo 3 del vigente CCNL individuano i momenti necessari al confronto ed in tal senso sottolineano come la puntuale realizzazione degli stessi consenta di affrontare nel merito ed in modo articolato la situazione ed i problemi inediti che scaturiscono dalla realtà provinciale del settore delle costruzioni.

 

A. informazione territoriale

 

1. Fermo restando quanto previsto in merito nel vigente CCNL, le parti convengono di dare all’istituto dell’informazione territoriale periodicità semestrale, di massima entro gennaio ed entro luglio di ogni anno.

 

2. Negli incontri semestrali sarà fornito alla FLC, per iscritto, l’aggiornamento dei dati relativamente a:

- il numero e l’entità delle imprese presenti nel territorio, la loro dislocazione, nonché i settori d’intervento;

     - il numero e la qualifica degli addetti, suddivisi per sesso ed età;

- il decentramento produttivo ed il sub-appalto;

- l’eventuale utilizzò di rapporti di collaborazione coordinata-continuativa,

     - le previsioni di mercato relative ai volumi di investimenti che saranno attivati;

- la rilevazione delle esigenze di riqualificazione e qualificazione della mano d’opera, onde consentire la formazione dei programmi della scuola edile;

     - i programmi di innovazione tecnologica e organizzativa,

 

3. Formeranno altresì oggetto dell’istituto dell’informazione elementi e dati conoscitivi provinciali riferiti all’insieme delle aziende cooperative riguardanti:

- i programmi e le prospettive di lavoro;

- i programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all’acquisizione e strutturazione degli impianti,

- la possibilità e/o difficoltà nonché i costi relativi ai finanziamenti, la loro entità e tipologia.

 

4. Per gli scopi di cui sopra occorre poter contare anche su elementi statistici che potranno essere forniti dalle Casse Edili.

 

B. informazione aziendale

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del vigente CCNL, le parti riconfermano l’importanza del confronto e dell’informazione preventiva fra la RSU e Consiglio di Amministrazione. In quest’ambito decidono di adottare un sistema di Informazione-Confronto a livello aziendale che sia coordinato con il livello territoriale e che abbia al centro i processi innovativi (tecnologici e organizzativi), le scelte di politica industriale; in particolare con cadenza di norma quadrimestrale o comunque su richiesta di una delle parti, le Aziende forniranno per iscritto alla RSU informazioni su:

a) esame aziendale: consuntivo precedente esercizio e preventivo anno in corso (entro primo trimestre); andamento provvisorio in base ai programmi e ai preventivi (entro secondo trimestre);

b) andamento occupazionale per numero, sesso, età, qualifiche, verifiche su contratti formazione-lavoro, politica occupazionale;

c) decentramento produttivo e sub-appalto

                              d) programmi di investimento: ristrutturazioni, riqualificazione, ricerca, introduzione tecnologie.           

                              e)processi innovativi e loro ricadute in termini di Organizzazione e lavoro, orari, organici, professionalità, ecc.

 

2. Su tali materie potrà attivarsi il confronto, a livello Aziendale tra Consiglio di Amministrazione e RSU, definendone le opportune procedure.

 

3. Formeranno altresì oggetto dell’informazione confronto aziendale:

a) Esame Budget e tempi di lavorazione, costi di produzione.

b) Programmazione Annuale dell’articolazione dell’orario di lavoro.

c) Strumenti da utilizzare in situazione di crisi (così come previsto dall’Articolo 2 del CIPL 1986).

 

C. relazioni industriali

 

1. Le parti concordano che nella gestione delle situazioni di crisi e nei processi di ristrutturazione-riorganizzazione vengano utilizzati in via prioritaria, coerentemente con quanto stabilito nel Protocollo del 6/12/1993, tutti gli strumenti e tutte le misure di sostegno al reddito e di solidarietà sociale, alternativi all’espulsione dal lavoro, quali:

- cassa integrazione straordinaria;

- contratti di solidarietà;

- mobilità da posto a posto di lavoro;

- distacco temporaneo (ex articolo 8 terzo comma Legge 236/1993);

- mobilità sostenuta da processi formativi, di riqualificazione e/o riconversione professionale.

 

2. Pertanto le parti nel riconfermare il sistema di relazioni industriali in essere, convengono di integrare il sistema informativo previsto a livello territoriale con i seguenti elementi:

- elenco dei cantieri con relativa dislocazione territoriale.

 

3. Fermo restando quanto sopra , le parti convengono che l’intero sistema degli ammortizzatori sociali, nessuno escluso, trova applicazione anche nei confronti dei soci delle cooperative.

 

 

Articolo 2

OSSERVATORIO

 

1. Fermo restando quanto previsto nel CIPL del 16/7/1986, per quanto attiene all’OSSERVATORIO le parti concordano:

- nell’utilizzo delle strutture esistenti (Cassa Edile) ampliando la-base qualitativa e quantitativa dei dati disponibili nella direzione e secondo i contenuti definiti dall’articolo 2 del CCNL 1/7/1987.

- nello sviluppare analisi e ricerche sul settore, e comunque sui contenuti definiti dal CCNL, attivando di volta in volta i necessari rapporti di collaborazione con Università e/o Centri di ricerca esistenti.

 

2. In quest’ambito le parti valuteranno e concorderanno di volta in volta i costi e i conseguenti oneri e canali di finanziamento.

 

 

Articolo 3

ENTE SCUOLA E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

 

1. La scuola edili di cui all’articolo 75 del CCNL 6/7/1995 e istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale:

- costituisce l’organismo con funzione di Ente Scuola e CTP (Comitato Territoriale Paritetico) già contemplato all’articolo 29 del CCNL e regolamentato dall’accordo provinciale del 6/11/1990;

- promuove ed attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore;

- promuove e svolge l’attività formativa in materia di sicurezza.

 

2. La scuola edili alla conclusione dei corsi di addestramento organizzati dalle stesse, rilascia un attestato di idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell’inquadramento professionale sempreché i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia di addestramento.

 

3. Nell’ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al proseguimento degli obbiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell’occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l’opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità aziendali.

 

4. A tal fine si impegnano affinché la Scuola Edili individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza, organizzando corsi dì formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.

 

5. Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l’Ente Scuola e il CTP svolgeranno la loro attività anche, raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extra provinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.

 

6. A tal fine la Scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti fra le parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse.

 

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza viene ridefinito, a far data dal 1/3/1998, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse Edili della provincia e che sarà versato dalle imprese alle Casse Edili stesse.

 

8. Sulla base dell’esigenza di bilancio rispetto alle attività svolte per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale.

 

 

Articolo 4

APPALTI

 

1. E’ comune constatazione che la frammentazione degli appalti e il ricorso sistematico a gare basate sul massimo ribasso risultano essere penalizzanti per quelle imprese che hanno nell’intensità occupazionale uno degli elementi distintivi.

 

2. Pertanto si concorda che, in una logica di governo e qualificazione dell’apparato produttivo, la programmazione pubblica deve adottare scelte coerenti tali da incentivare e stimolare le imprese ad un rapporto concorrenziale, sulla base dei criteri che valorizzino le tecnologie, i livelli occupazionali, la solidità patrimoniale e finanziaria, il rispetto dei capitolati, la certezza dei tempi di realizzo dell’opera nonché il rispetto del CCNL.

 

3. Le parti si impegnano ad operare congiuntamente affinché l’intesa sugli Appalti Pubblici del 5/5/1999 sviluppi tutta la sua efficacia e siano raggiunti pienamente gli obbiettivi dell’intesa.

 

 

Articolo 5

SUB-APPALTO

 

1. Le Associazioni Cooperative contraenti sono impegnate ad operare per la piena e corretta applicazione delle norme di legge e contrattuali in ordine all’affidamento di fasi lavorative ed altre imprese mediante sub-appalto.

 

2. La comunicazione di cui alla lettera A), dell’articolo 5 del CCNL 9/2/2000 sarà integrata con il presunto volume delle opere appaltate ed i tempi di realizzazione.

 

3. Nell’eventualità di cui sopra nel cantiere deve essere attuato un unico orario di lavoro.

 

4. In relazione a quanto stabilito al citato articolo 5 e al 1° comma del presente articolo, si concorda inoltre, al fine di incentivare la qualificazione del settore, di istituire presso la C.E. apposito elenco delle imprese che svolgono lavori in sub-appalto.

 

5. La tenuta dell’elenco delle imprese sub-appaltatrici è affidata ad apposita Commissione Provinciale costituiti con gli stessi criteri di rappresentatività previsti dal CCNL per il Consiglio di Amministrazione della CE.

 

6. I criteri e i parametri oggettivi per la gestione dell’elenco verranno definiti dalla Commissione di cui sopra.

 

 

Articolo 6

COTTIM1SMO

 

1. Le Associazioni Cooperative sono impegnate ad operare per impedire l’uso del cottimismo all’interno delle Aziende Cooperative Associate, secondo quanto disposto dall’articolo 54 del CCNL.

 

2. Viene riconosciuto alle RSU il diritto di intervenire nei confronti dei Consigli di Amministrazione delle Cooperative per il rispetto integrale delle norme di legge e contrattuali relative al lavoro a cottimo.

                                                                                                         -

 

Articolo 7

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

 

1. Nell’ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza; lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità attinente al settore.

 

2. Il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell’inizio della propria attività ad un corso formativo gestito dal CTP ed a corsi di aggiornamento.

 

3. Nelle imprese con più di 15 dipendenti , il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, al loro interno; nell’impossibilità di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le parti si incontreranno al fine di valutare l’eventualità di individuarlo nel RSLT compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

 

4. Per consentire al RLST lo svolgimento dei propri compiti , a far data dal 1/3/1998 le imprese fino a 15 dipendenti, che hanno optato per il RLST dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Casse Edili, in un apposito fondo presso le Casse Edili stesse.

 

5. La nomina dell’RLST sarà comunicata dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori alle Associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle imprese edili operanti nel territorio di Modena.

 

 

Articolo 8

TUTELA DELLA MATERNITA’

 

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall’articolo 17 del vigente CCNL in tema di tutela della maternità, la Cooperativa corrisponderà alle lavoratrici con la qualifica impiegatizia una integrazione al trattamento economico di legge, dovuto durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fino a raggiungere il 100% del trattamento economico complessivo netto contrattuale.

 

2. La presente normativa viene applicata per le astensioni obbligatorie iniziate dall’1/10/1989.

 

 

Articolo 9

INQUADRAMENTO E CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

1. Fermo restando l’attuale sistema di classificazione professionale, si concorda che i lavoratori assunti e inquadrati al 1° livello, saranno immessi in percorsi di arricchimento professionale, che consenta loro dopo un periodo massimo di 12 mesi e previa verifica da effettuarsi al termine del suddetto periodo, l’acquisizione del 2 livello. A tal fine le parti si impegnano ad istituire presso la Scuola Edile specifici corsi di specializzazione.

 

2. L’Azienda nel caso in cui non ritenga che sussistano le condizioni per il passaggio di qualifica fornirà le motivazioni ditale decisione al lavoratore e alle Organizzazioni Sindacali. Per i lavoratori in forza i termini di cui sopra decorrono dal 1/10/1989.

 

 

Articolo 10

QUADRI INTERMEDI

 

1. Le parti, in applicazione di quanto disposto dalla legge 190 del 13/5/1985 ed in relazione alle necessità di sviluppo delle .risorse umane e della professionalità, ritengono che sia necessario individuare gli strumenti che diano risposta adeguata sia in termini di sistemi di analisi, valutazione dei ‘ruoli e delle prestazioni, che di politiche retributive, riferite ai quadri intermedi ed alle strutture organizzative aziendali.

 

2. Fermo restando quindi l’impegno al perseguimento dl una soluzione nei prossimi CCNL nonché ad adottare e recepire i contenuti delle future intese a tale livello, le parti ritengono opportuno sviluppare il confronto su tali tematiche a livello aziendale in relazione a:

a) specifiche esigenze di crescita e.sviluppo organizzativo;

b) possibilità di introdurre per i quadri strutture retributive flessibili ed incentivanti.

 

3. Pertanto si individua in questo livello di confronto la sede più adeguata per affrontare le politiche, le tecniche e/o i sistemi che consentano una crescita delle risorse umane coerente con la struttura e la strategia delle singole imprese cooperative.

 

4. Le Associazioni Cooperative e la FLC. in questo contesto, convengono di applicare l’ottavo livello con parametro 250, riconoscendo tale livello nel rispetto della normativa prevista in materia dall’articolo 15 del vigente CCNL

 

5. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 6 e relativa nota a verbale dell’Accordo Integrativo Provinciale del 14/11/1980.

 

 

Articolo 11

INDENNITA’ PROFESSIONALE PER RUOLI CRITICI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE

 

1. Si conviene sull’esigenza di istituire un’indennità professionale per i ruoli critici di produzione e di servizio alla produzione, per i quali si ravvisano difficoltà di reperimento sul mercato..del lavoro e che esprimano livelli elevati di professionalità.

 

2. Si farà riferimento a figure quali, ad esempio: manutentore meccanico, manutentore elettrico, gruista, capo squadra, capo cantiere, tecnico di cantiere e assistente tecnico.

 

3. La loro specifica individuazione nell’organizzazione produttiva e le conseguenti soluzioni sul piano retributivo saranno oggetto di specifici incontri tra le parti a livello aziendale.

 

4. L’applicazione dovrà tener conto delle indennità già erogate a tale scopo a livello aziendale, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

 

5. La suddetta indennità potrà essere assorbita in caso di passaggio a livello superiore, nonché rivista in caso di cambiamento di ruolo.

 

 

Articolo 12

ORARIO Dl LAVORO E FLESSIBILITÀ

 

1. Movimento Cooperativo e FLC ritengono che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività per l'impresa si realizzano anche attraverso un più razionale utilizzo degli impianti e una più corretta rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e la gestione degli orari di lavoro e che, nel contempo, ciò permette alle parti di praticare una politica di difesa dell'occupazione.

 

2. In tale contesto le parti convengono che a livello aziendale possono essere definiti preventivamente, a fronte di grandi lavori, particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'orario flessibile e delle prestazioni straordinarie.

 

3. Formeranno altresì materia di confronto tra le parti a livello aziendale:

a) definizione del calendario annuo di lavoro entro marzo di ogni anno , favorendo il governo delle ferie, delle festività dei riposi in rapporto ai programmi produttivi (per la totalità dei lavoratori, per gruppi omogenei, cantieri o reparti);

b) ampliamento delle ore di apertura dei cantieri e/o degli stabilimenti nell'arco della giornata attraverso orari sfalsati di presenza al lavoro;

c) definire, ove se ne evidenziano le necessità , nuovi regimi di orario diversificati per gruppi omogenei di lavoratori (settori, reparti, squadre...) tali da favorire un migliore utilizzo degli impianti e/o una rapida esecuzione dei lavori.

 

4. Fermo restando, agli effetti legali, l'orario stabilito dalle norme di legge e deroghe relative e fermo restando l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua, si conviene che a decorrere dal 1-10-2000 gli operai maturano il diritto ad usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 108 ore (ridotte a 100 dall’1-1-2001 per effetto del ripristino della festività del 2 giugno), di cui 92 ore in misura di un'ora ogni 19 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato e per le ulteriori 16 ore (ridotte a 8 dall’1-1-2001 per effetto del ripristino della festività del 2 giugno) viene utilizzato il trattamento economico spettante per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre (dall’1-1-2001 soltanto per il 4 novembre).

 

5. Dall’1-1-2003 il monte ore annuo di permessi individuali per gli impiegati è pari a 100 ore.

 

6. Il monte ore di cui sopra è comprensivo di quattro ore aggiuntive previste dall'accordo integrativo del 16/7/1986.

 

7. A livello aziendale, previo accordo tra Direzione aziendale, RSU e FLC, potrà essere concordato un diverso utilizzo dei permessi, nel limite massimo di 60 ore annue, purché nel corso dell'anno e rispettando una fruibilità comunque collettiva.

 

8. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme dell'art. 46 del CCNL così come modificato dall’art. 46bis del CCNL.

 

9. Al fine di consentire un normale utilizzo delle risorse produttive e nell'intento di adottare una politica di difesa dell'occupazione è consentito alle cooperative di effettuare 20 ore di lavoro straordinario , fino ad un massimo di 45 ore settimanali.

 

10. Tale maggior orario contrattuale, a parziale deroga di quanto previsto dall'articoli 59 e 90 del vigente CCNL, sarà retribuito con una maggiorazione pari al 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui agli stessi articoli 59 e 90.

 

11. Si conviene altresì che le cooperative potranno usufruire di un maggior orario di lavoro supplementare o straordinario, da concordarsi aziendalmente e dopo un esame congiunto tra Consiglio di Amministrazione e Consiglio dei Delegati, che avrà come riferimento le esigenze tecnico produttive ed organizzative.

 

12. Le parti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica per lo studio di una eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell'orario di lavoro.

 

 

Articolo 13

RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE PER FERIE, FESTIV1TA’ DEL 2/6 E 4/11, RIDUZIONE ORARIO Dl LAVORO E PERMESSI, GRATIFICA NATALIZIA

 

1. Si conferma che la sola percentuale di accantonamento a carico della Cooperativa è quella prevista per la gratifica natalizia di cui agli articoli 56 e 58 del CCNL: essa è pari al 10% fermi restando i criteri e le modalità di calcolo propri della suddetta percentuale e che l'accantonamento continua ad essere operato presso la cooperativa per tutto il personale socio e ausiliario. La citata percentuale continua ad essere computata su:

- ore ordinarie lavorate

- festività di cui all'articolo 57 del CCNL, ivi compresa l'Epifania

- ferie godute

- malattia, infortunio, gravidanza, puerperio (solo per il periodo di assenza obbligatoria) per le quote non a carico degli istituti previdenziali ed assistenziali, e per le eventuali quote a carico della Cassa Edili della attuale applicazione delle norme sul trattamento economico spettante in caso di assenza per i motivi sopra citati.

 

2. Al fine di corrispondere ai lavoratori l'accantonamento del 10% non oltre il 20 dicembre di ogni anno, si conviene di continuare a tener conto del periodo 1 dicembre 30 novembre dell'anno successivo per la maturazione della gratifica natalizia.

 

3. A decorrere dall'1/1/1981, le cooperative corrisponderanno direttamente e contestualmente con il salario del mese di godimento gli importi relativi ai permessi ed alle festività del 2/6 e del 4/11 di cui agli articoli 46, 46bis e 57 del CCNL salvo quanto previsto dall'articolo 12 punto 4 del presente accordo.

 

4. Gli istituti contrattuali di cui al comma precedente sono retribuiti con gli elementi della retribuzione previsti al punto 3 dell'articolo 64 del CCNL, compresi eventuali superminimi collettivi.

 

5. In relazione a quanto previsto dalla Legge 336/2000, a decorrere dall’anno 2001 è stata ripristinata la festività del 2 giugno. Pertanto agli operai in forza dovrà essere corrisposta la retribuzione pari a 8 ore di retribuzione (o al minor orario di lavoro individuale in caso di lavoro a tempo parziale) oltre, per le cooperative obbligate, al relativo accantonamento Cassa edili e la relativa contribuzione. L’importo erogato dovrà essere recuperato dall’accantonamento stesso relativo al singolo operaio.

 

6. In occasione del godimento della festività del 2 giugno, agli impiegati in forza dovrà essere corrisposto il trattamento per la festività infrasettimanale. Se la festività coincide con il sabato non spetta nessun trattamento sostitutivo, in quanto già compreso nella normale retribuzione mensile. Se il 2 giugno cade in domenica, in aggiunta alla normale retribuzione mensile sarà corrisposto 1/25 della retribuzione.

 

7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i permessi individuali vengono retribuiti con il salario in vigore all'atto della risoluzione .

 

8. I permessi maturati e non usufruiti alla data del 31/12 di ogni anno non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato godimento sarà corrisposto il relativo trattamento economico.

 

 

Articolo 14

PAGAMENTO GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUÌ

 

1. Le parti convengono sulla necessità di armonizzare i trattamenti in materia di gratifica natalizia e riposi annui.

 

2. Pertanto, così come previsto dall’articolo 58 del CCNL, a decorrere dall’1/4/1998 tutte le cooperative non aderenti alle Associazioni cooperative provinciali firmatarie del presente Accordo , anche se già iscritte alla Cassa Edili ed Affini, sono tenute a versare alla stessa Cassa a

titolo di accantonamento le seguenti percentuali:

 

 

 

Lorde

Nette

Gratifica natalizia

10,000%

7,83%

Riposi annui e compensativi

6,075%

4,75%

Totale

16,075%

12,58%

 

3. Alla presente normativa si applicano gli accordi provinciali e i regolamenti attuativi in vigore presso la Cassa Edili ed Affini.

 

4. Restano in vigore le precedenti disposizioni per le cooperative che dimostrino, sulla base di documentazione delle relative casse, di essere tenute in tutto o in parte,all’accantonamento.

 

5. Con la stessa decorrenza le imprese di cui al presente articolo non sono tenute al versamento del contributo per mancato accantonamento pari allo 0,65%.

 

 

Articolo 15

FERIE

 

1. Si conviene che il periodo di godimento delle ferie, tenuto conto delle esigenze di servizio, sia concordato tra la Cooperativa e la RSU di norma entro il mese di marzo di ogni anno e possibilmente scaglionato nel corso dell’intero anno.

 

2. Ogni lavoratore può godere di un periodo minimo consecutive di ferie di due settimane e massimo di tre.

 

3. Il godimento della quarta settimana avverrà durante il periodo invernale.

 

4. La Cooperativa dal 1/1/1981 corrisponderà direttamente l’importo relativo alle ferie fruite dai lavoratori e contestualmente col salario del mese di godimento.

 

5. Le ferie sono retribuite con la corresponsione degli emolumenti di cui ai punto 3) dell’art. 64 del CCNL, compresi eventuali superminimi collettivi.

 

6. I giorni previsti al punto 3 dell’articolo 57 del CCNL non sono imputabili come ferie e comportano il corrispondente prolungamento del periodo feriale.

 

7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta al lavoratore il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati, con il salario in vigore al momento della risoluzione del rapporto.

 

8. A parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 55 del C.C.N.L. si conviene che la frazione di mese superiore ai 15 giorni sia considerata, dal 1/1/1981, come mese intero.

 

 

9. Il periodo di maturazione delle ferie va dal 1/1 al 31/12, e le ferie residue vanno godute entro il mese di giugno del secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione (ad esempio le ferie non godute, maturate nell’anno 2000 devono essere usufruite entri il 30/6/2004).

 

Nota a verbale

Le ore di ferie, godute e non godute, non vengono conteggiate dalla Cassa Edili né ai fini della maturazione del diritto alla prestazione prevista dal regolamento per l’anzianità professionale edile e della conseguente liquidazione.

Sugli importi corrisposti q titolo di ferie sia godute che non godute non sono dovute le contribuzioni Cassa Edili, anzianità professionale edile e Scuola Edili.

 

 

Articolo16

INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE

 

1. In attuazione dell’articolo 6 del CCNL l’indennità territoriale di settore per gli operai resta fissata negli importi in atto e precisamente nelle seguenti misure e mensili:

 

livello

importo £

importo E.

374.700

193,52

324.670

167,68

288.685

149,09

263.780

136,23

235.460

121,60

204.800

105,77

 

 

                                                                Articolo 17

PREMIO DI PRODUZIONE

 

1. In attuazione dell’articolo 6 del CCNL il premio di produzione di settore per gli impiegati resta fissato negli importi in atto e precisamente nelle seguenti misure mensili:

 

livello

importo £

importo E.

447.500

231,11

401.900

207,56

348.450

179,96

301.420

155,67

267.985

138,40

244.655

126,35

215.210

111,15

 

 

Articolo 18

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (OPERAI E IMPIEGATI)

 

1. In attuazione dell’articolo 6 lettera d) del CCNL 9/2/02 e degli accordi 23/4/97 e 24/2/98 viene istituito l’elemento economico territoriale determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 93 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 97 n.67 convertito nella legge 23 maggio 97, n.135.

 

2. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale per  le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell’andamento congiunturale del settore nonché dei seguenti ulteriori indicatori relativamente alla provincia di Modena:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alle Casse Edili della provincia di Modena e monte salari relativo;

- numero di ore complessivamente denunciate alle Casse Edili dagli operai addenti;

- numero ed importo complessivo dei bandi degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

- numero  complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

 

3. In relazione i quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) per il 2003, e negli importi lordi di cui alla colonna 6) per l’anno 2004).

 

4. L’EET sarà corrisposto in acconti mensili per gli impiegati a far data dall’1/1/2003, di cui alla colonna 4) e dall’1/1/2004 colonna 7); in acconti orari per gli operai a far data dall’1/1/2003 di cui alle colonne 5) e 8).

 

1

2

anno 2003

anno 2004

3

4

5

6

7

8

liv.

categorie

anno 

mese

ora

anno  

mese

ora

8

impiegati

2053,34

146,67

//

2515,35

179,67

//

7

impiegati

1724,80

123,20

//

2112,88

150,92

//

6

impiegati

1478,40

105,60

//

1811,04

129,36

//

6

operai

1552,53

//

0,75

1552,53

//

0,75

5

impiegati

1256,66

89,76

//

1539,40

109,96

//

5

operai

1319,49

//

0,64

1319,49

//

0,64

4

impiegati

1121,12

80,08

//

1373,37

98,10

//

4

operai

1177,18

//

0,57

1177,18

//

0,57

3

impiegati

1043,12

74,51

//

1277,82

91,27

//

3

operai

1095,28

//

0,53

1095,28

//

0,53

2

impiegati

936,34

66,88

//

1147,01

81,93

//

2

operai

983,15

//

0,47

983,15

//

0,47

1

impiegati

821,34

58,67

//

1006,15

71,87

//

1

operai

862,41

//

0,42

862,41

//

0,42

 

5. Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l’idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell’elemento economico stesso.

 

6. Le parti si danno atto che l’EET è definito sul presupposto dell’applicazione della L.23/5/97 n.135 in quanto la struttura è coerente con quanto previsto dalla legge stessa.

 

7. Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto provinciale del 27/03/1998.

 

 

Articolo 19

TRASPORTO (CASA-LAVORO)

 

1. Il contributo per il trasporto compete, al verificarsi delle sotto riportate condizioni congiunte:

- il cantiere o la sede di ritrovo, deve essere nel comune di assunzione del lavoratore;

- il cantiere o la sede di ritrovo deve distare ad oltre 5Km dalla residenza o dimora abituale del lavoratore;

 

2. Il variare delle condizioni di cui sopra deve essere comunicato all’azienda entro il mese successivo alla variazione.

 

3. Ai lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico, nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o il luogo di lavoro, possono essere raggiunti senza grave disagio, la misura del contributo è ragguagliata al costo dell’abbonamento mensile.

 

4. Il contributo non è dovuto nei casi in cui l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.

 

5. Il contributo verrà erogato solo per le giornate di effettiva percorrenza della distanza, da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o di proprietà del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.

 

6. Detto contributo non compete agli operai in trasferta per i quali si applica l’articolo 20 del presente contratto integrativo.

 

7. Se quanto previsto ai commi 3 e 4, non si realizza, ai lavoratori verrà corrisposta, a decorrere dall’1/1/2003, un contributo nelle seguenti misure giornaliere:

 

Percorrenza di sola andata

Importo

Oltre 5 e fino a 10 km

1,05

Oltre 10 e fino a 15 km

1,75

Oltre 15 e fino a 20 km

2,45

Oltre 20 e fino a 25 km

3,15

Oltre 25 e fino a 30 km

3,85

Oltre 30 e fino a 35 km

4,55

Oltre 35 e fino a 40 km

5,25

Oltre 40 e fino a 45 km

5,95

Oltre 45

6,65

 

8. Nel caso che il mezzo della cooperativa parta dalla sede della cooperativa o da un altro punto di ritrovo, per la distanza abitazione del lavoratore – punto di partenza del mezzo si applicano i criteri di cui al comma 7.

 

9. La normativa di cui sopra si applica anche al personale impiegatizio, prendendosi a riferimento la distanza casa-cantiere o casa-sede della cooperativa a seconda del normale luogo di prestazione dell’attività;

 

10. Sono fatti salvi i trattamenti, superiori deliberati e corrisposti a livello aziendale.

 

11. In relazione a quanto previsto dal presente articolo le parti potranno rideterminare la materia a livello aziendale.

 

 

 

 

 

Articolo 20

TRASFERTA

 

1. La diaria di trasferta di cui all’articolo 61 del CCNL compete ai lavoratori, soci e ausiliari, con qualifica operaia nelle seguenti misure e modalità a decorrere dalle date sottoindicate:

- il lavoratore è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto o successivamente trasferito.

-Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

-Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto , si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.

 

2. Ai lavoratori in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del recupero dell’inflazione e di quella programmata fino al 31/12/2005, nelle seguenti misure:

 

 

Dall’1/1/2003

Dall’1/7/2004

a) cantiere situato fuori dal comune fino a km. 15

0,74

0,78

b) cantiere situato fuori dal comune oltre   km. 15

1,87

1,98

c) cantiere situato fuori dal comune oltre   km. 20

3,81

4,01

d) cantiere situato fuori dal comune oltre   km. 30

4,72

4,98

e) cantiere situato fuori dal comune oltre   km. 50

6,59

6,95

La diaria di cui al presente articolo non è cumulabile per fasce chilometriche.

 

3. Il lavoratore che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro entro l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

 

4. Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sui cantiere.

 

5. Fermo restando il rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute, al lavoratore in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di mense sociali o convenzionate  verrà riconosciuto il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite del costo del pasto convenzionato CIR; l’eccedenza è a carico del lavoratore.

 

6. I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfettario a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

 

7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le parti potranno rideterminare la materia a livello aziendale.

 

8. Per quanto non previsto dal presente articolo restano immutate le disposizioni di cui all’articolo 61 del CCNL.

 

9. Le parti concordano che alla trasferta regolata dall’articolo 61 del CCNL 9/2/2000 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del DLGS 314/1997.

 

 

 

Articolo 21

MENSA

 

1. Il    diritto al godimento della mensa compete a tutti i lavoratori sulla base della seguente normativa:

a) Le cooperative sono impegnate a fornire in tutti i cantieri o luoghi di lavoro il pasto del mezzogiorno attraverso mense sociali oppure strutture diverse convenzionate qualora non sia possibile l’utilizzo di mense sociali.

b) Tale condizione deve intendersi applicabile pertanto ai lavoratori cui non sia applicabile quanto previsto in materia di trasferta.

c) Ricorrendo tale condizione il costo del pasto a carico della cooperativa è pari al 90% del costo del pasto convenzionato, a decorrere dal 1/1/2003. Il restante 10% resterà a carico del lavoratore.

d) Qualora la cooperativa non possa garantire il servizio mensa come sopra definito, ai lavoratori compete una indennità sostitutiva pari a euro 2,50 giornaliere a decorrere dal 1/1/2003.

 

2. Detta indennità sostitutiva non compete:

- per le giornate di assenza dal lavoro, indipendentemente dalla causa dell’assenza;

- qualora la presenza al lavoro non superi nella giornata 3 ore, o comunque non possano far valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo;

- qualora il lavoratore, pur essendo garantito il servizio del pasto del mezzogiorno, per qualsiasi motivo non ne usufruisca.

 

3. Tale importo non concorre a determinare l’imponibile retributivo su cui calcolare la percentuale di cui all’articolo 58 del CCNL.

 

4. Le concrete modalità dì attuazione del servizio mensa verranno definite a livello aziendale.

 

5. Restano valide le condizioni più favorevoli per i lavoratori concordate a livello aziendale a fronte di situazioni particolari.

 

 

Articolo 22

DIRITTO ALLO STUDIO

 

1. Al personale che partecipa ai corsi previsti dall’articolo 27, regolamentazione comune, del CCNL, vengono retribuite le ore di lavoro perdute contestualmente con il salario del mese, con recupero del relativo importo da parte delle Cooperative sui dovuti alla Cassa Edili.

 

2. Ad integrazione e migliore chiarimento delle norme contenute nel citato articolo 27, si concorda che le 150 ore sono utilizzabili solo per corsi di studio che si svolgono durante l’orario e per le ore di lavoro effettivamente perdute che coincidono con le ore di lezione, e che non sono cumulabili con le agevolazioni previste per i lavoratori studenti

 

3. La Cassa Edili provvederà ad integrare il regolamento delle prestazioni con quanto previsto al primo comma.

 

 

Articolo 23

INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

1. In relazione all’articolo 63 del C.C.N.L. si conviene che:

a) i lavoratori che prestano la loro opera ad un’altitudine superiore ai mt. 1500 avranno diritto ad una. maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore;

b) nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad una altitudine superiore ai mt. 1500, i lavoratori medesimi avranno diritto all’alloggio gratuito nonché al vitto;

c) il vitto non competerà al lavoratori suddetti qualora l’impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere, sempre che la durata complessiva del viaggio non superi al giorno le due ore.

 

 

Articolo 24

ATTREZZI DA LAVORO

 

1. Il lavoratore non è tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro munito di attrezzi di lavoro.

 

2. In caso di diversa disposizione da parte della direzione dell’azienda la stessa e tenuta a concordare, unitamente alla RSU, una indennità economica da concordarsi a titolo di deperimento attrezzi.

 

                                                                                                             

Articolo 25

ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

1. Con riferimento ed in applicazione di quanto previsto dall’articolo 69 del CCNL, il contributo dovuto dalle cooperative a titolo di anzianità professionale edile (APE e APES) è fissato dall’1/3/1998 nella misura del 5,60%.

 

2. Il contributo deve essere versato a cura della cooperativa alla Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena alla quale sono affidate , in gestione separate , i compiti di contabilizzazione e amministrazione delle somme incassate secondo le finalità previste dal citato articolo 69 e dal regolamento allegato al CCNL.

                                                                      

                                                                      

Articolo 26

CASSA EDILI ED AFFINI

 

1. Il contributo per la Cassa Edili, a parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 73 del CCNL, viene fissato nella misura percentuale sotto elencata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’articolo 64 del CCNL, compresi eventuali superminimi collettivi.

 

2. La quota di contributo a carico del lavoratore deve essere trattenuta dalla Cooperativa sul salario di ogni periodo di paga. Detta trattenuta dovrà essere devoluta dalla Cooperativa alla Cassa Edili ed Affini mediante versamento posticipato mensile sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico del lavoratore, con le modalità fissate dal Regolamento della citata Cassa Edili.

 

3. Al fine di esemplificare ed agevolare le operazioni di versamento, alla Cassa Edili ed Affini dei contributi complessivamente dovuti da parte delle aziende per gli istituti contrattualmente previsti, si conviene che le medesime effettuino un unico versamento complessivo riferito al salario di cui sopra e su tutte le ore di lavoro ordinarie, e sul trattamento per le festività previste al punto 3 dell’articolo 57 del CCNL.

 

4. La Cassa Edili ed Affini provvederà, conseguentemente, a ripartire tra i diversi titoli i contributi riscossi dalle aziende. La normativa di cui all’articolo 20 dell’accordo integrativo del 14/11/1980 è successivamente stata modificata dagli accordi di cui all’allegato A pertanto l’importo percentuale dei contributi complessivamente dovuti alla Cassa Edili ed Affini da parte delle Cooperative è pari al  8,78% a decorrere dal 1/3/1998 e cosi ripartito:

2,43% per il contributo Cassa Edili, di cui lo 0,40 a carico del lavoratore;

5,60% per anzianità professionale edile;

0,50% per scuola edile e CTP;

0,65% contributo cooperativo mancato accantonamento.

 

5. Le parti si impegnano:

- a procedere ad una revisione e ammodernamento dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edili in modo più adeguato alle esigenze dei lavoratori e alle prospettive di evoluzione del settore;

- a determinare precise condizioni di riferimento per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva delle imprese iscritte.

 

 

Articolo 27

INDENNITA’ STESA BITUME

 

1. Ai lavoratori addetti alla mansione di stesa del bitume è riconosciuta a decorrere dal 1/7/1994 una maggiorazione del 10% calcolata sulla paga oraria compresi dei seguenti elementi: paga base, contingenza e indennità territoriale di settore.

 

 

Articolo 28

CIRCOLAZIONE STRADALE CON MEZZI AZIENDALI

 

1. Nei casi di sospensione della patente di guida durante l’esecuzione del lavoro a cui il lavoratore è stato comandato, la cooperativa dovrà adibire il lavoratore a lavori e a mansioni all’interno dell’azienda che non abbisognano della patente.

 

2. Il lavoratore conserverà in ogni caso la qualifica posseduta all’atto dell’evento, per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente.

 

3. Nel caso di trasporti per uso aziendale, la cooperativa è tenuta a fornire i mezzi meccanici in regola con le norme di legge nazionali e comunitarie previste per la circolazione stradale.

 

4. Resta inteso che in caso di colpa grave, accertata in giudizio, si procederà a norma di legge e di contratto.

 

 

Articolo 29

DIRITTI SINDACALI

 

1. Le parti concordano sulla costituzione in C.E. di un osservatorio che verifichi l’utilizzo da parte dei lavoratori dei diritti sindacali (assemblee, permessi sindacali). Tale osservatorio avrà caratteristica sperimentale.

 

 

 

 

 

Articolo 30

NORME Dl RICHIAMO

 

1. Il presente accordo costituisce il testo unico delle intese sino ad ora realizzate e pertanto esso identifica la totalità delle norme applicabili, ad esclusione di quelle sugli Enti paritetici che si intendono recepite quale parte integrante del presente accordo. Restano ferme, le disposizioni contenute nell’articolo 16 “Regolamentazione dell’apprendistato” dell’accordo 6/12/1977, e nel primo punto dell’accordo del 10/7/1981. Le parti si impegnano ad affrontare la materia alla luce delle novità normative nel frattempo intercorse.

 

 

Articolo 31

DECORRENZA E DURATA

 

1. Il presente Accordo Provinciale integrativo decorre dal 1/1/2002, salve le diverse decorrenze specificatamente previste in singoli articoli, ed avrà durata fino al 31/12/2005.

 

2. Per quanto non espressamente modificato dal presente accordo, valgono gli accordi precedenti.

 

3. Copia del presente accordo verrà inviata alle Casse Edili ed Affini per i conseguenti adempimenti.

 

Letto e sottoscritto;

 

 

LEGA PROVINCIALE COOPERATIVE                               FILLEA-CGIL

 

 

 

CONFCOOPERATIVE-UNIONE PROVINCIALE                FILCA-CISL

 

 

 

A.G.C.I.                                                                                 FeNEAL-UIL