CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE

 

 DEL C.C.N.L. 15 GIUGNO 2000 ARTIGIANI EDILI PER IL SETTORE DELL’ARTIGIANATO EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA

 

ANAEPA-CGIA-LAPAM

 

  

 

 

FEBBRAIO 2003

 

Modena oggi 28 Febbraio 2003

 

 

Tra

 

L’ANAEPA-CGIA-LAPAM, rappresentata dai signori Tiraboschi Tulio e Prandi Maurizio

 

e

 

La F.L.C. (Federazione Lavoratori delle Costruzioni) di Modena, nelle persone dei signori Bassoli Stefano, Solmi Bruno, Chiatto Domenico e una delegazione composta dai signori, Bretta Mauro, D’Acunto Silvio, Giorni Franco, Zanboni Cinzia.

 

Si è stipulato il presente

 

ACCORDO

 

Collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. del 15 Giugno 2000 Artigianato Edili , da far valere per tutti i dipendenti delle aziende dell’artigianato edili ed affini della provincia di Modena

 

 

 

 

PREMESSA

 

 

Le parti pur nell’ambito delle rispettive autonomie, ferme restando le intese esistenti ai vari livelli in tema di informazioni e confronto, convenendo sulla esigenza di determinare ulteriori momenti di verifica e monitoraggio sull’andamento del settore, sugli appalti e condizioni di aggiudicazioni, che unitamente ai dati forniti dalle Casse Edili, costituiscano strumenti al servizio delle parti stesse, tali da consentire una concreta lotta al lavoro nero, alla evasione contributiva, alla concorrenza sleale, alle logiche del massimo ribasso, a prescindere dalla qualità, favorendo al contempo le imprese che si attengono al rispetto delle norme contrattuali e di legge, concordando di attivarsi al fine di realizzare procedure e strumenti congiunti di valutazione ed intervento in merito.

A tal fine si conviene di realizzare un sistema di monitoraggio compiuto attraverso il sistema degli enti bilaterali, che sia a livello regionale che articolate a livello dei singoli territori.

In tale ambito sarà possibile verificare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari al fine della determinazione conferma degli E.E.T.

 

 

Art. 1 RELAZIONI

 

 

Ferma restandol’autonomia delle parti si conviene che, su richiesta  anche di una sola delle parti, a fronte di contenziosi o situazioni di conflittualità che si determinassero, possono attivarsi a livello regionale momenti di confronto specifico atti a ricercare possibili soluzioni, ciò anche al fine di mantenere il governo delle problematiche di settore all’interno del settore stesso.

 

 

Art. 2 LAVORO NERO

 

 

Visto il grave fenomeno di disgregazione del settore edile e della concorrenza sleale sui costi derivanti da imprese irregolari e dalla illegalità in aumento anche nella regione Emilia Romagna, le parti si impegnano a rispondere a questi gravi rischi, anche tramite l’utilizzo degli Enti Paritetici territoriali.

Il lavoro sommerso, irregolare, deve essere considerato una emergenza della nostra Regione, infatti sulla economia di diverse zone gravano situazioni che rendono problematica la vita di diverse imprese regolari.

Qualora vengano evidenziate, dalle parti firmatarie, anomalie che pregiudicano l’occupazione, o lo svolgimento di attività regolari, queste si attiveranno attraverso gli istituti, Cassa Edili o Enti Locali per intervenire sulle situazioni createsi.

La individuazione di azioni da proporre alla Regione, agli Enti Locali, Istituti o Casse Edili, potrà essere avanzata dalle associazioni firmatarie congiuntamente o anche singolarmente.

 

 

Art. 3 APPALTI PUBBLICI

 

 

Visto l’impegno delle parti per La regolarità del settore contro il lavoro e la concorrenza sleale; visto la necessità delle OO,AA e delle OO.SS. di conoscere preventivamente sia i lavori pubblici che andranno in appalto, che le concessioni private e monitorare le loro condizioni di appalti, i volumi di lavoro per tipologia e comparto produttivo per aree geografiche per stazione appaltante, per imprese aggiudicatarie e relativi subappalti; viste le iniziative in corso nelle diverse realtà con le prefetture, gli Enti pubblici e le Casse Edili; vista la necessità che tutte le informazioni dei lavori pubblici e privati, dai punti di raccolta provinciali convergano a livello regionale razionalizzati e coordinati; il tutto al fine di consentire alle parti sociali contraenti di innestare dinamiche di controllo e orientamento positivo del settore attraverso periodici confronti.

In tale ambito Le parti concordano sulla opportunità di’ collaborazione con Osservatori promossi nelle province o a livello regionale, da utilizzare quale contributo mirato da realizzare contro le irregolarità degli appalti.

 

 

Art. 4 COTTIMISMO

 

 

Si riconosce alla R,S.U. o alle organizzazioni sindacali territoriali, il diritto di intervenire nei confrontI dell’Impresa per il rispetto del C.C.N.L. e dell’Integrativo Provinciale.

 

 

Art. 5 CASSA EDILE

 

 

Il contributo Cassa Edili è confermato nella misura.del 2,20 % di cui 1,80 % a carico del datore di lavoro e lo 0,40 % a carico del lavoratore, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art 43 del cc.n,l. 15 Giugno 2000.

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica annuale in relazione al contributo di cui sopra.

 

Le parti si impegnano a procedere ad una revisione ed ammodernamento dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edili in modo più adeguato alle esigenze dei lavoratori, auspicando, che in tale occasione,si realizzi quanto definito nel Protocollo di intesa del 18 Dicembre 1998.

Le parti si impegnano a determinare precise condizioni di riferimento per il rilascio della certificazione di regolarità delle imprese iscritte.

 

 

Art. 6 OSSERVATORIO

 

 

Si conviene di istituire in tutte le Casse Edili Artigiane un punto di osservazione al fine dI costituire un Osservatorio Regionale.

L’osservatorio potrà avvalersi del rapporto con centri regionali e provinciali, con Università, con Istituti, con il QUASCO, con la Camera di Commercio.

Il fine deve essere quello di avere a disposizione indagini congiunturali, informazioni statistiche sulla attività edilizia, sulle varie realtà produttive e occupazionali; va raccordato con lo scopo di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle norme, oltre alla fondamentale esigenza di orientare e verificare l’andamento delle gare di appalto e l’assegnazione delle opere.

 

 

Art. 7 INQUADRAMENTO

 

 

Fermo restando l’attuale sistema di classificazione professionale, si concorda che i lavoratori assunti e inquadrati al 1 Livello saranno immessi in percorsi di arricchimento professionale, che gli consenta dopo un periodo di 12 mesi di verificare i presupposti per l’acquisizione del 2° Livello. Fermo restando che la disciplina delle categorie e delle qualifiche potrà essere oggetto di accordi a livello nazionale, le parti concordano di adeguarsi a quanto eventualmente pattuito in tale sede.

L’impresa favorirà nel contempo una concreta e autonoma formazione per il lavoratore, anche seguendo percorsi formativi che la Scuola Edili proporrà.

 

Le parti si impegnano inoltre a promuovere presso la Scuola Edili ed affini la realizzazione di specifici corsi di specializzazione.

 

 

Art. 8 MENSA

 

 

Confermando quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.

 

Tale condizione deve intendersi applicabile pertanto ai lavoratori cui non sia applicabile quanto previsto in materia di trasferta.

 

Ricorrendo tale condizione, l’impresa concorrerà mensilmente al costo del pasto nella misura del 90% per ogni pasto consumato. Il restante 10% permarrà a carico del lavoratore.

 

Ove non sia possibile l’utilizzazione del servizio mensa, l’impresa provvederà a corrispondere un’ indennità sostitutiva giornaliera pari a € 2,00 (due/00).

 

In ogni caso l’indennità sostitutiva non compete a quei lavoratori che:

 

·        Prestando la propria opera in luogo nel quale sia reso disponibile dall’impresa il servizio mensa fornito per il tramite di centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate, rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto.

La rinuncia del servizio e la sua eventuale revoca, deve essere formalizzata alla impresa.

·        Prestando la propria opera in luogo non fornito dal servizio, vi abbiano in precedenza rinunciato ricorrendo l’ipotesi di cui al punto precedente

·        Non possano far valere almeno 4 ore d’effettiva presenza al lavoro, salva la condizione, che il mancato raggiungimento delle 4 ore, non sia imputabile al lavoratore.

 

Tale importo non concorre a determinare l’imponibile retributivo su cui calcolare la percentuale di cui all’articolo 22 del C.C.N.L. 15 GIUGNO 2000.

 

 

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

 

Le parti contraenti concordano altresì di verificare l’effettivo andamento dell’istituto come sopra definito, impegnandosi sin d’ora a rendere sempre più accessibile il servizio, con conseguente eliminazione dell’indennità sostitutiva che, per il suo specifico fine, non potrà comunque essere conglobata nella retribuzione mensile.

 

 

Art. 9 ORARIO DI LAVORO

 

 

Si ha ragione di ritenere che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di qualità per l’impresa e per i lavoratori si realizzano anche attraverso una razionale organizzazione del cantiere e una più completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari di lavoro nell’ambito di una politica di difesa dell’occupazione.

 

In tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell’azienda possono essere definiti preventivamente a fronte di necessità, particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di regimi d’orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dell’orario flessibile e delle prestazioni straordinarie.

 

È confermato, agli effetti legali, l'orario stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.

 

Viene confermato inoltre l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

 

Dal 1° ottobre 2000 è abrogata l'effettuazione dell'orario contrattuale di 35 ore settimanali nei tre mesi invernali.

 

Dal 1° gennaio 2003 gli operai maturano il diritto ad usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per complessive 100 ore; di cui 88 ore previste dall'art.7 del ccnl 15 giugno 2000, ulteriori 12 ore utilizzando il trattamento economico spettante per la festività soppressa del 4 novembre pari a 8 ore, integrate da ulteriori 4 ore a carico del Datore di lavoro.

 

Su richiesta delle parti potranno essere pattuiti periodi d’utilizzo collettivo dei permessi individuali, nella misura massima di 60 ore annue attraverso accordi in sede sindacale.

 

In deroga a quanto previsto all'art. 7, 6° comma del C.C.N.L. 15 giugno 2000 si conferma l'accantonamento in Cassa Edile dei permessi individuali, e della ex festività del 4 novembre nella misura del 6,075%.

 

In occasione della fruizione dei permessi individuali è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico per le ore di permesso maturate e godute. L'anticipazione sarà effettuata anche quando l'importo della anticipazione supera l'importo da accantonare alla Cassa Edili, purché vi sia capienza nell'importo complessivo già accantonato per il singolo lavoratore. In caso contrario se il datore di lavoro anticipa al lavoratore un importo superiore, ne risponderà direttamente e la Cassa Edili potrà rettificare l'importo delle anticipazioni dichiarate o rivalersi nei suoi confronti.

 

Dal 1° gennaio 2003, resta confermato l’elevazione del monte ore di permessi individuali degli impiegati di un pacchetto di 12 ore, ciò in quanto andranno a far cumulo la festività del 4 novembre nonché le 4 ore di ulteriore riduzione per complessive 100 annue.

 

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica per lo studio di un’eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell’orario di lavoro.

 

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme previste dal C.C.N.L. 15 giugno 2000.

 

 

Art. 10 ACCANTONAMENTO CASSA EDILI

 

 

In deroga all’ articolo 22 del CCNL 15 giugno 2000 la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile resta fissata nella misura complessiva del 16,075%, di cui il 10% a titolo di gratifica natalizia, il 6,075% a titolo permessi individuali e ex festività del 4 novembre.

 

In occasione della ricorrenza della festività del 2 giugno, ai dipendenti in forza dovrà essere corrisposto il trattamento economico previsto a norma di legge per le festività, nella misura di 8 ore, più il relativo accantonamento in Cassa Edili.

L'importo erogato, dovrà essere recuperato dall'accantonamento stesso relativo al singolo operaio.

 

A chiarimento del trattamento economico previsto per le ferie dal successivo articolo 28, si pre­cisa quanto segue:

 

·      sugli importi corrisposti a titolo di ferie l'impresa provvederà all'accan­tonamento presso la Cassa Edili della percentuale del 10% relativo alla gratifica natalizia.

·      In caso di ferie maturate ma non godute, entro l'anno di competenza, perché lavorate, l'impresa non darà luogo all'accantonamento del 10 % in quanto già accantonato con la normale retribuzione.

·      In caso di ferie maturate ma non godute né lavorate, entro l'anno di competenza, per interruzione del rapporto di lavoro, l'impresa provvederà all'accantonamento del 10% relativo alla gratifica natalizia.

 

 

Art. 11 ENTE SCUOLA E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

 

 

La Scuola Edili, di cui all’art. 40 del CCNL 15/11/91 e istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale:

 

 

•          Costituisce l’organismo con funzione d’Ente Scuola e CTP (Comitato Territoriale Paritetico) già contemplato all’art: .39 del CCNL. del 15/11/91 e regolamentato dall’accordo prov.le del 6/11/90;

•          Promuove ed attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore;

•          Promuove e svolge l’attività formativa in materia di sicurezza.

 

La Scuola edili alla conclusione dei corsi d’addestramento organizzati dalla stessa, rilascia un attestato d’idonèità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell’inquadramento professionale sempre che i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia d’addestramento.

 

Nell’ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell’occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l’opportunItà di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità aziendali. A tal fine si impegnano affinché la Scuola Edili individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e , a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.

 

Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l’Ente Scuola e il CTP svolgeranno la loro attività anche raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extraprovinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.

 

A tal fine la Scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quellI sottoscritti fra le parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse

 

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza viene ridefinito, a far data dal 01/03/98, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edili ed Affini e che sarà versato dalle imprese alla Cassa Edili.

 

Sulla base dell’esigenza di bilancio rispetto alle attività svolte per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale

Art. 12 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

 

 

Nell’ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati e!etti o designati ‘i rappresentanti aziendali alla sicurezza lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacalI dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità attinente al settore.

 

Il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell’inizio delta propria attività ad un caso formativo gestito dal CTP ed a corsi d’aggiornamento.

 

Nelle imprese con più di ‘15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno; nell’impossibilità di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le.parti si incontreranno al fine di valutare l’eventualità di individuarlo nel RSLT compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

 

Per consentire al RSLT lo svolgimento dei propri compiti, a far data dall’01/03/1998 le imprese fino a 15 dipendenti, che hanno optato per il RSLT dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Cassa Edili, in un apposito fondo presso le Casse Edili stesse.

 

La nomina del RLST sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione. dei lavoratori dipendentI delle Imprese edili operanti nel territorio di Modena.

 

 

Art. 13 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (OPERAI E IMPIEGATI)

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003, in attuazione dell’articolo 15, dell'articolo 43 lettera c), dell'articolo 51 del C.C.N.L. 15 giugno 2000 e all'accordo collettivo nazionale del 24 aprile 2002, viene fissato l’elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'accordo nazionale del 24 aprile 2002.

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla provincia di Modena:

 

·        Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili e monte salari relativo;

·        Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse Edili dagli operai addetti;

·        Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

·        Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia.

 

Per quanto riguarda gli indicatori, si fa riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a quello oggetto di valutazione.

 

In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) a far data dal 1/1/2003.

 

L’elemento economico territoriale sarà corrisposto in acconti mensili per gli impiegati e in acconti orari per gli operai.

 

 

 

 

Decorrenza

1° gennaio 2003

 

LIV

Qualifiche

E.E.T.            ANNUO

E.E.T.            MENSILE

E.E.T.            ORARIO

Quadri

1.994,20

142,44

 

 

Impiegati

1.994,20

142,44

 

Impiegati

1.741,32

124,38

 

Impiegati

1.450,65

103,62

 

 

Assist. Tecn. Op.

1.243,42

103,62

0,59895

Impiegati

1.343,48

95,96

 

 

Assist. Tecn. op.

 

 

 

 

Op. altam.spec.

1.151,56

95,96

0,55470

Impiegati

1.256,40

89,74

 

 

Op. special.

1.076,91

89,74

0,51874

Impiegati

1.110,07

79,29

 

 

Operaio qualif.

951,48

79,29

0,45833

Imp.4cat 1°Imp

972,83

69,49

 

 

Op. comune

833,85

69,49

0,40166

           

 

 

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.

 

Le parti si danno atto che l'E.E.T. è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L. 23/5/1997 n.135 in quanto la struttura è coerente con quanto previsto dalla legge stessa.

 

Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto provinciale del 7 aprile 1999.

 


 

Art. 14 Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati).

 

 

In applicazione di quanto previsto dall’ipotesi di accordo nazionale 27/10/95, gli importi corrisposti a titolo di indennità territoriale di settore per il personale operaio e di premio di produzione per il personale impiegatizio, restano congelati nei valori economici in essere alla data del 31 dicembre 1996 e riportati nella tabella che segue.

 

 

LIVELLO

QUALIFICHE

PREMIO PRODUZIONE INDENNITÀ SETTORE

Quadri

195,69

Impiegati

195,69

Impiegati

179,42

Impiegati

149,41

Assist. Tecn. Op.

166,14

Impiegato Assist. tecnico

Impiegato Amministrativo

134,77

Assist. Tecn. op.  

Op. altamente specializzato

151,79

Impiegati

Impiegati diplomati

123,17

123,17

Operaio specializzato

138,93

Impiegati

110,11

Operaio qualificato

123,64

Impiegato 4 cat 1°Imp

94,56

Operaio comune

106,34

 

 

Art. 15 ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

Con riferimento agli accordi nazionali in vigore il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all’anzianità di professionalità edile da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, versato a cura del Datore di Lavoro, alla Cassa Edile ed Affini, alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e d’amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dal citato art. 31, CCNL 15/11/91 dal relativo Regolamento e dagli accordi locali in vigore, è fissato dal 11 marzo 1998 nella misura del 5,60%.

 

Nel rispetto della disciplina nazionale le parti convengono di incontrarsi entro dicembre d’ogni anno per adeguare la misura del contributo APE alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione dell’Istituto, nonché per definire la misura del contributo dell’APE straordinaria in proporzione con il decremento dei coefficienti, compatibilmente alle esigenze della gestione.

 


 

 

Art. 16 TRASPORTO (Casa-Lavoro)

 

 

Il contributo per il trasporto compete al verificarsi delle sotto riportate condizioni congiunte:

 

·        Il cantiere di lavoro o la sede di ritrovo deve essere nel Comune di assunzione del lavoratore;

·        Il cantiere di lavoro o la sede di ritrovo deve distare ad oltre 5 Km dalla residenza o dimora abituale del lavoratore.

 

Il variare della condizione di cui sopra devono essere comunicate all’azienda entro il mese successivo alla variazione.

 

  1. Ai lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico, nei casi in cui la sede aziendale o il luogo di ritrovo o luogo di lavoro, possono essere raggiunti senza grave disagio, la misura del contributo è ragguagliato al costo dell'abbonamento mensile.

 

2.      Il contributo non è dovuto inoltre nei casi in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.

 

Il contributo verrà erogato solo per le giornate di effettiva percorrenza della distanza da parte del lavoratore, con il mezzo pubblico o di proprietà del lavoratore stesso per recarsi al lavoro.

 

Detto contributo non compete ai lavoratori in trasferta per i quali si applica la disciplina prevista all’articolo 17 del presente contratto integrativo.

 

Se quanto previsto ai punti 1) e 2) non si realizza ai lavoratori verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 un contributo nelle seguenti misure:

 

Percorrenza

Giornaliera

Oltre 5 km. e fino a 10 km.

€ 1,16

Oltre 10 fino a 15 km.

€ 1,72

Oltre 15 fino a 20 km.

€ 2,36

Oltre 20 fino a 25 km.

€ 3,00

Oltre 25 fino a 30 km.

€ 3,67

Oltre 30 fino a 35 km.

€ 4,37

Oltre 35 fino a 40 km.

€ 5,06

Oltre 40 fino a 45 km.

€ 5,76

Oltre 45 fino a 50 km. e oltre

€ 6,46

 

 

Art. 17 TRASFERTA

 

 

La diaria di cui all’articolo 25 del C.C.N.L.15 giugno 2000 è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:

 

·        Il lavoratore è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

 

·        Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

 

·        Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.

 

Al lavoratore in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del recupero dell'inflazione e di quelle programmate fino al 31/12/05, nelle seguenti misure:

 

 

Dal 1/1/03

Dal 1/7/04

a)   cantiere situato fuori dal comune fino a

Km. 15

€ 1,25

€ 1,25

b)   cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 15

€ 1,99

€ 2,10

c)   cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 20

€ 3,86

€ 4,07

d)   cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 30

€ 4,83

€ 5,09

e)   cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 50

€ 6,70

€ 7,06

 

La diaria del presente articolo non e’ cumulabile per fasce chilometriche

 

1. Il lavoratore che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

 

2. Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere.

 

3. Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, al lavoratore in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzionati verrà riconosciuto il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite del costo del pasto convenzionato CIR; l’eccedenza resta a carico del lavoratore.

 

4. I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo regolamentati a livello aziendale, si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

 

5. Per quanto non previsto restano immutate le disposizione dell’articolo 25 del C.C.N.L. 15 giugno 2000.

 

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall’articolo 25 del C.C.N.L. 15 giugno 2000 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 314/1997.

 

 

 

 

 

 

NOTA A VERBALE

 

Con riferimento all'accordo nazionale del 24 aprile 2002, ed in particolare a quanto previsto al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del Protocollo Trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente contratto provinciale, alle intese che saranno raggiunte a livello Regionale.

 

 

Art. 18 INDENNITA’ PERFORAZIONE POZZI E PALIFICATORI

 

 

Per gli operai dipendenti da imprese che eseguono attività di perforazione pozzi e palificazione, l’indennità del 7% da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, già in atto localmente nei confronti di tutti i lavoratori, è elevata al 12% per le sole ore di lavoro effettivamente prestate fuori dalla sede dell’impresa.

 

 

Art. 19 INDENNITA’ DI GUIDA

 

 

Per i lavoratori che svolgono le normali mansioni designate dall’impresa, ma hanno rispetto agli altri lavoratori un compito in più e precisamente guidare un mezzo dell’impresa per trasportare altri lavoratori sul posto di lavoro, per distanze superiori a 10 Km, verrà corrisposta una “indennità di guida” di € 1.03 per ogni giorno di guida del mezzo.

 

 

Art. 20 ATTREZZI DA LAVORO E VESTIARIO

 

 

Le imprese favoriranno e sensibilizzeranno, così come previsto dalle norme di legge in vigore, i propri addetti al migliore utilizzo degli strumenti e mezzi atti a salvaguardarne l’incolumità fisica.

Oltre alla dotazione prevista da leggi, decreti o regolamenti a tutti i lavoratori sarà consegnata gratuitamente l’attrezzatura da lavoro, due paia di scarpe da lavoro e un cambio d’abito da lavoro (due capi a scelta del lavoratore, tute o spezzati).

 

 

Art. 21 CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

 

 

Qualora a un lavoratore che ricopra esclusivamente le mansioni di autista venga ritirata la patente, senza che gli si possano imputare inosservanze colpe o corresponsabilità, dovrà essere assegnato compatibilmente con le esigenze dell’azienda, ad altra mansione.

 

Nel caso questo non fosse possibile il lavoratore conserverà il posto di lavoro per un periodo di mesi 6 senza percepire nessun tipo di retribuzione diretta o indiretta.

 

 

 

 

 

Art. 22 ASPETTATlVA

 

 

Periodi di aspettativa oltre a quelli già previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell’impresa ne gravi compromissioni dell’attività produttiva.

 

 

Art. 23 LAVORATORI IMMIGRATI

 

 

Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è’ facoltà dell’azienda su richiesta del singolo lavoratore concedere periodi di aspettativa non retribuita.

 

 

Art. 24 APPRENDISTATO

 

 

Fermo restando i contratti e gli accordi in vigore, le parti convengono che all’apprendista che incorre nei casi di infortunio sul lavoro o extra-lavoro, malattia, malattia professionale, nonché periodi di C.I.G; verrà esteso il trattamento economico già previsto per il personale operaio a carico della Cassa Edili ed Affini di Modena.

 

 

Art. 25 MATERNITÀ

 

 

Le imprese garantiranno l’integrazione al 100% per tutte le addette impiegate e operaie del settore durante il periodo di astensione obbligatoria.

 

 

Art.26 DIRITTI SINDACALI

 

 

In applicazione deL presente contratto si dichiara la disponibilità ad un’opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese associate tesa a creare le condizioni per lo svolgimento dell’assemblea all’interno delle imprese stesse.

 

Si concorda che in Cassa Edili si proceda alla rilevazione dei dati relativi alla fruizione dei diritti sindacali (assemblee, permessi) da parte dei lavoratori. Tale raccolta avrà carattere sperimentale con decorrenza a partire dal 01/04/99.

 

Le parti si incontreranno al termine del primo anno di sperimentazione per verificare i risultati.

 

 

 

 

 

Art. 27 FERIE

 

 

Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in materia, si conviene che il godimento delle ferie sia fissato secondo le seguenti modalità:

 

·        Ai lavoratori licenziati o assunti nel corso dell’anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturata, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.

 

·        Le ferie maturate vanno godute entro giugno del secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione (ad esempio le ferie non godute, maturate nell'anno 2002 devono essere usufruite entro il 30-6-2004).

 

·        Allo scopo di ridurre il più possibile il periodo di chiusura totale dei cantieri, il godimento delle ferie sarà concordato possibilmente scaglionato nel periodo Giugno-Settembre di ogni anno.

 

·        Nelle aziende nelle quali, per ragioni tecniche, non è possibile dar luogo allo scaglionamento delle ferie in un arco più lungo di tempo, dovrà essere garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di ferie di due settimane, da godersi nel mese di Agosto.

 

·        Il periodo massimo consecutivo di ferie di cui ogni singolo lavoratore potrà usufruire, non potrà superare comunque le tre settimane.

 

·        Il godimento della quarta settimana di ferie avverrà durante il periodo invernale.

 

·        I lavoratori che non usufruissero delle tre settimane consecutive di ferie concorderanno con l’azienda il periodo di godimento della terza settimana.

 

Le ferie verranno retribuite dall’azienda direttamente ai lavoratori al momento dell’effettivo godimento, in base alla tariffa vigente.

 

In occasione delle ferie estive di durata non inferiore alle due settimane, su richiesta del lavoratore, l’azienda corrisponderà anticipatamente un acconto del trattamento economico inerente le ferie medesime, fino ad un massimo del 90%.

 

 

Art. 28 INDENNITA’ ALTA MONTAGNA

 

 

I lavoratori che prestano la loro opera ad un’altitudine superiore a metri 1.500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, ex indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

 

Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad un’altitudine superiore ai metri 1.500, i lavoratori medesimi avranno diritto al vitto e all’alloggio gratuito.

 

Il vitto non competerà ai lavoratori suddetti qualora l’impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere sempre che la durata complessiva del viaggio non superi le due ore al giorno.

Art. 29 INDENNITA’ STESA BITUME

 

 

Per lavorazioni richieste in modo continuativo nell’arco della giornata che presentino particolari  insalubrità, limitatamente a lavorazioni costanti di miscelamento a caldo di asfalti colati, malte asfaltiche a caldo, e conseguente stesa del manto bituminoso sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione giornaliera un compenso di € 2,58 per ogni giornata lavorativa a coloro i quali si trovano nelle condizioni predette.

 

 

Art. 30 DECORRENZA E DURATA

 

 

Il presente contratto collettivo provinciale è valido in tutto il territorio della Provincia di Modena a decorrere dal 01/01/2002 e scadrà il 31/12/2005, salvo diverse e specifiche decorrenze previste nei singoli articoli.

 

 

 

 

Modena 28/02/2003

 

 

 

 

Per L’ ANAEPA-CGIA-LAPAM

 

 

 

 

 

 

Per la FILLEA-CGIL

 

 

 

 

 

Per la FILC.A-CISL

 

 

 

 

 

Per la FeNEAL-UIL.