Edili (artigianato)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Modena
Data stipula: 7 aprile 1999

Inizio validità: 1 aprile 1999
Contratto territoriale per la provincia di Modena


Sommario:

- Premessa
- Relazioni
- Lavoro nero
- Subappalto
- Cottimismo
- Cassa Edile
- Osservatorio
- Inquadramento
- Normativa quadri
- Mensa
- Orario di lavoro
- Ente scuola e Comitato Paritetico Territoriale
- Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale
- Elemento Economico Territoriale (operai e impiegati)
- Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati)
- Anzianità professionale edile
- Trasporto (casa-lavoro)
- Trasferta
- Indennità perforazione pozzi e palificatori
- Indennità di guida
- Indennità di mansione
- Attrezzi da lavoro e vestiario
- Conservazione del posto di lavoro
- Aspettativa
- Lavoratori immigrati
- Apprendistato
- Maternità
- Diritti sindacali
- Ferie
- Indennità alta montagna
- Indennità stesa bitume

Il 7 aprile 1999 in Modena

tra

Cna-Assoedili/Anse

e

Filca - Cisl

Feneal-Uil

Fillea-Cgil

è stato stipulato il contratto collettivo provinciale integrativo all'accordo del 27 ottobre 1995 per gli addetti del comparto artigiani e piccole imprese industriali aderenti del settore edili e affini della provincia di Modena.

Premessa

Le parti riconoscono un ruolo importante delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali.

Queste hanno mantenuto i livelli occupazionali seppur nelle difficoltà di mercato e nei periodi di crisi.

Gli intendimenti per una crescita equilibrata delle imprese soprattutto nei livelli occupazionali diventa fattore fondamentale per obiettivi specifici dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle aree urbane, l'immissione delle risorse nel comparto edilizio abitativo e produttivo - commerciale richiede che l'azione sia concertata e che vi sia un impegno comune.

Il patrimonio edilizio si presenta come un elemento e fattore di sviluppo, costituisce un'importante occasione per la qualificazione tecnica del processo edilizio anche in riferimento alle superiori qualità di standard di vivibilità, dell'ambiente urbano e del tessuto sociale. E' opportuno che vengano individuate logiche comuni e strumenti affinché le piccole imprese industriali e l'artigianato non siano escluse dal mercato dei pubblici appalti anche individuando iniziative specifiche che consentano un quadro concorrenziale tra le imprese nel tessuto di tutte le normative e degli istituti che regolano la "vita dei cantieri" e la regolarità dell'occupazione.

Le deliberazioni degli Enti Pubblici e la legislazione in materia d'appalti devono essere occasione per affrontare l'annoso fenomeno del lavoro nero che penalizza l'attività delle imprese regolari. Inoltre occorre proseguire nell'affermazione dell'artigianato e della piccola impresa industriale quale garanzia del rispetto del principio della libera concorrenza e della democrazia economica. In questo contesto le parti ritengono che vada rafforzato il rapporto con gli Enti Pubblici e quelli preposti al controllo e alla vigilanza in un quadro di maggiori certezze e trasparenze affinché i criteri di selezione delle imprese evitino la concorrenza sleale e anomala e l'affacciarsi nel mercato regionale d'imprese malavitose. (Sommario)

Art. 1 - Relazioni

Concordata l'autonomia ed i ruoli dell'imprenditore, dell'associazione imprenditoriale artigiana e delle piccole imprese industriali e del Sindacato dei lavoratori si ritiene che in particolari situazioni occorra uno scambio d'opinioni e informazioni in merito alle problematiche del settore.

Atteso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia ed i ruoli dell'imprenditore, della associazione Imprenditoriale del Sindacato dei lavoratori, si ritiene che in particolari situazioni occorra uno scambio d'informazioni in merito alle problematiche del settore. Nel particolare in tali incontri specifici saranno fornite alla FLC informazioni scritte in merito a:

- Numero ed entità delle imprese associate.

- Aree produttive d'intervento o loro specializzazione.

- Dipendenti suddivisi per qualifica.

- Esigenze professionali e di riqualificazione.

Su richiesta delle parti, a fronte di particolari situazioni aziendali si concorda sulla possibilità di svolgere momenti specifici di confronto sul piano aziendale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 della Legge 223 del 23 luglio 1991 definiranno a livello aziendale le possibili linee d'intervento per l'utilizzo di strumenti alternativi all'espulsione dal lavoro quali:

- Cassa Integrazione

- Part time

- Processi di riqualificazione

- Processi di mobilità

- Contratti di solidarietà (Sommario)

Art. 2 - Lavoro nero

Il settore costruzioni attraversa una fase particolarmente delicata.

Da un lato si verificano anomalie derivate da mancate contribuzioni che provocano danni e irregolarità nel settore edile, dall'altro si riscontrano fenomeni di dopolavoristi, pensionati, ex lavoratori del settore edile che creano nocumento sia alle attività regolari che all'occupazione. Il lavoro sommerso, irregolare, deve essere considerato una emergenza nella nostra Provincia. Infatti sull'economia di diverse zone gravano situazioni che rendono problematica la vita di diverse imprese specie quelle con meno occupati.

Qualora vengano evidenziate, dalle parti firmatarie, anomalie che pregiudicano l'occupazione, o lo svolgimento di attività regolari, queste si attiveranno attraverso gli Istituti, Casse Edili o Enti locali per annullare le situazioni createsi.

La individuazione delle azioni dal proporre agli Enti locali, Istituti o Casse Edili, potrà essere avanzata dalle associazioni firmatarie, individualmente o congiuntamente. (Sommario)

Art. 3 - Subappalto

Premesso che l'edilizia più d'altri settori vede compresenti un numero d'operatori di tipo e competenze diversi che debbono integrarsi per la realizzazione di un medesimo "oggetto".

Fermo restando le responsabilità delle imprese e quanto previsto dalle normative di legge e dal c.c.n.l. le parti individuano nel subappalto un contratto che va concepito come uno strumento di specializzazione e da non derogare dalle norme.

Questo fatto ha, da sempre, generato difficoltà d'interfacciamento che si riflettono negativamente in molti modi sulla qualità sia del processo che del prodotto finale.

Il ricorso all'appalto ed al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera d'applicazione del vigente contratto integrativo è vietato quando possa compromettere, anche per un breve periodo, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa appaltante.

Qualora l'impresa intenda affidare in appalto o subappalto l'esecuzione d'opere relative a lavorazioni tipicamente edili e ciò comporti conseguenze dirette sulle condizioni di lavoro e sulla qualificazione professionale dei lavoratori da essa dipendenti, tra l'impresa appaltante, assistita dalla propria associazione, ed i delegati sindacali aziendali o le organizzazioni sindacali territoriali potrà avvenire, su richiesta di una delle parti, un incontro preventivo al fine di valutare motivazioni e termini della decisione.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non dovrà in ogni caso comportare impedimenti o paralisi nei programmi produttivi dell'impresa appaltante.

L'impresa che affidi in appalto o subappalto l'esecuzione d'opere relative a lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a comunicare ai delegati aziendali o alle Organizzazioni Sindacali territoriali richiedenti:

- Il tipo, il volume ed i tempi di realizzazione delle opere affidate in appalto ed in subappalto;

- Il nome dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice nonché l'impegno dell'impresa medesima per il rispetto integrale delle norme del c.c.n.l. e degli accordi locali.

Per quanto non è previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente c.c.n.l. e alle leggi vigenti. (Sommario)

Art. 4 - Cottimismo

Si riconosce alla R.S.U. o alle organizzazioni sindacali territoriali, il diritto di intervenire nei confronti dell'impresa per il rispetto del c.c.n.l. e dell'integrativo Provinciale. (Sommario)

Art. 5 - Cassa edile

Le parti esprimono un giudizio positivo sull'attività che la Cassa edile ha svolto in questi anni. In particolar modo si riconosce come questo Ente mutualistico sia stato in grado di migliorare la sua capacità di fornire informazioni, valutazioni e proposte alle parti in merito a problematiche riguardanti il settore.

E' in tal senso che si riconosce l'utilità dell'andamento degli orari nel settore, quale positivo strumento che permette una maggiore conoscenza sulle caratteristiche delle varie imprese.

Inoltre le parti intendono valorizzare la conoscenza della casistica e modalità degli infortuni nel settore quale valido strumento per l'attività del Ctp.

Le parti si impegnano a determinare precise condizioni di riferimento per il rilascio della certificazione di regolarità delle imprese iscritte. (Sommario)

Art. 6 - Osservatorio

Si ritiene possibile affrontare un processo di fattibilità con un punto di osservazione ove sia partecipe la Pubblica Amministrazione, in particolare l'Ente Provincia e gli Enti Locali.

L'Osservatorio si ritiene possa essere raccordato scientificamente con Centri Regionali, con Università, con Istituti, Casse Edili, Camere di Commercio. Il fine della messa a disposizione di indagini congiunturali, informazioni statistiche sull'attività edilizia, sulle varie realtà produttive e occupazionali va raccordato con lo scopo di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle norme, inoltre alla fondamentale esigenza di orientare, verificare l'indizione e l'andamento, delle gare d'appalto e l'assegnazione delle relative opere. (Sommario)

Art. 7 - Inquadramento

Appartengono al 5° livello (Assistente tecnico "A" operaio) i capi cantiere, responsabili del cantiere stesso, in grado di coordinare con autonomia, competenza e conoscenza di vari metodi e tecnologie di costruzione le attività produttive del cantiere, distribuiscono il lavoro ai capi squadra ed attività complementari, curano l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procedono alla misurazione dei lavori, partecipando anche manualmente all'esecuzione di determinate lavorazioni.

Appartengono al 4° livello (Assistente tecnico "B" operaio - operai altamente specializzati) i lavoratori che hanno funzioni di coordinamento di altri lavoratori (capo squadra), nonché i lavoratori altamente specializzati, dotati di specifica preparazione professionale ed esperienza di lavoro, in grado di svolgere mansioni che richiedono elevate capacità esecutive.

Partecipano manualmente ai lavori; sono in grado di svolgere mansioni ad alto contenuto professionale e richiedono provata capacità e completa autonomia esecutiva desunta da disegni e progetti.

Per i lavoratori assunti e inquadrati al primo livello, verranno proposti percorsi professionali di attuazione certi e possibilità concordate, con il lavoratore che consentano al lavoratore stesso il raggiungimento del secondo livello.

Ferma restando la classificazione attuale, si concorda che ai lavoratori assunti e inquadrati al primo livello, che al termine di un periodo di 12 mesi abbiamo manifestato pur nelle normali capacità, il saper eseguire lavorazioni con un'autonomia riscontrata, previa verifica, verrà attribuito il secondo livello.

L'impresa favorirà nel contempo una concreta e autonoma formazione per il lavoratore, anche seguendo percorsi formativi che la Scuola Edili proporrà.

Per i lavoratori operai assunti e inquadrati al 5° livello - assistenti tecnici operai - il periodo di prova è pari a 30 giorni d'effettiva prestazione. Resta confermato in 25 giorni d'effettiva prestazione il periodo di prova degli operai inquadrati al 4° livello - assistenti tecnici operai. (Sommario)

Art. 8 - Normativa quadri

Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.

Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nelle svolgimento delle proprie funzioni.

Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.

In caso di svolgimento di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

A far data dal 1° aprile 1999 al personale con qualifica di quadro inquadrato al 7° livello, sarà riconosciuta un'indennità di L. 200.000 mensili con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni del c.c.n.l. previste per gli impiegati. (Sommario)

Art. 9 - Mensa

Così come previsto nei precedenti accordi le parti contraenti confermano l'istituzione del diritto al godimento del pasto per tutti i lavoratori, secondo la seguente normativa:

Le aziende forniranno a tutti i cantieri o luoghi di lavoro, ove sarà possibile, il pasto del mezzogiorno, tramite strutture sociali di distribuzione pasti o altre strutture convenzionate. Il costo del pasto, da regolarsi di norma mensilmente, verrà assunto, a decorrere dal 1° aprile 1999 per il 90% a carico dell'azienda e per il restante 10% a carico del lavoratore.

Ove non sia possibile rivolgersi ad una struttura di ristorazione "tipo mensa" o convenzionata, e si renda necessario, in virtù delle non alternative, rivolgersi a ristoranti l'impresa sosterrà il costo del pasto analogo al costo mensa, l'eventuale costo maggiore, cioè l'eventuale differenza sarà sostenuta per il 60% dall'impresa e per il 40% dal lavoratore, salvo diversa pattuizione fra impresa e lavoratore.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa provvederà a corrispondere un'indennità sostitutiva di mensa che è fissata in L. 2.000 al giorno.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 22 del c.c.n.l. - 15/11/91.

L'indennità sostitutiva non deve essere corrisposta a quei lavoratori che:

a) Prestando la propria opera in luogo fornito dal servizio rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto;

b) Prestando la propria opera in luogo non fornito dal servizio che abbiamo in precedenza rinunciato ricorrendo all'ipotesi a);

c) Non possono far valere almeno 4 ore d'effettiva presenza al lavoro.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Le parti contraenti concordano altresì di verificare l'effettivo andamento dell'istituto come sopra definito, impegnandosi sin d'ora a rendere sempre più accessibile il servizio con conseguente eliminazione dell'indennità sostitutiva che, per suo specifico fine non potrà comunque esser conglobata nella retribuzione mensile. (Sommario)

Art. 10 - Orario di lavoro

Si ha ragione di ritenere che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di qualità per l'impresa e per i lavoratori si realizzano anche attraverso una razionale organizzazione del cantiere e una più completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari di lavoro nell'ambito di una politica di difesa dell'occupazione.

In tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell'azienda possono essere definiti preventivamente a fronte di necessità, particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di regimi d'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'orario flessibile e delle prestazioni straordinarie.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti Contratti Integratici Provinciali si conferma agli effetti legali l'orario stabilito dalle norme di legge e deroghe relative, nonché l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali in media annua.

Viene confermato inoltre, agli effetti contrattuali l'orario di lavoro in 35 ore settimanali nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio.

A livello aziendale potrà essere convenuto, l'utilizzo dei tre mesi di riduzione in periodi anche diversi, purché nel periodo compreso tra il mese di novembre e il mese di marzo.

Resta pertanto confermata la disciplina prevista dall'accordo provinciale dell'11.12.1989:

le parti convengono di utilizzare collettivamente le festività del 2 giugno e del 4 novembre, pari a 16 ore, integrate di 4 ore di ulteriore R.O.L. (riduzione orario di lavoro), per consentire l'effettuazione di un orario ridotto a 35 ore settimanali nei mesi sopra indicati.

Di conseguenza il trattamento economico per tali festività non dovrà più essere corrisposto direttamente dalle imprese nei mesi di cadenza delle festività.

Al fine di equiparare il conseguente trattamento economico inerente la riduzione di orario viene determinato un aggiornamento della misura percentuale di accantonamento per riposi annui da accantonare alla Cassa Edili.

Resta confermato l'elevazione del monte ore di permessi individuali degli impiegati di un pacchetto di 20 ore, ciò in quanto andranno a far cumulo le festività del 2 giugno e 4 novembre nonché le 4 ore di ulteriore riduzione.

L'anticipazione per riduzione d'orario nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio o nei diversi periodi aziendalmente stabiliti, sarà effettuata dai datori di lavoro nei modi previsti dall'art. 7 del c.c.n.l. 15.11.1991 anche quando l'importo dell'anticipazione supera l'importo da accantonare alla Cassa edili purché vi sia capienza nell'importo complessivo già accantonato per il singolo lavoratore. In caso contrario se il datore di lavoro anticipa al lavoratore un importo superiore, ne risponderà direttamente e la Cassa edili potrà rettificare l'importo delle anticipazioni dichiarate o rivalersi nei suoi confronti.

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica per lo studio di un'eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell'orario di lavoro. (Sommario)

Art. 11 - Ente scuola e Comitato Paritetico Territoriale

La Scuola Edili, di cui all'art. 40 del c.c.n.l. 15.11.91 e istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale:

- Costituisce l'organismo con funzione d'Ente Scuola e CTP (Comitato Territoriale Paritetico) già contemplato all'art. 39 del c.c.n.l. del 15/111/91 e regolamentato dall'accordo prov.le del 6/11/90;

- Promuove ed attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore;

- Promuove e svolge l'attività formativa in materia di sicurezza.

La Scuola edili alla conclusione dei corsi d'addestramento organizzati dalle stesse, rilascia un attestato d'idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inquadramento professionale sempre che i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia d'addestramento.

Nell'ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell'occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l'opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità aziendali. A tal fine si impegnano affinché la Scuola Edili individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.

Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l'Ente Scuola e il CTP svolgeranno la loro attività anche raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extraprovinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.

A tal fine la Scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti fra le parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza viene ridefinito, a far data dal 1/03/98, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edili ed Affini e che sarà versato dalle imprese alla Cassa Edili.

Sulla base dell'esigenza di bilancio rispetto alle attività svolte per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale. (Sommario)

Art. 12 - Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale

Nell'ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza; lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità attinente al settore.

Il Rlst dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria attività ad un corso formativo gestito dal Ctp ed a corsi d'aggiornamento.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno; nell'impossibilità di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le parti si incontreranno entro il 31.12.98 al fine di valutare l'eventualità di individuarlo nel Rlst compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

Per consentire al Rlst lo svolgimento dei propri compiti, a far data dall'1.03.1998 le imprese fino a 15 dipendenti, che hanno optato per il Rlst dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Cassa Edili, in un apposito fondo presso le Casse Edili stesse.

La nomina del Rlst sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle Imprese edili operanti nel territorio di Modena. (Sommario)

Art. 13 - Elemento Economico Territoriale (operai e impiegati)

E' istituito come previsto dall'ipotesi di accordo nazionale 27.10.95 l'elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Modena, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori.

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili della provincia di Modena e monte salari relativo;

- N. d'ore complessivamente denunciate alla Cassa edili dagli operai addetti;

- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti pubblici aggiudicati nella provincia;

- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni d'avvio dei lavori nella provincia;

- Numero d'ore di cassa integrazione autorizzate.

Per quanto riguarda gli ulteriori indicatori si è fatto riferimento ai dati noti al momento della valutazione dell'elemento economico territoriale.

In relazione a quanto sopra, l'Elemento Economico Territoriale è stabilito per il 1999 negli importi lordi annuali sotto indicati e sarà corrisposto in acconti mensili per gli impiegati e in acconti orari per gli operai a decorrere dal 1° aprile 1999.

Elemento Economico Territoriale 1° aprile - 31 dicembre 1999 come da accordo 23/4/1996determinato nella misura del 6%

LIVELLI

MINIMO 1/7/96

PREMIO ANNUO

QUOTA MENSILE

QUOTA ORARIA

7° Quadri

1.521.133

1.003.948

91.268

 

7° Impiegati

1.521.133

1.003.948

91.268

 

6° Impiegati

1.329.209

877.272

79.752

 

5° Impiegati

1.105.604

729.696

66.336

 

5°Ass.Operaio

6.390,77

597.024

66.336

383,45

4° Impiegati

1.023.982

675.829

61.439

 

4° Op.alt.spec.

5.918,97

552.951

61.439

355,14

3° Impiegati

957.200

631.752

57.432

 

3° Op. spec.

5.532,95

516.888

57.432

331,98

2° Impiegati

845.898

558.294

50.754

 

2° Op. qual.

4.889,58

456.786

50.754

293,38

1° Impiegati

742.016

489.731

44.521

 

1° Op. comuni

4.289,11

400.689

44.521

257,35

Le parti convengono sulla natura sperimentale per il solo anno 1999 del presente elemento retributivo, definito sul presupposto dell'applicazione della L.23/5/1997 n. 135 di cui in premessa, di incontrarsi entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, gli anni di riferimento, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso. (Sommario)

Art. 14 - Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati).

In applicazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo nazionale 27/10/95, gli importi corrisposti a titolo di indennità territoriale di settore per il personale operaio e di premio di produzione per il personale impiegatizio, restano congelati nei valori economici in essere alla data del 31 dicembre 1996.

Premio annuo impiegati.

In occasione dell'erogazione dei premio annuo, limitatamente all'anno 1999, agli impiegati in forza alla data del 1° aprile 1999, per l'anzianità di servizio maturata dal 1/1/99 al 31/3/99, è riconosciuto in aggiunta al premio annuo stesso, una maggiorazione una tantum di L. 450.000 che verrà erogata in due tranches, una prima di L. 200.000 da erogarsi in occasione del periodo feriale dell'anno in corso, una seconda pari a L. 250.000 da erogarsi nel periodo feriale dell'anno successivo.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto agli aventi diritto, debbono essere corrisposti tante quote per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese superiore a quindici giorni, sarà considerata come mese intero. L'importo di cui sopra non è utile per il Trattamento di fine Rapporto e sugli istituti contrattuali.

Premio feriale operai.

In occasione dell'effettivo godimento delle ferie estive, limitatamente all'anno 1999, a operai in forza alla data del 1° aprile 1999, per l'anzianità di servizio maturata dall'1/1/99 - 31/3/99, l'impresa erogherà un premio feriale una tantum di L. 450.000 che verrà erogato in due tranches, una prima di L. 200.000 da erogarsi in occasione del periodo feriale dell'anno in corso, una seconda pari a L. 250.000 da erogarsi nel periodo feriale dell'anno successivo.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto agli aventi diritto, debbono esse corrisposti tante quote per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese superiore a quindici giorni, sarà considerata come mese intero. L'importo di cui sopra non è utile per il Trattamento di fine Rapporto e sugli istituti contrattuali.

Inoltre non è considerato imponibile per l'accantonamento ed i contributi alla Cassa Edili. (Sommario)

Art. 15 - Anzianità professionale edile

Con riferimento agli accordi nazionali in vigore il contributo dovuto dai datori di lavoro copertura degli oneri relativi all'anzianità di professionalità edile da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, versato a cura del Datore di Lavoro, alla Cassa Edile ed Affini alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione, di amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dal citato art. 31, c.c.n.l. 15/11/91 dal relativo Regolamento e dagli accordi locali in vigore, è fissato dal 1 marzo 1998 nella misura del 5,60%.

Nel rispetto della disciplina nazionale le parti convengono di incontrarsi entro dicembre d'ogni anno per adeguare la misura del contributo APE alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione dell'istituto, nonché per definire la misura del contributo dell'APE straordinaria in proporzione con il decremento dei coefficienti, compatibilmente alle esigenze della gestione. (Sommario)

Art. 16 - Trasporto (casa-lavoro)

A tutti i lavoratori che risiedono o dimorano oltre 5 km dal luogo di ritrovo, o si recano direttamente nei cantiere di lavoro, viene corrisposto un contributo spese casa lavoro.

Detto contributo non compete agli operai in trasferta per i quali si applica la normativa dell'art. 17 del presente contratto.

Il contributo verrà erogato per ogni giornata d'effettiva percorrenza della distanza da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro

Il contributo non è dovuto nei casi in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.

La misura del contributo è ragguagliato al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, da un mezzo pubblico di trasporto.

Qualora tale condizione non si verifichi il contributo sarà pari a:

Percorrenza di sola andata

dal 1° apriele 1999

Oltre 5 km e fino a 10 km

2200

Oltre 10 km e fino a 15 km

3200

Oltre 15 km e fino a 20 km

4400

Oltre 20 km e fino a 25 km

5600

Per ogni ulteriore fascia di 5 km

1300

(Sommario)

Art. 17 - Trasferta

La diaria definita nell'accordo 27/10/95 è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:

L'operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

Il cantiere è specificato nella lettera o contratto d'assunzione, se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo d'assunzione si intende la sede aziendale.

Agli operai in trasferta spetta una diaria nelle seguenti misure:

a) cantiere situato fuori comune fino a

Km 15

£. 2.200

b) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 15

£. 3.500

c) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 20

£. 6.800

d) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 30

£. 8.500

e) cantiere situato fuori dal comune oltre

Km 50

£. 11.800

La diaria del presente articolo non è cumulative per fasce chilometriche:

1) l'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro;

2) Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere;

3) Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute all'operaio in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzioni verrà riconosciuto il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite della misura del costo pasto consumato nelle mense sociali; l'eccedenza resta a carico del lavoratore;

4) I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

Per quanto non previsto restano immutate le disposizioni dell'accordo 27/10/1995.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall'accordo 27/10/1995 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 3/4/1997 (Sommario)

Art. 18 - Indennità perforazione pozzi e palificatori

Per gli operai dipendenti da imprese che eseguono attività di perforazione pozzi e palificazione, l'indennità del 7% da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, già in atto localmente nei confronti di tutti i lavoratori, è elevata elevata al 12% per le sole ore di lavoro effettivamente prestate fuori dalla sede dell'impresa. (Sommario)

Art. 19 - Indennità di guida

Per i lavoratori che svolgono le normali mansioni designate dall'impresa, ma hanno rispetto agli altri lavoratori un compito in più e precisamente guidare un mezzo dell'impresa per trasportare altri lavoratori sul posto di lavoro, per distanze superiori a 10 Km, verrà corrisposta una "indennità di guida" di L. 2.000 per ogni giorno di guida del mezzo. (Sommario)

Art. 20 - Indennità di mansione

Viene istituita un'indennità di mansione per i lavoratori che svolgono mansioni di: gruista, capo cantiere, assistente tecnico. A queste figure sarà riconosciuta una maggiorazione del 5% della paga oraria complessiva contrattuale sulle ore prestate, escludendo eventuali voci di retribuzione individuali. Detta percentuale assorbe eventuali riconoscimenti erogati allo stesso titolo. (Sommario)

Art. 21 - Attrezzi da lavoro e vestiario

Le imprese favoriranno e sensibilizzeranno, così come previsto dalle norme di legge in vigore, i propri addetti al migliore utilizzo degli strumenti e mezzi atti a salvaguardarne incolumità fisica.

Oltre alla dotazione prevista da leggi, decreti o regolamenti a tutti i lavoratori sarà consegnata gratuitamente l'attrezzatura da lavoro, due paia di scarpe da lavoro e il cambio d'abito da lavoro (due capi a scelta del lavoratore, tute o spezzati). (Sommario)

Art. 22 - Conservazione del posto di lavoro

Qualora a un lavoratore che ricopra esclusivamente le mansioni di autista venga ritirata la patente, senza che gli si possano imputare inosservanze colpe o corresponsabilità, dovrà essere assegnato compatibilmente con le esigenze dell'azienda, ad altra mansione.

Nel caso questo non fosse possibile il lavoratore conserverà il posto di lavoro per un periodo di mesi 6 senza percepire nessun tipo di retribuzione diretta o indiretta. (Sommario)

Art. 23 - Aspettativa

Periodi di aspettativa oltre a quelli già previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva. (Sommario)

Art. 24 - Lavoratori immigrati

Compatibilmente con e esigenze tecnico-produttive dell'impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell'azienda su richiesta del singolo lavoratore concedere periodi di aspettativa non retribuita. (Sommario)

Art. 25 - Apprendistato

Fermo restando i contratti e gli accordi in vigore, le parti convengono che all'apprendista che incorre nei casi di infortunio sul lavoro o extra-lavoro, malattia, malattia professionale, nonché periodi di C.i.G. verrà esteso il trattamento economico già previsto per il personale operaio a carico della Cassa Edili ed Affini di Modena. (Sommario)

Art. 26 - Maternità

Le imprese garantiranno l'integrazione al 100% per tutte le addette impiegate e operaie del settore durante il periodo di astensione obbligatoria. (Sommario)

Art. 27 - Diritti sindacali

In applicazione del presente contratto si dichiara la disponibilità ad un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese associate tesa a creare le condizioni per lo svolgimento dell'assemblea all'interno delle imprese stesse.

Si concorda che in Cassa Edili si proceda alla rilevazione dei dati relativi alla fruizione dei diritti sindacali (assemblee, permessi) da parte dei lavoratori. Tale raccolta avrà carattere sperimentale con decorrenza a partire dall'1/4/99.

Le parti si incontreranno al termine del primo anno di sperimentazione per verificare i risultati. (Sommario)

Art. 28 - Ferie

In riferimento all'art. 41 e fermo restando gli art. 18 e 62 del c.c.n.l. 1/7/85, si conviene che il godimento delle ferie sia fissato secondo le seguenti modalità:

- Ai lavoratori licenziati o assunti nel corso dell'anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturata, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.

- Le ferie maturate vanno godute per intero.

- Allo scopo di ridurre il più possibile il periodo di chiusura totale dei cantieri, il godimento delle ferie sarà concordato possibilmente scaglionato nel periodo Giugno-Settembre di ogni anno.

- Nelle aziende nelle quali, per ragioni tecniche, non è possibile dar luogo allo scaglionamento delle ferie in un arco più lungo di tempo, dovrà essere garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di ferie di due settimane, da godersi nel mese di Agosto.

- Il periodo massimo consecutivo di ferie di cui ogni singolo lavoratore potrà usufruire, non potrà superare comunque le tre settimane.

· Il godimento della quarta settimana di ferie durante il periodo invernale, preferibilmente in coincidenza col Natale.

- I lavoratori che non usufruissero delle tre settimane consecutive di ferie concorderanno con l'azienda il periodo di godimento della terza settimana.

Le ferie verranno retribuite dall'azienda direttamente ai lavoratori al momento dell'effettivo godimento, in base alla tariffa vigente.

In occasione delle ferie estive di durata non inferiore alle due settimane, su richiesta dei lavoratore, l'azienda corrisponderà anticipatamente un acconto del trattamento economico inerente le ferie medesime, fino ad un massimo del 90%. (Sommario)

Art. 29 - Indennità alta montagna

I lavoratori che prestano la loro opera ad un'altitudine superiore a metri 1.500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, ex indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad un'altitudine superiore ai metri 1,500 i lavoratori medesimi avranno diritto al vitto e all'alloggio gratuito.

Il vitto non competerà ai lavoratori suddetti qualora l'impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere sempre che la durata complessiva del viaggio non superi le due ore al giorno. (Sommario)

Art. 30 - Indennità stesa bitume

Per lavorazioni richieste in modo continuativo nell'arco della giornata che presentino particolare insalubrità, limitatamente a lavorazioni costanti di miscelamento a caldo di gas colati, malte asfaltiche a caldo, e conseguente stesa del manto bituminoso sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione giornaliera un compenso di L. 5000 per ogni giornata lavorativa a coloro i quali si trovano nelle condizioni predette

Art. 31

Il presente contratto collettivo provinciale è valido in tutto il territorio della Provincia di Modena a decorrere dal 1° aprile 1999 e avrà la durata e la scadenza che saranno stabilite dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Assoedili Cna e Fillea Cgil - Filca Cisl - Feneal Uil siamo con la presente nota a chiarire che, per un mero errore di trascrizione, a pagina 11, all'Art. 16 nella voce Trasporto (casa lavoro) è a pagina 12 all'Art. 17 nella voce Trasferta il termine "operai" deve intendersi riferito alla generalità dei lavoratori a prescindere dalla qualifica attribuita.. (Sommario)