Edili (cooperative)
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini delle provincie di Milano e Lodi
Data stipula: 22 maggio 1998
Inizio validità: 1 marzo 1998 Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per le provincie di milano e lodi |
Sommario:
- Aumenti retributivi
- Mensa
- Trasporti
- Prestazione straordinaria
Il 22.5.1998, in Milano
tra
la Lega Provinciale Cooperative
e
- la FILLEA - CGIL;
- la FILCA - CISL;
- la FENEAL - UIL;
è stato sottoscritto l'accordo integrativo provinciale per i lavoratori delle cooperative di Milano e Lodi.
1 - Aumenti retributivi
Tabella degli operai e impiegati in vigore dall'1.3.1998
Livelli |
Importi orari |
Importi mensili |
8° |
- |
118.050 |
7° |
- |
99.162 |
6° |
491,30 |
84.996 |
5° |
417,60 |
72.246 |
4° |
372,57 |
64.455 |
3° |
346,64 |
59.969 |
2° |
311,16 |
53.831 |
1° |
274,33 |
47.460 |
2 - Mensa
Operai
Periodo |
Concorso pasto giornaliero |
Indennità sostitutiva |
1.5.1998 |
14.000 |
9.250 |
1.7.1999 |
15.250 |
9.700 |
1.9.2000 |
16.500 |
10.400 |
Impiegati
Importo mensile della indennità sostitutiva dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo
Periodo |
Importo |
1.5.1998 |
141.000 |
1.7.1999 |
146.000 |
1.9.2000 |
155.000 |
3 - Trasporti
Periodo |
Operai |
Impiegati |
1.5.1998 |
2.550 |
53.500 |
4 - Prestazione straordinaria
In occasione del pagamento della tredicesima la Cassa Edile erogherà un assegno di lire 120.000, a tutti i lavoratori che matureranno 700 ore dall'1.4.1998 al 30.9.1998.
Edili (cooperative)
Verbale di accordo sull'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) da
corrispondere ai soci lavoratori e dipendenti delle cooperative Edili ed affini
delle provincie di Milano e Lodi
Data stipula: 31 marzo 1999
Accordo territoriale per la provincia di Milano |
Il 31 marzo 1999, in Milano,
tra:
- l'Associazione Lombarda Cooperative di Produzione e Lavoro Legacoop con sede in Milano,
- l'Unione Provinciale Milanese delle Cooperative e Mutue, con sede in Milano
- la Federazione Provinciale dell'A.G.C.I., con sede in Milano
e
- le Federazioni Provinciali Lavoratori delle Costruzioni FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL delle provincie di Milano e Lodi.
preso atto:
- dell'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. 6 luglio 1995 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini della provincia di Milano del 22 maggio 1998, depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano il 12 giugno 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135;
- degli indicatori rilevati nel periodo 1° ottobre 1997 - 30 settembre 1998;
- dei risultati positivi degli indicatori inerenti:
- il numero delle imprese edili e degli iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;
- il numero ed importo complessivo dei bandi di gare di appalto di opere pubbliche;
- il numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- il numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità.
Sono stati altresì esaminati gli altri indicatori di cui all'accordo del 22.5.1998 e, sulla base dei dati disponibili, non è stato possibile apprezzare l'andamento degli stessi.
si conviene quanto segue:
1) gli indicatori rientrano nelle valutazioni previste dalle parti sottoscritte ed evidenziano comunque un andamento complessivamente positivo del settore nella provincie di Milano e Lodi;
2) in relazione ai risultati riscontrati, si conferma per il periodo marzo 1998 febbraio 1999 l'erogazione del E.E.T., così come previsto dall'accordo integrativo del 22 maggio 1998, già erogato a titolo di anticipazione.
3) si determina per il 1999 con decorrenza 1° marzo, per i lavoratori delle imprese cooperative edili ed affini delle provincie di Milano e Lodi, l'erogazione a titolo di anticipazione dell'E.E.T. con i seguenti importi lordi:
Livello |
Importi orari |
Importi mensili |
8° |
|
137.724 |
7° |
|
115.689 |
6° |
573,19 |
99.162 |
5° |
487,21 |
84.288 |
4° |
434,67 |
75.198 |
3° |
404,42 |
69.964 |
2° |
363,02 |
62.803 |
1° |
320,06 |
55.370 |
1° |
318,44 |
55.090 |
Detti importi saranno erogati dal 1° marzo 1999 a tutto il mese di febbraio 2000.
Norma transitoria
Tenuto conto della diversa previsione contenuta nei contratti nazionali di settore circa la definizione dell'E.E.T. e al solo fine di garantire la omogeneità di trattamento dei lavoratori nell'ambito territoriale, le Associazioni Cooperative firmatarie del presente Accordo Integrativo Provinciale, pur riaffermando i valori del principio contenuto nell'art. 6 della lettera D) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, impegnano le proprie imprese associate a computare detto E.E.T. come elemento utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., fino alla data del 30 giugno 1999, data di scadenza del sopracitato C.C.N.L..
La determinazione annuale del valore dell'E.E.T. sarà effettuata entro il mese di marzo 2000, in apposito incontro, così come previsto dal C.C.N.L. integrativo del 22.5.1998.