Edili (artigianato)

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane, edili ed affini della provincia di Milano integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1995.
Data stipula: 11 novembre 1998

Inizio validità: 1 ottobre 1998 - Scadenza normativa: 30 giugno 2002
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Milano


 Sommario:

- Premessa;
- Mercato del lavoro;
- Osservatorio;
- Contratto per il Recupero occupazionale;
- Sicurezza sul lavoro;
- Mensa operai;
- Indennità trasporto operai;
- Mensa impiegati;
- Indennità trasporto impiegati;
- Indennità territoriale settore;
- Elemento Economico Territoriale per operai ed impiegati;
- Prestazioni Cassa Edile;
- Contributi alla Cassa Edile di Milano;
- Dichiarazione congiunta a verbale;
- Decorrenza e durata ;
- Allegato A - Protocollo provinciale sulla Cassa Edile e organismi paritetici;
- Allegato 2 - Dichiarazione.

L'11 novembre 1998, in Milano

tra:

- l'Unione Artigiane della Provincia di Milano aderente alla CLAAI;

- l'A.P.A. - Confartigianato di Milano;

- la Confartigianato Alto Milanese;

- la C.N.A. Provinciale Milanese;

- l'Unione Artigiani di Milano aderente alla CASA;

e

- la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - della Provincia di Milano;

- la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - della Provincia, di Milano;

- la FENEAL - UIL - della Provincia di Milano.

Visti

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995, ed in particolare gli artt. 15 42 e 56 del contratto medesimo, sottoscritto dalle competenti Associazioni Nazionali di categoria;

l'Accordo Nazionale del 14 aprile 1997, sottoscritto dalle stesse Associazioni Nazionali

Richiamata

La "premessa" al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 27 ottobre 1995 in vigore dal 1° ottobre 1995 per i dipendenti Imprese Artigiane Edili ed Affini, che si intende qui integralmente e riportata,

si stipula

Il presente Contratto Collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto nazionale 27 ottobre 1995 da valere per le imprese artigiane edili e affini della Provincia di Milano.

Premessa

Le parti, al fine di:

- realizzare una corretta concorrenza tra le imprese;

- valorizzate i diritti dei lavoratori;

- dare certezze operative alle imprese;

- contrastare il grave fenomeno del lavoro irregolare presente nel settore

Ritengono

- fondamentale affermare l'indispensabile ruolo degli Enti Paritetici della categoria: Cassa Edile, Ente di formazione Professionale, Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza;

- utile per il settore, la non proliferazione degli Enti Paritetici e perciò la loro unicità territoriale, che si realizza attraverso un pieno riconoscimento contrattuale di tutti i soggetti, esaltando nell'ambito della unicità degli Enti la piena e legittima partecipazione delle Associazioni Artigiane, firmatarie la presente intesa, all'interno dei comitati di gestione degli enti stessi, ritenendo solo in tal caso soddisfatto quanto previsto dall'art. 43 del vigente C.C.N.L.

Convengono

- necessario promuovere una complessiva riorganizzazione degli Enti Paritetici volta a:

- ottimizzate i costi di struttura;

- migliorare l'efficacia delle prestazioni erogate;

- dare risposte innovative alle mutate esigenze del settore;

Valutano

- opportuno realizzare una complessiva rivisitazione delle prestazioni, erogate dagli Enti, tale da renderle più aderenti alle aspettative dei lavoratori e delle imprese, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative.

In tale percorso di rivisitazione dovranno essere previsti anche nuovi servizi per le imprese.

Al fine di realizzare quanto sopra le parti:

- avvieranno un confronto, entro dicembre 1998, con gli altri soggetti imprenditoriali (Ance, INTERSIND, Cooperazione) firmatari dei contratti collettivi nazionali, e integrativi, provinciali di settore, atto a realizzare un pieno riconoscimento contrattuale come previsto dall'allegato "A", dell'integrativo provinciale dell'artigianato edile ed affini del 4.4.1990, qui in allegato "1". Per una verifica del percorso compiuto le parti si incontreranno entro il mese di giugno 1999; - promuoveranno congiuntamente uno studio di fallibilità volto a rivisitare le prestazioni di cui sopra. L'elaborato dovrà essere prodotto entro marzo 1999. (Sommario)

Mercato del lavoro

Richiamato il sistema informativo pattuito nel procedente Contratto Provinciale, le parti si danno reciprocamente atto del permanere a tutt'oggi nel proprio territorio di competenza dei seguenti fattori di crisi del settore edile:

- instabilità dei livelli occupazionali;

- marcata discontinuità nel flusso degli investimenti;

- anomala intermittenza di domanda e conseguente episodicità di offerta del prodotto edile;

- significativa sussistenza del fenomeno dell'abusivismo che determina una concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari;

Le parti intendono:

- favorire interventi utili ad un recupero dei livelli occupazionali e la continuità degli stessi, mediante opportune iniziative volte a sensibilizzare la Committenza Pubblica e privata nelle gare di appalto;

- favorire un più significativo incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso ma attenta o puntuale rilevazione delle necessità di mercato, attuali e future;

- assicurare la continuità di una politica del lavoro volta a premiare la regolarità, la professionalità e la produttività;

- ricercare strumenti più idonei ad una corrette concorrenzialità fra le imprese.

Le parti, per favorire lo sviluppo del settore, si impegnano a sviluppare azioni congiunte presso i committenti pubblici e privati, ed in particolare presso la Pubblica Amministrazione, allo scopo di:

- favorire la regolarità e la trasparenza della concorrenza. Si concorda che ciò si realizza attraverso l'applicazione, anche per le imprese provenienti da altre province, della contrattazione nazionale e di quella integrativa in vigore nella provincia di Milano;

- stimolare la richiesta della "certificazione di regolarità" da parte della Committenza, trasformando questa prassi da episodica a continuativa, agevolando, inoltre, l'eventuale iter burocratico e favorendo gli interventi conseguenti;

- inoltre a tale proposito studieranno, in appositi incontri, la possibilità di creare, a disposizione della Committenza, uno specifico elenco, periodicamente aggiornato, delle imprese "regolari". In questo "elenco" verranno inserite solo le imprese alle quali verrà fornita, tramite le Associazione di categoria firmatarie il presente accordo, la "certificazione di regolarità" redatta dagli Enti Paritetici territoriali.

In relazione a quanto sopra, per il conseguimento di positivi risultati a favore del settore edile ed affini, le parti concordano sull'utilizzo di uno specifico "tavolo di confronto", attivabile a reciproca richiesta, allo scopo di:

- esaminare, in generale, le sopramenzionate iniziative;

- ricercare iniziative per il massimo recupero di produttività;

- promuovere uno studio di fattibilità circa l'attività di mediazione di cui all'art. 1. D.L. 469/97. (Sommario)

Osservatorio

Le parti ritengono utile, per il settore, avvalersi di uno strumento tecnico individuato nell'"Osservatorio Territoriale" della Provincia di Milano da realizzarsi presso gli Enti Paritetici Provinciali.

Esso dovrà raccogliere ed analizzare tutti i dati e le informazioni utili provenienti anche dalle Istituzioni, per una migliore conoscenza dell'andamento del settore a livello Locale, anche in funzione della contrattazione territoriale.

L'Osservatorio dovrà essere gestito dalla Cassa Edile di Milano nella sua composizione unitaria richiamata in premesse.

Esso si avvarrà delle strutture degli Enti Paritetici milanesi che vi invieranno i dati relativi a:

- investimenti pubblici e privati, bandi di gara e loro aggiudicazione, cantierizzazione delle opere e relativa occupazione (media dei ribassi, situazioni "anomale " etc.);

- mobilità e caratteristiche degli addetti al settore;

- evoluzione della struttura e della tipologia, delle imprese;

- presenza e mobilità della imprese sul territorio milanese;

- richieste di intervento della C.I.G. e numero degli iscritti nelle liste regionali di mobilità;

- numero degli infortuni sul lavoro, modalità o cause;

- consumi energetici e di materie prime;

- concessioni edilizie rilasciate dai principali comuni della Provincia di Milano.

L'Osservatorio Territoriale che opererà in stretto rapporto con l'Osservatorio Nazionale, fornirà semestralmente, in via sperimentate, alle parti firmatarie la presente intesa i dati aggregati, raccolti secondo le indicazioni fornite dalle stesse, in rapporto agli obiettivi prefissati. (Sommario)

Contratto per il Recupero occupazionale

Le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 23 comma 1, della legge 28.2.1987, n. 56, nell'intento di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati, nonché per contrastare il lavoro irregolare, individuano, nelle ipotesi di lavoro sottoindicate, la possibilità della apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro:

- incremento di attività di carattere non permanente e limitato nel tempo, connesso a richieste di mercato indifferibile, alle quali non sia possibile far fronte, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.

La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 mese e superiore a 4 mesi.

L'assunzione può riguardare solo i lavoratori operai ed impiegati tecnici provenienti dal settore edile, iscritti nelle liste di disoccupazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della Provincia di Milano.

Tale assunzione può esse effettuata solo dalle imprese associate alle Associazioni Territoriali firmatarie il presente accordo.

Le imprese non devono avere in corso sospensioni dal lavoro né aver proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti l'assunzione, per le medesime professionalità.

Per l'individuazione del numero massimo dei lavorari che potranno essere assunti vale la seguente tabella:

- fino a tre dipendenti una assunzione;

- da quattro a dieci, dipendenti il 40% del personale in forza, con arrotondamenti all'unità superiore;

- oltre i dieci dipendenti, il 10% del personale in forza con un minimo di quattro assunzioni, in aggiunta di quanto previsto nelle precedenti alinee.

Alla comunicazione di assunzione, da effettuare alla sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente, l'impresa deve allegare in originale la dichiarazione d iscrizione ad una delle Associazioni firmatarie, che contestualmente ne trasmette copia alle Organizzazioni sindacali territoriali, utilizzando il modulo predisposto e qui in allegato "2".

Inoltre, per i soli lavoratori operai, l'impresa deve altresì inviare alla Associazione cui è associata copia della denuncia nominativa dell'operaio già inoltrata alla Cassa Edile di Milano.

Le violazioni alla presente disciplina comporta le conseguenze previste dalle norme di legge in vigore.

Il presente accordo ha carattere sperimentale ed avrà validità sino al 31 marzo 2000. Esso si intenderà confermato qualora non sia disdetto per iscritto da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. (Sommario)

Sicurezza sul lavoro

In tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, richiamato l'art. 82 punto b) del C.C.N.L. in vigore e vista l'alta densità di imprese interessate sul territorio di Milano e provincia, le parti intendono sviluppare una cultura della sicurezza al fine di perseguire il massimo grado di prevenzione nei cantieri e nei luoghi di lavoro, approfondendo, come specificato nel citato art. 82 del C.C.N.L., un corretto esame costo-benefici degli interventi preventivi, per far si che il modo di lavorare in sicurezza, sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.

In particolare le parti convengono che imprese artigiane e lavoratori debbano essere tutelati anche attraverso una efficace azione di formazione informazione e consulenza specifica che fornisca ai soggetti interessati condizioni per realizzare il pieno rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Quanto sopra, oltre alla consueta attività svolta dalle Associazioni Artigiane firmatarie, può essere realizzata anche attraverso una più puntuale azione del C.P.T. di Milano a supporto delle imprese artigiane con modalità operative da definirsi specificatamente con lo stesso Ente, in un rinnovato rapporto che rafforzi l'aspetto di consulenza alle imprese ed ai lavoratori.

Le parti convengono di attribuire alle fasi di progettazione, programmazione e coordinamento i momenti decisivi per prevedere il pieno rispetto della sicurezza sul lavoro. In particolare si ritiene che il committente nella fase di aggiudicazione debba valutare la sicurezza anche in termini di costi economici sopportati dalle imprese.

Poiché le norme contenuta nel D.L. 494/96 e nel D.Lgs. 626/94 individuano anche nel committente precise responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, la scelta dell'impresa aggiudicataria dovrà essere effettuata tra le imprese che dimostrino l'assolvimento degli obblighi contenuti nelle citate disposizioni legislative.

Al fine di concretizzare quanto sopra le parti, si attiveranno nei confronti dei committenti, dando priorità a quelli pubblici. (Sommario)

Mensa operai

A decorrere dal 1° aprile 1990 quando in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata, del cantiere superiore ai mesi tre, le imprese, salvo casi di obbiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.a dal cantiere stesso, debbono provvedere, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno 40 dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a mesi 6, sempre fatti salvi i casi di impossibilità, sopra indicati e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere.

Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa, e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori.

Qualora nei cantieri venga organizzato un servizio di mensa interna o tramite convenzione con trattorie nella immediata vicinanza dello stesso, tale servizio si intende esteso anche alle aziende artigiane ivi occupaste (titolare artigiano e lavoratori dipendenti).

Sia nelle ipotesi di cui al primo comma, sia in quella di cui al secondo comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura tre quarti con un massimo di lire 13.300 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dall'1.10.1998 e con un massimo di lire 15.000 a decorrere dall'1.7.2001.

Al da fuori dei casi previsti ai commi precedenti e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi prestabilito è corrisposta una indennità sostitutiva inizialmente pari a lire 8.850 giornaliere con decorrenza 1.10.1998, e lire 10.000 con decorrenza 1.7.2001.

L'indennità sostitutiva di mensa è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a 4 ore, essa compete in misura di un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro normale effettivo, lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini delle indennità di anzianità (T.F.R.) e di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio attuato in una delle forme di cui al primo o al secondo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo;

- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.

- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso di cui al comma 5, è comprensivo della quota di spesa sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande e la relativa incidenza, è convenzionalmente valutata in misura forfetaria pari al 25% di detto importo massimo. (Sommario)

Indennità trasporto operai

A decorrere rispettivamente dall'1.10.1998, e dall'1.7.2001 l'indennità trasporto verrà erogata nelle seguenti misure:

1° ottobre 1998 lire 2.000 giornaliere
1° luglio 2001 lire 2.200 giornaliere

Detta indennità trasporti urbani ed extra-urbani è riconosciuto per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro o computata ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità (T.F.R.) e di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura della indennità).

Per il relativo computo ai fini delle indennità di anzianità (T.F.R.) e di preavviso essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono per recarsi e per tornare dalla loro abitazione al posto di lavoro, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dell'impresa. (Sommario)

Mensa impiegati

Si richiamano nella loro interezza, le norme contenute nell'analogo punto dell'accordo stipulato in date odierna per gli operai tra le stesse parti contraenti, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dall'1.10.1998 la misura dell'indennità sostitutiva dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di pasto caldo, è stabilita in lire 136.000 mensili elevati a lire 152.000 mensili a decorrere dall'1.7.2001.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica nonché per le ferie, la tredicesima mensilità il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimento a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista, per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le anzidette modifiche, rispetto alla disciplina pattuita per gli operai, nonché delle nuove misure dell'E.E.T.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta. (Sommario)

Indennità trasporto impiegati

L'indennità trasporti urbani ed extraurbani compete nella misura di lire 46.000 a decorrere dall'1.10.1998.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di messa, va computata, non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscano, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla loro abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dell'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura della indennità trasporti ragguagliata a giornata. (Sommario)

Indennità territoriale settore

A decorrere dall'1.10.1998, per tutti comuni della provincia di Milano, l'indennità territoriale di settore rimane congelata, negli importi in atto al 30.9.1998.

Tale indennità dovuta per tutte le ore di effettivo lavoro, congloba e sostituisce, assolvendone le funzioni, i trattamenti qui di seguito indicati, previsti dai precedenti contratti collettivi provinciali e dai relativi accordi integrativi per la provincia di Milano: superminimi collettivi territoriali indennità speciale, indennità vestiario, premio di produzione ed indennità disagio. (Sommario)

Elemento Economico Territoriale per operai ed impiegati

Viene istituito Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) che, in conformità agli accordi nazionali 27.10.1995 e 14.4.1997, è determinato come di seguite specificato.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali e legali è quella stabilita dal vigente C.C.N.L. - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Milano, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero delle ore lavorate e relativo monte salari;

- numero ed importo complessivo dei bandii di gara di appalto di opere pubbliche;

- numero delle ore di CIG ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;

- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

- consumi energetici connessi alla attività del settore;

- consumi di materie prime.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, nel rispetto del limite di cui all'accordo nazionale del 14.4.1997.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 1996/30 settembre 1997, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver assunto quali dati relativi al periodo fisso di riferimento, quelli contenuti in bilancio Cassa Edile di Milano 1.10.1996 - 30.9.1997.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;

- acquisendo informazioni dall'Osservatorio di Settore, dagli Enti Paritetici, e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;

- individuando, quindi, indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;

- calcolando la variazione media percentuale degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti ridefiniranno l'importo dell'E.E.T. per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento Economico Territoriale decorre dall'1.10.1998.

Relativamente all'anno in esame, 1° ottobre 1998 - 30 settembre 1999, gli importi orari (mensili per impiegati), vengono definiti in via presuntiva, sulla base dei dati disponibili, ed erogati quale anticipo dell'E.E.T. nella misura del 5% dei minimi tabellari 1.7.1996, così come quantificati nella seguente tabella.

Impiegati

Livelli

Importi mensili

7

76.060

6

66.460

5

55.280

4

51.200

3

47.860

2

42.295

1

31.100

Operai

Livelli

Importi orari

4° operaio specializzato provetto

295,95

3° operaio specializzato

276,65

2° operaio qualificato

244,48

1° operaio comune

214,46

Le parti convengono che, qualora dalle verifiche periodiche previste circa l'andamento del settore i dati di riferimento vengano mantenuti o migliorati si procederà ad un adeguamento dell'importo dell'E.E.T. nella misura del 6%, limite previsto dall'accordo nazionale 14.4.1997, con decorrenza dall'1.1.2000.

Eventuali anticipazioni da parte delle imprese erogate allo stesso titolo potranno essere assorbite sino a concorrenza all'importo.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al succitato art. 2. (Sommario)

Prestazioni Cassa Edile

La Cassa Edile di Milano erogherà entro il 10 gennaio 1999, ai lavoratori che nel semestre 1° aprile - 30 settembre 1998 abbiano almeno 700 ore lavorate, una somma una tantum di lire 120.000 a titolo di prestazione ordinaria. (Sommario)

Contributi alla Cassa Edile di Milano

A decorrere dall'1.1.1999, e sino al 31.12.1999, a favore delle imprese edili artigiane della provincia di Milano è attribuito, all'atto del versamento dei contributi per previdenze sociali alla Cassa Edile di Milano, un accredito dello 0,50% da computarsi sui singoli imponibili trimestrali di ciascuna impresa, a condizione che la media ore (totale ore denunciate diviso numero medio degli operai), del periodo 1.10.1997 30.9.1998 sia superiore a 1800 ore annue. (Sommario)

Dichiarazione congiunta a verbale

Le parti convengono che, nel caso non si verificassero i riconoscimenti contrattuali riferiti agli enti paritetici (Cassa Edile, Ente di Formazione Professionale, Comitato Paritetico Territoriale) nei termini e nei tempi previsti dal presente accordo, verranno a decadere le condizioni di impegno sulla non proliferazione degli stessi enti e sarà da ritenersi decaduto il vincolo della unicità territoriale.

Sempre in tal caso, viste le peculiarità del settore e il necessario recupero di rappresentatività delle imprese artigiane, le parti, successivamente alle verifiche previste in premessa, si riterranno libere di perseguire le intese richiamate nell'art. 43 del vigente C.C.N.L. (Sommario)

Dichiarazione congiunta a verbale

Le parti preso atto delle opportunità di lavoro che possono scaturite dalla legge 27.12.1997 n. 449 nonché a seguito degli ulteriori incentivi in esame dei componenti organi centrali, stimano una ripresa del settore tele da consentire per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale un miglioramento in termini di produttività, qualità e competitività.

Quanto sopra, ove fosse confermato, fa ragionevolmente prevedere che, in occasione delle previste verifiche annuali, l'E.E.T. potrà attestarsi ai valori massimi previsti dal vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Decorrenza e durata

Il presente accordo ha decorrenza dall'1.l0.1998 e durata, fino al 30.6.2002. (Sommario)

Allegato A - Protocollo provinciale sulla Cassa Edile e organismi paritetici

Premesso

- che il C.C.N.L. del settore edile artigiano prevede organismi paritetici da costituire fra OO.SS.LL. e OO.AA., fra i quali le Casse Edili Artigiane;

- che le parti nazionali si sono impegnate a realizzare sul territorio le Casse Edili Artigiane, anche se fra le stesse permangono posizioni diverse circa la fattibilità e i tempi di realizzazione;

Ritenuto

- che lo scopo assegnato alle Casse Edili Artigiane sia quello di garantire l'effettiva autonomia contrattuale del settore artigiano, che si sostanzia nella possibilità di dare concreta attuazione agli accordi sindacali di settore e nella gestione diretta degli strumenti paritetici previsti dal contratto;

- che potrebbero quindi essere individuate soluzioni anche diverse rispetto alle Cassa Edile Artigiana, in grado di garantire il raggiungimento degli stessi scopi;

- che in particolare potrebbe essere salvaguardata l'unicità della Cassa Edile esistente, favorendo la omogeneità del mercato del lavoro e la mobilità infrasettoriale, a condizione che la Cassa Edile garantisca gestioni autonome separate dei contratti di lavoro e compartecipazione delle diverse parti sociali alla gestione;

- che tale modello potrebbe essere esteso anche agli altri organismi paritetici previsti dal contratto;

- che, sia pur nell'ambito delle rispettive autonomie contrattuali è obiettivo comune l'uniformità dei trattamenti economico-normativi e delle contribuzioni alla Cassa Edile e degli altri Enti Paritetici di Milano;

- le parti concordano sul riconoscimento della unicità della Cassa Edile e degli organismi paritetici previsti dal contratto (Ente Scuola e Comitato Antinfortunistico), creando a tal fine le seguenti condizioni:

- il riconoscimento e applicazione da parte della Cassa Edile dei rispettivi contratti di lavoro e accordi sindacali firmati dall'ANCE e dalle OO.AA. con la F.L.C..

Tale riconoscimento dovrà trovare concreta applicazione nella gestione degli accantonamenti e delle competenze dell'Ente;

- l'inserimento dei rappresentanti delle OO.AA., con piena dignità e adeguata rappresentanza, all'interno degli organismi della Cassa Edile (Comitato di Gestione e Consiglio Generale);

- il riconoscimento della adeguata presenza di rappresentanti delle OO.AA. all'interno dei Comitati di Gestione dell'Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico Antinfortunistico, con il riconoscimento di quanto previsto dai rispettivi contratti e accordi sindacali;

- l'obbligo per tutte le imprese artigiane operanti nella provincia (ivi comprese le imprese esterne che abbiano acquisito lavori in Comuni della Provincia) dell'iscrizione dei propri dipendenti alla Cassa Edile di Milano, e accettazione degli adempimenti previsti dallo statuto e dal regolamento della Cassa stessa.

Le parti si impegnano, ciascuna per la propria parte, ad operare affinché quanto previsto dal presente protocollo d'intesa possa trovare concreta applicazione, ivi comprese le opportune modifiche degli statuti e dei regolamenti degli enti paritetici.

In particolare auspicano l'apertura di un tavolo di confronto fra OO.SS.LL., OO.AA. e Collegio delle Imprese Edili per definire le modalità e i tempi di attuazione di quanto previsto, anche attraverso le necessarie gradualità e armonizzazioni.

Le parti si incontreranno in ogni caso entro sei mesi dalla firma del presente protocollo per verificare lo stato di attuazione dello stesso. (Sommario)

Allegato 2 - Dichiarazione

Si attesta che l'impresa ............ con sede in ......................... è nostra associata.

L'Impresa ha comunicato all'Associazione di essere regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Milano con il seguente codice n. ......, nonché all'INPS con posizione n. .................. e all'INAIL con posizione n. .........................

La presente dichiarazione viene rilasciata su richiesta dell'impresa, in applicazione dell'Accordo Provinciale 11 novembre 1998 al fine di stipulare n. ..................... contratti di recupero occupazionale, ed ha validità di 30 giorni dalla data di rilascio.

............................................, lì ............................................. (Sommario)