In Matera, il 24 luglio 2003

tra:

 

La Sezione Costruttori Edili ed Affini – A.N.C.E. - della Provincia di Matera, rappresentata dal Presidente Ing. Giovanni Maragno, e dai consiglieri Cipriano Pinto, Raimondo Coretti, Vincenzo Stigliano, Giuseppe D’Amato, Stefano Cardano e Giovanni Venezia, assistiti dal Dott. Giuseppe Carriero Direttore Generale dell’Unione Industriali della Provincia di Matera e dall’avv. Franco Dell’Acqua, Responsabile delle Relazioni Sindacali della medesima Unione Industriali;

 

e, in ordine alfabetico:

 

- la Federazione Edili Affini del Legno  (F.E.N.E.A.L.) della Provincia di Matera, aderente alla U.I.L.,  rappresentata dal Segretario Generale Sig. Valeriano Delicio;

- la Federazione Lavoratori Costruzioni Edili e Affini (F.I.L.C.A.) della Provincia di Matera, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Osvaldo Modarelli;

- la Federazione Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Affini (F.I.L.L.E.A.) della Provincia di Matera, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Vincenzo David;

 

viene stipulato

 

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000 (di seguito CCNL), da valere in provincia di Matera per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o Ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

 

PREMESSA

Nel corso della trattativa le parti hanno esaminato la situazione congiunturale del settore in ambito provinciale, e concordano sulla necessità di avviare ogni più opportuna iniziativa per favorire la piena ripresa del settore.

Le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivo e cardini i seguenti punti:

·        lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;

·        favorire la formazione professionale, quale condizione fondamentale per dare al settore risposte in termini di qualità di prodotto e di processo, e, dunque, quale volano per una graduale crescita di competitività ed occupazionale

·        favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;

·        esaltare il ruolo degli Enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendo il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi; a riguardo le parti si impegnano, nel periodo di vigenza del presente contratto, porre in essere ogni utile iniziativa per completare la riorganizzazione degli enti in oggetto;

·        sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;

·        favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi.

CCPL per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini

 

 

24 luglio 2003

 

 

Art. 1 – ORARIO DI LAVORO

 

Con riferimento all’art. 5 del CCNL, l’orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua.

Per i cantieri in estensione, l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, comunicato dall’impresa all’apertura del cantiere.

 

NOTA A VERBALE

Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l’agro di due o più comuni.

 

 

Art. 2 - MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

 

            I minimi di paga base oraria per tutti i dipendenti di imprese edili operanti nella provincia di Matera sono quelli di cui agli allegati A) e B) del CCNL, e successivi aggiornamenti contrattuali, secondo quanto stabilito tra le parti contraenti a livello nazionale.

 

 

Art. 3 – ANTICIPAZIONE DELLA C.I.G.O.

 

            Con riferimento all’art. 9 del CCNL, le parti stabiliscono che, per le sospensione o le riduzioni di orario di lavoro determinate da cause metereologiche, le imprese anticiperanno, per ogni singolo lavoratore dipendente, con la busta paga del mese di competenza, gli importi relativi alle ore richieste di C.I.G.O. nel limite massimo di 180 ore mensili, sempre che l’INPS abbia già approvato l’eventuale periodo di integrazione salariale richiesto, immediatamente precedente.

 

 

Art. 4 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

            In attuazione degli artt. 12 e 47 del CCNL , l’indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al C.I.P. 22 gennaio 1990.

            In attuazione dell’art. 39 del CCNL , degli accordi collettivi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dal D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.

            Nella determinazione dell’E.E.T., le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Matera, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’E.E.T.

·        numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salario relativo;

·        numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

·        numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie rilasciate e delle dichiarazioni dei lavori nella provincia;

·        numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

·        numero di ore di C.I.G. autorizzate.

Infatti, l’esame di tali parametri, hanno fatto stimare un incremento in termini di competitività, qualità e produttività per cui l’E.E.T. di cui agli artt..39 lett. D) e 47 del CCNL, è stabilito nella misura complessiva dell’14%, suddiviso in tre rate secondo il seguente schema:

 

NUOVA PERCENTUALE DELL’E.E.T.

9%

11%

14%

DECORRENZA

dal 01.01.03

dal 01.07.03

dal 01.01.04

 

La relativa elaborazione contabile, l’ammontare dei nuovi incrementi, per livelli e qualifiche e contenuta nelle allegate tabelle al presente CCPL, che ne costituiscono parte integrante.

            L’E.E.T., così come individuato, sarà corrisposto mensilmente in via presuntiva a titolo di acconto.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale, in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

            La misura dell’E.E.T. così stabilità sostituisce quelle già previste in precedenza.

            Gli incrementi maturati alla data di sottoscrizione del presente Accordo, saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Settembre 2003.

 

Art. 5 –  SERVIZIO TRASPORTO ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

 

            In considerazione delle particolari condizioni locali, alle difficoltà delle vie e dei mezzi di comunicazione, per i lavoratori assunti e impiegati in cantieri situati oltre km 3,500 dalla cinta urbana del comune di residenza, l’impresa deve provvedere a proprie spese al trasporto con mezzi propri, onde assicurare sia l’andate che il ritorno degli stessi lavoratori dalla cinta urbana (punto di ritrovo) al posto di lavoro.

            In mancanza del mezzo di trasporto dell’impresa, la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio una indennità sostitutiva di trasporto nella misura di € 0,21 per ogni chilometro di strada rotabile oltre la cinta urbana sino al posto di lavoro, sia per l’andata che per il ritorno.

            Il rimborso non è dovuto ai lavoratori che pernottano in cantiere.

            Per cinta urbana, ai soli fini del calcolo per il pagamento del rimborso spese di viaggio e di trasporto, si intende quella prevista dalla legge 1150/ 42 (legge urbanistica).

            Per cantieri in estensione, il calcolo del rimborso spese di trasporto è rapportato alla distanza tra i comuni interessati all’appalto da cui provengono i lavoratori e il centro di raccolta autonomamente stabilito dall’impresa.

            La determinazione massima delle spese di trasporto, per il rimborso ai lavoratori provenienti da comuni diversi da quelli oggetto dell’appalto, terrà conto della distanza che intercorre tra il luogo di raccolta stabilito e il comune più lontano sede dell’appalto.

 

Art. 6 – SERVIZIO MENSA ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

 

            Nei cantieri ubicati fuori dalla cinta urbana del comune oggetto dell’appalto, aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi e con un’occupazione superiore a 60 operai, l’impresa dovrà istituire il servizio mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed aventi i necessari requisiti di igienicità.

            La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell’impresa.

            L’impresa stessa concorrerà alla spesa dei pasti nella misura dell’80% per ciascun pasto consumato.

            Al di fuori del caso di cui al precedente comma 1, si stabilisce che ad ogni lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura pari a € 0,07 per ogni ora di effettiva presenza, fino al 30 giugno 2003 e pari a € 0,10 per ogni ora di effettiva presenza, dal 1° luglio.

 

Art. 7 – TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

 

            A decorrere dal 1° ottobre 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% su paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, E.D.R. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività di cui al punto 3 dell’art. 18 del CCNL .

            La percentuale complessiva del 18,50% va imputata per:

·        gratifica natalizia                                         10,00%

·        ferie                                                            8,50%

            Tale trattamento economico spetta al lavoratore anche durante l’assenza per malattia, anche professionale, o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, e verrà assolto dall’impresa, con effetto liberatorio, mediante il versamento alla Cassa Edile delle seguenti percentuali di accantonamento:

a) in caso per malattia                          lordo                           netto

    dal 1° al 270° giorno di assenza       18,50%                       14,20%

 

b) in caso di assenza per infortunio

    o malattia professionale:

     fino al 3° giorno                              18,50%                       14,20%

     dal 4° al 90° giorno               7,40%                         5,70%

     dal 91° giorno in poi                         4,60%                         3,60%

 

            Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa medesima.

            Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione dei lavoratori presso la Cassa Edile, secondo le norme statutarie.

            La Cassa Edile è tenuta a rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta  un estratto conto di posizione.

            Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato per iscritto dal  lavoratore alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

 

 

Art. 8 - INDENNITA’ PER LAVORI IN GALLERIA

 

            Riferite al gruppo B) dell’art. 21 del CCNL – lavori in galleria – le parti concordano le seguenti indennità:

lettera a)          50%

lettera b)          30%

lettera c)          25%

 

            Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell’art. 21, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

a)      per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.001 metri a 1.500 metri 8%;

b)      per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri 12%;

c)      per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri 18%.

 

 

Art. 9 – INDENNITA’ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA

 

            Con riferimento all’art. 24 del CCNL si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

·        per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;

·        per lavori eseguiti oltre metri 1.000 s.l.m. 17%.

 

Art. 10 - FERIE

 

            In attuazione dell’art. 16 del CCNL, si concorda che ai lavoratori verrà di norma concesso il godimento di un periodo di ferie collettive pari a due settimane consecutive nel mese di agosto di ogni anno, fatte salve le esigenze tecnico produttive per azienda, per cantiere o per squadra, nel qual caso si potrà procedere ad una valutazione congiunta e preventiva tra l’azienda interessata e le OO.SS. per la fruizione del periodo di ferie collettive nell’arco temporale luglio/settembre di ogni anno.

            Il godimento delle due settimane residue potrà avvenire nei diversi periodi dell’anno, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive per azienda, per cantiere o per squadra.

            In caso di ferie per azienda, per cantiere e per squadra, il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all’art.18 del CCNL .

            La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di cui all’art. 16 del CCNL.

 

Art. 11 – TRASFERTA

 

Con riferimento all’art. 22 del CCNL, si stabilisce una diaria del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 dello stesso CCNL da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e si stabilisce che i limiti territoriali sono fissati in km. 75 dalla cinta urbana del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

            L’impresa, qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto ed alloggio o al rimborso spese effettive sostenute da lavoratore stesso a tale titolo.

 

 

Art. 12 – CASSA EDILE

 

            Con riferimento all’art. 37 del CCNL , il contributo da versare in favore della Cassa Edile della Provincia di Matera è il seguente:

·        a carico del datore di lavoro          3,20%

·        a carico del lavoratore                   0,50%

Detto contributo va calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale.

            La quota di contributo  a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

            Il contributo dovrà essere versato dalle imprese alla Cassa Edile della Provincia di Matera, mediante versamenti entro il mese successivo a quello di paga, sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

            Le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare per ciascun esercizio le prestazioni assistenziali della Cassa Edile, deliberate dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.

            Le stesse Associazioni contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL  e dal presente contratto integrativo.

            Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi al presente contratto, del quale formeranno parte integrante.

            Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai comma precedenti al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è liberato dalla obbligazione di corrisponderle con l’integrale adempimento sia degli obblighi verso la Cassa Edile stabiliti dal presente CCPL, nonché dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile, sia degli obblighi di cui all’art. 30 del CCNL   e dall’art. 15 del presente contratto, relativi all’Anzianità Professionale Edile  ed al relativo regolamento.

            La Cassa Edile raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione al CCNL  e al presente contratto integrativo nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL, gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

            Le modalità da seguire per la raccolta di dette dichiarazioni sono stabilite dalla stessa Cassa Edile.

            Il versamento alla Cassa Edile della percentuale del 14,20% e di ogni altro contributo deve essere effettuato dalle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

            E’ fatto obbligo a tutte le imprese edili, sotto qualsiasi ragione sociale, operanti sul territorio della provincia di Matera l’iscrizione alla Cassa Edile nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

            Nella ipotesi in cui le imprese suddette non ottemperino a quanto disposto dal comma precedente, omettendo di inserire i lavoratori dipendenti nelle denunce da presentare alla Cassa Edile, e di effettuare i relativi versamenti delle quote di accantonamento, saranno tenute a mantenere indenne il lavoratore dei danni causati dalle mancate prestazioni e assistenze previste dal vigente CCNL e accordi derivanti da contratti provinciali e da ogni altra assistenza o prestazione garantita dalla stessa Cassa Edile.

            Salvo e impregiudicato quanto previsto dai due comma precedenti del presente articolo, le imprese inadempienti saranno ugualmente tenute a versare alla Cassa Edile tutte le quote di accantonamento evase senza possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte a tale titolo direttamente ai lavoratori interessati che considereranno le somme suddette quale trattamento di miglior favore ai sensi e per gli effetti 2077 del codice civile.

 

Art. 13 – ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

            Il contributo a carico del datore di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all’art. 30 del CCNL è fissato nella misura del 3,14% a decorrere dal 1° aprile 2002, da calcolarsi sulla elementi della retribuzione di cui al precedente art. 12.

            Tale contributo deve essere versato alla Cassa Edile della provincia di Matera, con le modalità previste dal citato art. 12 del presente contratto.

 

 

Art. 14 – FORMAZIONE PROFESSIONALE - ENTE SCUOLA

 

            Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa, in materia di formazione professionale, le parti convengono che l’Ente Scuola Edile, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese all’Ente medesimo in ragione:

-         del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di formazione (in ingresso e/o continua), elaborati ed organizzati dallo stesso Ente Scuola;

-         del numero effettivo delle ore dedicate all’attività formativa presso l’Ente Scuola Edile da parte dei suddetti lavoratori.

Con particolare riferimento alla formazione in ingresso, l’Ente Scuola Edile, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, dovrà avviare un modulo formativo standard messo a disposizione delle imprese interessate.

Con particolare riferimento alla formazione continua, le imprese, in rapporto alle evoluzioni del settore, materiali e tecniche di costruzione, individuano le figure professionali di cui il settore stesso necessita e ne danno comunicazione all’Ente Scuola, per l’avvio dei progetti formativi. Al pari, la Cassa Edile, sulla base dei dati che acquisisce attraverso l’osservatorio sul mercato del lavoro, e specificatamente sulle qualifiche di lavoratori provenienti da altre province, trasmette tali dati all’Ente Scuola che, al fine di colmare tali carenze nel mercato del lavoro locale, può predisporre adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non.

            Con riferimento agli artt. 92 e 93 del CCNL, il contributo per l’addestramento professionale, istituito con il CCPL 26 gennaio 1962, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sulle elementi della retribuzione di cui all’art. 12 del presente CCPL.

            Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente all’Ente Scuola.

 

 

Art. 15 - COMITATO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

 

            Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa, in materia di cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, e al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge 626/94), le parti richiamano l’applicazione integrale degli artt. 87, 88 e 89 del CCNL.

            Inoltre, le medesime parti confermano il ruolo strategico del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro (di seguito C.T.P.), e si impegnano a potenziarne ruolo e funzioni.

In particolare, il C.T.P. dovrà implementare le proprie funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e per i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, assicurando così anche le funzioni di tutela e vigilanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri delle aziende del settore edile.

Inoltre lo stesso Comitato dovrà intensificare i rapporti con gli altri Enti ed Istituzioni che svolgono analoghi compiti e funzioni, promuovendo anche idonee iniziative comuni nelle materie di competenza.

Infine, le parti convengono che, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, il C.T.P. elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese al Comitato medesimo in ragione:

-         del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di informazione e/o formazione, elaborati ed organizzati dallo stesso C.T.P.;

-         del numero effettivo delle ore dedicate all’attività formativa presso il C.T.P. da parte dei suddetti lavoratori.

            Con riferimento all’art. 87 del CCNL, il contributo per l’addestramento professionale, istituito con l’Accordo provinciale sindacale 19 gennaio 2001, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sulle elementi della retribuzione di cui all’art. 12 del presente CCPL.

            Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente al C.T.P.

 

 

Art. 16 – QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

 

            Con riferimento all’art. 38 del CCNL, le quote di adesione contrattuale sono determinate nella misura paritetica dello 0,74% a carico del datore di lavoro e dello 0,74% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 12 del presente contratto.

            L’importo della quota  a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo sociale dovuto alla Cassa Edile.

            Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro, unitamente all’importo a carico dei lavoratori dipendenti, alla Cassa Edile della Provincia di Matera, in uno con il contributo sociale ad essa dovuto ai sensi dell’art. 12 del presente contratto.

            La Cassa Edile provvederà a versare le somme incassate a tale titolo con cadenza mensile alle singole Organizzazioni sindacali contraenti.

            In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni provinciali stipulanti, deve essere versato il contributo paritetico dello 0,22% a carico dei datori di lavoro e dello 0,22% a carico dei lavoratori, quali quote nazionali di adesione contrattuale, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 12 del presente contratto.

            In riferimento all’art. 38 del CCNL ed all’accordo nazionale 16 maggio 1973, è facoltà dei lavoratori cedere alle Organizzazioni sindacali provinciali, costituite nel presente CCPL, un contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo, da prelevarsi dagli accantonamenti versati presso la Cassa Edile, previo rilascio di apposita delega.

            Detta delega, convalidata dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata alla Cassa Edile che provvederà alla trattenuta sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al conseguente versamento in favore del sindacato destinatario.

 

Art. 17 – PREMIALITA’ CONTRIBUTIVA

 

            Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del presente CCPL dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di paga cui si riferisce il versamento stesso.

            Le parti, allo scopo di rendere operativa la norma di premialità per le imprese che versano regolarmente il contributo di cui all’art. 12 del presente contratto, nei termini di cui al precedente comma 1, stabiliscono che al contributo dovuto a titolo di APE si applica una riduzione pari allo 0,50%.

Le parti, altresì, sempre allo scopo di premiare le imprese che versano regolarmente il contributo di cui all’art. 12 del presente contratto nei termini previsti al precedente comma 1, prevedono che, per i versamenti effettuati oltre il termine di cui al precedente comma 1, al contributo originario si applica un contributo aggiuntivo a quello previsto dall’art. 12 del presente contratto, da calcolarsi sulla medesima base imponibile e da conteggiare dalla Cassa Edile, nelle seguenti misure:

·        in caso di versamento tra il 61° e il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso                                                             0,10%

·        in caso di versamento tra il 91° e il 120° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso                                                 0,20%

·        in caso di versamento tra il 121° e il 150° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso                                                             0,45%

·        in caso di versamento tra il 151° e il 180° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso                                                             0,60%

·        in caso di versamento oltre il 181° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso                                                             1,05%

            Fermo restando le maggiori aliquote contributive di cui sopra, il ritardato versamento oltre il 30 giugno per il semestre ottobre – marzo, ed il 30 novembre per il semestre aprile – settembre, costituisce inadempienza contrattuale e comporta l’applicazione di un contributo addizionale nella misura del 3% annuo, da calcolarsi sulle somme dovute e non versate entro le predette date.

            Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, secondo autonome valutazioni, esperirà quelle azioni che riterrà opportune per il recupero di eventuali crediti e, per l’eliminazione di situazioni di persistente morosità.

 

Art. 18 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

 

            Per il trattamento economico ai lavoratori in caso di malattia e infortunio/malattia professionale, fermi restando gli artt. 27 e 28 del CCNL ed il relativo Allegato L “Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio”, le imprese potranno richiedere alla Cassa Edile il rimborso della quota anticipata al lavoratore per conto della stessa Cassa Edile, che provvederà a rimborsare gli importi anticipati secondo l’apposita disciplina di cui all’Accordo Provinciale 12 aprile 1988.

Nei casi di interruzione delle ferie per malattia del lavoratore, la Cassa Edile rimborserà alle la quota di propria spettanza solo in presenza di idonea documentazione comprovante l’effettivo godimento di tutto il periodo di ferie collettive da parte del lavoratore. Pertanto le imprese dovranno comunicare alla Cassa Edile provinciale tutti i periodi di chiusura cantiere per ferie collettive.

 

Art. 19 – MULTE

 

            Il provento delle multe applicate a norma dell’art. 99 del CCNL sarà devoluto a favore della Cassa Edile della Provincia di Matera con versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe.

 

Art. 20 – INSCINDIBILITA’ E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

 

            Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e con quelle del CCNL.

            Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

 

Art. 21 – VIGENZA CONTRATTUALE E NORME DI RINVIO

 

            Il presente CCPL abroga e sostituisce la precedente contrattazione in materia.

Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel CCNL.

 

ART. 22 – AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Il presente CCPL è valido per tutto il territorio della provincia di Matera e si applica a tutti i dipendenti delle aziende edili aderenti all’ANCE provinciale e alle altre Organizzazioni datoriali che eventualmente avranno aderito al presente contratto, secondo rituali comunicazioni alle Parti che hanno sottoscritto il presente CCPL.

Allo scopo, le aziende, all’atto dell’assunzione, sono tenute a comunicare al lavoratore anche il contratto collettivo provinciale applicato al rapporto di lavoro.

 

Art. 23 –, VALIDITA’ E DURATA

 

            Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto è valido a far data dal 1° gennaio 2003 fino a tutto il 31 dicembre 2005 e, qualora non venga disdetto, con lettera raccomandata a.r., da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per tre anni.

 

Sezione Costruttori Edili Prov.le – ANCE                   Feneal Uil

 

 

                                                                                  Filca Cisl

 

           

                                                                                  Fillea Cgil


 

 

 

MINIMO

E.E.T.

E.E.T.

E.E.T.

LIVELLI

BASE

9%

11%

14%

 

 

DALL'1.1.2003

DALL'1.7.2003

DALL'1.1.2004

€    997,17

€            89,75

€          109,69

€          139,60

€    897,46

€            80,77

€            98,72

€          125,64

€    747,88

€            67,31

€            82,27

€          104,70

€    698,02

€            62,82

€            76,78

€            97,72

€    648,16

€            58,33

€            71,30

€            90,74

€    583,35

€            52,50

€            64,17

€            81,67

€    498,59

€            44,87

€            54,84

€            69,80

 


 

 

QUALIFICHE

PAGA

E.E.T. 9%

E.E.T. 11%

E.E.T. 14%

 

BASE

DALL'1.1.2003

DALL'1.7.2003

DALL'1.1.2004

 

 

 

 

 

 operaio 4° livello

4,03

0,36

0,44

0,56

 

 

 

 

 

 operaio specializzato.

3,75

0,34

0,41

0,53

 

 

 

 

 

 operaio qualificato

3,37

0,30

0,37

0,47

 

 

 

 

 

 operaio comune

2,88

0,26

0,32

0,40

 

 

 

 

 

 custodi, portinai, 

 

 

 

 

 guardiani, fattorini

 

 

 

 

 uscieri, inservienti

2,59

0,23

0,28

0,36

 

 

 

 

 

 custodi, guardiani

 

 

 

 

 con alloggio

2,31

0,21

0,25

0,32