Contratto Collettivo di Lavoro Per la Provincia di Matera Imprese Edili ed Affini

 

 

Matera, 30 Aprile 2003

tra:

La Sezione degli imprenditori Edili Minori ed Affini dell’ANIEM-CONFAPI della Provincia di Matera, rappresentata dal Sig. Michele MOLINARI nella qualità di Presidente della stessa e dai Sigg. BITONTO Mario, MELE Eligio, VARASANO Anita, CLEMENTE Sandro, CUCCARESE Michele, D’ALESSANDRO Francesco, D’AMICO Antonio, DI MARZIO Eustachio, DOMENICHIELLO Angelo, FERRARA Giuseppe, FOCARILE Giuseppe, GRIECO Cosimo Damiano, IULA Giacomo, LISANTI Angelo, LISTA Iginio, LUCARIELLO Oronzo, MARTINO Gianfranco, RUSSO Agrippino, TAGLIENTE Luca, TANTULLI Leonarda e TARANTINO Antonio coadiuvati dall’API Basilicata Matera, Associazione delle Piccole e Medie Industrie, nelle persone del Presidente Sig. NUZZACI Claudio, assistiti dal Servizio Sindacale nelle persone del Direttore Franco STELLA e Sigg. LATORRE Pasquale, SILEO Caterina e ACQUASANTA Vitalba

E

L’Associazione di settore degli imprenditori Edili della CNA, denominata ASSOEDILI/CNA della Provincia di Matera, rappresentata dalla CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Matera, nelle persone del Presidente Sig. CORETTI Giovanni, assistito dal Servizio Sindacale nelle persone del Segretario Regionale CNA Sig. RONCHI Giancarlo, dal Segretario Provinciale CNA Sig. MONTEMURRO Leonardo e Sig.ra BRUNO Vitalba e Dott.ssa SANTARCANGELO Maria

E

La Lega delle Cooperative di Basilicata rappresentata dal Sig. LAGUARDIA Paolo, Responsabile Area Lavoro

E in ordine alfabetico:

Il Sindacato Provinciale Edili Affini del Legno (Fe.N.E.A.L.) della Provincia di Matera, aderente alla U.I.L., rappresentata dal Sig. DELICIO Valeriano, Segretario Responsabile, assistito dai Sigg. DELICIO Domenico, NUZZOLESE Francesco, VIVILECCHIA Aldo, PERRONE Giacinto, DIMONTE Domenico, MORELLI Giuseppe, D’ALESSIO Filomena, BELLAROSA Leonardo, CAPPIELLO Bartolomeo, RADICCHIO Antonio, TATARANNI Felice, RIPOLI Antonio, PASTORE Giuseppe, TARATUFOLO Gianni, TOSCANO Gennaro, L’EPISCOPIA Giuseppe, PETRONELLA Giuseppe, GRILLI Giovanni;

La Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini (F.I.L.C.A.) della Provincia di Matera, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dai Sigg. MARCONE Franco, Segretario Generale di Basilicata, e MODARELLI Osvaldo, Responsabile Sezione di Matera, assistiti dai Sigg. LANCELLOTTI Antonio, BELLUSCI Claudio Mario, DELL’OTTO Margherita, PANTONE Francesco, DEGIORGIO Giuseppe, ABBRUZZESE Antonio, CONTE Egidio, SANTORO Stefano, BELLINO Antonio, PIERRO Michele, CIRELLA Piero, DELL’OTTO Vittoria, ALIANO Donato, D’AMATI Vincenzo, TRAGNI Giuseppe, TATARANNI Maurizio, MUSCHETELLO Michele, RICCHIUTO Roberto, GUERRICCHIO Vito, CHIARELLA Antonio, LOVECCHIO Rosanna, DONVITO Cosimo, LOPORCARO Diego, LATRONICO Francesco, TANTONE Maria Ant., MILILLO Florinda, PERILLO Domenico, ROMANO Francesco e SIMEONE Luciano;

La Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Affini (F.I.L.L.E.A.) della Provincia di Matera, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Sig.DAVID Vincenzo, Segretario Generale, assistito dalla delegazione composta dai Segretari LASCARO Anna, MONTEMURRO Maria Bruna e MANOLIO Giovanni, e dai Sigg. ANDRIOTTI Antonio, ANDRULLI Simeone, ARMENIO Margherita, CALDONE Mario, CARLUCCI Angelo, CASCIA Leonardo, CERVELLI Giovanni, CIFARELLI Angela Maria D., CLEMENTE Francesco, DEBONIS Michele, DI NOBILE Domenico, DILEO Felice, DONADIO Nicola, GIGANTE Francesco, LA ROCCA Giuseppe, LARAGIONE Mario, MARTOCCIA Luciana, NATALE Francesco D.co, NICOLETTI Bernardo, PALAZZO Rocco, PERRIELLO Maria G.ppina, RIZZI Pietro, RIZZI Vincenzo, SCATTINO Francesco, SPANU Giuseppe, BERNARDO Gaetano, LIBONATI Rosa Maria e MUSILLO Carmela

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL), da valere in provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso C.C.N.L., eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o Ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

 

 

Premessa

 

Le parti, nel corso della trattativa, hanno esaminato la situazione del settore nell’ambito provinciale e hanno concordato sulla necessità di avviare ogni utile iniziativa per favorirne la ripresa.

Le parti, nell’ottica di cui sopra, si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo del settore che abbia come obiettivi e cardini i seguenti punti:

·        combattere il lavoro irregolare e sommerso che dequalifica il settore mettendo in discussione diritti e tutele per i lavoratori e sottrae competitività alle imprese sane, e si impegnano a definire politiche e interventi nell’ottica di una leale e trasparente concorrenza tra le imprese;

·        favorire la formazione professionale quale condizione fondamentale per dare risposte al settore sia sul versante della qualità e produttività, che su quello della continuità occupazionale. Le parti concordano altresì di favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali dei lavoratori;

·        favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;

·        sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di  aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentare;

·        rafforzare e rinnovare gli Enti Paritetici per favorire e incentivare la qualità dell’impresa, del cantiere come luogo produttivo e, in questo quadro, tutelare la qualità del lavoro, la professionalità, la stabilità settoriale delle risorse umane, la sicurezza ed integrità fisica dei lavoratori. In questo senso le parti concordano di porre in essere ogni utile iniziativa nel periodo di vigenza del presente contratto, per conseguire gli obiettivi sopra richiamati, ivi compresi anche la riorganizzazione degli stessi per adeguarli ai nuovi processi che investono il settore.

 

 

 

Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili

 

 

 

Art. 1 – ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all’art.5 del C.C.N.L. 22 Giugno 2000, l’orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua ripartite secondo quanto stabilito dal suddetto art.5 del C.C.N.L. del 22 Giugno 2000.

Per i cantieri in estensione, l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, stabilito dall’impresa all’inizio dei lavori.

Nota a Verbale

Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l’agro di due o più comuni.

 

Art. 1 bis – ASSUNZIONE

Le imprese all’atto dall’assunzione del lavoratore devono indicare, sulla lettera di assunzione, da rilasciare al lavoratore, oltre ai dati stabiliti dalle norme di legge in vigore, anche il CCPL che verrà applicato nel corso del rapporto di lavoro.

 

Art.2 – MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

I minimi di paga base oraria per tutti i dipendenti di imprese edili operanti nella provincia di Matera sono quelli di cui agli allegati A) e B) del C.C.N.L. 22 Giugno 2000 e successivi aggiornamenti contrattuali, secondo quanto stabilito tra le parti contraenti a livello nazionale.

 

Art. 3 – ANTICIPAZIONE DELLA C.I.G.O.

 Con riferimento all’art.9 del CCNL 22 Giugno 2000, le parti stabiliscono che, per le sospensioni o le riduzioni di orario di lavoro determinate da cause metereologiche, le imprese anticiperanno, per ogni singolo lavoratore dipendente, con la busta paga del mese di competenza, gli importi relativi alle ore richieste di C.I.G.O. nel limite massimo complessivo di 180 ore, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’Inps, dell’eventuale periodo immediatamente precedente.

 

Art. 4– ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In attuazione degli artt.12 e 48 del C.C.N.L. 22 Giugno 2000, l’indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al C.I.P. 15 febbraio 1990.

In attuazione degli artt. 12, 40 e 48 del C.C.N.L. 22 Giugno 2000, l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dal D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.

Nella determinazione dell’E.E.T., le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Matera, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’E.E.T.:

Ø           numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Edilcassa e monte salari relativo;

Ø           numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

Ø           numero ed importo delle concessioni edilizie rilasciate e delle dichiarazioni dei lavori nella provincia;

Ø           numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

Ø           numero di ore di C.I.G. autorizzate.

Infatti, l’esame di tali parametri, hanno fatto stimare un incremento in termini di competitività, qualità e produttività per cui l’E.E.T. di cui agli art.40 lett.d) e 48 del C.C.N.L. 22 Giugno 2000, è stabilito con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura complessiva del 9%, con decorrenza 1° luglio 2003 nella misura complessiva dell’11% e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nella misura complessiva del 14% secondo il seguente schema:

 

 

Livelli

Dal 01/01/03

Dal 01/07/03

Dal 01/01/04

9%

11%

14%

90,54

110,66

140,83

81,48

99,59

126,75

67,90

82,99

105,63

63,38

77,46

98,58

58,85

71,93

91,54

52,96

64,73

82,39

45,27

55,33

70,42

 

 

 

Qualifiche

Dal 01/01/03

Dal 01/07/03

Dal 01/01/04

9%

11%

14%

Operaio 4° livello

0,37

0,45

0,57

Operaio specializzato

0,34

0,42

0,53

Operaio qualificato

0,31

0,37

0,48

Operaio comune

0,26

0,32

0,41

Custodi, portinai,Guardiani, Fattorini,Uscieri, Inservienti

0,24

0,29

0,37

Custodi, guardiani con alloggio

0,21

0,26

0,33

 

La misura dell’E.E.T. così stabilita sostituisce quella già prevista in precedenza.

L’E.E.T. così individuato, sarà corrisposto mensilmente in via presuntiva a titolo di acconto.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale, in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

 

Art. 5 – SERVIZIO TRASPORTO ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

  L’impresa deve provvedere a proprie spese al trasporto con mezzi propri, onde assicurare sia l’andata che il ritorno degli stessi lavoratori dalla sede dell’impresa o unità operativa della stessa al posto di lavoro.

In mancanza del mezzo di trasporto dell’impresa, la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio un’indennità sostitutiva di trasporto nella misura di euro 0,13 per ogni ora di  lavoro prestato.

Il rimborso non è dovuto ai lavoratori che pernottano in cantiere.

Per i cantieri in estensione, in mancanza del mezzo di trasporto dell’impresa e in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio un’indennità sostitutiva di trasporto nella misura di un quinto del costo reale unitario di un litro di benzina per ogni chilometro di strada rotabile che intercorre tra il comune interessato all’appalto da cui provengono i lavoratori e il centro di raccolta autonomamente stabilito dall’impresa.

 La determinazione massima delle spese di viaggio e di trasporto, per il rimborso ai lavoratori provenienti da comuni diversi da quelli oggetto dell’appalto, terrà conto della distanza che intercorre tra il luogo di raccolta stabilito e il comune più lontano sede dell’appalto.

 

Art. 6 – SERVIZIO MENSA ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

In tutti i cantieri fino a 60 dipendenti, aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi, l’impresa dovrà istituire il servizio di mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità.

La quota a carico del lavoratore per il suddetto servizio di mensa è stabilita nella misura massima del 20%.

Per tutti i cantieri diversi da quelli di cui al comma precedente, si stabilisce che ad ogni lavoratore in servizio sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura pari a euro 0,10  per ogni ora di lavoro prestato.

 

Art. 7 – TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

A decorrere dal 1° ottobre 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% su paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, E.D.R. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività di cui al punto 3 dell’art.18 del  C.C.N.L. 22 Giugno 2000.

La percentuale complessiva del 18,50% va imputata per:

- gratifica natalizia                                                            10,00%

- ferie                                                                                8,50%

Tale trattamento economico spetta al lavoratore anche durante l’assenza per malattia, anche professionale, o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, e verrà assolto dall’impresa con effetto liberatorio, mediante il versamento all’Edilcassa delle seguenti percentuali di accantonamento:

a) in caso di malattia:                                             lordo                           netto

dal 1° al 270° giorno di assenza                       18,50                          14,20

 

b) in caso di assenza per infortunio o malattia professionale:

fino al 3° giorno                                               18,50                          14,20

dal 4° al 90° giorno                                           7,40                            5,70

dal 91° giorno di infortunio in poi                       4,60                            3,60

 

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dall’Edilcassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa medesima.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione dei lavoratori presso l’Edilcassa, secondo le norme statutarie.

L’Edilcassa è tenuta a rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato per iscritto dal lavoratore all’Edilcassa, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

 

Art.8 - INDENNITA’ PER LAVORI IN GALLERIA.

Riferite al gruppo B) dell’art.21 del C.C.N.L. 22 Giugno 2000 – lavori in galleria – le parti concordano le seguenti indennità:

Ø                       lettera a) 50%

Ø                       lettera b) 30%

Ø                       lettera c) 25%

Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell’art.21, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

Ø                       per lavori in galleria con fronte di avanzamento dal 1.001 metri a 1.500 metri 8%;

Ø                       per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri 12%;

Ø                       per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri  18%.

 

Art.9 – INDENNITA’ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA.

Con riferimento all’art.24 del C.C.N.L. 22 giugno 2000 si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

Ø                       per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;

Ø                       per i lavori eseguiti oltre i metri 1.000 s.l.m. 17%

 

Art.10 – FERIE.

In attuazione dell’art.16 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, si concorda che ai lavoratori verrà di norma concesso il godimento di un periodo di ferie collettive di almeno due settimane consecutive nel mese di agosto di ogni anno, fatte salve le eventuali esigenze tecnico produttive per azienda, per cantiere o per squadra, nel qual caso si procederà ad una valutazione congiunta e preventiva tra l’azienda e le OO.SS., per la fruizione del periodo di ferie collettive nell’arco temporale luglio/settembre di ogni anno. 

Le settimane residue saranno fatte godere nei diversi periodi dell’anno, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa.

In caso di ferie per azienda, per cantiere e per squadra, il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all’art.18 del C.C.N.L. 22 giugno 2000.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di cui all’art.16 del C.C.N.L. 22 giugno 2000.

Nota a verbale: Le parti convengono che le ferie possano essere godute anche nell’anno successivo a quello di maturazione.

 

Art.11 – ATTREZZI DI LAVORO.

Le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro. Ove, su richiesta dell’impresa, i lavoratori apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta una indennità da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale, nella seguente misura:

Ø                      per i lavoratori specializzati e qualificati 2%;

Ø                      per i lavoratori comuni e aiutanti 1%.

 

Art.12 – TRASFERTA

Con riferimento all’art.22 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, si stabilisce una diaria del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 dello stesso C.C.N.L. da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto situato oltre i 75 chilometri dal cantiere stesso originario, oltre l’indennità di cui all’art.5 del presente CCPL. L’impresa qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto ed alloggio o al rimborso spesse effettive sostenute dal lavoratore stesso a tale titolo.

La diaria di cui al comma precedente non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

 

Art.13 – EDILCASSA

Con riferimento all’art.37 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, il contributo da versare in favore della Edilcassa  per la Provincia di Matera è il seguente:

Ø                      a carico del datore di lavoro  3,20 

Ø                      a carico del lavoratore  0,50

Detto contributo va calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e EDR, sulle ore lavorate, festività ed eventuali ore per assemblee e permessi sindacali.

La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il contributo dovrà essere versato dalle imprese all’Edilcassa, mediante versamenti entro il mese successivo a quello di paga, sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Le associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare per ciascun esercizio prestazioni assistenziali dell’Edilcassa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa Cassa.

Le stesse Associazioni contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio dell’Edilcassa, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal C.C.N.L. 22 giugno 2000 e del presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi al presente contratto, del quale formeranno parte integrante.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai commi precedenti alla Edilcassa, nei confronti della quale risulti che l’impresa abbia adempiuto agli obblighi di versamento stabiliti dal presente contratto provinciale, nonché dallo Statuto e dal Regolamento dell’Edilcassa, sia degli obblighi di cui all’art.30 del C.C.N.L. 22 giugno 2000 e dall’art.13 del presente contratto, relativamente all’Anzianità Professionale Edile ed al relativo regolamento.

L’Edilcassa raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L. 22 giugno 2000 e al presente contratto integrativo nonchè allo Statuto ed al regolamento dell’Edilcassa stessa, con formale impregno, di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art.19 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Le modalità da seguire per la raccolta di dette dichiarazioni sono stabilite dalla stessa Edilcassa.

Il versamento all’Edilcassa della percentuale del 14,20% netto e di ogni altro contributo deve essere effettuato dalle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

E’ fatto obbligo a tutte le imprese edili, sotto  qualsiasi ragione sociale, operanti sul territorio della provincia di Matera, l’iscrizione all’Edilcassa nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi nazionali collettivi di lavoro.

Nelle ipotesi in cui le imprese suddette non ottemperino a quanto disposto dal comma precedente, omettendo di inserire i lavoratori dipendenti nelle denuncie da presentare all’Edilcassa e di effettuare i relativi versamenti delle quote di accantonamento, saranno  tenute a mantenere indenne il lavoratore dai danni causati dalle mancate prestazioni e assistenze previste dal vigente C.C.N.L. e accordi derivanti da contratti provinciali e da ogni altra assistenza o prestazione garantita dalla stessa Edilcassa.

Salvo e impregiudicato quanto previsto dai due comma precedenti del presente articolo, le imprese inadempienti saranno ugualmente tenute a versare all’Edilcassa tutte le quote di accantonamento evase senza possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte a tale titolo direttamente dai lavoratori interessati che considereranno le somme suddette quale trattamento di miglior favore ai sensi e per gli effetti dell’art.2077 del Codice Civile.

 

Art.14 – ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

Il contributo a carico del datore di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all’art.30 del C.C.N.L. 22 giugno 2000 è fissato nella misura del 3,14% a decorrere dal 1° aprile 2002, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.12 del presente contratto.

Tale contributo deve essere versato all’Edilcassa di Basilicata, con le modalità previste dal citato art.13 del presente contratto.

 

Art.15 – FORMAZIONE PROFESSIONALE, ENTE SCUOLA

Le imprese, in rapporto alle evoluzioni del settore, materiali e tecniche di costruzioni, individueranno le figure professionali di cui il settore stesso necessita e daranno comunicazione all’Ente Scuola che deve provvedere alla formazione di tali figure professionali.

L’Edilcassa, sulla base di dati che acquisisce attraverso l’osservatorio sul mercato del lavoro, e specificatamente sulle qualifiche di lavoratori provenienti da altre province, trasmette tali dati all’Ente Scuola che, al fine di colmare tali carenze nel mercato del lavoro locale, predispone adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non (formazione continua).

Con riferimento all’art.93 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, il contributo per l’addestramento professionale, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.13 del presente articolo.

Detto contributo dovrà essere corrisposto all’Edilcassa, che lo verserà  all’Ente Scuola.

 

Art. 16 – QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all’art.37 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, le quote di adesione contrattuale sono determinate nella misura paritetica dello 0,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,60% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.13 del presente contratto maggiorati del 23,45%.

L’Edilcassa provvederà a versare le somme incassate a tale titolo con cadenza mensile alle singole Organizzazioni sindacali contraenti.

In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni provinciali stipulanti, deve essere versato il contributo paritetico dello 0,18% a carico dei datori di lavoro e dello 0,18% a carico dei lavoratori, quali quote nazionali di adesione contrattuale, maggiorati del 23,45%.

In riferimento all’art.38 del C.C.N.L. 22 giugno 2000 è in facoltà dei lavoratori di cedere alle Organizzazioni sindacali provinciali, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo, da prelevarsi dagli accantonamenti versati presso l’Edilcassa, previo rilascio di apposita delega. Detta delega, convalidata dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata all’Edilcassa che provvederà alla trattenuta sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al conseguente versamento in favore del sindacato destinatario.

 

 

 

Art. 17 – CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del presente contratto integrativo dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di paga cui si riferisce il versamento stesso.

Il ritardato versamento oltre il termine suddetto comporta, a carico dell’impresa inadempiente l’applicazione di un contributo aggiuntivo a quello previsto dall’art.14 del presente contratto, da calcolarsi sulla medesima base imponibile e da conteggiare dall’Edilcassa, nelle seguenti misure:

Ø                      in caso di versamento tra il 61° ed il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso 0,10%;

Ø                      in caso di versamento oltre il 91°  sarà applicata una sanzione pari al tasso degli interessi legali vigente tempo per tempo e relativamente al periodo di ritardo.

 

Art.18 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO O MALATTIA                PROFESSIONALE

Per il trattamento economico ai lavoratori in caso di malattia e infortunio/ malattia professionale restando fermi gli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 22 giugno 2000 e il relativo allegato D – protocollo sul trattamento di malattia e infortunio, le imprese potranno richiedere alla Edilcassa il rimborso della quota anticipata al lavoratore per conto della stessa Edilcassa, che provvederà a rimborsare gli importi anticipati secondo l’apposita disciplina.

Nei casi di interruzione delle ferie per malattia del lavoratore, l’Edilcassa rimborserà la quota di propria spettanza solo in presenza di idonea documentazione comprovante l’effettivo godimento di tutto il periodo di ferie collettive da parte del lavoratore. Pertanto le imprese dovranno comunicare all’Edilcassa tutti i periodi di chiusura cantiere per ferie collettive.

 

Art.19 – DISCIPLINA PER L’IGIENE, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE DI LAVORO

Vista la legge n.626/94, si concorda il rilancio delle attività del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro – C.T.P., in aderenza a quanto disposto dall’art.89 lett.a) del C.C.N.L. 22 giugno 2000. Il C.T.P. dovrà svolgere, in particolare, funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e i responsabili dei lavori per la sicurezza, anche in rapporto con altri Enti che svolgono analoghi compiti, promovendo idonee iniziative.

Pertanto il contributo relativo al diritto allo studio, pari allo 0,05%, già destinato al C.T.P. sarà devoluto all’Ente Scuola.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano ad assicurare le funzioni del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza attraverso l’organismo paritetico.

 

Art.20 – PREVENZIONE INFORTUNI

Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (626/94), richiamano l’applicazione integrale del C.C.N.L. 22 giugno 2000 artt.88 e 89.

 

Art.21 – DIRITTO ALLO STUDIO

Le parti, nel richiamare integralmente il disposto di cui all’art.92 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, ribadiscono che il relativo contributo pari allo 0,05% già destinato al finanziamento del C.T.P., viene inglobato all’Ente Scuola Edili per il conseguimento delle finalità proprie del C.T.P. in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

 

 

 

Art. 22 – MULTE

Il provento delle multe applicate a norma dell’art.99 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, sarà devoluto a favore dell’Edilcassa con versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe.

 

Art.23– INSCINDIBILITA’, CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e con quelle del C.C.N.L. 22 giugno 2000.

Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

 

Art.24 – PARTE GENERALE E NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 22 giugno 2000.

 

Art.25 – VALIDITA’ E DURATA

Il presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze, è valido per tutto il territorio della provincia di Matera a far data dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2005. Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

 

 

 

Contributi in vigore dal 1° gennaio 2003

Natura del versamento

Impresa

Lavoratore

EDILCASSA

A.P.E.

Ente Scuola

Comit: Infort:

Diritto Studio-CTP

Quota Nazionale

Quota Provinciale

3,20

3,14

0,65

---

0,50

0,18 (più maggiorazione 23,45%)

0,60 (più maggiorazione 23,45%)

0,50

---

---

---

---

0,18 (più maggiorazione 23,45%)

0,60 (più maggiorazione 23,45%)

TOTALE

8,27

1,28

TOTALE COMPLESSIVO                                                9,55%

 

La retribuzione globale su cui effettuare il conteggio dei contributi è costituita dai seguenti elementi di paga oraria:

-         minimo contrattuale;

-         indennità di contingenza;

-         indennità territoriale di settore;

-         elemento economico territoriale;

-         elemento distinto della retribuzione (E.D.R.).

Solamente per il calcolo delle quote di adesione contrattuale provinciali e nazionali la base imponibile è costituita dagli elementi retributivi precedentemente elencati maggiorati del 23,45%.