Edili (piccola industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese industriali edili ed affini di Matera
Data stipula: 17 dicembre 1998

Inizio validità: 1 novembre 1998
Contratto territoriale per la provincia di Matera


Sommario:

- Premessa
- Orario di lavoro
- Minimi di paga base oraria
- Anticipazione della C.I.G.O.
- Elemento Economico Territoriale
- Comunicazioni in materia di appalti e subappalti
- Cantieri lontani dai centri abitati
- Mensa ed indennità sostitutiva
- Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
- Indennità per lavori in galleria
- Indennità per lavori in alta montagna
- Ferie
- Attrezzi di lavoro
- Trasferta
- EdiI Cassa
- Anzianità Professionale Edile
- Formazione Professionale, Ente Scuola
- Quote di adesione contrattuale
- Contributi aggiuntivi
- Trattamento in caso di Malattia, Infortunio o Malattia Professionale
- Disciplina per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro
- Prevenzione infortuni
- Diritto allo studio
- Multe
- lnscindibilità, condizioni di miglior favore
- Parte generale e norme di rinvio
- Validità e durata
- Protocollo aggiuntivo al Contratto collettivo provinciale

Il 17 dicembre 1998 in Matera,

tra:

La Sezione degli Imprenditori Edili Minori ed Affini aderente all'ANIEM-CONFAPI della Provincia di Matera,

e in ordine alfabetico:

il Sindacato Provinciale Edili Affini del Legno (F.E.N.E.A.L.) della Provincia di Matera, aderente alla UIL;

la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini (F.l.L.C.A.) della Provincia di Matera, aderente alla CISL;

la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini (F.I.L.L.E.A.) della Provincia di Matera, aderente alla C.G.I.L.,

viene stipulato

il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 luglio 1995, da valere in provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso C.C.N.L., eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o Ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

Premessa

La crisi determinatasi negli ultimi anni nel settore edile, in generale in tutto il Paese e più in particolare nella provincia di Matera, ha prodotto un fermo dei lavori, sia pubblici, per la drastica diminuzione di investimenti in opere pubbliche, sia privati, per la caduta degli investimenti, che a sua volta ha causato gravi e pesanti conseguenze sulle imprese edili, sia sulla struttura aziendale, sia sulla struttura occupazionale con drastici ridimensionamenti tali da compromettere addirittura la loro presenza sul mercato.

Preso atto di questa situazione congiunturale, le parti concordano sulla necessità di avviare ogni più opportuna iniziativa per favorire la piena ripresa del settore, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:

- superamento delle varie forme di lavoro sommerso, dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese, attraverso l'adozione di strumenti per l'analisi del mercato del lavoro e di misure a sostegno della qualità del prodotto immobiliare;

- diffusione della cultura della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sia nei datori di lavoro che nei lavoratori;

- monitoraggio dell'andamento della domanda, pubblica e privata, del processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione, e dell'iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

- in attesa di normative di qualificazione delle imprese imperniate su rigorosi criteri qualitativi, promozione dell'impegno delle medesime verso una maggiore affidabilità delle prestazioni fornite;

- promozione di forme di finanziamento agevolato a beneficio delle imprese del settore anche per l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di dispositivi di protezione antinfortunistica e più in generale per il miglioramento della qualità del prodotto e della sicurezza del lavoro;

- impulso alla formazione di base e alla formazione continua, con particolare cura per la riqualificazione dei livelli più bassi. (Sommario)

Art. 1 - Orario di lavoro

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua, ripartite su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Resta confermato il diritto dei lavoratori di usufruire di riposi annui mediante:

a) permessi individuali per 48 ore;

b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal l° lunedì di dicembre.

I permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in misura di un'ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Per i cantieri in estensione, l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere. (Sommario)

Art. 2 - Minimi di paga base oraria

I minimi di paga base oraria per tutti i dipendenti di imprese edili operanti nella provincia di Matera sono quelli di cui agli allegati A) e B) del C.C.N.L. 21 luglio 1995, con aggiornamento 23 aprile 1997. (Sommario)

Art. 3 - Anticipazione della C.I.G.O.

Con riferimento all'art. 9 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, le parti convengono che, per le sospensioni o le riduzioni di lavoro determinate da cause meteorologiche, le imprese anticiperanno, per ogni singolo lavoratore dipendente, con la busta paga del mese di competenza, gli importi relativi alle ore richieste di C.I.G.O. nel limite massimo di 160 ore mensili. (Sommario)

Art. 4 - Elemento economico territoriale

In attuazione degli artt. 12 e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al C.I.P. 15 febbraio 1990.

In attuazione dell'art. 40 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, degli accordi collettivi nazionali 23 aprile 1997 e 23 luglio 1998, l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dal DL. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T., le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Matera, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all'anno precedente a quello di erogazione dell'E.E.T.:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Edil Cassa e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

- numero e importo delle concessioni edilizie rilasciate e delle dichiarazioni dei lavori nella provincia;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

- numero di ore di C.I.G. autorizzate.

Infatti l'esame di tali parametri, hanno fatto stimare un incremento in termini di competitività, qualità e produttività per cui l'E.E.T. di cui agli artt. 40 lett. D) e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, è stabilito con decorrenza l° novembre 1998 nella misura del 7% suddiviso in due rate secondo il seguente schema:

Livelli

5% dall'01.11.98

2% dall'01.06.99

Totale

7° - 1.555.628

77.781

31.112

108.893

6° - 1.400.065

70.003

28.001

98.004

5° - 1.166.721

58.336

23.334

81.670

4° - 1.088.941

54.447

21.778

76.225

3° - 1.011.159

50.557

20.223

70.781

2° - 910.043

45.502

18.200

63.703

1° - 777.814

38.890

15.556

54.446

Qualifiche

5% dall'01.11.98

2% dall'01.06.99

Totale

Operaio 4° livello

314,72

125,88

440,61

Operaio Specializz.

292,24

116,89

409,13

Operaio Qualificato

263,00

105,20

368,22

Operaio Comune

224,80

89,92

314,72

Custodi, Portinai, Guardiani, Fattorini, Inservienti, Uscieri

190,51

76,20

266,71

Custodi, Guardiani con alloggio

169,34

67,73

237,07

L'E.E.T., così individuato, sarà corrisposto mensilmente in via presuntiva a titolo di acconto.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale, in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo. (Sommario)

Art. 5 - Comunicazioni in materia di appalti e di subappalti

Visto l'art. 15 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, le parti ribadiscono la piena operatività di detto articolo, con riferimento ai commi 4 e 5, lett. b) del richiamato articolo. Le imprese, pertanto, consegneranno preventivamente copia delle dichiarazioni relative alle lavorazioni appaltate e subappaltate all'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, che provvederà a inviare copia alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. (Sommario)

Art. 6 - Cantieri lontani dai centri abitati

In considerazione delle particolari condizioni locali, alle difficoltà delle vie e dei mezzi di comunicazione, per i lavoratori assunti e impiegati in cantieri situati oltre Km 3,500 dalla cinta urbana del comune di residenza, l'impresa deve provvedere a proprie spese al trasporto con mezzi propri, onde assicurare sia l'andata che il ritorno degli stessi lavoratori dalla cinta urbana (punto di ritrovo) al posto di lavoro.

In mancanza del mezzo di trasporto dell'impresa, la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio una indennità sostitutiva di trasporto nella misura di 1/5 del costo reale unitario della benzina super per ogni chilometro di strada rotabile oltre la cinta urbana sino al posto di lavoro, sia per l'andata che per il ritorno. Il rimborso non è dovuto ai lavoratori che pernottano in cantiere.

Per cinta urbana, ai soli fini del calcolo per il pagamento del rimborso spese di viaggio e di trasporto, si intende quella prevista dalla legge 1150/42 (Legge Urbanistica).

Cantiere in estensione

Per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l'agro di due o più comuni. Il calcolo del rimborso spese di viaggio e di trasporto è rapportato alla distanza tra i comuni interessati all'appalto da cui provengono i lavoratori e il centro di raccolta autonomamente stabilito dall'impresa. La determinazione massima delle spese di viaggio e di trasporto, per il rimborso ai lavoratori provenienti da comuni diversi da quelli oggetto dell'appalto, terrà conto della distanza che intercorre tra il luogo di raccolta stabilito e il comune più lontano sede dell'appalto. (Sommario)

Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva

In presenza di almeno 16 dipendenti occupati presso ciascun cantiere, ubicato fuori dalla cinta urbana, l'impresa dovrà istituire il servizio di mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità.

La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa. L'impresa stessa concorrerà alla spesa dei pasti nella misura dell'80% per ciascun pasto consumato. Nell'eventualità che non si possa istituire detto servizio di mensa, si stabilisce che ad ogni lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva nella misura fissa di lire 4.000 (quattromila) per ogni giorno di effettiva presenza, rivalutabile, ogni anno, e comunque in misura non inferiore ai 4/5 dell'indice ISTAT del costo della vita. (Sommario)

Art. 8 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

A decorrere dal 1° novembre 1998, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 23,45 su paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, E.D.R. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività di cui al punto 3 dell'art. 18 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

La percentuale complessiva del 23,45% va imputata per:

- gratifica natalizia

10,00%

- ferie

8,50%

- riposi annui e festività soppresse

4,95%

Tale trattamento economico spetta al lavoratore anche durante l'assenza per malattia, anche professionale, o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, e verrà assolto dall'impresa con effetto liberatorio, mediante il versamento all'Edil Cassa delle seguenti percentuali di accantonamento:

 

Lordo

Netto

a) in caso di malattia:

dal l° al 270° giorno di assenza

23,45%

18,00%

b) in caso di assenza per infortunio o malattia professionale:

fino al 3° giorno

23,45%

18,00%

dal 4° al 90° giorno

9,38%

7,20%

dal 91° giorno in poi

5,86%

4,50%

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dall'Edil Cassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa medesima.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione dei lavoratori presso l'Edil Cassa, secondo le norme statutarie.

L'Edil Cassa è tenuta a rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato per iscritto dal lavoratore all'Edil Cassa, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. (Sommario)

Art. 9 - Indennità per lavori in galleria

Riferite al gruppo B) dell'art. 21 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 - lavori in galleria - le parti concordano le seguenti indennità:

- lettera a) 50%

- lettera b) 30%

- lettera c) 25%

Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell'art. 21, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

a) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.001 metri a 1.500 metri - 8%;

b) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri - 12%;

c) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri - 18%; (Sommario)

Art. 10 - Indennità per lavori di alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

- per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. - 13%;

- per lavori eseguiti oltre i metri 1000 s.l.m. - 17%. (Sommario)

Art. 11 - Ferie

In attuazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, si concorda che ai lavoratori verrà di norma concesso il godimento di un periodo di ferie collettive pari a due settimane nel mese di agosto di ogni anno. Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma in occasione delle festività natalizie. La quarta settimana sarà fatta godere nei diversi periodi dell'anno, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa. In caso di ferie per azienda, per cantiere e per squadra, il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 12 - Attrezzi di lavoro

Le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro. Ove, su richiesta dell'impresa, i lavoratori apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta una indennità da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale, nella seguente misura:

- per i lavoratori specializzati e qualificati, 2%;

- per i lavoratori comuni e aiutanti, 1%. (Sommario)

Art. 13 - Trasferta

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, si conferma una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 dello stesso C.C.N.L. da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e si stabilisce che i limiti territoriali sono fissati in chilometri 3,500 dalla cinta urbana in cui il lavoratore è stato assunto. L'impresa, qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto ed alloggio o al rimborso spese effettive sostenute dal lavoratore stesso a tale titolo.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a rivedere il contenuto dell'art. 12 del presente contratto integrativo entro il 30 giugno 1999. (Sommario)

Art. 14 - Edil Cassa

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, il contributo da versare in favore dell'Edil Cassa della Provincia di Matera è il seguente:

- a carico del datore di lavoro, 2,43%

- a carico del lavoratore, 0,32%

Detto contributo va calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e G.N.F. 23,45% (comprese festività e malattia/infortunio).

La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il contributo dovrà essere versato dalle imprese all'Edil Cassa della Provincia di Matera, mediante versamenti entro il mese successivo a quello di paga, sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare per ciascun esercizio le prestazioni assistenziali dell'Edil Cassa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa Cassa.

Le stesse Associazioni contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio dell'Edil Cassa, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dal presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi al presente contratto, del quale formeranno parte integrante.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai comma precedenti al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è liberato dalla obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento sia degli obblighi verso l'Edil Cassa stabiliti dal presente contratto provinciale, nonché dallo Statuto e dal Regolamento dell'Edil Cassa, sia degli obblighi di cui all'art. 30 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dall'art. 15 del presente contratto, relativi all'Anzianità Professionale Edile ed al relativo regolamento.

L'Edil Cassa raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L. 21 luglio 1995 e al presente contratto integrativo nonché allo Statuto ed al regolamento dell'Edil Cassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Le modalità da seguire per la raccolta di dette dichiarazioni sono stabilite dalla stessa Edil Cassa.

Il versamento all'Edil Cassa della percentuale del 18,00% e di ogni altro contributo deve essere effettuato dalle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

E' fatto obbligo a tutte le imprese edili, sotto qualsiasi ragione sociale, operanti sul territorio della provincia di Matera, l'iscrizione all'Edil Cassa nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi nazionali collettivi di lavoro.

Nelle ipotesi in cui le imprese suddette non ottemperino a quanto disposto dal comma precedente, omettendo di inserire i lavoratori dipendenti nelle denuncie da presentare all'Edil Cassa e di effettuare i relativi versamenti delle quote di accantonamento, saranno tenute a mantenere indenne il lavoratore dei danni causati dalle mancate prestazioni e assistenze previste dal vigente C.C.N.L. e accordi derivanti da contratti provinciali e da ogni altra assistenza o prestazione garantita dalla stessa EdiI Cassa.

Salvo e impregiudicato quanto previsto dai due comma precedenti del presente articolo, le imprese inadempienti saranno ugualmente tenute a versare all'Edil Cassa tutte le quote di accantonamento evase senza possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte a tale titolo direttamente ai lavoratori interessati che considereranno le somme suddette quale trattamento di miglior favore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2077 del Codice Civile. (Sommario)

Art. 15 - Anzianità professionale edile

Il contributo a carico del datore di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all'art. 30 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 è fissato nella misura del 3,84% a decorrere dal 1° gennaio 1999, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14 del presente contratto.

Tale contributo deve essere versato all'Edil Cassa di Basilicata, con le modalità previste dal citato art. 14 del presente contratto. (Sommario)

Art. 16 - Formazione professionale, ente scuola

Le imprese, in rapporto alle evoluzioni del settore, materiali e tecniche di costruzioni, individueranno le figure professionali di cui il settore stesso necessita e daranno comunicazione all'Ente Scuola che deve provvedere alla formazione ditali figure professionali.

L'Edil Cassa, sulla base di dati che acquisisce attraverso l'osservatorio sul mercato del lavoro, e specificatamente sulle qualifiche di lavoratori provenienti da altre province, trasmette tali dati all'Ente Scuola che, al fine di colmare tali carenze nel mercato del lavoro locale, predispone adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non (formazione continua).

Con riferimento all'art. 93 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, il contributo per l'addestramento professionale, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14 del presente contratto.

Detto contributo dovrà essere corrisposto all'Edil Cassa, che lo verserà mensilmente all'Ente Scuola. (Sommario)

Art. 17 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 38 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, le quote di adesione contrattuali sono determinate nella misura paritetica dello 0,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,60 a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14 del presente contratto.

L'importo della quota a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo sociale dovuto all'Edil Cassa. Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro, unitamente all'importo a carico dei lavoratori dipendenti, all'Edil Cassa, in uno con il contributo sociale ad essa dovuto ai sensi dell'art. 14 del presente contratto.

L'Edil Cassa provvederà a versare le somme incassate a tale titolo con cadenza mensile alle singole Organizzazioni sindacali contraenti.

In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni provinciali stipulanti, deve essere versato il contributo paritetico dello 0,15% a carico dei datori di lavoro e dello 0,15% a carico dei lavoratori, quali quote nazionali di adesione contrattuale.

In riferimento all'art. 38 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 è in facoltà dei lavoratori di cedere alle Organizzazioni sindacali provinciali, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo, da prelevarsi dagli accantonamenti versati presso l'Edil Cassa, previo rilascio di apposita delega. Detta delega, convalidata dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata all'Edil Cassa che provvederà alla trattenuta sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al conseguente versamento in favore del sindacato destinatario. (Sommario)

Art. 18 - Contributi aggiuntivi

Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui agli artt. 14-15-16-17 del presente contratto integrativo dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di paga cui si riferisce il versamento stesso.

Il ritardato versamento oltre il termine suddetto comporta, a carico dell'impresa inadempiente l'applicazione di un contributo aggiuntivo a quello previsto dall'art. 14 del presente contratto, da calcolarsi sulla medesima base imponibile e da conteggiare dall'Edil Cassa, nelle seguenti misure:

- in caso di versamento tra il 61° ed il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso - 0,10%;

- in caso di versamento tra il 91° ed il 120° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso - 0,20%;

- in caso di versamento tra il 121° ed il 150° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso - 0,45%;

- in caso di versamento tra il 151° ed il 180° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso - 0,60%;

- in caso di versamento oltre il 181° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso - 1,05%.

Fermo restando le maggiori aliquote contributive di cui sopra, il ritardato versamento oltre il 30 giugno per il semestre ottobre-marzo, ed il 30 novembre per il semestre aprile-settembre, costituisce inadempienza contrattuale e comporta l'applicazione di un contributo addizionale nella misura del 3% annuo, da calcolarsi sulle somme dovute e non versate entro le predette date.

Il Comitato di Gestione dell'Edil Cassa, secondo autonome valutazioni, esperirà quelle azioni che riterrà opportune per il recupero di eventuali crediti e, per l'eliminazione di situazioni di persistente morosità. (Sommario)

Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio o malattia professionale

Per il trattamento economico ai lavoratori in caso di malattia e infortunio/malattia professionale restando fermi gli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e il relativo allegato D-protocollo sul trattamento di malattia e infortunio, le imprese potranno richiedere alla Edil Cassa il rimborso della quota anticipata al lavoratore per conto della stessa Edil Cassa, che provvederà a rimborsare gli importi anticipati secondo l'apposita disciplina

Nei casi di interruzione delle ferie per malattia del lavoratore, l'Edil Cassa rimborserà la quota di propria spettanza solo in presenza di idonea documentazione comprovante l'effettivo godimento di tutto il periodo di ferie collettive da parte del lavoratore. Pertanto le imprese dovranno comunicare all'Edil Cassa tutti i periodi di chiusura cantiere per ferie collettive. (Sommario)

Art. 20 - Disciplina per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro

Vista la legge n. 626/94, si concorda il rilancio delle attività del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di Lavoro - C.T.P., in aderenza a quanto disposto dall'art. 89 lett. A) del C.C.N.L. 21 luglio 1995. Il C.T.P. dovrà svolgere, in particolare, funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e i responsabili dei lavori per la sicurezza, anche in rapporto con gli altri Enti che svolgono analoghi compiti, promovendo idonee iniziative.

Il C.T.P. è inglobato nell'Ente Scuola Edili per cui al suo finanziamento si provvederà mediante il contributo di cui all'art. 15 del presente contratto provinciale, in aderenza alla previsione di cui al citato art. 89 - lett. A) del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Pertanto il contributo relativo al diritto allo studio, pari allo 0,05%, già destinato al C.T.P. sarà devoluto all'Ente Scuola.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a verificare la opportunità/possibilità di istituire la figura del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, entro il 30 giugno 1999. (Sommario)

Art. 21 - Prevenzione infortuni

Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (626/94), richiamano l'applicazione integrale del C.C.N.L. 21 luglio 1995 artt. 88 e 89. (Sommario)

Art. 22 - Diritto allo studio

Le parti, nel richiamare integralmente il disposto di cui all'art. 92 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, ribadiscono che il relativo contributo pari allo 0,05% già destinato al finanziamento del C.T.P., viene inglobato all'Ente Scuola Edili per il Conseguimento delle finalità proprie del C.T.P. in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro. (Sommario)

Art. 23 - Multe

Il provento delle multe applicate a norma dell'art. 96 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, sarà devoluto a favore dell'Edil Cassa con versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe. (Sommario)

Art. 24 - Inscindibilità, condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e con quelle del C.C.N.L. 21 luglio 199S.

Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute. (Sommario)

Art. 25 - Parte generale e norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 26 - Validità e durata

Il presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze indicate, è valido per tutto il territorio della provincia di Matera a far data dal 10 novembre 1998. Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Contributi in vigore dal 1° novembre 1998
Prov. Matera

Natura del Versamento

Impresa

Lavoratore

Edilcassa

2,43

0,32

A.P.E. (dal 1/1/99)

3,84

---

Ente Scuola

0,65

---

Comit. Infort.

---

---

Diritto Studio - CTP

0,05

---

Quota Naz.le

0,15

0,15

Quota Prov.le

0,60

0,60

Totale

7,72

1,07

Totale complessivo

8,79%

La retribuzione globale su cui effettuare il conteggio dei contributi è costituita dai seguenti elementi di paga oraria:

- minimo contrattuale;

- indennità di contingenza;

- indennità territoriale di settore;

- elemento economico territoriale;

- elemento distinto della restribuzione (E.D.R.);

- accantonamento G.N.F. lordo 23,45%.

 

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 1° novembre 1998 (Sommario)

Protocollo aggiuntivo

Matera, 17 dicembre 1998

Fra la Sezione degli Imprenditori Edili Minori ed Affini aderente all'ANIEM-CONFAPI della provincia di Matera, coadiuvati dall'API Basilicata, Associazione delle Piccole e Medie Industrie, assistiti dal Servizio Sindacale, e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, viene stipulato il seguente protocollo aggiuntivo che fa parte integrante del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro - 1° novembre 1998.

Premesso che il sistema delle Casse Edili assicura un importante e qualificato servizio in materia di certificazione della regolarità contributiva e di erogazione di rilevanti prestazioni a favore dei lavoratori iscritti;

considerato che l'articolazione contrattuale del settore può rendere tale importante strumento, in presenza di altre strutture similari, non adeguato a dare le risposte alle aspettative dei lavoratori;

ritenuto che le attuali disposizioni legislative assegnano alle Casse Edili, anche per il futuro, importanti responsabilità sulla idoneità operativa delle imprese;

rilevato che il settore delle costruzioni ha la necessità di dare continuità e forza nella lotta alla concorrenza sleale che altera la sana competitività fra le imprese e determina effetti negativi sui diritti salariali, normativi e sulla sicurezza dei lavoratori;

considerato altresì che è comune convinzione delle parti che la liberazione del settore da forme di illegalità diffusa e dal lavoro nero o sommerso si realizza attraverso il rafforzamento della contrattazione e quindi delle relazioni sindacali e imprenditoriali;

evidenziato che è comune volontà delle parti intensificare e rendere permanente il processo di formazione, di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori del settore attraverso il potenziamento delle funzioni e del ruolo propri dell'Organismo paritetico preposto e, allo stesso tempo, è in dispensabile rilanciare le attività di informazione e formazione in materia di sicurezza, igiene e luoghi di lavoro;

tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, le parti convengono quanto segue:

- le Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali sopra costituite concordano di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;

- concordano altresì che la data entro cui realizzare questo obiettivo sia quella del 30 giugno 1999, in modo da partire con un unico sistema di Cassa Edile a partire dal 10 ottobre 1999.

In appositi incontri che saranno concordati tra le parti saranno prese in esame e definite le problematiche connesse, al fine di raggiungere l'obiettivo comune di unitarietà della Cassa Edile. (Sommario)