Associazione degli industriali della provincia di Lucca

 

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Stipulato il giorno 20 novembre 2002 per gli edili della provincia di Lucca, ad integrazione del C.c.n.l. 29 gennaio 2000

 

 

 

 


 

INDICE

 

 

 

 

Premesse

Documento unico di regolarità contributiva

Appalto e subappalto

 

 

 

Art         1        – Categorie e qualifiche

Art.        2        – Orario di lavoro

Art.        3        – Soste, sospensioni e riduzioni di lavoro

Art.        4         – Ferie

Art.        5        – Ambiente di lavoro

Art.        6        – Comitato paritetico territoriale per la prevenzione

                infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro CPTLucca –

                Servizio DPI – RLST

Art.        7        – Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Art.        8        – Elemento economico territoriale

Art.        9        – Lavori in alta montagna

Art.      10        – Indennità di trasferta

Art.      11        – Mensa

Art.      12        – Multe disciplinari

Art.      13        – Formazione professionale

Art.      14        – Cassa edile

Art.      15        – Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia

                e riposi annui

Art.      16        – Anzianità professionale edile – APE / APES

Art.      17        – Previdenza integrativa

Art.      18        – Quote di adesione contrattuale

Art.      19        – Decorrenza e durata

 

 

Fac – simile di comunicazione dell’impresa appaltante

o subappaltante

Fac – simile di dichiarazione dell’impresa appaltatrice

o subappaltatrice

Tabella n. 1 – Indennità territoriale di settore e

premio di produzione - importi

Tabella n. 2 – Elemento economico territoriale - ET

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Il giorno 8 aprile 2003, presso la sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Lucca,

 

tra

 

l'Associazione degli industriali della provincia di Lucca, rappresentata dal dr. Vittorio Armani, assistito dal dr. Antonio M. Orazi dell'Associazione medesima, con la partecipazione del Presidente della Sezione edili, p.e. Andrea Guidi;

 

e

 

la FeNEAL-UIL, rappresentata dal sig. Amedeo Guidugli;

la FILCA-CISL, rappresentata dai sigg. Massimo Bani, Cataldo Vitale e Giacomo Bondielli con la partecipazione della Delegazione composta da Bruno Colombani, Alessandro Lombardi e Alessandro Pancetti;

la FILLEA-CGIL, rappresentata dai sigg. Enrico Profetti, Valerio Vezzosi e Lamberto Pocai, con la partecipazione della Delegazione composta da Glauco Bonaguidi, Mario Corfini, Giuseppino Demetri, Stefano Folegnani e Michele Lorenzi.

 

in relazione a quanto previsto dall’accordo 20 novembre 2002, dopo ampia e approfondita discussione, è stato definito il testo del contratto collettivo provinciale di lavoro 20 novembre 2002 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili e affini che, siglato in tutte le sue parti e in tutti i suoi articoli, si allega e fa parte integrante del presente accordo.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

p. FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e                                          p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

    FILLEA-CGIL                                                                       DELLA PROVINCIA DI LUCCA

 


 

PREMESSE

 

 

Le Parti, consapevoli dell'importanza del settore edile e del ruolo che le imprese edili della provincia hanno saputo conquistarsi sul piano operativo; riconoscendo la centralità del settore edile nello sviluppo economico e civile lucchese, attraverso tutti gli interventi strutturali e infrastrutturali necessari, come pure mediante il recupero edilizio; il restauro monumentale; il decoro urbano; la ristrutturazione urbanistica; la difesa del suolo e la tutela ambientale; confermano l’impegno a promuovere l'attività delle imprese che, pur variamente qualificate e organizzate, sono improntate al rispetto delle regole contrattuali, previdenziali, assicurative, igieniche e prevenzionali.

 

A tal fine le Parti si impegnano ad attivarsi, anche congiuntamente, in tutte le sedi competenti affinché tali imprese, compatibilmente con la vigente normativa, siano favorite, mentre siano scoraggiati e contrastati in tutti i modi possibili i comportamenti difformi e devianti dal rispetto delle regole di cui sopra.

 

Viene ribadito e confermato il riconoscimento, da portare ufficialmente all'attenzione di tutti gli organismi competenti e interessati, pretendendo un analogo riconoscimento, della valenza strategica degli enti paritetici dell'edilizia: Cassa edile lucchese, Scuola edile lucchese e Comitato paritetico territoriale per la sicurezza-CPTLucca, per un corretto assetto delle attività edili sul piano della regolarità contrattuale, della formazione professionale, della prevenzione degli infortuni.

 

Resta inteso e convenuto che, anche secondo quanto stabilito dai precedenti accordi in materia, tutto quanto risulti opportuno per una migliore gestione degli organismi paritetici sarà verificato dalle parti continuativamente e formerà oggetto, quando occorra, di appositi accordi.

 

Le Parti, infine, sottolineano l’esigenza che le Amministrazioni locali competenti definiscano sollecitamente i nuovi strumenti urbanistici, auspicando che essi consentano la predisposizione degli interventi strutturali e infrastrutturali necessari ed utili allo sviluppo della provincia, privilegiando, ove possibile, la realizzazione di opere pubbliche in concessione o con finanziamento.


 

Documento unico di regolarità contributiva

 

 

In base agli accordi nazionali e alle Premesse del presente contratto provinciale, le parti si impegnano a definire nel più breve tempo possibile, il Documento unico di regolarità contributiva - DURC, attraverso una apposita commissione tecnica paritetica, che lavorerà tenendo conto di analoghe esperienze maturate in altre province e di quanto stia maturando a livello nazionale.


 

Appalto e subappalto

 

 

A) Le parti confermano che, nel rispetto delle vigenti norme in materia, qualora un'impresa affidi in appalto o in subappalto lavorazioni edili, dovrà far obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare ai propri dipendenti i trattamenti previsti dai vigenti accordi nazionali e provinciali, compresa la necessaria iscrizione alla Cassa edile lucchese.

In questo quadro, le parti assumono reciproco impegno affinché le norme di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti, trovino concreta e puntuale realizzazione; in particolare sottolineano l'obbligo facente carico alle imprese di comunicare alla Cassa edile la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e ricordano che le imprese appaltatrici sono tenute in solido con le imprese subappaltatrici ad assicurare ai dipendenti di queste ultime il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto nazionale e dagli accordi integrativi provinciali.

 

B) Le parti convengono che, al fine di consentire al settore delle costruzioni la preventiva conoscenza delle opportunità di lavoro connesse agli appalti pubblici, sia richiesto che gli enti appaltanti segnalino alla Cassa edile tutti gli appalti di lavori pubblici banditi e sanciscano l'obbligo per le imprese aggiudicatrici dei lavori di certificare alla stazione appaltante la propria iscrizione alla Cassa edile e la propria regolarità contributiva.

 

Le parti infine precisano che l'adempimento dell'obbligo della comunicazione da parte delle imprese agli Enti competenti ed alla R.S.U. o, in mancanza di questa, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per il tramite dell'Associazione degli industriali, venga effettuato secondo il fac-simile che si riporta in allegato e il cui modello sarà distribuito fra le aziende operanti in provincia.

 


 

 

Art. 1

 

CATEGORIE E QUALIFICHE

 

 

Per quanto attiene alle qualifiche degli operai valgono le norme stabilite dall'art. 78 del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Tuttavia le imprese, nell'attribuzione ai singoli dipendenti delle categorie e qualifiche di competenza, in stretta osservanza ed applicazione della normativa sopra richiamata, non mancheranno di valutare contributi conoscitivi che, per casi specifici e con le dovute, obiettive motivazioni dovessero essere forniti dalla R.S.U.

 

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale quanto previsto dall'art. 6 del Contratto collettivo nazionale.


 

 

Art. 2

 

ORARIO DI LAVORO

 

 

Fermo restando che per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, si conviene l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua.

 

Resta convenuto che il prolungamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e del R.D. 10 settembre 1923 n. 1957, sarà consentito nei limiti di 10 ore giornaliere e 60 settimanali per quattro mesi dell'anno e sempre che nell'anno solare non venga superata la media settimanale di 40 ore. I quattro mesi di cui sopra sono giugno, luglio, agosto e settembre.

 

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza della rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, é dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile. Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo nazionale in materia di recuperi.

 

Per quanto non contemplato nel presente articolo vale la regolamentazione contrattuale nazionale.

 


 

 

Art. 3

 

SOSTE, SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO

 

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e in particolare, che qualora la sosta o le soste dovute a cause meteorologiche nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa é tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato; con riferimento all'art. 9 si conferma che, nei casi di sospensione dal lavoro e di riduzione dell'orario, ove per ragioni tecniche non sia stato possibile effettuare il recupero dei periodi di sosta di cui all'art. 10, le imprese hanno l'obbligo di presentare tempestivamente e correttamente domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali, ricorrendone i presupposti delle norme di legge vigenti in materia.

 

Viene, al riguardo, confermato che nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, l'autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali verrà richiesta dall'impresa a favore dei soli lavoratori che, regolarmente presentatisi all'inizio dell'orario di lavoro in cantiere, siano stati dall'impresa stessa non trattenuti in relazione alle cattive condizioni meteorologiche e per assenza dei presidi di riparo, previsti dall'art. 86 del vigente contratto nazionale, nel cantiere o nelle immediate vicinanze.

 

Le imprese sono inoltre tenute a registrare in busta paga la specifica dell'integrazione corrisposta al lavoratore indicante il periodo dell'integrazione salariale, le ore integrate e l'importo corrisposto.


 

 

Art. 4

 

FERIE

 

 

Con riferimento all'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, viene confermato che l'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo: si ravvisa l'opportunità che, di norma, venga goduto almeno un periodo continuativo di ferie di due settimane a cavallo del ferragosto.

 

Un'altra settimana sarà goduta nell'arco dell'anno, anche consecutivamente alle due settimane di cui sopra, compatibilmente con le esigenze di lavoro e secondo le intese tra imprese e rappresentanze sindacali aziendali, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

 

Per la quarta settimana si indica il periodo 20 dicembre - 5 gennaio.


 

 

Art. 5

 

AMBIENTE DI LAVORO

 

 

Le parti consapevoli dell'importanza che nel settore trovi puntuale applicazione la normativa contrattuale (art. 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro) riconoscono di annettere rilievo prioritario ai problemi della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e del miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi.

 

In particolare, si richiama la lettera A) del sopra citato art. 86 che fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nel cantiere:

a)      un locale per uso spogliatoio con stipetti, riscaldato durante i mesi freddi;

b)       un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;

c)       uno scaldavivande;

d)       servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

 

Data la particolare natura dell'attività, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

 

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate, di norma, non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio dei lavori nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione o non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

 

La rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, potrà intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra citate.


 

 

Art. 6

 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,

L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO CPTLUCCA -

SERVIZIO DPI – RLST

 

 

Le parti, anche in base all'esperienza maturata dal 1993, con l'avvio e lo sviluppo della operatività del CPTLucca, confermano l'impegno a promuovere e a sostenere l'attività del Comitato in tutte le sedi competenti e in tutti gli ambiti opportuni, affinché il CPTLucca sia sempre meglio conosciuto dalle imprese e dai lavoratori edili e, inoltre, sia ancora più ampiamente riconosciuta la competenza dello stesso in materia di sicurezza nelle costruzioni, di formazione alla sicurezza e di formazione alla gestione della sicurezza.

 

Il contributo di cui all'art. 92 del vigente contratto nazionale di lavoro a carico dei soli datori di lavoro é determinato, con effetto dal 1° ottobre 1995, nell'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del contratto nazionale di lavoro, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile, di cui 0,30% destinato al CPT Lucca, in base a quanto previsto dall'art. 87 del contratto collettivo nazionale.

 

Al fine di una gestione attiva della sicurezza, le parti, sulla scorta della sperimentazione conseguente l'accordo 20 gennaio 1998, convengono che il servizio DPI sia completamente affidato al CPTLucca, a cui la Cassa edile lucchese, nel quadro della normale collaborazione tra gli enti paritetici, presterà la necessaria assistenza tecnico-documentale.

 

Per l'effettuazione di tale servizio le parti concordano sulla istituzione di una apposita contribuzione di mutualizzazione pari allo 0,60%, da calcolarsi su tutti gli elementi retributivi su cui si calcolano le altre contribuzioni destinate alla Cassa edile, a cui dovrà essere versata secondo i normali criteri. Per la gestione di tale contribuzione il CPTLucca istituirà una specifica contabilità separata.

 

Il servizio DPI sarà disciplinato, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Consiglio di amministrazione del CPTLucca, sulla scorta degli eventuali accordi provinciali.

 

Inoltre, sempre al fine di innalzare il livello della sicurezza nei cantieri, le parti convengono, in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione contrattuale nazionale, sulla istituzione immediata di una commissione tecnica paritetica a cui è affidato il compito di esaminare la possibile costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale-RLST, tenendo conto della diffusione dei rappresentanti aziendali dei lavoratori per la sicurezza-RLS e, conseguentemente, proponendo gli opportuni criteri di composizione, qualificazione e operatività della stessa.


 

 

Art. 7

 

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

E PREMIO DI PRODUZIONE

 

 

Le misure in atto della indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e la misura del premio di produzione per gli impiegati sono congelate e sono quelle indicate nella tabella allegata (tab. 1) che forma parte integrante del presente articolo.


 

 

Art. 8

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità agli Accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 l'elemento economico territoriale (ET) é determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135.

 

In conformità all'Accordo nazionale 29 gennaio 2002 e in considerazione del favorevole andamento dell'attività del settore delle costruzioni in provincia di Lucca, il valore massimo conseguibile dell'elemento economico territoriale-ET di cui alla lettera d) dell'art.39 e all'art.47 del vigente contratto nazionale viene elevato, con decorrenza 1°gennaio 2003, all'11% dei minimi di paga e di stipendio e, con decorrenza 1°dicembre 2003, al 14% dei minimi di paga e di stipendio.

 

Tutto quanto sopra premesso le parti concordano che, a partire dal 1° gennaio 2003, gli importi dell’elemento economico territoriale sono stabiliti ed erogati secondo gli importi riportati nella tabella allegata (tab. 2) che fa parte integrante del presente articolo.

 

Le parti, nel darsi reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale é stata stabilita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1997 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, sulla decontribuzione degli aumenti disposti dalla contrattazione di secondo livello, si impegnano ad incontrarsi nel mese di marzo di ogni anno, per tutta la durata del contratto integrativo per una verifica di tutti gli indicatori sopra riportati, o di altri che venissero successivamente individuati, al fine della conferma dell'elemento economico territoriale stesso.

 

Nella verifica dell'elemento economico territoriale le parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

-         numero di imprese e di lavoratori iscritti in Cassa edile e monte salari relativo;

-         numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

-         numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità e numero di ore di integrazioni salariali straordinarie;

-         numero delle ore complessivamente autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria;

-         consumi di elettricità.

 


 

 

Art. 9

 

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

 

Con riferimento all'art. 24 del vigente contratto nazionale di lavoro viene stabilito quanto segue:

agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità dell'8% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile. Tale indennità non compete agli operai che lavorino in località situate oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, costituenti la loro abituale dimora o residenza.


 

 

Art. 10

 

INDENNITÀ DI TRASFERTA

 

 

Fermo restando quanto previsto in proposito dall'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori fuori zona si conviene che la diaria sia corrisposta, a far data dal 1° gennaio 1998, con riferimento alle seguenti fasce dai confini territoriali del comune nel quale si trovava il cantiere per il quale il lavoratore è stato assunto o, in caso di mancata indicazione del cantiere, nel quale ha sede l’Azienda, facendo una distinzione fra Aziende che forniscono un servizio di trasporto e Aziende che tale servizio non forniscono e, nel primo caso, fra lavoratori operanti nella Piana di Lucca e lavoratori operanti nelle altre zone della provincia:

 

Aziende con servizio di trasporto proprio

 

Piana di Lucca                                                            Media Valle, Garfagnana, Versilia

 

- da Km. 5 sino a Km. 15;                                          da Km. 8 sino a Km. 15          10%

- da Km. 16 sino a Km. 25;                                        da Km. 16 sino a Km. 25        13%

- da Km. 26 sino a Km. 35;                                        da Km. 26 sino a Km. 35        16%

- da Km. 36 ad oltre;                                                  da Km. 36 ad oltre                  19%

 

Aziende senza servizio di trasporto proprio

 

      Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia

- da Km. 5 sino a Km. 15                                                                                          13%

- da Km. 16 sino a Km. 25                                                                                        17%

- da Km. 26 sino a Km. 35                                                                                        20%

- da Km. 36 ad oltre                                                                                                  25%

 

La percentuale di cui sopra sarà calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile.

 

Una nuova disciplina della trasferta sarà individuata dalla specifica commissione prevista dal punto 3) dell’accordo 20 novembre 2002.

 

Comunque, l'indennità non é dovuta qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che gli comporti un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisca la indennità di cui sopra, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.


 

 

Art. 11

 

MENSA

 

 

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, provvederà, salvo casi di obiettiva impossibilità, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo giornaliero, mediante il ricorso a servizi esterni, comprese eventuali convenzioni con trattorie o ristoranti o con l'allestimento di un servizio mensa nel cantiere stesso.

 

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri, la realizzazione di quanto sopra previsto potrà avvenire con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

 

Per l'attuazione di quanto sopra tra imprese e R.S.U. saranno ricercate soluzioni che, fondando il loro presupposto nella richiesta della maggioranza delle maestranze dipendenti, tengano conto del numero degli occupati, della ubicazione del cantiere rispetto ai centri abitati, della ripartizione del costo del servizio.

 

A tale riguardo viene fin d'ora convenuto che il costo del pasto sarà ripartito normalmente nella misura del 70% a carico dell'impresa e per il restante 30% a carico del lavoratore, con un limite massimo di intervento da parte dell'impresa valido anche in caso di convenzionamento con ristoratori o in caso di distribuzione di buoni pasto (ticket restaurant) nella misura di Euro 4,24 per ogni pasto, a decorrere dal 1° novembre 2002.

 

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, all'operaio sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di Euro 4,24 giornalieri, pari a Euro 0,53 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato, a decorrere dal 1° novembre 2002.

 

Sugli importi di cui sopra non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto nella loro determinazione é già stato tenuto conto della maggioranza, per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

 

L'indennità sostitutiva di mensa in parola cesserà di essere corrisposta ai lavoratori occupati nei cantieri, nei quali sarà attuato il servizio di mensa nelle forme previste ai commi precedenti.

 

Viene, inoltre, confermata l'estensione agli impiegati della regolamentazione dell'istituto mensa, con corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa nella stessa misura e con la stessa decorrenza prevista per gli operai; conseguentemente l'indennità di mensa andrà erogata con esclusione delle giornate non di effettivo lavoro ordinario prestato e non andrà considerata per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, ecc. in quanto, sin dalla sua istituzione, é stata considerata comprensiva di tali istituti.

 

I valori dell'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati é di Euro 91,69.

 

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, per tale istituto, a favore delle categorie impiegatizie.


 

 

Art. 12

 

MULTE DISCIPLINARI

 

 

Il provento delle multe applicate a norma dell'art. 99 del vigente contratto nazionale é devoluto a favore della Cassa edile lucchese.


 

 

Art. 13

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

 

In base alle Premesse del presente contratto provinciale e sulla scorta degli accordi regionali sul Consorzio Formedil, le parti sottolineano la valenza strategica della formazione professionale di mestiere, sia di base che continua, e rivendicano nuovamente, anche in considerazione della qualità della proposta formativa e dei risultati dell'azione formativa, il riconoscimento, a livello regionale e provinciale, a tutti gli effetti, della esclusività del sistema formativo di settore regionale, nell'ambito del quale la Scuola edile lucchese si è collocata a livelli di eccellenza.

 

Il contributo di cui all'art. 92 del vigente contratto nazionale di lavoro a carico dei soli datori di lavoro é determinato, con effetto dal 1° ottobre 1995, nell'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del contratto nazionale di lavoro, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile, di cui 0,70% destinato alla Scuola edile lucchese.

 

I lavoratori che abbiano frequentato i corsi della Scuola edile lucchese con profitto, saranno tenuti in particolare considerazione ai fini del loro inserimento nel settore.

 

 


 

 

Art. 14

 

CASSA EDILE

 

 

Le parti, nel comune intento, già richiamato nelle Premesse, di dare maggiore impulso ad una presenza attiva e positiva degli enti paritetici di settore, con particolare riferimento alla Cassa edile, a cui è contrattualmente affidato il compito dell'esazione delle contribuzioni e di erogazione delle prestazioni e che, pertanto, è l'ente capofila nel rapporto con le aziende e con i lavoratori, anche considerando le nuove funzioni in tema di regolarità contributiva e di previdenza integrativa, convengono sulla opportunità di rivedere il testo del Regolamento per la gestione della Cassa edile lucchese.

 

Il contributo di cui all'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro é determinato con effetto dal 1° gennaio 2003, nella misura complessiva del 2,88% da calcolarsi, per tutte le ore normali contrattualmente previste e/o effettivamente prestate, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente Contratto collettivo nazionale, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile, e ripartito per 5/6 (2,40%) a carico dei datori di lavoro e per 1/6 (0,48%) a carico dei lavoratori.

 

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione ad ogni periodo di paga; la parte di tale contribuzione che, in base alle disposizioni di legge, risulta imponibile, sarà stabilita dalla Cassa edile lucchese di anno in anno e sarà comunicata dalla Cassa edile stessa alle Aziende iscritte.

 

Per le trattenute ai lavoratori del contributo a carico dei medesimi e per il versamento del relativo importo unitamente a quello facente carico all'impresa, dovuto alla Cassa edile lucchese, nonché per il versamento a solo carico dell'impresa del contributo dovuto per la formazione professionale; del contributo dovuto per il fondo anzianità professionale edile e anzianità professionale straordinaria; delle quote paritetiche di adesione contrattuale e altro, le imprese dovranno attenersi alle norme di cui allo Statuto e al Regolamento della Cassa edile lucchese, i cui testi, si intendono qui trascritti quali parti integranti del presente contratto, nonché alle istruzioni che al riguardo verranno impartite dall'Ente medesimo.


 

 

Art. 15

 

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE,

GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

 

 

Il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui nella misura contrattualmente prevista vanno accantonati, al netto delle ritenute di legge, da parte delle imprese presso la Cassa edile lucchese secondo le modalità di versamento stabilite dagli Accordi nazionali, dallo Statuto dell'Ente e dal relativo Regolamento.

 

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza della anzianità e nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni contrattuali.


 

 

ART. 16

 

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - APE / APES

 

 

In relazione a quanto previsto dall'art. 30 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all'APE é dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella misura del 4,00%, mentre il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all'APES é dovuto, a decorrere dal 1° aprile 2001, nella misura dell'0,50%, da calcolarsi entrambi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale, fatta salva la contrattazione nazionale quando applicabile, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del vigente Contratto nazionale.

 


 

 

Art. 17

 

PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

In relazione alla rilevanza della previdenza integrativa di settore, attuata attraverso il PREVEDI, le parti si impegnano a costituire una commissione tecnica paritetica a cui affidare il compito di esaminare la possibile utilizzazione della contribuzione APES come base per la mutualizzazione della previdenza integrativa, tenendo conto di quanto potrà essere deciso in merito al livello nazionale.


 

 

Art. 18

 

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

 

La quota di adesione contrattuale provinciale é fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nella misura paritetica dello 0,84% (0,42% a carico della ditta e 0,42% a carico del lavoratore) da calcolarsi sugli stessi elementi sui quali viene conteggiata la percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

 

La quota di adesione contrattuale provinciale a carico degli operai é trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e, unitamente alla quota facente carico all'impresa, sarà versata con le stesse modalità di cui al precedente art. 14 alla Cassa edile lucchese.

 

Le stesse modalità valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale nazionale, fissata, con decorrenza 1° febbraio 1999, nella misura dello 0,222% a carico dei datori di lavoro ed in eguale misura e con la stessa decorrenza a carico degli operai, da calcolarsi anch'esse sugli stessi elementi sui quali viene conteggiata la percentuale per ferie, gratifica natalizia e altro.

 

Viene inoltre confermata, con riferimento all'art. 38 del vigente contratto nazionale, la facoltà ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili della provincia di cedere alle Associazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe individuali, un importo da prelevare, a cura della Cassa edile lucchese, sugli accantonamenti effettuati, a favore dei lavoratori medesimi, equivalente allo 0,72% degli elementi sui quali viene calcolata la quota di adesione contrattuale.

 

Per l'affidamento del servizio medesimo, ivi compreso il versamento delle quote nazionali di adesione contrattuale, si fa riferimento alla apposita convenzione stipulata tra l'Associazione degli industriali, le Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori edili e la Cassa edile lucchese, secondo le modalità fissate dall'Accordo nazionale 16 maggio 1973.


 

 

Art. 19

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

Il presente Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale 29 gennaio 2000, salva la diversa decorrenza specificamente indicata, é valido per tutto il territorio della provincia di Lucca a decorrere dal 1° gennaio 2002, e dura sino al 31 dicembre 2005.

 

Per quanto non contemplato nel presente accordo valgono e rimangono ferme le norme del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

 

 

 


 

COMUNICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTANTE O SUBAPPALTANTE

 

 

RACCOMANDATA A.R.

 

 

Spett. CASSA EDILE LUCCHESE

Via dei Pedrocchi                                                                                     L U C C A

 

ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

S E D E

 

e p.c.

 

Spett. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.

L U C C A

 

Spett. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L.

L U C C A

 

 

OGGETTO: Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - appalto e subappalto

 

La sottoscritta impresa (1) ………………………….………………………………………agli effetti della"disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro …………………..………. per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di ……………………………………………...………….....…………………………………………..………

all'impresa(2)……………………………………………………………… Per la Cassa edile e la Rappresentanza sindacale unitaria, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

_                          

 

(timbro e firma)

 

                                                                ----------------------------------------------

 

 

 

 

 1 allegato per la Cassa edile e per la R.S.U.*

 

(1) denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

(2) denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

(*) in mancanza di queste: all'Associazione degli industriali della Provincia di Lucca Piazza Bernardini,41 - Lucca - Fax 0583/48120 - E-mail: assind.lu@assind.lu.it.


 

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

 

 

 

 

La sottoscritta (1)………………………………………………………………dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ………………….ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) ………………………………………………dei lavori di ……………………...nel cantiere di ……………………………………………………………………………………….. . ...………

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni

assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il Contratto collettivo nazionale di lavoro …………………………………………………... per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima. 

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

 

 

 

 

....…...... addì ..................

 

 

 

 

_                                                                                                        (timbro e firma)

 

                                                                                  ----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

(1)    denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

(2) denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

 

 

 

 


 

Tabella n. 1

 

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO

DI PRODUZIONE IMPORTI CONGELATI

 

 

 

 

 

 

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

 

Operai di produzione:

 

4°1ivello-op.di quarto livello ………………………………………………. €          0,64

3°1ivello-op.specializzato …………………………………………………..            €          0,59

2°livello-op.qualificato ……………………………………………………...            €          0,54

1°1ivello-op.comune ………………………………………………………..           €          0,47

 

Custodi, guardiani, portieri, uscieri ed inservienti

(tabella B art. 6 C.c.n.l. 7 ottobre 1987) ………………………………………        €          0,42

Custodi, portieri, guardiani con alloggio

(lettera C art. 6 C.c.n.l. 7 ottobre 1987) ………………………………………        €          0,37

 

 

 

 

 

 

PREMIO DI PRODUZIONE

 

7° livello-imp. 1.a cat. super..............................................................………...          €          152,20

6° livello-imp. 1.a cat...........................................................................………          €          142,48

5° livello-imp. 2.a cat................................................................................……         €          116,90

4° livello-ass.tecn. già di 3.a cat............................................................………          €          101,55

3° 1ivello-imp. 3.a cat. .............................................................................…….        €            91,92

2° livello-imp. 4.a cat...............................................................................……..        €            82,56

1° livello-imp. 4.a 1 impiego..................................................................………         €            71,55


 

Tabella n. 2

 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE – ET

 

 

 

 

LIVELLI                                             

dal 1° gennaio 2003                dal 1° dicembre 2003

 

                                                                       Orario          Mensile                 Orario           Mensile

7° livello – imp. 1.a cat. super……………..   -   …….          € 109,69   ………   -   ….....  € 139,60

6° livello – imp. 1.a cat. ………..………….   -   .…….         €   98,72   ………   -   .…....  € 125,64

5° livello – imp. 2.a cat. .……….…….……      -   ……..      €   82,27   ….…...   -   .…....  € 104,70

4° livello – ass.tecn. già di 3.a cat. ……….     € 0,44  …..      €   76,78   …….  € 0,56  ….. €   97,72

3° livello – imp. 3.a cat. ………………….     € 0,41  …..      €   71,30   …….  € 0,52  ….. €   90,74

2° livello – imp. 4.a cat. ………………….     € 0,37  …..      €   64,17   …….  € 0,47  ….. €   81,67

1° livello – imp. 4.a cat. ………………….     € 0,32  .….      €   54,84   …….  € 0,40  .…  €   69,80

Custodi, portinai, fattorini………………...     € 0,28  …….…   -   …..….…..  € 0,36  ……   -   .....

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)...      € 0,25  ……….   -   ……...…..  € 0,32  …....   -   ….