ACCORDO PROVINCIALE 22 OTTOBRE 2002 INTEGRATIVO DEL CCNL 29 GENNAIO 2000 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

  

 

 

Il giorno 22 ottobre 2002 presso l’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno, si sono incontrati

 

la Sezione Edili rappresentata dai Sig.ri Edilio Bini, Fabio Becuzzi, Paolo Bardi e Alberto Ricci, assistiti dal Dott. Ettore Bartolo dell’Associazione medesima

 

le Segreterie provinciali della FILLEA-Cgil, FILCA-Cisl e FENEAL-Uil rappresentate dai Sig.ri Lilia Benini, David Romagnani, Loriano Tosi, Maurizio Demi, Roberto Biasci, Ottavio De Luca, Leonida Lancioni e Fabio Verdiani.

 

per rinnovare il contratto provinciale integrativo al CCNL 29.1.2000 per i dipendenti delle imprese edili operanti nella Provincia di Livorno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA

 

Le parti firmatarie del presente accordo, considerato che il settore delle costruzioni rappresenta nella Provincia di Livorno un indispensabile fattore di crescita economica e di qualificazione del sistema produttivo locale, intendono rafforzare le relazioni industriali e valorizzare il ruolo degli enti bilaterali di settore anche con riferimento alle problematiche afferenti la sicurezza sui cantieri, al fine di incrementare le potenzialità produttive, qualitative ed occupazionali delle imprese del comparto.

 

In questo contesto le parti intendono sensibilizzare i soggetti pubblici, stazioni appaltanti, competenti a dare concreta attuazione a quei provvedimenti che consentano, come già previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto in sede Prefettizia nel 1997, una gestione efficace, trasparente e innovativa degli appalti pubblici e privati.

 

Infatti, oltre all’individuazione di azioni comuni rivolte a dare continuità al rapporto fiduciario tra stazioni appaltanti ed imprese appaltatrici, emergono come elementi necessari per il rilancio dell’imprenditoria locale delle costruzioni,  la garanzia del pieno rispetto delle normative di legge - contrattuali e contributive - unitamente alla diffusione della cultura della legalità, della sicurezza e delle tutele dei lavoratori.

 

A tal fine le parti, impegnandosi ad attivarsi, anche congiuntamente, in tutte le sedi competenti, individuano quali obiettivi prioritari:

 

 - un efficace azione contro il lavoro irregolare e la concorrenza sleale tra imprese, finalizzato a scoraggiare in tutti i modi possibili i comportamenti difformi e devianti dal rispetto delle regole e delle norme vigenti;

-  la definizione in tempi brevi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), sulla base di analoghe esperienze già concretizzate in altre province italiane, in attesa di un’ iniziativa a carattere regionale, che si auspica venga assunta entro l’anno in corso.

 

Obiettivo del DURC è , infatti, semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti pubblici e privati e favorire una competizione basata sulla qualità organizzativa e progettuale e non solo sui minori costi.

 

Inoltre, al fine di prevenire una carenza strutturale di mano d’opera, le parti convengono sull’opportunità di valorizzare progetti pilota in tema di formazione professionale, come ad esempio il Progetto Marocco, in fase di sperimentazione, che consentono la formazione di lavoratori stranieri nei paesi di origine in modo da costruire un bacino di professionalità già in parte formate, da supportare con adeguate politiche di accoglienza.

Ciò nondimeno, le parti concordano sull’importanza di un continuo monitoraggio dei profili professionali necessari, con l’obiettivo di programmare strumenti di politiche attive del lavoro per il settore delle costruzioni, in modo da elevare il livello delle professionalità, anche al fine di salvaguardare l’occupazione, ed incrementare il grado di competitività delle imprese.

 

Pertanto, per perseguire gli obiettivi e le finalità di cui sopra, le parti individuano nelle seguenti materie il coinvolgimento delle istituzioni interessate:

-         regole e procedure omogenee, efficaci e semplificate per appalti pubblici e privati;

-         lotta al lavoro irregolare;

-         programma delle opere in via di cantierizzazione o in procedura di appalto, utilizzando una banca dati telematica per il monitoraggio periodico;

-         piano delle cave e delle discariche.

 

 

AMBIENTE E SICUREZZA

 

Le parti, nel confermare la massima attenzione con riferimento alle problematiche afferenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, si danno atto della necessità di affrontare tali problematiche implementando il ruolo degli enti bilaterali, con particolare riferimento al CPT ed alla Scuola Edile e progettando un sistema di azioni caratterizzate da continuità e ottica preventiva.

A tal fine si ribadisce che la Scuola edile, cui sono demandate le funzioni operative del CPT per quanto concerne la formazione, è lo strumento idoneo ai fini di una corretta applicazione delle leggi 626/94 e 494/96 per quanto dispongono in merito agli obblighi di formazione, informazione e addestramento/aggiornamento periodico dei lavoratori.

Pertanto, con l’obiettivo di promuovere specifiche azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri edili della Provincia di Livorno, le parti convengono sull’opportunità di proseguire nella realizzazione di moduli formativi previsti dalla legislazione vigente.

Si prevede infine che il CPT istituisca e aggiorni l’anagrafe dei RLS delle aziende iscritte alla Cassa edile di Livorno.

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Le parti, riconoscendo che il sistema di formazione professionale ha una valenza strategica ai fini della valorizzazione delle risorse umane e del rafforzamento competitivo delle aziende, convengono che la Scuola Edile debba mantenere il ruolo di ente gestore delle attività formative per l’intero settore, sulla base dell’evoluzione dei profili professionali e dei fabbisogni delle aziende del comparto.

Le parti ritengono pertanto opportuno proseguire nella realizzazione di percorsi formativi in favore sia di disoccupati disponibili ad essere orientati  in relazione alle specificità del settore   ed inseriti in aziende edili, che di lavoratori occupati stabilmente in  aziende edili, finalizzati all’aggiornamento continuo ed alla specializzazione, in un’ottica di qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali.

Infine,  le parti si impegnano a promuovere e realizzare  l’accordo  della consulta  regionale sulla formazione professionale del  24/04/02 lavorando per l’accreditamento del sistema formativo  delle Scuole  Edili a livello regionale, nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla Regione Toscana.

 

 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

Visti gli artt. 39 e 47 del CCNL per le imprese edili ed affini del 29 gennaio 2000, premesso che la determinazione dell’elemento economico territoriale debba essere correlata all’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Livorno, nonché ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, sulla base di indicatori significativi, le parti hanno convenuto di confermare il sistema di misurazione dell’E.E.T. già previsto dal Contratto integrativo provinciale del 4 dicembre 1997 ed i relativi indicatori, che si riportano di seguito:

 

numero imprese iscritte in Cassa Edile

numero lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo

numero lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità presso i Centri per l’Impiego della Provincia

numero delle ore complessivamente autorizzate dall’Inps in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

 

Le parti hanno inoltre convenuto, in conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002, di elevare il valore massimo conseguibile dell’Elemento Economico Territoriale con decorrenza 1.1.2003 all’11% e con decorrenza 1.12.2003 al 14% dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati. Tali percentuali sono comprensive del  precedente tetto del 7%.

 

La misura massima dei nuovi importi è riportata nella seguente tabella:

 

                              

 

Decorrenza 1.01.03

Importi orari

Decorrenza 1.1.03

Importi mensili

Decorrenza 1.12.03

Importi orari

Decorrenza 1.12.03

Importi mensili

Quadri ed impiegati 1° super

-

109,69

-

139,60

Impiegati di 1° livello

-

98,72

-

125,64

Impiegati di 2° livello

-

82,27

-

104,70

Impiegati ed operai di 4° livello

0,44

76,78

0,56

97,72

Impiegati di 3° liv.  operai specializzati

0,41

71,30

0,52

90,74

Impiegati di 4° liv. operai qualificati

0,37

64,17

0,47

81,67

Impiegati di 4° liv. I impiego – op.comuni

0,32

54,84

0,40

69,80

Custodi, portinai, fattorini

0,28

-

0,36

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

0,25

-

0,32

-

 

 

Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell’E.E.T. è stata stabilita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997 in materia di decontribuzione.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di marzo di ogni anno, per tutta la durata del presente accordo, per verificare l’andamento degli indicatori sopra riportati. In tali occasioni le parti determineranno in via presuntiva l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

 

 

 

INDENNITA’

 

Per quanto concerne l’indennità di mensa, il concorso al valore del pasto a carico dell’azienda, l’indennità di trasporto e la diaria in caso di trasferta, gli importi previsti dall’accordo integrativo del 4.12.97 vengono incrementati di un importo pari al 16% con decorrenza 1° ottobre 2002.

 

 

 

 

 

 

INDENNITA’ di MENSA

 

 

In riferimento all’accordo provinciale del 19/07/ 89 viene riconfermato quanto segue:

1.      le imprese edili che operano all’interno di  stabilimenti industriali in cui esiste  un servizio mensa, si impegnano, previo accordo con la proprietà del servizio a far beneficiare della mensa i propri dipendenti  occupati.

2.      Le  imprese edili che per loro dimensione e la durata dei loro cantieri hanno già direttamente installato un servizio mensa, consentiranno la estensione del servizio medesimo a tutti i dipendenti delle imprese parimenti impegnate nel cantiere.

3.      Negli altri casi le aziende in relazione all’ubicazione e alla durata dei cantieri, nell’intento di fornire ai lavoratori un pasto caldo, ricorreranno , ove è possibile, alla utilizzazione del servizio fornito da aziende  specializzate.

Nelle ipotesi contemplate ai n.1-2-3- l’onere a carico del datore di lavoro (concorso al pasto) sarà di  euro 4,49 a pasto.

Ove per qualsiasi ragione indipendente dalla volontà delle parti non si rendesse possibile procedere alla erogazione  di un pasto caldo, verrà corrisposta al dipendente una indennità sostitutiva di mensa.

Pertanto per impiegati ed operai dal 1° ottobre 2002 l’indennità sostitutiva di mensa sarà pari a  0,42 € orarie, pari a 3,36 € giornaliere.

 

 

 

INDENNITA’ di TRASPORTO

 

Per impiegati ed operai dal 1° ottobre 2002 l’indennità di trasporto sarà pari :

a 0,89 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per coloro che hanno il loro domicilio nel comune ove ha sede l’impresa.

 1,02 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per coloro che hanno il loro domicilio fuori dai limiti comunali ove ha sede l’impresa.

 

 

DIARIA

 

Le parti confermano le modalità in essere per la corresponsione della diaria ai dipendenti comandati a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello ove la prestano normalmente ed i limiti territoriali per la corresponsione della diaria.

Ferma restando l’esclusiva competenza aziendale ad organizzare i mezzi di trasporto, riconoscendo, ove disponibile, la priorità dell’uso del mezzo aziendale, nel caso che il lavoratore sia costretto ad utilizzare mezzi pubblici o privati, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto documentate ovvero prendendo a riferimento i costi tabellari chilometrici in uso.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2002 gli importi della diaria saranno pari a 0,51 € orarie in caso di trasferta nell’ambito della prima fascia e 0,72 € orarie in caso di trasferta nell’ambito della seconda fascia.

 

La diaria di cui all’Art.22 paragrafo  A) del vigente CCNL  viene regolamentata con le modalità di cui all’allegato del presente accordo.

 

 

 

 

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

 

Le prestazioni exstracontrattuali sono state modificate ed aggiunte di nuove.  Il libretto esplicativo che verrà consegnato ad ogni lavoratore iscritto in cassa sarà stampato dalla cassa edile.   

 

 

PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

Le parti si impegnano  ad incontrarsi periodicamente per verificare la destinazione del fondo residuo APES che sarà proposta dalle parti nazionali a decorrere dall’1/1/2004, al fine di individuare soluzioni idonee a consentire la piena operatività del Fondo di previdenza complementare di settore PREVEDI, fatte comunque salve le diverse indicazioni delle parti nazionali.

 

 

DURATA

 

Il presente CCLP avrà validità fino al 31.12.2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti dalla contrattazione nazionale.

 

 

 

 

Allegato

Minimi contrattuali a decorrere dal 1.1.2003

 

 

Allegato

Individuazione dei limiti territoriali per la corresponsione della diaria