Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Livorno
Data stipula: 4 dicembre 1997

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di livorno


Sommario:

- Enti paritetici

- Elemento Economico Territoriale

- Mensa

- Indennità di trasporto

- Diaria e trasferta

- Decorrenza e durata

- Protocollo aggiuntivo: Orario di lavoro

 

 

Il giorno 4/12/1997 in Livorno, presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali della provincia di Livorno tra

- La Sezione Edili

e

- FILLEA/CGIL

- FILCA/CISL

- FENEAL/UIL

si conviene di rinnovare il contratto provinciale integrativo al CCNL 5.7.1995 per i dipendenti delle imprese edili operanti nella provincia di Livorno come segue:

Le parti concordano di costituire una commissione che entro un mese elabori un documento che costituirà l'introduzione al presente contratto;

Situazione del settore delle costruzioni - Iniziative volte al risanamento e allo sviluppo del settore - Osservatorio territoriale - Verifica e conferma delle intese già sottoscritte con il protocollo sugli appalti pubblici.

Enti Paritetici

Al fine di consolidare il ruolo degli Enti paritetici sul territorio per una risposta sempre più puntuale alle esigenze delle imprese e dei loro dipendenti le parti convengono di incontrarsi in apposite riunioni per raggiungere intese volte a migliorare la loro efficienza ed in particolare per assicurare:

1. la gestione attiva della legge 341/95 (art. 29);

2. la possibilità di incontro domanda/offerta di lavoro: strumenti operativi;

3. l'osservatorio sull'andamento del settore, sulla tipologia delle professionalità esistenti e necessarie sul territorio;

In particolare per quanto riguarda l'Ente Livornese Scuola Edile, tenuto conto anche della richiesta avanzata dal suo Presidente in data 10.11.1997, le parti concordano di incontrarsi entro il 31.1.1998 per un esame complessivo della situazione della struttura dell'Ente medesimo e delle iniziative formative future, anche con riferimento specifico a quanto stabilito dalla Legge 24 Giugno 1997 n. 196 in materia di apprendistato.

Elemento Economico Territoriale

Premesso che in applicazione agli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 viene determinato l'Elemento Economico Territoriale avendo riguardo al territorio della nostra Provincia e tenendo conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo delle concessioni dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria per mancanza di lavoro;

- numero delle ore complessive lavorate dagli addetti al settore e numero delle ore complessivamente autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

Tutto quanto sopra premesso le parti concordano che a partire dal 1 gennaio 1998 gli importi dell'Elemento Economico Territoriale verranno stabiliti ed erogati nella misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati a norma dell'art. 39 lettera d) e dell'art. 47 del vigente CCNL, secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

Qualifiche

Importi mensili

Importi orari

quadri ed impiegati di 1° super

108.679

628,20

Impiegati di 1°

97.811

565,38

Impiegati di II

81.509

471,15

impiegati di IV livello - operai di IV livello

76.075

439,74

impiegati di III - operai specializzati

70.641

408,33

impiegati di IV - operai qualificati

63.577

367,50

impiegati di IV I Impiego - operai comuni

54.339

314,10

custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

Le parti, nel darsi reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è stata stabilita in coerenza a quanto previsto dal Protocollo 23.7.1997 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23.5.1997 n.135 sulla decontribuzione degli aumenti disposti dalla contrattazione di secondo livello, si impegnano ad incontrarsi nel mese di Marzo di ogni anno, per tutta la durata del contratto integrativo per una verifica di tutti gli indicatori sopra riportati, o di altri che ne venissero successivamente individuati, al fine della conferma dell'elemento economico territoriale stesso.

Mensa

Per impiegati ed operai l'indennità sostitutiva di mensa dall'1.1.1998 sarà di 600 lire orarie pari a lit. 4.800 giornaliere. Corrispondentemente il concorso al valore del pasto a carico delle imprese sarà di lit. 7.500 a pasto.

Dall'01/01/1999 l'indennità sostitutiva di mensa sarà pari a Lire 650 orarie e dall'01/01/2000 sarà pari a 700 Lire orarie.

Indennità di trasporto

Per impiegati ed operai l'indennità di trasporto dall'1.1.1998 sarà pari a lit. 1.500 giornaliere per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per coloro che hanno il loro domicilio nei limiti comunali ove ha sede l'impresa e a lit. 1.700 per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per coloro che hanno il loro domicilio fuori di tali limiti.

Diaria e trasferta

Vengono confermati i limiti territoriali per la corresponsione della diaria di cui al precedente integrativo provinciale. Inoltre dall'1.1.1998 gli importi della diaria saranno aumentati a lit. 850 orarie per la prima fascia e a lit. 1.200 per la seconda fascia.

Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 01/01/1998 e ha durata nel rispetto del C.C.N.L.

Protocollo aggiuntivo all'Accordo Provinciale 19.7.1989 Integrativo del ccnl 7.10.1987 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Livorno

Addì 24 novembre 1997 in Livorno, presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno

tra

La Sezione Edili

e

Le Segreterie delle OO.SS. FILLEA/CGIL, FILCA/CISI, FENEAL/UIL della Provincia di Livorno, è stato concordato:

- che l'orario normale settimanale è di 40 ore per tutti i mesi dell'anno;

- che le 40 ore di riduzione di orario previste dall'art. 5 punto B) del vigente CCNL siano utilizzate collettivamente in un'unica soluzione nei seguenti giorni: 24/12 - 29/12 - 30/12 - 31/12/1997 e 2/1/1998.

Qualora le imprese per esigenze di lavoro dovessero richiedere prestazione lavorativa nelle giornate sopra individuate non potranno fare ricorso all'intervento della Cassa Integrazione in caso di maltempo e pertanto le ore eventualmente perse a tale titolo saranno retribuite ai dipendenti interessati dalle sospensioni direttamente dall'impresa.

Il presente accordo ha validità nei confronti delle imprese edili operanti nella Provincia che adottano il CCNL 5.7.1995 e l'integrativo provinciale sottoscritto tra l'ANCE, l'INTERSIND e le OO.SS. FILLEA/CGIL, FILCA/CISL e FENEAL/UIL.