Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Lecco
Data stipula: 12 Novembre 2002

VERBALE DI ACCORDO

 

 

Addì 12 novembre 2002, presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco

 

tra

 

l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente geom. Mario Sangiorgio, assistito dal Direttore dott. Paolo Cavallier, dal Responsabile Sindacale sig. Mario Lanfranchi e dal dott. Angelo Invernizzi,

 

l’Unione Provinciale Artigiani di Lecco - Confartigianato, rappresentata dal Presidente geom. Arnaldo Redaelli, assistito dal Direttore dott. Cesare Fumagalli e dal Responsabile Sindacale dott. Alberto Riva,

 

e, in ordine alfabetico,

 

la FeNEAL-UIL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Carmelo Orlando e dal sig. Adriano Zavaglia,

 

la FILCA-CISL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Fulvio Gervasoni e dal sig. Davide Martorelli,

 

la FILLEA-CGIL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Massimo Cannella e dai sigg. Sergio Uda e Antonio Mercuri,

 

con la partecipazione di una Delegazione in rappresentanza della R.S.U. del settore, composta dai sigg.: Chiodo Serafino, Colombelli Bolis Carlo, Manfreda Mario, Perri Salvatore, Prestia Giuseppe, Raineri Giorgio, Ravasio Gianluigi, Rigamonti Ivo, Samà Rosario;

 

VISTI

 

- il C.C.N.L. ANCE del 29 gennaio 2000 e l’Accordo nazionale del 29 gennaio 2002;

 

- il C.C.N.L. ANAEPA-CONFARTIGIANATO del 15 giugno 2000 e l’Accordo nazionale del 24 aprile 2002;

 

VIENE STIPULATO

 

il presente Contratto Integrativo dei C.C.N.L. citati, da valere per tutte le imprese che svolgono, in Provincia di Lecco, le lavorazioni elencate nei contratti nazionali medesimi e per i lavoratori da esse dipendenti - siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

 

PREMESSA

 

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente contratto integrativo, hanno provveduto a disciplinare compiutamente tutte le materie demandate alla loro competenza dall'art. 39 del C.C.N.L. ANCE 29.01.2000 e dall’art. 43 del C.C.N.L. ANAEPA-CONFARTIGIANATO 15.06.2000 e sono, pertanto, impegnate a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo di loro validità.

In particolare si richiamano la premessa al c.c.n.I. 29 gennaio 2000 ed il capitolo “Sistema contrattuale” del c.c.n.l. 15.06.2000 in cui si prevede per l'Associazione Costruttori Edili e per l’UPAL-Confartigianato l'impegno ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite, mentre per le Organizzazioni dei lavoratori è previsto l'impegno a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate a qualsiasi livello, compreso quello di azienda o di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.

 

Le parti si danno atto che il presente contratto integrativo si intende valido a condizione che nella Provincia di Lecco non vengano raggiunte intese con altre categorie del settore edile; nel qual caso le medesime, se più favorevoli alle imprese aderenti all'Associazione Costruttori ed all’UPAL-Confartigianato, si intenderanno estese a queste ultime con la conseguente decadenza di tutte le norme contenute nel richiamato contratto integrativo.

 

Le parti, infine, nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa Edile quale strumento di attuazione delle norme contenute nei contratti nazionali e territoriali, riconoscono che il ruolo medesimo può essere meglio svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori, se nell'ambito della provincia opera una sola Cassa Edile.  A tal fine esse si impegnano affinchè non sorgano situazioni di difficoltà e di disagio per i lavoratori.

 

POLITICHE DEL LAVORO

 

SISTEMA DI INFORMAZIONI

 

Fermo restando l’ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell’art. 39 del C.C.N.L. 29.01.2000 per il settore industria e dell’art. 43 del C.C.N.L. 15.06.2000 per il settore artigiano, e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere non negoziale, le parti si incontreranno con periodicità annuale - dietro richiesta di una di esse - per un esame dell’andamento del settore nella Provincia di Lecco.

 

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonchè alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo ed in tal senso dichiarano la propria disponibilità:

 

- ad adoperarsi fattivamente per approfondire, anche congiuntamente, nel comune interesse, la conoscenza relativa all'andamento produttivo ed occupazionale del settore al fine di favorirne, possibilmente, lo sviluppo mediante l'utilizzo di quei dati aggregati che vengono già forniti periodicamente dagli Enti a gestione paritetica ed in particolare dalla Cassa Edile;

 

- a contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti, utili all'acquisizione di dati e notizie, finalizzati all'individuazione della strategia a tutela dell'occupazione e per assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per le imprese del settore.

 

Le parti contraenti si impegnano, altresì, a trasmettere tali dati alle rispettive Organizzazioni Regionali per gli incontri a livello regionale previsti dalla disciplina medesima.

 

I dati da fornire alle Organizzazioni territoriali e quelli che esse debbono trasmettere alle proprie Organizzazioni Regionali sono, rispettivamente, quelli elencati dalla disciplina nazionale per gli incontri a livello territoriale e per gli incontri a livello regionale.

 

Sempre al fine di pervenire ad un monitoraggio dell’andamento del settore nella Provincia che possa consentire l’individuazione e l’adozione di comportamenti tesi allo sviluppo e ad un miglior consolidamento della realtà produttiva nel territorio, le Parti confermano l’attualità e la validità di quanto previsto dal “Sistema di concertazione ed informazione” contrattuale circa l’attuazione di un Osservatorio Provinciale con sede presso gli uffici di Lecco della Cassa Edile.

 

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

 

Le parti ribadiscono il comune intento di intervenire con le opportune azioni di contrasto ad ogni forma di lavoro irregolare, in adesione ed applicazione di quanto definito in materia con le intese nazionali del 29 gennaio 2002.

 

In proposito, nel sottolineare il ruolo centrale che gli organismi paritetici in generale e della Cassa edile in particolare possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato al rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali, le parti si attiveranno – nell’ambito delle rispettive autonomie – per sollecitare una celere e compiuta definizione a livello nazionale delle indicazioni legislative dettate dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS, INAIL e C.E. per il rilascio di un unico documento (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva delle imprese edili affidatarie di appalti pubblici.

 

Le parti convengono infine che se entro il 30 settembre 2003 non si sarà data attuazione alle disposizioni sopra richiamate, procederanno a verificare le condizioni per la stipula di un’analoga convenzione tra gli Enti indicati a livello provinciale

 

PROMOZIONE C.E.

 

Riconosciuta l’esigenza di pervenire ad affidare ad una specifica figura l’incarico di promuovere l’appartenenza al sistema associativo ed in particolare alla Cassa edile delle Imprese operanti nella Provincia di Lecco, e considerata - a fronte dell’unicità della Cassa edile per le citate Province - l’opportuna armonizzazione con le rispettive componenti della Provincia di Como, le parti si impegnano a sostenere negli organismi decisionali dell’Ente l’istituzione di tale figura definendone ruoli e competenze.

 

FORMAZIONE

 

Le parti confermano il ruolo primario della Scuola professionale per il consolidamento e lo sviluppo del settore ed in proposito si danno atto di aver pienamente adempiuto alle specifiche previsioni contrattuali (art. 92 ccnl 29.01.2000 industria e art. 41 ccnl 15.06.2000 artigianato), avendo del resto ulteriormente rafforzato ruoli e compiti dell’ESPE attraverso il suo accorpamento con il CPT in un unico Ente, così come da Statuto ratificato formalmente il 15 ottobre c.a.

 

Per quanto concerne la problematica connessa all’inserimento occupazionale degli allievi dell’ESPE, e con riferimento alla Dichiarazione allegata al Verbale di accordo 13.04.2000, le parti sono impegnate a ricercare le adeguate soluzioni nell’ambito degli organismi decisionali degli Enti paritetici.

 

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

 

Art. 1 - ORARIO DI LAVORO

 

Con riferimento al 3° comma dell'art. 5 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 ed all’art. 6 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, l'orario normale contrattuale di lavoro, per gli operai di produzione, è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ripartito sui primi cinque giorni della settimana, escluso il sabato, ferma restando la disciplina relativa ai riposi annui di cui alla lett. B) dello stesso art. 5 e art. 7 dei c.c.n.l. rispettivamente sopra citati.

 

Per l'orario di lavoro dei discontinui e per quant'altro non previsto in materia di disciplina dell'orario di lavoro, valgono le norme degli artt. 5 e 6 del c.c.n.I. 29 gennaio 2000 e degli artt. 6, 7 e 8 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 e le altre ivi richiamate.

 

       Flessibilità dell’orario di lavoro.

 

Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità, le imprese potranno valutare, sulla base delle proprie esigenze tecniche organizzative e previo accordo interno, la possibilità di utilizzare in modo collettivo almeno 40 ore (1 settimana) dei permessi annui retribuiti di cui, rispettivamente, all’allegato 6 del CCNL 29 gennaio 2000 per il settore industria e all’allegato 6 - Riposi annui – ( ex art.7) del CCNL 15 Giugno 2000 per il settore artigiano.

 

Art. 2 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE.

 

Con riferimento agli accordi nazionali 11 giugno 1997 e 14 aprile 1997 stipulati rispettivamente tra ANCE-INTERSIND ed ANAEPA-CONFARTIGIANATO e FeNEAL-FILCA-FILLEA nazionali, nonché all’Accordo Provinciale del 10 gennaio 2002 applicativo dei criteri di conversione monetaria lira/euro, l'indennità territoriale di settore rimane fissata nelle seguenti misure orarie:

 

Livelli                                                            Valori Industria e Artigianato

 

operaio di 4" livello                                                     €. 0,64

operaio specializzato                                                €. 0,60 (3° liv.)

operaio qualificato                                                     €. 0,54 (2° liv.)

operaio comune (man. spec.)                                  €. 0,46 (1° liv.)

discontinuo lett. B) art. 6 (c.c.n.I. ind.)                      €. 0,41 (art.8 ccnl artig.)

discontinuo lett. A) art. 6 (c.c.n.I. ind.)                      €. 0,37 (art.8 ccnl artig.)

 

Per il personale apprendista, sono riconosciuti i valori in cifra fissa determinati secondo criteri e modalità dei rispettivi c.c.n.l. dei settori industria e artigianato.

 

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE.

 

Ritenuto, in relazione a quanto in premessa, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonchè con i contenuti dei rispettivi C.C.N.L., l’Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato E.E.T.) viene determinato come segue:

 

1) l’andamento del settore nel territorio di competenza verrà monitorato tramite l’escursione dei valori corrispondenti agli indicatori riportati nelle Tabelle allegate al presente Contratto Territoriale Integrativo ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le variazioni dell’elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dagli Accordi Nazionali 29.01.2002 e 24.04.2002 citati in premessa;

 

2) ferma restando l’effettuazione entro il prossimo 31.12.2002 della verifica relativa all’applicazione della normativa di cui al precedente C.I.P. del 6 aprile 1998, la prossima verifica dei mutamenti dei suddetti valori verrà effettuata entro il 30 novembre 2003 ed in caso di esito inferiore all’anticipazione erogata, si determinerà l’ammontare di una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, a valere dal 1° dicembre 2003 per un periodo di 13 mesi e cioè sino alla successiva verifica, sulla base dei risultati del periodo ed in funzione delle prospettive degli andamenti prevedibili degli indicatori di riferimento;

 

3) nel caso la prossima verifica faccia registrare un esito positivo dell’escursione degli indicatori di cui alla citata tabella di riferimento, l’importo dell’anticipo 2003/2004 verrà incrementato rispetto a quello erogato nel 2003 fino al limite del risultato economico conseguito. Le verifiche successive alla prima si svolgeranno con le stesse modalità (salvo il diverso periodo di applicazione con riferimento al successivo § 6) ed applicando gli stessi criteri di cui ai §1 e §2, fermo restando che nell’ipotesi di esiti che dovessero comportare l’azzeramento delle anticipazioni, le parti si incontreranno per una ridefinizione del meccanismo individuato;

 

4) l’entità dell’erogazione dell’E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (per la prima verifica dal 1.10.2002 al 30.09.2003, e così via successivamente) secondo i meccanismi di calcolo riportati nell’allegato e comunque entro i limiti massimi fissati rispettivamente con le Intese nazionali del 29.01.2002 e del 24.04.2002;

 

5) in attesa di tale verifica, in applicazione di quanto definito in proposito con i contratti nazionali rispettivamente del 29.01.2002 e del 24.04.2002, viene riconosciuta un’anticipazione nella misura:

·         di un 11% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 2003;

·         di un 14% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° dicembre 2003;

 

6) tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

 

- entro il 30.11.2004, con riferimento al periodo 01.10.03 - 30.09.04;

- entro il 30.11.2005, con riferimento al periodo 01.10.04 - 30.09.05;

 

7) In attuazione di quanto disposto agli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5.7.95 per il settore industria e art. 42 del C.C.N.L. 27.10.95 del settore artigiano, “l’indennità territoriale di settore” per gli operai rimane congelata nei valori riportati all’art. 2 della presente intesa, così definiti – da ultimo - con Accordo Provinciale del 10 gennaio 2002;

 

8) La presente intesa avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritta con validità sino a tutto il 31 dicembre 2005, ed esplicherà la sua efficacia fino al rinnovo del successivo Contratto integrativo provinciale, convenendo comunque le parti firmatarie sulla possibilità di definire eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti ad innovazioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia o con riferimento ai livelli di attendibilità degli indicatori economici prescelti per la determinazione dell’E.E.T;

 

9) le parti riconoscono che la struttura per la determinazione dell’E.E.T. come sopra individuata è coerente con le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 67/97, convertito nella L. 23.05.97 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori della tabella allegata consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui alla norma citata.

 

          Art. 4 - MENSA.

 

       Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a mesi quattro, l’impresa, salvo casi di obiettiva impossibilità, provvederà, - su richiesta di almeno 20 dipendenti dell’impresa stessa occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico - affinchè sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero mediante il ricorso a convenzione con società specializzate o, qualora si rendesse meno oneroso per l’impresa, mediante l’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

 

       La fornitura del pasto caldo si configura come primo e secondo piatto con contorno e pane, con l’esclusione delle bevande.

 

       Il concorso dell’impresa alle spese del pasto giornaliero - con presentazione di relativa documentazione di costo - è definito nelle seguenti misure massime:

 

- €. 7,00 a far data dal 1° marzo 2003;

- €. 8,00 a far data dal 1° marzo 2004;

 

       Negli altri cantieri, qualora l’operaio intenda consumare un pasto caldo usufruendo di servizi esterni, l’impresa riconoscerà, anche previa convenzione con detti servizi, il concorso spese nella misura di cui sopra.

 

       Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta - al personale con qualifica sia operaia che impiegatizia - una indennità sostitutiva giornaliera, per ogni giornata di effettiva prestazione di almeno quattro ore, pari a:

 

- €. 4,90 lordi dal 1° marzo 2003;

- €. 5,29 lordi dal 1° marzo 2004;

 

       Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale - precisato che in caso di più rapporti di lavoro, al lavoratore può competere l’erogazione di una sola indennità giornaliera - si conviene che la stessa non verrà corrisposta per quei contratti - instaurati successivamente alla data di stipula del Contratto integrativo provinciale 06.04.1998 - che abbiano una durata non superiore alle quattro ore giornaliere, ovviamente fatte salve le situazioni già in essere alla stessa data.

 

       Fermi restando i criteri e le modalità di erogazione in atto, si conferma che l’indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta con esclusione - per il solo personale con qualifica operaia - del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell’incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.

 

Detta indennità - corrisposta con riferimento alle giornate di effettiva presenza di almeno 4 ore - è computata esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della sua misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all'art. 19 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed art. 22 del c.c.n.l. 15.06.2000.

 

L'indennità sostitutiva di mensa non spetta agli operai che si avvolgono del servizio di mensa attuato in una delle forme indicate nei commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate.

 

L'indennità in parola non è altresì dovuta all'operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.

 

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti già in atto per lo stesso titolo.

 

Dichiarazione a verbale.

Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che, in concreto, usufruiscono del servizio mensa.

 

Art. 5 – FERIE.

 

In attuazione dell'art. 16 del c.c.n.I. 29.01.2000 e dell’art. 19 del c.c.n.l. 15.06.2000 i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute sono indicativamente così determinate:

 

- 3 settimane nel mese di agosto;

- 1 settimana nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

 

Le ferie, comunque, saranno stabilite secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

 

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il relativo trattamento economico, valgono le norme di cui agli artt. 19 e 22 dei c.c.n.l. citati.

 

Per esigenze dell'impresa i permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare potranno, previo accordo con il lavoratore, essere cumulati con il periodo di ferie effettuato a fine anno.

 

Art. 6 – FESTIVITA’.

 

Ferma restando la normativa contrattuale in materia, considerato che nel Comune di Lecco vengono celebrate una festività patronale ed una tradizionale, per i lavoratori edili occupati presso imprese operanti nel Comune stesso verrà considerata festiva (ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed art. 21 del c.c.n.l. 15.06.2000) la ricorrenza del S. Patrono (6 dicembre - San Nicolò).

 

Art. 7 - ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE.

 

Con riferimento all’art. 19 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 ed all’art. 22 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, a decorrere dal 1° ottobre 2000, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art.25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 ed art. 26 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 anzidetti per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 – 6, 7, 8 dei c.c.n.l., sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18 ed art. 21 dei contratti stessi (erogate direttamente dalle imprese), sulle ore di permesso retribuito dovute ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, ai membri dei Comitati Direttivi dei Sindacati e sulle ore di assemblea.

 

Le percentuali complessive vanno imputate per l’8,50% al trattamento per ferie, e per il 10% alla gratifica natalizia.

 

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge, secondo il criterio convenzionale stabilito dalle associazioni nazionali con l’Allegato F del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 ed Allegato E del c.c.n.l. 15 giugno 2000.

 

La predetta percentuale del 18,50% viene quindi corrisposta mediante l’accantonamento del 14,20% presso la Cassa Edile e mediante il pagamento diretto al lavoratore della restante percentuale del 4,30%.

 

A far data dal 1° ottobre 2000 non si procede più all’accantonamento presso la Cassa edile della quota pari al 4,95% relativa ai permessi individuali, in quanto l’importo corrispondente viene inserito nella retribuzione del singolo mese di competenza, ai sensi dell’art. 5 del c.c.n.l. 29.01.2000 e dell’art. 6 del c.c.n.l. 15.06.2000.

 

Malattia e tbc

 

Durante l’assenza dal lavoro per malattia, limitatamente al periodo di conservazione obbligatoria del posto, deve essere calcolata, per ferie e gratifica natalizia, la percentuale del 18,50% come accantonamento lordo e del 14,20% come accantonamento netto.

 

Dovrà ancora essere calcolata la percentuale del 18,50% (14,20% accantonamento netto), per gli apprendisti e per gli operai, per gli eventuali giorni di malattia intercorrenti tra la cessazione del trattamento economico a carico dell’Inps ed il termine contrattuale di conservazione del posto.

 

Superato il termine contrattuale per la conservazione del posto, ove l’impresa non proceda alla risoluzione del rapporto, nulla deve essere calcolato a titolo di ferie e gratifica natalizia, in quanto il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

 

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

 

Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, limitatamente al periodo di conservazione del posto, deve essere calcolata per ferie e gratifica natalizia la percentuale del:

 

 

Accantonamento lordo

Accantonamento netto

- per il giorno dell’infortunio e per le giornate di carenza INAIL

18,5%

14,2%

- dal 4° al 90° giorno

7,4%

5,7%

- dal 91° giorno in poi

4,6%

3,6%

 

       Modalità.

Le predette percentuali dovute durante le assenze per malattia ed infortunio vanno computate sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato nel cantiere durante l'assenza dell'operaio, ovvero sulla base dell'orario normale contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

 

Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali debbono essere accantonati presso la Cassa Edile mediante versamenti mensili da effettuarsi entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

 

I versamenti effettuati oltre l'anzidetto termine, ma tassativamente accreditati entro il:

-      31 gennaio, per il periodo:                      1° ottobre - 31 dicembre;

-      30 aprile, per il periodo:                          1° gennaio- 31 marzo;

-      31 luglio, per il periodo:                          1° aprile - 30 giugno;

-      31 ottobre, per il periodo:                       1° luglio- 30 settembre;

 

sono gravati dell'interesse di mora, calcolato in ragione annua, nella misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto (attualmente 5%), maggiorato di 2 punti qualora gli stessi versamenti avvengano nei primi 3 mesi e maggiorato di 3,5 punti per versamenti effettuati nei mesi successivi (Accordo sindacale 17 luglio 1998).

Ad ogni variazione del T.U.S. i predetti tassi saranno automaticamente aggiornati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione.

 

Per eventuali ritardi oltre quelli sopra indicati le imprese, ferma restando la loro responsabilità contrattuale, dovranno versare una penalità nella misura dello 0,03% per ogni giorno di ritardo, calcolato sul totale maturato, maggiorato degli interessi di mora.

L'impresa trasmetterà alla Cassa Edile l'elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità fissate dalla Cassa medesima. Detto elenco dovrà pervenire alla Cassa entro il 20° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. Per ogni elenco presentato fuori termine, l'impresa dovrà versare una sanzione di €. 50,00.

 

       Corresponsione

Il pagamento agli operai degli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati, a mezzo assegno circolare non trasferibile, come segue:

- entro il 31 luglio: l'ammontare delle percentuali maturate durante il periodo 1° ottobre - 31 marzo;

- entro il 15 dicembre: quello relativo al periodo 1° aprile - 30 settembre.

 

Non sono ammessi pagamenti effettuati direttamente dall'impresa ai lavoratori, per qualsiasi ragione o causa, salvo casi eccezionali per singoli lavoratori e previo specifico accordo con la Cassa Edile.

 

Art. 8 - INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI.

 

Le indennità per "lavori in galleria", di cui al gruppo B) dell'art. 21 del c.c.n.I. 29.01.2000 e dell’art. 24 del c.c.n.l. 15.06.2000, sono fissati nelle seguenti misure:

 

a)    per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio                                                                                                                                    46%;

b)    per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione                                                             26%;

c)    per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie  18%.

 

Con effetto dal 1° gennaio 1981 per gli addetti a gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco, è stabilita una ulteriore indennità pari al 10%.

 

Restano confermate nelle misure contrattualmente previste le rimanenti indennità per lavori speciali disagiati di cui ai Gruppi A) tabella unica nazionale, C), D), E), riportate nel predetto art. 21, e Gruppi A), C) riportate nel predetto art. 24 nonché ogni altra disposizione richiamata nei citati articoli.

 

Art. 9 – TRASFERTA.

 

L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine territoriale del comune di assunzione, ha diritto a percepire una diaria fissata, a norma del combinato disposto degli artt. 22 e 57 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed artt. 25 e 59 del c.c.n.l. 15.06.2000 nelle seguenti misure:

 

- da oltre km. 8 e fino a km. 15 dai confini territoriali dei predetti comuni al cantiere

10%

- da oltre km. 15 e fino a km. 25

12%

- da oltre km. 25 e fino a km. 45

15%

- oltre i km. 45

20%

 

Le distanze chilometriche vengono determinate secondo la viabilità ordinaria.

 

Le percentuali anzidette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del c.c.n.I. 29.01.2000 e dell’art. 26 del c.c.n.l. 15.06.2000, per ogni ora di effettivo lavoro.

 

All'operaio in trasferta è inoltre dovuto un rimborso delle spese di viaggio, secondo le tariffe previste per i mezzi pubblici, salvo che il trasporto sia effettuato con mezzi dell'impresa.

 

Fatte salve le condizioni di miglior favore, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme di cui agli artt. 22 e 25 dei predetti c.c.n.I.

 

Art. 10 - INDENNITÀ CONCORSO SPESE DI TRASPORTO.

 

L'indennità concorso spese di trasporto è elevata a:

€. 1,35 giornaliere a decorrere dal 1° marzo 2003;

€. 1,55 giornaliere a decorrere dal 1° luglio 2004;

 

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, anche se l'attività non sia stata iniziata per cause non imputabili al lavoratore.

 

Essa non è dovuta quando il trasporto dal luogo di residenza al posto di lavoro sia effettuato con mezzi messi gratuitamente a disposizione dall'impresa e nel caso in cui, ricorrendo l'obbligo dell'indennità di trasferta di cui all'art. 9 del presente contratto, l'impresa rimborsi interamente le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

 

Art. 11 - INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA.

 

Con riferimento all'art. 24 del c.c.n.I. 29.01.2000 l'indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti ad altitudini superiori ai 1.000 metri sul livello del mare, resta confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di'cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto citato.

 

Art. 12 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE.

 

Il contributo a carico del datore di lavoro, di cui all'art. 30 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed art. 32 del c.c.n.l. 15.06.2000, è stabilito nella misura del 5,10% e potrà essere modificato, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo provinciale realizzato tra le parti firmatarie del presente contratto, unitamente con il Collegio delle Imprese Edili ed Affini di Como, l’Associazione Provinciale Artigiani di Como e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di Como.

 

Art. 13 - CASSA EDILE.

 

Con riferimento all'art. 37 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed art. 44 del c.c.n.l. 15.06.2000, il contributo dovuto alla Cassa Edile per assistenza e servizi è fissato nella misura del 2,40%, di cui il 2,00% a carico dell'impresa e lo 0,40% a carico dell'operaio.

 

Art. 14 - INDUMENTI DI LAVORO.

 

Si conferma, per i lavoratori non in prova, la seguente dotazione annua di indumenti di lavoro: due giubbe, due paia di pantaloni ed un paio di scarpe antinfortunistiche.  La fornitura dei suddetti indumenti continuerà ad essere effettuata per il tramite della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco con le modalità ed i criteri vigenti.

 

A copertura degli oneri relativi è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed art. 26 del c.c.n.l. 15.06.2000.

 

Poiché la fomitura di cui sopra costituisce un mezzo per prevenire i rischi ed i disagi connessi alle lavorazioni, il lavoratore in servizio è tenuto ad indossare gli indumenti e le calzature di lavoro forniti.

 

Art. 15 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE.

 

Con riferimento alla lettera c) dell'art. 37 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed all’art. 44 del c.c.n.l. 15.06.2000, la quota nazionale e la quota territoriale di adesione contrattuale sono fissate rispettivamente nelle misure dello 0,2222% e dello 0,7410% a carico delle imprese ed in egual misura a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed art. 26 del c.c.n.l. 15.06.2000, maggiorati del 23,45%.

 

L'importo delle predette quote nazionali e territoriali a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso - alla Cassa Edile secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 7 del presente contratto.

 

Art. 16 - QUOTA SINDACALE.

 

La quota sindacale a favore dei Sindacati dei lavoratori è stabilita nella misura pari allo 0,60% della retribuzione denunciata alla Cassa Edile agli effetti del calcolo delle percentuale per ferie e gratifica natalizia.

 

Tale percentuale verrà trattenuta dalla Cassa Edile ai lavoratori che abbiano rilasciato regolare delega firmata, con la precisazione del Sindacato al quale intendono versare la quota stessa, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella Convenzione, prevista dall'accordo nazionale 25 luglio 1996 ed espressamente richiamata nell'art. 38 del c.c.n.I. 29.01.2000 nonché dall’art. 41 del c.c.n.l. 15.06.2000.

 

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

 

Art. 17 - PREMIO DI PRODUZIONE.

 

A decorrere dal 1° aprile 1998 il premio di produzione rimane fissato nelle seguenti misure mensili:

per gli impiegati

 

7° livello (imp. 1a super)

€. 144,38

6° livello (imp. 1a categoria)

€. 134,65

5° livello (imp. 2a categoria)

€. 113,91

4° livello (ass. tecnico già in 3a categoria)

€. 100,58

3° livello (imp. 3a categoria)

€. 91,69

2° livello (imp. 4a categoria)

€. 82,24

1° livello (imp. 4a cat., 1° impiego)

€. 71,26

 

Per il personale apprendista, sono riconosciuti i valori in cifra fissa determinati secondo criteri e modalità dei rispettivi c.c.n.l. dei settori industria e artigianato.

 

Art. 18 - DETERMINAZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE.

 

Ritenuto, in relazione a quanto in premessa, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonchè con i contenuti dei rispettivi C.C.N.L., l’Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato E.E.T.) viene determinato come segue:

 

1) l’andamento del settore nel territorio di competenza verrà monitorato tramite l’escursione dei valori corrispondenti agli indicatori riportati nelle Tabelle allegate al presente Contratto Territoriale Integrativo ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le variazioni dell’elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dagli Accordi Nazionali 29.01.2002 e 24.04.2002 citati in premessa;

 

2) ferma restando l’effettuazione entro il prossimo 31.12.2002 della verifica relativa all’applicazione della normativa di cui al precedente C.I.P. del 6 aprile 1998, la prossima verifica dei mutamenti dei suddetti valori verrà effettuata entro il 30 novembre 2003 ed in caso di esito inferiore all’anticipazione erogata, si determinerà l’ammontare di una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, a valere dal 1° dicembre 2003 per un periodo di 13 mesi e cioè sino alla successiva verifica, sulla base dei risultati del periodo ed in funzione delle prospettive degli andamenti prevedibili degli indicatori di riferimento;

 

3) nel caso la prossima verifica faccia registrare un esito positivo dell’escursione degli indicatori di cui alla citata tabella di riferimento, l’importo dell’anticipo 2003/2004 verrà incrementato rispetto a quello erogato nel 2003 fino al limite del risultato economico conseguito. Le verifiche successive alla prima si svolgeranno con le stesse modalità (salvo il diverso periodo di applicazione con riferimento al successivo § 6) ed applicando gli stessi criteri di cui ai §1 e §2, fermo restando che nell’ipotesi di esiti che dovessero comportare l’azzeramento delle anticipazioni, le parti si incontreranno per una ridefinizione del meccanismo individuato;

 

4) l’entità dell’erogazione dell’E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (per la prima verifica dal 1.10.2002 al 30.09.2003, e così via successivamente) secondo i meccanismi di calcolo riportati nell’allegato e comunque entro i limiti massimi fissati rispettivamente con le Intese nazionali del 29.01.2002 e del 24.04.2002;

 

5) in attesa di tale verifica, in applicazione di quanto definito in proposito con i contratti nazionali rispettivamente del 29.01.2002 e del 24.04.2002, viene riconosciuta un’anticipazione nella misura:

·         di un 11% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 2003;

·         di un 14% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° dicembre 2003;

 

6) tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

- entro il 30.11.2004, con riferimento al periodo 01.10.03 - 30.09.04;

- entro il 30.11.2005, con riferimento al periodo 01.10.04 - 30.09.05;

 

7) In attuazione di quanto disposto agli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5.7.95 per il settore industria e art. 42 del C.C.N.L. 27.10.95 del settore artigiano, “l’indennità territoriale di settore” per gli operai rimane congelata nei valori riportati all’art. 2 della presente intesa, così definiti – da ultimo - con Accordo Provinciale del 10 gennaio 2002;

 

8) La presente intesa avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritta con validità sino a tutto il 31 dicembre 2005, ed esplicherà la sua efficacia fino al rinnovo del successivo Contratto integrativo provinciale, convenendo comunque le parti firmatarie sulla possibilità di definire eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti ad innovazioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia o con riferimento ai livelli di attendibilità degli indicatori economici prescelti per la determinazione dell’E.E.T;

 

9) le parti riconoscono che la struttura per la determinazione dell’E.E.T. come sopra individuata è coerente con le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 67/97, convertito nella L. 23.05.97 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori della tabella allegata consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui alla norma citata.

 

Art. 19 – MENSA.

 

Ferme restando le norme contenute nell'art. 3 - parte operai - del presente contratto, relativamente al servizio mensa, l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di cui sopra, è stabilita in:

- €. 4,90 lordi giornalieri (convenzionalmente €.. 98,00 mensili) dal 1° marzo 2003;

- €. 5,29 lordi giornalieri (convenzionalmente €. 105,80 mensili) dal 1° marzo 2004;

 

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva viene computata ai fini degli istituti contrattuali di cui all'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13a mensilità) nonché ai fini del premio annuo di cui all'art. 65 e del premio di fedeltà di cui all'art. 66 del c.c.n.I. 29.01.2000 e del c.c.n.l. 15.06.2000.

 

Art. 20 - INDENNITÀ CONCORSO SPESE DI TRASPORTO.

 

L'indennità di concorso spese di trasporto è elevata a:

·         €. 1,35 giornalieri (convenzionalmente €. 27,00 mensili) a decorrere dal 1° marzo 2003;

·         €. 1,55 giornalieri (convenzionalmente €. 31,00 mensili) a decorrere dal 1° luglio 2004.

 

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, anche se l'attività non sia stata iniziata per cause non imputabili al lavoratore.

Essa non è dovuta quando il trasporto dal luogo di residenza al posto di lavoro sia effettuato con mezzi messi gratuitamente a disposizione dall'impresa e nel caso in cui, per effetto di eventuali trasferte, l'impresa rimborsi interamente le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro.

 

Sono assorbiti, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

 

PARTE COMUNE

 

Art. 21 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI.

 

In materia di appalti e subappalti si richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 15 del c.c.n.I. 29.01.2000 ed art. 18 del c.c.n.l. 15.06.2000.

 

L'Associazione Costruttori Edili e l’UPAL si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dagli art. 15 ed art. 18 dei rispettivi c.c.n.l. ed inoltre a tradurre in comportamenti concreti gli ulteriori accordi che a livello nazionale potranno essere stipulati in materia.

 

Nell'allegato A), che forma parte integrante del presente contratto, si riportano:

·         lo schema di lettera (a) che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed all'Associazione Costruttori Edili, oltre che alle rappresentanze sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti, per il tramite delle Associazioni datoriali medesime;

·         lo schema di dichiarazione (b) dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al c.c.n.I. ed ai contratti integrativi locali.

 

Le imprese provenienti da fuori provincia sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile delle Province di Como e di Lecco gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l'esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.

 

Art. 22 – ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

 

In applicazione di quanto espressamente previsto in proposito con le precedenti intese a livello provinciale, in data 15 ottobre 2002, le parti hanno proceduto alla ratifica formale dell’avvenuta costituzione di un Ente Unico per la formazione e la sicurezza – denominato E.S.P.E., con sede in Via A. Grandi, n. 15 a Lecco – il cui Statuto viene allegato al presente Contratto integrativo.

 

A conferma del rilievo prioritario annesso sia alla formazione ed alla migliore qualificazione professionale del personale, tanto in cerca di occupazione che già in forza presso le imprese del territorio, sia alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri, con tale innovativo adeguamento della struttura degli Enti paritetici, le parti hanno inteso dare concreta risposta alle mutate condizioni operative conseguenti da un lato ai più recenti e complessi interventi legislativi e dall’altro alle crescenti esigenze di reperimento occupazionale.

 

L’autonomo finanziamento dell’E.S.P.E. viene garantito con il versamento presso la Cassa edile delle attuali quote di contribuzione attribuite nella misura dell’1% all’attività formativa e dello 0,174% alle iniziative in materia di sicurezza, da calcolarsi entrambi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29.01.2000 e dell’art. 26 del c.c.n.l. 15.06.2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui rispettivamente al punto 3) dell’art. 18 ed all’art. 21 dei c.c.n.l. citati.

 

Art. 23 - DECORRENZA E DURATA.

 

Il presente Contratto integrativo si applica dal 12 novembre 2002, salve le diverse decorrenze espressamente indicate nei precedenti articoli e per la sua durata varranno le norme che saranno stabilite in sede di rinnovo del c.c.n.I. 29.01.2000 e del c.c.n.l. 15.06.2000.

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto integrativo, valgono le norme del c.c.n.l. 29.01.2000 e c.c.n.l. 15.06.2000.

 

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.