Edili (artigianato)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Lecco
Data stipula: 30 marzo 1998

Inizio validitą: 1 aprile 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di lecco


Sommario:

- Sistema di informazioni

- Osservatorio territoriale

- Contratti a tempo determinato

- Flessibilitą dell'orario di lavoro

- Comitato paritetico territoriale antinfortunistico

- Determinazione dell'elemento economico territoriale

- Mensa

- Indennitą concorso spese di trasporto

- Trasferta

- Decorrenza e durata

- Indicatori e parametro pere la determinazione dell'E.E.T. (Tabelle)

 

 

Il 30.3.1998, presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco;

tra

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco;

- l'Unione Provinciale Artigiani di Lecco - Confartigianato;

e

- la FeNEAL-UlL di Lecco;

- la FILCA-CISL di Lecco;

- la FILLEA-CGlL di Lecco;

- una Delegazione in rappresentanza della R.S.U. del settore;

visti

- il C.C.N.L. ANCE, INTERSIND del 5 luglio 1995 e l'Accordo nazionale dell'11 giugno 1997;

- il C.C.N.L. ANAEPA-CONFARTIGlANATO del 27.10.1995 e l'Accordo nazionale del 14 aprile 1997;

- l'art. 2 della Legge 23 maggio 1997 n. 135, la lettera del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare della Direzione Generale dell'INPS del 6 novembre 1996 n. 213;

per il rinnovo dei rispettivi Contratti Territoriali Provinciali del 12 luglio 1989 e deI 16 gennaio 1990, da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei contratti nazionali citati e per i lavoratori da esse dipendenti - siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati - e per la Provincia di competenza, si conviene quanto segue:

Sistema di informazioni

Fermo restando l'ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 per il settore Industria e dell'art. 42 del C.C.N.L. 27.10.1995 per il settore Artigiano, e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere non negoziale, le parti si incontreranno con periodicità annuale - dietro richiesta di una di esse - per un esame dell'andamento del settore nella Provincia di Lecco.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo.

Osservatorio territoriale

Per l'attuazione di quanto previsto dal "Sistema di concertazione ed informazione" contrattuale ed al fine di pervenire ad un monitoraggio dell'andamento del settore nella provincia che possa consentire l'individuazione e l'adozione di comportamenti tesi allo sviluppo e ad un miglior consolidamento della realtà produttiva nel territorio, oltre che a contrastare i fenomeni di lavoro irregolare, le parti convengono sulla costituzione di un Osservatorio Provinciale con sede presso gli uffici di Lecco della Cassa Edile.

La composizione di detto Osservatorio verrà definita entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, termine entro il quale le parti sono inoltre impegnate a definire la qualità e la quantità delle informazioni necessarie, nonché le relative fonti possibili, siano esse pubbliche e/o private, indicando come fondamentale il contributo che in proposito può essere apportato dagli Enti paritetici, con particolare riferimento alla Cassa Edile.

Le parti, anche al fine di supportare concretamente il funzionamento e l'operatività dell'Osservatorio, individuano fin da ora la necessità di accelerare lo sviluppo ed il potenziamento della sede di Lecco della Cassa Edile.

Contratti a tempo determinato

Anche al fine di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati, nonché per contrastare il lavoro irregolare, le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 23 della Legge 56/87 in materia di assunzioni a tempo determinato, convengono che alle imprese associate all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, per fronteggiare temporanee esigenze produttive legate al rispetto di termini di inizio dei lavori o di consegna alle quali non sia possibile sopperire con il personale in forza.

Il contratto avrà una durata non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi e potrà essere rinnovato per non più di una volta, ai sensi e con le modalità previste dal primo comma dell'art. 2 della Legge 230/62.

L'assunzione, che riguarderà i lavoratori disoccupati ed inoccupati, privilegerà i lavoratori provenienti dal settore edile e potrà essere effettuata dalle imprese che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro né abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti l'assunzione per le medesime professionalità.

Alla comunicazione di assunzione, da effettuare alla sezione circoscrizionale per l'impiego, l'impresa deve allegare in originale la dichiarazione di iscrizione all'Associazione Costruttori edili della Provincia di Lecco, e successivamente inviare all'Associazione stessa una copia della denuncia nominativa del lavoratore già inoltrata alla Cassa Edile.

A sua volta, l'Associazione trasmetterà con cadenza mensile alle Organizzazioni Sindacali di categoria l'elenco delle imprese che avranno usufruito di assunzioni a termine ai sensi della presente normativa.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ed impiegati contemporaneamente in servizio, non potranno superare il 33% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore) nelle imprese aventi fino a trenta dipendenti ed il 20% nelle imprese con oltre trenta addetti.

Ai fini della percentuale predetta, non si computano assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste dalla Legge 230/62 ed art. 8 bis Legge 79/83. Alle singole imprese sarà comunque consentito di procedere a tali assunzioni, anche in deroga al menzionato limite percentuale, fino a 2 lavoratori a termine per imprese che occupano fino a 5 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e fino a 3 lavoratori a termine per imprese che occupano oltre 5 lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

In proposito, le imprese associate all'UPAL (Unione Provinciale Artigiani di Lecco) Confartigianato continueranno a fare riferimento all'Accordo territoriale 17 aprile 1991, approvato dal Ministero del Lavoro con D.M. 26 luglio 1991.

Flessibilità dell'orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 ed art. 6 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai è fissato in 40 ore settimanali di media annua, di norma ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

In proposito, le parti hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire ad una regolamentazione delle prestazioni lavorative sulla base di una diversa distribuzione dell'orario di lavoro in termini di flessibilità sul periodo annuale e, pertanto, convengono di definirne criteri e modalità operativi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

Comitato paritetico territoriale antinfortunistico

Anche al fine di pervenire ad un opportuno adeguamento della struttura antinfortunistica territoriale alle mutate condizioni operative conseguenti alle innovazioni legislative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessità di provvedere alla trasformazione dell'attuale Comitato in Ente Paritetico Territoriale.

Nel merito le parti - al fine di tener conto delle specificità della propria realtà territoriale - procederanno entro sei mesi agli opportuni adeguamenti dello Statuto Tipo concordato in proposito a livello nazionale, nonché all'individuazione - nel rispetto delle compatibilità economiche - di una idonea collocazione dell'Ente maggiormente rispondente alla sua caratteristica di pariteticità, con particolare riferimento alle eventuali disponibilità in tal senso presso i locali della Scuola Professionale Edile.

Determinazione dell'elemento economico territoriale

Ritenuto, in relazione a quanto in premessa, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonché con i contenuti dei rispettivi C.C.N.L., l'elemento economico territoriale (di seguito indicato E.E.T.) viene determinato come segue:

1) l'andamento del settore nel territorio di competenza verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti agli indicatori riportati nelle Tabelle allegate al presente Contratto Territoriale Integrativo ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le variazioni dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dagli Accordi nazionali 14.4.1997 e 11.6.1997 citati in premessa.

2) La prima verifica dei mutamenti di tali valori verrà effettuata entro il 30 novembre 1998 ed in caso di esito inferiore all'anticipazione erogata, si determinerà l'ammontare di una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, a valere dal 1° gennaio 1999 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla seconda verifica, sulla base dei risultati del periodo ed in funzione delle prospettive degli andamenti prevedibili degli indicatori di riferimento.

3) Nel caso la prima verifica faccia registrare un esito positivo dell'escursione degli indicatori di cui alla citata tabella di riferimento, l'importo dell'anticipo 1999 verrà incrementato rispetto a quello erogato nel 1998 fino al limite del risultato economico conseguito.

Le verifiche successive alla prima si svolgeranno con le stesse modalità ed applicando gli stessi criteri di cui ai paragrafi 2 e 3, fermo restando che nell'ipotesi di esiti che dovessero comportare l'azzeramento delle anticipazioni, le parti si incontreranno per una ridefinizione del meccanismo individuato.

4) L'entità dell'erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (per la prima verifica dall'1.10.1997 al 30.9.1998, e così via successivamente) secondo i meccanismi di calcolo riportati negli allegati e comunque entro i limiti massimi fissati rispettivamente con le Intese nazionali del 14.4.1997 e dell'11.6.1997.

5) In attesa di tale prima verifica, in considerazione dell'andamento del settore delle costruzioni negli ultimi anni che fa registrare una positiva inversione di tendenza, viene riconosciuta a decorrere dal 1° marzo 1998 un'anticipazione definita in lire 48.000 Iorde mensili per i dipendenti inquadrati al 3° livello, prevedendo la riparametrazione di tale valore secondo gli indici contrattuali per la corresponsione dell'anticipazione ai dipendenti inquadrati negli altri livelli (Tabella n. 2).

6) Tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

- entro il 30.11.1999, con riferimento al periodo 1.10.1998 - 30.9.1999;

- entro il 30.11.2000, con riferimento al periodo 1.10.1999 - 30.9.2000;

- entro il 30.11.2001, con riferimento al periodo 1.10.2000 - 30.9.2001.

7) In attuazione di quanto disposto agli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995 per il settore Industria e art. 42 del C.C.N.L. 27.10.1995 del settore Artigiano, "l'indennità territoriale di settore" per gli operai ed il "premio di produzione" degli impiegati rimangono congelati con gli importi in vigore al momento dell'applicazione della presente intesa e definiti con i Contratti Territoriali Integrativi rispettivamente del 12.7.1989 e del 16.1.1990.

8) La presente intesa avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritta ed avrà validità per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, ed esplicherà la sua efficacia fino al rinnovo del successivo Contratto territoriale integrativo, convenendo comunque le parti firmatarie sulla possibilità di definire eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti ad innovazioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia o con riferimento ai livelli di attendibilità degli indicatori economici prescelti per la determinazione dell'E.E.T..

9) Le parti riconoscono che la struttura per la determinazione dell'E.E.T. come sopra individuata è coerente con le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 67/97, convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori della tabella allegata consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui alla norma citata.

Mensa

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a mesi quattro, l'impresa, salvo casi di obiettiva impossibilità, provvederà, - su richiesta di almeno 20 dipendenti dell'impresa stessa occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico - affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero mediante il ricorso a convenzione con società specializzate o, qualora si rendesse meno oneroso per l'impresa, mediante l'allestimento dì un servizio di mensa nel cantiere.

La fornitura del pasto caldo si configura come primo e secondo piatto con contorno e pane, con l'esclusione delle bevande.

Il concorso dell'impresa alle spese del pasto giornaliero - con presentazione di relativa documentazione di costo - è definito nelle seguenti misure massime:

- lire 10.000 a far data dal 1° aprile 1998;

- lire 11.000 a far data dal 1° gennaio 1999;

- lire 12.000 a far data dal 1° gennaio 2000.

Negli altri cantieri, qualora l'operaio intenda consumare un pasto caldo usufruendo di servizi esterni, l'impresa riconoscerà, anche previa convenzione con detti servizi, il concorso spese nella misura di cui sopra.

0ve non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta - al personale con qualifica sia operaia che impiegatizia - una indennità sostitutiva giornaliera, per ogni giornata di effettiva prestazione di almeno quattro ore, pari a:

- lire 6.500 lorde dal 1° marzo 1998;

- lire 7.000 lorde dal 1° gennaio 1999;

- lire 8.000 lorde dal 1° gennaio 2000.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale - precisato che in caso di più rapporti di lavoro, al lavoratore può competere l'erogazione di una sola indennità giornaliera - si conviene che la stessa non verrà corrisposta per quei contratti - instaurati successivamente alla data di stipula del presente Contratto integrativo provinciale - che abbiano una durata non superiore alle quattro ore giornaliere, ovviamente fatte salva le situazioni già in essere alla stessa data.

Fermi restando i criteri e le modalità di erogazione in atto, si conferma che l'indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta con riferimento alle giornate di effettiva presenza, con esclusione - per il solo personale con qualifica operaia - del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell'incidenza di ferie, festività, permessi e gratifica natalizia.

Indennità concorso spese di trasporto

Fermi restando criteri e modalità di erogazione, l'indennità verrà corrisposta nella misura giornaliera di lire 2.000 lorde a far data dal 1° marzo 1998.

Trasferta

Ferme restando le altre condizioni contrattuali di erogazione e tenuto conto delle innovazioni intervenute in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale del trattamento economico di trasferta, la diaria giornaliera prevista a titolo risarcitorio del maggior disagio verrà corrisposta all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine territoriale del comune di assunzione, nelle seguenti misure:

 

- Da oltre km 8 a km 15

10%

- Da oltre km 15 a km 25

12%

- Da oltre km 25 a km 45

15%

- Oltre km 45

20%

Decorrenza e durata

Il presente accordo, ove non diversamente disciplinato, esplica la sua efficacia a decorrere dal 1° aprile 1998 ed avrà validità sino a tutto il 31 dicembre 2001.

Per quanto concerne il trattamento economico (inteso come E.E.T., indennità sostitutiva di mensa ed indennità di concorso per spese di trasporto) considerato che per ragioni tecniche, non potrà essere corrisposto alla scadenza prevista (mese di marzo 1998), le parti prevedono l'erogazione in misura forfetaria di lire 100.000 lorde per tutti i dipendenti in forza dal 1° marzo 1998, con la retribuzione afferente il prossimo mese di aprile 1998.

Indicatori e parametri per la determinazione dell'E.E.T.

(Tabella allegata al contratto integrativo territoriale del 30 marzo 1998)

Indicatori:

- Monte salari dichiarati in Cassa Edile (Fonte: Cassa Edile)

- Media ore lavorate pro-capite (*) (Fonte: Cassa Edile)

- Media lavoratori occupati (Fonte: Cassa Edile)

- Media imprese iscritte in Cassa Edile (Fonte: Cassa Edile)

Periodo di osservazione: 1° ottobre - 30 settembre anno successivo

 

Oscillazione parametri

Monte salari

Media ore lavorate

Media lavoratori

Media imprese

-3

fino a 47.750.000.000

fino a 1.554

fino a 2.700

fino a 443

-2

da 47.750.000.001 a 49.350.000.000

da 1.555 a 1.564

da 2.701 a 2.720

da 444 a 451

-1

da 49.350.000.001 a 50.950.000.000

da 1.565 a 1.574

da 2.721 a 2.740

da 452 a 459

0

da 50.950.000.001 a 52.550.000.000

da 1.575 a 1.584

da 2.741 a 2.760

da 460 a 467

1

da 52.550.000.001 a 54.150.000.000

da 1.585 a 1.594

da 2.761 a 2.780

da 468 a 475

2

da 54.150.000.001 a 55.750.000.000

da 1.595 a 1.604

da 2.781 a 2.800

da 476 a 483

3

da 55.750.000.001 a 57.350.000.000

da 1.605 a 1.614

da 2.801 a 2.820

da 484 a 491

4

Da 57.350.000.001 a 58.950.000.000

da 1.615 a 1.624

da 2.821 a 2.840

da 492 a 499

5

Da 58.950.000.001 a 60.550.000.000

da 1.625 a 1.634

da 2.841 a 2.860

da 500 a 507

6

da 60.550.000.001 a 62.150.000.000

da 1.635 a 1.644

da 2.861 a 2.880

da 508 a 515

7

da 62.150.000.001 a 63.750.000.000

da 1.645 a 1.654

da 2.881 a 2.900

da 516 a 523

8

da 63.750.000.001 a 65.350.000.000

da 1.655 a 1.664

da 2.901 a 2.920

da 524 a 531

9

da 65.350.000.001 a 66.950.000.000

da 1.665 a 1.674

da 2.921 a 2.940

da 532 a 539

10

oltre 66.950.000.000

oltre 1.674

oltre 2.940

oltre 539

Modalità di computo

Verrà applicato un correttivo in relazione all'incidenza percentuale della cassa integrazione guadagni per eventi atmosferici sul totale ore lavorate: qualora si rilevi uno scostamento superiore al 10% (in più o in meno) sul dato percentuale relativo al 1997, il dato relativo alla media ore lavorate verrà incrementato o ridotto percentualmente in misura pari alla variazione rilevata, oltre il predetto limite di tolleranza (10%).

La base di riferimento, per il quadriennio 1998 - 2001, sarà rappresentata dei dati di Cassa edile al 30.9.1997.

L'oscillazione del parametri, per ogni anno di osservazione, sarà determinata dalla esatta media algebrica dei valori raggiunti per ogni parametro, secondo la tabella sopra riportata, nel relativo periodo di riferimento (1° ottobre - 30 settembre anno successivo).

La media, così ottenuta, rappresenterà l'esatta misura percentuale per la determinazione dell'E.E.T., da applicare sui corrispondenti valori minimi di paga base, fermi restando i limiti previsti dagli accordi nazionali (6% per artigiani, 7% per industria).

Qualora la media dei parametri dia un valore negativo. non verrà corrisposto alcun E.E.T..

Valori riparametrati dell'anticipazione di lire 48.000 al 3° livello

Industria

 

Livello

Parametro

Importo mensile

Importo orario

200

73.846

-

180

66.461

-

150

55.385

-

140

51.692

298,81

130

48.000

277,46

117

43.200

249,72

100

36.923

213,43

Discontinui (es.: custodi senza alloggio)

90

33.231

192,09

Discontinui (es.: custodi con alloggio)

80

29.538

170,75

 

 

Artigianato

Livello

Parametro

Importo mensile

Importo orario

205

76.875

-

178,5

66.938

-

148,8

55.800

-

137,5

51.563

298,06

128

48.000

277,46

114

42.750

247,12

100

37.500

216,77

Discontinui (es.: custodi senza alloggio)

90

33.750

195,10

Discontinui (es.: custodi con alloggio)

80

30.000

173,42

Valori calcolati sui minimi tabellari in vigore alla data della prima verifica

C.C.N.L. Industria

C.C.N.L. Artigiani

Operai

E.E.T. orario per punto %

E.E.T. orario per punto %

Livelli

Importi

Importi

64,69

65,96

60,07

61,66

54,06

54,49

46,21

47,80

Discontinui (es.: custodi senza alloggio)

41,59

33,75

Discontinui (es.: custodi con alloggio)

36,97

30,00

 

 

Impiegati

E.E.T. mensile per punto %

E.E.T. mensile per punto %

Livelli

Importi

Importi

15.987

16.951

14.388

14.802

11.990

12.321

11.191

11.411

10.392

10.667

9.352

9.427

7.994

8.269