INTEGRATIVO REGIONALE  PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE     EDILI ED AFFINI

 

 

L’anno 2002, addì 9 settembre 2002  in Firenze presso la sede del Collegio Edile Regionale Aniem – Confapi si sono incontrati

 i Signori : Raffaello Gianfranceschi, Avisiano Pellegrini, Massimo Castellani, Massimo Murarolli, Maria de Matteis in rappresentanza del Collegio Edile Regionale Aniem

ed i Signori : Mauro Livi, Manola Cavallini, Claudio Guggiari, Lilia Benini, Luschi Sergio  in rappresentanza della Fillea-CGIL; Antonio Cerqua, Nicola Longo, Roberto Biasci, Vincenzo Brancaglione  in rappresentanza della Filca-CISL; Pompeo Naldi, Ernesto D’Anna in rappresentanza della Feneal-UIL

 

                                                           Premesso

 

che le Organizzazioni Sindacali FILLEA – CGIL / FILCA – CISL / FENEAL – UIL  hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell’integrativo regionale del settore edile firmato in data 23 giugno 1998 e scaduto il 31 dicembre 2001

                                                              

     visti

 

·        gli articoli 12 e 40 del CCNL 22 giugno 2000 imprese edili ed affini;

·        l’accordo nazionale 18 febbraio 2002 tra ANIEM e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FeNEAL-UIL;

si è stipulato il presente accordo regionale integrativo del CCNL 22 giugno 2000, da valere nella Regione Toscana  per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all’Aniem-Confapi

 

 

A)    PREMESSA

 

Il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra regione un importante elemento di crescita economica e sociale per il quale rimane comunque determinante il superamento di  eccessiva  e spesso contraddittoria proliferazione legislativa e di inutili vincoli burocratici .

 Per la sopravvivenza del settore è indispensabile superare tutti i vincoli e gli ostacoli  che impediscono un effettivo contrasto al lavoro irregolare ed  alla concorrenza sleale fra le imprese.

Le parti rinnovano il proprio impegno a sviluppare iniziative  di sensibilizzazione  tese ad individuare e definire le aree di evasione contributiva e di elusione contrattuale.

In tal senso si impegnano affinché, anche nella nostra Regione, si introduca il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), già sperimentata in altre realtà territoriali.

In questo contesto, le parti confermano la validità e la necessità che si addivenga quanto prima a dare pratica attuazione all’accordo sul sistema unitario degli Enti Bilaterali sottoscritto da tutte le Parti sociali il 4 giugno 2002.

Le parti rinnovano il proprio impegno teso a semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti  e favorire una competizione fondata sull’osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive.

Le parti ribadiscono la necessità di mettere in atto tutti gli interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di salvaguardare l’occupazione.

 

 

B) AMBIENTE E SICUREZZA

 

Le parti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 89 del vigente CCNL,  riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti  alla salute e alla sicurezza dei lavoratori  e sollecitano un ’ incisiva azione formativa, informativa e di addestramento periodico per tutti i lavoratori occupati all’interno dei cantieri edili da parte di tutti i soggetti e gli organismi preposti compreso quelli di natura contrattuale.

A tale proposito le parti decidono di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (RLST) e, stabiliscono che per lo svolgimento delle funzioni previste dalle norme e dai contratti vigenti, venga utilizzato un fondo mutualizzato corrispondente allo 0.16% sugli elementi contributivi validi per la C.E.R.T ( riferimento accordo sottoscritto dalle parti sociali CERT nel maggio 2001). Il Fondo RLST decorre dal 01/01/2003. Le modalità attuative del Fondo RLST saranno definite entro il 31/12/02, d’intesa con gli altri soggetti interessati.

 

C)    FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

La strutturale carenza di mano d’opera che si registra nel settore delle costruzioni determina, in alcuni casi, un freno allo sviluppo delle imprese.

Rispetto a ciò le parti concordano sull’importanza di un monitoraggio permanente delle risorse professionali e dei profili necessari al settore , con l’obiettivo di  impostare una strategia per elevare il livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro.

Le parti ribadiscono la necessità di una formazione continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali, per aggiornamento, specializzazione, e per accompagnare i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, dismissioni dei grandi cantieri con l’ambizione di riconvertire il personale ai fabbisogni dei cantieri  edili come canale privilegiato di accesso.

 

 

D ) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

Come previsto dall’accordo nazionale del 18/02/2002 l’elemento economico territoriale (E.E.T)  di cui agli articoli 12 e 40 del CCNL 22 giugno 2000 viene elevato ad un importo complessivo dell’ 11% a decorrere dall’ 01/01/2003 e del 14% a decorrere dall’ 01/12/2003 sui minimi di paga base vigenti all’ 01/01/2003.

Tali percentuali sostituiscono il tetto del 6% già individuato con il contratto integrativo del 23 giugno 1998.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 22 giugno 2000 - le parti  tengono conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall’INPS per intervento della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale del 18 febbraio 2002

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

Relativamente, quindi, all’anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:

 

 

Categorie

dal 1.1.2003

dal 1.12.2003

 

orario

mensile

Orario

Mensile

 

Quadri e impiegati di 1^ super

 

0,64

110,66

0,81

140,83

Impiegati di 1^

 

0,58

99,59

0,73

126,75

Impiegati di 2^

 

0,48

82,99

0,61

105,63

Impiegati e operai di quarto livello

 

         0,45

77,46

0,57

98,58

Impiegati di 3^  e op. specializzati

 

0,42

71,93

0,53

91,54

Impiegati di 4^ e op. qualificati

 

0,37

64,73

0,48

82,39

Impiegati di 4^  I° impiego e op. comuni

 

0,32

55,33

0,41

70,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività.

 

 

E )  DIARIA E TRASFERTA

 

La definizione dell’ istituto contrattuale, tesa ad una maggiore uniformità del trattamento sul territorio regionale, sarà affidata ad una apposita commissione.

 

 

F)  INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA

 

Gli importi orari relativi all’indennità di mensa, concordati nell’accordo regionale del 23 giugno 1998, vengono incrementati del 16% a decorrere dal 1° settembre 2002.

Pertanto ai lavoratori, con esclusione di quelli assunti a part-time, saranno riconosciuti, per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato, i seguenti importi definiti in euro :

 

Provincia                     al 1/6/1998                  dal 1/9/02                   

 

Arezzo                         £ 600  E 0,31              0,36                           

Firenze             £ 620  E 0,32              0,37                           

Grosseto                      £ 600  E 0,31              0,36                                                               

Livorno                        £ 600  E 0,31              0,36                           

Lucca                          £ 600  E 0,31              0,36                           

Massa Carrara             £ 500  E 0,26              0,30                           

Pisa                             £ 500  E 0,26              0,30                                       

Pistoia                         £ 600  E 0,31              0,36                           

Prato                           £ 600  E 0,31              0,36                           

Siena                           £ 469  E 0,24              0,28                           

 

G)  PASTO CALDO

 

Il costo del pasto caldo concordato nell’accordo del 23 giugno 1998 viene incrementato del 15% a decorrere dal 1° settembre 2002 e di un ulteriore 1% ( in complessivo 16 %) a decorrere dal 1° settembre 2003

Pertanto gli importi definiti in euro saranno i seguenti :

 

Provincia   Ripart.%          Cantiere      1/9/02      1/9/03     Trattoria           1/9/02      1/9/03                                   

 

Arezzo           80/20     £7000 E3,61     4,15      4,19             £7000 E3,61   4,15         4,19           

Firenze          85/15     £7000 E3,61      4,15      4,19             £9000 E4,64   5,34         5,38           

Grosseto       80/20      £7000 E3,61      4,15      4,19            £7000 E3,61   4,15         4,19

Livorno        70/30       £7500 E3.87      4,45      4,49             £7000 E3,61   4,15         4,19     

Lucca            70/30      £7000 E3,61      4,15      4,19             £7000 E3,61   4,15         4,19

 Massa Carr. 80/20     £7000 E3,61      4,15      4,19             £7000 E3,61   4,15         4,19

Pisa                 *

Pistoia           80/20      £7000 E3,61      4,15      4,19             £7000 E3,61   4,15         4,19

Prato             85/15     £7000 E3,61      4,15      4,19             £9000 E4,64   5,34         5,38

Siena            80/20      £7000 E3,61      4,15      4,19             £6300 E3,25   3,74         3,77

 

Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore. In questo caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza.

 

* Per quanto attiene la Provincia di PISA l’ammontare delle quote relative al pasto caldo ed al pasto in trattoria saranno definite dopo una verifica che verrà espletata a livello provinciale.

 

H ) INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

Gli importi relativi all’indennità di trasporto, concordati nell’accordo regionale del 23/06/1998, vengono incrementati del 16% a decorrere dall’ 01/09/2002.

Pertanto ai lavoratori, saranno riconosciuti, per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato, i seguenti importi definiti in euro :

 

Provincia                     al 1/6/98                      al 1/9/02                     

 

 

Arezzo                         £ 229  E 0,12              0,14                           

Firenze                        £ 254  E 0,13              0,15                           

Grosseto                      £ 222  E 0,11              0,13                           

Livorno                        £ 222  E 0,11              0,13                           

Lucca                          £ 222  E 0,11              0,13                           

Massa Carrara             £ 249  E 0,13              0,15                           

Pisa                             £ 222  E 0,11              0,13                           

Pistoia                         £ 222  E 0,11              0,13                           

Prato                           £ 254  E 0,13              0,15                           

Siena                           £ 222  E 0,11              0,13                           

 

 

 

 

Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri, prelevandoli dalla loro abitazione o in zona limitrofa alla stessa. 

 

I) VALIDITA’ E DURATA

 

Il presente Contratto Integrativo Regionale  decorre dal 1° gennaio 2002, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

ANIEM CONFAPI TOSCANA      FILLEA CGIL        FILCA CISL      FENEAL UIL