INTEGRATIVO
REGIONALE PER I DIPENDENTI DELLE
IMPRESE EDILI ED AFFINI
ed i Signori : Mauro Livi, Manola
Cavallini, Claudio Guggiari, Lilia Benini, Luschi Sergio in rappresentanza della Fillea-CGIL; Antonio
Cerqua, Nicola Longo, Roberto Biasci, Vincenzo Brancaglione in rappresentanza della Filca-CISL; Pompeo
Naldi, Ernesto D’Anna in rappresentanza della Feneal-UIL
Premesso
che le Organizzazioni Sindacali
FILLEA – CGIL / FILCA – CISL / FENEAL – UIL
hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell’integrativo
regionale del settore edile firmato in data 23 giugno 1998 e scaduto il 31
dicembre 2001
visti
·
gli articoli 12 e 40 del CCNL
22 giugno 2000 imprese edili ed affini;
·
l’accordo nazionale 18
febbraio 2002 tra ANIEM e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FeNEAL-UIL;
si è stipulato il presente
accordo regionale integrativo del CCNL 22 giugno 2000, da valere nella Regione
Toscana per i dipendenti delle imprese
edili ed affini aderenti all’Aniem-Confapi
Il settore delle costruzioni rappresenta nella
nostra regione un importante elemento di crescita economica e sociale per il
quale rimane comunque determinante il superamento di eccessiva e spesso
contraddittoria proliferazione legislativa e di inutili vincoli burocratici .
Per
la sopravvivenza del settore è indispensabile superare tutti i vincoli e gli
ostacoli che impediscono un effettivo
contrasto al lavoro irregolare ed alla
concorrenza sleale fra le imprese.
Le parti rinnovano il proprio impegno a
sviluppare iniziative di
sensibilizzazione tese ad individuare e
definire le aree di evasione contributiva e di elusione contrattuale.
In tal senso si impegnano affinché, anche
nella nostra Regione, si introduca il Documento Unico di regolarità
Contributiva (DURC), già sperimentata in altre realtà territoriali.
In questo contesto, le parti confermano la
validità e la necessità che si addivenga quanto prima a dare pratica attuazione
all’accordo sul sistema unitario degli Enti Bilaterali sottoscritto da tutte le
Parti sociali il 4 giugno 2002.
Le parti rinnovano il proprio impegno teso a
semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e
realizzazione di appalti e favorire una
competizione fondata sull’osservanza delle regole della competizione e del
rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive.
Le parti ribadiscono la necessità di mettere
in atto tutti gli interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni
economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di
competitività, anche al fine di salvaguardare l’occupazione.
B) AMBIENTE E SICUREZZA
Le parti, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 89 del vigente CCNL,
riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle
problematiche inerenti alla salute e
alla sicurezza dei lavoratori e
sollecitano un ’ incisiva azione formativa, informativa e di addestramento
periodico per tutti i lavoratori occupati all’interno dei cantieri edili da
parte di tutti i soggetti e gli organismi preposti compreso quelli di
natura contrattuale.
A tale proposito le parti decidono di istituire la figura
del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (RLST) e,
stabiliscono che per lo svolgimento delle funzioni previste dalle norme e dai
contratti vigenti, venga utilizzato un fondo mutualizzato corrispondente allo
0.16% sugli elementi contributivi validi per la C.E.R.T ( riferimento accordo
sottoscritto dalle parti sociali CERT nel maggio 2001). Il Fondo RLST decorre
dal 01/01/2003. Le modalità attuative del Fondo RLST saranno definite entro il
31/12/02, d’intesa con gli altri soggetti interessati.
C)
FORMAZIONE PROFESSIONALE
La strutturale carenza di mano d’opera che si
registra nel settore delle costruzioni determina, in alcuni casi, un freno allo
sviluppo delle imprese.
Rispetto a ciò le parti concordano
sull’importanza di un monitoraggio permanente delle risorse professionali e dei
profili necessari al settore , con l’obiettivo di impostare una strategia per elevare il livello di professionalità
e produttività della risorsa lavoro.
Le parti ribadiscono la necessità di una
formazione continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e
programmata di tutti i profili professionali, per aggiornamento,
specializzazione, e per accompagnare i lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi aziendale, dismissioni dei grandi cantieri con l’ambizione di
riconvertire il personale ai fabbisogni dei cantieri edili come canale privilegiato di accesso.
D ) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Come previsto dall’accordo nazionale del 18/02/2002
l’elemento economico territoriale (E.E.T)
di cui agli articoli 12 e 40 del CCNL 22 giugno 2000 viene elevato ad un
importo complessivo dell’ 11% a decorrere
dall’ 01/01/2003 e del 14% a decorrere dall’ 01/12/2003 sui minimi di paga base
vigenti all’ 01/01/2003.
Tali percentuali sostituiscono il tetto del 6% già
individuato con il contratto integrativo del 23 giugno 1998.
Nella determinazione dell’elemento
economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è
quella stabilita dal CCNL 22 giugno 2000 - le parti tengono conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati
nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori
iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi
di gara e degli appalti aggiudicati, numero di ore complessivamente lavorate
dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall’INPS per intervento della
CIG.
Per il periodo di vigenza del
presente contratto regionale, il valore dell’elemento economico territoriale è
determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel
rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale del 18 febbraio 2002
Le parti all’atto della verifica
annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
Relativamente, quindi, all’anno 2003 gli importi in euro definiti
in via presuntiva – sulla base dei dati parziali ed erogati quale anticipo
dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:
Categorie |
dal 1.1.2003 |
dal 1.12.2003 |
||
orario |
mensile |
Orario |
Mensile |
|
Quadri e impiegati di 1^ super |
0,64 |
110,66 |
0,81 |
140,83 |
Impiegati di 1^ |
0,58 |
99,59 |
0,73 |
126,75 |
Impiegati di 2^ |
0,48 |
82,99 |
0,61 |
105,63 |
Impiegati e operai di quarto
livello |
0,45 |
77,46 |
0,57 |
98,58 |
Impiegati di 3^ e
op. specializzati |
0,42 |
71,93 |
0,53 |
91,54 |
Impiegati di 4^ e op.
qualificati |
0,37 |
64,73 |
0,48 |
82,39 |
Impiegati di 4^ I° impiego e op. comuni |
0,32 |
55,33 |
0,41 |
70,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le parti si danno atto che la
struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto
dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135,
in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente
di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale
anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività.
E ) DIARIA E
TRASFERTA
La definizione dell’ istituto
contrattuale, tesa ad una maggiore uniformità del trattamento sul territorio
regionale, sarà affidata ad una apposita commissione.
F)
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA
Gli
importi orari relativi all’indennità di mensa, concordati nell’accordo
regionale del 23 giugno 1998, vengono incrementati del 16% a decorrere dal 1°
settembre 2002.
Pertanto ai lavoratori, con esclusione di quelli assunti a
part-time, saranno riconosciuti, per ogni ora di effettivo lavoro ordinario
prestato, i seguenti importi definiti in euro :
Provincia al 1/6/1998 dal 1/9/02
Arezzo £ 600 E 0,31 0,36
Firenze £ 620 E 0,32 0,37
Grosseto £ 600 E 0,31 0,36
Livorno £ 600 E 0,31 0,36
Lucca £ 600 E 0,31 0,36
Massa
Carrara £ 500 E 0,26 0,30
Pisa £ 500 E 0,26 0,30
Pistoia £ 600 E 0,31 0,36
Prato £ 600 E 0,31 0,36
Siena £ 469
E 0,24 0,28
G) PASTO CALDO
Il costo del pasto caldo
concordato nell’accordo del 23 giugno 1998 viene incrementato del 15% a
decorrere dal 1° settembre 2002 e di un ulteriore 1% ( in complessivo 16 %) a
decorrere dal 1° settembre 2003
Pertanto gli importi definiti in
euro saranno i seguenti :
Provincia Ripart.% Cantiere
1/9/02 1/9/03 Trattoria
1/9/02 1/9/03
Arezzo
80/20 £7000 E3,61 4,15
4,19 £7000 E3,61 4,15
4,19
Firenze 85/15 £7000 E3,61 4,15 4,19 £9000
E4,64 5,34 5,38
Grosseto 80/20 £7000
E3,61
4,15 4,19 £7000 E3,61 4,15 4,19
Livorno 70/30 £7500
E3.87
4,45 4,49 £7000
E3,61 4,15 4,19
Lucca
70/30 £7000 E3,61
4,15 4,19 £7000
E3,61 4,15 4,19
Massa Carr. 80/20 £7000 E3,61 4,15 4,19 £7000
E3,61 4,15 4,19
Pisa *
Pistoia
80/20 £7000 E3,61
4,15 4,19 £7000
E3,61 4,15 4,19
Prato 85/15 £7000 E3,61 4,15 4,19 £9000
E4,64 5,34 5,38
Siena 80/20 £7000 E3,61
4,15 4,19 £6300 E3,25 3,74 3,77
Eventuali trattamenti di miglior
favore concessi a livello aziendale restano in vigore. In questo caso le cifre
pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza.
* Per quanto attiene la
Provincia di PISA l’ammontare delle quote relative al pasto caldo ed al pasto
in trattoria saranno definite dopo una verifica che verrà espletata a livello
provinciale.
H ) INDENNITA’ DI TRASPORTO
Gli importi relativi all’indennità di trasporto, concordati
nell’accordo regionale del 23/06/1998, vengono incrementati del 16% a decorrere
dall’ 01/09/2002.
Pertanto ai lavoratori, saranno riconosciuti, per ogni ora
di effettivo lavoro ordinario prestato, i seguenti importi definiti in euro :
Provincia al 1/6/98 al 1/9/02
Arezzo £
229 E 0,12 0,14
Firenze £
254 E 0,13 0,15
Grosseto £
222 E 0,11 0,13
Livorno £
222 E 0,11 0,13
Lucca £
222 E 0,11 0,13
Massa Carrara £
249 E 0,13 0,15
Pisa £
222 E 0,11 0,13
Pistoia £
222 E 0,11 0,13
Prato £
254 E 0,13 0,15
Siena £
222 E 0,11 0,13
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda
provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri, prelevandoli dalla loro
abitazione o in zona limitrofa alla stessa.
I) VALIDITA’ E DURATA
Il presente Contratto
Integrativo Regionale decorre dal 1°
gennaio 2002, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà
validità fino al 31 dicembre 2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti
da contrattazione nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
ANIEM CONFAPI TOSCANA FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL