EDILI (COOPERATIVE)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Genova


 

Data di Stipula: 08-05-1998
Inizio validita': 01-04-1998
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Genova


Il 8.5.1998

tra

Il Comparto Regionale delle Cooperative di produzione e Lavoro della Lega Ligure

e

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini

nel rispetto ed in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell'Edilizia e attività affini del 6 Luglio 1995 e il successivo accordo del 10 Aprile 1997

Le parti nel constatare che:

- Il perdurare dello stato di crisi del settore che ha comportato una grave situazione dell'occupazione dello stesso e del suo indotto soprattutto in Liguria e nella provincia di Genova dove ha assunto caratteristiche più marcate per la contemporanea crisi di altri fondamentali settori industriali;

- Lo sviluppo dei lavori privati nelle ristrutturazioni ha senz'altro permesso alle imprese di minori dimensioni sbocchi di mercato significativi, ma queste però hanno ulteriormente esteso l'area del lavoro precario e del cosiddetto lavoro nero;

- Per le grandi imprese le principali cause della crisi pur in presenza di un'inversione di tendenza del mercato dei lavori pubblici, sono:

- le gare al massimo ribasso, che nonostante i correttivi introdotti, in molte occasioni vengono utilizzate in modo automatico, con la conseguenza per le imprese più strutturate di non poter accedere a determinati sconti di prezzo da cui ne consegue che spesso le relative opere vengono aggiudicate ad imprese destrutturate. Evidenti sono dunque le conseguenze sul piano della qualità, della sicurezza e anche della certezza del fine lavori così come i riflessi sugli innalzamenti dei costi di realizzazione delle opere.

- L'eccessiva complessità delle procedure autorizzative per gli investimenti immobiliari privati, che anche se pienamente rientranti negli indirizzi programmatici dell'amministrazione, hanno dei tempi di attuazione lunghissimi e soprattutto incerti con il conseguente appesantimento delle immobilizzazioni finanziarie.

Iniziative congiunte nei confronti delle Pubbliche amministrazioni

Per quanto sopra esposto le parti convengono sulla necessità di proseguire e consolidare il confronto con le Amministrazioni locali, attraverso un accordo fra le parti sociali e La Regione Liguria, il Comune e la Provincia di Genova per l'istituzione di un tavolo di confronto permanente per la verifica dei programmi pubblici e privati, del loro stato di avanzamento, per trovare possibili soluzioni ai ritardi, per accelerare le procedure amministrative. Ciò vale in particolare per rilanciare i settori qualificanti per lo sviluppo delle città, quali:

- Interventi di riqualificazione urbana;

- Infrastrutture delle comunicazioni sistema dei parcheggi;

- Opere di difesa del suolo e dell'ambiente;

- Edilizia sanitaria;

- Infrastrutture del sistema portuale.

Vanno inoltre confermate le prassi di consultazione sistematica con le commissioni consiliari competenti per gli atti amministrativi che riguardano la legislazione urbanistica, la programmazione, gli interventi sul territorio e la formazione professionale.

Altrettanto determinante per la ripresa del settore è la piena applicazione delle regole per quanto riguarda la trasparenza del sistema gare, delle procedure amministrative e della qualità dell'impresa e dell'applicazione della normativa contrattuale, assicurativa, contributiva e della sicurezza, da parte di tutte le imprese con efficaci sistemi di controllo ai quali tutte le parti sono chiamate a contribuire.

In tale senso le parti intendono promuovere, di concerto con le altre rappresentanze datoriali del settore edile, le seguenti iniziative ritenute essenziali per gli scopi sopra richiamati:

1. Richiedere ai committenti pubblici l'esplicitazione nei capitolati d'appalto dell'indicazione dell'obbligo di rispettare integralmente il C.C.N.L. della categoria di appartenenza e gli accordi integrativi, gli adempimenti verso gli Enti Paritetici del settore di tutto il personale impegnato e la normativa vigente in materia di sicurezza.

2. Impegnare i committenti pubblici, compatibilmente con la normativa vigente, a considerare, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, quanto sopra richiamato.

3. Impegnare le imprese del settore lavoranti in opere pubbliche, alla certificazione trimestrale della propria regolarità contributiva e retributiva relativamente ai propri occupati.

4. Impegnare i committenti pubblici ad un programma di controlli in corso di esecuzione delle opere del rispetto dei presupposti sopra richiamati.

5. Addivenire di concerto con le istituzioni preposte alla definizione delle procedure legalmente praticabili che prendano l'obbligo di notificare l'inizio dell'attività dei lavori privati con apposita modulistica contente le seguenti informazioni:

- Committente del lavoro;

- descrizione del luogo di svolgimento del lavoro e relativo importo

- date di inizio e fine lavoro

- imprese esecutrici dei lavori e loro posizioni assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile (come da disposizioni del C.C.N.L.);

Iniziative per affermare la regolarità nel settore

Le parti constatando:

- L'ulteriore aggravarsi di una situazione di illegalità contributiva, assicurativa e normativa delle forme di lavoro dell'intero settore.

- Le conseguenze pregiudizievoli, generate da tale fenomeno, non solo per le condizioni di lavoro dei dipendenti ma anche per le aziende che, rispettose delle normative di legge e contrattuali, si vedono penalizzate da una situazione di concorrenza sleale ravvisano la necessità di addivenire ad uno specifico momento di confronto con tutte le parti imprenditoriali territoriali al fine di concertare tutte le iniziative utili alla regressione di ogni forma di lavoro irregolare.

Si è inoltre convenuto sull'efficacia di perseguire congiuntamente a tutte le parti sociali del settore edile le seguenti iniziative:

- Costituzione di una sede di confronto istituzionale al fine di addivenire ad una precisa delineazione del fenomeno e delle conseguenti azioni e strumenti di repressione del lavoro illegale.

- Sviluppo di un momento di riscontro dell'attività conoscitiva del lavoro illegale svolto dalle istituzioni preposte anche attraverso le risultanze della Cassa Edile e la conseguente attuazione di azioni di sensibilizzazioni e repressioni da parte degli organismi previsti di Legge.

- Definire con gli Enti Appaltanti al fine di inserire nei capitolati di appalto clausole tese a:

6. Escludere dalle gare le imprese non in regola con i versamenti INPS, INAIL, Cassa Edile;

7. Subordinare la liquidazione degli stati di avanzamento lavori e saldo finale alla verifica della documentazione attestante il regolare versamento da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori dei contributi all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile.

- Promuovere un'azione congiunta con le altre realtà imprenditoriali genovesi di monitoraggio permanente presso l'INPS e INAIL al fine di favorire la massima efficacia del meccanismo premiale previsto dall'Art. 29 della L. 341/1995 e da DM. 16/12/96.

- Promozione, in relazione a quanto sopra constatato, di apposite misure premiali in relazione al versamento dei contributi alla Cassa Edile Genovese.

Art. 1 - Osservatorio

Le parti convengono di collaborare ai tini di garantire il funzionamento dell'osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti riguardante il settore delle costruzioni della provincia di Genova.

L'osservatorio dovrà perseguire l'obiettivo della creazione di un sistema formativo relativo ai seguenti dati aggregati territorialmente:

- Evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli produttività e di costo;

- Evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

- L'andamento del mercato del lavoro di ingresso del settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

L'osservatorio, al fine di perseguire la progressiva razionalizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace, sia proficuo avvalersi, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dati rilevabili dalla Cassa Edile Dall'Ente Scuola e dall'O.P.P., nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti e derivanti da organismi pubblici e privati.

Il Comparto regionale delle Cooperative di Produzione e lavoro della Lega Ligure, su richiesta dell'osservatorio, fornirà i dati utili sia in forma aggregata, sia quelli relativi alle singole imprese e conseguentemente saranno messi a disposizione da parte dell'Osservatorio tutti i dati in proprio possesso. (Sommario)

Art. 2 - Enti paritetici

Le parti sottoscritte ribadiscono l'importanza dell'obiettivo, sancito nel C.C.N.L., di pervenire in tutte le realtà territoriali, ad enti paritetici gestiti con la partecipazione di tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie del C.C.N.L. di settore.

Con riferimento agli Enti paritetici provinciali di Genova, in attesa che si possa realizzare l'obiettivo suddetto, le parti nel confermare quanto già contenuto nel Contratto Integrativo Provinciale del 26 Luglio 1989 all'art. 16, convengono che la presente sede contrattuale debba attualmente eccettuare dalle proprie competenze gli aspetti organizzativi, funzionali e gestionali degli stessi.

Peraltro, in considerazione delle intese raggiunte su tali aspetti con le altre Associazioni imprenditoriali Genovesi (ASSEDIL), le parti recependo le finalità in esse contenute e ravvisando la necessità di assicurare l'adeguata integrazione ed omogeneità fra i diversi Contratti Integrativi Provinciali, concordano quanto segue:

1. In relazione a quanto previsto alla lettera b) dell'art. 73 del Contratto Nazionale di categoria del 6 Luglio 1995 il contributo dovuto alle Casse Edili è stabilito con decorrenza dal 1.4.98 nella misura complessiva del 2,8% di cui il 2,3 a carico del datore di lavoro e lo 0,50% a carico del lavoratore.

2. Il contributo di cui all'art. 75, 6° comma del Contratto Nazionale di categoria del 6 Luglio 1995 (finanziamento Enti Scuola) è stabilito nella misura che segue:

- dal 1° Gennaio 1998 0,7%

- dal 1° Gennaio 1999 0,5%

A decorre dal 1° Gennaio 2000 le parti si incontreranno per valutare congiuntamente l'eventuale evoluzione della situazione contrattuale in materia. (Sommario)

Art. 3 - Trasferta

In applicazione all'art. 61 del Contratto Nazionale di categoria del 6 Luglio 1995, si stabilisce quanto segue:

All'operaio comandato a compiere lavori in cantieri situati oltre i confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto verranno corrisposti i seguenti compensi:

a) riconoscimento di una indennità giornaliera di trasferta di importo corrispondente ad un numero di ore di retribuzione ordinaria quante sono le ore di viaggio effettuate al fuori del normale orario di lavoro;

b) se l'operaio è costretto a pernottare fuori sede verrà indennizzato totalmente delle spese sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

In caso di pernottamento fuori sede, l'operaio non ha diritto alla erogazione di quanto indicato al punto a).

All'operaio chiamato a prestare la propria opera in cantieri distanti dall'area di residenza cui appartiene, che su esplicita richiesta aziendale pernotta in loco la cooperativa erogherà in luogo del riconoscimento indicato al punto a) dell'art. 3, per ogni giorno di effettiva trasferta, una indennità giornaliera di Lit. ..22.000..

Chiarimento a verbale

Le parti di cui in premessa, stipulanti il presente contratto integrativo, dichiarano quanto segue:

a) agli effetti del presente articolo tutto l'ambito del porto di Genova, con la sola esclusione della diga foranea, si intende "dentro i confini territoriali del Comune di Genova";

b) nessun rimborso di spese per vitto sarà corrisposto all'operaio comandato fuori sede, qualora questi debba consumare un solo pasto, per cui è già prevista la corrispondente indennità sostitutiva di mensa, purché la trasferta non comporti un mutamento delle normali abitudini di vita del lavoratore;

Norme applicative

In relazione quanto a disciplinato nelle disposizioni precedenti le parti concordano che sono fatte salve tutte le condizioni contrattuali di miglior favore aziendalmente già esistenti, nel rispetto di quanto definito dall'art. 6 del C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative di Produzione lavoro dell'edilizia e attività affini del 6 Luglio 1995. (Sommario)

Art. 4 - Visite mediche e libretti sanitari

In conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia antinfortunistica e più specificatamente in relazione alle visite mediche periodiche le parti concordano di attivare la dotazione per tutti gli operai di un proprio libretto sanitario e che la Cassa Edile provveda alla stampa ed alla distribuzione agli operai del libretto sanitario per i lavoratori edili predisposto dalla Regione Liguria accompagnato da una circolare illustrativa. (Sommario)

Art. 5 - Vestiario

Ai lavoratori che hanno maturato un'anzianità di settore di 400 ore nei 6 mesi precedenti o di 600 ore nei 12 mesi precedenti, ore calcolate con gli stessi criteri della maturazione dell'A.P.E., la Cassa Edile fornirà e procederà alla distribuzione del seguente vestiario:

- una tuta ed un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nel mese di maggio;

- una tuta invernale ed un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nel mese di ottobre;

Per sostenere tale onere è costituito un fondo a totale carico delle cooperative nella misura a decorrere dal 1/4/98 dello 0,60% calcolato su: paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, salvo verifica nell'intesa che su tale misura sia adeguata all'impegno di che trattasi, potendo la stessa variare sia in più che in meno. (Sommario)

Art. 6 - Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, ed alle condizioni oggettive in cui essi vengono ad operare, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze venga istituito un servizio di mensa per il confezionamento e la distribuzione dei pasti.

Ove ciò non si rendesse possibile, l'impresa provvederà mediante il ricorso ai servizi esterni, anche tramite convenzioni stipulate con trattorie, a garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.

Il pasto sarà costituito in tutti i casi da: 1^ piatto, 2^ piatto, frutta e pane, bevande.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione all'organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo troveranno attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 5/6 a carico del datore di lavoro e di 1/6 a carico del lavoratore.

Qualora venga accertata con valutazione comune fra Direzione Aziendale e R.S.U. l'obiettiva impossibilità di fornire il servizio mensa (per mancanza di strutture esterne nelle vicinanze del cantiere, quando la zona in cui è stato ubicato il cantiere non venga servita da centri esterni, ecc.) sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa secondo i seguenti valori ed alle decorrenze indicate per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro:

Lit. 5.250 a decorrere dal 1/4/1998

Lit. 5.500 a decorrere dal 1/1/1999

Lit. 5.750 a decorrere dal 1/1/2000

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà, in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

A) qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;

B) qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario normale, per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore (escluso il caso di permessi);

C) qualora la prestazione sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario normale, per cause indipendenti dalla volontà delle parti per le quali si è previsto l'intervento della Casa Integrazione Guadagni; in tale caso resta a carico del datare di lavoro la differenza tra la misura giornaliera più sopra prevista e la quota a carico della predetta Cassa Integrazione Guadagni; in tutti gli altri casi di prestazioni lavorative inferiori alle 8 ore giornaliere l'indennità competerà nella misura giornaliera.

Si precisa che in ogni caso l'indennità di cui sopra non deve essere corrisposta qualora i lavoratori, prestando la propria attività nel cantiere ove sia stata istituita la mensa interna o esterna, rinuncino, per qualsiasi ragione, a tale servizio, salvo comprovare condizioni di salute che comportino diete tali da impedire il ricorso al servizio mensa.

Le parti concordano che il diritto alla fruizione del pasto, alle condizioni stabilite precedenti, matura qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore alle 4 ore.

d) per i lavoratori che prestano la loro opera nei lavori di manutenzione stradale e di pronto intervento in genere il servizio mensa può essere riconosciuto, oltre che mediante convenzione diretta con strutture esterne anche con il sistema dei ticket restauraut.

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nelle seguenti misure mensili e con le rispettive decorrenze sotto specificate:

Lit. 126.000 mensili a decorrere dal 1/4/1998

Lit. 132.000 mensili a decorrere dal 1/1/1999

Lit. 138.000 mensili a decorrere dal 1/1/2000

Lit. 144.000 mensili a decorrere dal 1/1/2001 (Sommario)

Art. 7 - Anzianità professionale edile

Con specifico riferimento all'art. 69 del Contratto Nazionale di categoria del 6 Luglio 1995, il contributo da versare alla Cassa Edile Genovese di Mutualità secondo le disposizioni vigenti, dovuto dalle cooperative a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è stabilito nella misura del 5,8% a far data dal 1 Aprile 1998 (di cui 1,2% per A.P.E.S. e 4,6% per l'A.P.E.) e deve essere calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale, e per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. (Sommario)

Art. 8 - Elemento economico territoriale

In attuazione all'art. 6 del C.C.N.L. 6 Luglio 1995, degli accordi collettivi nazionali del 20 Aprile 1997 e del 24 febbraio 1998, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 Luglio 1993 e dall'Art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Determinazione dell'elemento economico territoriale

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, oltre che del recupero di produttività derivante dalla riduzione della contribuzione alla Cassa Edile Genovese, di quanto riscontrato nelle altre sedi dì confronto contrattuale in merito all'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori di produttività e competitività:

1. numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese e monte salari relativo;

2. numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

3. numero ed importo complessivo delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché delle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio lavori;

4. operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

5. numero dei lavoratori edili iscritti alle liste di mobilità ed in cassa integrazione guadagni straordinaria ordinaria per mancanza di lavoro;

6. attivazione di finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

7. prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale il valore dell'elemento economico territoriale e determinato per ogni anno entro il mese di giugno dell'anno successivo, nel rispetto degli accordi definiti dal vigente C.C.N.L.

La determinazione annuale dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti stipulanti, raffrontando quanto riscontrato nelle altre sedi di confronto contrattuale in merito all'andamento del settore e dei suoi risultati, nel periodo 1 Gennaio / 31 Dicembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1 Gennaio / 31 Dicembre 1997, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Durante tale incontro le parti procederanno all'analisi di quanto riscontrato nelle altre sedi di confronto contrattuale in merito all'andamento del settore e dei suoi risultati procedendo al:

- Recepimento dalla Cassa Operai Edili i dati di periodo relativi agli indicatori;

- Acquisizione di tutte le informazioni ulteriormente utili dai soggetti istituzionali sulla conferma ed attendibilità dei dati di periodo;

- Eventuale individuazione altri indicatori in sostituzione o ad integrazione di quelli precedente richiamati;

- Calcolo della variazione media degli indicatori.

Sulla base della variazione media riscontrata degli indicatori, valutando il contesto provinciale complessivo del settore, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Norma applicativa

Per tutto quanto sopra esposto, per il 1998 le parti (in considerazione dei dati parziali degli indicatori nonché l'andamento tendenziale degli stessi) hanno convenuto di erogare a titolo di acconto dell'elemento economico territoriale di cui agli artt. 6 lettera d) e 52 e 81 del C.C.N.L. 6 Luglio 1975 con decorrenza dal 1/4/98, i valori indicati nell'allegata tabella (A), corrispondenti al 6,5% dei minimi di paga base e di stipendi.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1994 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori previsti nella presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Le parti si danno, altresì, atto che l'incremento di produttività derivante dall'ulteriore riduzione del contributo di finanziamento dell'E.S.S.G. decorrente dal 1 gennaio 1999 (0,2% convenzionalmente stimato in un aumento di produttività pari a circa lo 0,5% dei minimi di paga base e stipendio) verrà valutato, ai fini della determinazione dell'elemento economico territoriale, a decorre dal 1 Gennaio 2000.

Nota a verbale

In conformità a quanto disposto dagli art. 52 e 81 del C.C.N.L. del 6 Luglio 1995 l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fissati negli importi di cui all'art. 3 e 25 del Contratto Integrativo Provinciale del 7 Ottobre 1987. (Sommario)

Art. 9 - Erogazione "una tantum"

Le parti convengono l'erogazione di una somma a titolo di "una tantum" di Lire 100.000 = (centomila) lorde onnicomprensive, non computabili ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livello retributivo assunto prima del 1 Gennaio 1998 ed in forza alla data di stipula del presente accordo. (Sommario)

Art. 10 - Validità decorrenza e durata

In presente accordo integrativo provinciale decorre dal 1/4/98, salvo quanto diversamente pattuito per i singoli istituti.

Esso ha durata fino al 31/12/2001, fatte le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

La presente disciplina sostituisce ed annulla tutto quanto precedentemente concordato e/o pattuito con accordi o altri contratti integrativi provinciali.

Dichiarazione a verbale

Il comparto costruzione della Lega Ligure delle Cooperative, confermando la piena volontà di arrivare ad una positiva definizione del Contratto Integrativo Provinciale ed avendo riscontrato la diversa definizione dell'Elemento Economico Territoriale (di cui all'art. 6 lettera d) del C.C.N.L. 6/7/95) contenuta negli altri C.C.N.L. di settore, dichiara di apporre la propria adesione al testo del C.I.P. proposto dalle OO.SS. in data 8/5/98, avendo avuto rassicurazioni dagli organismi nazionali che le parti sociali addiverranno ad un accordo in materia che garantisca l'armonizzazione del trattamento dei lavoratori nell'ambito territoriale.

Ove ciò non dovesse avvenire, l'organizzazione dichiarante ritiene che si debba addivenire ad un incontro fra le parti per una verifica delle condizioni di quanto sopra. (Sommario)

Art. 11 - Orari di lavoro

A fronte dei notevoli cambiamenti che interessano il mercato delle costruzioni il Comparto regionale delle Cooperative di produzione e lavoro della Lega Ligure e F.L.C. ribadiscono l'impegno comune ad operare affinché vincoli e condizionamenti presenti non si trasformino in fattori negativi per l'impresa e per i lavoratori.

Le parti ritengono che lo svolgimento di un ruolo di soggetti attivi nella gestione dei processi complessi permetta di creare le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività dell'impresa, attraverso un più razionale utilizzo degli impianti e una più corretta rispondenza tra esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari, e che, nel contempo, permetta alle parti di praticare una politica di difesa e di possibile sviluppo dell'occupazione.

Questi risultati sono anche perseguibili con il superamento della rigidità con cui viene oggi considerato l'orario di lavoro, passando ad una gestione dei tempi di lavoro funzionale alle politiche di cambiamento, innovazione, occupazione, e alle esigenze dei processi produttivi.

In tale contesto le parti convengono che a livello territoriale ed aziendale possano essere definiti, a fronte di grandi commesse e di cantieri di un certo rilievo, mutamenti dei regimi di orario di lavoro vigenti. In tali circostanze, si esamineranno anche le implicazioni che potrà comportare la nuova organizzazione del lavoro.

Premesso tutto quanto definito in materia di orario di lavoro di cui all'art. 46 del C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro dell'Edilizia e attività affini, al fine di uniformare i comportamenti su questa materia le parti concordano sui seguenti indirizzi:

a) definizione e contrattazione del calendario annuo di lavoro, favorendo il godimento delle ferie, delle festività, dei permessi in rapporto ai programmi produttivi (per la totalità dei lavoratori, per gruppi omogenei, cantieri o reparti);

b) ampliamento delle ore di apertura del cantiere nell'arco della giornata attraverso orari sfalsati di presenza al lavorio e articolazione su più turni.

Si ribadisce che le sperimentazioni di cui sopra, devono essere finalizzate, oltre che ad un maggio utilizzo degli impianti e/o ad una più rapida esecuzione dei lavori, anche a consentire maggiore stabilità occupazionale e a favorire possibili incrementi di occupazione.

Tali obiettivi potranno essere perseguiti anche attraverso l'articolazione dell'orario di lavoro su più turni e/o realizzando, ove possibile, la programmazione di calendari annui. Analoghe distribuzioni degli orari di lavoro strano concordate, con riguardo alle grandi opere di cui sopra, per le lavorazioni pesanti o nocive. (Sommario)

Art. 12 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione provinciale per gli impiegati sono aumentati a decorrere dal 1 Luglio 1989 dei sottoriportati importi mensili lordi per livello:

1^ livello

Lit.

56.599

2^ livello

Lit.

66.220

3^ livello

Lit.

73.578

4^ livello

Lit.

79.240

5^ livello

Lit.

84.898

6^ livello

Lit.

101.878

7^ livello

Lit.

113.197

8^ livello

Lit.

141.497

Le indennità di cui al precedente punto 4.1. saranno ulteriormente aumentate a decorrere dal 1 dicembre 1989 dei sottoriportati importi mensili lordi per livello:

1^ livello

Lit.

16.171

2^ livello

Lit.

18.920

3^ livello

Lit.

21.022

4^ livello

Lit.

22.637

5^ livello

Lit.

24.257

6^ livello

Lit.

29.108

7^ livello

Lit.

32.342

8^ livello

Lit.

40.427

(Sommario)

Art. 13 - Trasporto

Operai

A decorrere dal 1/10/1980 è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura dell'indennità è stabilita dal 1/7/1989 in Lit. 2.350 per ogni giornata di presenza in cantiere e soltanto se l'erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata esclusivamente ai fini del calcolo del T.F.R. e di preavviso.

La misura di tale indennità sarà aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti nel costo preso a riferimento.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto integrale degli operai con mezzi propri.

Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore individualmente preesistenti.

Nota a Verbale

Per ogni giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi ragione.

Impiegati

Con decorrenza dal 1/7/1989, è riconosciuta agli impiegati edili l'indennità di trasporto nella misura di Lit. 51.400 (cinquantunomilaquattrocento) mensili lorde. La misura di tale indennità sarà aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti nel costo preso a riferimento.

Tale indennità deve essere computata ai fini del premio annuo, della tredicesima e del premio fedeltà. (Sommario)

Art. 14 - Sistema di informazione

Di norma quadrimestralmente le Cooperative nel corso di appositi incontri forniranno alle R.S.U. aziendali ed al sindacato di categoria, informazioni relative a: programmi produttivi, andamento occupazionale, decentramento produttivo, acquisizione lavori.

Le informazioni di cui sopra faranno riferimento ai cantieri aperti nel quadrimestre che precede l'incontro ed alle previsioni o ai programmi di avvio di nuovi cantieri nel quadrimestre successivo.

Le suddette comunicazioni, se riferite a grandi opere, saranno oggetto su richiesta delle organizzazioni sindacali aziendali e/o territoriali di ulteriore approfondimento.

L'ulteriore fase informativa, di cui al comma precedente, toccherà i seguenti temi: previsioni sulla durata dei lavori, struttura quantitativa e qualitativa dell'occupazione, regimi di orario di lavoro, produttività, servizi logistici e di cantiere, piani di sicurezza per l'antinfortunistica e la tutela dei lavoratori, previsioni sul decentramento di fasi di lavoro, versamenti alla Cassa Edile Genovese, politiche occupazionali in relazione al previsto utilizzo di mano d'opera locale. (Sommario)

Art. 15 - Impiegati

a) Le imprese nel corso di appositi incontri forniranno alle R.S.U. aziendali informazioni relative a:

- lavoro a tempo parziale;

- trasferimento impiegati.

b) In sede aziendale ed in presenza di situazioni caratterizzate da uso continuativo-regolare di videoterminali la Cooperativa ed il Consiglio dei Delegati definiranno specifica regolamentazione in materia, al fine di individuare le soluzioni tecnico organizzative più adeguate. (Sommario)

Art. 16 - Quadri

a) l'individuazione e l'inserimento nella categoria quadri andranno effettuati dalla cooperativa nel rispetto di quanto definito dall'art 15 del C.C.N.L. 6/7/95.

In sede aziendale specifici momenti di confronto fra le parti potranno avvenire relativamente a:

- l'individuazione e l'inserimento dei lavoratori nella categoria quadri;

- variazioni della misura relativa dell'indennità di funzione in relazione ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore;

b) La cooperativa, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e dell'art. 5 della legge 190/1985 è tenuta ad assicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per i danni conseguenti a colpa arrecati dal lavoratore nello svolgimento del suo ruolo.

L'azienda assicurerà al quadro, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del lavoratore medesimo per fatti direttamente connessi allo svolgimento del suo ruolo. (Sommario)

Art. 17 - Classificazione professionale

Al fine di meglio disciplinare gli aspetti che presiedono la classificazione professionale dei lavoratori le parti concordano:

a) in sede aziendale le cooperative ed il Consiglio dei Delegati definiranno (in carenza di specifica regolamentazione) la periodicità con cui esaminare l'inquadramento professionale dei lavoratori (operai, impiegati, quadri).

b) nel prevedere la possibilità di accesso al 4° livello di figure ad alta specializzazione professionale e/o con specifici ruoli di coordinamento (es. operatori gru a torre di grandi dimensioni).

Quanto sopra nel rispetto delle declaratorie del vigente C.C.N.L.

Nel rispetto di quanto sopra definito, in sede aziendale, in ragione delle specifiche situazioni organizzative potranno essere individuati nuovi profili professionali che consentano un più obiettivo inquadramento di queste figure professionali, sulla base delle declaratorie previste dal vigente C.C.N.L. (Sommario)

Art. 18 Infortuni

In attuazione di quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. vigente, le cooperative anticiperanno il trattamento economico per la parte a carico dell'INAIL con il diritto di recupero presso gli istituti medesimi.

Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso l'INAIL affinché il rimborso delle anticipazioni avvenga in tempi e modi certi e non penalizzante per le imprese cooperative in attuazione del terzo comma dell'art. 70 D.P.R. 1124/1965. (Sommario)

Art. 19 - Trasferta impiegati

A partire dal 10 Luglio 1998, giusto quanto previsto in tema di trasferta, dal C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro dell'Edilizia e attività affini di cui all'art. 91 ed in sintonia con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 314 del 2/9/97, al personale impiegato, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre i confini territoriali del Comune di riferimento, verrà riconosciuta una indennità giornaliera secondo le fasce e gli importi di seguito definiti:

Distanze

Importi

da 101 a 250 Km

Lit. 16.000

oltre 251

Lit. 19.500

- Le distanze chilometriche sopra riportate fanno riferimento alla distanza chilometrica misurata dai confini territoriali del comune di riferimento, come di seguito definito, al luogo di lavoro in occasione della trasferta.

- Per Comune di riferimento si intende il comune ove ha luogo l'assunzione, ovvero, se non diversamente specificato dalla lettera di assunzione il comune in cui ha la sede l'impresa assuntrice, ovvero, il comune ove viene abitualmente svolta l'attività inerente la propria mansione.

Norme applicative

1. Nel caso in cui al lavoratore, su esplicita richiesta della direzione aziendale pernotti nella località della trasferta, sarà riconosciuta, in luogo dell'importo sopraindicato, una indennità giornaliera di Lit. 22.000.

2. L'impiegato che percepisce le indennità di cui sopra è tenuto al rispetto dell'orario contrattuale di lavoro anche sul luogo di lavoro in cui opera in trasferta.

3. In relazione a quanto sopra disciplinato le parti concordano che sono fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore aziendalmente e/o individualmente già esistenti

4. Le parti si danno atto che la seguente regolamentazione della trasferta è stata definita sulla base del D. Lgs. n. 314/97. Pertanto nel caso in cui i competenti organi legislativi dovessero modificare, in tutto o in parte la disciplina normativa sopra richiamata, le parti si incontreranno per esaminare il nuovo quadro di riferimento ed aggiornare la presente regolamentazione.

5. All'impiegato comandato in trasferta per esigenze di servizio verranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese eventualmente sostenute per trasporto, vitto ed alloggio.

6. Con le indennità giornaliere sopra indicate nel presente articolo le parti hanno inteso dare specifica ed omogenea operatività applicativa a quanto previsto:

- nei tre alinea del 2° comma dell'art. 91 del C.C.N.L. 6/7/95 delle Cooperative di produzione e lavoro.

- in materia di indennità o compenso forfetario per gli impiegati in trasferta, definendo un trattamento complessivamente più favorevole e quindi sostitutivo di tali indennità o compensi forfetari. (Sommario)

Tabella (A)

Livello

Importo mensile di acconto

Importo orario di acconto

8

127.887

 

7

107.426

620,96

6

92.079

532,25

5

78.267

452,41

4

69.827

403,62

3

64.967

375,53

2

58.317

337,09

1

51.415

297,20

1

51.155

295,69

(Sommario)