MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/63198233/Genova_COOP_03.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" In Genova, il giorno 9 Giugno 2003 si sono riuniti:

In Genova, = il giorno  9 Giugno  2003 si sono riuniti:<= o:p>

 =

-      -      <= /span>LEGACOOP &#= 8211; Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue della Liguria rappresentata dal Sig. Roberto Nason, =

e

 

-      -      <= /span>la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini – F.I.L.C.A. ̵= 1; C.I.S.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale s= ig. Salvatore Sorace

-      -      <= /span>la Federazione Italiana Lavoratori= del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini – F.I.L.= L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Venanzio Maurici,;

-      -      <= /span>la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno – = Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Gene= rale sig. Silvio Errico,

 

per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 8 Maggio1998 dalle parti, integrativo del CCNL = del 9 febbraio 2000 e successivo rinnovo del 4 Febbraio 2002.=

 

Le Parti

convengono quanto segue.


 =

1)

INIZIATIVE CONGIUNTE PER L’ISTITUZIONE E L’ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA D= ELLE IMPRESE. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) E  SPORTEL= LO UNICO TRA INPS INAIL E CASSA EDILE.

 = ;

Le parti contraenti , in considerazione  di quanto stabilito nel protocollo= VII del verbale di accordo nazionale del 04/02/2002  e nel prendere atto di quanto gi&a= grave; stabilito in materia in altri contratti integrativi provinciali , concordano  quanto segue:=

Il punto 7) del capitolo "Iniziative per affermare la regolarità n= el settore”, contenuto  nel C.= -I.P. del 8.5.98 è seguito da :

-      -      <= /span>8) al fine = del perseguimento degli obiettivi  indicate nel protocollo VII dell’accordo nazionale di lavoro 4 febbraio 2000 “Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni” , si concorda l’istituzio= ne del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) e la  costituzione di uno spor= tello unico costituito tra INPS, INAIL e Cassa Edile, per il rilascio di detto documento, localizzato  presso= la Cassa Edile Ge= novese di Mutualità ed Assistenza; &nb= sp;      
9) Le modalità realizzative di quanto in= dicato al punto 8) saranno oggetto di un confronto  di merito che coinvolga, oltre agli istituti interessati, le parti firmatarie del presente accordo di rinnovo d= el C.I.P.

-      -      <= /span>10) L’accordo provinciale indicato al punto 9) sarà coerente con le disposizioni stabilite in materia dai CCNL di settore.


-   &nb= sp; -     = 2)

QUALITA’ DEL LAVORO E DELL’IMPRESA


Le Parti, considerato:

§=       =    §         che è c= omune intento individuare idonei strumenti di promozione e sostegno della qualità del lavoro e della qualità e trasparenza dell’impresa;

§=       =    §         quanto indi= cato ai comma 1) e 2) = all’art. 2 del C.I.P. del 08/05/98 in riferimento alla partecipazione alla gestione = gli Enti paritetici provinciali di Genova ,

convengono

sulla istituzion= e, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto integrativo,  di un meccanismo premiale consiste= nte nell’erogazione ,all’impresa iscritta alla Cassa Edile Genovese= di Mutualità ed assistenza che dimostri il possesso di specifici requisiti,  di un contributo.<= o:p>

Le parti definiranno con un specifico  accordo di merito c= he coinvolga tutte le organizzazioni imprenditoriali, presenti sul territorio provinciale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di settore:<= /o:p>

§      =    §         I requisiti richiesti alle imprese ,iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed assistenza, utili al fine del diritto alla erogazione del contributo;

§      =    §         L’ent= ità , le modalità e i limiti delle disponibilit&ag= rave; dell’ erogazione del contributo;

Il meccanismo premiale previsto dal presente accordo ha natura sperimentale e sarà pertanto oggetto di verifica con cadenza biennale.

In ogni caso le parti stipulanti s= i impegnano affinché i requisiti ai quali correlare l’erogazione del contributo premiale siano tali da poter essere applicati alle aziende del settore, a prescindere dalla associazione imprenditoriale di appartenenza.<= o:p>


3)

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L’art. 8 del C.C.P.L. 8.5.1998 “Elemento Economico territoriale” è sostituito = dal seguente:

In conformità all’accordo nazionale 4.2.2002 protocollo II &egrav= e; determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, nonché con gli articoli 52 e 81 del C.C.N.L. 9.2.2000, l’elemento economico territoriale.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilità d= al C.C.N.L. 9.2.2000 -&nb= sp; le Parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territ= orio della provincia, oltre che del recupero di produttività derivante da= lla razionalizzazione della contribuzione agli Enti Paritetici del settore, com= e meglio descritta nei pertinenti articoli del presente accordo, dell’andamento del settore e dei risultati dello stesso, sulla base dei seguenti ulteriori indicatori di produttività e di competitività:

§      =    §       numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese, nonché numero ore lavorate e monte salari relativo;

§      =    §       numero e im= porto complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;=

§      =    §       numero e importo complessivo delle co= ncessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché d= elle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio dei lavor= i;

§      =    §       operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;=

§      =    §       numero dei lavoratori edili iscritti = nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;<= /p>

§      =    §       attivazione di finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

§      =    §       prodotto interno = lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provincial= e, il valore dell’elemento economico territoriale è determina= to, in via presuntiva, per ogni anno, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale vige= nte.

La determinazione annuale dell’elemento economico territoriale sar&agrav= e; effettuata in uno specifico incontro tra le parti stipulanti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati  nel periodo 1 gennaio/ 31 d= icembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 200= 1, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso considerato.

Le parti procederanno alle suddette analisi dell’andamento del settore e= dei suoi risultati nel periodo considerato acquisendo i dati relativi agli indicatori dall’Osservatorio sugli appalti e sul mercato = del lavoro, nonché dagli Enti paritetici di settore, oltre che da altri idonei centri di monitoraggio.

Le parti medesime, inoltre, individueranno gli indicatori, tra quelli sopra citati, più affidabili e rilevanti.

Sulla base delle predette valutazioni, nonché p= revia effettuazione di una verifica complessiva di politica industriale territori= ale, le Parti definiranno l’importo dell’elemento economico territor= iale per l’anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

All’atto della verifica annuale, le parti potranno concordemente variare o adeguare = gli indicatori sopra individuati.

 

NORMA APPLICATIVA

Fino al 31 maggio 2003, rimangono in vigore e vengono quivi = all’occorrenza confermati gli importi dell’ elemento economico territoriale di cui all’art. 8 del C.I.P. del 8.5.1998 e il successivo aggiornamento dello 04/2000.

Fermo quanto sopra, con decorrenza dal 1 giugno 2003, le Parti convengono l’erogazione, in via presuntiva – sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali estrapolate - ed a titolo di anticipo dell’elemento economico territoriale di cui agli artt. 6 lettera d), 52 e 81&= nbsp; del C.C.N.L. 9.2.2000, salva quindi la verifica periodica sop= ra indicata, dei seguenti importi, espressi in Euro, corrispondenti, rispettivamente, al 11% e al 14% dei minimi di paga base e di stipendio, con decorrenza dal 1.6.2003 e dal 1.12.2003:

Decorrenza 01<= span style=3D'font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Verdana'>/06/2003<= o:p>

Decorrenza 01<= span style=3D'font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Verdana'>/12/2003<= o:p>

 

LIVELLO

Mensile

Orario

Mensile

Orario

8<= /span>

141,17

 

179,67

 

7<= /span>

118,58

0,69

150,92

0,87

6<= /span>

101,64

0,59

129,36

0,75

5<= /span>

86,40

0,50

109,96

0,64

4<= /span>

77,08

0,45

98,10

0.57

3<= /span>

71,71

0,41

91,27

0,53

2<= /span>

64,37

0,37

81,93

0,47

1<= /span>

56,47

0,33

71,87

0,42

 

Le suddette percentuali presuntive pari, rispettivamente, al 11% e al 14% sostituiscono la percentuale del 7% già individu= ata quale tetto massimo dal C.I.P. 8.5.1998.

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territor= iale determinata secondo le precedenti modalità e le disposizioni contrattuali di cui all’accordo nazionale del 4.2.2002 al protocollo = II  è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori previsti nella presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoria= le, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

Nota  a Verba= le

In  conform= ità a quanto disposto dagli art. 52  e 81  del C.C.N.L. del 6 Luglio = 1995 l’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio= di produzione per gli impiegati restano fissati negli importi di cui all’art. 12 del C.I.P. del 8.5.1998.


4)

MENSA

Il sesto comma dell’art. 6 del C.I.P. del 8.5= .1998 è così sostituto:

Qualora sia accertata con valutazione comune fra Direz= ione Aziendale e OO.SS. l’obiettiva impossibilità di fornire il servizio mensa (per mancanza di strutture esterne nelle vicinanze del canti= ere, quando la zona in cui è stato ubicato il cantiere non venga servita = da centri esterni, ecc. ) sarà corrisposta una indennità sostitu= tiva di mensa secondo  i seguenti v= alori ed alle decorrenze indicate per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro= :

-      =    -         Euro 3,50  dal 1 dicembre 2003;

-      =    -         Euro 3,80  dal 1 settembre 2004;

-      =    -         Euro 4,10  dal 1 marzo 2005.

 

L’ultimo comma dell’art. 6 del C.I.P. del 8.5.1998 è così sostituto:

Le parti concordano che ai soli impiegati=   per i quali= venga accertata con valutazione comune fra Direzione Aziendale e OO.SS.  l’obiettiva impossibilità di fornire il servizio mensa (per mancanza di strutture esterne nelle vicinanze del cantiere, quando la zona in cui è stato ubicato il cantiere non venga servita da centri esterni, ecc. ) sarà corrisposta  una indennit&agra= ve; sostitutiva di mensa secondo  i seguenti valori ed alle decorrenze indicate per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro:

-        -     &n= bsp;  dal 1 dicembre  2003: Euro 84 (ottantaquattro) mensili;

-      -      <= /span>dal 1 sette= mbre 2004: Euro 91,20 (novantuno/20) mensili;

-      -      <= /span>dal 1 marzo= 2005: Euro 98,40 (novantotto/40) mensili.

 

 


5)=

VESTIARIO

 

E’ inserito dopo il primo comma  dell’art 5 del C.I.P. 8.5.1998, il seguente comma:

 

La Cassa Edile Ge= novese emette a favore del lavoratore di prima assunzione nel settore un Buono vestiario speciale (solo scarpe) dietro dichiara= zione dell’impresa di assunzione del lavoratore e della tipologia delle sca= rpe.

Contestualmente, l’impresa versa alla Cassa Edile Genovese una cauzione pari al costo = del buono che potrà essere richiesta in restituzione a condizione che l’impresa sia regolare nei versamenti e= che il lavoratore abbia maturato almeno 600 ore lavorative nei sei mesi success= ivi alla consegna presso la stessa impresa.

In caso contrario, la cauzione sarà utilizzata dalla cassa Edile Genove= se a copertura del costo del buono.

Per quanto qui non espressamente indicato valgono le disposizioni in essere per= le prestazioni assistenziali ai lavoratori”.<= o:p>


6)=

ENTI PARITETICI

Il punto 1) dell’art. 2 del C.I.P. 8.5.1998 è sostituito dal seguente:

 1) In relazione= a quanto previsto  alla lettera = a) dell’art. 73 del Contratto Nazionale di categoria del 9 Febbraio 2000= il contributo dovuto alle Casse Edili  è stabilito con decorrenza&n= bsp; dal 1 giugno 2003, nella misura complessiva del 2,70%, di cui 2,20% a carico del datore di lavoro e 0,5% a carico del lavoratore e, con decorrenza dal 1 dicembre 2003, nella misura complessiva del 2,65%, di cui 2,15% a car= ico del datore di lavoro e 0,5% a carico del lavoratore

 

Il punto 2) dell’art. 2 del C.I.P. 8.5.1998 è sostituito dal seguente:

2) Il contributo di cui  all’art. 75, 6° c= omma del Contratto Nazionale di categoria del 9 Febbraio 2000 (finanziamento Enti  Scuola) è stabili= to nella misura  che segue:<= /o:p>

dal 1 Giugno 2003: 0,38%

dal 1 Dicembre 2003: 0,37%

 

Il punto 2) dell’art. 2 del C.I.P. 8.5.1998 è seguito dai punti c= he  seguono= :=

3) Il contributo di cui all’art. 29, lettera c) Contratto Nazionale di categoria del 9 Febbraio 2000 ( Comitato Territo= riale Prevenzione) finalizzato al finanziamento di detto Comitato è stabil= ito , a decorrere dal 1 giugno 2003, nella misura dello 0,38 per cento a carico delle imprese su apposito conto della Cassa Edile Genovese di Mutualit&agra= ve; e di Assistenza e, a decorrere dal 1 dicembre 2003, nella misura del 0,37 p= er cento”.     =


4) Le parti  confermano che, in ragione dell’avvenuta istituzione del fondo pensione denomina= to “Cooperalavoro” ,relativamente alla normativa dell’ APE straordinaria, si farà riferimento a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di competenza.

 

L’ultimo comma dell’art. 2 del C.I.P. 8.5.1998 è sostituito dal seguent= e:=

Le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare l’opportunità di adeguare la misura dei contributi contrattual= i in funzione dei risultati di gestione degli Enti Paritetici e dell’andam= ento delle prestazioni contrattuali.


7)=

PRESTAZIONE CASSA EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA

 =

Negli eventi morbosi di durata non Superiore a 7 giorni la Cassa Edile Genovese corrisponde una prestazione giornali= era in misura fissa denominata “indennizzo per carenz= a”.

 

Tale prestazione è pari a 60,00 euro ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile - su domanda del lavoratore, da presentare entro sei mesi dall’inizio della malattia, corredata da copia del certificato medico= - per un solo evento dl malattia nell'anno. Nel caso in cui La malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazi= one è ridotta a 30,00 euro.

 

Le parti concordano che l’indennizzo per carenza assorbirà fino a concorrenza i trattame= nti migliorativi aziendali se ed in quanto aziendalmente già esistenti.

 

Il diritto all’indennizzo per <= span class=3DGramE>carenza matura solo se a favore del lavoratore risulti= no accantonate 1.600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno 36 mesi alla Cassa Edile Genovese.

 

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1 aprile 2003 e sino alla data di scadenza del pres= ente contralto.

 

Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2004 per valutare l’andamento della prestazione= sia per l’aspetto economico che per i riflessi sulla produttività.=

 

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 50.000,= 00 euro annuì.

 

Nel caso in cui l’importo delle prestazioni superi del 30% la somma anzidetta, le partì dovranno. nei tre mesi succ= essivi, convenire una nuova disciplina in materia.

 

Nei frattem= po, la Cassa Edile Ge= novese sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le Parti= non raggiungano l’accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, al fine di rispetta= re l’importo massimo annuo previsto.


8)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
Le parti confermano il riferimento alle disposizioni del <= b> C.C.N.L. ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

9)=

VALIDITA’, DECORRENZA E DURATA.

 =

Le norme  contenu= te nel presente accordo, integrative del C.C.N.L. 9.2.2000,  entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data odierna e hanno durata fino al 31.12.2005, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.=

 =

*  *=   *

 

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE.

 =

Per il peri= odo intercorrente dal 1 gennaio al 31 maggio 2003, le parti convengono l’erogazione, a titolo di “una tantum”, della somma di Euro 150 lordi omnicomprensivi,  non computabili ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livel= lo retributivo, assunto prima del 1 gennaio 2003 e ancora in forza alla data d= el 31 maggio 2003.

 =

Letto, confermato, sottoscritto.

 =

p. LEGACOOP – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue della Liguria

 <= /span>

 <= /span>

P .F.I.L.= C.A. – C.I.S.L.

Federazio= ne Italiana Lavoratori Costruzioni Affini della Provincia di Genova

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

p.<= span style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'>      p.     = F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.=

Federazio= ne Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini della Provincia di Genova

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

p. Fe.N.E.A.L.  = U.I.L.

Federazio= ne Nazionale Edili Legno Affini Legno<= span style=3D'font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Verdana'> della Provincia di Genova