EDILI (INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Grosseto


 

Data di Stipula: 13-12-2002
Inizio validita': 01-01-2003
Scadenza normativa: 31-12-2005
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Grosseto


Premessa

L'Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto - ANCE e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori delle costruzioni, FeNEAL UIL, FILCA CISL - FILLEA CGIL, della provincia di Grosseto riscontrando un miglioramento congiunturale del comparto edile della provincia intendono valorizzare il sistema della concertazione al fine di ricercare valide azioni di politica economica, finanziaria e sindacale a favore dell'intero settore.

Le parti convengono di attivare azioni sinergiche verso gli Enti locali per il completamento degli strumenti urbanistici al fine di programmare e potenziare al meglio l'attività dell'industria delle costruzioni sia pubblica che privata, la quale permetta un livello di produzione costante nel tempo, in grado di mantenere e accrescere i livelli occupazionali.

Inoltre ritengono utile per il settore, un confronto con gli Enti locali della provincia, in merito alla programmazione della esigenza abitativa legata ai bisogni emergenti delle giovani coppie, degli anziani e degli immigrati.

Le parti concordano che il Contratto Integrativo Provinciale è il mezzo di sistematico confronto fra l'Associazione imprenditoriale e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici, anche come strumento per ottenere sempre più una maggiore attenzione verso il settore delle costruzioni edili, in considerazione alla riconosciuta importanza che esso riveste nell'ambito dell'economia provinciale sia in termini di valore aggiunto che di incidenza occupazionale.

In tale contesto le parti firmatarie potranno attivare iniziative comuni anche attraverso incontri con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti allo scopo di addivenire ad azioni concertate tendenti a favorire la lotta al lavoro abusivo, irregolare e sommerso, quale tutela per le imprese che applicano integralmente il contratto collettivo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro operando secondo i disposti delle leggi nazionali per le contribuzioni assistenziali e previdenziali.

Nel rispetto delle singole autonomie e le proprie funzioni di rappresentanza le parti per ulteriormente valorizzare l'istituto del contratto collettivo di lavoro riaffermano l'importanza primaria dei ruoli della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, quali enti bilaterali del settore, convenendo anche su l'opportunità di intervenire presso le stazioni appaltanti della provincia, affinché le informazioni sulle gare pubbliche così come fornite al S.I.T.A.T. (Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana) siano comunicate anche alla Cassa Edile di Grosseto.

Le parti sottoscrittrici del presente contratto ritengono utile un confronto permanente in grado di trasformare il settore dall'interno, utilizzando a tale scopo il ruolo strategico che devono assolvere gli Enti Paritetici al fine di:

a. omogeneizzare il costo del lavoro su base provinciale;

b. infondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c. qualificare professionalmente le maestranze;

d. emersione del lavoro irregolare.

Per tali scopi dovranno essere superati gli attuali ritardi che rallentano una effettiva messa in rete degli elementi conoscitivi del settore, tendenti a contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra imprese. (Sommario)

Il 13 dicembre2002, in Grosseto

tra

- l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto - ANCE

e, in ordine alfabetico,

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - FILLEA C.G.I.L.

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - FILCA C.I.S.L.

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - FeNEAL U.I.L.

VISTO

gli articolo 39 e 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 29 gennaio 2000, si conviene e stipula il presente accordo da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 29 gennaio 2000, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle Imprese stesse, ad integrazione del C.C.N.L. stipulato il 29.01.2000.

1) Elemento Economico Territoriale

In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché degli ulteriori indicatori: numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo delle concessioni dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria per mancanza di lavoro, numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore e numero delle ore complessivamente autorizzate dall'INPS in caso di intervento della cassa Integrazione Guadagni, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. D), e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura del 11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il CCPL 1 aprile 1999.

Relativamente all'anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

Qualifica

Dal

1.1.2003

Dal

1.12.2003

Orario

Mensile

Orario

Mensile

Quadri e Impiegati di 1° super

- -

109,69

- -

139,60

Impiegati di 1°

- -

98,72

- -

125,64

Impiegati di 2°

- -

82,27

- -

104,70

Impiegati e operai IV livello

0,44

76,78

0,56

97,72

Impiegati di 3° e Operai specializzati

0,41

71,30

0,52

90,74

Impiegati di 4° e Operai qualificati

0,37

64,17

0,47

81,67

Impiegati di 4° I° Impiego e Operai comuni

0,32

54,84

0,40

69,80

Custodi, portinai, fattorini

0,28

- -

0,36

- -

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

0,25

- -

0,32

- -

(Sommario)

2) Anzianità Professionale Edile

In attuazione dell'accordo nazionale 6 febbraio 1991 di cui a comma 4 del paragrafo III che ha determinato la riforma dell'A.P.E. straordinaria con la separazione del contributo dell'anzianità professionale edile in due aliquote, rispettivamente relative all'A.P.E. ordinaria ed all'A.P.E. straordinaria, si conviene quanto segue:

considerato che il contributo A.P.E. e A.P.E.S. attualmente versato dalle imprese edili della provincia di Grosseto, è così suddiviso

contributo A.P.E. ordinaria 4,00%

contributo A.P.E. straordinaria 1,30%

ciò per effetto del disposto del Paragrafo IV comma 3 dell'accordo economico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 11 giugno 1997,

le parti con riferimento al disposto del paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 29.01.2002 dispongono che a far data dal 01.01.2003 il contributo A.P.E. straordinaria sarà dello 0,45%.

Le parti, per altro, si danno reciprocamente atto dell'impegno a rivedere entro il prossimo biennio, la misura del contributo dell'A.P.E. ordinaria in relazione alle esigenze di gestione dell'istituto.

(Sommario)

3) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti al fine di mantenere la massima attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sottolineano la validità dell'esperienza di rapporti costruttivi nella materia anche secondo il disposto dei Decreti legislativi 626/94 e 494/96.

Confermano la volontà di affrontare le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza attraverso periodici incontri.

A tal fine le parti riconoscono il Comitato Paritetico Territoriale per l'espletamento dei compiti assegnati dal DL 626/94 sia in termini normativi che in tema di proposta di formazione e informazione.

Le parti concordano che il C.P.T. potrà avvalersi anche della Scuola Edile Grossetana per la gestione dei corsi di formazione attinenti alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere autonomia operativa al suddetto C.P.T. è stato stabilito un contributo dello 0,35% a carico delle imprese da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile a far data dal 01.01.2003.

Le parti concordano che con atto separato ma integrante del presente accordo, saranno individuati idonei interventi premiali a favore delle imprese che, in regola con le contribuzioni alla Cassa Edile, aderiranno volontariamente al progetto di assistenza e verifica preventiva nell'applicazione del D.Lgs 626/94 e 494/96 e successive modificazioni secondo le linee guida elaborate dal Comitato Paritetico Territoriale ed approvate dalle Organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto.

Tenuto conto anche della realtà dimensionale delle Imprese, al fine di una corretta applicazione sul posto di lavoro delle leggi in materia di sicurezza, per tutte quelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti, le parti concordano su l'importanza che rivestono i delegati di bacino.

La funzione operativa dei delegati di bacino è demandata al Comitato Paritetico Territoriale per uno studio di fattibilità da sottoporre alla approvazione delle componenti sottoscrittrici il presente contratto. (Sommario)

4) Scuola Edile

Le parti ravvisando la necessità di adeguare la struttura e le funzioni dell'Ente alle nuove esigenze di flessibilità ed omogeneità del mondo produttivo e del mercato del lavoro nella provincia di Grosseto, ritenendo di assecondare le aspettative della categoria edile con iniziative di formazione continua dei titolari e delle maestranze delle imprese, nonché di altri settori affini per attività e competenza a quella edile, si impegnano, entro 5 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a rimodellare le funzioni e l'organizzazione della Scuola Edile Grossetana sulla base delle premesse di cui sopra.

Il contributo a favore della Scuola Edile è stabilito nella misura dello 0,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29.01.2000. (Sommario)

5) Indennità di Trasferta

Con riferimento alla lett. a), II comma, dell'art. 22 del C.C.N.L. 29.01.2000, la diaria di cui al medesimo II comma, spetta all'operaio comandato in trasferta a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 15 Km., valutati con l'itinerario più breve.

Con decorrenza dal 01.01.2003, la diaria, di cui sopra, è corrisposta con i seguenti criteri:

a. - misura del 5% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 16 a 30 Km.;

b. - misura del 10% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 31 a 60 Km.;

c. - misura del 12% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 61 a 80 Km.;

d. - misura del 16% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è superiore a 81 Km.

L'operaio presta la propria opera nel cantiere di lavoro con l'orario stabilito dall'Impresa per l'inizio delle attività di lavorazione.

Con effetto dal 01.01.2003, al personale comandato in trasferta ed alla guida degli automezzi aziendali per il trasferimento dalla sede aziendale o centro di raccolta fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso giornaliero così determinato: euro 1,08 per cantieri distanti fino a 35 Km, euro 2,15 per cantieri distanti da 36 a 60 Km, euro 3,25 per cantieri distanti da 61 a 80 Km e euro 4,85 per cantieri distanti oltre gli 81 Km.

Le distanze sono valutate con l'itinerario più breve, facendo riferimento dal cantiere di partenza.

Si precisa che il tempo necessario al raggiungimento del cantiere di lavoro con mezzi pubblici o alla guida di automezzi propri o dell'impresa non concorrono in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

Con riferimento alla lett.b) dell'art. 22 del C.C.N.L. 29.01.2000, "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario", all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario, fermo rimanendo quanto previsto nell'art. 22 del C.C.N.L. sopra richiamato, spetta una indennità di cantiere ferroviario del l7% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29.01.2000 per ogni ora di effettivo lavoro. (Sommario)

6) Indennità di Trasporto

A decorrere dal 01.01.2003, è dovuta all'operaio residente nella Provincia di Grosseto, una indennità a titolo di concorso spesa di trasporto sostenuta per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

Per coloro che si servono del mezzo pubblico, la misura dell'indennità è rimborsata secondo il costo dell'abbonamento mensile, fino ad un massimo di euro 35,00 mensili, commisurata ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per coloro che utilizzano i mezzi propri, compete una indennità commisurata al costo dell'abbonamento pubblico, fino ad un massimo di euro 35,00 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di trasporto non compete a coloro che compiono tragitti inferiori a 10 Km. per recarsi dalla propria residenza sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono parimenti assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nell'Azienda. (Sommario)

7) Cassa Edile

Nel confermare l'unicità della Cassa Edile per la Provincia di Grosseto, quale strumento per adempiere ai fini istituzionalmente previsti di mutualità ed assistenza agli operai edili iscritti, si conviene di migliorare le prestazioni esistenti e di aggiungerne altre anche alla luce dei bilanci annuali dell'Ente stesso.

Le parti valutano la possibilità che la Cassa Edile sottoscriva convenzioni con gli Istituti Bancari al fine di consentire l'erogazione del credito a tassi agevolati nei confronti dei lavoratori iscritti e di concedere, da parte della Cassa Edile stessa, particolari e selezionate forme di prestito ai lavoratori iscritti, come più avanti meglio specificate al punto inerente il Regolamento delle prestazioni della Cassa Edile.

Le modalità e le condizioni di versamento del contributo Cassa Edile, così come delle altre contribuzioni, quote ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile in forza del C.C.N.L. e del presente Integrativo Provinciale sono stabilite e determinate come segue in via sperimentale.

In primo luogo il versamento puntuale e sistematico dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile è previsto a cadenza mensile, con le modalità finora vigenti.

In tale fattispecie, il contributo Cassa Edile è, a decorrere dal 01.04.1999, pari al 2,40%, di cui 2,00% a carico del datore di lavoro e 0,40% del lavoratore.

In secondo luogo è consentito il versamento dei contributi e degli accantonamenti improrogabilmente entro il 30 aprile, per quelli riferiti ai periodi mensili da ottobre a marzo, ed entro il 31 ottobre per quelli riferiti ai periodi mensili da aprile a settembre.

In quest'ultima ipotesi, il versamento puntuale e sistematico, non comporta alcuna applicazione né di interessi moratori, né di sanzioni; la percentuale del contributo Cassa Edile viene stabilita con il presente accordo, con decorrenza 01.04.1999, nella misura del 3,00%, di cui 0,40% a carico del lavoratore.

Ferme restando le determinazioni del contributo Cassa Edile, come più sopra stabilite, si riportano di seguito le misure delle ulteriori contribuzioni e quote da versare in uno con gli accantonamenti alla Cassa Edile, con decorrenza dal 01.01.2003:

 

Impresa

Operai

Contributo Anzianità Professionale Edile ordinaria

4,00%

- -

Contributo Anzianità Professionale Edile straordinaria

0,45%

- -

Quote di Adesione Contrattuale Provinciali

0,50%

0,50%

Quote di Adesione Contrattuale Nazionali

0,22%

0,22%

Contributo Addestramento Professionale (Scuola Edile)

0,40%

- -

Contributo Comitato Paritetico Territoriale

0,35%

- -

Contributo per Fondo Vestiario

0,10%

- -

 

6,02%

0,72%

Qualora l'ultimo giorno di pagamento cada di domenica o nel giorno di chiusura della Banca, il versamento potrà essere effettuato il primo giorno utile immediatamente successivo.

Le Imprese dovranno effettuare la scelta del versamento di cui ai due precedenti capoversi con formale comunicazione in tal senso alla Cassa Edile al momento della iscrizione ovvero entro il 20 del mese di settembre per il successivo semestre ottobre-marzo ed entro il 20 del mese di marzo per il successivo semestre aprile-settembre.

La mancata scelta obbliga la Ditta al versamento mensile.

Nell'ipotesi in cui le Aziende non adempiano ai versamenti, nei termini e con le modalità scelte, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto più 1 punto, in ragione d'anno, assumendo l'anno di 360 giorni, su tutte le somme non versate nei termini sopra previsti.

Le Imprese di qualsiasi natura che svolgono su tutto il territorio della Provincia di Grosseto le lavorazioni elencate nella premessa del vigente C.C.N.L., sono tenute a far pervenire alla Cassa Edile, denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati da redigere esclusivamente sui moduli predisposti e forniti dalla Cassa Edile.

Tale denuncia, a prescindere dalle modalità di versamento, deve essere trasmessa alla Cassa Edile entro e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di paga mensile cui la denuncia stessa si riferisce.

Qualora l'ultimo giorno di trasmissione cada di domenica o in giorno festivo, la presentazione potrà essere effettuata il primo giorno utile immediatamente successivo.

A carico di chi trasmette con ritardo la denuncia nominativa mensile di cui sopra, sarà applicata una sanzione amministrativa di euro 2,58 per ogni operaio occupato, con un minimo di euro 10,33 ed un massimo di euro 77,47 per periodo di paga.

La Cassa Edile è facoltizzata al recupero di ogni credito vantato, previa deliberazione del Comitato di Gestione.

La dichiarazione di adesione al C.C.N.L. in vigore, al Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, lett. b) del richiamato C.C.N.L. 29/01/2000 dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, che viene inserita anche nei moduli di denuncia nominativa dei lavoratori occupati, è raccolta da quest'ultima al momento dell'adesione delle Imprese alla Cassa Edile e a quello dell'iscrizione alla Cassa stessa del lavoratore, ovvero al momento dell'insorgenza di un evento assistibile.

Le parti concordano che all'interno della Cassa Edile si costituisca un osservatorio per monitorare il settore e di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. (Sommario)

8) Mensa

Ove possibile, in considerazione della ubicazione e della durata dei cantieri, le Imprese provvederanno a che il pasto caldo venga consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni all'Impresa, centri di cottura o mense sia pubbliche che private.

L'Impresa concorrerà nella misura del 70% al costo del pasto e, comunque, nella misura massima di euro 4,00 dal 01.01.2003 e nella misura massima di euro 5,50 dal 01.01.2004 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa, a decorrere dal 01.01.2003 che avrà i seguenti valori:

1. Anno 2003 a decorrere dal 1 gennaio euro 0,50

2. Anno 2004 a decorrere dal 1 gennaio euro 0,55

3. Anno 2005 a decorrere dal 1 gennaio euro 0,66

orarie per ogni ora di lavoro ordinario per un massimo di 8 ore giornaliere.

Sulla indennità e la maggiorazione sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 29.01.2000, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che si avvalgono del servizio "pasto caldo".

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto in sede aziendale per lo stesso titolo. (Sommario)

9) Azioni a contrasto del lavoro irregolare

Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme di materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che gli enti paritetici in generale, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.

A tal fine si attiveranno, nell'ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino compiuta definizione le previsioni legislative dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS, INAIL e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.

Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se entro il 30 settembre 2003 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano a rendere operativa una convenzione tra le locali sedi INPS, INAIL e Cassa Edile al fine del rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici di un documento unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse da parte della locale Cassa Edile.

La suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio di un documento unico attestante la regolarità contributiva anche alle imprese che eseguono lavori privati qualora a livello nazionale si dia attuazione al punto VII dell'Accordo 29 gennaio 2002. (Sommario)

Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile

Norme di carattere generale

Le prestazioni previste dal presente Regolamento spettano ai lavoratori dipendenti delle Imprese edili ed affini iscritte alla Cassa Edile.

La loro erogazione è subordinata alla regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti della Cassa medesima.

Agli effetti del presente Regolamento, si intende in regola l'Impresa che abbia integralmente assolto i propri obblighi contributivi verso la Cassa Edile fino al termine di scadenza del semestre antecedente a quello di insorgenza dell'evento ricorrente, e cioè:

- fino al 31 marzo per gli eventi insorti da aprile a settembre;

- fino al 30 settembre per gli eventi insorti da ottobre a marzo.

Sono fatte salve le deroghe previste dalle norme che regolano ogni singola prestazione.

Premesso che la determinazione delle prestazioni della Cassa Edile sono

demandate dalla contrattazione nazionale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, nel confermare che debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto sopra, si riepilogano di seguito le prestazioni della Cassa Edile di Grosseto per gli eventi insorti a decorrere dal 01.01.2003.

a) - Erogazione una tantum per inabilita' permanente o morte conseguente ad infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro, che provochi una riduzione della capacità lavorativa, accertata dall'INAIL, in misura non inferiore al 33%, ovvero in caso di morte per infortunio sul lavoro, agli operai in possesso dei requisiti previsti dalle presenti norme regolamentari, o al coniuge e in sua mancanza ai figli, conviventi e fiscalmente a carico, ovvero ove non coniugato e senza figli, ai genitori, purché conviventi e fiscalmente a carico, sarà riconosciuta una delle seguenti erogazioni, su domanda corredata dalla documentazione necessaria e da presentarsi entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento di cui al successivo punto 1), ovvero dall'intervenuto riconoscimento da parte dell'INAIL, nei casi contemplati dai successivi punti 2), 3) e 4):

1) - erogazione "una tantum" di euro 4.000,00 in caso di morte;

2) - erogazione "una tantum" di euro 4.000,00 in caso di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 91% e il 100%;

3) - erogazione "una tantum" di euro 2.500,00 in caso di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 51 % e il 90%;

4) - erogazione "una tantum" di euro 1.200,00 in caso di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 33% e il 50%.

b) - Sussidio straordinario per malattia di durata superiore a 270 giorni

In caso di superamento del 270° giorno di malattia, accertato a norma dell'art. 27 del C.C.N.L., ai lavoratori che si trovino in una situazione di particolare disagio e che abbiano percepito, nei primi 270 giorni di malattia, il trattamento economico previsto dal già citato art. 27, potrà essere erogato - a giudizio insindacabile della Cassa Edile - un sussidio straordinario di euro 18,00, per ogni giornata lavorativa cosi come determinata dal C.C.N.L., compresa tra il 271° ed il 360° giorno di malattia, sempre ché le giornate non siano indennizzate dall'INPS.

In deroga alle norme di carattere generale, il sussidio è concesso in costanza di malattia, anche ai lavoratori che, successivamente alla scadenza del periodo di conservazione del posto, siano stati licenziati dalle rispettive Imprese. Non si farà luogo, comunque, alla concessione del sussidio nell'ipotesi che il richiedente abbia diritto al trattamento di pensione a carico dell'INPS.

Il sussidio è concesso in una o più soluzioni, a scelta del lavoratore.

Per ottenere il sussidio in una unica soluzione è sufficiente avanzarne domanda, corredata dalla relativa certificazione, entro 6 mesi dal 360° giorno di malattia, ovvero dalla data di fine evento, qualora questo non raggiunga i 360 giorni.

Il sussidio in più soluzioni, tutte a cadenza mensile, si ottiene previo inoltro di domanda, corredata dalla relativa certificazione, alla scadenza di ciascun mese, partendo da quello di inizio del periodo sussidiabile.

c) - assicurazione contro gli infortuni extra professionali

La Cassa Edile, con apposita polizza, assicura contro gli infortuni extra professionali, che comportino la morte o l'invalidità permanente, totale o parziale, tutti i lavoratori edili ed affini iscritti, purché in attività lavorativa alle dipendenze di Impresa che versi regolarmente i contributi contrattuali alla Cassa stessa, come meglio precisato in premessa.

La polizza opera in favore degli iscritti o dei loro familiari, nel caso di esito mortale dell'infortunio stesso.

L'assicurazione vale per i rischi extra professionali (cioè per gli infortuni che possono occorrere in dipendenza delle comuni evenienze della vita privata, sociale e ricreativa, compresi i lavori esplicati per il governo della propria casa, del giardino, dell'orto, nonché gli altri comuni scopi familiari), esclusa quindi ogni attività professionale denunciata od altre attività accessorie ed occasionali tanto se esplicate in proprio che in modo subordinato e, comunque, coperte da assicurazione INAIL.

d) - Indennità sostituti va del salario per cure termali

Agli operai che si assentano dal lavoro per effettuare un periodo di cure termali od idropiniche, autorizzato dall'USL o dall'INPS, viene riconosciuta una indennità sostitutiva del salario non percepito nella misura di euro 11,00 per ogni giornata di assenza dal lavoro cadente nel periodo delle cure.

Per poter fruire della prestazione, il lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile, nei modi stabiliti dall'Ente, improrogabilmente entro 6 mesi dalla ultimazione delle cure.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) - certificazione rilasciata dalla ASL o dall'INPS, attestante la autorizzazione alle cure;

2) - dichiarazione dello stabilimento termale comprovante l'effettuazione, il compimento e la durata delle cure stesse.

Si dà facoltà alla Cassa Edile di richiedere qualsiasi altro documento che si rendesse necessario per il disbrigo della pratica.

e) - Fondo presta zioni dipendenti imprese fallite

In favore dei dipendenti delle Imprese iscritte alla Cassa Edile dichiarate fallite e/o ammesse al concordato preventivo, viene istituito, ove esistano disponibilità, un fondo di assistenza della misura massima di euro 5.164,57, costituito ed integrabile annualmente fino a tale concorrenza, esclusivamente con gli importi delle competenze liquidate e non riscosse nei termini statuari, dagli operai iscritti alla Cassa Edile.

Ai dipendenti di Imprese, regolarmente iscritte alla Cassa Edile e dichiarate fallite da non più di 6 mesi e che risultano tali dalla documentazione pervenuta alla Cassa, vengono concesse dietro richiesta del lavoratore, nei limiti delle disponibilità del fondo, le prestazioni delle assistenze cui avrebbero avuto diritto se il loro datore di lavoro non fosse fallito, ed avesse continuato ad effettuare regolarmente i propri versamenti.

Per le aziende richiedenti l'ammissione al concordato preventivo, il fondo opererà, per le prestazioni di assistenza, a partire dallo scadere del sesto mese dalla presentazione della richiesta della Impresa alle Autorità Giudiziarie competenti, e fino alla data di ammissione della Ditta, datrice di lavoro, al concordato stesso.

Ove l'Impresa, che ha chiesto il concordato, venga dichiarata fallita, non si ripetono le prestazioni assistenziali di cui sopra.

Resta convenuto che la Cassa Edile deve necessariamente inserirsi nella procedura fallimentare o concordataria per il recupero delle somme di propria spettanza.

f) - Concorso spese per protesi dentarie

Al lavoratore che ne avanzi domanda è concesso, a parziale rimborso della spesa sostenuta per protesi dentarie, anche a nome dei familiari conviventi a carico, un contributo pari al 25%, 35% o 45% della spesa a condizione che faccia rispettivamente valere, nei 36, 48 o 60 mesi che precedono il mese di rilascio della ricevuta fiscale o della fattura da parte dell'odontoiatra o dall'odontotecnico, almeno 2.500, 3.800 o 5.000 ore valide ai fini della maturazione del requisito previsto per il diritto alla erogazione dell'APE ordinaria.

Il contributo è dovuto solo in caso di protesi di costo superiore a euro 260,00.

Il tetto massimo del contributo è fissato in euro 1.300,00.

L'erogazione del contributo è subordinata alla esistenza dei requisiti di carattere generale che danno diritto alle prestazioni assistenziali poste a carico della Cassa Edile.

Il contributo è concesso per un massimo di tre volte nell'arco dell'intera attività lavorativa.

La sua erogazione non è ripetibile entro i cinque anni successivi alla data di presentazione dell'ultima istanza accolta dalla Cassa Edile.

Per ottenere il contributo, alle condizioni sopra esposte, deve essere avanzata domanda alla Cassa Edile entro e non oltre 6 mesi dalla data della fattura e/o ricevuta fiscale rilasciata a saldo della prestazione protesica.

Il contributo è, altresì, concesso su richiesta antecedente al rilascio della fattura e/o ricevuta fiscale a saldo, qualora l'ammontare complessivo degli acconti eventualmente corrisposti dal lavoratore sia ragguagliabile al tetto massimo del contributo posto a carico della Cassa Edile.

In entrambe le ipotesi, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. - dichiarazione di disponibilità del lavoratore e/o dei familiari conviventi a carico (per i minorenni la dichiarazione è resa dal lavoratore) a sottoporsi a visita di controllo, in caso di richiesta da parte della Cassa Edile;

2. - fatture e/o ricevute fiscali rilasciate in sede di acconto e/o di saldo della prestazione protesica;

3. - stato di necessità protesica rilasciato dal presidio pubblico (Azienda USL o medico curante), qualora l'intervento sia effettuato presso un odontotecnico (meccanico dentista);

4. - stato di famiglia;

5. - copia della busta paga corrispondente al mese di emissione dell'ultima delle fatture e/o ricevute fiscali di cui al precedente punto 2).

Qualora il contributo sia concesso su domanda accompagnata dalle sole fatture e/o ricevute fiscali, rilasciate in sede di acconto, il lavoratore è tenuto, comunque, a consegnare alla Cassa Edile tutte le fatture e/o ricevute fiscali successive, fino a quella del saldo, entro il termine come sopra previsto.

g) - Concorso spese per: apparecchi acustici - protesi e presidi ortopedici - occhiali da vista e lenti a contatto - protesi oculistiche

Al lavoratore che per necessità proprie e dei propri familiari conviventi a carico provvede all'acquisto dietro prescrizione specialistica di apparecchi acustici, protesi e presidi ortopedici, occhiali da vista e lenti a contatto e protesi oculistiche, viene erogato un contributo, a titolo di concorso spese, nella misura del 40% della spesa sostenuta.

Il concorso spese è dovuto:

1) - per protesi e presidi ortopedici (busto, corsetto, stampelle, collare, reggispalle), che abbiano un costo superiore a euro 40,29 e con un tetto massimo integrabile di euro 134,28;

2) - per occhiali da vista e lenti a contatto, che abbiano un costo superiore a euro 40,29 e con un tetto massimo integrabile di euro 134,28;

3) - per protesi oculistiche (occhio di vetro) che abbiano un costo superiore a euro 26,86 e con un tetto massimo integrabile di euro 268,56;

4) - per apparecchi acustici che abbiano un costo superiore a euro 201,43 e con un tetto massimo integrabile di euro 537,13.

Qualora, peraltro, per detti acquisti il lavoratore usufruisca delle prestazioni integrative ordinarie a carico dell' Azienda USL, il contributo della Cassa Edile sarà ridotto dell'importo erogato dall'Azienda USL stessa.

Il contributo è concesso ai lavoratori iscritti, che abbiano maturato almeno 2.500 ore ai fini dei requisiti APE negli ultimi 36 mesi dall'acquisto, per un massimo di tre volte nell'arco della vita lavorativa e non è ripetibile entro i quattro anni successivi dalla ultima erogazione.

Il diritto alla prestazione è subordinato all'esistenza dei requisiti di carattere generale che danno diritto all'assistenza.

Per poter fruire del contributo il lavoratore deve avanzare domanda alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla data della fattura di acquisto ed allegare alla stessa quanto segue:

1) - certificazione medica con diagnosi e prescrizione del tipo di apparecchio o protesi, anche oculistica;

2) - fattura relativa alla fornitura dell'apparecchio o della protesi prescritta dal medico;

3) - stato di famiglia e copia della busta paga corrispondente al mese di emissione della fattura di cui al precedente punto 2, nel caso in cui il contributo richiesto si riferisca a spese sostenute per i familiari.

Resta salva la facoltà della Cassa Edile di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria.

h) - Sussidio affetti tbc assistiti dall'inps

Agli operai, non in prova, incorsi in malattia polmonare, per tutta la durata della malattia, nei limiti della conservazione del posto verrà erogato dalla Cassa Edile un sussidio giornaliero di euro 4,03 per ogni giornata lavorativa, così come determinata dal C.C.N.L., non essendo a carico dell'Impresa il trattamento integrativo per TBC.

Il sussidio viene erogato dalla Cassa Edile in acconti anche mensili, previa presentazione della istanza da parte dell'interessato, corredata della documentazione necessaria.

Il termine di decadenza della presentazione della domanda è di 6 mesi dalla cessazione dell'evento o dalla scadenza del periodo contrattuale di conservazione del posto, se antecedente alla fine dell'evento stesso.

La presente assistenza si intenderà decaduta qualora venisse modificata l'attuale normativa prevista dal C.C.N.L.

i) - Prestiti e concessioni bancarie

Nell'intento di consentire ai lavoratori iscritti, la possibilità di accesso al credito a tassi inferiori rispetto a quelli normalmente praticati, la Cassa Edile proporrà agli Istituti di Credito la sottoscrizione di convenzioni bancarie in favore dei lavoratori iscritti.

In determinati casi di straordinaria e comprovata necessità (gravi malattie, anche di familiari conviventi ed a carico), il lavoratore potrà richiedere la anticipazione, senza interessi, degli accantonamenti e dell'APE ordinaria, fino alla concorrenza di quanto già maturato ed accantonato e, comunque, per un importo non superiore a euro 1.032,91.

Le somme, così come sopra anticipate, dovranno essere recuperate dalla Cassa Edile, in rate uguali, nel termine di due anni successivi alla data di erogazione.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile valuterà di volta in volta le forme e le modalità di recupero delle anticipazioni di cui sopra.

Comunque, nella ipotesi di abbandono del settore, il lavoratore dovrà provvedere al rimborso, in unica soluzione ovvero ove sia possibile, autorizzando, fin dal momento della erogazione, la Cassa Edile a recuperare quanto mancante dalle somme comunque dovute dall'impresa, compreso il TFR. Nel caso di insufficienza degli importi esigibili dal datore di lavoro, l'iscritto dovrà provvedere, entro 30 giorni, al relativo saldo.

La Cassa Edile sarà, comunque, autorizzata a rivalersi anche per le vie giudiziarie per il recupero di quanto dovuto.

Il lavoratore dovrà presentare domanda su carta libera, corredata da ogni documento utile a comprovare, caso per caso, la richiesta che sarà, comunque, oggetto di parere insindacabile da parte del Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Per le prestazioni di cui ai punti a), c), d), f), g), h), viene istituito un fondo di euro 90.000,00, reintegrabili annualmente fino a tale concorrenza.

l) - Fornitura indumenti e scarpe antinfortunistiche

A decorrere dal 01.01.2003 la Cassa Edile potrà effettuare due forniture annuali di indumenti e scarpe antinfortunistiche.

La prima fornitura annuale - comprendente una tuta estiva spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche - sarà di norma effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.

La seconda fornitura annuale - comprendente, ad anni alterni, un giaccone o una tuta invernale spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche - sarà di norma effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le forniture come sopra previste sono riservate ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con gli adempimenti contributivi e gli accantonamenti verso la Cassa Edile, come previsto dai contratti collettivi nazionale di lavoro ed integrativo provinciale vigenti per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Detti lavoratori devono far valere almeno 800 ore valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile nell'anno A.P.E. scaduto al 30 settembre precedente l'anno delle forniture, nonché risultare iscritti alla Cassa Edile alla data di scadenza dell'anno A.P.E. suddetto e a quella di consegna degli indumenti e delle scarpe.

Gli aventi diritto alle forniture ivi previste saranno accertati dalla Cassa Edile sulla base delle denunce dei lavoratori occupati pervenute alla Cassa stessa fino al 31 dicembre.

Al termine di tali accertamenti, la Cassa Edile invierà alle aziende apposite liste con nome, cognome e data di nascita degli aventi diritto.

Tali liste dovranno essere completate e restituite alla Cassa Edile a cura delle aziende con l'indicazione della taglia per gli indumenti ed il numero per le scarpe.

La consegna agli aventi diritto del predetto materiale potrà essere effettuata a cura delle Aziende o della Cassa Edile, a seconda dei casi.

Il materiale inviato alle Aziende e non consegnato, dovrà essere immediatamente restituito alla Cassa Edile, unitamente alla lista del materiale consegnato, controfirmata dai lavoratori.

La fornitura del predetto materiale non dovrà essere erogata ai lavoratori che hanno abbandonato il settore al momento della consegna.

Per la prestazione di cui sopra, la Cassa Edile è autorizzata a stanziare dai propri fondi l'importo massimo di euro 130.000,00.

m) - Sussidio pro-infortunati sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro, la Cassa Edile riconosce, per ogni evento, un sussidio straordinario, il cui ammontare viene fissato in complessive euro 67,15 a prescindere dalla durata dell'evento sussidiabile.

Il sussidio è riservato ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile ed è dovuto a condizione che la Ditta dalla quale il lavoratore dipende, sia in regola con i previsti versamenti nei confronti della Cassa Edile.

A tal fine, si intende in regola la Ditta che abbia adempiuto integralmente all'assolvimento dei propri obblighi contributivi verso la Cassa Edile per tutti i semestri ottobre - marzo e aprile - settembre precedenti a quello di insorgenza dell'evento in esame.

Il sussidio compete soltanto per gli infortuni riconosciuti dall'I.N.A.I.L. ed è concesso per un massimo di 3 volte nel periodo ottobre - settembre, qualora nello stesso periodo il lavoratore incorra in più di 3 infortuni.

L'erogazione del sussidio è fatta dalla Cassa Edile su presentazione, da parte del datore di lavoro, della prevista denuncia mensile dei lavoratori infortunati, ovvero, su domanda da parte del lavoratore, corredata dalla fotocopia del l° certificato di infortunio, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data del rilascio del certificato in parola.

n) - Trattamento economico per i primi tre giorni di malattia

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000 art. 27 le parti concordano che la Cassa Edile ad integrazione, riconoscerà, ai lavoratori in caso di malattia un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita da paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione territoriale.

Le quote orarie di cui sopra sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:

a. per il 1°, 2° e 3° giorno in caso di malattia certificata da 1 a 7 giorni: 1,000

b. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 7 giorni: 0,500.

Il coefficiente relativo al punto 1) del presente accordo è applicato anche agli apprendisti.

L'erogazione del trattamento economico per i primi tre giorni di malattia è eseguita dalla Cassa Edile su presentazione, da parte del datore di lavoro, della prevista denuncia mensile dei lavoratori ammalati, ovvero, su domanda del lavoratore corredata della necessaria certificazione medica, entro il termine previsto di 6 (sei) mesi, dalla data del rilascio della medesima certificazione.

Il trattamento economico di cui sopra è da considerarsi a titolo sperimentale, le parti concordano che, al termine del 1° anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, esse si incontreranno per verificare i risultati secondo parametri di equilibrio economico della Cassa Edile e le caratteristiche oggettive delle richieste pervenute dalle maestranze.

o) - Contributo per il sostegno alle spese didattiche

La Cassa Edile potrà erogare ai lavoratori occupati alle dipendenze delle imprese in essa iscritte un sostegno sulle spese didattiche alla scuola dell'obbligo per un importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio.

Il lavoratore avrà diritto a tale erogazione purché abbia percepito almeno una prestazione di APE ordinaria e faccia valere non meno di 400 ore valide ai fini APE nel semestre Ottobre-Marzo precedente all'anno scolastico d'iscrizione.

Il lavoratore dovrà consegnare alla Cassa Edile idoneo documento quale ricevuta di avvenuto pagamento d'iscrizione all'Istituto scolastico prescelto.

Il lavoratore non avrà diritto al contributo riferito all'anno che sarà ripetuto.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Cassa Edile entro il 31 dicembre, pena decadenza, domanda in carta libera corredata della seguente documentazione:

a. certificato di iscrizione scolastico attestante che l'alunno non è ripetente;

b. stato di famiglia dell'operaio.

Per la prestazione di cui sopra la Cassa Edile è autorizzata a stanziare l'importo massimo di euro 50.000,00.

Il contributo economico di cui sopra è da considerarsi a titolo sperimentale, le parti concordano che, al termine del 1° anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, esse si incontreranno per verificare i risultati secondo parametri di equilibrio economico della Cassa Edile e le caratteristiche oggettive delle richieste pervenute dalle maestranze.

p) - Contributo per le prestazioni sanitarie specialistiche

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la Cassa Edile potrà erogare ai lavoratori iscritti che ne facciano richiesta per sè e per i propri familiari conviventi ed a carico un contributo per le spese sostenute per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici previa presentazione di idonea documentazione che sarà individuata tramite apposito regolamento.

Il lavoratore avrà diritto a tale erogazione fino ad un tetto massimo annuo di euro 250,00, per nucleo familiare, purché abbia una anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di mesi 12 consecutivi.

Per la prestazione di cui sopra la Cassa Edile è autorizzata a stanziare l'importo massimo di euro 20.000,00.

q) - Prestazione transitoria

La Cassa Edile potrà erogare a tutti i lavoratori che andranno in pensione a partire dal 1 gennaio 2004 una prestazione con le stesse modalità ed i criteri di calcolo previsti per l'APES relativa all'anno 2003.

Tale prestazione avrà la durata di anni 3.

L'erogazione della prestazione sarà effettuata con i residui del fondo APES al 31.12.2003 tenendo fisso, quale limite invalicabile, il valore maturato alla stessa data del 31.12.2003, previa verifica annuale da parte del Comitato di Gestione.

Le parti concordano di rinviare alla stipula di un apposito regolamento l'applicazione operativa della prestazione di cui sopra.

In riferimento agli oneri economici che deriveranno dalla introduzione del Prevedi, relativi alle contribuzioni delle imprese le parti convengono che alla scadenza del triennio di cui sopra, si riuniranno per stabilire le modalità d'uso del fondo residuo, al fine di verificare le condizioni di una mutualizzazione.

r) - Premio di permanenza giovani

A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo la Cassa Edile potrà erogare un premio di permanenza nel settore per gli operai, dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti, con una età compresa fra i 17 e 29 anni, purché permangano iscritti e presenti per almeno 36 mesi consecutivi alla Cassa Edile.

Il premio sarà erogato su domanda del lavoratore nel seguente modo:

euro 300,00 dopo la scadenza del 24° mese

euro 600,00 dopo la scadenza del 36° mese.

La domanda sarà presentata entro e non oltre sei mesi dalle suddette scadenze.

Le parti convengono di incontrarsi annualmente per verificare, sulla base delle risultanze economiche e finanziarie della Cassa Edile, la possibilità di modifica e/o miglioramento delle prestazioni previste dal presente regolamento. (Sommario)